Newsletter SUAP numero 81 - luglio/agosto

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(Notizia di interesse anche per l’impresa)

N. 81 - LUGLIO/AGOSTO 2023

AL VIA DAL 01/08/2023 IL NUOVO FLUSSO REA-SUAP IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

A partire dal 1 agosto prossimo entrerà a regime per tutto il territorio lombardo il nuovo flusso REA-SUAP in tema di cessazioni attività, introdotto dal legislatore regionale con riguardo alle attività imprenditoriali tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese1

Se ne riassumono a seguire gli elementi di maggiore rilevanza:

1) L’Impresa presenta l’adempimento inerente la cessazione parziale o totale della propria attività al solo front-end del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, senza dover più produrre in parallelo una pratica diretta anche al Suap.

2) All’esito dell’evasione della pratica da parte del Registro Imprese, tramite flusso automatico di interoperabilità, la Camera invia alla piattaforma utilizzata dal Suap

1 Art 6 comma 3 Legge regionale 11/2014 - DGR XI/6591 del 30/06/2022 - DDS Regione Lombardia n 946/2023 1

un template con contenuti analoghi al modello unificato nazionale di cessazione attività , con esclusione dei dati catastali inerenti la localizzazione.

3) ll Suap dovrà quindi notiziare gli eventuali Enti terzi per i quali la cessazione assume rilevanza, da individuarsi con il supporto delle Linee guida contenute nel D.d.s. 27 gennaio 2023 n 946

4) I Comuni che non si avvalgono del portale Impresainungiorno, sempre entro il 01/08/2023, dovranno aver adeguato i propri applicativi per la presentazione delle pratiche Suap alle specifiche tecniche di interoperabilità contenute nell’Allegato 5 al summenzionato DDS 946/2023, allo scopo di garantire l’interscambio automatico dei dati tra il front-end del Registro Imprese ed il back-office del Suap.

I Suap che utilizzano la predetta piattaforma camerale non avranno invece alcun onere al riguardo, in quanto la riconfigurazione è stata effettuata centralmente dalla software house Infocamere

5) La comunicazione inviata dalla Camera al Suap mediante interoperabilità automatica sostituisce le eventuali modulistiche di cessazione a carattere settoriale

I Comuni e gli Enti terzi coinvolti nel procedimento, pertanto, non potranno richiedere all’Impresa di presentare ulteriori comunicazioni di cessazione

6) I Suap che non avranno provveduto all’adeguamento di cui al punto 4) non potranno richiedere all’Impresa una comunicazione di cessazione a carattere sostitutivo.

Il relativo dato dovrà essere recuperato d’ufficio dal Suap, mediante consultazione degli archivi del Registro Imprese

Per supportare i Suap nella gestione del nuovo flusso di processo si è svolto lo scorso 22 giugno un Webinar organizzato da Regione Lombardia e da Unioncamere Lombardia

Il materiale illustrato è disponibile nella pagina dedicata del sito di Regione Lombardia ed è costituito dalle seguenti risorse:

- Video Registrazione del Webinar sul canale Youtube di Unioncamere Lombardia.

Slide - FAQ

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Approvato con Intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali del 04/05/2017 (Rep rio 46/CU)

Diamo il benvenuto al Comune di Graffignana (LO), che ha aderito al Suap Associato Camerale dal 4 luglio 2023.

Questi ultimi si vanno ad aggiungere alla numerosa lista di Comuni dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi che già da tempo ne fanno parte, di cui fornisce a seguire l’elenco completo:

Albairate, Albiate, Bellusco, Bernareggio, Bresso, Buscate, Camparada, Casalmaiocco, Castiraga Vidardo, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Colturano, Correzzana, Corsico, Graffignana, Marcallo con Casone, Melzo, Mesero, Mezzago, Misinto, Motta Visconti, Ossona, Roncello, Salerano sul Lambro, San Giorgio su Legnano, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Valera Fratta, Vanzaghello, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone.

I Comuni interessati possono consultare, per maggiori informazioni, l’apposito sito.

Il servizio di Suap associato traduce la soluzione organizzativa ammessa dall’articolo 4 quinto comma del DPR 160/2010, in base al quale il Comune può affidare alla Camera di Commercio le proprie funzioni amministrative in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive.

RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI:

DAL 26 GIUGNO 2023 OBBLIGO SISTEMATICO DI ACCETTARE PAGAMENTI ELETTRONICI

A partire dal 26 giugno 2023 è stato reintrodotto l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico mediante POS, a prescindere dalla tipologia di prodotto venduto, a carico dei titolari di rivendite o di patentini per la commercializzazione di generi di monopolio . 3

3 Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 355282/RU del 26/06/2023, pubblicata in pari data nel sito dell’Agenzia ai fini della sua assunzione d’efficacia

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Le predette categorie di operatori avevano beneficiato dal 26/10/2022 di una specifica agevolazione in deroga, che consentiva agli stessi di imporre il pagamento in contanti per le sole operazioni legate alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati4

La violazione dell’obbligo così reintrodotto, riferito anche alle transazioni sopra descritte, determina l’applicazione della specifica sanzione amministrativa a carattere pecuniario5

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI:

ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI DEI MODELLI PIN 1 E PIN 2

Gli schemi dei modelli ministeriali PIN1 e PIN2, da utilizzare per gli specifici procedimenti di prevenzione incendi, sono stati integrati con una sezione aggiuntiva introdotta dal Decreto del Ministero degli Interni prot. n. 9663 del 26/06/2023.

La modifica apportata impone al compilatore di attestare, per finalità di monitoraggio statistico, se l’adempimento riguarda un’attività inserita in una Zona Economica Speciale (ZES), ovvero beneficiaria delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)

Avviso per i Comuni che si avvalgono del portale Impresainungiorno: la modulistica è stata adeguata ai nuovi contenuti con decorrenza dal 3 luglio scorso (si veda per approfondimenti la sezione “Aggiornamenti della piattaforma” di questa Newsletter)

NUOVI OBBLIGHI IN TEMA DI PUBBLICITA’ DEI PREZZI DEI CARBURANTI: CIRCOLARE ESPLICATIVA MIMIT

Nel precedente numero 79 di questa Newsletter (maggio 2023) si era dato conto dell’entrata in vigore, con effetto dal 1 agosto prossimo, delle nuove modalità con cui gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione saranno tenuti a comunicare in via telematica i prezzi praticati all’utenza, nonché ad adempiere all’obbligo di esposizione degli stessi secondo un criterio di comparazione con la media aritmetica dei prezzi giornalieri rilevati nell’ambito territoriale di riferimento . 6

Per i dettagli si rimanda all’estratto della notizia pubblicata

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a tale riguardo, ha diramato l’apposita Circolare esplicativa n 3729 del 06/07/2023 (prot n 223206)

4 Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. n. 484555 del 24/10/2022.

5 Prevista dall’art. 15 comma 4-bis del Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e smi. L’importo edittale è costituito da una quota fissa di € 30,00, aumentata del 4% in rapporto al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con modalità alternative al contante Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981 ed individua l’Autorità competente nella figura del Prefetto della Provincia/Città Metropolitana nel cui territorio è stata commessa la violazione.

6 Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/03/2023

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LA PLANIMETRIA CATASTALE NON COSTITUISCE FONTE DI PROVA CERTA PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA:

SENTENZA TAR CAMPANIA 55/2023

La Sentenza del Tar Campania Sezione di Salerno n. 525 del 01/02/2023, non appellata, ha ribadito il principio secondo cui le evidenze planimetriche desumibili dalla mappa catastale sono connotate da valenza probatoria limitata ai soli ambiti tributari e fiscali, senza che le stesse possano essere validamente utilizzate per determinare anche lo stato legittimo dell’immobile e la conseguente conformità di quest’ultimo sotto il profilo urbanistico ed edilizio

Il Tribunale adito ha pertanto accolto il ricorso avverso un’Ordinanza di demolizione emessa da un Comune, motivata dall’accertamento di abusi edilizi desumibili dal contrasto tra lo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo e l’assetto distributivo risultante nella planimetria catastale.

La pronuncia si iscrive nel solco di una giurisprudenza consolidata di segno conforme, puntualmente riportata nella Sentenza quale supporto motivazionale per la decisione assunta.

AUTORITA’ COMPETENTE AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI INIBITORI

A CARICO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI: IL SINDACO

SENTENZA TAR TOSCANA 588/2023

La Sentenza del Tar Toscana n. 588 del 12/06/2023, non appellata, affronta il tema dell’individuazione della figura a cui compete l’adozione di provvedimenti inibitori a

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carico delle Industrie insalubri , ove motivati dalla necessità di presidiare il rispetto di 7 adeguate condizioni di igiene e sanità pubblica.

Il Tribunale adito, nell’accogliere il ricorso presentato dall’Impresa interessata, ha infatti annullato il provvedimento dirigenziale con cui era stato imposto il divieto di prosecuzione dell’attività di carrozzeria, tipologia rientrante nel novero delle predette Industrie, a causa dell’assenza del titolo abilitativo di matrice ambientale.

La motivazione su cui poggia la decisione del Tar toscano è rinvenibile nella competenza specifica ed esclusiva del Sindaco, nella propria veste di Autorità sanitaria locale, in ordine all’adozione delle misure di tutela previste dall’art. 217 del Regio Decreto 1265/1934, che sono legittimate qualora le emissioni o gli scarichi provenienti dall’industria insalubre siano suscettibili di determinare un pericolo o un danno per la salute pubblica.

