IL GEOMETRA – N° 5-2009

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI

Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: STUDIO OSELLA . PICCATO - PALETTO, GIUSEPPE DE MARCO, VITTORIO VIZZINI

Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Al via la Formazione Professionale Continua Nell’ultimo trimestre dell’anno il Collegio e la Fondazione hanno organizzato numerose edizioni di convegni e incontri dedicati ai due argomenti di attualità: il Risparmio Energetico ed il Piano Casa. Tutti hanno visto la partecipazione massiccia di geometri e di altre categorie professionali, che hanno avuto così modo di aggiornarsi apprendendo direttamente dagli interessati (funzionari, legali e amministratori estensori delle norme) i contenuti, le modalità ed i casi di applicazione. Certo con la partecipazione ad un convegno non si risolve tutti i dubbi, ma si tratta certamente di un passo avanti per lo svolgimento consapevole del nostro lavoro. In questa ottica, entrerà in vigore da gennaio 2010 la Formazione Professionale Continua, di cui sentiamo parlare già da almeno due anni e che diverrà ora pienamente applicativa. Il Parlamento di Strasburgo ha introdotto la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè “professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell’interesse del mandante e della collettività” per cui l’esercizio della professione “è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest’ultima dai rispettivi ordini professionali” che “garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità ed il rapporto di fiducia esistente con il mandante”. La formazione è quindi un’attività che garantisce e perfeziona la professionalità. Come abbiamo già detto e scritto nelle relazioni dell’attività del Collegio di questi ultimi due anni, i professionisti geometri di Torino non hanno certo bisogno dell’obbligatorietà della formazione: la maggior parte di loro infatti partirà nel 2010 con un bagaglio di crediti già ben fornito. Ci auguriamo pertanto che questo “slancio” di partecipazione ai convegni ed ai corsi non sia motivato solo dall’attualità degli argomenti e dall’urgenza del relativo aggiornamento, ma dalla consapevolezza del miglioramento dell’attività professionale a tutela della collettività.

Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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La Cassazione chiarisce le differenze tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione pag.

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Argomenti legislativi Procedure per la compensazione dei crediti Iva dal 2010

Studio Osella - Piccato - Paletto

Professione La certificazione energetica in Piemonte, pag. 16

La certificazione energetica in pieno vigore anche in Piemonte

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Costruire ad alta efficienza energetica

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Modifiche al codice di procedura civile riguardanti i CTU

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Cassa di Previdenza Housing sociale

I Geometri a Eilat per il congresso FIG, pag. 21

pag. 18

Consiglio Nazionale I giovani Geometri a Eilat per il congresso FIG

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Protocollo d’intesa ANCI - CNG

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Le Associazioni Nazionale: Geo.Val.Esperti

pag. 24

Il Codice Deontologico Europeo Unico

pag. 26

Commissione Sicurezza I convegni sul Piano Casa e sulla Sicurezza nel Lavoro, pag. 32 e 38

Notizie flash

pag. 28

Atti del Collegio Riunioni di Zona

pag. 29

Convegni Piano Casa

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Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro

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Convegni e incontri in breve

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On line La posta elettronica certificata

di Giuseppe De Marco

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Argomenti legislativi

Procedure per la compensazione dei crediti Iva dal 2010 a cura dello Studio Osella - Piccato - Paletto, Dottori Commercialisti Dal prossimo anno, la compensazione dei crediti Iva potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Le novità sostanziali sono così riassumibili:

termine iniziale per la compensazione

canale telematico da utilizzare per la compensazione

certificazione della esistenza formale del credito Iva annuale

Pertanto, è possibile individuare tre differenti situazioni che si possono presentare, in relazione all’ammontare annuo di credito Iva utilizzato in compensazione: 1) totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità; 2) totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo superiore a € 10.000 ma non a € 15.000: la compensazione può

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a €10.000 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (il modello potrà essere trasmesso in forma autonoma e non unificata a partire dal 01.02.10) o della istanza periodica; il credito Iva di importo superiore a €10.000 annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico, utilizzando uno specifico “canale” che dovrà essere predisposto dall’Agenzia; per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a €15.000 annui è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente): � il visto di conformità; � la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o istanza, pur senza ulteriori adempimenti; 3) compensazioni di credito Iva annuale di importo annuo superiore a € 15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione ed a condizione che nel modello si apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile. I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono i responsabili fiscali dei CAF, i dottori commercia-

listi ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio. Gli stessi soggetti, prima dell’apposizione del visto, debbono verificare l’esistenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e rendere edotta la DRE competente. Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, il soggetto che appone il visto di conformità deve:  non aver riportato condanne, anil geometra n. 5/09

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Argomenti legislativi che non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;  non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;  non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;  essere in regola con la normativa antimafia (quindi, non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della L. n.55/90, come sostituito dall'art.1 della L. n.16/92);  non avere subito provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza. Dal punto di vista oggettivo, inoltre, lo stesso soggetto: 1. deve avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a €1.032.913,80,

al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata; 2. deve avere predisposto la dichiarazione Iva e tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:  direttamente dallo stesso contribuente, oppure  da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista che rilascia il visto. Quanto sopra, trova corrispondenza nel contenuto della comunicazione preventiva che, chi intende rilasciare il visto di conformità, deve inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per domicilio. Nel caso delle associazioni professionali:  nella comunicazione dovranno

CONSULENZA IN MATERIA FISCALE La Commissione Fisco del Collegio di Torino ha attivato un servizio di consulenza fiscale a favore degli iscritti. Il servizio, attivo al 1° e 3° lunedì del mese, al pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,00 su appuntamento, è rivolto agli iscritti ed ai praticanti in fase di iscrizione interessati ad avere chiarimenti relativi alle loro problematiche fiscali e vedrà la presenza, a rotazione, di due componenti la Commissione. Gli interessati possono prenotarsi telefonicamente presso gli uffici del Collegio.

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essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte;  la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall’Associazione professionale a garanzia dell’attività svolta dal singolo professionista. L’invio della comunicazione, previo riscontro della sussistenza di tutti i necessari elementi, dovrà avvenire per tempo e, comunque, prima della materiale apposizione del visto di conformità; appare allora consigliabile provvedere con largo anticipo, al fine di evitare che eventuali preclusioni eventualmente riscontrate dalla DRE giungano, inaspettate, in prossimità del rilascio del visto. A tal fine, i Sigg.ri Clienti tengano conto che tali procedure richiederanno l’attivazione di una serie di attività che lo Studio sta predisponendo, pur in attesa dei necessari chiarimenti dell’amministrazione. Appare tuttavia evidente quanto segue:  i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità;  i soggetti che maturassero crediti Iva di poco superiori ai €15.000 non avranno convenienza ad utilizzarli in compensazione oltre tale limite, potendo rinviare la quota eccedente a riporto;  i soggetti che maturassero crediti Iva di importo rilevante, dovranno tenere in considerazione che gli stessi non potranno essere utilizzati in compensazione sino al 16 marzo 2010, con la conseguente necessità di procurarsi la necessaria provvista finanziaria;  gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti, dovranno predisporre al più presto la chiusura annuale dell’Iva, al fine di consentire allo studio la predisposizione definitiva della dichiarazione e l’invio tempestivo della stessa.


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Professione

La Cassazione chiarisce le differenze tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione Cassazione Civile, Sezione II, 7 settembre 2009 n. 19287 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 02/06/1995 D.B. e M.M., proprietarie di un immobile in Agliana, citarono al giudizio del Tribunale di Pistoia i vicini R. e N.M., ascrivendo loro sconfinamenti, occupazioni abusive e mancata osservanza delle distanze legali, anche nelle aperture di alcune finestre, commessi nella costruzione di un fabbricato sul loro fondo, conseguentemente chiedendo l’adozione dei provvedimenti, restitutori, inibitori e risarcitori del caso. Costituitisi i convenuti, chiedevano il rigetto della domanda in tutti i suoi capi, segnatamente eccependo di aver rispettato il confine, così come accertato in un precedente giudicato tra le parti, e di aver solo ristrutturato un fabbricato preesistente, con osservanza delle precedenti distanze, altresì osservando, nell’apertura delle finestre, quella legale; quanto all’occupazione di una piccola parte del fondo degli attori, proponevano riconvenzionale domanda di accertamento dell’usucapione. All’esito della svolta istruttoria documentale ed orale e dell’espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 2-26/03/2001 l’adito Tribunale in parte dichiarava inammissibili, perché precluse da giudicato (costituito da una sentenza del locale pretore, la 278/93, confermata in appello), ed in parte rigettava, per infondatezza, le richieste attrici;

In tema di distanze tra le costruzioni, nel caso in cui venga realizzata una nuova costruzione, la distanza prevista dalle nuove disposizioni va comunque riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario. Nella pronuncia viene specificato che: a) la semplice ristrutturazione si verifica quando gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura siano rimasti inalterati; b) la ricostruzione si verifica allorquando le suddette componenti dell’edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l’intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata ed all’altezza; c) in caso di aumento di una delle suddette componenti, si è presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui

dichiarava, peraltro, inammissibile la domanda riconvenzionale, perché ancora pendente al riguardo il precedente giudizio. Proposto dalle attrici appello, resistito dagli appellati, con proposizione di impugnazione incidentale limitata al governo delle spese (che il primo giudice aveva interamente compensato), con sentenza del 16/2005-24/09/2003 la Corte di Firenze rigettava il gravame principale ed, in parziale accoglimento di quello incidentale, compensava nella misura del 40% le spese del giudizio di primo grado, ponendole per il resto a carico delle attrici appellanti, regolando analogamente quelle del giudizio di appello. La reiezione del gravame principale veniva motivata dalle essenziali considerazioni secondo le quali, come emerso dalla consulenza tecnica di ufficio e dai successivi chiarimenti del c.t.u., non smentito dalle “approssimative dichiarazioni di qualche teste” e da una tardiva e strumentale relazione tecnica di parte, i convenuti avevano ristrutturato, sia pure con ricostruzione di alcune parti e con talune difformità (“prospettiche, interne, distributive e di copertura”) non rilevanti sul piano dei rapporti civilistici, un precedente fabbricato nel rispetto delle precedente distanza legale di tre metri, sicché le finestre aperte ex novo nella parete prospettante sul fondo vicino erano da considerarsi legittime. Avverso tale sentenza la B. e la M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. il geometra n. 5/09

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Professione La Cassazione tratta del quesito centrale caratterizzante la controversia, cioè se l’intervento edilizio avesse dato luogo, in tutto o in parte, ad una “ricostruzione”, assoggettabile alle maggiori distanze di cui alle sopravvenute norme edilizie locali, rispetto a quelle previste in origine.

Hanno resistito R. e N. M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce “insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione a travisamento e omessa valutazione di elementi rilevanti, in violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Si lamenta che i giudici di merito, nel fare affidamento sulla relazione “fortemente illogica” del consulente tecnico di ufficio, per converso disattendendo le critiche formulate dalle attrici nella comparsa conclusionale sulla scorta della relazione del consulente di parte, avrebbero indebitamente escluso che l’edificio in questione fosse stato oggetto di una ricostruzione ex novo, per il solo fatto che la riedificazione sarebbe avvenuta “per tratti successivi”. Ma tale valutazione non avrebbe tenuto conto che il fabbricato era stato ricostruito con materiali del tutto diversi (in particolare moderni mattoni in luogo dei preesistenti “sassi di fiume”), con realizzazione di una parete finestrata in luogo della pre-

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cedente cieca, con innalzamento del livello del solaio e modifica del sottotetto, abusivamente adibito ad uso abitativo; tali difformità, costituite da maggiori volumi e maggiore altezza, puntualmente accertate dal Comune di Agliana, e comportanti violazione delle norme locali sulle distanze, erano state immotivatamente escluse o sottovalutate dai giudici di appello, che anche con riferimento all’effettiva distanza tra la parete finestrata ed il confine, in realtà di soli m 2,832,85, avrebbero apoditticamente liquidato le specifiche censure quali tardivi espedienti difensivi. Il ricorso è fondato, poiché i giudici di appello, a fronte delle articolate censure formulate con l’atto di gravame, avrebbero dovuto fornire un’esauriente risposta al quesito centrale caratterizzante la controversia, stabilendo se l’intervento edilizio in questione avesse dato luogo, in tutto o in parte, ad una “ricostruzione”, assoggettabile alle maggiori distanze di cui alle sopravvenute norme edilizie locali, rispetto a quelle previste in origine. La giurisprudenza di questa Corte in materia ha avuto, più volte, modo di affermare:

a) che la semplice ristrutturazione si verifica quando gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura siano rimasti inalterati; b) che la ricostruzione si verifica allorquando le suddette componenti dell’edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l’intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata ed all’altezza; c) che, in caso di aumento di una delle suddette componenti, si è presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui; d) che in tali ultimi casi la distanza prevista dalle nuove disposizioni va comunque riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell’edificio origi-


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Professione nario (v. tra le altre, Cass. 6637/06, 1817/04, 6317/03, 14128/00, 4577/94, 3762/89). Al fine della corretta applicazione dei suesposti principi, che in questa sede si ribadiscono, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se effettivamente, come sostenuto dalla parte convenuta, il nuovo edificio fosse conforme, nell’altezza e nella volumetria, a quello preesistente; quelli di secondo grado, in particolare, avrebbero dovuto fornire un’adeguata e convincente risposta alle censure degli appellanti, che non è dato, tuttavia, riscontrare nella motivazione, al riguardo elusiva e poco convincente, fornita dalla corte fiorentina. Per quanto riguarda, in particolare, la volumetria del nuovo del fabbricato, i giudici di appello si limitano a riportare una considerazione, meramente ipotetica, del consulente tecnico di ufficio, secondo la quale gli “eventuali incrementi volumetrici che fossero stati ravvisabili (...) non avrebbero comunque portato aggravi di alcun genere alla proprietà delle M. e B.”, senza considerare che siffatti incrementi, ove sussistenti, avrebbero dato luogo ad una nuova costruzione, come tale assoggettabile alle maggiori distanze imposte dalle norme vigenti all’epoca dell’intervento. Del pari non appagante risulta la risposta fornita alla questione dell’altezza, laddove la corte di merito si limita, senza alcun vaglio critico riferibile allo specifico contenuto delle relative fonti probatorie invocate dalle appellanti e con generico richiamo alla relazione peritale, a screditare: a) le risultanze di un rapporto dell’ufficio tecnico del Comune, poste a base di ordinanza sindacale ripristinatoria, al riguardo osservando che le stesse erano anteriori alla “pratica di condono edilizio” (notoriamente irrilevante sul piano dei rapporti civilistici) e che, pur facendo fede privilegiata del fatto “storico delle misurazioni”, non

Cos’è la Dematerializzazione? Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali. Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico (vedi: articolo 10 legge 17 dicembre 1997 n. 433; titolo V decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213) fino ad arrivare all’articolo 42 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) con il quale il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi. Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico. Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze. Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 Deliberazione n. 11 del 19/04/2004 Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 Decreto del presidente della repubblica n. 445 del 28/12/2000

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spiegherebbero analogo rilievo probatorio sulla relativa “esattezza”, considerazione quest’ultima che, seppur teoricamente condivisibile, avrebbe dovuto esser tuttavia integrata dalle specifiche ragioni in base alle quali siffatti accertamenti, compiuti da un organo da presumersi, per i compiti istituzionali svolti nel pubblico interesse, particolarmente idoneo a siffatte valutazioni (peraltro, nella specie, non di particolare complessità,

risolvendosi nella misurazione delle dimensioni di un fabbricato), fossero in concreto tecnicamente inaffidabili; b) le deposizioni dei testi, riferenti della minore altezza del precedente fabbricato, bollandole di “approssimatività”, senza dare meglio conto di siffatto giudizio, né considerare che i ragguagli, al riguardo offerti da persone non interessate, non avrebbero potuto essere che de visu e, pertanto, necessariamente non precisi in ordine alle misure in questione.

