newsletter n.30 - 2 agosto 2025

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Supplemento a Noi Artigiani n. 30 del 2 Agosto 2025 Anno XXVI

I N S I E M E l’impresa

Newsletter settimanale di C o n f a r t i g i a n a t o I m p r e s e R i e t i

Obbligo di qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio entro il 25 settembre 2025

Come noto - e già comunicato con precedenti informative di Confartigianato - con il Decreto Ministeriale 13 settembre 2024 - che ha modificato ed integrato il Decreto 1 settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» - dal 25 settembre 2025 entrerà in vigore l’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio. È bene precisare che il suddetto obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidii antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno).

schiuma, aerosol, water mist, a polvere, a ossigeno ridotto, a pressione differenziale.

PERCORSI PER LA QUALIFICA

�� �� �� 1. SE NON HAI ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA (PRIMA DEL SETTEMBRE 2022):

1) Frequenta un corso obbligatorio di 40 ore;

2) Registrati nel portale dei Vigili del Fuoco con SPID/CIE;

3) Compila la domanda, allega i documenti del corso frequentato e scegli data e sede dell’esame;

4) Ricevi il Nulla Osta Transitorio (NOT);

5) Sostieni l’esame completo (scritta, orale, pratica);

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano i presidi interessati:

- Estintori

- Idranti

- Porte e finestre tagliafuoco

- Sprinkler

- IRAI - rilevazione allarme incendio

- EVAC

- Impianti ad estinzione gassosa

- Impianti a schiuma

- Impianti aerosol

- Impianti “water-mist”

- Impianti a polvere

- Impianti a riduzione d’ossigeno

- Impianti a pressione differenziale

A partire dal 25 settembre 2025, per legge, tutti i manutentori che lavorano su impianti, attrezzature e sistemi antincendio dovranno essere qualificati e iscritti nel portale dei Vigili del Fuoco. Questo è previsto dal Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 (“Decreto Controlli”) aggiornato con il DM 13 settembre 2024.

CHI DEVE QUALIFICARSI? La qualifica è personale (non aziendale) e riguarda:

• Impiantisti termoidraulici ed elettrici;

• Manutentori che operano presso aziende clienti;

• Ditte e imprese che mantengono impianti antincendio.

QUALI PRESIDI SONO COINVOLTI? Estintori, idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, impianti IRAI ed EVAC, sistemi a gas,

6) Se promosso, scarica l’attestato (validità 5 anni). �� �� �� �� 2. SE HAI ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA (PRIMA DEL SETTEMBRE 2022):

1) Registrati nel portale dei Vigili del Fuoco con SPID/CIE; 2) Compila la domanda, allega i documenti di esperienza; 3) Scegli data e sede dell’esame ridotto (orale + pratica); 4) Ricevi il Nulla Osta Transitorio (NOT);

5) Frequenta facoltativamente un corso di 4 ore per prepararti;

6) Sostieni l’esame ridotto; 7) Se promosso, scarica l’attestato (validità 5 anni).

TIPI DI ESAME

• Caso 1 (senza esperienza): Corso obbligatorio di 40 ore + esame completo (scritta, orale, pratica). Punteggio minimo: 70/100.

• Caso 2 (con esperienza): Corso facoltativo di 4 ore + esame ridotto (orale, pratica + CV). Punteggio minimo: 50/100.

Attenzione: se non superi l’esame ridotto per due volte, dovrai affrontare il percorso completo con il corso obbligatorio di 40 ore.

VALIDITÀ

• L’attestato vale 5 anni.

• Rinnovo tramite corso di aggiornamento (metà ore del corso iniziale).

• Solo i manutentori qualificati potranno operare legalmente dal 25 settembre 2025.

COME ATTIVARSI SUBITO? Per informazioni su obblighi e costi: Confartigianato Imprese Rieti, Elisa De Paola tel. 0746218131 (tasto 2) elisa.depaola@confartigianatorieti.it.

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

CORSO LUOGO DATA

ANTINCENDIO

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 22 settembre ore 9.00

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 22 settembre ore 14.00

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 venerdì 26 settembre ore 16.00

CARRELLO ELEVATORE

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 settembre 2025 a raggiungimento n. minimo partecipanti

Per aderire ai corsi è necessario contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131 e-mail formazione@confartigianatorieti.it

Il catalogo completo dei corsi di formazione è consultabile sul sito www.confartigianatorieti.it.