La norma speciale di riferimento non consente pertanto al Sindaco di delegare tale specifica funzione di Autorità locale alla componente gestionale del Comune . 8

I provvedimenti ai sensi dell’art. 217 del citato Testo Unico delle Leggi sanitarie sono pertanto gravati da illegittimità ove assunti dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio comunale competente in materia, in luogo dell’Ordinanza Sindacale che, per converso, deve rappresentare l’atto tipico necessariamente richiesto.

La pronuncia si iscrive nel solco di una giurisprudenza consolidata di segno conforme tracciata da altri Tar e dal Consiglio di Stato, riportata nella Sentenza quale supporto motivazionale per la decisione assunta.

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI:

ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI DEI MODELLI PIN 1 E PIN 2

La modulistica digitale corrispondente ai modelli PIN1 e PIN2, da utilizzare negli specifici procedimenti di prevenzione incendi, è stata adeguata ai nuovi contenuti

7 Le disposizioni in materia di industrie insalubri sono rinvenibili negli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 1265/1934, nonché nella disciplina attuativa contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 05/09/1994, in cui sono elencate le tipologie di attività e/o le lavorazioni ricadenti nel relativo perimetro di applicazione

8 In tal senso depone anche l’art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000, che enumera le competenze del Sindaco quale rappresentante dell’Ente locale. Il quarto comma del predetto articolo, in particolare, dispone che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

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deliberati con il Decreto del Ministero degli Interni prot. n. 9663 del 26/06/2023 (si veda per approfondimenti anche la precedente sezione “News” di questa newsletter).

Si riporta a seguire lo screen della nuova sezione inserita:

Anche i dati inseriti nella nuova sezione confluiranno nel dialogo automatico in interoperabilità con l’applicativo PRINCE, utilizzato dal Comando territoriale dei Vigili del Fuoco che interviene nel procedimento.

REPORT

ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO GIUGNO 2023 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a giugno 2023

NUOVO FLUSSO REA-SUAP IN TEMA DI CESSAZIONI ATTIVITA’:

WEBINAR DEL 06/07/2023 DEDICATO AD IMPRESE ED INTERMEDIARI

In vista dell’entrata a regime a partire dal 1 agosto prossimo del nuovo flusso REA-SUAP in tema di cessazioni attività, si è svolto lo scorso 6 luglio un Webinar, organizzato in sinergia tra Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia, indirizzato alle Imprese e ad intermediari quali Associazioni di categoria e Professionisti.

I temi dell’incontro hanno riguardato l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’applicativo D.I.R.E. per formalizzare l’adempimento di cessazione ed il raccordo tra Registro Imprese e Suap nella propagazione del connesso flusso informativo

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Il materiale illustrato è disponibile nella pagina dedicata del sito di Regione Lombardia ed è costituito dalle seguenti risorse:

- Video Registrazione del Webinar sul canale Youtube di Unioncamere Lombardia

- Slide presentate

In base ad un raffronto che prende come riferimenti l’articolo 206 del Regio Decreto 635/1940, specifiche normative settoriali, pronunce giurisprudenziali o Risoluzioni Ministeriali, è possibile ricavare un elenco di attività, quantunque connotato da valenza esemplificativa e non esaustiva, che non sono assoggettate agli adempimenti in materia di agenzie d’affari di cui all’art 115 del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), pur sostanziandosi nel disbrigo di pratiche o nella trattazione di affari per conto terzi . 9

Sono fatti salvi i requisiti ed i titoli di assenso previsti dalle disposizioni settoriali applicabili alla specifica attività esclusa, ove occorrenti per legittimarne lo svolgimento.

A questo link è possibile prendere visione dell’elenco.

9 L’art 115 del Regio Decreto 773/1931 prevede che le Agenzie di affari siano assoggettate a Comunicazione o, nel solo caso dell’Agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti, al regime autorizzatorio Ai sensi della devoluzione operata dall'art 163 comma 2 lettera d) del D lgs 112/1998, l’Ente competente è individuato nel Comune di riferimento territoriale, ad eccezione di alcune fattispecie per le quali residua ancora la competenza della Questura (Rilascio dell’autorizzazione per agenzie operanti nel campi del recupero stragiudiziale dei crediti - Ricezione delle comunicazioni inerenti Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali o di pubbliche relazioni)

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Ai sensi dell'articolo 70 della Legge regionale 6/2010, la somministrazione di bevande con volume di alcol etilico superiore al 21 per cento (cd. "superalcolici") è sistematicamente vietata nell'ambito di eventi a carattere temporaneo quali sagre, fiere o luoghi di convegno assimilabili, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

La somministrazione di bevande con volume alcolico non eccedente i 21 gradi è invece consentita in via ordinaria, salvo eventuale divieto disposto mediante Ordinanza sindacale.

