Statuto del Circolo del Cinema di Verona

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CIRCOLO DEL CINEMA Associazione culturale cinematografica non profit fondata a Verona nel 1947 Atto costitutivo di associazione civile “Circolo del Cinema”, notaio Antonio Cicogna, in data 7 ottobre 1947, Rep. 22045. - Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Antonio Cicogna, in data 7 maggio 1948, Rep. 22799. - Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 30 giugno 1965, Rep. 21681. - Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 18 dicembre 1972, Rep. 10538. - Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 10 settembre 1973, Rep. 13070. - Proroga della durata dell’Associazione, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Marco Cicogna, in data 6 luglio 1998, Rep. 4086. Abrogazione del testo dello Statuto storico ed approvazione del testo rinnovato con le modifiche e gli aggiornamenti introdotti secondo le Disposizioni Generali della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 per l’iscrizione del Circolo del Cinema al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) della Regione Veneto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Mario Bernardelli, in data 5 luglio 2012 - Rep. 24822.

NUOVO STATUTO DEL CIRCOLO DEL CINEMA Associazione culturale cinematografica e di promozione sociale

Registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Verona 1 in data 6/7/2012 N. 12803 Serie 1T

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 1 - È costituita in Verona, in data 7 ottobre 1947, con atto redatto dal notaio dott. Antonio Cicogna, una libera Associazione civile, denominata “CIRCOLO DEL CINEMA”. La sede sociale è ubicata in via della Valverde 32, 37122 Verona. I suoi scopi rispondono alle Disposizioni Generali della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale. Art. 2 - L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale. La sua attività esclude qualsiasi scopo di lucro. Essa si propone: a) - di contribuire alla diffusione della cultura cinematografica attraverso la proiezione di film di particolare valore ed interesse artistico, storico, documentario, scientifico, didattico; b) - di promuovere allo stesso fine conferenze, dibattiti, lezioni, mostre, convegni, pubblicazioni ed iniziative affini in materia; c) - di favorire l’incontro ad ogni livello, specialistico e divulgativo, fra cultori del cinema; d) - di adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio culturale cinematografico; a tale scopo ha istituito fin dal 1947 un archivio ed una biblioteca specializzati, da implementare ogni anno con nuove acquisizioni di volumi, riviste ed ogni altro materiale cartaceo ed audiovisivo sul cinema, che vengono messi gratuitamente a disposizione dei Soci, o di persone non associate, per studio, ricerche e tesi di laurea; e) - di promuovere ed appoggiare manifestazioni, attività ed iniziative collaterali comunque inerenti al settore dello spettacolo. Art.

3 - L’anno sociale ha inizio ad ogni effetto col primo di luglio e termina col 30 giugno dell’anno solare successivo. -1


TITOLO II I SOCI DIRITTI E DOVERI

Art.

4 - L’Associazione riunisce persone fisiche che vi appartengono in qualità di Soci secondo quanto previsto nel presente Statuto. Non potrà ottenere l’ammissione al Circolo il minore di anni 18. I Soci si distinguono in: Fondatori, Onorari, Ordinari, Sostenitori.

Art.

5 - I Soci Fondatori sono coloro che prestarono la loro opera negli atti preliminari di fondazione dell’Associazione: BALESTRAZZI GIUSEPPE (dec.), BARZISA PIETRO, BENETTI EZIO (dec.), FACCIOLI EDOARDO, FEDELI CARLO, FILIPPINI VITTORIO (dec.), PARULLO NUNZIO (dec.), SEGA ANNA (dec.), SIRENA GIORGIO (dec.), VITTURI UGO (dec.). Essi sono vitalizi, non sono tenuti al pagamento di contributi associativi, hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.

6 - Sono Soci Onorari coloro ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria, con deliberazione presa a maggioranza dei presenti, riconosca tale qualità per particolari benemerenze acquisite nel campo cinematografico o nei riguardi dell’Associazione. Della nomina deve essere data comunicazione scritta all’interessato, che è tenuto a rendere nota la sua accettazione. I Soci Onorari sono vitalizi, non sono tenuti al pagamento di contributi associativi, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali. La decadenza da Socio Onorario può avvenire per rinuncia da parte dell’interessato o per motivata deliberazione unanime dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art.

7 - Sono Soci Ordinari tutti coloro che, condividendone gli scopi, si iscrivono al Circolo - o vi si reiscrivono, di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 13 - presentando apposita domanda di ammissione, nella quale devono specificare le proprie complete generalità e sottoscrivere l’accettazione del presente Statuto. La domanda è soggetta ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualora entro il 31 maggio di ogni anno, cioè un mese prima del termine dell’anno sociale, non facciano pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni, l’obbligazione ad ogni effetto dei Soci Ordinari verso l’Associazione s’intende rinnovata per l’anno sociale successivo senza ulteriori formalità.

Art.

8 - Sono Soci Ordinari Sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci Ordinari.

Art.

