UNIONE EUROPEA
REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2007-2013
PROCEDURA DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA PER LA MACELLAZIONE DI ANIMALI DI BASSA CORTE IN SEDE AZIENDALE A partire dall’anno 2004, L’ Unione Europea, con l’emanazione dei regolamenti(1)(2) costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene” ha riformato l’intera normativa sulla sicurezza alimentare con il fine di garantire il consumatore finale sulla qualità igienico-sanitaria dei prodotti che arrivano sulla tavola. I regolamenti si applicano a tutte le produzioni di alimenti, compresa la produzione primaria e ai prodotti primari, così definiti: Produzione primaria: tutte le fasi della produzine, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici, (Reg. (CE) n° 178/2002, art. 3, punto 17). Prodotto primario: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca (Reg. (CE) n° 178/2002, art 2, comma 2, lettera b). L’ambito di applicazione del pacchetto igiene pertanto abbraccia il settore degli “alimenti, dei prodotti alimentari e delle derrate alimentari”, definiti dall’art. 2 – Reg. (CE) n° 178/2002 come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani” e più specificamente il Reg. (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di produzione degli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare e finalizzare ad integrare, ove necessario, le norme previste dal Reg. (CE) n° 852/2004. NONOSTANTE TUTTO CIÒ GLI STESSI REGOLAMENTI PREVEDONO NEI LORO ARTICOLATI UNA SERIE DI DEROGHE CHE CONSENTONO DI PROPORRE AL CONSUMATORE PRODUZIONI AZIENDALI CHE POSSONO ECONOMICAMENTE INTEGRARE IL REDDITO DI PICCOLE REALTÀ LOCALI.
ESCLUSIONI PREVISTE IN SENO AL REG. (CE) N° 853/2004 SULLA VENDITA DELLA CARNE. L’esclusione per gli operatori alimentari dall’obbligo di applicazione di quanto previsto dal Reg. n° 853/2004 avviene se l’azienda opera nella “fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale Capo I – art. n° 1, punto 2, lettera d) – Reg. (CE) n° 853/2004”. Prima di proseguire nella trattazione dell’argomento è opportuno definire cosa si intende per: Fornitura diretta. La fornitura diretta al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che 1
Reg. (CE) n° 852/2004 – del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Reg. (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 2
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