Atto di Appello della Procura Generale

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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO VENEZIA Innanzi alla Corte d'appello

Venezia

Appello avverso la sentenza 11.82107 Reg. Sent., emessa dal Tribunale collegiale di Venezia in data 14.12.2007, depositata il 3.3.2008 e qui comunicata 12.3.2008, nei confronti di AGNOLI ANTONELLA e RANIOLO MARIO; con la quale l'imputata AGNOLI veniva assolta dal delitto di cui all'art.323 CP perché il fatto non costituisce reato e l'imputato Raniolo veniva assolto dal delitto di cui all'art.479 CP perché il fatto non sussiste.

Si premette che il presente appello viene proposto su sollecitazione avanzata dalla persona offesa ex art. 572 CPP. In data 14 dicembre 2007 il processo di primo grado si concludeva con una pronunzia assolutoria del Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nei confronti di entrambi gli imputati e precisamente nei confronti della Sig.ra Agnoli Antonella perché il fatto non costituisce reato e nei confronti dell'lng. Raniolo Mario perché il fatto non sussiste. Si propone appello per i seguenti MOTIVI.

A) Assoluzione dell'imputata Agnoli perché il fatto non costituisce reato - Erronea ed incompleta valutazione delle risultanze dibattimentali - Gravità, precisione e concordanza degli indizi - Sussistenza dell'elemento soggettivo dato dal dolo intenzionale - Penale responsabilità dell'imputata La sentenza di primo grado va censurata, anzitutto, nella parte in cui ha ritenuto di assolvere l'imputata Agnoli Antonella dal reato contestatole perché il fatto non costituisce reato. La parte motiva della sentenza oggetto della presente impugnazione ad una prima lettura appare completa, correttamente strutturata dal punto di vista logico-argomentativo e le sue conclusioni sembrano essere assolutamente in linea con il ragionamento svolto. 1 di 9


Tuttavia una più approfondita e meno selettiva valutazione degli atti di causa c . o i i ~ ~ .1~1 1 i i ~ . sostenere che molte circostanze emerse nel corso dell'istruttoria dibattitnciii:ilc ripetutamente segnalate dalla numerose memorie versate in atti dalla sottoscritta pcr5oiiii offesa, non sono state adeguatamente vagliate. 11 Giudicante di primo grado, in relazione agli elementi dallo stesso considerati sottolinea il difetto di prove in ordine all'elemento soggettivo. Corre l'obbligo, invece di evidenziare come ciò possa sembrare vero solo se i suddetti elementi vengano presi in considerazione individualmente. Se invece ci si inoltra in una valutazione degli stessi (e degli altri che, non adeguatamente considerati, come detto, di qui a breve verranno compiutamente indicati) che non prescinda dalla loro sequenziale concatenazione, ci si rende conto di come la valenza meramente indiziaria di ognuno di essi assuma quei caratteri di gravità, precisione e concordanza che, sulla base del