NOI ARTIGIANI

Periodico di

Confartigianato Imprese Rieti

Autorizzazione del Tribunale di Rieti

n. 1 /2000 del 21 gennaio 2000

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via F.lli Sebastiani,121 02100 RIETI tel. 0746/491435 - 218131 e-mail info@confartigianatorieti.it sito web www.confartigianatorieti.it

Editore

Confartigianato Imprese Rieti

Direttore Responsabile

Lorenzo Santilli

Direttore Editoriale

Maurizio Aluffi

Comitato di redazione

Maurizio Aluffi, Clara Odorici

Progettazione Grafica

Clara Odorici

Organizziamo anche corsi di formazione direttamente in azienda, contattaci per una consulenza sui fabbisogni formativi della tua impresa.

Confartigianato rilascia SPID e firma digitale

È possibile richiedere lo SPID e la firma digitale presso i nostri uffici, che rilasceranno direttamente all’interessato i codici per l’identità digitale e il token per la firma.

Per richiedere lo SPID è necessario presentare: documento di identità, Codice Fiscale e indirizzo email. È inoltre necessario essere in possesso di smartphone per l’installazione dell’applicazione necessaria all’utilizzo dello SPID.

Per informazioni contattare gli uffici di Confartigianato, Matteo Corradini tel. 0746 218131 info@confartigianatorieti.it.

ANARA Confartigianato ottiene importanti risultati per i Revisori auto: riconosciute le istanze della categoria

Grazie a un’intensa attività di dialogo e di pressing politicoistituzionale, ANARA Confartigianato ha ottenuto risultati concreti per i Revisori Auto. Il 23 luglio il Presidente di ANARA Confartigianato Vincenzo Ciliberti è stato ricevuto dal neo Direttore Generale della Motorizzazione, Gaetano Servedio, al quale ha rappresentato con chiarezza le principali criticità del settore, in particolare quelle legate all’iscrizione al Registro Unico Ispettori (RUI) e al programma formativo degli ispettori dei centri di controllo. Le richieste avanzate dal Presidente Ciliberti sono state accolte positivamente e tra i risultati ottenuti spiccano:

• Proroga dei termini per l’iscrizione al RUI: la scadenza slitta dal 31 agosto al 31 ottobre 2025, con operatività della piattaforma rinviata dal 2 ottobre al 2 gennaio 2026. Un rinvio che permette agli operatori di completare il percorso formativo e consente al Ministero di intervenire sulle criticità tecniche, come l’accettazione della firma digitale nella piattaforma.

• Revisione del programma formativo degli ispettori: saranno eliminati i quiz ambigui, aumentati gli errori ammessi nei test e rivista la gestione dei requisiti di esperienza. In particolare, i tre anni di esperienza necessari per l’abilitazione potranno essere documentati anche dopo l’esame, valorizzando così le competenze degli autoriparatori.

• Formazione più flessibile: il nuovo schema prevede l’80% delle ore in remoto e solo il 20% in presenza, riducendo al minimo l’assenza degli ispettori dalle officine e tutelando l’efficienza del servizio revisioni.

• Adeguamento delle tariffe ISTAT: in arrivo un Decreto Interministeriale che aggiornerà le tariffe in base all’indice ISTAT per il quadriennio 2021-2024, con l’introduzione di un automatismo di aggiornamento biennale. Saranno aggiornate anche le tariffe per le revisioni dei mezzi pesanti.

• Ripartenza del Tavolo Tecnico Revisioni: il Direttore Generale ha assicurato la riattivazione del tavolo di confronto permanente tra la Motorizzazione e le rappresentanze di categoria, per velocizzare l’adozione delle soluzioni più urgenti.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara il Presidente di ANARA Confartigianato Vincenzo Ciliberti – frutto di un lavoro costante e determinato per la tutela della nostra categoria. Il dialogo con il Ministero è stato riaperto in maniera concreta, e ora ci attendiamo una prosecuzione puntuale degli impegni presi. Con queste novità, ANARA conferma il suo ruolo centrale nella rappresentanza dei Revisori Auto, continuando a lavorare per un settore sempre più professionale, qualificato ed efficiente”.

Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo scorso 25 luglio ha aggiornato le FAQ in materia di patente a crediti, fornendo nuovi chiarimenti su aspetti operativi e interpretativi fondamentali per committenti, professionisti e imprese.

Uno dei temi affrontati riguarda la responsabilità dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dei lavori qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomi. L’INL ha chiarito che tali figure hanno il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA), anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.

Un altro aspetto importante riguarda la validità della patente, che non ha una scadenza temporale: si conferma che resta valida nel tempo, salvo provvedimenti di sospensione o revoca in caso di violazioni.