Senza opere di urbanizzazione la cessione di aree paga l’Iva Con due risoluzioni l’Agenzia delle Entrate chiarisce che può beneficiare delle agevolazioni prima casa l’acquisto di un alloggio contiguo e che l’esenzione Iva non riguarda la cessione di aree sulle quali non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione. Alla cessione di un lotto effettuata a favore di un Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non si applica l’esclusione dall’Iva prevista dall’articolo 51 della Legge n. 342/2000 se sull’area non vengono realizzate opere di urbanizzazione. La cessione, infatti, si considera effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa e la base imponibile si determina secondo il valore normale del lotto. È quanto chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140/E del 4 giugno. La problematica affrontata dall’Agenzia ha a oggetto, in sostanza, la possibilità di applicare il regime di esclusione dall’Iva, proprio delle cessioni ai Comuni di opere e aree di urbanizzazione, anche alla cessione di un lotto che l’ente locale acquirente potrà utilizzare solo per scopi sociali o pubblici.

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Anche in ordine alla distanza tra il fabbricato ed il confine, che in ultima analisi, anche nell’ipotesi di ricostruzione nel rispetto delle precedenti dimensioni, assumeva rilevanza agli effetti dell’art. 905 c.p.c., in considerazione dell’incontroversa novità delle vedute realizzate nella parete prospiciente il fondo delle attrici, la motivazione della sentenza impugnata risulta poco appagante, limitandosi a disattendere, sol perché tardivi, i rilievi del consulente tecnico di parte, in quanto prodotti in primo grado soltanto con la comparsa conclusionale, ma senza tener conto che, non trattandosi di nuova eccezione o mezzo di prova, nessuna preclusione ex art. 345 c.p.c. ostava, in secondo grado, all’allegazione degli stessi, quale argomentazione tecnico - difensiva, funzionale alla tesi sostenuta nel gravame, secondo la quale l’effettiva distanza era inferiore a m. 3. Ed, anche a tal riguardo, l’acritica adesione dei giudici di appello al parere del c.t.u. non risulta meglio spiegata, se non con la considerazione, meramente formale, che al riguardo nessun rilievo sarebbe stato tempestivamente formulato nel grado precedente. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata con rinvio, per il rinnovo del giudizio di appello in ordine ai punti della decisione come in precedenza censurati, ad altra sezione della corte territoriale di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Così deciso in Roma, 28 maggio 2009 Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009.


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La Certificazione energetica in pieno vigore anche in Piemonte Che cos’è la certificazione energetica

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

Il quadro normativo

La certificazione energetica è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia come strumento di informazione e trasparenza del mercato immobiliare, con l’obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficien-

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 20 ottobre 2009, n. 1-12374 la certificazione energetica è entrata in pieno vigore anche nella nostra Regione za energetica, in vista dei connessi vantaggi economici e ambientali. La Direttiva comunitaria è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato regole e criteri generali in materia. Successivamente, in data 26 giugno 2009, con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono state approvate le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica. La Regione Piemonte, sulla base della competenza legislativa concorrente in materia energetica, ha disciplinato la certificazione energetica con la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di

rendimento energetico nell’edilizia. Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 (D.G.R. n. 43-11965) e sono entrate in vigore il 1° ottobre 2009, diventando il riferimento normativo sul territorio della Regione Piemonte.

Obblighi e scadenze

La certificazione energetica degli edifici è necessaria: - nel caso di nuova costruzione di edifici; - nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici; - nel caso di compravendita di un inil geometra n. 5/09

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Professione tero immobile o di singole unità immobiliari; - nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari. La redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all’atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l’obbligo di far produrre ad un certificatore l’attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico. In caso di compravendita degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. In caso locazione degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all’originale in suo possesso. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall’articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 s.m.i. ( a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale ) ed è affissa, nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

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Esclusioni

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 comma 5 sono escluse dall’applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti: - gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; - i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; - i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; - gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 4311965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso: box; cantine; autorimesse; parcheggi multipiano; locali adibiti a depositi; strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L’attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).

La validità dell’attestato

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.

Le sanzioni ed i controlli

La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20): - salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti; - il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale; - il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00; - il venditore che non rende disponibile al momento della stipula del-


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Professione l’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio; - il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.

Il modello di attestato di certificazione energetica

L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

La targa energetica

La targa di efficienza energetica è affissa in un luogo in cui sia facilmente visibile al pubblico, nel caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione. Sulla targa, realizzata secondo il modello riportato all’allegato C delle disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965), vengono riportati i dati salienti dell’attestato di certificazione energetica prodotto per l’edificio in esame. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l’affissione della targa in un luogo dell’edificio frequentato dal pubblico costituisce adempimento dell’obbligo di affissione dell’attestato di certificazione energetica previsto all’articolo 4, comma 5 della legge regionale 13/2007 s.m.i..

Non obbligatorietà per i Geometri di frequenza al corso e superamento dell’esame finale La Regione ha provveduto, in data 20/10/2009, a modificare la precedente delibera n. 43-11965 sulla certificazione energetica, precisando, tra l’altro, che i Geometri iscritti all’elenco regionale dei certificatori (al quale tutti gli iscritti all’Albo si possono iscrivere), possono rilasciare la certificazione energetica nell’ambito delle proprie competenze (che ovviamente coincidono con le competenze generali per la progettazione). Pertanto, non è obbligatoria la frequenza al corso ed il conseguente superamento dell’esame finale. Chi intende comunque frequentare il corso e sostenere l’esame, potrà vedere ampliate le proprie competenze, oltre naturalmente avere una maggiore preparazione e qualifica formativa personale.

I corsi sulla certificazione energetica La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia è tra i soggetti abilitati ad organizzare i corsi sulla certificazione energetica, di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato alla D.G.R. n. 43-11965). Sono stati programmati, entro il primo semestre 2010 i seguenti corsi: Corso completo (modulo 1 di 60 ore e modulo 2 di 23 ore): presso la sede di Via Cernaia 18: 4 edizioni Corso completo (modulo 1 di 60 ore e modulo 2 di 23 ore): presso sedi occasionali nelle zone di: o Ciriè o Rivarolo o Avigliana-Susa o Pinerolo o Canavese Per le edizioni della Provincia, il modulo 2 sarà organizzato solo se si reperiranno aule informatiche per le esercitazioni, altrimenti il medesimo si terrà in Torino presso la sede di Via Cernaia.

Si ricorda che gli unici corsi accreditati dalla Regione sono pubblicati sul sito della Regione www.regione. piemonte.it/ambiente/energia/certificazione htm. Si raccomanda inoltre di consultare sempre il medesimo sito Internet prima di effettuare ogni operazione, perché vi sono pubblicate tutte le eventuali modifiche o integrazioni apportate alle procedure.

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Professione Il sistema informativo regionale per la certificazione (SICEE)

La Regione Piemonte, nell’ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (denominato SICEE) condiviso, georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici previsto dalla l.r. 13/2007.Il SICEE contiene l’elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di certificazione energetica. Nell’ambito del SICEE è realizzato un database denominato “Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte”, contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Nella fase di completa operatività, l’accesso al SICEE consente di effettuare: - la prenotazione dei codici alfanumerici degli attestati di certificazione energetica; - la compilazione e l’invio degli attestati di certificazione energetica a cura del certificatore; - la validazione ed archiviazione degli attestati di certificazione energetica; - il rilascio di copie dell’attestato di certificazione energetica; - il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all’articolo 10 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.; - l’estrazione degli attestati di certificazione energetica per le attività di controllo. E’ possibile e utile consultare il sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte. it/ambiente/energia/certificazione htm, da cui sono tratte le notizie di cui sopra.

Il Progetto “Piemonte fotovoltaico”, patrocinato dalla Regione Piemonte e nato da un accordo tra le Agenzie per l’Energia (Agenzia per Energia e Ambiente di Torino, Agenzia per l’energia della Provincia di Cuneo “Agengranda” e Agenzia Provinciale dell’Energia del Vercellese e della Valsesia), promuove la produzione di energia elettrica rinnovabile attraverso la tecnologia fotovoltaica, che consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica senza necessità di meccanismi in movimento, al fine di ottenere le tariffe incentivanti introdotte dal “Conto energia” (secondo quanto previsto dal DM 19.02.2007). Tale iniziativa, di durata triennale dal 2009 al 2012, si basa su convenzioni integrate tra: i soggetti proponenti (le tre agenzie), le società del settore delle energie rinnovabili (soggetti attuatori), ed il sistema bancario locale (soggetti finanziatori), per la realizzazione di sistemi fotovoltaici “chiavi in mano” indirizzati ad un pubblico diversificato. Il progetto, rivolto a privati, imprese, condomini, soggetti pubblici e/o esercenti di pubblici servizi, si sviluppa intorno a 4 punti focali: adesione da parte dei soggetti interessati attraverso la presentazione della domanda alle Agenzie per l’energia competenti, secondo il proprio comune di residenza; analisi di fattibilità che si effettua previo invio all’Agenzia di riferimento di alcuni documenti quali foto panoramiche del sito d’installazione, planimetrie, bollette ecc. fornendo ai richiedenti un plico contenente: l’analisi di fattibilità dell’impianto; i moduli per le richieste delle autorizzazioni necessarie; i nominativi delle società installatrici candidate a realizzare l’impianto; i prospetti informativi delle banche aderenti al Progetto; selezione dell’offerta, una volta che il richiedente ha selezionato la più interessante, in breve tempo, la banca completa la pratica di istruttoria del finanziamento sulla base della documentazione fornita all’Agenzia, consentendo al richiedente di procedere con la fornitura immediata dell’impianto; infine verifica finale nella quale l’Agenzia controllerà sia che i progetti degli impianti fotovoltaici rispettino i migliori standard europei e che i componenti offrano garanzie tecniche minime sia la regolarità dell’operato di installazione controllando la garanzia di risultato solare. Unico nel suo genere in Italia e progetto pilota al quale altri soggetti guardano con interesse, “Piemonte Fotovoltaico” racchiude un valore aggiunto che si esplica in alcuni vantaggi racchiusi in due parole chiave: qualità (un solo soggetto interlocutore, supporto tecnico ad hoc, imprese qualificate, analisi di fattibilità) e sicurezza (trasparenza e rapidità nell’esaminare le richieste, tempi prestabiliti, finanziamenti dedicati, copertura di tutti i possibili rischi, garanzia in caso di disguidi e contenziosi con le imprese installatrici). Altro elemento di notevole interesse è il plafond di quarantacique milioni di euro spendibili concesso dalle banche. Per info: www.piemontefotovoltaico.it

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Pubblicita Fresia Alluminio

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Costruire ad alta efficienza energetica Presentazione del primo fabbricato della Provincia di Torino certificato in classe A dall’Agenzia CasaClima di Bolzano Giovedì 24 Settembre 2009, presso il Teatro Sociale di Pinerolo, è stato inaugurato il primo edificio residenziale in Provincia di Torino certificata in classe A dall’Agenzia CasaClima di Bolzano, una palazzina plurifamilare sita in Comune di Roletto, Via Ungaretti 10.

La palazzina di sette alloggi distribuiti su due piani è il risultato di un progetto mirato alla sostenibilità energetica, finalizzato al massimo sfruttamento degli apporti solari e ad una drastica riduzione delle perdite energetiche. Un corretto orientamento e dimensionamento delle aperture, un uniforme isolamento termico dell’involucro, alte prestazioni dei serramenti ed un’esecuzione accurata dei dettagli, con particolare attenzione all’eliminazione dei ponti termici, hanno consentito di raggiungere un fabbisogno termico per riscaldamento estremamente basso, con riduzione dell’impatto ambientale in termini di emissioni di CO2, tanto da ottenere la certificazione CasaClima Classe A (25 Kwh/mqa). Oltre all’elevato rendimento energetico, è stata prestata particolare attenzione all’ottimizzazione impiantistica, con installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda, predisposizione per pannelli fotovoltaici e impianti termici a bassa temperatura. La copertura piana del fabbricato è stata sistemata a verde e prevede il recupero delle acque piovane per l’irrigazione dei giardini.