disposto di cui all'art. 192, comma 2, C.P.P.,consente di desumere l'esistenza di quell'elemento soggettivo costituito dal dolo intenzionale che erroneamente e stato ritenuto mancante. L'indizio, come noto, è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Nel caso che ci occupa occorre anzitutto evidenziare due profili in cui si sostanzia l'erronea valutazione del Giudice di prime cure: 1) I1 Tribunale ritiene che la condotta della Sig.ra Agnoli difetti dell'elemento soggettivo poiché avrebbe condiviso con gli altri commissari la decisione di escludere la Harmonie nella prima fase della gara (Pag. 12 motivazione) L'attenta lettura del verbale della seduta della commissione per l'aggiudicazione del17appaltodel 9 giugno 2000 evidenzia come sia vero il contrario. Risulta, infatti, che l'unica decisione condivisa dalla Sig.ra Aanoli, dopo ampia discussione, sia stato il criterio di valutazione della sicurezza, dopo che la maggioranza della commissione era intenzionata, fin dalla prima seduta, ad escludere in via preliminare l'offerta che conteneva vizi insanabili in materia di sicurezza. Con gli altri membri, Ghedina e Rossini, l'imputata aveva, infatti proposto "di mantenere in gara anche le Ditte che non avessero rispettato la sicurezza" (conferma di quanto attestato sul punto dal menzionato verbale la si rinviene, altresì, nelle minute relative alla medesima seduta, scritte di pugno dalla Sig.ra Agnoli, contenute negli atti dell'appalto di cui il Giudicante di primo grado ha ordinato I'acquisizione all'esito dell'udienza del 7 giugno 2007). Appare, pertanto, evidente, come, sul punto, le conclusioni del Giudice di prime cure, fondate sulla s u p ~ o s t aunanimità della commissione, siano smentite dalla realtà dei fatti. D'altro canto, l'introduzione del criterio della "media di minimo 4 punti" in materia di sicurezza (proposto, fatalità, dal coimputato Raniolo) non poteva ceRo non essere visto, da un commissario esperto quale era sicuramente la Agnoli, come un sicuro appiglio (stante il fatto che non era un criterio previsto dal bando di gara) per gli altrettanto sicuri ricorsi amministrativi che sarebbero stati proposti dalla Ditta che la stessa intendeva favorire e quindi, come un veicolo per giungere, comunque, all'esito voluto. Ipotesi, questa, tutt'altro che "inverosimile" come ritenuto dal Tribunale, poiché in un contesto nel quale l'esclusione della Harmonie era ormai pacifica con una semplice (ed irit.ccepibile) votazione che avrebbe visto soccombere la posizione di Agnoli, Ghedina e Rossini, l'introduzione di un criterio anomalo quale quello della media dei 4 punti è da considerarsi non solo come extrernu rutio per tentare il mantenimento in gioco, (a qual punto della gara già compromesso) della armonie ma anche una sostanziosa "leva" giuridica sulla quale poter motivare un ricorso con probabile, come è avvenuto, successo. L.