9 - I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale annua nella misura, nei termini e nei modi rispettivamente fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 10 - I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Art. 11 - I Soci interessati a svolgere la propria attività nell’Associazione lo faranno prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art. 12 - Per l’accesso alle proiezioni del Circolo il Socio dovrà essere munito di tessera sociale, vidimata dai competenti organi secondo le norme di legge.

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Art. 13 - Cessa di far parte del Circolo: a) - il Socio che presenti al Consiglio Direttivo rinuncia, se Fondatore od Onorario, oppure dimissioni, se Ordinario; le dimissioni hanno effetto con l’anno sociale successivo; b) - il Socio di cui sia stata dichiarata la morosità, secondo quanto previsto dal successivo art. 15; c) - il Socio che i Probiviri, su proposta motivata avanzata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei due terzi dei suoi componenti, dichiarino indegno di appartenere all’Associazione. d) - il Socio deceduto o che, per malattia o altre motivazioni, abbia perduto la capacità d’agire. Art. 14 - Le dimissioni di cui all’ art. 7 dovranno essere fatte pervenire al Consiglio Direttivo per iscritto, consegnandole a mano, oppure inviandole per fax o per e-mail o per posta raccomandata (con quest’ultima modalità, in caso di contestazione farà fede la ricevuta di spedizione). Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, constatata la mora dei Soci in arretrato con il pagamento delle quote nella misura e nei termini stabiliti, ha facoltà di pronunciarne la decadenza. La dichiarazione di mora e di decadenza del Socio moroso non assolve quest’ultimo dall’obbligo del pagamento della quota arretrata al cui versamento sia impegnato. Il Socio moroso non ha in ogni caso diritto di voto nelle Assemblee.

TITOLO III LE ASSEMBLEE

Art. 16 - L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione e comprende tutti i Soci Fondatori e Ordinari. Può essere Ordinaria o Straordinaria. Art. 17 - L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno, entro il primo quadrimestre dell’anno sociale. L’avviso di convocazione delle Assemblee contenente l’ordine del giorno dei lavori deve essere diramato ai Soci mediante lettera circolare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione, e negli stessi termini deve essere affisso all’albo nella sede sociale. L’Assemblea inoltre può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ed ogniqualvolta ne venga fatta richiesta scritta alla Presidenza del Circolo da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure da almeno 1/3 dei Soci. In tali casi la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla richiesta. Art. 18 - L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero dei Soci presenti sia almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, nei termini che debbono risultare dall’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Art. 19 - Il Presidente, il Segretario dell’Assemblea e tre scrutatori (in funzione anche di commissione verifica poteri) sono designati in apertura di seduta dai Soci presenti, a semplice maggioranza. Spetta al Segretario verbalizzare l’ordine del giorno, le discussioni e deliberazioni prese. Art. 20 - Le deliberazioni dell’Assemblea (qualora il presente Statuto non preveda diversamente) sono valide a maggioranza semplice dei voti presenti e impegnano tutti i Soci.

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Art. 21 - Nell’Assemblea Ordinaria si discutono e si sottopongono ad approvazione le relazioni del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione ed il bilancio consuntivo dell’anno sociale decorso; si procede all’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri alla scadenza dei rispettivi mandati; si esaminano le eventuali proposte che i Soci abbiano rimesso al Consiglio Direttivo prima dell’Assemblea o durante il suo svolgimento. Art. 22 - Nelle Assemblee non si possono porre ai voti argomenti non compresi nell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a porre all’ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto al Consiglio medesimo, almeno un mese prima del termine dell’anno sociale, da Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea non può essere convocata per discutere o deliberare su questioni estranee ai fini dell’Associazione, se non su quanto demandatole per legge. Art. 23 - I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto di voto, mediante delega scritta da presentare in apertura di seduta. Ogni Socio non potrà comunque essere portatore di più di una delega. Art. 24 - Sono di competenza dell’Assemblea Generale Straordinaria eventuali modifiche al presente Statuto. A tale scopo le proposte partiranno o direttamente dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Soci avente diritto di voto, mediante lettera raccomandata fatta pervenire alla Presidenza del Circolo almeno un mese prima del termine dell’anno sociale. Le modifiche allo Statuto proposte s’intendono accolte quando vengano approvate con decisione deliberata a maggioranza più uno dei Soci. Al fine del raggiungimento del quorum richiesto, l’Assemblea Generale Straordinaria si svolgerà tramite una consultazione “ad referendum”, con l’invio ai Soci di una scheda illustrativa della/e modifica/che da apportare allo Statuto, con l’indicazione delle modalità di votazione. Trascorso almeno un mese dalla data di questo invio, tutte le schede restituite all’Associazione verranno scrutinate con il concorso di un notaio per la verifica del quorum, la regolarità di espressione del voto e la proclamazione dei risultati. Ogni modificazione allo Statuto deve essere accompagnata, se necessario, da disposizioni transitorie che ne determinino modi e tempi di applicazione. Art. 25 - All’Assemblea Straordinaria è anche demandato il compito di sciogliere l’Associazione e di devolverne il patrimonio, con le modalità di cui all’art. 41 e 42.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove Soci eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, la maggior anzianità di ininterrotta appartenenza all’Associazione determinerà la precedenza. Art. 27 - Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo eletto designa fra i propri componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Amministratore. Art. 28 - I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo uscente al termine del triennio rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