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L’intervento è stato realizzato dall’impresa di costruzioni Cagnola S.r.l. di Cantalupa su progetto dello studio di architettura Paolo Ferrero, Andrea Graziano e Patrik Losano. L’evento inaugurale, seguito da un folto pubblico di tecnici, amministratori e cittadini, si è svolto in due momenti. Dalle ore 15.30 presso il Teatro Sociale di Pinerolo, dopo il saluto delle autorità istituzionali e dei patrocinanti, si è tenuto un convegno sul tema del “Costruire ad alta efficienza energetica” con la presentazione del progetto a cura del moderatore Arch. Alberto Sasso – certificatore CasaClima. Sono seguiti gli interventi dei relatori: Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana e collaboratore “Rai 3 Che Tempo che fa”) sul tema “Clima e architettura: problemi e risorse” e di Norbert Lantschner (Direttore dell’Agenzia CasaClima di Bolzano)

I progettisti arch. Paolo Ferrero, arch. Andrea Graziano e geom. Patrik Losano, insieme all’arch. Alberto Sasso, certificatore CasaClima. CasaClima coniuga il benessere con il risparmio economico. Ciò che permette di definire una “CasaClima” è il fabbisogno energetico dell’edificio che si può ottenere con un pratico sistema di calcolo. il geometra n. 5/09

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Professione All’inaugurazione del fabbricato è avvenuta la consegna della targhetta e del certificato CasaClima. Da sinistra: l’arch. A. Graziano, l’arch. P. Ferrero ed il geom. P. Losano (team progettisti); il dr. N. Lantschner (direttore CasaClima Bolzano), l’arch. R. Amione e il dr. O. Cagnola (impresa costruttrice) e l’arch. A. Sasso.

dal titolo “CasaClima: dall’idea all’applicazione per garantire elevato risparmio energetico, confort termico e rispetto dell’ambiente”. L’evento inaugurale è proseguito con il trasferimento a Roletto in Via Ungaretti 10, per la consegna da parte del Direttore dell’Agenzia di Bolzano della targhetta attestante la certificazione energetica dell’edificio “Classe A CasaClima”. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Pinerolo, Comune di Roletto, Sportello Energia della Provincia di Torino, Collegio Costruttori di Torino, Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e Collegio dei Geometri della Provincia di Torino. Elementi di base di una CasaClima sono: - una struttura compatta - un alto grado di isolamento termico della superficie esterna - finestre altamente isolanti - ermeticità - assenza di ponti termici - utilizzo dell’energia solare - impiantistica ottimale - realizzazione accurata

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Modifiche al codice di procedura civile riguardanti i CTU

Con la Legge 18 giugno 2009 n. 69 sono state apportate, tra l’altro, importanti modifiche al codice di procedura civile. In particolare si sottolinea l’importanza per i C.T.U. dell’Art. 46 comma 5 sotto evidenziato. Nel sottostante link si possono leggere tutte le modifiche apportate al c.p.c.: http://www.parlamento. it/parlam/leggi/09069l.htm

Legge 18 giugno 2009, n. 69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 Art. 46. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: “di cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167». 2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina

la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». 3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato. 4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulen-

te, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire». 5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». ….omissis……

PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE (ART. 13 E SEGG. DISP. ATT. C.P.C.) E ALL’ALBO DEI PERITI (ART. 67 E SEGG. DISP. ATT. C.P.P.) SONO NECESSARI I SEGUENTI REQUISITI: - Essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale di Torino; nel caso di residenza in comune diverso è necessario avere un domicilio e svolgere attività lavorativa in un comune della giurisdizione. - Essere iscritti – da almeno 3 anni - ad un Ordine Professionale territorialmente competente; - Non essere iscritti all’Albo Ctu e/o all’Albo Periti di altro Tribunale. La domanda, in bollo da € 14.62, da presentare presso l’UFFICIO DELL’ALBO DEI CTU E DELL’ALBO DEI PERITI tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.30, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL CANCELLIERE CHE LA RICEVE.

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Cassa Previdenza

Housing sociale Il Piano Casa modifica la classica gestione dell’edilizia sociale pubblica

Il significato letterale dell’espressione inglese social housing, comunemente convertito in housing sociale, è “edilizia sociale”, che, per estensione, diventa “ciò che attiene all’offerta sociale di abitazioni”. In Italia il social housing prende avvio all’inizio del novecento con la legge Luttazzi (1904), attraversa un momento di importante consistenza nel secondo dopoguerra quando la ricostruzione del Paese viene sostenuta anche attraverso i programmi Ina-Casa e Gescal, approda infine alla stagione degli anni sessanta-settanta – leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 - con la strutturazione delle politiche nei tradizionali filoni dell’edilizia sovvenzionata e agevolata. Il decentramento delle competenze statali in materia di politiche della

casa e la progressiva compressione delle risorse nazionali dedicate, fino al loro sostanziale esaurimento, comporta il progressivo sviluppo di iniziative autonomamente predisposte dal sistema degli Autonomie locali e, in particolare, dalle Regioni. Accanto alla proposizione di programmi regionali o comunali, tradizionalmente articolati nei segmenti dell’edilizia sovvenzionata a totale carico dello Stato, destinata alla locazione permanente, e dell’edilizia agevolata attuata in parte con risorse proprie degli operatori, generalmente destinata alla vendita, emergono nuove politiche abitative espressamente denominate di social housing presumibilmente con l’in-

tento di tenerle separate e distinte dagli interventi riconducibili ai filoni classici. Con il piano di edilizia residenziale

Il Concorso Internazionale di Progettazione Housing Sociale Polaris Investment Italia SGR, in nome e per conto del Fondo immobiliare etico “Abitare Sociale1” (Fondo AS1), primo fondo nel suo genere in Italia, ha promosso due concorsi di progettazione internazionale per la realizzazione di due interventi di edilizia sociale nelle aree di Milano di via Cenni e di via Rasario, nel quartiere Figino. I due concorsi nascono in collaborazione con la Fondazione Cariplo e la Fondazione Housing Sociale (FHS) ai fini dell’attuazione del Progetto Housing Sociale, piano di edilizia sociale presentato nel documento “Un Programma per l’Housing Sociale”. Luciano Simonato, Segretario del Collegio dei Geometri di Torino e Amministratore Unico di Groma srl, è componente della giuria del concorso, quale rappresentante dell’Advisory Committee del Fondo AS1. L’housing sociale – ci spiega il geom. Simonato – deve proporre soluzioni che offrano una nuova risposta alle fasce sociali italiane che oggi non hanno un reddito abbastanza basso per ottenere un aiuto pubblico per l’alloggio, ma che nello stesso tempo non hanno le possibilità finanziarie per affrontare un acquisto a libero mercato. La propensione alla qualità tecnica dell’involucro edilizio e alle caratteristiche di sostenibilità sono importanti per ridurre i costi di gestione e diminuire così drasticamente la spesa per la conduzione degli immobili.

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Cassa Previdenza

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Cassa Previdenza

Credito alle Famiglie 2009 Un evento ABI dedicato al Credito al Consumo e Immobiliare per le Famiglie

varato ad agosto dal Governo si assiste al passaggio dal sistema piramidale a uno misto e partecipato. In precedenza, infatti, era lo Stato a garantire il diritto alla casa attraverso prezzi accessibili. La riduzione dei fondi a disposizione ha dato invece il via libera al sistema partecipato. In base al Dpcm che ha attuato il piano nazionale di edilizia abitativa previsto dal Decreto Legge 112/2008, lo Stato metterà a disposizione 550 milioni di euro per la costituzione di un fondo immobiliare nazionale che finanzierà altri fondi locali. Lo scopo della manovra è attrarre gli investimenti di privati e fondazioni bancarie in questo settore. Secondo le stime potrebbero essere rastrellati 3 miliardi di euro inserendo l’housing sociale all’interno di iniziative più complesse. Entro gennaio, intanto, sarà individuato con gara pubblica l’ente che si occuperà della gestione del Fondo immobiliare nazionale. Fondazioni bancarie, Regioni ed enti locali nel frattempo stanno mettendo a punto soluzioni sperimentali per la soluzione della tensione abitativa. È il caso di Parma, che attraverso un’intesa tra cooperative, imprese e banche, si prefigge di offrire 2500 soluzioni abitative, ricorrendo alle locazioni a canone sostenibile. In Piemonte sono in fase di studio anche ipotesi come la coabitazione giovanile, il condominio solidale e la messa a disposizione di alloggi a

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basso costo per periodi di tempo limitato. Tra le residenze temporanee, gli alloggi individuali e le residenze collettive possono offrire una prima risposta alla perdita di stabilità dovuta a cambiamenti sistemici quali le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro, l’irrigidimento del mercato abitativo in locazione o le modificazioni dell’organizzazione familiare. Gli alloggi per l’inclusione sociale, quali microcomunità protette o pensioni/alberghi sociali, sono finalizzati a offrire una risposta al mancato o precario inserimento nei contesti del lavoro e della famiglia che costituiscono i principali canali di accesso all’integrazione sociale nonché alle situazioni di vulnerabilità causate da sovraccarico di cura. Gli alloggi individuali in locazione permanente costituiscono una possibile soluzione all’esigenza di trovare una sistemazione alloggiativa stabile, a canoni inferiori a quelli del libero mercato con eventuale futura possibilità di riscatto per quei cittadini che pur avendo redditi superiori al limite di permanenza nell’edilizia sovvenzionata, non riescono ad accedere al mercato della libera locazione o della proprietà. Al fine di favorire il mix sociale e il consolidamento/ricostruzione delle reti sociali sono preferibili interventi che contemplino tutte o parte delle tipologie e delle destinazioni d’uso sopra indicate, possibilmente inseriti

Un appuntamento ricorrente ed imperdibile all’interno dell’ampia offerta degli Eventi ABI: il convegno sul Credito alle Famiglie, che ha affrontato i temi del Credito al Consumo e dei Mutui, due argomenti che rivestono un’importanza sempre crescente per la banca e i suoi clienti. “Credito alle Famiglie” ha fatto il punto sullo sviluppo crescente di questo mercato e, anche attraverso il confronto fra la realtà italiana e le esperienze internazionali, ha tracciato le linee evolutive del settore nei prossimi anni. Focus della manifestazione anche la relazione con il cliente e la gestione dei rischi in tutte le sue forme, dal rischio di credito alle frodi. Il convegno si è svolto il 23 e 24 giugno a Roma, organizzato dall’ABI in partnership con Assofin e con l’intervento di E-Valuations. Relatori dell’evento i principali attori ed esperti in campo nazionale e internazionale: Banca d’Italia, Commissione Europea, banche italiane e straniere, società di consulenza, di rating, di assicurazione e aziende leader di mercato.

in più ampi interventi di edilizia residenziale pubblica o privata ovvero all’interno di più ampi interventi autofinanziati. I servizi comuni destinati alla socializzazione, svago, cura e infanzia, ove presenti, sono aperti alla comunità esterna.


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Consiglio Nazionale

I giovani Geometri a Eilat per il Congresso FIG Si è svolto ad Eilat, Israele, dal 03 al 10 maggio l’annuale FIG Working week, avente quale tema “Surveyors Key Role in Accelerated Development” ovvero il ruolo chiave dei geometri nello sviluppo accelerato. La FIG, International Federation of Surveyors (Federazione Internazionale dei Geometri), è un’organizzazione internazionale non governativa fondata a Parigi nel 1878 e con attuale sede a Copenhagen che riunisce i Consigli nazionali dei geometri di oltre 100 paesi di tutto il Mondo. Si compone di un Consiglio, eletto ogni 4 anni da una Assemblea generale con un Presidente, quattro vice Presidenti, Organi amministrativi e

dieci Commissioni tecniche, che si occupano della discussione di tematiche specifiche inerenti le diverse attività professionali e delle quali fanno parte tecnici di diverse nazionalità. L’evento si è sviluppato parte in sessioni comuni, in cui vi è stata la partecipazione di tutti i delegati, e parte in sessioni tecniche di lavori divise per vari commissioni di studio a secondo della branca trattata che hanno visto la partecipazione dei delegati di ogni commissione con presentazione e dibattimento di

diversi interventi. Per la prima volta, il CNGeGL ha deciso di far partecipare, oltre ad alcuni membri del Consiglio e dello staff, tre giovani geometri, così da avvicinare i giovani geometri alla Fig e prepararli all’edizione del 2012 dell’evento che si terrà a Roma. Per il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati hanno partecipato il segretario del CNGeGL Enrico Rispoli, i Consiglieri Bruno Razza e Antonio Benvenuti ed i tre giovani geometri Paola Ronzino del

I rappresentanti della Categoria dei Geometri Italiani, tra cui il geom. Alessandro Dalmasso di Perrero.

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Consiglio Nazionale L’iniziativa di far partecipare i giovani ai congressi internazionali è anche in previsione della Working Week che si terrà a Roma nel 2012

Collegio di Lecce, Andrea Massaro del Collegio di Roma ed Alessandro Dalmasso del Collegio di Torino I primi sono stati impegnati, insieme alla Dott.sa Maria Grazia Scorza anch’essa dello staff del CNGeGL, ad esporre le proprie relazioni in diverse Commissioni. Tralasciando gli aspetti più tecnici delle discussioni e delle sessioni di

lavoro, ciò che è realmente apparso indispensabile ed imprescindibile è la necessità di creare un “Network” fra i geometri stessi, le istituzioni, gli enti e le altre professionalità. Con la parola network si intende un complesso di relazioni, di scambio di informazioni, esperienze, opinioni e contatti indirizzati al reciproco scambio ed arricchimento.

La partecipazione dei tecnici rappresentanti le varie nazionalità è stata massiccia, con una forte presenza di colleghi provenienti dai Paesi in via di sviluppo, a dimostrazione di quanto uno scambio di esperienze, opinioni ed informazioni sia vitale in un Mondo in continua e veloce evoluzione. Il prossimo congresso FIG si svolgerà in Sydney, Australia, dall’ 11 al 16 aprile 2010.

