Assoluzione definitiva dall'accusa di diffamazione

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI FIRENZE @p-&V+ 11 Giudice dott. Michele Barillaro all'udienza del 17-07-2008, ha pronunciato e pubblicato, mediate lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: BASTIANELLO Giuliano

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IMPUTATO del reato di cui al foglio allegato Con l'intervento del PM (/,/t..@;tr(, ap/5,1, Le parti hanno coiicluso come da verbale in atti

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IMPUTATO Del reato di cui all'art. 595 1 O e 2' comma C.P. perchĂŠ offendeva la reputazione di AGNOLI Antonella. responsabile della biblioteca del Comune di Spinea (VE), con iettere datate 27/12/2002, spedite al responsabile del procedimento di appalto per la fornitura degli arredi nella biblioteca comunale di Empoli ed al Segretario Generale del rnedesimo Comune, nonchĂŠ agli stessi soggetti del Comune di Pesaro, nelle quali dichiarava che "il procedimento di gara per le forniture di arredi e attrezzature per la biblioteca comunale di Spinea si era svolto in condizioni viziate e gravate da un palese condizionamento operato dall'allora bibliotecaria AGNOLI Antonella la quale, sia nella fase preparatoria, sia nello esame delle offerte delle ditte che partecipavano, aveva tenuto un atteggiamento contraddittorio da scarso equilibrio di giudizio ed imparzialitĂ in favore della ditta "HARMONE", assunta dalla predetta nel corso dei lavori della commissione" ed ancora definendo la parte offesa "sedicente esperta" (lettera al Comune di Pesaro) e "procacciatrice di commesse" (lettera al Comune di Ernpoli), con le aggravanti di aver attribuito fatti determinati In Empoli in epoca successiva al 27/12/2002


- MOTIVI DELLA DECISIONE -

1.0) Fatto e procedimento La vicenda concerne i fatti verificatesi ed accertati in Empoli nel dicembre del 2002 quando l'odierno imputato, titolare della ditta Elvis Elettrica, inviava alcune missive a diversi soggetti pubblici nel corpo delle quali, oltre a richiedere l'accesso agli atti ex 1. 241190, qualificava negativamente l'operato della dott. ssa Agnoli Antonella, responsabile della biblioteca del Comune di Spinea (VE) e consulente del Comune di Empoli, nonchè odierna persona offesa ed appellante parte civile, indicandola tra l'altro come procacciatrice di commesse. Le missive venivano indirizzate ai soggetti pubblici che avevano assunto la Agnoli come consulente e lo scopo dichiarato di esse era quello di acquisire titoli ed atti riferentisi alla Agnoli al fine di proporre ricorso amministrativo per l'annullamento della gara d'appalto del Comune di Spinea che aveva avuto esito negativo per il Bastianello. Per tali fatti ed in relazione all'art. 595 cp, il Bastianello veniva tratto a giudizio innanzi al Giudice di pace di Empoli che si pronunciava assolvendo il Bastianello dal reato ascritto per insussistenza dei fatti co~testati. Si doleva della citata pronuncia la pai-te civile Agnoli Antonella che interponeva appello ai sensi dell'art. 577 cpp in data 9/2/06. Lamentava in particolare l'appellante come fosse carente l'impugnato provvedimento sotto il profilo della notorietà dei fatti che erano stati invece oggetto esclusivamente di cronache locali nonché sotto il profilo della mancata valutazione della rilevanza delle espressioni utilizzate riguardo ai giudizi di scarsa imparzialità ed equilibrio. In relazione a ciò l'appellante evidenziava come emergesse chiaramente l'elemento soggettivo di cui all'art. 595 cp dal contesto delle missive inviate impregnate di subdole allusioni mirate ad oflendere l'altrui reputazione e quindi la Agnoli stessa. Nel corso dell'odierna udienza il Pubblico Ministero chiedeva che l'appello fòsse dichiarato inammissibile, limitatamente agli aspetti penali, poiché proposto in violazione della 1. 46/06, l'appellante parte civile chiedeva accogliersi le doglianze anche sotto il profilo della responsabilità penale ed il difensore dell'imputato ne chiedeva il rigetto.

2.0) Questioni preliminari: applicazione l. 46/06 L'appello è infondato e dev'essere rigettato. Deve innanzi tutto sgombrarsi i l campo dalle questioni preliminari proposte dal Pubblico Ministero e dal difensore della p.c.

