IL GEOMETRA – N° 5-2009

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Il geometra

Convegni

I Consiglieri del Collegio geometri Luca Perricone e Giancarlo Carasso, coordinatori rispettivamente delle Commissioni Sicurezza e Gestione Patrimonio Immobiliare, hanno organizzato il convegno del 7 ottobre contratti d’opera e di somministrazione. E’ oggi una delle norme più applicate dai giudici nei processi penali. L’art. 26 ha tre commi iniziali che affermano che quando il committente affida un’attività a un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro ha 5 obblighi fondamentali: 1) obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo 2) obbligo di fornire a questa impresa o lavoratore autonomo informazioni dettagliate sui rischi relativi al luogo di lavoro in cui l’attività si esplica 3) e 4) obbligo di cooperare e coordinarsi nell’attuazione delle misure di prevenzione 5) promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il documento unico dei rischi interferenziali Tutti questi obblighi si applicano ogni qual volta si affidino lavori, servizi o forniture. Il decreto 106 apporta una novità a questo proposito: nell’art 26 è introdotto il comma 3 bis, che precisa che l’obbligo del DUVRI non si applica a una serie di attività: ai servizi di na-

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tura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, semprechè essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi o altri rischi particolari. E’ una norma di favore, ma insidiosa. Questa esclusione riguarda solo uno dei 5 obblighi, ma tutti gli altri 4 continuano a sussistere. A questo punto – osserva il Procuratore – forse conviene ugualmente redigere il DUVRI. Sempre a proposito dell’art. 26, occorre sottolineare che l’obbligo del DUVRI, che deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, deve descrivere i rischi interferenziali, cioè i rischi che derivano dall’opera di più imprese (tra cui il committente). Ciò deve essere effettuato dal datore di lavoro o un suo delegato o anche un dirigente. L’amministratore di condominio, in quanto datore di lavoro, deve tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori e anche la sicurezza dei terzi. Ancora la Corte di Cassazione (sentenza del 6 agosto 2009) infatti

afferma che l’osservanza delle norme di sicurezza prescinde dalla qualità di lavoratore di chi si infortuna, che può essere anche un soggetto del tutto estraneo: la protezione si deve estendere a tutte quelle persone che comunque possono venire a contatto con il mondo in cui si svolge l’attività lavorativa. La sentenza tratta del caso di un ragazzino che si introduce all’interno di un cantiere di proprietà dei imputati; nell’attraversare una passerella cade provocandosi fratture. Il ragazzo era entrato dalla porta aperta del piano terra; vengono considerati colpevoli di lesione colposa i proprietari. Si cita un’altra sentenza in cui un amministratore di una società proprietaria di un fabbricato e il suo collaboratore incaricato della manutenzione vengono accusati di omicidio colposo per aver omesso di apporre adeguate protezioni in corrispondenza di un gradino collocato all’interno della proprietà, che ha cagionato la morte di una donna che vi è inciampata. In primo grado vengono assolti, poi condannati dalla Corte d’Appello perché la caduta della donna si era verificata dopo analoghi infortuni allo stesso gradino imperfetto (altezza di 50 cm) che costituiva un’insidia: non era segnalato e mancando l’illuminazione era difficilmente visibile. Gli imputati hanno affermato di non sapere nulla di questo gradino ma la Corte di Cassazione conferma la condanna, richiamando l’art. 2051 del codice civile, secondo il quale ognuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi che si tratti di caso fortuito. L’amministratore e il collaboratore avrebbero dovuto adoperarsi per verificare l’assenza di agenti pericolosi e nel caso presenti attivarsi per eliminarli. In pratica l’amministratore di condominio, non solo come datore di lavoro, deve preoccuparsi della sicurezza di tutti quanti vengano a contatto con il cantiere o il condominio.


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