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F ESpa B B R ASped. I O 2 0in 1 8abbonamento postale Febbraio 2018 n. 2 Poste Italiane

Legge di Bilancio 2018 disposizioni di interesse agricolo 1


Confagricoltura Umbria su richiesta di un gruppo di imprese associate ha registrato il marchio “Cuor d’Umbria” destinato a sviluppare iniziative commerciali sotto un unico “ombrello” per prodotti destinati direttamente al consumatore. Il marchio adottato a dicembre 2014 da un primo gruppo di agricoltori è gestito secondo un regolamento che fissa i criteri di adesione ed utilizzo del marchio e ha dato vita già alla presenza in alcuni “mercati”, “fiere” e sta prendendo avvio la fornitura in esclusiva di alcune referenze in un punto vendita di prodotti di qualità.

Per avere ulteriori informazioni contattare Paolo Maiolini 0744.421848 Fabio Barcaroli 0743.816969

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FEBBRAIO 2018

in questo numero Glifosate:

rinnovata l'autorizzazione per cinque anni Recepite le richieste, espresse a livello europeo, di tener conto dei pareri degli organi scientifici che hanno il compito di verificare la nocività per la salute umana della sostanza. Una scelta consapevole che ha fatto prevalere le ragioni della scienza tenendo nella debita considerazione i pareri espressi dalle autorità scientifiche europee preposte alla valutazione d ei principi attivi (EFSA ed ECHA).

Abbonati a l’Agricoltore È possibile ricevere in abbonamento copia cartacea de l’Agricoltore. Al costo di 30 € annui riceverai tramite posta 11 numeri comodamente a casa tua. Per Info: 075 59 70 799

075 32 0 28

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IL PUNTO

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SICUREZZA

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CRATIA

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FRANTOIANI

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DATORIALE

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FISCALE

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ZOOTECNIA

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TECNICO

di Fabio Rossi Presidente Confagricoltura Umbria Aggiornamento normativa Sicurezza nei luoghi di lavoro Proposte formative CRATIA PSR UMBRIA 2014/2020 Stoccaggio olio di oliva LEGGE DI BILANCIO 2018 Disposizioni in materia di lavoro e previdenza Collegato alla LEGGE DI BILANCIO 2018 Influenza aviaria ad alta patogenicità PAGAMENTI PREMI COMUNITARI: chi è tenuto a presentare la certificazione antimafia?

Periodico edito da Confagricoltura Umbria Autorizzazione Trib. Perugia n°136 del 14-4-1953 Stampa Litograf Città di Castello Realizzato su carta riciclata Direzione, redazione e amministrazione Confagricoltura Umbria Via S. Bartolomeo n.79 Ponte S. Giovanni (PG) Il Giornale è consultabile gratuitamente ON LINE su www.confagricolturaumbria.it

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Sicurezza sul lavoro

BANDO INAIL ISI 2017 Ricompresi anche gli incentivi all’agricoltura Si segnala che l’Inail ha emanato l’Avviso pubblico ISI 2017, relativo agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in attuazione dell’art. 11, comma 5 del D.lgs. 81/08). L’avviso nazionale fa da cornice ai singoli Avvisi pubblici regionali e delle provincie autonome che ripartiscono in budget territoriali la dotazione finanziaria complessiva di Euro 249.406.358,00. L’avviso 2017 ricalca in linea generale l’impostazione seguita per le precedenti edizioni.

La principale novità è che i finanziamenti rivolti alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria, precedentemente inserite nello specifico bando ISI agricoltura 2016, ora sono ricompresi nel più ampio Bando ISI 2017 e specificatamente nell’asse di finanziamento 5 con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro. Si segnala che il 19 aprile 2018 si aprirà la procedura informatica per la compilazione delle domande che sarà chiusa il 31 maggio 2018. Il 7 giugno 2018 si procederà all’acquisizione del codice identificativo per l’inoltro online delle domande precedentemente caricate.

La documentazione è consultabile sul sito internet https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/ incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html. Per maggiori informazioni contattare Andrea Stortini 075.5970731

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IL PUNTO

di Fabio Rossi Presidente Confagricoltura Umbria

FEBBRAIO 2018

FABIO ROSSI CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO NELL'AZIONE SINDACALE Cari associati, dopo l’assemblea generale di Confagricoltura Umbria del dicembre scorso e la seduta di insediamento del nuovo consiglio direttivo, sono stato eletto presidente di Confagricoltura Umbria per il prossimo triennio. Ho accolto la nomina con soddisfazione per la fiducia che gli associati hanno riposto nella mia persona, ma anche con la consapevolezza del difficile momento che stanno vivendo l’agricoltura, il sistema organizzato e l’economia in genere. Ritengo che in questi momenti sia necessario uno sforzo “supplementare“ dell’organizzazione per affrontare una sfida importante che coniughi l’evoluzione delle imprese verso una maggiore competitività, con la strutturazione di un sistema agricolo che offrendo servizi ed opportunità, aiuti a garantire un reddito accettabile agli operatori. Per questo ho chiesto la collaborazione di tutta la nuova dirigenza: Giunta esecutiva, Consiglio direttivo e Sezioni territoriali. Non credo nei presidenti che “sanno tutto di tutto”, ma credo che tutta la dirigenza debba mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la difesa e la tutela degli interessi delle imprese associate, appartenenti a vari settori produttivi, con spirito di servizio. Poche settimane dopo essere stato eletto ho partecipato ad un incontro in AGEA, propiziato dall’Assessorato