2) I1 Tribunale ritiene che la relazione riservata del 4.8.2000 non contenga "elenzenli e circostanze di fatto univocarnente attestanti un pregiudizio della commi.ssuria .~peczjìcumentefavorevole alla ditta Harmonie " (pag. 14 motivazione). Anche tale assunto risulta palesemente smentito dagli atti. La documentazione di gara contiene due evidenti riscontri del contenuto nella riguarda le planimetrie modificate dalla Harmonie relazione riservata: il (inserimento di un varco retrostante il bancone d'ingresso) durante i lavori in seduta segreta della commissione e dimostra, che il passaggio di informazioni denunciato nella prima parte del documento riservato sia pacificamente avvenuto, smentendo perciò gli incomprensibili dubbi manifestati nella sentenza appellata. (pag. 16 motivazione) I1 secondo riscontro, che dimostra lo scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità, denunziati nella relazione riservata, e dato dalla valutazione massima concessa dalla Aanoli all'offerta della Harmonie: 30130 sul parametro la qualità del progetto nel quale era incluso il parametro della sicurezza. Si evidenzia la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza di assoluzione laddove, da un lato si dà segno di condividere in toro il drastico giudizio del Consiglio di Stato (pag. 10 motivazione) circa la doverosità dell'estromissione della Harmonie per le violazioni a norme cogenti, e dall'altro si riconduce alla sfera della discrezionalità (pag. 19 ibid.) la valutazione massima data dalla Agnoli, pure fortemente criticata dai colleghi, tanto da doverne formalmente denunciare la condotta mediante una relazione1denuncia che, alla luce degli atti, non può affatto definirsi generica, come invece sostenuto dall'estensore dell'impugnata sentenza. Sorprende alquanto il ridimensionamento, ad opera del Tribunale, di questo grave atto di denunzia che, se comprensibile in una prima fase istruttoria, non può trovare spiegazioni dopo le gravi censure, contenute nella sentenza 5986103 TAR Veneto (in atti) che ha condannato per colpa il comune al risarcimento, sentenza successivamente confermata dal Consiglio di Stato. Censure di raro riscontro tanto da essere definite dallo stesso P.M. "una quasi condanna penale" 2e da tali da indurlo a rivedere un iniziale orientamento alla richiesta di archviazione. Vi sono poi tutta una serie di altre circostanze che sono state sottovalutate o non considerate dal Tribunale. Una loro valutazione congiunta appare invece decisiva sotto il profilo dell'individuazione dei sintomi del dolo intenzionale in capo all'imputata Sig.ra Agnoli 3) Gli elaborati tecnici dell'appalto (capitolato e previsioni di massima, ad onor del vero alquanto dettagliate) sono stati predisposti dalla stessa Sig.ra Agnoli, all'epoca responsabile della biblioteca, nei quali ha omesso di indicare la necessità di aggiornare il software, venduto in esclusiva dalla IFNET srl associata alla Harmonie e risultata, nel corso del dibattimento, essere ditta legata da stretti rapporti professionali con l'imputata Agnoli. (negli anni 1998-1999 200 1-2002-2003). I