IL GEOMETRA RISPONDE Consulenze gratis nelle biblioteche di Torino I Geometri di Torino hanno ripreso, dopo la pausa estiva, a prestare consulenze gratuite ai cittadini nelle biblioteche della città. I geometri hanno incontrato tra maggio e giugno 2009 oltre 200 persone, dando ragguagli su risparmio energetico, catasto, stime immobiliari, agevolazioni fiscali in campo edile e questioni condominiali. “Il Geometra risponde” è uno sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti per ottenere pareri informali e porre questioni di pronta soluzione, già attivo presso la sede del Collegio professionale ed oggi, grazie alla disponibilità della Città di Torino, presso le biblioteche dei quartieri della Città. Il servizio è svolto in forma volontaria dai Consiglieri del Collegio e dai componenti le Commissioni è ha l’obiettivo di valorizzare la figura del Geometra quale professionista in grado di dare un importante supporto a chi si trova ad affrontare impegni importanti come comprare o ristrutturare una casa, decidere del futuro dei propri beni, richiedere agevolazioni fiscali per lavori edili. Ma il Geometra può essere anche un aiuto per affrontare con maggiore serenità una questione con i vicini confinanti o condomini, per tutelare i propri interessi, per risolvere un dubbio tecnico o amministrativo relativo ad un bene immobile. Gli incontri sono della durata di 20 minuti e per prenotarli si può telefonare alle biblioteche o consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

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Consiglio Nazionale

Protocollo d’Intesa ANCI - Consiglio Nazionale Geometri Il 24 settembre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’ANCI, CNG GL e CIPAG. Si tratta di un protocollo quadro che darà origine ad una serie di accordi esecutivi mirati alla creazione di una piattaforma informatica dedicata alla gestione ed al monitoraggio dei processi autorizzativi edilizi con particolare riferimento al “Piano casa”. Non è da sottovalutare inoltre la partecipazione della categoria alla creazione di strumenti mirati alla valorizzazione e valutazione del patrimonio pubblico dei Comuni Italiani ed al riguardo si attendono suggerimenti e proposte da inserire nei futuri accordi operativi che si andranno a perfezionare con ANCITEL. Il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza sono stati presenti con un proprio stand nella zona espositiva allestita presso il Lingotto di Torino in occasione della annuale Assemblea Generale ANCI del 7/10 ottobre.

SIPEM (Sistema Informativo Pratiche Edilizie e Monitoraggio municipale), sviluppo del servizio telematico per l’acquisizione, la gestione e il monitoraggio a livello municipale delle pratiche edilizie relative al PIANO CASA: è l’oggetto della Convenzione sottoscritta il 9 ottobre alle ore 11,30 presso la sala conferenze stampa tra l’ANCI, il Consiglio Nazionale e la Cassa Previdenziale dei Geometri. Il servizio verrà erogato da ANCITEL a partire del mese di Gennaio. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i servizi che offrirà il sistema telematico agli uffici comunali e ai professionisti edili. L’obiettivo è quello di avviare un processo di dematerializzazione e gestione informatizzata delle richieste edilizie previste dal Piano Casa, ottimizzando l’interlocuzione tra comune e progettisti edili (geometri, ingegneri, architetti e i periti edili). Il sistema permetterà inoltre di effettuare un monitoraggio dell’impatto socio-economico e territoriale delle misure contenute nel Piano, ai diversi livelli comunale, regionale e nazionale, che si stima riguarda potenzialmente oltre 9.4 milioni di immobili. Il sistema informativo, che per la prima volta mette in rete Comuni e professionisti attraverso strumenti di

posta elettronica certificata e firma digitale, è da considerarsi quale banco di prova rilevante per lo sviluppo dei servizi di eGovernment nei Comuni, soggetti sempre più chiamati a svolgere un ruolo protagonista nella sfida per l’efficienza amministrativa ed il rilancio economico dei propri territori. Gli oltre 100.000 professionisti geometri presenti in tutte le amministrazioni locali, grandi e piccole, intendono, attraverso la convenzione con ANCI, offrire la loro collaborazione ai Comuni italiani ed ai responsabili degli Uffici tecnici. Una grande ed importante sfida all’innovazione tecnologica, alla semplificazione dei processi autorizzativi e una spinta verso una completa trasparenza delle procedure. Il Piano Casa, fornisce una prima e straordinaria occasione che i geometri ed i geometri laureati italiani intendono cogliere a vantaggio dei cittadini e di altre categorie professionali. Hanno partecipato alla conferenza il Vice-Presidente Vicario di ANCI e Presidente di ANCITEL, on. Osvaldo Napoli, il segretario Generale dell’ANCI Angelo Rughetti, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Fausto Savoldi e il Presidente della Cassa di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Fausto Amadasi. il geometra n. 5/09

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Le Associazioni Nazionali: Geo.Val.Esperti Intervista di Federica Capriolo al geom. Francesco Cerato di Geo.Val.Esperti Come nasce l’Associazione professionale Geo.Val.Esperti? Il Geometra. nel contesto dell’attività professionale, acquisisce con il Catasto un’approfondita conoscenza del Territorio, con riferimento ai beni immobiliari, cioè case e terreni, ed è specialista della tecnica costruttiva dei fabbricati. Tale esperienza può e deve essere utilizzata e valorizzata anche nel settore della valutazione del patrimonio immobiliare. Così il 13 dicembre dell’anno duemila, sotto l’egida del Consiglio Nazionale, alcuni componenti della Commissione Ristretta dell’Estimo hanno ritenuto di fondare la Libera Associazione dei “Geometri Valutatori Esperti” riservata agli iscritti negli Albi professionali. I Geometri interessati al settore estimativo hanno risposto alla grande, come dimostrano le numerose adesioni date dai colleghi di tutte le regioni italiane. Per l’associazione è stato un grande successo anche se i primi anni sono serviti unicamente per studiare e perfezionare programmi formativi atti a soddisfare le richieste del mercato non solo italiano, ma anche internazionale. Per questo molti colleghi sono consci della necessità di seguire un percorso formativo atto a superare i criteri empirici-soggettivi in uso nelle stime che sono prive di oggettivo riscontro. Oggi è richiesta la necessaria concretezza e qualità professionale per la valutazione degli immobili secondo i nuovi procedimenti che tengono

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conto del Marcket approach, Income approach, Cost approach. Quali sono le finalità dell’Associazione? Il sodalizio, con l’egida del Consiglio Nazionale, ha lo scopo di approfondire con studi e ricerche il vasto campo della valutazione dei beni immobiliari. Inoltre intende far conoscere i criteri e le metodologie di stima, con riguardo alle procedure riconosciute a livello internazionale “International Valuation Standards” ed alle regole previste da Basilea 2 inerenti il rischio economico, soprattutto in relazione all’attuale momento negativo del quadro economico internazionale. Inoltre la Geo.Val. organizza ricerche nel campo estimativo, attiva corsi di aggiornamento e di qualificazione per i Geometri, i Geometri Laureati e per tutte quelle persone che intendono approfondire la loro conoscenza dell’estimo. Geo.Val.Esperti è conosciuta anche all’estero? Fa parte a pieno titolo dal maggio 2002 dell’Associazione europea TEGOVA (Gruppo Europeo delle Associazioni dei Valutatori), che certifica la preparazione e la professionalità dei Valutatori. Con l’occasione informo che nell’assemblea annuale, tenutasi in Roma presso la Sede della nostra Cassa Nazionale, è stato votato il nuovo Direttivo per il quinquennio 2009/2014. Risultando eletti i colleghi: Geom. Giuseppe Sera, Presidente,

Il geom. Francesco Cerato, Probiviro di Geo.Val.Esperti Collegio di Gorizia Geom. Luigi Arnesano, Vice Presidente, Collegio di Lecce Geom. Antonio Cabras , Tesoriere, Collegio di Cagliari Geom. Federica Capriolo, Segretario, Collegio di Torino Geom. Mario Gigliucci, Consigliere, Collegio di Camerino Geom. Sebastiano Strano, Consigliere, Collegio di Forlì Cesena Geom. Eros Nencini, Consigliere, Collegio di Firenze Geom. Francesco Cerato, Probiviro Collegio di Torino Geom. Renzo Fioritti, Probiviro, Collegio di Udine Quanti associati conta? Gli aderenti a livello nazionale sono circa un migliaio. L’adesione


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Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha inteso sostituire le vecchie Commissioni Nazionali di Studio con strutture autonome e più flessibili, alle quali sono affidati i compiti di studio per migliorare il livello culturale e professionale della categoria, valorizzando la professione del geometra

impegna gli iscritti ad onorare le regole deontologiche e statutarie, e ad attivarsi nella continua formazione nell’ambito delle valutazioni immobiliari, con riferimento alle procedure internazionali in essere. Come associarsi? La sede è presso la Fondazione Geometri Italiani, Roma via Barberini, 68. Tel. 06 42744180 - fax 06.42005441, e-mail: segreteriaassociazioni@cng.it. Il Sito internet al momento è in riordino. Per iscriversi, oltre a compilare la doman-

da, è necessario allegare un sintetico curriculum, e versare la quota di iscrizione annuale di euro 103,64 sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Ferrara CARIFE s.p.p.a, sede di Roma, codice IBAN: IT10F0 6155003200000000000246, causale: “quota di accesso all’Associazione”. Per gli anni successivi la quota è di € 80,00 che vengono richiesti tramite Mav. Quali sono le prospettive future? Il gruppo di lavoro dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) si è

riunito per definire la metodologia standard da applicarsi alla valutazione degli immobili in garanzia o connessi ai contratti di leasing. Tale modello avrà il riconoscimento e la validazione per tutta l’Europa. E’ chiaro che l’immobile sarà stimato da persona qualificata, vale a dire, un perito indipendente, certificato, che possiede capacità ed esperienza. Quindi non sono da escludere nuovi scenari nel settore valutativo per i Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti qualificati.

In breve dal Consiglio Nazionale e Cassa di Previdenza Riunione a Mestre del Co.Ge.PA.PI

Il Coordinamento Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali (Co.Ge.PA.PI) ha indetto una riunione congiunta dei Consigli Nazionali e delle rappresentanze delle rispettive Casse il 17 settembre a Mestre, con l’obiettivo di affrontare insieme alcune questioni comuni alle tre professioni. Il giorno successivo, il Co.Ge.PA.PI del Triveneto ha organizzato un convegno che ha avuto per tema i riflessi che potrà avere la formazione tecnica superiore in relazione alle professioni tecniche di primo livello. Decreto in materia di acque

Decreto 17 luglio 2009 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque. (GU n. 203 del 2-9-2009)

Il decreto è finalizzato all’individuazione ed allo scambio delle informazioni territoriali relative alla caratterizzazione, monitoraggio e classificazione delle acque superficiali e sotterranee, ai registri delle aree protette, ai programmi di misure, alle esenzioni, all’analisi economica, ai dati territoriali e strati informativi GIS e ai Piani di gestione dei distretti idrografici. Segnalazione all’Antitrust per comportamenti lesivi della concorrenza

Il Consiglio Nazionale Geometri ha rivolto all’Antitrust una segnalazione per comportamenti di turbativa della concorrenza da parte di ingegneri e architetti. Numerose note di queste due categorie infatti contengono esplicite diffide rivolte agli iscritti agli Ordini (tra i quali i dipendenti degli enti pubblici nella loro qualità di pubblici ufficiali) finalizzate a difendere interessi sfacciatamente corporativi.

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Professione Consiglio Nazionale

Un Codice Deontologico Europeo Unico

Il Codice Deontologico è l’insieme delle regole di comportamento di una certa categoria di professionisti. Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità, possono comportare provvedimenti di diversa severità, da ammonizioni e sospensioni temporanee fino alla cancellazione dall’ albo professionale. Il Codice Deontologico viene consegnato al Geometra che si iscrive per la prima volta all’Albo insieme al timbro professionale, con la raccomandazione di osservarlo per tutta la carriera professionale. Ma... quanto colleghi affermano di non conoscerlo? Il 12 settembre a Roma è avvenuto un fatto storico: durante l’assemblea generale del Clge - Comité de liason des Gèomètres Europèens - cioè l’Associazione dei Geometri Europei, è stato infatti firmato il codice deontologico valido per tutti i professionisti europei della categoria. All’accordo hanno aderito gli Stati che fanno parte del comitato di coordinamento internazionale dei tecnici europei: i 27 Stati membri dell’Unione europea, la Svizzera e la Norvegia, oltre ai due nuovi paesi membri, la Croazia e la Russia. La firma ufficiale del codice, presentato per l’occasione dalla britannica Frances Plimmer, è avvenuta all’Hotel Bernini: a sottoscrivere il documento Henning Elmstroem (presidente), Alain Gaudet (Geometer Europas) e Fausto Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale Geometri.

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Diviso in sette articoli più un sommario, integra i codici nazionali e fa riferimento alla direttiva servizi (2006/123) indica le norme da seguire nei rapporti tra professionisti e clienti, fa riferimento agli standard minimi di qualità delle prestazioni e ricorda il dovere di informare le utenze e l’obbligo di trasferimento della conoscenza. Quest’ultimo emendamento, proposto e voluto dal Consiglio Nazionale italiano, sottolinea la responsabilità morale che verrà affidata ai “surveyors” in attività, nei confronti dei giovani geometri, studenti, praticanti e professionisti, per quanto riguarda la formazione e preparazione tecnico/pratica. Una responsabilità che condurrà all’indispensabile passaggio delle conoscenze tecniche, pratiche e deontologiche dalle vecchie alle nuove generazioni di geometri. Una garanzia in più quindi per

la sopravvivenza e la continuazione della Categoria professionale. Tra i punti più importanti del codice di comportamento dunque le norme sui rapporti tra professionisti e clienti, gli standard minimi di qualità delle prestazioni, l’obbligo di informare le utenze e quello del trasferimento della conoscenza. Il presidente del Clge, Henning Elmstroem, ha ricordato il ruolo importante dei rappresentanti italiani nella stesura del nuovo documento. Dall’attività di stesura è nato un testo particolarmente attento alla formazione e alla trasparenza: “un codice” che, secondo Elmstroem, “l’Europa attendeva da troppi anni”. Certamente un passo decisivo verso il riconoscimento europeo della professione e la libera circolazione dei professionisti nei diversi Stati, che si integra armonicamente con i principi della politica comunitaria.


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Professione Consiglio Nazionale Il Codice Deontologico vigente Un articolo alla volta CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI Sezione IV

Rapporti con i colleghi Art. 13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: - omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; - esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione; - proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di mandato conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo; - non assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato; - disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata; - sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi.

La Commissione Disciplina del Collegio riceve molto sovente esposti riguardanti il mancato rispetto dell’art. 13 del Codice Deontologico, riferiti in particolare all’aver accettato di proseguire un mandato già precedentemente affidato ad un altro collega, senza preventivamente informarlo nè accertarsi che il rapporto precedente sia terminato e saldato.