ERRATA CORRIGE l'AGRICOLTORE

Dicembre/Gennaio 2018 n. 1 - PAG. 10

Sezione Territoriale di Castiglione Del Lago Trasimeno Pievese Presidente Cesarini Antonio Vice-Presidente Biavati Filippo Membri Cesarini Piero Bizzi Emanuele Boffa Ottavio Bartocci Enrico Montani Fargna Augusto Cantarelli Sabina

all’agricoltura della Regione dell’Umbria, per affrontare quella che possiamo oramai definire la drammatica questione del ritardo con il quale procedono i pagamenti delle misure del PSR della nuova programmazione 2014/2020. Avendo già presenziato ad un pari incontro tenutosi nel mese di settembre dello scorso anno ho potuto vedere,purtroppo, che l’organizzazione del sistema AGEA per la gestione delle pratiche della nuova programmazione non soltanto non appare in grado di dare risposte adeguate e tempestive, prendendo in queste occasioni impegni che puntualmente non rispetta, ma trasmette la sensazione di non percepire la gravità di questa condotta, continuando ad appellarsi alle proprie responsabilità di verifica, controllo e monitoraggio prima di procedere ai pagamenti delle domande alle imprese. Anche questo è un problema tutto italiano, dal momento che tali livelli di ritardo sono unici nel panorama europeo e comunque diversificati tra regioni. Quelle con un proprio organismo pagatore, non scontano in ugual misura le difficoltà ed i ritardi che affliggono le regioni che operano in regime di convenzione con AGEA. In quella sede Confagricoltura Umbria ha ribadito le difficoltà enormi in cui si vengono a trovare numerose aziende, peraltro le più strutturate ed abituate ad operare sul mercato; l’incertezza nei rapporti con il sistema delle banche; la difficoltà l’imbarazzo e la frustrazione dei nostri collaboratori che non vengono messi in condizioni di dare alle aziende spiegazioni ed indicazioni sui tempi e sugli importi delle liquidazioni delle domande presentate nel maggio 2015. Appare evidente che le problematiche, presentate come legate a norme sempre più stringenti da parte dell’UE ed alle difficoltà di un continuo adeguamento della loro informatizzazione, coinvolgono anche la responsabilità politica di tutti quelli che negli ultimi lustri hanno governato AGEA, nominandone i vertici ed esercitandovi il controllo, senza, peraltro, chiedere conto dell’operato. Ho voluto anche richiamare la Regione dell’Umbria all’assunzione di responsabilità che vadano oltre la semplice stipula della convenzione per la gestione dell’istruttoria delle domande con l’organismo pagatore AGEA, sentendosi coinvolta e parte attiva nel dare risposte rapide alle numerose e legittime aspettative delle imprese, legate ad un PSR 2014/2020 con una importante dotazione finanziaria. Sulla base di tali considerazioni Confagricoltura dell’Umbria si è rivolta ad un primario studio legale per valutare le strade percorribili al fine di attivare tutti gli strumenti possibili per far valere nelle sedi opportune i diritti degli agricoltori e verificare il danno arrecato da comportamenti, a nostro avviso, inadeguati ed irresponsabili. Fabio Rossi

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Sicurezza sul lavoro

AGGIORNAMENTO NORMATIVA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Ricompresi anche gli incentivi all’agricoltura

Revisione macchine agricole Si segnala che, ad oggi, nella legge di Bilancio non è stata inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall’art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015.

Coloro i quali hanno già effettuato il corso di aggiornamento, nel rispetto delle indicazioni dell’Accordo CSR 53/2012, prima del 31.12.17 devono frequentare il successivo corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.

Si ricorda a questo proposito che secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione è fissata al 31/12/2017 per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973.

I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2017 sono già incaricati dell’uso delle attrezzature, ma non sono in possesso dell’esperienza biennale o di attestazione di partecipazione a specifici corsi di formazione, devono effettuare il corso base teorico-pratico relativo all’attrezzatura utilizzata (ad esempio 8 ore per il trattore a ruote) entro il 31 dicembre 2019.

Ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza non è possibile rispettarla.

Bozza di decreto semplificazione in agricoltura (formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi) e Osservazioni Confagricoltura.

Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 111.

Patentino per le macchine agricole In relazione alle modiche introdotte dall’articolo 3, comma 2-ter del DL 244/2016 convertito nella legge 19/2017 (Milleproroghe 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni n. 53/2012 per quanto riguarda l'abilitazione all'uso delle macchine agricole (patentino), si ritiene utile richiamare quanto segue. Gli operatori che vengono incaricati dell'uso delle attrezzature dopo il 31 dicembre 2017, senza possedere la specifica esperienza biennale, prima di essere adibiti all’uso dell’attrezzatura devono frequentare il corso di formazione base teorico-pratico per la specifica attrezzatura utilizzata (corso di otto ore per i trattori agricoli). Gli operatori agricoli in possesso, al 31 dicembre 2017, di esperienza, almeno di due anni, nell’utilizzo delle attrezzature, attestata da apposita autocertificazione, devono frequentare lo specifico corso di aggiornamento di 4 ore entro il 31 dicembre 2018.

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Si informa che, nell’ambito della Commissione Consultiva permanente sui luoghi di lavoro, è stato acquisito lo schema di decreto in oggetto su cui Confagricoltura ha predisposto un primo documento di osservazioni su cui si rimane in attesa di eventuali suggerimenti ed integrazioni. Si ricorda che il provvedimento nasce con lo scopo di dare attuazione dell’articolo 3, commi 13 e 13-ter del D.Lgs. 81/2008, al fine di individuare le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali. In particolare sono in corso di predisposizione i seguenti documenti su cui si è chiesto di aprire a una consultazione: Raccolte: Olive, Piccoli frutti, Uve da vino/tavola, Agrumi, Ortaggi in campo, Frutta a filari, Angurie e meloni, Finocchi, Carciofi, Basilico, Ortaggi in serra, Pomodori in serra, Fragole in tunnel, Insalata da cespo Macchine, attrezzi Scale portatili, Trattore, Albero cardanico, Carro raccoglifrutta


FEBBRAIO 2018

Fattori di rischio Movimentazione manuale carichi, Rumore, Vibrazioni

disposizioni di cui al DPR 151/11, e quindi sia stata richiesta la SCIA entro il 7 ottobre 2017.