Segnalazione della p.0. e contenuto memoria ex art 90 C.P.P. presentata in data 6.11.2006 Più precisamente vanno riconosciuti, nella condotta dell'amministrazione appaltante, gli estremi della colpa, quale elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria, sotto forma di negligenza owero imperizia nell'applicazione delle regole della gara, se non nella loro consapevole violazione, non essendo comprensibile né giustificabile la ragione per la quale la commissione di gara, che avrebbe dovuto riesaminare l'offerta Harmonie applicando un diverso criterio di valutazione (come aveva chiarito lo stesso legale dell'amministrazione nella nota dimessa in giudizio) abbia consentito al concorrente escluso e riammesso la presentazione, si presume a offerta economica invariata, di un progetto diverso (o comunque abbia tenuto conto delle modifiche apportate in corso di gara) da quello valutato in prima istanza e ritenuto assolutamente carente sotto profili essenziali per la sua stessa ammissione alla gara trasformandolo ncl progetto aggiudicatario. Sent. 5986103 pag 13 (in atti e citata nella memoria p.0. del 6.11.2006)


Si tratta di una omissione che, proprio in ragione del dettaglio dell'elaborato, e della competenza della Sig.ra Agnoli, non può ritenersi una svista, ma frutto di un preordinato intendimento. Se, infatti, il capitolato avesse compreso una fornitura, l'aggiornamento del sofiware, oggetto di esclusiva, la Ifnet non avrebbe mai potuto partecipare visibilmente all'appalto accanto alla capofila Harmonie. A questo si aggiunge la circostanza che Harmonie, era la sola ad essere stata informata dell'esigenza della biblioteca di aggiornare il sofiware 3 (notizia, si rimarca, mai comparsa negli atti ufficiali) disponendo, in tal modo, di un indubbio vantaggio rispetto ai concorrenti. 4) La Sig.ra Agnoli, che nella propria deposizione del 27.1.2007 aveva negato di aver partecipato alla fase di ammissione, è stata poi, di fatto smentita dalla lettera di convocazione contenuta negli atti dell'appalto acquisiti all'esito dell'udienza del 7 giugno 2007 (atto rientrante tra quelli che il Comune aveva omesso di trasmettere al Giudice Amministrativo). La successiva parziale ammissione in sede di spontanee dichiarazioni" non appare suscettibile di superare la precedente reticenza ad ammettere di aver preso parte alla seduta nella quale la commissione che, come si vedrà innanzi, aveva escluso la Elvis ed ammesso la Harmonie e Mega Italia. 5) Nella fase di ammissione la Elvis elettronica era stata immediatamente esclusa dalla commissione di gara con una motivazione alquanto generica e superficiale. Tale esclusione, revocata dopo le legittime proteste della ditta esclusa, è a sua volta indicativa di una precisa volontà finalizzata all'eliminazione di possibili scomodi concorrenti. 6) Nella fase di pre-qualificazione, le ditte Harmonie e Mega Italia sono state ammesse individualmente nonostante fossero prive dell'iscrizione alla CCIAA per tutte le molteplici attività oggetto dell'appalto (arredi ed informatica). Solo successivamente (addirittura in data 5 giugno 2001, come risultante dall'atto costitutivo contenuto tra gli atti dell'appalto) prowedevano alla costituzione di un'ATI per poter risultare idonee all'assunzione dell'appalto, e quindi sino ad allora erano prive di un requisito essenziale per poter essere ammesse alla gara. 7) Alla solo costituenda ATI sopra menzionata si aggiungeva in sede di gara, in modo surrettizio la ditta IFNET che, essendo la fornitrice in esclusiva del sofiware in uso alla biblioteca, non avrebbe potuto figurare ufficialmente tra i concorrenti 8) La Commissione, in sede di esame dei progetti, constatata "l'impossibilitù di clecfrare" quello presentato dalla Harmonie, e non solo perché scritto in tedesco (vedasi richiesta del Comune di Spinea del 5 maggio 2000 - prot. 14094), richiedeva integrazioni fuori termine che la ditta presentava in almeno tre riprese (missiva MegaItalia del 4 maggio 2000 e missive Harmonie de11'8 maggio 2000). In una di queste integrazioni la Harrnonie inseriva una soluzione tecnica (l'apertura di un varco nel muro retrostante il bancone) che era stata proposta dalla Elvis elettronica, dimostrando, così, di essere informata, nei minimi dettagli, circa il contenuto di quanto offerto da altri concorrenti5. Va rimarcato come la "qualità del progetto" costituisse il parametro principale della valutazione delle offerte (ed è quindi evidente quanto fosse carente sul punto quella della Harmonie) e che di conseguenza la richiesta di integrazioni, fuori termine, si configura come una clamorosa violazione della par condicio. 3

