Relazione convegno sulla riforma costituzionale

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Festa Regionale di Cittadinanzattiva Passignano sul Trasimeno, 11 settembre 2016 Seminario sulla legge di revisione costituzionale

Titolo: I cittadini e la Costituzione: convegno sulla riforma costituzionale oggetto del referendum. Il seminario è stato strutturato in sei fasi:  Introduzione dei lavori ( Sono state rappresentate le motivazioni per cui è stato organizzato l’evento, ossia promuovere la più ampia e corretta informazione sui contenuti della riforma e alle sue implicazioni pratiche);  presentazione dei principali profili della riforma; 

dibattito fra due costituzionalisti sostenitori, rispettivamente, della posizione del sì e del no;

 spazio di partecipazione dedicato ai quesiti da parte del pubblico;  risposte e la conclusione dei due costituzionalisti;  Conclusione lavori

Per quanto riguarda la presentazione della riforma sono stati trattati, in maniera sintetica i seguenti profili: 1) il superamento del bicameralismo paritario; 2) la modifica dei processi di produzione normativa; 3) il sistema delle garanzie e degli istituti di partecipazione democratica; 4) i rapporti fra Stato e Regioni.

Le domande poste ai relatori da parte del moderatore sono state:  Alla luce della riforma elettorale, il superamento del bicameralismo paritario determinerà una maggiore stabilità del sistema o provocherà un iperpresidenzialismo di fatto?  Il nuovo sistema di produzione normativo garantirà una riduzione dei tempi di


approvazione delle leggi oppure renderà ancor più complicato il procedimento?  Poichè il Senato è concepito come una Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, non sarebbe stato più corretto introdurre il vincolo di mandato imperativo per i senatori?  Da questa riforma gli istituti di garanzia, a cominciare dalla Corte Costituzionale, e gli istituti di partecipazione escono rafforzati o indeboliti?  L'eliminazione della legislazione concorrente e l'introduzione della clausola di supremazia garantiranno una maggiore certezza del diritto ed una riduzione dei conflitti Stato-Regioni?  Riflessioni conclusive sulla riforma.

Testo della presentazione introduttiva fatta dall.Avv. Giorgio Fusco Moffa: “Prima di entrare nel merito della riforma vorrei fare una premessa sul perchè saremo chiamati al voto. La ragione risiede nell'art. 138 della costituzione che per le modifiche costituzionali prevede un procedimento c.d. aggravato. In base a tale norma è necessario che la legge di revisione costituzionale sia approvata da entrambe le Camere con una doppia deliberazione presa ad un intervallo non inferiore a tre mesi. Se la seconda deliberazione avviene a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle camere la legge può essere promulgata, pubblicata ed entra in vigore. Se non è raggiunta questa maggioranza qualificata le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Quindi per questo referendum non c'è un quorum legato al voto degli aventi diritto come nel caso del referendum abrogativo. Ciò premesso, questa riforma affronta fondamentalmente 4 profili principali:


5) il superamento del bicameralismo paritario; 6) la modifica dei processi di produzione normativa; 7) il sistema delle garanzie e degli istituti di partecipazione democratica; 8) i rapporti fra Stato e Regioni Per comprenderne a pieno la portata, è necessario che venga esaminata in combinato disposto con la legge elettorale. 1) Il superamento del bicameralismo paritario L'elemento caratterizzante della riforma è sicuramente rappresentato dal superamento del bicameralismo paritario in virtù del quale le due Camere esercitano le medesime funzioni. Come noto, infatti, nell'attuale sistema, entrambe le Camere esercitano collettivamente, dice l'art. 70, la funzione legislativa, per cui ciascuna legge deve essere approvata da entrambe nel medesimo testo. Tutte e due le Camere poi sono titolari del rapporto di fiducia con il governo. In caso di esito positivo del referendum si avrebbe il passaggio ad un bicamerialismo differenziato in ragione del quale le due Camere sarebbero chiamate ad esercitare funzioni diverse e a svolgere ruoli diversi. La Camera dei deputati conserverebbe la natura di camera politica, unica titolare del rapporto di fiducia con il governo e, in larga misura, anche della funzione legislativa. Il Senato verrebbe, invece, trasformato in una camera rappresentativa delle autonomie territoriali, composta da rappresentanti delle regioni e degli enti locali e chiamata ad esercitare funzioni di raccordo fra stato, regioni e enti locali, ed a concorrere, in alcuni casi, all'esercizio della funzione legislativa. 2) La modifica dei processi di produzione normativa. La riforma, se confermata, inciderebbe anche sui processi di produzione normativa. In primo luogo il passaggio dal bicameralismo perfetto al bicameralismo differenziato, determinerebbe la trasformazione del procedimento legislativo in senso monocamerale. La competenza bicamerale resterebbe cioè solo con riguardo all'approvazione di leggi di maggiore rilevanza ordinamentale, indicate al primo comma dell'art. 70, quali ad esempio le leggi di rango costituzionale, le leggi elettorali e, più in generale, le leggi che interessano il sistema delle autonomie


territoriali. Nelle altre leggi il Senato risulterebbe coinvolto in maniera meramente eventuale e cioè solo qualora fosse avanzata una richiesta da parte di un terzo dei suoi componenti. Altri due elementi di novità riguardano l'introduzione del voto a data certa, previsto dall'art. 72, comma 7, e cioè la possibilità per il governo, in relazione a disegni di legge monocamerali ritenuti essenziali per l'attuazione del programma, di chiedere alla Camera di deliberare l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno affinchè vengano esaminati ed approvati entro 70 giorni prorogabili di ulteriori 15. Per quanto riguarda la decretazione d'urgenza, l'approvazione della riforma determinerebbe la costituzionalizzazione dei limiti materiali e di contenuto all'adozione dei decreti legge già previsti dalla legge 400/88. 3) Il sistema delle garanzie e degli istituti di partecipazione democratica. Per quanto attiene il terzo profilo mi limito a dire che la riforma, all'art. 64, rimette al regolamento della Camera la disciplina di un vero e proprio statuto delle opposizioni, mentre l'art. 73, 2° comma, prevede la possibilità di sottoporre a controllo preventivo di legittimità costituzionale le leggi elettorali della Camera e del Senato su ricorso motivato di un quarto dei componenti della Camera o di un terzo dei componenti del Senato. Con riferimento agli strumenti di democrazia diretta, la riforma prevede l'introduzione di nuove topologie di referendum, in particolare quello propositivo e di indirizzo, disciplinato dall'art. 71 ed interviene sul referendum abrogativo con l'abbassamento del quorum partecipativo il cui mancato raggiungimento determina come sappiamo l'invalidità. Il quorum partecipativo, là dove la proposta raggiunga le 800.000 firme, non viene più calcolato sugli aventi diritti ma sugli effettivi votanti alla ultime elezioni della Camera dei deputati. 4) I rapporti fra Stato e Regioni. Con riguardo all'ultimo profilo, la riforma del titolo V della Costituzione, gli elementi innovativi sono sostanzialmente due: la soppressione della competenza legislativa concorrente e la c.d. clausola di supremazia.


Il nuovo art.117 prevede due elenchi di materie: le une riservate alla competenza esclusiva dello Stato e le altre rimesse alla competenza esclusiva delle Regioni con una clausola di residualità a favore di queste ultime. Altro elemento di rilevanza, come dicevo, è l'introduzione, all'art. 117 comma 4, della c.d. clausola di supremazia in base alla quale su proposta del Governo la legge dello stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva là dove lo richiedesse l'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La riforma del titolo V tuttavia non si applica alle regioni a statuto speciale per le quali bisognerà attendere la modifica degli statuti stessi con legge costituzionale.”


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