Prevenzione incendi – regola tecnica per i Ciò vale in particolare per i contenitori distributori di capacità contenitori distributori di gasolio fino a 9 m3 geometrica tra 6 metri cubi e 9 metri cubi. Si ricorda difatti La nuova regola tecnica emanata dal Ministero dell’Interno ha l'obiettivo di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³. La nuova norma, che abroga anche il DM 19 marzo 1990 relativo ai distributori mobili per macchine in uso presso aziende agricole, si applica ai depositi di gasolio di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione di quelli in possesso di SCIA o certificato di prevenzione incendi, laddove previsti. Per quanto riguarda il settore agricolo, in relazione a quanto specificato, sono esenti dall'obbligo di adeguamento i contenitori distributori per i quali si sia adempiuto alle

che a seguito della legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 91/2014, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20/08/2014 (S.O. n.72), in vigore dal 21 agosto 2014, viene prevista un’esenzione dell’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA) per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore. Per maggiori informazioni, Andrea Stortini 075.5970731

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CRATIA

Speciale formazione e aggiornamento professionale

PROPOSTE FORMATIVE CRATIA PSR UMBRIA 20147/2020 Corsi rivolti a titolari di aziende agricole, dipendenti e coadiuvanti familiari iscritti all'inps

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FEBBRAIO 2018

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WWW.CRATIA.IT

C.R.A.T.I.A. Tel: 075.32028 - Fax: 075.36665 Mail: formazione@cratia.it Pec: cratia@pec.it Indirizzo: Via Catanelli, 70 06135 Ponte San Giovanni (PG)

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MANOVRA FINANZIARIA 2018 – “NUOVA SABATINI” La manovra finanziaria 2018 conferma l’agevolazione della c.D. “Nuova sabatini” per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese. La nuova sabatini 2018 è un contributo che il mise (ministero dello sviluppo economico) riconosce alle pmi (piccole e medie imprese) a copertura degli interessi sui finanziamenti bancari o in leasing per gli investimenti realizzati nell’acquisto dei seguenti beni strumentali: - Macchinari - Attrezzature - Impianti - Beni strumentali ad uso produttivo - Hardware, software e tecnologie digitali Il servizio di accesso al credito e controllo di gestione – agricheck è a disposizione per informazioni, valutazione e presentazione domanda.

AGRICHECK nasce nei primi mesi del 2014 come società partecipata da Confagricoltura. La finalità è quella di fornire alle imprese assistenza e consulenza, con personale qualificato, su tre importanti aspetti che interessano lo scenario agricolo e che sono indispensabili per rendere competitiva la Vs azienda: - ACCESSO AL CREDITO - ANALISI DI GESTIONE INTERNA - PREDISPOSIZIONE DEL BUSINESS PLAN Accesso al credito. Gli Istituti di Credito sono partner fondamentali per la propria attività, qualunque essa sia. Come partner devono riconoscere e rilevare i nostri bisogni, capire cosa stiamo facendo e dove vorremmo arrivare. Il SETTORE AGRICOLO è un settore non standardizzato dove la contabilità è semplificata, i flussi produttivi sono annuali e i premi comunitari che dovrebbero sostenere le aziende agricole non arrivano mai regolarmente così non sempre troviamo di fronte una persona in grado di comprendere realmente le nostre necessità, trovare la soluzione ai nostri problemi o dare un prodotto adatto a quello che realmente serve per la nostra azienda. AGRICHECK nasce da queste difficoltà. A RAFFORZARE L’IMPORTANZA DI AGRICHECK E DEL SUO SERVIZIO SONO LE CONVENZIONI SIGLATE A LIVELLO NAZIONALE CON GLI ISTITUI DI CREDITO, CHE CONSENTONO ALL’AZIENDA UN RISPARMIO IMPORTANTE DI TEMPO E COSTI. ATTRAVERSO L’ITER AGRICHECK INFATTI, E’ POSSIBILE: 1.Usufruire di agevolazioni e prodotti specifici 2.Ridurre spese istruttoria e spread 3.Avere dagli Istituti di Credito tempi di risposta certi e veloci 4.Avvalersi di convenzioni specifiche con Consorzi Fidi specifici del settore Analisi di gestione interna. L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame e attività connesse. L’obiettivo come in tutte le attività è quello di generare valore economico ma per fare ciò ha bisogno di definire un obiettivo chiaro, stabilito e realizzabile. Pertanto risulta di fondamentale importanza aver pianificato le proprie strategie e programmato le proprie azioni. Il Controllo di Gestione parte proprio da questi presupposti: monitorare costantemente le proprie azioni e verificare se si

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FEBBRAIO 2018

stanno raggiungendo gli obiettivi programmati. La capacità dell’imprenditore nel prevedere i possibili scenari commerciali, la collaborazione con altre aziende per progetti di filiera, l’acquisizione di nuova clientela e quote di mercato con un direct marketing parte proprio da un’analisi analitica e dettagliata di tutte quelle che sono le opportunità, le scelte strategiche, i punti di forza e di debolezza della propria azienda. Obiettivo, programmazione e controllo sono i tre concetti base di ogni iniziativa. Predisposizione del Business Plan. Il Business Plan è il documento di pianificazione aziendale per determinare gli obiettivi che l’imprenditore vuole raggiungere con la Sua nuova impresa. Individuare le strategie, le scelte commerciali, le azioni da intraprendere e le risorse da impiegare sono elementi oggi di fondamentale importanza per qualsiasi nuova azienda anche quella agricola. AGRICHECK è la risposta a queste esigenze e alla richiesta delle imprese agricole e degli Istituti di Credito, di avere accanto degli interlocutori professionali in grado di assistere da una parte l’imprenditore nella progettazione di un’idea, nella programmazione dell’azienda e nella valorizzazione delle proprie risorse e dall’altra i Gestori/Direttori delle Filiali nella valutazione del progetto aziendale e nella scelta del finanziamento o prodotto da proporre all’azienda agricola. AGRICHECK attraverso l’utilizzo di uno specifico software di analisi economico-finanziaria riclassifica lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico della Società evidenziando i flussi di cassa (cash flow) sia provvisori che previsionali, con la finalità di: -Valutare la fattibilità del progetto imprenditoriale fornendo assistenza nella presentazione della domanda di accesso al credito “ITER-AGRICHECK”; -Indirizzare l’imprenditore verso la migliore scelta di finanziamento; -Accompagnare l’azienda verso una posizione di equilibrio economico-finanziario che gli permetta di ottenere la migliore combinazione dei fattori produttivi. AGRICHECK trova piena operatività in seno alla nostra Unione