E' sempre fatta salva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di adottare Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL (D. lgs. 267/2000), motivate da esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, perseguite attraverso lo strumento della limitazione, per una durata non eccedente i trenta giorni, della vendita e della somministrazione di alcolici e superalcolici durante eventi temporanei.

La Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 257181 del 17/12/2012 chiarisce che anche i contributi figurativi versati a favore della dipendente per congedo di maternità possono concorrere al cumulo del periodo minimo di pregressa esperienza lavorativa, in qualità di dipendente nel settore alimentare, ammesso dall’art. 71 comma 6 lettera b) del D. lgs. 59/2010 per finalità di riconoscimento del relativo requisito professionale.

Il periodo di congedo per maternità può essere valutato nella sua interezza, tuttavia, solo se la lavoratrice era titolare di un contratto full-time, ovvero part-time con percentuale pari o superiore al 50% del tempo-lavoro fissato dal CCNL di riferimento,

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secondo i principi generali desumibili dalla prassi interpretativa del Ministero di riferimento . 10

La lavoratrice, in relazione al periodo di congedo per maternità coperto da contribuzione figurativa INPS, deve essere stata inoltre adibita a mansioni qualificate.

In base all’art. 71 comma 6 lettera b) del D. lgs. 59/2010 è possibile riconoscere il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove derivante da pregressa esperienza in qualità di dipendente, al contemporaneo ricorrere di tre condizioni:

1) Il soggetto interessato deve aver lavorato alle dipendenze di Imprese del settore alimentare per almeno due anni nel quinquennio precedente, anche per periodi non continuativi, in qualità di addetto alla vendita, amministrazione o preparazione degli alimenti. Tale quinquennio deve essere computato a ritroso dalla data di presentazione della Scia, Comunicazione o Istanza ;11

2) Il periodo lavorativo prestato deve essere comprovato dall'iscrizione all'Inps;

3) Le mansioni svolte, infine, devono avere natura "qualificata".

Per rispondere al quesito occorre:

a) stabilire se la figura del cassiere possa rientrare nel novero delle figure addette alla vendita o all’amministrazione;

b) verificare se l'inquadramento contrattuale come apprendista, a patto che sia coperto da contribuzione Inps, possa rientrare nella nozione di "dipendente qualificato" enunciata nel dettato normativo di riferimento.

In relazione al primo punto si segnala la Risoluzione Mi.Se (attuale M.I.M.IT) n. 159528 dell'08/11/2010, secondo cui è possibile ricondurre la figura del cassiere alla categoria dei dipendenti addetti alla vendita

10 Si veda sul punto la Risoluzione MiSe (attuale M.I.M.IT) n. 128169 del 29/07/2013.

11 Tale criterio di computo della finestra temporale da prendere in considerazione, entro cui deve essere totalizzato il periodo minimo richiesto, è specificato nella Risoluzione MiSe (attuale M I M IT ) n 2014184 del 18/11/2014

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Con riguardo al secondo punto, si richiama la Risoluzione Ministeriale n. 127653 del 06/07/2011, in base alla quale la figura contrattuale dell'apprendista non è da ritenersi assimilabile a quella di un dipendente in possesso di adeguata preparazione in tema di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione la pregressa esperienza lavorativa come “apprendista cassiere” per un biennio nel quinquennio precedente, pur se iscritto all’Inps, si ritiene non sufficiente per maturare il requisito professionale, in quanto l’inquadramento contrattuale come apprendista non rientra nella definizione di dipendente qualificato.

Ai sensi dell’articolo 24 secondo comma della Legge regionale 02/02/2010 n. 6, la mera variazione dei dati anagrafici riportati nell’autorizzazione commerciale su aree pubbliche in forma itinerante non comporta l’emissione di un nuovo titolo, bensì il mero aggiornamento delle informazioni oggetto di mutamento.

L’aggiornamento deve essere effettuato dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, al quale il titolare della stessa è tenuto ad inviare apposita comunicazione.

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo per le Società Sportive dilettantistiche trova applicazione quanto disposto dall’art 27-bis dell’Allegato B al Dpr 642/1972, che riconosce tale agevolazione a favore delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI

La condizione necessaria per beneficiare di tale misura di favore è rappresentata dall’iscrizione della Società al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del D lgs 39/2021

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La verifica in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti può quindi essere esperita mediante consultazione del suddetto Registro telematico, disponibile in apposita pagina del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Non è pertanto necessario che l’Associazione sportiva dilettantistica, per i profili attinenti al tema del quesito, sia iscritta anche al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D. lgs. 117/2017.

Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio. Vi siete persi i numeri precedenti della nostra Newsletter dedicata ai SUAP? Cliccate qui per visualizzarli e scaricarli!

Se non desiderate più ricevere la newsletter, scrivete a suap.cciaa@mi.camcom.it

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