LI.

il Comune di Spiriea ha richiesto che venisse utilizzato un software compatibile con TinLib al fine di evitare di dover procedere ad un riuovo inserimento di tutti i dati relativi ai libri. Harmonie e Mega Italia hanno proweduto ad inserire riella loro offerta un programma compatibile con tale standard. (cfr. pag. 17 memoria Harmonie TAR 12 4 2001 in atti dell'appalto, citata nella memoria della p.0. consegnata in udienza i1 6.1 1.2006) 4 5

Udienza del 7.6.2007 Memoria p.0. pagina 4 e relativi allegati ammessi nella seduta del 6.11.2006


9) La Sig.ra Agnoli assegnava il massimo del punteggio al progetto della Harmonie e ciò nonostante le carenze dello stesso non solo sul punto della sicurezza ma anche sotto altri profili (mancanza del tendaggio richiesto nel capitolato ecc., come risulta dal verbale della seduta del 3 maggio 2000, pag. 5). Tale circostanza non può essere ricondotta supinamente al potere discrezionale di ciascun commissario ma costituisce la riprova di quello scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità denunciato nella relazione riservata. Medesima chiave di lettura deve applicarsi alla circostanza, riferita dalla persona offesa nel corso della sua deposizione all'udienza del 6 novembre 2006, della pressoché immediata conoscenza, da parte della Sig.ra Agnoli, dell'intenzione della Harmonie di impugnare l'aggiudicazione alla Elvis elettronica ed il disappunto manifestato dalla medesima per l'esito della gara. 10) L'Ing. Raniolo, nel corso del suo esame, riferiva sul contenuto della relazione riservata menzionando una dichiarazione di Angiolelli relativa al fatto che la Harmonie "aveva qualcuno all'interno della commissione" (pag. 74 stenotipico d'udienza del 29.01.2007, citata anche nella sentenza oggetto della presente impugnazione a pag. 17 della motivazione). Lo stesso Raniolo, poi, a precisa domanda del Presidente del Tribunale, afferma che dei rapporti tra la Sig.ra Agnoli e la ditta Harmonie gli era stato riferito "durante tutta la gara" (sempre pag. 74 del medesimo verbale stenotipico). l l ) La penalizzazione operata in seconda votazione dalla Sig.ra Agnoli è risultata del tutto ininfluente ai fini dell'esito della gara e, comunque, è stata minima e sensibilmente inferiore rispetto a quella che gli altri commissari avevano ritenuto di operare a seguito della pronunzia del Tar Veneto. 12) Alla luce di quanto sin qui esposto occorre evidenziare un ulteriore profilo di inesattezza della parte motiva della sentenza impugnata. Ci si riferisce al passaggio riportato a pagg. 8-9 della motivazione laddove sembra che il Giudice di primo grado, riferendosi alla singolare modalità utilizzata nel capo d'imputazione che fa totale richiamo della Sentenza del Consiglio di Stato, individui l'unica illegittimità effettivamente contestata in quella afferente la violazione di norme imperative in materia di sicurezza. In realtà il richiamo ulle violuzioni di norme disciplinanti la procedura, contenuto nel capo d'imputazione, non può intendersi così limitato, ma deve ricomprendere anche tutte le altre violazioni che sono state sin qui richiamate atteso che le stesse costituiscono, senza dubbio, a loro volta violazioni di norme disciplinanti la procedura. La conseguenza di quanto sopra è che anche di tali violazioni si debba tenere conto non solo con riferimento alla sussistenza della condotta propria del contestato reato di abuso d'ufficio (sussistenza peraltro ammessa dallo stesso Tribunale) ma anche, e soprattutto, in relazione agli aspetti sintomatici del dolo intenzionale che, sotto il profilo tlc.1 l'cleinento soggettivo, ha governato l'agire dell'imputata. !Il~l~iirc evidente, a questo punto, che solo alcune di tali circostanze sono in realtà state ~~~~ri\icicr;lit' dal Giudicante. Tale limitata e parziale considerazione non può, giocoforza, ; i i i t l ; i i c . :il di là di congetture plausibili legate tra loro debolmente dal punto di vista logico cb 11111.41iI C li1 ragione per la quale, ad una prima lettura, la sentenza di primo grado ~~oticl)l)c \ci~i17rarecorretta nelle sue conclusioni. Ma se invece si considerano anche tutte Ic ; i I i i t . i.iic,o\i:inze, non attentamente valutate, e si da rilievo alla loro concatenazione i i. o r a l e appare evidente come le stesse siano tutte caratterizzate. coiilc~iiil)~)i;iiit.;iiiiciile, dai requisiti di gravità precisione e concordanza, consentendo il S ~ I P C I . ; I I I I ~ - I I I ~ ~tli.*ll':imbiguitàpropria dei singoli indizi. Sono infatti gravi, stante la loro corisihi1,iir;i t. t;117;1citii di resistere ad obiezioni e, pertanto, appaiono attendilili c c n \ ( l 1 1 0 ~precise, non apparendo generiche o suscettibili di divt:rsa interprciiirioiic* I (!;i iiltimo, sono concordanti non contrastando tra loro e più ancora con altri dail o t~l~.iiit*iii I ( . ( . I ti In01tre ric\\iiii4i ; i lcii/;i ?i iiridico-argomentativa può riconoscersi al tàtto chc I coiinplitati della Sig.ra , I ~ ~ t i osl, i~ ; i i i o\inti prosciolti, dall'accusa di abuso d'ufficio. in scdc t11 iidienza 5 di 9


