Direttiva 128/2009

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UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007‐2013

DIRETTIVA 128/2009: USO SOSTENIBILE DEGLI AGRO‐FARMACI, INDICATORI CHIARI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE. Il Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare ha inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo schema di Piano nazionale che ciascun Stato membro è obbligato ad adottare in attuazione della proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile degli agro‐ farmaci la cui emanazione dovrebbe avvenire entro l’anno. Il Piano, che applica le misure previste nella direttiva stessa per ridurre i pericoli, i rischi e l’impiego di agro farmaci, prevede azioni relative a: 1) 2) 3) 4) 5)

Formazione degli utilizzatori professionali, dei consulenti e dei distributori di agro farmaci; Informazione e sensibilizzazione degli utilizzatori non professionali e dei consumatori; Controllo funzionale delle macchine irroratrici di agro farmaci; Divieto di irrorazione aerea; Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di agro farmaci o dei rischi in aree specifiche; 6) Manipolazione e stoccaggio degli agro farmaci, dei relativi imballaggi e dei residui; 7) Misure di supporto, ricerca e sperimentazione dei sistemi di controllo e sanzioni. I punti delicati riguardano necessariamente il rispetto della sicurezza alimentare, insieme alla efficacia dei trattamenti e al rispetto delle risorse naturali. La sicurezza produttiva, quindi, si lega a quella alimentare tanto più che uno degli obiettivi di fondo riguarda la lotta integrata, che prevede la drastica riduzione dell’uso degli agro farmaci. Un ruolo importante lo svolge la formazione, secondo il Piano nazionale, ed è destinata agli utilizzatori professionali, ai rivenditori di agro‐farmaci ed ai consulenti . Ai fini della presente direttiva, si intende per: ‐utilizzatore professionale: persona che utilizza gli agro‐farmaci nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori; ‐distributore: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un agro‐farmaco, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;


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