Convegno in materia di reati ambientali

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Bologna, 20.02.2019 - Dott.ssa Morena Plazzi

finale dato dal realizzarsi di una serie di “reati spia” che sono stati accertati nel corso di un arco temporale in un determinato ambito territoriale, con la possibilità quindi di sfruttare anche gli esiti di attività investigative che diversamente sarebbero andate disperse a causa anche del forte rischio prescrizione dei reati contravvenzionali del Testo Unico Ambientale. Tornando a quella quota di procedimenti che si trattano in via ordinaria, devo quindi segnalare che proprio in ragione della natura contravvenzionale di questi reati incombe sempre sul P.M., come spada di Damocle, il rischio, condiviso con coloro che hanno operato sul territorio accertando e denunciando i fatti, di vedere tanto lavoro disperdersi a causa della prescrizione quinquennale dei reati; questo perché procedura ed organizzazione dei processi non vedono, tra le priorità individuate dal nostro legislatore, la trattazione dei processi in materia ambientale connotata da specifiche esigenze; infatti, tante essendo le “priorità” da seguire nella fissazione dei processi succede infine che si giunga al risultato del tempo che porta necessariamente con sé la prescrizione di molte contravvenzioni. Questo è quanto accade in particolare qui, in questo ambito territoriale, non posso che riconoscerlo e segnalarne la valenza negativa. Devo dire, e chiudo qui, rivolgendomi in particolare a quanti tra chi mi ascolta svolgono un’attività imprenditoriale, che l’estinzione dei procedimenti con procedura di definizione in via amministrativa ai sensi dell’art. 318 bis e ss. del TUA costituisce, ovviamente, un titolo positivo per l’imprenditore che vuole stare in regola, che vuole fare le cose per bene e che intende seguire la via maestra anche in presenza di una temporanea deviazione se questa appunto è isolata, dovuta ad esempio un picco di produzione che non è stato preceduto adeguatamente dalla modifica delle autorizzazioni, per come mi capita spesso di riscontrare nei fatti rappresentati a me polizia giudiziaria. E allora, la definizione in via amministrativa che chiude il procedimento e che lo chiude in maniera virtuosa è certamente una soluzione innovativa. Così come è stata innovativa l’introduzione delle ipotesi delittuose, altrettanto dobbiamo considerare questa novità del 2015. Aggiungo ancora, riallacciandomi a quello che diceva poco fa il consigliere Scarcella, che con la definizione dei procedimenti mediante la procedura di definizione in via amministrativa e quindi le prescrizioni, l’adeguamento alle prescrizioni, il pagamento della sanzione amministrativa, anche la sezione dedicata alla responsabilità dell’ente, prende, per quanto naturalmente riguarda la mia personale esperienza, necessariamente la strada dell’archiviazione (atto del P.M. soggetto solo a trasmissione alla Procura Generale). Io ho fatto una valutazione di logicità e coerenza. Dal momento in cui mi è stato riferito e mi è stata riportata una segnalazione di condotte che risultavano essere circoscritte, superabili, definibili con l’adeguamento alle prescrizioni, se è stata denunciata una condotta che non aveva e non avrebbe determinato un danno e che anche di per sé, condizione necessaria per l’accesso a tale modalità di definizione, risultava il cui limitato danno era superabile con l’adeguamento alle prescrizioni, ebbene trasferendo tale ragionamento sul piano della valutazione di sussistenza o meno del vantaggio per l’ente, cioè la contestuale affermazione che dallo stesso operare che ho qui descritto la società avrebbe tratto il vantaggio che la espone a sanzione diviene per il Pubblico Ministero valutazione e ragionamento ben difficile da sostenere se non a rischio di cadere in palese contraddizione.

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