preliminare. La sentenza di non luogo a procedere, infatti, è per sua stessa naiiira caratterizzata dal fatto di essere pronunzia decisoria che non raggiunge rnai l'irrevocabilità. L'insussistenza affermata in quella sede dell'elemento soggettivo in capo agli altri commissari non solo potrebbe essere il frutto di un'errata valutazione da parte del GLIP (che peraltro non conosceva tutta la messe di informazioni e documentazione raccolta nel corso del dibattimento, ben più vasta e completa rispetto a quanto raccolto durante le indagini preliminari, ad onor del vero non particolarmente approfondite) ma è comunque suscettibile di essere rivalutata giungendo persino ad una revoca della stessa, compiutamente disciplinata dagli artt. 434 e ss. del nostro codice di rito. L'esito dell'udienza preliminare, non può allora, fungere da cartina di tornasole della bontà di analoga soluzione adottata in relazione alla posizione dell'unica imputata rinviata a giudizio per la violazione dell'art. 323 del codice penale. In conclusione, seguendo la tracce dell'importante pronunciamento della Cassazione Penale VI Sez, sent. N. 41365 F. ed altri del 18.12.2006, si individua la pacifica consistenza degli "elementi sintomatici" utilizzabili a sostegno della positiva dimostrazione del dolo intenzionale a carico della Agnoli nell'intenzione di aggiudicare l'appalto alla Harmonie Project, procurando alla stessa un ingiusto vantaggio patrimoniale. Elementi sintomatici qui ricostruiti e rappresentati: a) dall'evidenza della violazione di legge, come tale perciò immediatamente riconoscibile dall'agente; la risultanza di questo elemento è sottratta ad ogni discussione: l'offerta Harmonie era in violazione di legge e non meritevole di aggiudicazione. La sentenza del C.dS è condivisa dal Giudice di primo grado b) dalla specifica competenza professionale dell'agente, tale da render~lianch'essa, senza possibile equivoco, riconoscibile la violazione; la competenza della Agnoli è un dato assodato: la stessa ha prodotto un ricco curriculum professionale con numerosi incarichi di consulenza per la progettazione di biblioteche comprendi aspetti tecnologici e normativi; C) dalla motivazione del provvedimento, nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente apparente o come manifestamente pretestuosa; l'aggiudicazione alla Harmonie era fondata su una motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità (per la presenza dei vizi prima dichiarati insanabili), ed è da considerarsi meramente apparente poiché l'aggiudicazione è awenuta con la piena consapevolezza che, per poter dare corso alla stipula di un valido contratto di fornitura (Artt. 1346 - 1418 C.C.), sarebbe stato imperativo provvedere ad emendare le violazioni alla sicurezza, come è stato fatto con l'atto illegittimo cassato dal G.A.,. d) dai rapporti personali eventualmente accertati tra l'autore del reato e il soggetto che dal provvedimento ille~ittimoabbia tratto ingiusto vantaggio patrimoniale; 1' "amicizia" tra Agnoli ed i rappresentanti della Harmonie e della Ifnet è un altro elemento confermato anche dalla stessa motivazione. Rapporti intercorsi precedentemente allo svolgimento dell'appalto e successivamente ad esso. Le attività professionali della Agnoli per conto della Ifnet hanno avuto luogo non solo nel 1999, come citato nella sentenza, ma anche nel 1998 e negli anni successivi alla gara (2001.2002.2003).

B) Assoluzione dell'imputato Raniolo Mario perché il fatto non sussiste - Erronea ed incompleta valutazione delle risultarne dibattimentali - Sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo - Penale responsabilità dell'imputato La sentenza oggetto della presente impugnazione deve altresì essere censurata ricllii parte in cui ha ritenuto di mandare assolto l'imputato Ing. Mario Raniolo dalla ~onicsiii/ii)iiCdi violazione dell'art. 479 C.P. perché il fatto non sussiste.