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Professione Commissione Sicurezza

Notizie flash dalla Commissione Sicurezza Testo Unico Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Linee guida “sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro” - Aggiornamento

Sul sito internet dell’I.S.P.E.S.L. (www.ispesl. it) sono pubblicate le linee guida in oggetto, con aggiornamento al 12 ottobre 2009. Si precisa che le linee guida in argomento, riguardano, in particolare, le “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro” Analisi del rischio elettrico: un metodo di valutazione dopo le correzioni del TU

L’art. 80, D.Lgs. n. 81/2008, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori. Benché l’obbligo di valutazione di tutti i rischi, già previsto con il D.Lgs. n. 626/1994, avesse già tacitamente posto, a carico del datore di lavoro, anche l’obbligo di valutazione del rischio elettrico, la nuova articolazione del D.Lgs. n. 81/2008 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”. Rumore: dall’inquinamento acustico ai requisiti per gli edifici. Le novità della Comunitaria

L’articolo 11, legge 7 luglio 2009, n. 88 («Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008») sotto la rubrica «Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico» preannuncia importanti novità con riguardo alla protezione dall’inquinamento acustico, in ambiente esterno e abitativo. In particolare, la disposizione “congela” 28

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parzialmente la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in vista del futuro «riordino della materia», oggetto di una delega al Governo, contenuta al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 11, alquanto generica - per non dire inesistente - in termini di principi e criteri direttivi, tale da porre, inevitabilmente, un problema di compatibilità con l’art. 76, Costituzione. Decreto 6 ottobre 2009 MINISTERO DELL’INTERNO Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico. (G.U. n. 245 del 21/10/2009)

Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all’allegato al presente decreto, in modo da garantire i seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio e di esplosione; b) limitare i danni in caso di evento incidentale; c) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.


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Professione Atti del Collegio

Riunioni di zona

Carmagnola, 25 settembre

I colleghi di Moncalieri, Chieri, Carmagnola e dintorni si sono ritrovati il 25 settembre nel Parco Comunale “Cascina Vigna” di Carmagnola, convocati dal Priore geom. Massimo Tuninetti. Il momento centrale è stato il convegno su “Termica e acustica in edilizia”, dove la relatrice arch. Silvia Bargiggia ha trattato in sintesi le normative tecniche ed applicative. Il Presidente del Collegio geom. Tesio ha poi effettuato un breve intervento sulle attività del Collegio e della Categoria, con un successivo dibattito tra i presenti sugli argomenti di maggiore attualità. La cena si è svolta nel ristorante “Trattoria della Vigna”, con nomina finale dei Priori 2010, i geometri Marco Busso e Orazio Ostino.

Cinema Teatro di Torre Pellice per il convegno “Nuova Legge Urbanistica Regionale”, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Urbanistica dr. Sergio Conti e del Consigliere Regionale dr. Marco Bellion. Dopo l’illustrazione ed il commento della legge, si è svolto un interessante dibattito con le risposte dei relatori e le osservazioni derivanti dalla tavola rotonda. Al termine, la cena è stata organizzata nell’ampia sala del palaghiaccio, con la vetrata panoramica affacciante direttamente sulla pista del ghiaccio dove, alle 21, si è svolto lo spettacolo che ha visto esibirsi atleti singoli e in coppia, italiani e stranieri. Ai Geometri ed ai loro ospiti è stata riservata la tribuna centrale del Palazzetto. Sotto ai riflettori si sono esibiti nel suggestivo spettacolo molti ospiti d’eccezione: Silvia Fontana, pluricampionessa nazionale che ha partecipato a due Olimpiadi e otto campionati mondiali, Paolo Bacchini, vicecampione italiano 2009, Il passaggio delle consegne tra i Marika Zanforlin e Federico Degli Priori della zona di Carmagnola Esposti, coppia di pattinaggio artistico vicecampione italiana 2009. Torre Pellice, 2 ottobre I pattinatori sono stati accompaIl Priore della Zona del Pinerolese, gnati nei loro volteggi dal cantangeom. Claudio Messina, quest’anno te Marco Fantini ed ha presentato ha organizzato la riunione dei colle- l’evento Alma Carignano. ghi “alla grande”, con un indimentiMolto piacevole è stata anche la cabile Galà sul Ghiaccio, esibizione presentazione delle originali coreodi pattinaggio artistico con atleti a grafie sul ghiaccio, con atleti della livello internazionale. rappresentativa regionale piemonteNel pomeriggio i partecipanti alla se ed atleti di società sportive. riunione si sono incontrati presso il Molti complimenti a ringraziail geometra n. 5/09

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AttiProfessione del Collegio

menti al geom. Claudio Messina per la perfetta organizzazione della complessa manifestazione; il Priore per l’anno prossimo sarà il geom. Mauro Bordese.

Caselle, 16 ottobre

Il ritrovo dei professionisti geometri di Ciriè, Valli di Lanzo, Val Ceronda e Casternone è avvenuto il 16 ottobre a Caselle, presso la Sala Comunale, per il convegno “Nuovi sistemi di rilevamento topografico e catastale, strato dell’arte delle reti in tempo reale e dell’innovazione GNNS”, con l’intervento dell’ing. Luca Pasquini di Assogeo. Il Priore geom. Luciano Facelli ha porto il saluto a tutti gli intervenuti ed ha ceduto la parola al Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio, che ha riassunto le principali innovazioni che riguardano la Categoria. E’ seguita una parte culturale, con il piacevole concerto del gruppo cameristico “Alchimea” di Torino con brani contemporanei di musical e classici dell’opera, presso l’antica Chiesa dei Battuti di Caselle. In conclusione, la cena di gala all’Antica Zecca, con nomina del Priore 2010: il geom. Antonella Demaria.

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La maestosa Chiesa dei Battuti di Caselle è un chiaro esempio di architettura baroccheggiante risalente agli inizi del Settecento: iniziata nel 1719, fu terminata nel 1721 come attesta la data sull’architrave esterno. Si ritiene che il progetto della chiesa dei Battuti sia dovuto all’architetto canavesano ing. Costante Michela, che volle donare a Caselle un’opera di pregio artistico, nel più espressivo barocco piemontese. La facciata in mattoni è ricca di quattro colonne con base e capitelli fìnti. Sul portale si possono ammirare le figure degli apostoli Pietro e Paolo ai lati della Croce. Sempre sulla facciata è posta la croce in ferro con le chiavi del Regno e le due palme simbolo dei principi degli Apostoli. Nell’ornamentazione ai lati, troviamo quattro sfere colorate, dove il verde indica la Speranza fuso con il giallo dello splendore della Fede. A lato s’innalza il campanile dell’antica chiesa di San Pietro. Nell’interno la costruzione è tutta opera del medesimo autore, tranne la sacrestia, che molto probabilmente, appartiene ancora all’antecedente e pluri-secolare chiesa di San Pietro.

Tavagnasco, 23 ottobre

Presso l’Agriturismo “Cascina Barbassa” di Tavagnasco i Priori della Zona di Ivrea e Basso Canavese geometri Renato Perotti Nigra e Lina

Franchino hanno organizzato la riunione annuale dei colleghi liberi professionisti. Le origini storiche di Tavagnasco risalgono all’epoca preromana, come


Il geometra

Atti del Collegio Professione dimostrano quattro tombe scavate nella roccia ed altre tracce archeologiche. Per molto tempo frazione di Settimo Vittone, solo nel 1947 ottenne la sua indipendenza, ripetendo la storia che già lo vedeva annesso a questo borgo e dal quale fu diviso per decreto del Vescovo d’Ivrea. L’incontro si è aperto con un convegno dedicato agli argomenti del risparmio energetico e del Piano Casa, a cura del Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio e del dr. Franco Maria Botta, che hanno riferito sulle normative e sulle prime applicazioni. Alla presenza di numerosi colleghi e di graditi ospiti, rappresentanti degli uffici pubblici locali e dell’Agenzia del Territorio, si è avuto modo di approfondire queste due tematiche così di attualità e di dibattere sulle relative problematiche. I Priori hanno a loro volta rivolto un saluto ai colleghi e ringraziato per la sentita partecipazione. La giornata è proseguita con la piacevole cena al ristorante “Alpi”, con giochi con ricchi premi. Per finire, la nomina dei geometri Davide Padovani e Marco Fornero a Priori 2010.

Settimo, 30 ottobre

L’annuale riunione dei geometri della zona di Settimo, Chivasso e San Mauro è stata organizzata dal Priore in carica geom. Lorenzo Arrivabene, presso l’Ecomuseo del Freidano di Settimo. La manifestazione è iniziata con la visita all’ecomuseo, intitolato al Rio Freidano, storico corso d’acqua il cui tracciato si sviluppa nel territorio dei Comuni di San Mauro, Settimo e Brandizzo, con numerosi punti di contatto e sovrapposizione con il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po torinese. Esso interessa un’area di pianura di circa 20 ettari, fortemente segnata dalla presenza dell’uomo, evidenziando come le acque presenti sul territorio abbiano profondamente segnato ed indirizzato le attività pro-

Passaggio delle cariche tra i Priori di Settimo

duttive della comunità locale. Il Priore in carica geom. Arrivabene ha regalato ai colleghi un momento di analisi, di riflessione e di sintesi tra il passato ed il presente, attraverso le testimonianze delle vicende storiche del territorio settimese; gli oggetti esposti negli spazi dell’ex silo del nuovo mulino portano a considerare la storicità e la trasformazione dell’habitat della zona e ne costituiscono un momento di profonda considerazione. Vedendo quanto esposto la mente ritorna al passato ed apprezza le testimonianze sulla trasmissione con ruotecinghie – pulegge, forza produttiva per la vita delle varie “botteghe”. All’inizio dell’Ottocento una attività significativa era la lavorazione dell’osso; all’inizio del Novecento avviene la innovazione della lavorazione dell’avorio, precursore della moderna penna; Settimo è stata un centro molto importante internazionale della produzione delle penne a sfera. Il momento del convegno vero e proprio è stato dedicato alle fonti rinnovabili e risparmio energetico, con relatori l’ing. Marco Romanoni e Igor Marangoni. In conclusione, i presenti si sono riuniti per l’aperitivo e la cena in un ristorante di Settimo con elezione del

nuovo Priore, la geom. Anna Maria Varetto. Fotografie di Vittorio Vizzini. Resoconto della riunione di Settimo di Vittorio Vizzini il geometra n. 5/09

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Convegni

Snellimento delle procedure in materia edilizia ed urbanistica “Piano casa” Torino, 25 settembre 2009 Il 25 settembre il Collegio dei Geometri ha promosso un convegno sulla nuova Legge Regionale n. 20 del 14 luglio 2009 “Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica”, cioè il cosiddetto “Piano Casa”. Il Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio ha introdotto l’argomento, accennando anche ai prossimi convegni che il Collegio ha in programma ed alle iniziative in materia di risparmio energetico. Il moderatore, geom. Luigi Gaidano, Consigliere coordinatore della Commissione Urbanistica del Collegio, ha ringraziato ed introdotto i relatori, accennando brevemente

all’excursus della legge 20/2009, ed ha illustrato i lavori della Commissione Urbanistica del Collegio. Questa produce, ogni volta viene consultata, delle osservazioni che vengono considerate e talvolta recepite. Tra queste, proprio sul Piano casa, la Commissione ha prodotto un’osservazione sulle modalità di calcolo delle distanze tra i fabbricati, prescrivendo il “metodo radiale”. Il Collegio ha richiesto, motivando l’osservazione, di tornare al metodo lineare e l’eccezione è stata accolta, adottando un’apposita delibera di Consiglio per modificare appunto il metodo di calcolo. Di questo il geom. Gaidano ha ringraziato in particolar modo il geom. Gianluigi Pagliero, artefice dell’iniziativa.

Il moderatore ha quindi presentato l’on. Walter Togni, componente dell’VIII Commissione parlamentare “Ambiente – Territorio - Lavori Pubblici”, nonché Deputato della Lega Nord, il quale ha ringraziato per l’invito e salutato i professionisti presenti, complimentandosi per l’alto interesse dimostrato. I punti fondamentali – ha detto l’onorevole – sono le linee guida che il Governo ha voluto dare per l’intesa Stato-Regioni. Il primo obiettivo del Governo nell’attuazione del Piano Casa è stato il contrasto della crisi economica, con normative ad hoc nei vari settori tra cui quello dell’edilizia, che è strategico, insieme al suo indotto. Un altro obiettivo è stato quello di rispondere

Dopo l’emanazione della Legge Regionale n. 20 del 14 luglio 2009 il Piano Casa è divenuto pienamente attuativo anche nella nostra Regione

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Convegni alle esigenze dei cittadini in modo diretto e rapido; per questo si sono introdotte le semplificazioni procedurali all’attività edilizia. L’intento era quello di indurre le Regioni a semplificare le procedure per gli ampliamenti. Per attuare l’intesa, le Regioni si sono impegnate ad emanare entro 90 giorni proprie leggi. I contenuti sono quelli di consentire l’ampliamento fino al 20% di edifici uni e bi familiari di volumetria non superiore ai 1.000 mc. Ogni Regione, partendo da questa linea guida, poteva incrementare questi dati a suo piacimento con incentivazioni volumetriche superiori o con promozioni diverse per incentivare questi interventi, nonché consentire interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti con un incremento volumetrico fino al 35%; se l’edificio è da demolire completamente, si può ricostruire fino al 35% per avere un adeguamento alle normative del risparmio energetico. Sono state previste esclusioni: i fabbricati abusivi, nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta; le Regioni possono individuare ulteriori esclusioni per parchi nazionale, beni culturali, aree di pregio culturale o paesaggistico. Il Governo si è impegnato ad impostare un nuovo Piano casa per aumentare le esigenze di abitabilità per le famiglie disagiate. La Lega Nord ha presentato una proposta di legge per premiare la qualità abitativa e costruttiva, sul modello dei principi di Casa Clima in Trentino. Le previsioni: il Governo, prima di proporre queste norme, ha effettuato un sondaggio per verificare le esigenze e prevedere gli sviluppi. Sarebbero circa 8 milioni e mezzo i soggetti interessati a realizzare gli ampliamenti. In Piemonte risultano 700.000 circa i soggetti che potrebbero essere interessati. L’on. Togni ha poi presentato i ri-