Per maggiore informazioni rivolgersi agli uffici di zona oppure direttamente ai responsabili del servizio: Alessandro Torricelli alessandro.torricelli@confagricolturaumbria.it tel. 0744/421848 cell. 347/4664034 Laura Calabresi laura.calabresi@confagricolturaumbria.it tel. 0744/421848

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FRANTOIANI

Attività frantoio oleario

STOCCAGGIO OLIO DI OLIVA Linee guida FOOI prevenzione incendi

Nel dibattito sempre vivo sugli adempimenti correlati alla prevenzione incendi in frantoio si aggiunge un’ulteriore novità che chiarisce alcuni passaggi importanti nell’attesa dell’adozione di una normativa specifica. Sono state infatti pubblicate dal FOOI (Filiera Olivicola Olearia Italiana, l’organizzazione interprofessionale dell’olio d’oliva e delle olive da tavola) in collaborazione con i Vigili del Fuoco, le “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario” con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi. Questo documento indica gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi dei depositi di olio di oliva vergine. A livello normativo rimane ancora in uso la classificazione prevista dall’Allegato I del DPR 151/2011 che distingue i depositi di olio di oliva vergini in 3 categorie a seconda delle dimensioni: Tra 1 e 9 m3 (Cat.A), tra 9 e 50 m3 (Cat. B) e superiori a 50 m3 (Cat. C). Tutte le tipologie di deposito di olio costituiscono un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco: per le categorie A, B, C, prima di esercire l'attività dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e relativa documentazione; per le Categorie B e C inoltre si dovrà presentare al comando dei vigili del fuoco la Domanda di Valutazione del Progetto, e solo dopo

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l’esito positivo dei controlli potrà avvenire il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). L’istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione segue le procedure previste dal DM 7/8/2012 e relativo Allegato I. Tra gli argomenti trattati nelle linee guida pubblicate dal FOOI vi sono l’ubicazione delle aree e dei locali, gli accessi e le separazioni, la resistenza al fuoco dei depositi e dei materiali utilizzati, le vie di esodo e la densità di affollamento, l’inertizzazione-blanketing (l’utilizzo di azoto o argon per lo stoccaggio dell’olio), le disposizioni per l’elettricità e gli allarmi, gli impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme, i mezzi di estinzione del fuoco. A titolo di esempio, fra le prescrizioni presenti troviamo indicazioni sull’ubicazione dei locali di deposito, che non devono comunicare con locali ad essi pertinenti; i locali di deposito di nocciolino o altri materiali combustibili invece devono essere di norma ubicati all’esterno dell’attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. Per quanto riguarda i locali di confezionamento, contenenti materiali come cartone, pallet e plastica per imballaggi, devono essere collocati in apposito locali costituente compartimento antincendio (all’interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera).


DATORIALE

FEBBRAIO 2018

Lavoro e Previdenza

LEGGE DI BILANCIO 2018 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Indicazioni per le imprese agricole

La legge di bilancio per l’anno 2018 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza; si forniscono qui di seguito prime indicazioni sulle principali nella citata legge che interessano le imprese agricole. PROROGA AL 2019 DELL'UNIEMENS AGRICOLO E DEL LUL TELEMATICO La legge n. 199/2016, ha previsto una radicale modifica delle modalità di denuncia all’INPS dei lavoratori agricoli dipendenti, disponendo il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dal sistema di dichiarazione trimestrale attualmente in essere (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS). La legge di bilancio per il 2018 ha prorogato di un anno (dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019) il passaggio al nuovo sistema di denuncia mensile. Nel 2018 continuerà dunque ad essere pienamente operativo il tradizionale sistema di denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli all’INPS attraverso il modello DMAG. Si tratta di una proroga fortemente voluta da Confagricoltura finalizzata ad evitare che il passaggio al nuovo sistema di denuncia degli operai agricoli all'INPS possa determinare problemi operativi ed applicativi per i datori di lavoro. Le specifiche tecniche e le prime indicazioni operative erano infatti pervenute dall'Istituto previdenziale solo alla fine del 2017 sebbene la relativa previsione di legge risalga al 2016. Non c'erano dunque i tempi tecnici per un vero test del nuovo strumento di dichiarazione contributiva che rappresenta un cambiamento epocale per il mondo del lavoro agricolo. Vale la pena di ricordare che il nuovo sistema di dichiarazione contributiva mensile - che sarà in vigore dal 2019 (salvo ulteriori novità legislative che dovessero intervenire in futuro) - sarà "adattato" al settore agricolo, attraverso il mantenimento della tariffazione dei contributi da parte dell'INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto-liquidano il quantum da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di circa 6 mesi (negli altri settori invece si paga nel mese successivo a quello di riferimento). Infine si segnala che il medesimo comma 1154 dell'art. 1 della legge in commento ha espressamente prorogato al 2019 anche l'entrata in vigore del libro unico del lavoro (LUL) in modalità telematica quale documento unico per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE: DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro privati (compresi dunque i datori di lavoro agricolo) devono obbligatoriamente corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti in modo tracciabile, attraverso bonifico, assegno o altro strumento di pagamento elettronico. La retribuzione, a partire da quella data (01.07.2018), non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore. Si tratta di una novità fortemente impattante, dal punto di vista operativo, sui datori di lavoro privati e segnatamente su quelli agricoli, ove l’utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni è ancora abbastanza diffuso, anche in ragione delle caratteristiche del lavoro agricolo (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori, ove l’incidenza degli stranieri è piuttosto elevata. La norma in questione – che faceva parte di un disegno di legge ad hoc da tempo all’esame del Parlamento – ha subito un’improvvisa accelerazione nelle ultime battute della discussione della legge di bilancio, con la letterale trasfusione dei contenuti del disegno di legge sulla tracciabilità delle retribuzioni nella legge di bilancio per il 2018, per espressa volontà della Commissione lavoro della Camera e con l’appoggio del Governo. Si è trattato peraltro di una previsione bipartisan, proposta dalla maggioranza e dal Governo, ma pienamente condivisa anche dall’opposizione. Nel merito il comma 910 dell'art. 1 prevede che - a far data dal 1° luglio 2018 - i datori di lavoro corrispondano la retribuzione per il tramite di un intermediario (banca o un ufficio postale) con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario, strumento di pagamento elettronico (assegni elettronici, carte prepagate), assegno. Il pagamento in contanti potrà avvenire solo con mandato di pagamento presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria. La violazione dell'obbligo di cui al comma 910 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000 e 5.000 euro. Vale la pena di sottolineare alcuni elementi della normativa in commento: • sono espressamente obbligati sia i "datori di lavoro" subordinato che i "committenti" di collaborazioni coordinate e continuative; • viene espressamente ricompreso nell'obbligo "ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094

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del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142"; l'obbligo non si applica, per espressa previsione di legge, ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e ai rapporti di lavoro domestico.