Qui l'impianto logico-argomentativo della sentenza di primo grado appare già meno solido anche in sede di prima lettura. La propugnata tesi della mera funzione servente del certificato sottoscritto dal Raniolo, infatti, non può in nessun modo essere ritenuta tale da far rientrare nell'alveo della liceità la condotta posta in essere da quest'ultimo. In tale certificato, infatti, viene comunque attestato il falso quantomeno con riferimento alla mancata installazione del tabellone informativo. Non si tratta di profilo di scarsa rilevanza. Basti pensare che sulla base di detta certificazione il Comune di Spinea ha finito per pagare una parte di quanto commissionato con la gara d'appalto (l'installazione in questione) senza che la stessa fosse effettivamente avvenuta. Ma non solo. Infatti, in un momento successivo, come risulta dalla missiva inviata da MegaItalia al Comune di Spinea in data 16 maggio 2005 (contenuta negli atti dell'appalto acquisiti su disposizione del Giudice di primo grado all'udienza del 7 giugno 2007) il comune ha richiesto l'intervento a pagamento della ditta Mega Italia per installare in altro sito il tabellone. Appare davvero difficile sostenere che in una tale condotta non risulti sussistere il delitto di cui all'art. 479 C.P.. Ma anche laddove si volesse riconoscere un qualche valore alla tesi della funzione servente di tale certificato la stessa non deve rinvenirsi con esclusivo riferimento al verbale di collaudo del 29 gennaio 2002 bensì a tutti gli altri atti, precedentemente posti in essere dal171ng.Raniolo e dal suo ufficio. In data 6 dicembre 2001; infatti, l'imputato risponde al17Angiolelliche lo interpellava a seguito del ricevimento della diffida inoltrata dalla Elvis elettronica, affermando che "la fornitura di tutto il materiale di che trattasi è di fatto completata". Tale risposta riveste una fondamentale importanza perché è proprio sulla base di essa che viene respinta la diffida sopra menzionata e la Elvis elettronica viene messa nella materiale impossibilità di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato che la indicava come legittima vincitrice della gara d'appalto per la biblioteca di Spinea. Appare evidente che in data 15 febbraio 2002 l'ing. Raniolo non poteva più sostenere qualcosa di diverso pena il dover ammettere sue precedenti condotte di illecita rilevanza in materia di ottemperanza a disposizioni del17AutoritàGiudiziaria. Pertanto delle due l'una: o si considera rilevante la falsità del certificato del 15 febbraio 2002 (che comunque è falso perché, come detto, attesta fatti mai avvenuti con riferimento all'installazione del tabellone); oppure, se si vuol dare rilevanza alla "funzione servente" che il medesimo documento avrebbe, la stessa deve essere considerata con riferimento all'intera sequela di atti del procedimento che l'hanno preceduto e non solamente con riferimento al verbale di collaudo. I1 tribunale, infatti, prima "delimita" l'ambito della sua analisi alla sola contestazione del capo d'imputazione certificato del 15.202002 ma successivamente estende la funzione servente all'atto del collaudo 29.1.20002 erigendo una "barriera" su quanto avvenuto in precedenza. Tale delimitazione, falsando la lettura degli accadimenti, ne impedisce la completa comprensione necessaria per valutare con obiettività la condotta del Raniolo. Nel certificato in questione si attesta di aver proceduto ad una serie di verifiche (solo l'ultima delle quali attiene al verbale di collaudo) che, all'evidenza, I'impiiiaio non poteva aver effettuato: 1) per quanto riguarda i documenti di trasporto la verifica non può essere siala cl'lcttir:it;i per l'assenza di alcuni di essi ed in particolare quello relativo al tabclloric, (c.oriic S I evince dalle dichiarazioni rese sia dal Raniolo che dal geom. Vianello al l 'iidicri/;~dcl 2 0 6

Risposta di Raniolo, prot 36564, a lettera di Angiolelli che lo interpellava sullo \iato tlci I,i\oi i III\ ii,iiidolo a sospendere la fornitura qualora la tessa non si sua definita poiché era intervciiiita 1.1 ~ . i i t ( ~ i i ii(.I /<i ( (l\