sultati di un confronto effettuato tra alcune delle leggi regionali già approvate, secondo i diversi temi, per avere un quadro ampio della situazione. E’ importante poi considerare le condizioni poste dalle Regioni: in Piemonte nel caso di ampliamento di fabbricati abitativi, è richiesto, sulla parte di edificio esistente, una riduzione almeno del 40% del fabbisogno energetico annuo dell’intero edificio, mentre nelle altre Regioni le condizioni possono essere diverse. Per la riduzione degli oneri di costruzione, la Regione Piemonte prevede uno sconto del 20% sui soli oneri di urbanizzazione se i miglioramenti sono rivolti al superamento delle barriere architettoniche; altre Regioni prevedono agevolazioni maggiori. La legge regionale del Piemonte – ha affermato l’on. Togni - è di difficile applicazione: la richiesta di riduzione del 40% del consumo energetico sull’esistente rende i costi dell’operazione di ampliamento molto elevati e sproporzionati rispetto al valore dell’ampliamento stesso e quindi ne provocherà lo scarso successo. L’on. Togni ha presentato un’interrogazione per verificare se in Piemonte si erano realizzati gli scopi dell’intesa Stato – Regioni, di cui legge il testo. Il geom. Gaidano ha ringraziato ed ha invitato a parlare la dott.ssa Mariella Olivier, Direttore della Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, che è entrata nel merito delle disposizioni ed indicazioni regionali. Lo spirito con cui è stato definito l’accordo Stato – Regioni era quello di contestualizzare nel proprio ambito gli obiettivi nazionali, cioè di dare incentivi per migliorare anche la qualità architettonica ed energetica, semplificando gli interventi. La Regione ha voluto non preva-

ricare e penalizzare i Comuni, che anche con questa legge hanno facoltà di intervenire su alcuni elementi e privilegiare l’abbattimento delle barriere architettoniche, per le quali non erano prima previste consistenti agevolazioni. La Regione inoltre già da anni ha applicato una serie di possibilità di deroga agli strumenti urbanistici, con la facoltà di ampliamento fino al 20% per il miglioramento igienico – sanitario delle abitazioni, ha previsto il recupero dei sottotetti ed il recupero dei rustici. Non poteva certo mancare lo stretto collegamento con il risparmio energetico, cioè con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico della Regione, obiettivo oltretutto finanziato con i fondi comunitari; ciò ha condotto ad assumere una serie di provvedimenti che definissero i criteri e le modalità di risparmio energetico, tra cui – dal 1° ottobre 2009 – l’obbligo della certificazione energetica. Quando si parla di energia, non si intendono solo interventi diretti, ma anche di una filiera produttiva legata alla generazione alternativa di energia; si vuole quindi incentivare in Piemonte tutta una serie di tecnologie che attualmente sono monopolio di altri Paesi. Quindi questo grande progetto riguardante l’energia non poteva mancare nell’impostazione della legge 20. La legge 20 si basa su 4 parti: la prima specifica che gli interventi in deroga al piano regolatore sono a termine, cioè devono essere attuati entro il 31 dicembre 2011; la seconda parte fa riferimento a norme per la semplificazione delle disposizioni; la terza è un’anticipazione dei concetti previsti dalla nuova legge all’esame del Governo con riferimento alla riqualificazione urbana e la perequazione; la quarta riguarda l’abrogazione di alcune norme superate. Le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2011 riguardano gli ampliail geometra n. 5/09

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In molti strumenti urbanistici comunali la possibilità di ampliamento è già prevista ed il 20% si aggiunge, permettendo un ampliamento percentuale consistente

menti per gli edifici uni o bifamiliari, a destinazione d’uso residenziale e recettiva, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo. Solo per questi tipi di fabbricati è ammesso derogare dal piano regolatore. Gli ampliamenti non devono essere separati dall’edificio principale: va sottolineato il fatto che i Comuni Piemontesi già hanno previsto gli ampliamenti fino al 20% per risanamento igienico-sanitario e le due possibilità si possono sommare, sempre nei limiti dei 1.200 mc. Ci sono dei limiti per l’applicazione delle deroghe: non si possono derogare i parametri qualitativi e l’indice di permeabilità dei suoli; vi è il divieto di modificare la destinazione d’uso degli edifici interessati. In ogni caso gli indici di edificabilità massima non possono essere superati. Nell’accordo Stato-Regioni c’era anche la possibilità della demolizione: la Regione Piemonte ha dato la possibilità di un premio di cubatura che varia dal 20 al 35% per le demolizioni, derogando ai Comuni l’individuazione delle condizioni per la riqualificazione. I Comuni, entro il 29 settembre, possono decidere di escludere tutto o in parte il territorio di competenza dall’applicazione della legge; non sono invece previsti termini al Co-

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mune se intende far rispettare ulteriori parametri abitativi e qualitativi del piano regolatore. La Regione Piemonte, come già illustrato dall’on. Togni, è stata l’unica a considerare anche gli edifici produttivi e artigianali, con la possibilità dell’ampliamento del 30% per la realizzazione di soppalchi e del 20%, con il massimo di 200 mq, per quanto riguarda l’ampliamento. Non è invece previsto nessun riferimento al contenimento energetico. Per le unità ricettive, valgono invece le limitazioni per gli edifici residenziali. La relatrice ha quindi riferito sulle altre novità apportate dalla legge 20 riguardanti la Dia, la Commissione Igienico Edilizia, la proroga del termine per il recupero dei sottotetti, la riqualificazione dei contesti urbani degradati e la perequazione. Il relatore successivo è stato il dott. Antonio Trifirò, Funzionario della Direzione programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia - settore attività giuridico legislativa della Regione Piemonte, il quale ha proseguito nella trattazione delle disposizioni regionali contenute nella circolare esplicativa n. 4 del 21 settembre 2009, emessa anche dopo le consultazioni con tutti gli interlocutori. In particolare i dubbi interpretativi

riguardano i limiti imposti per l’applicazione delle norme in deroga ed il rapporto di tali norme con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Nel leggere e commentare i diversi articoli della circolare, il dott. Trifirò ha precisato che il termine del 31 dicembre 2011 riguarda la presentazione della domanda, mentre gli atti successivi (delibera comunale di approvazione della domanda e inizio lavori) possono avvenire anche successivamente. Per quanto riguarda il concetto di unità edilizie, il relatore ne ha precisato le definizioni, riferite agli interventi di ampliamento ammessi, al caso delle ville a schiera, degli edifici non completati. L’intervento di ampliamento deve essere proposto e realizzato in un’unica soluzione progettuale, in soluzione unitaria con l’unità abitativa progettuale e non può costituire una nuova unità immobiliare. Per i piani pilotis (che si intendono solo quelli posti sotto il primo piano), la trasformazione deve essere finalizzata alla realizzazione di volumi ad esclusiva destinazione residenziale; è ammessa in questo caso la creazione di nuove unità immobiliari e l’applicazione è consentita anche per tipologie edilizie diverse da quelle uni e bi familiari.


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L’intervento di ampliamento deve essere proposto e realizzato in un’unica soluzione progettuale, in soluzione unitaria con l’unità abitativa progettuale e non può costituire una nuova unità immobiliare.

Il relatore ha poi illustrato i metodi di calcolo del “volume esistente”, sulla base del quale si calcola il 20% di ampliamento in deroga. Per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai confini, ha ricordato che il Consiglio Regionale ha modificato, con delibera n. 267 – 31038 dell’8 luglio 2009, il sistema di calcolo delle distanze tra edifici. La legge nazionale non specifica la quantificazione degli oneri: nella circolare è stato richiamato il DPR 6 giugno 2001, n. 380, che prevede per il rilascio del titolo urbanistico la corresponsione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, e ne ha definito l’ammontare. In caso di demolizione e ricostruzione, gli edifici residenziali (o aventi nel loro interno porzioni non superiori al 25% con destinazione d’uso diversa e compatibile con quella residenziale) da riqualificare devono essere individuati dai Comuni, come pure le modalità e tipologie di ricostruzione. Il relatore ha infine precisato che con la legge 20 si è introdotta la denuncia di inizio attività nella legislazione edilizia piemontese è si è risolta la questione dell’obbligatorietà della Commissione Edilizia. La relazione del dott. Trifirò ha

senz’altro contribuito alla maggior comprensione della circolare n. 4. Il geom. Gianluigi Pagliero è quindi intervenuto su “Disposizioni straordinarie e strutturali. Aspetti applicativi”: per prima cosa ha elencato alcuni aspetti della nuova legge regionale, che per molti versi è positiva e per altri invece non coglie alcune opportunità, peraltro già evidenziate dal Collegio dei Geometri in sede di consultazione. Ritiene che l’Assessorato abbia dimostrato coraggio nell’emanare la legge, contrastata da alcuni organismi che chiedevano in particolare la soppressione dell’art. 14, con il timore che si alterassero i principi del disegno di legge della riforma urbanistica. Finalmente – ha affermato il geom. Pagliero – si supera l’inerzia dovuta alle precedenti leggi che limitavano estremamente gli interventi di recupero. Nella legge 20 ci sono zone “oscure” seppure con le precisazioni della circolare n. 4: il concetto di unità edilizia, la consistenza volumetrica degli edifici ammessi agli ampliamenti in deroga, il concetto di edifici residenziali esistenti. La circolare introduce un chiarimento molto opportuno laddove precisa che gli interventi per il contenimento energetico vanno riferiti a

ciascuna singola unità immobiliare esistente: è così chiarito che in un edificio bifamiliare, quando una delle due unità non sia interessata, l’intervento può essere effettuato solo su una. Gli interventi di ampliamento non possono originare una nuova unità abitativa: risulta che alcuni Comuni intendano vincolare nel tempo la conservazione dell’unità immobiliare, vietando il successivo frazionamento. Ciò parrebbe un’applicazione troppo severa della legge. Per quanto riguarda la possibilità di demolizione e ricostruzione in deroga anche per unità abitative che contengano destinazioni diverse, nei limiti del 25%, la circolare è abbastanza severa, perché giudica che questa condizione deve essere valutata alla data di entrata in vigore della legge: forse sarebbe stato più opportuno considerare la condizione al momento della richiesta di demolizione, per non togliere possibilità di intervento, magari pregiudicate anche da piccoli valori di esubero delle volumetrie diverse. Il fatto che le delibere dei Comuni debbano disciplinare le modalità e tipologie di ricostruzione - pare al relatore – può andare oltre agli intenti della legge che parla di rispetto delle caratteristiche tipologiche; il geometra n. 5/09

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Convegni L’art. 9 della Legge Regionale 20/09 risolve la questione dell’obbligatorietà della Commissione Edilizia: il Comune è libero di nominarla o meno, pur continuando a prevederne la composizione nel regolamento edilizio

questa valutazione dovrebbe dedursi dal progetto ma non necessariamente dovrebbe essere imposta a titolo prescrittivo. Un elemento su cui la Commissione Urbanistica del Collegio si è soffermata ed ha effettuato un’osservazione in sede consultiva, è stata la disposizione dell’alternatività della legge sugli ampliamenti con quella del recupero dei sottotetti, che pare questo un “paletto” troppo vincolante. L’aver previsto per gli edifici produttivi la clausola che devono essere effettivamente utilizzati costituisce un ulteriore ostacolo al recupero degli immobili: l’attuale crisi provoca oggi sicuramente la dismissione di molti locali e questi non potranno in questo modo essere ricuperati. La procedura di inizio attività, come prevista dalla legge regionale, è di difficile applicazione, mentre altre Regioni hanno effettuato scelte più consone. Anche se nel convegno di oggi non sono presenti personalità politiche, il geom. Pagliero conclude rivolgendo loro un appello perché il recupero dei sottotetti sia previsto a regime ordinario e non con provvedimenti straordinari a termine, poi continuamente derogati. E ancora rivolge appello alla Regione perché sia abrogata la circolare

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5/1984 sulla definizione degli interventi edilizi, perché ormai ampiamente superata e quindi dannosa per l’operatività. La parola è poi passata all’avv. Paolo Federico Videtta, il quale ha trattato degli aspetti di carattere amministrativo del Piano Casa, soffermandosi su due particolari aspetti: l’eventuale applicabilità della legge 20 in sanatoria e le disposizioni a termine. Sul primo argomento, il dibattito parlamentare è stato acceso, proprio per il rischio paventato che il Piano Casa – e il conseguente accordo Stato-Regioni - si trasformasse in un condono. Una volta emanati i provvedimenti, è stato chiarito che la sanatoria non è prevista. Il lavoro dell’avvocato è però quello di valutare tutti i risvolti e, di conseguenza, occorre considerare per prima cosa i limiti posti dalla legge. Le finalità non sono chiaramente conservative ma di rilancio dell’attività edilizia. In realtà non è scritto in nessuna parte che la legge sul Piano Casa non possa essere applicata in sanatoria, neppure sulla circolare n. 4. E’ ben inteso che si tratterebbe comunque di interventi non regolari ma realizzati nei limiti imposti dalla legge 20, cioè nei limiti del 20% e nel rispetto di tutti gli altri parametri.