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2.2) Questioni preliminari: la sospensione per pregiudizialità Anche la prospettata sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio penale instauratosi a carico della Agnoli presso le competenti sedi non risulta fondata. L'invocato dato della veridicità del fatto attribuito prescinde infatti dall'accertamento penale nel suo complesso (sentenza definitiva) ben potendosi desumere, ai fini del giudizio sulla sussistenza della fattispecie ex art. 595 cp, dal contesto istruttorio del procedimento che si celebra e dalle altre risultanze acquisite sul fatto e sulla esistenza del medesimo. In tal senso non risulta pertanto accoglibile l'istanza della difesa

3.0) Nel merito: il delitto di cui all'art. 595 cp e le espressioni di cui al capo d'imputazione Rimosse così le questioni pregiudiziali sollevate, deve dirsi del merito della vicenda. Ebbene, sotto tale profilo non può che confermarsi la sentenza impugnata quanto al definitivo giudizio di valore sulle espressioni utilizzate nella missiva e sulla complessiva volontà derivante da quel documento di offendzre la reputazions della Agnoli. La doverosa premessa, dalla quale non può prescindersi per un sereno giudizio sia di stampo naturalistico - sul fatto - che riferito alle conseguenze penali dello stesso, colpisce il bando presupposto alla detta vicenda e la convinzione del Bastianello - invero supportata dal definitivo esito della vicenda amministrativa che aveva annullato gli esiti della gara d'appalto del Comune di Spinea - di essere stato pretermesso e pregiudicato nell'attribuzione della commessa. Muovendo da tale premessa e dovendosi evidenziare come la detta lettera aveva il dichiarato ed evidentissimo scopo di acquisire atti da utilizzare nel procedimento amministrativo, è largamente comprensibile e non sfiora minimamente la penale rilevanza, l'aver utilizzato i termini di cui al capo di imputazione che nulla hanno - in sé intrinsecamente considerati - di offensivo della dignità di alcuno. Da un lato, chi procaccia commesse (in sostanza un mediatore o procacciatore d'affari) non può certo dirsi in posizione disonorevole rispetto a chi fornisce consulenze: la posizione è infatti sostanzialmente identica laddove l'interesse a concludere un favorevole contratto è lo scopo sia del procacciatore d'affari (che generalmente lavora per conto di un committente ma che è retribuito in forza delle percentuali sul risultato raggiunto) che del consulente il quale è, parimenti, ragionevolmente interessato a che il proprio committente stipuli un contratto vantaggioso '\ per sé sotto il profilo qualitativo e quantitativo.


D'altro canto poi, l'attribuzione di sedicente esperta (così il Bastianello si esprimeva nella sola lettera inviata a Pesaro) nulla ha di ingenerosamente e gratuitamente offensivo laddove trattasi solo di espressione che pone l'accento sulla autoreferenzialità delle prerogative che vantava, nel caso di specie la Agnoli. Non pare a questo giudice che vi possa essere offesa nel dire di un soggetto che egli si definisce autonomamente - ovvero a prescindere dal riconoscimento altrui - esperto di certa materia. Qualora poi siano presenti riconoscimenti estranei alla detta esperienza, ciò non costituirà fatto diverso dal vero ed opposto rispetto a quello dichiarato (ad es. buono /cattivo o bello/bnitto) ma, semmai, elemento di integrazione e valutazione complessiva. In altre parole dire che un soggetto è esperto autoreferenziato o sedicente non è dato opposto a dire che è esperto riconosciuto: le due locuzioni sono piuttosto parti progressive di un giudizio complessivo.

3.1) Nel merito: il giudizio di valore Tanto premesso però, non può che evidenziarsi come, alla luce di quanto prima posto in luce, appaia comunque del tutto irrilevante penalmente i1 contesto della lettera laddove chi riteneva di essere danneggiato (il Bastianello) da un procedin~entoamministrativo imputabile alla Agnoli, oltre ad esprimersi mantenendo forte il beneficio del dubbio mediante espressioni quali "ci risulta" o "abbiamo ragione per ritenere" o rappresentando comunque gli accertamenti ancora in corso, si limitava a manifestare comunque un - parziale e condizionato - giudizio sul di lei operato. Tale giudizio, del tutto legittimo e, lo si ripeta, condizionato alla definizione delle procedure amministrative azionande al tempo, scrimina del tutto l'ipotesi penale anche in considerazione della natura pertinente e continente del detto giudizio2 in rapporto e proporzione alla vicenda medesima. In ragione di tutte le predette considerazioni deve rigettarsi l'appello proposto con confèrma integrale della sentenza impugnata.

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In questo senso pare esemplificativa la citata massima recente espressione della giurisprudenza di legittimità: Sez. 5 , Sentenza n. 36077 del 09/07/2007 Ud. (dep. 0211012007 ) Rv. 237726 Presidente: Pizzuti G. Estensor>e:Vessichelli M . Relatore: Vessichelli M . bnputato: Mazzucco. P.M. Febbraro G. (Difi) (Aniiulla senza rinvio, App. Venczia, 2 Marzo 2006) Sussiste l'esimente del diritto di critica qualora con una missiva indirizzata al Sindaco e alla Giunta locali - si accusino alcuni vigili urbani di 'scarsa prufessionalità' e di 'supeifìcialità mista a incoscienza e preszrntuosità . in relazione al rilevamento degli incidenti st?*adali', considerato che tali espressioni costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i canoni della pertinenza e della continenza.

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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. Visto l'art. 605 cpp. Giudicando sull'appello proposto dalla parte civile costituita Agnoli Antonella avverso la sentenza n. 1 17/05 emessa dal Giudice di Pace di Empoli il 7-10-05 conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Empoli 17/07/08

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