• L'obbligo di corrispondere la retribuzione attraverso sistemi tracciabili riguarda tutti i rapporti di lavoro del settore privato, compresi quelli instaurati nel settore agricolo relativamente a tutte le categorie di lavoratori (dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori coordinati e continuativi, etc.) e con ogni forma contrattuale (a tempo indeterminato e determinato, part time, apprendistato, etc.). Il pagamento tramite strumenti bancari/ postali dovrà riguardare dunque anche le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI La legge in commento, grazie anche alla nostra azione, riconferma per l'anno 2018 la speciale misura di esonero per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che era stata introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017. Ed infatti i commi 117 e 118 dell'art. 1 riconoscono ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita gestione INPS nel 2018, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 3 anni, al 66 per cento per il quarto anno e al 50 per cento per il quinto. L'esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico che comunque continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. L'agevolazione é soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime "de minimis", che per il settore agricolo, come noto, é pari a 15.000 euro in tre esercizi finanziari. La norma ricalca pedissequamente le previsioni della legge di bilancio per l'anno 2017, ma vale comunque la pena ricordare in questa sede gli ultimi chiarimenti forniti da INPS in merito al requisito della "nuova iscrizione" con specifico riferimento a soggetti under 40 già iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari); chiarimenti che hanno ampliato in modo sostanziale l'ambito di applicazione del beneficio. Infatti con la circolare n. 164 del 3 novembre 2017 la Direzione Generale dell'INPS ha chiarito che: • per l'ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi; • per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che la

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nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una "nuova forma imprenditoriale agricola". Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti. Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice “innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente". Insomma non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l’attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all’attività imprenditoriale preesistente. Da ultimo si precisa che, trattandosi di fattispecie identica a quella del 2017, anche le procedure operative per la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio dovrebbero essere le stesse già in uso nel precedente anno (moduli disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli da inviare con modalità telematiche). Bisognerà comunque attendere in proposito la conferma ufficiale dell'INPS. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova forma di agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato - compresi dunque i datori di lavoro agricolo – che assumano nel 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani con meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro. La riduzione contributiva é pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro, ad esclusione di quelli antinfortunistici (INAIL), ed ha una durata di 36 mesi, entro il limite massimo di 3.000 euro annui. L'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente al 2018, ma in tal caso deve riguardare giovani con meno di 30 anni di età (anziché 35). Oltre al requisito anagrafico, occorre soltanto che, come detto, il lavoratore non sia stato già occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo. L'esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine (in tal caso il requisito anagrafico previsto dalla norma deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto) e nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (in quest'ultimo caso l'agevolazione spetta per 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo per l'apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. L'agevolazione non é cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Si ricorda in proposito che, con riferimento agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato il Ministero del Lavoro si è formalmente pronunciato per l’incumulabilità tra l’esonero contributivo triennale e le riduzioni contributive per zone


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montane e svantaggiate, ritenendo applicabili solo queste ultime (in sostanza senza possibilità di opzione da parte del contribuente per l’una o l’altra agevolazione). Per l’accesso allo sgravio occorre che il datore di lavoro non abbia effettuato nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex lege n. 223/1991). In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, il datore di lavoro decade dal diritto all'agevolazione, con conseguente obbligazione al versamento dei contributi non pagati. Se il rapporto di lavoro agevolato dovesse cessare, il lavoratore può avvalersi del beneficio in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. In pratica viene riconosciuta una sorta di portabilità dell’agevolazione contributiva in capo al lavoratore per i mesi mancanti al compimento del triennio.

possono essere goduti anche in via non continuativa. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/ affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore. Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione. Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI Quote per il 2018 E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con il quale viene programmato l'ingresso in Italia, per l'anno 2018, di 18.000 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Le quote messe a disposizione per il 2018 per motivi di lavoro stagionale riguardano i lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

E’ inoltre prevista una specifica quota (4.750 unità) per la conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Le modalità di compilazione e presentazione delle richieste telematiche di nulla osta al lavoro sono quelle già in uso negli anni scorsi e queste possono essere inviate a partire dal 31 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per assistenza nella predisposizione delle domande.

INPS ADEMPIMENTI OBBLIGATORI Ricordiamo che ogni volta che varia la consistenza dei terreni condotti dall’azienda, per acquisti, vendite, affitti, ecc., tutti gli agricoltori che sono iscritti all’ INPS, in qualità di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, datori di lavoro agricolo, hanno obbligo di aggiornare la propria posizione entro 30 giorni da quando si verifica la variazione, pena la possibilità di sanzioni in caso di accertamenti. Questo è necessario per essere in regola con gli obblighi contributivi. gli uffici di confagricoltura sono a disposizione per assistenza e consulenza nella predisposizione dei relativi adempimenti.