Il relatore ha esaminato il caso di un intervento realizzato in conformità alla normativa ma in contrasto con il Piano Regolatore. L’art. 36 del T.U. 380/2001 non fa riferimento alla conformità alla normativa locale (Piano Regolatore) ma alla conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’abuso ed al momento della presentazione della domanda. La legge 20 rientra pienamente in questa definizione e non rileva il mancato rispetto al Piano Regolatore. Questo è dunque un aspetto a favore dell’applicabilità della sanatoria alla legge 20. Più complesso è invece quello relativo alla cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale”, di cui tratta la Sentenza del Consiglio di Stato, VI sez. 7 maggio 2009, n. 2835. In questo caso si può ritenere più difficilmente applicabile la legge 20 perché il presupposto su cui si fonda la sanatoria giurisprudenziale è il concetto che sarebbe illogico e incoerente ordinare la demolizione dell’abuso per poi permetterne la ricostruzione. Ragionando nei termini della legge 20, incorriamo nei limiti previsti per la ricostruzione e pertanto non si potrebbe applicare la sanatoria. L’avv. Videtta ritiene però che vi sia la possibilità di sanatoria anche


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Convegni in questo caso, nell’eventualità che l’intervento abusivo venga realizzato dopo l’entrata in vigore della legge 20, senza il permesso di costruire, perché ciò rientrerebbe nella sanatoria giurisprudenziale. Un’eccezione che può essere sollevata all’applicabilità della sanatoria alla legge 20 è quello che la difformità deve rispettare anche gli altri parametri cioè il risparmio energetico ecc. L’avvocato ritiene che il mancato rispetto del risparmio energetico non possa essere considerata una difformità dal permesso, ma sarà soggetta a sanzioni pecuniarie; sarà piuttosto l’agibilità ad esserne condizionata. Un altro argomento trattato dal relatore è stato quello delle disposizioni a termine. L’art. 1 comma 3 pone il limite al 31 dicembre 2011 per la presentazione della Dia e del permesso a costruire; tale data cade di sabato, quindi si potrebbe pensare che il termine possa essere spostato al lunedì, ma ciò è dubbio. L’art. 3 comma 1 pone invece il presupposto secondo cui gli interventi sono ammessi per gli edifici esistenti e legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abitativo; questo potrebbe essere interpretato come applicabilità dei principi della legge 20 laddove semplicemente sia stato rilasciato il permesso di costruire, pur senza intervento in corso. Sul significato di “titolo abilitativo” la giurisprudenza è di aiuto perché è stato chiarito che il mero parere della Commissione Edilizia non è sufficiente, mentre la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4 n. 3594/2005, ha posto il principio secondo cui quando il responsabile dell’ufficio tecnico comunichi il parere della Commissione Edilizia, dichiarando che il Comune si uniforma a tale parere e dando così modo di ritenere che non sono necessarie ulteriori valutazioni, in tal caso il permesso si intende rilasciato. Il moderatore ha quindi introdotto

l’intervento dell’ing. Gianluca Rollino del Politecnico di Torino, il quale ha trattato del capitolo “risparmio energetico”, previsto dall’art. 3 della legge 20/2009, quale condizione obbligatoria perché l’intervento di ampliamento sia consentito. Vi è un doppio livello applicativo, per molti punti: ad esempio per demolizione e ricostruzione si ha la possibilità di avere un bonus volumetrico per il risparmio energetico in sé ed uno in più se ci avvaliamo del protocollo Itaca, cioè se realizziamo un edificio che raggiunge determinati livelli di sostenibilità. I due punti cardine sono il fabbisogno energetico primario e la valutazione ai sensi del protocollo Itaca. Nell’applicare i principi della legge 20, occorre considerare tutto il quadro legislativo vigente in materia energetica che comprende le leggi e decreti nazionali e regionali, più una serie di regolamenti approvati dalla Regione Piemonte. L’abbassamento del 40% del fabbisogno di energia primaria complessiva è un intervento sicuramente molto oneroso e non sempre facilmente applicabile. Dal punto di vista tecnico, raggiungere alti livelli di efficienza energetica è fattibile facilmente, ma è ancora molto costoso. Ci si deve allora avvalere dello strumento della diagnosi energetica, che mira ad ottenere una fotografia dello stato energetico dell’edificio, verificandone le criticità ed individuando gli interventi necessari per risolverle. Dopo di che è possibile effettuare un’analisi costobeneficio. L’ing. Rollino ha osservato che l’ampliamento, che non è una ristrutturazione, potrebbe non richiede il certificato energetico ma sarebbe sufficiente la qualificazione; attenzione a stabilire in partenza se vi è anche ristrutturazione o no, perché in questo caso, prima dell’inizio lavori, occorre nominare un certificatore energetico.

Per quanto riguarda le percentuali degli ampliamenti, qualora sia già consentito il 20% di aumento, occorre per questo osservare i requisiti energetici della normativa nazionale e regionale; per usufruire del successivo 20% di cui alla legge 20, bisogna rispettare quanto previsto dal questa, cioè la riduzione del 40% e il raggiungimento dei limiti prestazionali dell’unità edilizia complessiva. Per i fabbricati produttivi, il legislatore non ha imposto vincoli all’ampliamento per quanto riguarda l’efficienza energetica; in realtà ciò è perché questi non sono soggetti alla normativa energetica vigente. In conclusione l’ing. Rollino ha illustrato in sintesi il protocollo Itaca, che è un protocollo di valutazione consistente in una serie di domande suddivise in schede a cui il progettista deve rispondere, per classificare l’edificio dal punto di vista energetico e ambientale. Il punteggio di ognuna di queste schede viene moltiplicato per un peso correttivo; la somma dà il punteggio complessivo, in funzione del quale viene valutato l’edificio, raggiungendo i livelli di cui si parla appunto nella legge 20. L’uso di questo protocollo richiede una serie di competenze trasversali perché la valutazione è complessa e non può essere effettuata con un semplice software. La legge 20 richiede una grossa attenzione energetica anche dal punto di vista strutturale, soprattutto alla luce delle nuove norme tecniche delle costruzioni appena entrate in vigore; deve essere sempre tenuto presente che le valutazioni energetiche finali sono valutate non sul solo ampliamento ma sull’edificio nel suo complesso. Dopo la risposta da parte dei relatori alle numerose domande dei professionisti, il Presidente geom. Tesio e il moderatore geom. Gaidano hanno concluso il convegno.

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Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro Torino, 7 ottobre 2009

Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia ha organizzato il 7 ottobre presso l’Unione Industriali di Torino un convegno sul Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è stato di fornire ai Geometri liberi professionisti un aggiornamento approfondito e qualificato sulle responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri, nel condominio e sui luoghi di lavoro in genere, a seguito della promulgazione del D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, correttivo del testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08). Il moderatore geom. Giancarlo Carasso, Consigliere del Collegio responsabile della Commissione Immobiliare, ha aperto i lavori salutando gli intervenuti e gli ospiti e presentando i relatori. Il Vice Presidente geom. Franco Rigazio ha a sua volta porto i saluti del Collegio ed introdotto l’argomento, ha ringraziato in particolare modo i responsabili ASL che collaborano da anni con il Collegio a supporto dell’opera dei professionisti ed il Consigliere Nazionale geom. Nardini, responsabile del settore in ambito nazionale. Il Vice Presidente ha colto l’occasione per aggiornare i Colleghi in merito alla recente evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica e quindi, entrando nel tema del convegno, ha sottolineato l’importanza della sicurezza sia come

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Il Vice Presidente del Collegio geom. Franco Rigazio

Il Consigliere Nazionale geom. Marco Nardini

argomento specifico sia correlato a tutti gli ambiti della professione. Il Consigliere Nazionale geom. Nardini ha portato il saluto del Con-

siglio Nazionale Geometri e si è complimentato con il Collegio di Torino per essere stato il primo ad organizzare un convegno sul nuovo decreto sulla sicurezza di agosto.


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Convegni Il Consiglio Nazionale – ha detto – ha seguito l’iter di approvazione del decreto 81 con la presenza in varie Commissioni; si è cercato di dare la giusta collocazione della categoria in materia, pur con molte difficoltà. La collaborazione con gli altri Ordini e Collegi è molto stretta e sta dando buoni frutti. Il Consiglio Nazionale continuerà ad interfacciarsi con le Regioni durante la fase di emanazione dei decreti attuativi, chiedendo un maggiore coinvolgimento dei professionisti anche nei Comitati Paritetici nella fase formativa e sui modelli di organizzazione delle imprese. Il Dott. Mario Marchio, Ispettore Sicurezza Lavoro ASL TO 3, ha parlato delle principali novità introdotte dal decreto correttivo al Testo Unico della Sicurezza nell’ambito dei cantieri edili. Tra le più salienti, la chiara definizione del Responsabile dei lavori quale “soggetto che può essere nominato dal Committente”, e per quanto riguarda la figura del Direttore dei Lavori, un ruolo distinto da quello del Responsabile dei Lavori e, di conseguenza, nessun automatismo di responsabilità in assenza di specifico incarico. Una novità e chiarimento sono poi la definizione di impresa esecutrice e impresa affidataria, con la precisazione dei ruoli in caso di consorzio di imprese. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Il dr. Marchio ha poi trattato del-

l’idoneità tecnico professionale: oltre alle caratteristiche del lavoratore autonomo (iscrizione alla camera di commercio, specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni, elenco dei dispositivi di protezione individuali, attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria, documento unico di regolarità contributiva), vengono definiti i requisiti dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice. La parola è quindi passata al geom. Luca Perricone, Consigliere coordinatore della Commissione Sicurezza del Collegio Geometri, che ha trattato l’argomento specifico della previsione delle fasi, sottofasi e durata delle lavorazioni (art. 90 c.1 e 91 B bis). Il cronoprogramma dei lavori (cronologia e pianificazione) – ha affermato il relatore – è molto importante e non è una novità di oggi nella sicurezza: già dal Dlgs 494 era previsto ed è rimasto invariato come concetto, e, nei vari provvedimenti successivi, si è sempre più rafforzato. Il Dlgs 106/09 definisce con precisione le attribuzioni di responsabilità in merito alla pianificazione, per Committente, Progettista e Coordinatore in fase di progettazione, richiedendo a quest’ultimo un vero e proprio lavoro di interconnessione e di coordinamento tra le varie figure già dalle primissime fasi di progettazione. Occorre prestare molta attenzione perché non vi sia confusione tra le varie figure nella concatenazioni degli obblighi, ma vi deve essere un coordinamento armonico con ruoli ben definiti. Le informazioni, in particolare, devono essere correlate e correttamente scambiate. L’allegato 15 del 106 definisce come scelte progettuali ed organizzative l’insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione. Questo deve essere attuato, evitando di accettare incarichi in cui tutto è già stabilito a priori e manca questa

Il Dott. Mario Marchio ha trattato delle novità sulla Sicurezza nei cantieri edili

fase indispensabile di coordinamento iniziale. Come effettuare la previsione della durata delle lavorazioni, delle fasi e delle sottofasi? Vi sono due metodi: il metodo deterministico, che fa riferimento alla propria esperienza e alle banche dati, ed il metodo probabilistico, che si basa sull’analisi dei valori economici del lavoro e dell’incidenza della mano d’opera e sull’analisi dei prezzi. In ogni caso è importante che la valutazione dei tempi delle fasi e contrattuale e le conseguenti scelte organizzative vengano predisposte con metodi trasparenti sulla base di dati il più possibile oggettivi quali, ad esempio, i valori economici dell’opera. Il geom. Perricone conclude che, dopo 15 anni dall’emanazione del Dgls. 494, la sicurezza è divenuta una specialità della professione di Geometra, a cui il legislatore assegna anche un compito di educatore nei confronti delle imprese e dei committenti e un compito di selezione: applicando con rigore e diffondendo le norme sulla sicurezza, si lasceranno da parte le imprese e gli artigiani che di sicurezza non ne vogliono sapere. il geometra n. 5/09

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Il Dott. Michele Montrano, ha parlato delle novità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il moderatore ha quindi invitato il dott. Michele Montrano ad esporre la sua relazione su “Le principali novità introdotte dal decreto correttivo al Testo Unico della Sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro”.

Il dott. Montrano ha precisato per prima cosa che il testo coordinato corregge molti degli errori formali contenuti nella prima versione del Dlgs 81/08, seppure non manchino anche nel nuovo testo dei problemi di carattere interpretativo ed errori formali soprattutto nell’apparato sanzionatorio. Una delle prime modifiche riguarda il campo di applicazione che viene esteso, oltre che alle imprese di tutti i settori pubblici e privati, ai volontari della Croce Rossa, alle forze armate e di polizia ed ai vigili del fuoco. Viene prevista, all’art. 16, la possibilità di sub-delega di una parte delle specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro e purché tale delega sia ampiamente pubblicizzata. Non c’è invece la possibilità di subsub-delegare. Per quanto riguarda il DUVRI (documento unico valutazione dei rischi interferenziali) viene precisato che questo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia

superiore ai due giorni, a condizione che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Quando il datore di lavoro non coincide con il committente, casistica frequente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI sui rischi standard, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integra il DUVRI con rischi specifici di interferenza. Il relatore ha poi specificato i criteri di valutazione dei nuovi rischi e criteri connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il datore di lavoro sceglie i criteri di redazione del documento. I nominativi dei R.L.S. vanno comunicati al sistema informativo, tramite degli istituti competenti, solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. In tema di obbligo di vigilanza, si specifica che il datore di lavoro e i

Come adempiere all’ art. 91 1 b bis, cioè al ruolo previsionale di coordinatori in fase di progettazione che vogliono progettare la sicurezza, non solo pedissequamente ottemperare a questo o quell’articolo? REDIGERE I CRONOPROGRAMMI SULLA BASE DEI DATI ECONOMICI E CON METODOLOGIE RETICOLARI, PER FORNIRE RISULTATI OGGETTIVI, TRASPARENTI E CONFRONTABILI.

STABILIRE, IN FUNZIONE DEL CANTIERE, I VALORI MASSIMI DI RISCHIO COMPLESSIVO E DI AFFOLLAMENTO ACCETTABILI OLTRE I QUALI NON E’ POSSIBILE GARANTIRE LA SICUREZZA. INFORMARE IL COMMITTENTE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA OTTENIBILE CON UN MINIMO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI UTILIZZARE LO SCORRIMENTO LIBERO DELLE ATTIVITA’ NON CRITICHE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

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Convegni Il Procuratore dr. Raffaele Guariniello si è dedicato particolarmente alla casistica che riguarda gli amministratori di condominio, collegandosi ad alcune sentenze che trattano questo tema. dirigenti, oltre agli obblighi elencati nel primo comma 1, sono in tenuti anche a vigilare sull’adempimento degli obblighi di altri soggetti: dei preposti (art. 19), dei lavoratori (art. 20), dei progettisti (art. 22), dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23), degli installatori (art. 24) e del medico competente (art. 25). Resta senz’altro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati. Nel nuovo sistema sanzionatorio, si realizza una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente, con una riduzione significativa degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal testo originale. In conclusione il dott. Montrano definisce il provvedimento legislativo non solo di natura correttiva e integrativa, ma un nuovo e diverso approccio del sistema prevenzione. Il moderatore ha quindi dato il benvenuto al Procuratore di Torino dott. Raffaele Guariniello. Il Procuratore, nel vasto panorama della sicurezza sul lavoro, si è dedicato particolarmente alla casistica che riguarda gli amministratori di condominio, collegandosi ad alcune sentenze che trattano questo tema. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11 marzo 2004, Cass. Pen. Sezione IV, l’amministratore di condominio incaricava il custode della saldatura di una recinzione dello stabile condominiale con l’impiego di una saldatrice collegata al quadro elettrico posto nel locale di custodia; il custode viene colpito da una scarica elettrica letale, perché la saldatrice era difettosa dal punto di vista antinfortunistica.