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Art. 29 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso determina di anno in anno le quote sociali, e gli spettano tutti i compiti previsti nel presente Statuto. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta (con l’indicazione degli argomenti da trattare) avanzata al Presidente da almeno quattro dei componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e il voto di semplice maggioranza dei presenti. Le mozioni da sottoporre all’Assemblea relative a modifiche del presente Statuto od a scioglimento dell’Associazione sono approvate se riportano un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 del numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non possono essere discussi argomenti non posti all’ordine del giorno e non sono valide le deleghe. Art. 30 - Qualora si renda vacante il posto di uno o più suoi componenti, è facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla loro sostituzione sino allo scadere del proprio mandato, designando nell’ordine i Soci che nell’Assemblea hanno avuto maggiore numero di voti fra i non eletti, oppure procedendo ad una elezione supplementare in occasione della prima Assemblea Ordinaria successiva. Se la vacanza riguarda un numero di consiglieri superiori a quattro, dovrà essere convocata al più presto l’Assemblea per l’elezione integrale di un nuovo Consiglio Direttivo. Art. 31 - Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vice Presidente, presiede alla direzione ed all’amministrazione del Circolo, rappresenta l’Associazione, sta in suo nome in giudizio, convoca le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee. Al Presidente ed al Segretario disgiuntamente spetta la firma sociale per tutte le pratiche relative all’Associazione. Per le operazioni di particolare rilevanza finanziaria dovrà essere apposta anche la firma dell’Amministratore. Il Presidente ed il Segretario convalidano i verbali di tutte le sedute del Consiglio Direttivo, che verranno conservati nella sede del Circolo. Art. 32 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare a Soci anche al di fuori del Consiglio stesso particolari mansioni nell’interesse dell’Associazione.

TITOLO V I REVISORI DEI CONTI

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra i Soci aventi diritto di voto. Il loro mandato ha la durata di un anno ed è rinnovabile. I Revisori dei conti eleggono fra loro un Presidente. In caso di vacanza, i rimasti in funzione hanno facoltà di cooptare il sostituto sino al termine del loro mandato.

TITOLO VI I PROBIVIRI Art. 34 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra i Soci aventi diritto di voto. Il loro mandato ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. I Probiviri eleggono fra loro un Presidente. In caso di vacanza, subentrano i supplenti nell’ordine di precedenza determinato dalla maggiore anzianità d’ininterrotta appartenenza al Circolo. Al Collegio dei Probiviri è demandato di dirimere inappellabilmente controversie insorgenti fra Soci, nonché di indagare e pronunciarsi ai sensi dell’art. 13, comma c) circa la presunta indegnità di Soci su richiesta del Consiglio Direttivo. -5


TITOLO VII RISORSE ECONOMICHE Art. 35 - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: a) quote associative annuali; b) contributi ed elargizioni liberali da Enti pubblici o privati, a sostegno dell’attività istituzionale oppure di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; c) eventuali donazioni e lasciti; d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000. Art. 36 - Tali risorse non possono in alcun modo essere divise fra gli associati, anche in forme indirette. Art. 37 - L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Art. 38 - Alla chiusura dell’esercizio di ciascun anno sociale, il Consiglio Direttivo deve provvedere, previo controllo dei Revisori dei conti, a stilare il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico comprensivo di tutte le voci di entrata indicate nell’art. 35 e di tutte le voci di spesa, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. Art. 39 - L’eventuale avanzo di gestione di ciascun esercizio andrà a costituire una riserva da reinvestire nelle spese per le attività dei successivi anni sociali.

TITOLO VIII DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Art. 40 - La durata dell’Associazione è fissata sino al 30 giugno 2099, potrà essere prorogata per delibera degli associati. Art. 41 - In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria, all’atto della delibera approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, designerà uno o più liquidatori, scegliendoli fra i Soci. Eventuali beni che ne residuano, dopo la liquidazione, saranno devoluti a finalità di utilità sociale. Di eventuali sopravvenienze passive a chiusura della liquidazione risponderanno in solido ed in parti uguali i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo in carica. Art. 42 - Per quanto riguarda la “Biblioteca-Archivio del Circolo del Cinema di Verona” riconosciuta ai sensi della L.R. n. 50/1984, art. 27, verrà dato al liquidatore l’incarico di provvedere a mantenerla in vita come struttura autonoma, con il sostegno finanziario di Enti locali attivi in programmi dedicati ai beni culturali, in grado di garantire la cura, la conservazione e l’implementazione del suo patrimonio librario ed archivistico.

DISPOSIZIONI FINALI Art. 43 - Di tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia. ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ -6


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