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FISCALE

Misure fiscali

COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 Definitive le misure fiscali D.L. 148/2017 Pubblicata la legge n. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017 (c.d. collegato alla legge bilancio 2018), con la quale diventano definitive le diverse misure fiscali recate dallo stesso decreto. Riportiamo di seguito le modifiche apportate in sede di conversione. Estensione della definizione agevolata dei carichi esattoriali (“rottamazione bis”) art. 1 Il termine della rata in scadenza ad aprile 2018 è posticipato al mese di luglio 2018. Prevista la possibilità di aderire alla “rottamazione bis”, per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, che non hanno formato oggetto di una precedente istanza di definizione agevolata , oltre che per quelli non ammessi alla precedente definizione, a causa del mancato pagamento di tutte le rate dei piani di dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. Trasmissione dei dati dello “Spesometro” - art. 1-ter Con l’art. 1 ter è disposta la non applicazione delle sanzioni previste per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro”) relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entri il 28 febbraio 2018. Inoltre, a regime, è prevista la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, con alcune semplificazioni delle informazioni da comunicare. La versione definitiva conferma l’esclusione dall’obbligo di invio dei dati dello “spesometro” per I soli agricoltori esonerati, ex art. 34, c. 6. del DPR n. 633/72, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973. Ampliamento ambito di operatività dello “Split payment”

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(Scissione dei pagamenti IVA) - art. 3 E’ stato confermato l’ampliamento dei soggetti a cui è applicabile l’istituto della scissione dei pagamenti, ex art. 1-bis dell’art. 17 ter DPR n. 633/72, a far data dal 01 gennaio 2018. Il 09/01/2018 è stato pubblicato il decreto del MEF che per la pratica individuazione degli predetti soggetti tenuti all’applicazione dello “split payment” fa riferimento agli appositi elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze, la cui ultima versione è quella del 19 dicembre u.s. Incentivi agli investimenti pubblicitari – art. 4 Introdotte alcune modifiche riguardanti i destinatari dell’incentivo del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, c.d. “Bonus pubblicità”, di cui all’art. 57 bis del D. L n. 50/2107 conv. in legge n. 96/2017, includendo tra i soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali. Misure di semplificazione – art 19 octies Con l’art. 19 octies sono previste diverse misure in materia di riscossione e di accertamento tra cui segnaliamo l’attribuzione, in capo al Direttore dell’Agenzia delle entrate, del potere di proroga dei termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.


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L’agenda di Febbraio ENTRO IL

16/02/2018 venerdì

26/02/2018 lunedì 28/02/2018 mercoledì

CHI

CHE COSA

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti a gennaio

Contribuenti Iva che hanno ricevuto dichiarazioni d'intento

Comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento del mese precedente

Contribuenti IVA mensili

"Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente"

Datori di lavoro

Versamento autoliquidazione INAIL

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli del mese precedente

Datori di lavoro

Versamento saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Datori di lavoro agricoli

Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica

Datori di lavoro

Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

Titolari contratti di locazione fondi rustici

Versamento imposta di registro sui contratti posti in essere nell'anno 2017

L’agenda di Marzo ENTRO IL 07/03/2018 mercoledì

16/03/2018 venerdì

25/03/2018 domenica (slitta a lunedì 26/03) 31/03/2018 (slitta a martedì 3 aprile)

CHII

CHE COSA

Datori di lavoro e contribuenti Iva

Invio delle Certificazioni Uniche (CU) al Fisco per gli importi corirsposti nel 2017 a dipendenti, collaboratori cooordinati e continuativi, o altri contribuenti ai quali sono state operate le ritenute irpef

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti a febbraio

Contribuenti Iva che hanno ricevuto dichiarazioni d'intento

Comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento del mese precedente

Contribuenti IVA mensili

"Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente"

Contribuenti Iva

Versamento saldo Iva 2017 (possibilità di pagare con con maggiorazione alle scadenze del Modello Redditi)

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli del mese precedente

Datori di lavoro

Versamento dei contributi INPS degli operai per il 3° trimestre 2017

Società di capitali

Tassa sui libri contabili e sociali: Codice Tributo 7085

Datori di lavoro agricoli

Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica

Datori di lavoro agricoli

Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

Datori di lavoro e contribuenti Iva

Rilascio Certificazione Unica (CU) per gli importi corrisposti nel 2017 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, o altri contribuenti al quale sono state operate ritenute irpef

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FISCALE

Manovra finanziaria

LEGGE DI BILANCIO 2018 Comprese le misure fiscali di interesse agricolo

Con la pubblicazione in G.U. n. 302/2017 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), si rendono definitive le norme di finanza pubblica che, insieme a quelle previste dal D.L. n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017 (c.d. collegato), costituiscono l’architettura dell’intera manovra finanziaria per il 2018. Si illustrano, di seguito le misure fiscali di maggior interesse per il settore agricolo. Detrazione fiscale per gli interventi di sistemazione “a verde” delle abitazioni - art. 1, c. 12-15 E’ stata introdotta un’apposita detrazione ai fini IRPEF, a valere per il 2018, nella misura del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (terrazze, giardini, ecc.), di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, per un ammontare massimo di spese documentate fino a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo posseduta o detenuta dal contribuente, sulla base di un titolo idoneo deve essere ripartita, sulla falsariga della altre spese sugli immobili che consentono una detrazione fiscale (spese di ristrutturazione, di efficientamento energetico, ecc.), in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. La detrazione spetta, altresì, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino all’importo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, suddivisa tra i vari condomini, nel limite della quota millesimale ad ognuno imputabile. Come per le altre spese che danno diritto a detrazione fiscale ai fini IRPEF, ex art. 16 bis del TUIR, la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire

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la tracciabilità delle operazioni (bonifici “parlanti”, ecc.) Proroga degli incentivi del “super ed iper ammortamento” art. 1, c. 29-35 E’ disposta la proroga al 2018 degli incentivi del c.d. super ed iper ammortamento in base ai quali le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali nuovi ed i canoni di leasing sono maggiorati del 40% ovvero del 150%, rispettivamente, per gli investimenti in beni materiali nuovi e per quelli ad alto contenuto tecnologico, di cui alla tabelle A allegata alla L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2016). Com’è noto, gli incentivi in parola si applicano esclusivamente nei confronti dei titolati di reddito d’impresa di conseguenza, la relativa agevolazione fiscale, non può trovare applicazione nei confronti delle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale. Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 art. 1, c. 46 – 56 Alle imprese che sostengono spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione nei predetti ambiti. Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano le predette attività formative, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile


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adottato. Pertanto, rientrano tra i soggetti che possono accedere al beneficio in esame anche le imprese agricole soggette alla determinazione catastale dei redditi. Criteri interpretativi per l’applicazione dell’imposta di registro art. 1, c. 87 Con un apposita modifica all’art. 20 del T.U. dell’imposta di registro (Dpr n. 131/86) viene precisato ai fini dell’applicazione del tributo, che deve essere circostanziata gli effetti giuridici del singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo dal riferimento ad eventuali altri atti collegati. La modifica assume notevole rilevanza per arginare il comportamento degli uffici e l’orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, che segnatamente in materia di conferimento di aziende, con successivo trasferimento delle partecipazioni nella conferitaria, richiedono, in luogo della tassazione ad imposta fissa dell’operazione di conferimento e della successiva cessione di quote, l’applicazione dell’imposta proporzionale stabilita per le cessioni di azienda, nel presupposto che le suddette operazioni “collegate” vadano riqualificate sotto un profilo economico, anziché in base agli effetti giuridici del singolo atto negoziale. Deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali art. 1, c. 116 Con il comma 116 viene incrementata la deducibilità ai fini IRAP dal 70 al 100%, per l’anno 2018, per i soggetti che determinano la base imponibili IRAP, ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97, del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni. Si precisa che la predetta deduzione può trovare applicazione per le sole attività agricole connesse ancora soggette al tributo regionale (agriturismo, attività di allevamento eccedentarie, attività di cui all’art. 56 bis del TUIR e produzione di energia) , atteso che per la stragrande maggioranza delle imprese agricole, che determinano il reddito a norma dell’art. 32 del TUIR, è stata disposta l’esclusione dall’imposta, a partire dal 2016. Regime fiscale “enoturismo” – art. 1, c. 502-505 Si disciplina legislativamente una nuova attività ovvero un insieme di attività che va sotto il nome di “enoturismo” che ricomprende le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, e le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. All’attività in questione si applica, ai fini fiscali, il regime di cui all’art. 5 della L. n. 413/91, già previsto per l’attività di agriturismo, che prevede l’applicazione del coefficiente del 25% ai ricavi conseguiti per la determinazione del reddito imponibile e la detrazione forfetizzata del 50% dell’IVA sulle vendite, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile. Con decreto del MIPAF, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del

territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica. Incremento delle percentuali di compensazione ai fini IVA per le cessioni di bovini e suini – art. 1, c. 506 E’ ulteriormente prorogato, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l’aumento delle aliquote delle percentuali di compensazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 633/72, per le cessioni degli animali vivi della specie bovina e suina, in misura non superiore, rispettivamente al 7,7 per cento e all’8 per cento. Il decreto interministeriale di attuazione dei dicasteri MEF e MIPAF, che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno di applicazione della misura, confermerà le aliquote del 7,65 per cento e del 7,95 per cento, già valevoli per il 2016 e 2017. Esenzione Irpef per l’apicoltura in aree montane art. 1 c. 511 Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, è disposta l’esclusione dall’IRPEF dei i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani. Contratti agrari. Equiparazione al CD dello IAP iscritto alla previdenza agricola. (art. 1 comma 515) Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della applicazione della Legge sui patti agrari (L. n. 203 del 1982). Prosegue con l’inserimento di questa norma, il lento processo di equiparazione delle due figure professionali in agricoltura. Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, tutte le norme della L. 203/1982 che si riferiscono all’affitto a coltivatore diretto, si debbono considerare applicabili anche all’affitto ad imprenditore IAP, se iscritto nella previdenza agricola. C’è da osservare che la legge 203/1982 già prevede quali norme dettate per l’affitto a coltivatore diretto devono intendersi applicabili anche al non coltivatore diretto: trattasi in particolare delle norme in materia di affitto particellare, recesso e risoluzione del contratto, conguaglio dei canoni, regime dei miglioramenti e trasformazioni, diritto di ritenzione e subaffitto, diritto di ripresa e contrattazione derogatoria. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno art. c. 892-901 Viene incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni per l’anno 2019 il plafond di spesa per il finanziamento del credito d’imposta concesso alle imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia Calabria e Sardegna. Il credito d’imposta può essere fruito dai soggetti titolari di reddito d’impresa, con esclusione delle imprese agricole tassate in base ai redditi catastali. Obbligo della fatturazione elettronica – art. 1, c. 909 E’ introdotto l’obbligo, a far data dal 1 gennaio 2019, dell’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato utilizzando il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo riguarderà sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi (operazioni B2B), sia

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quelle nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). Restano escluse dall’obbligo le operazioni effettuate o ricevute verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali, entro l’ultimo giorno del mese successivo andranno fornite le relative informazioni. L’emissione della fatture elettroniche è inoltre anticipato al 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici. Abrogazione della scheda carburanti – art. 1, c. 922 -923 A far data dal 1 luglio 2018, le spese del carburante per autotrazione non andranno più documentate, ai fini della deducibilità per le imposte sui redditi e per la detraibilità ai fini IVA, dalla scheda carburanti, bensì da carte di credito o carte di debito o prepagate. Pagamenti della Pubblica Amministrazione, controlli di regolarità fiscale per beneficiari morosi. (art. 1 comma 986) La pubblica amministrazione prima di procedere al pagamento in favore di un beneficiario deve verificare la presenza di somme iscritte a ruolo presso l’agente della riscossione. In particolare, l’art. 48 bis del D.P.R. 1973, n. 602 testualmente recita “le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ….”. Il comma 986 della

Ufficio Perugia: Tel 075/5970749 - 348/8963422 Ufficio zona Norcia Tel 0743/816969 - 348/4072563 Ufficio zona Castiglione del Lago: Tel 075/951855 - 348/4072578 Ufficio zona Marciano Tel 075/8749761 - 328/3193372 Ufficio zona Gubbio: Tel 075/9272195 - 348/4072576 Ufficio zona Foligno: Tel 0742/350414 - 348/4072571

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Legge di Stabilità modifica riducendo la soglia da 10 mila euro a 5 mila euro; la stessa disposizione precisa altresì che, in caso di verifica con esito positivo, l’agente della riscossione ha sessanta giorni per notificare l’atto di pignoramento presso terzi alla P.A. La riduzione a 5 mila euro dell’importo di riferimento e l’innalzamento (da 30 a 60 giorni) del termine per la notifica del pignoramento presso terzi sono previsti pro futuro dalla Legge di Stabilità; la modifica diviene operativa a decorrere dal 1 Marzo 2018. Proroga della rivalutazione dei terreni ed aree edificabili – art. 1, c. 997-998 Come per gli anni pregressi, è concessa anche per il 2018 la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione dei terreni, delle are edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, con gli effetti previsti dal D.L. n. 282 conv. In L. n. 27/2003, al fine della determinazione della plusvalenza tassabile a norma dell’art. 67 del TUIR. Viene data la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei cespiti attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento del valore del bene stabilito da apposita perizia giurata da professionisti abilitati. I nuovi termini sono il 01 gennaio 2018, per il riferimento al valore da periziare, ed il 30 giugno 2018 per redigere la perizia e versare l’imposta sostitutiva che può essere pagata anche in tre rate annuali di pari importo, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Si ricorda che possono avvalersi della rivalutazione le persone fisiche, che non operano nell’ambito di attività d’impresa, le società semplici, nonché gli enti non commerciali.