L’INL ha inoltre ribadito che se il personale dipendente di un’impresa committente opera fisicamente all’interno del cantiere, allora l’impresa è soggetta all’obbligo di possesso della patente a crediti. Non conta, quindi, solo la natura del

contratto o dell’impresa, ma la presenza effettiva in cantiere. Infine, viene chiarito che l’obbligo della patente si estende anche a soggetti che, pure non svolgendo attività edili in senso stretto, operano comunque all’interno di cantieri temporanei e mobili. È il caso, ad esempio, di chi si occupa della riparazione di macchinari edili, delle pulizie in appalto o di lavori boschivi, ribadendo il concetto che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “ fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”

Interessante la FAQ che riguarda le imprese che si occupano di allestimenti e che riportiamo integralmente.

DOMANDA: Chi effettua allestimenti artistici di gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto al possesso della patente a crediti?

RISPOSTA: Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili. Pertanto, le imprese coinvolte nelle attività disciplinate dal Decreto Palchi sono obbligate al possesso della patente a crediti.

Dal 1° settembre 2025 vietati alcuni prodotti per unghie: attenzione alle nuove regole

Il Regolamento (UE) 2024/197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024, modifica l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) introducendo e aggiornando classificazioni ed etichettature armonizzate per alcune sostanze chimiche.

Cosa cambia per estetiste e onicotecniche

Il nuovo Regolamento interessa in modo diretto i prodotti utilizzati nei trattamenti per unghie (nail), in quanto introduce nuove restrizioni per due sostanze comunemente presenti nei prodotti cosmetici per unghie:

• Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina) è un fotoiniziatore utilizzato per la polimerizzazione degli smalti gel con luce UV.

• Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina) è un condizionante per unghie utilizzato per migliorare l’adesione di primer, smalti e gel.

Entrambe le sostanze sono state classificate dall’Unione Europea come tossiche (categoria 1B), con potenziali rischi per la salute.

A partire dal 1° settembre 2025:

• Sarà vietata l’immissione sul mercato e la messa a disposizione di prodotti cosmetici contenenti queste sostanze.

• Gli operatori del settore (compresi i centri estetici e gli acconciatori) non potranno più utilizzare tali prodotti, nemmeno se già in loro possesso.

È importante verificare subito le etichette e informarsi presso i fornitori per essere certi che i prodotti utilizzati siano conformi alle nuove disposizioni.

Il divieto si applica anche agli utilizzatori finali professionali, non solo ai produttori e ai distributori

Eventuali indicazioni diverse fornite da distributori o rivenditori, come la possibilità di utilizzare scorte già presenti, non sono conformi al Regolamento europeo e potrebbero comportare sanzioni in caso di controlli.

Smaltimento dei prodotti non conformi

La normativa non specifica le modalità di smaltimento dei prodotti non conformi.

Il Regolamento non specifica se i prodotti vietati dovranno

essere restituiti ai fornitori o smaltiti direttamente dagli operatori: questa modalità potrà essere concordata caso per caso tra professionista e fornitore.

Si segnalano in ogni caso le linee guida generali operative sempre valide in base al D.Lgs. 152/06 Parte IV.

• Classificazione come rifiuti pericolosi: I prodotti contenenti queste sostanze devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi (EER 20.01.13*, 20.01.27* o simili ad es… EER 16.05.08= sostanza pura, oppure EER 15.01.10 = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose …). È importante sottolineare che la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER spetta esclusivamente al Produttore dei rifiuti che ne risponde su tutta la filiera.

• Affidamento a ditte autorizzate: i centri estetici devono rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per informazioni: Ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Rieti, Veronica D’Angeli tel. 0746218131 (tasto 2) ambiente@confartigianatorieti.it.

Normativa, carta di circolazione: obbligo di inserire le emissioni di CO₂ nei documenti

Confartigianato Trasporti informa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2025 del Decreto MIT 2 luglio 2025, è ora obbligatorio inserire le emissioni di CO₂ nei documenti di immatricolazione dei mezzi pesanti, sia nuovi che già circolanti.

In particolare, nel documento di immatricolazione sarà presente il campo V.7, che riporterà le emissioni di CO₂ in g/km, se disponibili nel certificato di conformità o nel certificato di omologazione. Inoltre, verrà aggiunto un nuovo campo, il V.10,

che indicherà la classe di emissione CO₂ del veicolo, determinata alla prima immatricolazione.

Con successivo provvedimento, la Direzione Generale Motorizzazione definirà le modalità e le procedure da seguire per aggiornare i documenti di immatricolazione di tutti i veicoli già in circolazione, così da includere le nuove informazioni sulle emissioni di CO₂.” Decreto MIT 2 luglio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2025)

Bonus Sport: fino a 600 euro per i figli con ISEE fino a 15mila euro

Il Bonus Sport introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 prevede una procedura in due fasi: prima di tutto le associazioni, le società sportive dilettantistiche e gli altri enti ammessi all’agevolazione devono presentare la domanda al ministero per iscrivere i propri corsi al beneficio fiscale; in un secondo momento le famiglie con minori tra 6 e 14 anni e ISEE inferiore a 15mila euro potranno richiedere il contributo.