settembre 2007), e nemmeno quello relativi ai 30 calcolatori la cui veridicità è stata contestata anche dallo stesso TAR Veneto nella sentenza n. 5986103 e oggetto di autonoma querela da parte della p.0. acquisita agli atti in data 14.12.2007; 2) con riferimento alla perfetta efficienza e funzionamento degli impianti forniti da Mega Italia la verifica non può essere stata effettuata in quanto è la stessa Mega Italia che nel certificato di lavorazione e collaudo (citato proprio dal Raniolo nella sua certificazione) dichiara che il pannello informacittà (tabellone) risulta "fornito ma non attivato". 3) Risulta agli atti, inoltre, che al 15.2.2002 nemmeno il nuovo software era funzionante, poiché la conversione dei dati dal vecchio software alla nuova versione è stata commissionata alla IFNET solo in data 28.2.2002.' In conseguenza diretta di quanto sopra nessuna rilevanza può poi riconoscersi al17affermazione per cui comunque difetterebbe l'elemento soggettivo stante l'affidamento nutrito dal Raniolo sulla veridicità del verbale del 29 gennaio 2002, proprio perché il medesimo attesta di aver svolto ulteriori autonome verifiche oltre a quelle fatte dal Vianello e Marchetti. Nessun rilievo ha poi l'argomentare circa una responsabilità del Comune per non aver provveduto ad ottenere i titoli autorizzatori indispensabili per l'installazione del tabellone. Un obbligo in tal senso, infatti, non poteva gravare sul Comune bensì sull'appaltatore che in sede di pre-qualificazione aveva sottoscritto la dichiarazione liberatoria di tali incombenze (prassi canonica in materia di contratti ed appalti pubblici). Ma anche volendo aderire a errata valutazione del Tribunale questa non giustifica affatto la condotta del Raniolo, il quale anziché riportare, come imponeva il suo Ufficio, la mancanza dell'installazione, trattenendo solo la relativa somma per prestazioni non ancora ricevute (senza quindi recare alcun danno all'appaltatore) come peraltro previsto dal contratto, ha consapevolmente redatto un certificato in contrasto con il vero, violando anche le disposizioni in materia di pubbliche forniture che obbligano alla redazione delle certificazioni di collaudo e regolare esecuzione conformi al reale stato dei fatti. Quanto alla "marginalita della mancata installazione del tabellone nel complesso della fornitura che, a parere del Tribunale, non poteva comportare la sospensione o il ritardo del pagamento, oltre alle considerazioni suesposte, si rimarca che è stato lo stesso ~ a n l o l oa motivare un suo successivo provvedimento autoriuativo, in deroga al parere contrario della Commissione Edilizia, definendo il Tabellone "necessario ai Ji'ni funzionuli del Servizio Biblioteca Comunale". A tale proposito si evidenzia che nell'intento di "sanare" questa sequela di irregolarità intervenute nell'appalto, che si palesavano fintantoché il tabellone non veniva installato, il Raniolo è arrivato fino al punto di autorilasciarsi di una autorizzazione in deroga al parere negativo della Commissione Edilizia. Un fatto che awiene assai raramente nell'intero corso della storia di una Pubblica amministrazione. Neppure condivisibile appare la giustificazione, che il Tribunale dimostra di accogliere, della mancata contestazione alla Harmonie del ritardo sulla consegna e conseguenti applicazioni delle penali. I1 Raniolo, nell'esame del 29.10.2007, ha introdotto una innovativa, e stravagante, categoria nel contratto stipulato con la Harmonie, definendolo "aperto7' perchk privo di termini di esecuzione e quindi esente da penali!. In realtà per le medesime ragioni esposte poc'anzi, con la dichiarazione del 6.12.2001 (dove ha falsamente affermato la conclusione della fornitura) il Raniolo si era precluso ogni possibilità di poter contestare alcunché alla Harmonie: né in merito alla completezza della fomitura né in merito ai tempi di esecuzione del contratto. Appare pertanto evidente la serie di errori di prospettiva in cui è incorso il (ìiiidicc di prime cure e la conseguente necessità di riformare sul punto l'impugnata scntcriu 7 8

Determina 202 del 28.2.2002€ 4.878,32; cit. memoria p.0. ex art 90c.p.p. del 6.1 I 2006 Autorizzazione in deroga del 8.4.2002 prot. 361 36

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P.Q.M. Voglia 1'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararc Iii penale responsabilitĂ di entrambi gli imputati per i fatti loro contestati, condannaridoli alla pena che sarĂ richiesta dal sig. P.G. in udienza. Venezia, 18.4.2008

Il Sostrtuto Procuratore Generule dr. Antonrno Cuppellerl


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