Ufficio zona Todi: Tel 075/8942378 - 328/3193372 Ufficio zona Spoleto: Tel 0743/49970 - 328/3193893 Ufficio zona Città di Castello: Tel 075/8553282 - 348/4072566 Ufficio zona di Bastardo: Tel 0742/960257 - 339/8214968 Ufficio zona Gualdo Tadino: Tel 075/3720545 - 334/9036194 Uffici Orvieto e Terni: Tel 0763/302060


TECNICO

FEBBRAIO 2018

Vitivinicolo

OCM VINO, MISURA INVESTIMENTI Bando campagna 2018

Pubblicato il nuovo bando regionale afferente la misura investimenti del Programma Nazionale di sostegno del settore vino; la misura prevede per l’annualità 2018 la concessione di aiuti per investimenti effettuati dalle imprese di trasformazione e/o commercializzazione. INTERVENTI AMMISSIBILI L’investimento proposto con la domanda di sostegno deve riguardare una o più tra le seguenti azioni: 1. produzione di prodotti vitivinicoli (dalla lavorazione delle uve all'imbottigliamento e all'etichettatura di vino in cantina); 2. controllo di qualità; 3. commercializzazione di prodotti vitivinicoli; 4. investimenti legati all’impresa in generale. INTENSITÀ DELL’AIUTO ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE Le spese eleggibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione sul portale SIAN delle domande di aiuto. Il livello del contributo è pari: - al 40% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese; - al 20% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da un’impresa intermedia. - al 19% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da una grande impresa. Non sono ammissibili domande di aiuto che prevedono un volume di investimenti inferiore a € 15.000.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di aiuto, compilate ed inoltrate mediante la procedura telematica predisposta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e disponibile nel portale SIAN, entro il 15 febbraio 2018; la documentazione cartacea, stampata e firmata, deve essere inviata alla Regione Umbria – Direzione regionale agricoltura ambiente energia cultura beni culturali e spettacolo, Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, via Mario Angeloni 61 – 00124 Perugia entro il termine massimo del 22 febbraio 2018. Ogni richiedente può presentare per ciascuna annualità al massimo due domande di aiuto, una per ciascuna delle seguenti tipologie progettuali: a) domanda per investimento annuale (investimento massimo € 200.000); b) domanda per investimento biennale (investimento massimo € 1.000.000). Tutti gli investimenti annuali ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere completati e rendicontati, a pena di decadenza e revoca dei benefici accordati, non oltre il 31 agosto 2018. Le operazioni relative agli investimenti biennali ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere completate e rendicontate, a pena di decadenza e revoca dei benefici accordati, entro e non oltre il 31 agosto 2019. Per le domande biennali si prevede la possibilità di chiedere un anticipo del contributo preventivamente accordato, fino ad un massimo dell’80%.

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Zootecnia

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ Virus È stata prorogata al 28 febbraio p.v. la restrizione in atto per il contenimento dell’influenza aviaria. È stato rilevato che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l’individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell’influenza aviaria e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sierotipi, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali. Altresi è stato considerato che la maggior parte dei virus sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con gli uccelli selvatici. Pertanto è opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall’influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure volte a prevenire la possibile introduzione in seguito a contatti tra l’avifauna ed il pollame; nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a rafforzare le misure nelle loro aziende.

La regione Umbria è stata individuate come “zona ad alto rischio”, pertanto sono vietate le seguenti attività: • Allevare pollame all’aria aperta; • Utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; • Stoccare mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; • La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; • Utilizzare uccelli da richiamo e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili. I proprietari ed i dententori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria localmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare il consumo d’acqua, la produzione di uova ed il tasso di mortalità.

MOVIMENTAZIONE ANIMALI ACCORDO ITALIA - AUSTRIA Il 18 gennaio scorso è stato firmato un accordo tra Austria e Italia in ambito alla movimentazione degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue. Tale accordo permette la riduzione dei tempi d’attesa per la movimentazione degli animali della specie bovina di età

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superiore ai 90gg, a 10 giorni dalla seconda vaccinazione, invece di attendere i 60gg stabiliti dal Reg. (CE) 1266/2007. L’accordo prevede che possano essere movimentati anche gli animali inferiori ai 90gg nati da madri vaccinate.


FEBBRAIO 2018

Legge di stabilità

PAGAMENTO PREMI COMUNITARI CHI È TENUTO A PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA? Modifica norme informazione antimafia per gli agricoltori Il comma 674 della legge di stabilità recentemente approvata che interviene a modificare le norme sull'informazione antimafia per gli agricoltori introdotte dalla legge 161.

Inizio periodo di Termine periodo di applicazione della applicazione della disciplina disciplina

Domanda di pagamento: data di presentazione

SogliaI

Comunicazione antimafia

Informazione antimafia

Fino al 18 novembre 2017

Fino a 150.000 euro

No

No

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Dal 19 novembre 2017

Oltre a 150.000 euro

No

Si

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Fino a 25.000 euro

No

No

19 novembre 2017

31 dicembre 2018

Oltre 25.000 euro

No

Si

19 novembre 2017

31 dicembre 2018

Fino a 5.000 euro

No

No

1 gennaio 2019

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Oltre 5.000 euro

No

Si

1 gennaio 2019

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Dal 19 novembre 2017

Dal 19 novembre 2017

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