Di qui la condanna dell’amministratore per omicidio colposo, oltre che del produttore della saldatrice, per commissione delle seguenti colpe: mancata informazione dei rischi, mancata predisposizione dell’impianto a terra, omessa presenza del salvavita, omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale, impianto elettrico in cattivo stato di efficienza. La tesi difensiva è stata che il custode aveva svolto questo lavoro al di fuori dell’attività di custode, come lavoratore autonomo, ma la Cassazione ha affermato che nulla cambia, perché l’amministratore doveva comunque attuare le misure di sicurezza. Questo per evidenziare che l’amministratore sembra così lontano dalle responsabilità, mentre invece le sue responsabilità sono molteplici. E quali sono le sue responsabilità? Dipende dal ruolo, che caso per caso si assume. Anzitutto l’amministratore di condominio può essere datore di lavoro:

qui è importante rendersi conto che il decreto 81 dà una definizione incisiva di “datore di lavoro”: colui che ha i pieni poteri decisionali in rapporto ad un’organizzazione di cui assume la responsabilità. Questo concetto va abbinato a quello di lavoratore. Con il decreto 81 si prevede un concetto di lavoratore molto più esteso che in precedenza: la persona, che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione. In una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. un. Sent. 6 marzo 2009) si afferma che anche se si tratta di un incarico occasionale, a titolo di mera cortesia, quel soggetto deve essere tutelato come lavoratore. Quindi il decreto 81, anche per gli amministratori, non tutela solo i propri lavoratori, ma anche gli altri soggetti quali quelli previsti dall’art. 26 che disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, ai il geometra n. 5/09

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I Consiglieri del Collegio geometri Luca Perricone e Giancarlo Carasso, coordinatori rispettivamente delle Commissioni Sicurezza e Gestione Patrimonio Immobiliare, hanno organizzato il convegno del 7 ottobre contratti d’opera e di somministrazione. E’ oggi una delle norme più applicate dai giudici nei processi penali. L’art. 26 ha tre commi iniziali che affermano che quando il committente affida un’attività a un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro ha 5 obblighi fondamentali: 1) obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo 2) obbligo di fornire a questa impresa o lavoratore autonomo informazioni dettagliate sui rischi relativi al luogo di lavoro in cui l’attività si esplica 3) e 4) obbligo di cooperare e coordinarsi nell’attuazione delle misure di prevenzione 5) promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il documento unico dei rischi interferenziali Tutti questi obblighi si applicano ogni qual volta si affidino lavori, servizi o forniture. Il decreto 106 apporta una novità a questo proposito: nell’art 26 è introdotto il comma 3 bis, che precisa che l’obbligo del DUVRI non si applica a una serie di attività: ai servizi di na-

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tura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, semprechè essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi o altri rischi particolari. E’ una norma di favore, ma insidiosa. Questa esclusione riguarda solo uno dei 5 obblighi, ma tutti gli altri 4 continuano a sussistere. A questo punto – osserva il Procuratore – forse conviene ugualmente redigere il DUVRI. Sempre a proposito dell’art. 26, occorre sottolineare che l’obbligo del DUVRI, che deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, deve descrivere i rischi interferenziali, cioè i rischi che derivano dall’opera di più imprese (tra cui il committente). Ciò deve essere effettuato dal datore di lavoro o un suo delegato o anche un dirigente. L’amministratore di condominio, in quanto datore di lavoro, deve tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori e anche la sicurezza dei terzi. Ancora la Corte di Cassazione (sentenza del 6 agosto 2009) infatti

afferma che l’osservanza delle norme di sicurezza prescinde dalla qualità di lavoratore di chi si infortuna, che può essere anche un soggetto del tutto estraneo: la protezione si deve estendere a tutte quelle persone che comunque possono venire a contatto con il mondo in cui si svolge l’attività lavorativa. La sentenza tratta del caso di un ragazzino che si introduce all’interno di un cantiere di proprietà dei imputati; nell’attraversare una passerella cade provocandosi fratture. Il ragazzo era entrato dalla porta aperta del piano terra; vengono considerati colpevoli di lesione colposa i proprietari. Si cita un’altra sentenza in cui un amministratore di una società proprietaria di un fabbricato e il suo collaboratore incaricato della manutenzione vengono accusati di omicidio colposo per aver omesso di apporre adeguate protezioni in corrispondenza di un gradino collocato all’interno della proprietà, che ha cagionato la morte di una donna che vi è inciampata. In primo grado vengono assolti, poi condannati dalla Corte d’Appello perché la caduta della donna si era verificata dopo analoghi infortuni allo stesso gradino imperfetto (altezza di 50 cm) che costituiva un’insidia: non era segnalato e mancando l’illuminazione era difficilmente visibile. Gli imputati hanno affermato di non sapere nulla di questo gradino ma la Corte di Cassazione conferma la condanna, richiamando l’art. 2051 del codice civile, secondo il quale ognuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi che si tratti di caso fortuito. L’amministratore e il collaboratore avrebbero dovuto adoperarsi per verificare l’assenza di agenti pericolosi e nel caso presenti attivarsi per eliminarli. In pratica l’amministratore di condominio, non solo come datore di lavoro, deve preoccuparsi della sicurezza di tutti quanti vengano a contatto con il cantiere o il condominio.


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Convegni Il dr. Guariniello cita ancora altre sentenze: è stato condannato un proprietario che aveva commissionato lavori di rifacimento del tetto, eseguiti a circa 15 mt dal suolo, a un lavoratore in mobilità di altra impresa, senza adottare misure di sicurezza come la predisposizione di una impalcatura. E’ stato affermato che l’imputato aveva commissionato comunque un lavoro pericoloso senza adottare precauzioni anziché farsi garante della sicurezza di chi, nel suo interesse, prestava attività lavorativa pericolosa. In un’altra sentenza il proprietario di uno stabile appalta i lavori e un dipendente di una delle imprese esecutrici cade dall’altezza di 8 mt nell’operare su una scala inidonea; anche qui il proprietario committente, pur non essendo direttamente il datore di lavoro, viene condannato per la mancata designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in un cantiere con la presenza di più im-

prese e per il mancato accertamento della capacità tecnico professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare. La difesa sostiene che l’imputato ha affidato lavori minimali di sistemazione, ad un’unica impresa da lui ben conosciuta, e a questa dovevano far obbligo i doveri di sicurezza. C’è poi stato un frazionamento dei lavori ad altre imprese, ma non da parte del proprietario. La Cassazione ha sostenuto che il committente si deve assicurare che comunque i lavori si svolgano nella massima sicurezza. Nessuna diligenza egli ha adottato nella scelta delle imprese esecutrici dei lavori; la stessa modesta consistenza delle imprese ancor più avrebbe dovuto indurre il committente ad assicurarsi del rispetto delle norme anti infortunistiche. Un cantiere, sia pure temporaneo, era stato attivato e pertanto deve osservare tutte le norme sulla sicurezza.

Le dimensioni del cantiere – ha affermato il dr. Guariniello – non giustificano l’omesso rispetto degli obblighi di sicurezza. Il moderatore ha ringraziato il Procuratore e gli altri relatori e ha dato inizio a un breve dibattito tra i relatori stessi sugli argomenti più salienti; anche il pubblico ha posto alcune domande sulle casistiche più complesse, alle quali è stato risposto dagli esperti. Sul sito Internet del Collegio www.collegiogeometri.to.it (sezione incontri/convegni) sono disponibili i testi degli interventi dei relatori Marchio, Perricone e Montrano e l’audio registrazione dell’intero convegno.

Gli atti di tutti i convegni organizzati dal Collegio sono reperibili sul sito:

www.collegiogeometri.to.it

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Convegni e incontri in breve

WORKSHOP “I NUOVI SENSORI LASER SCANNER”

Giovedì 17 settembre presso GEAM – Dip. Ing. del Territorio, dell’Ambiente e Geotecnologie del Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi 24 – si è svolto un Workshop che ha inteso presentare opportunità e sviluppi nell’utilizzo dei nuovi sistemi Laser Scanner per il rilevamento e l’analisi del territorio (idrologia, geologia, geotecnica), delle infrastrutture (tunneling, monitoraggio, as built) e di complessi architettonici (restauro, progettazione, analisi storico-architettonica). Il Workshop è stato finalizzato a fornire un aggiornamento circa lo stato dell’arte delle tecnologie di rilevamento e del trattamento dei dati.

SEMINARIO PRIVACY PER PROFESSIONISTI

Martedì 15 settembre, presso la sede del Collegio, si è tenuto un seminario per illustrare la normativa in materia di privacy e tutela dei dati a cura della società di una Società di servizi. Il corso ha introdotto la normativa in tema di protezione e tutela dei dati personali con l’obiettivo di fornire una valida e chiara metodologia per mettere in pratica gli adempimenti e di diffondere la cultura della riservatezza e della sicurezza. Infatti le ultime modifiche del 2008 alla normativa hanno introdotto alcune semplificazioni che modificano le procedure di applicazione della leg-

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ge 196, rafforzando nel contempo il rispetto della normativa a tutela e sicurezza dei dati.

LA PREVENTIVAZIONE DELLE OPERE EDILI IN PIEMONTE

Mercoledì 21 ottobre, presso la sede del Collegio, è stato presentato il programma “La preventivazione delle Opere Edili in Piemonte”. Il programma prevedeva download, visualizzazione, modifica e utilizzo per lo sviluppo di una computazione standard de “Il Prezzario Regione Piemonte 2009”. Cenni normativi e campi di applicazione de “La Computazione e la Contabilizzazione delle Opere Edili”. La trattazione di un caso pratico esemplificativo con STR VISION, software di ultima generazione.

CONVEGNO ANNUALE SIFET

Dal 24 al 26 giugno a Mantova si è svolto il convegno annuale SIFET “Dalle misure al modello digitale”, con l’intento di offrire un quadro aggiornato delle tecniche di acquisizione e di trattamento dei dati per la creazione di modelli digitali del terreno e di oggetti artificiali da usare quali strumenti di base per la progettazione e la gestione. Durante le tre giornate si sono svolti anche due corsi di aggiornamento sulla creazione di DTM e sul servizio di posizionamento con le reti GNSS. Le tematiche trattate sono state le tecniche di acquisizione dei dati e di generazione dei modelli e le specifiche dei modelli digitali in funzione delle applicazioni. Una sezione speciale è stata dedicata alla conservazione delle aste fluviali.


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On line

PEC - Posta Elettronica Certificata di Giuseppe De Marco Sulla rivista “Il Geometra” n. 4/09 è stato pubblicato un articolo riguardante la Posta Elettronica Certificata, in cui si evidenziava la gratuità del servizio grazie alla convenzione sottoscritta tra una azienda leader per l’erogazione del servizio PEC ed il Consiglio Nazionale dei Geometri congiuntamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Geometri. Oggi ritrattiamo l’argomento, ampliando i concetti già esposti ed evidenziando le caratteristiche ed i vantaggi della Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC è il nuovo sistema per inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dal DPR 11 Febbraio 2005 n.68. Questo sistema è molto simile al servizio di posta elettronica “tradizionale”, a cui sono state aggiunte delle caratteristiche per fornire agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario. Il termine “certificata” è riferito al rilascio di una ricevuta al mittente la quale costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione. Il sistema di invio garantisce la certezza del contenuto rendendo impos-

sibili le modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati; in caso di contenzioso, garantisce l’opponibilità a terzi del messaggio. I gestori del servizio certificano quindi con le proprie “ricevute”: - che il messaggio è stato spedito - che il messaggio è stato consegnato - che il messaggio non è stato alterato In ogni avviso inviato dai gestori è apposto un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte; i gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in

modo che non ci siano mai dubbi sullo stato dell’ invio di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato che vi applica una firma elettronica in modo da garantirne inalterabilità e provenienza; successivamente il messaggio è indirizzato al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario. Una volta consegnato il messaggio il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all’utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Du-

Dal 29 novembre 2009 tutti i professionisti devono essere dotati di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata e comunicarlo ai rispettivi Ordini o Collegi professionali; la realizzazione e il mantenimento dell’Elenco Telematico delle PEC dei propri iscritti è infatti un obbligo degli Ordini e dei Collegi. In particolare i professionisti che possiedono una casella diversa da quella fornita da Aruba, tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza, devono comunicarlo al Collegio, che altrimenti non ne sarebbe a conoscenza.

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Tabella comparativa delle caratteristiche e dei vantaggi della Posta Certificata a confronto con quelle dei tradizionali sistemi di invio di comunicazioni rante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle di PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema. Il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma “client” (ad esempio il tradizionale Outlook Express) che via web tramite web-mail. Il servizio che utilizza i protocolli di sicurezza, fa si che tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente; avendo sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti. A differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell’invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. (fonte Aruba PEC) Maggiori informazioni, dettagli e chiarimenti sono disponibili sul web al seguente indirizzo: http://www. arubapec.it/GuideFilmate.aspx

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collegio.torino@geopec.it


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On line Al fine di creare e personalizzare il proprio Account di posta certificata, di seguito alcune istruzioni guida sulle procedure da utilizzare con i programmi “client” Outlook Express e Windows Mail. Configurare client posta elettronica (Outlook Express e Windows Mail) 1. Aprire il Client di posta (OutlookExpress, WindowsMail, Outlook etc.)

2. Aprire il menù STRUMENTI Aprire il sottomenù ACCOUNT

4. Nella nuova finestra occorrerà digitare la propria mail e di seguito premere sul tasto AVANTI

3. Premere sul tasto AGGIUNGI. Si aprirà una nuova finestra in cui occorrerà selezionare Account di posta elettronica e di seguito premere sul tasto AVANTI

5. digitare come indicato i campi Pop3 ed Smtp e di seguito premere sul tasto AVANTI il geometra n. 5/09

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6. Digitare il nome utente di posta elettronica (come indicato) e la relativa password (rilasciata al momento della registrazione e/o variata in seguito) e di seguito premere sul tasto AVANTI. Premere sul tasto FINE per terminare la procedura

7. Dopo avere terminato la procedura guidata di creazione dell’ Account di posta occorre effettuare alcune modifiche nelle proprietà e pertanto occorre: Aprire il menù STRUMENTI Aprire il sottomenù ACCOUNT

8. Premere sul tasto PROPRIETA’ dopo aver selezionato l’Account precedentemente creato 9. Nella scheda generale, digitare come indicato, il nome di riferimento dell’ Account di posta; di seguito selezionare la scheda SERVER

11. Dopo aver aperto la finestra IMPOSTAZIONI compa-

10. Nella scheda SERVER inserire il segno di spunta su Autenticazione del server necessaria ed aprire la finestra Impostazioni

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re la finestra SERVER DELLA POSTA IN USCITA Compilare i campi indicati come da istruzioni Confermare con ok le finestre attive e chiudere la finestra di Account.


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