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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Una figura di supporto per il riconoscimento dei tuoi interessi laddove non fossi in grado di seguirli
Personalmente
Gli articoli 404 e seguenti del titolo XII Codice Civile individuano nell’Amministratore di sostegno la figura per supportare le persone che si trovino nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. L’autorità giudiziaria competente è il “Giudice Tutelare” del luogo di residenza, ovvero di domicilio, della persona da amministrare, che provvede alla nomina dell’amministratore con un “decreto”, con cui adotta i provvedimenti urgenti per la cura della persona e la gestione del suo patrimonio. La nomina avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e può essere anche a tempo determinato. La nomina stabilisce l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di Sostegno può compiere in nome e conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere esclusivamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno; dei limiti della spesa che questi può sostenere con le risorse del beneficiario e della periodicità con cui deve riferire al Giudice tutelare sul suo operato. La procedura può essere attivata dallo stesso fruitore, dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°, dal tutore o dal curatore o dal Pubblico Ministero o dagli assistenti sociali, con l’obbligo di riferire a quest’ultimo. Non è necessaria l’assistenza di un legale; il decreto di apertura e quello di chiusura vanno annotati entro 10 giorni nel registro dello stato civile. La persona da amministrare, che può designare anche preventivamente, con scrittura privata autenticata, il suo futuro Amministratore di Sostegno è ascoltata dal Giudice, anche recandosi al domicilio per valutarne personalmente le necessità. Se la scelta è rimessa al Giudice, questi si rivolgerà prima ai parenti più prossimi, esclusi gli operatori che hanno in cura o in carico il beneficiario, ma con facoltà di nominare anche enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, associazioni o il coniuge non separato. L’amministratore (a meno che sia il coniuge, o la persona stabilmente convivente, ascendente o discendente) non è tenuto a continuare il suo compito oltre i dieci anni; deve informare il beneficiario sugli atti da compiere ed in caso di dissenso con questi, dovrà riferirne Giudice tutelare. Gli atti compiuti dall’Amministratore di Sostegno in violazione di legge o delle disposizioni del Giudice tutelare, a richiesta dello stesso Amministratore, del Pubblico Ministero, del beneficiario, dei suoi eredi od aventi causa, possono essere annullati, nel termine di 5 anni dalla fine dell’amministrazione; sono annullabili anche quelli compiuti dallo stesso beneficiario in violazione di quanto sopra previsto. L’amministrato conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non prevedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno.
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