Il Dipartimento per lo Sport ha fatto partire la prima di queste due fasi, per cui le società sportive possono inserire le proprie richieste dal 29 luglio all’8 settembre. Vediamo dunque con precisione in cosa consiste il Bonus Sport e come funziona. Come funziona il Bonus Sport per le famiglie

Regolamentato dai commi 270 e 271 della legge 207/2024 (la Manovra 2025) e dal DPCM del 15 luglio 2025, concede un bonus fino a 300 euro per la frequentazione di corsi sportivi da parte di ragazzi da 6 a 14 anni che fanno parte di nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro. Il Governo ha istituito un apposito “Fondo Dote per la famiglia” finanziato con 30 milioni di euro per il 2025.

I corsi devono essere organizzati da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), enti del Terzo Settore e ONLUS che esercitano attività sportive dilettantistiche.

Le famiglie beneficiarie non devono essere già destinatarie di altri benefici, sovvenzioni, contributi, sgravi fiscali o altre forme di ausilio economico-finanziario, concessi per le medesime prestazioni da enti territoriali regionali, provinciali o comunali.

Il contributo può essere richiesto per ciascun figlio, l’attività sportiva deve essere fra quelle ammesse in base alle domande presentate dagli enti erogatori, deve prevedere una frequenza almeno bisettimanale, avere inizio entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

Il Dipartimento per lo Sport concede il contributo in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento risorse. La somma spettante viene versata in tre tranche:

• la prima, pari al 30%, al momento dell’inizio delle attività.

• la seconda, pari al 40%, a metà del corso, previa verificata dell’effettiva frequenza da parte del minore;

• il restante 30% alla fine del corso, sempre previa verifica della frequenza da parte del minore. Come iscrivere i propri corsi al Bonus Sport Associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore e ONLUS devono iscriversi fra i beneficiari utilizzando la piattaforma predisposta dal Dipartimento per lo Sport, attiva dalle ore 12 del 29 luglio fino alle ore 12 dell’8 settembre 2025. Non sono previste graduatorie o altri criteri di ammissione. Risulteranno validamente presentate tutte le manifestazioni d’interesse correttamente compilate ed inviate nel rispetto dei requisiti previsti.

Ciascun ente potrà offrire la pratica di una o più discipline sportive, garantendo al beneficiario un’attività almeno bisettimanale. Nella domanda vanno inserite le seguenti informazioni:

• tipologia di corso sportivo offerto, oppure la natura di attività ricreativa;

• periodo di attività;

• numero dei posti disponibili;

• durata complessiva espressa in mesi (per un minimo di sei mesi);

• costo totale dell’attività, che potrà anche superiore ai 300 euro rimborsati;

• ore settimanali di attività.

Il Ministero mette a disposizione specifici indirizzi di posta elettronica a cui rivolgersi per assistenza tecnica (supporto.avvisibandi@coninet.it) e informazioni sul bando (programmazionesport@governo.it. Bisogna indicare nell’oggetto: “Fondo dote famiglia”).

Come fare domanda di Bonus Sport

Al termine della fase di iscrizione delle attività agevolabili, il Dipartimento per lo Sport pubblicherà l’elenco dei corsi disponibili con dettagli su posti, costi, date e sedi. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di questo elenco, sarà pubblicato il bando per le famiglie. Anche in questo caso sarà predisposta un’apposita piattaforma e le famiglie dovranno eseguire la procedura online allegando, per ciascun figlio a carico:

• dati anagrafici del minore e del soggetto che ha fiscalmente a carico il minore;

• autocertificazione dell’indicatore ISEE minorenni in corso di validità;

• dichiarazione con cui il soggetto che ha fiscalmente a carico il minore dichiara di non essersi avvalso e, nel caso di concessione del contributo, di non volersi avvalere di altre agevolazioni fiscali o contributi per la medesima prestazione;

• documento di identità del sottoscrittore.

In caso di cancellazione e reinserimento della domanda da parte del richiedente, viene presa in considerazione la data e l’ora di trasmissione della nuova domanda. Il Dipartimento per lo Sport verifica la correttezza delle domande e dei requisiti richiesti e procede all’assegnazione. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, con l’importo del contributo.

La mancata frequenza da parte del beneficiario ad oltre il 30% delle lezioni o delle attività erogate comporterà la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto erogato.

Per informazioni, per richiedere l’ISEE e per assistenza alla presentazione della domanda: CAAF di Confartigianato Rieti, tel. 0746481092-251900 caaf@confartigianatorieti.it.

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