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Appendice - FAQ

La vostra proposta è coerente con la normativa europea?

Sì, non solo è coerente, ma serve a realizzare obiettivi di garanzia che la normativa europea indica e la legislazione nazionale in Italia - e non solo in Italia - non persegue come dovrebbe.

Il General Data Protection Regulation o GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 – all’articolo 8 stabilisce che "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori", che comportano il consenso al trattamento dei dati personali, "il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.

L'Italia ha finora posto l'età per la prestazione autonoma del consenso del minore a 14 anni (articolo 2-quinquies del Codice Privacy). La nostra proposta di legge innalza l’età a 15 anni e prevede che sotto i 15 anni sia vietato in ogni caso - cioè non possa essere autorizzato neppure dai genitori - l’accesso dei minori di 13 anni ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la loro salute fisica e mentale, sicurezza e incolumità.

Sotto i 13 anni i minori non potranno più navigare su Internet?

La nostra proposta non ha affatto questa conseguenza. Comporta solo che i minori di 13 anni non potranno accedere a determinati servizi, che comportano maggiori rischi per la loro salute, sicurezza e incolumità.

Se la nostra legge venisse approvata un bambino di 10 anni, per fare un esempio concreto, potrebbe tranquillamente andare su Wikipedia, ma non su TikTok.

Peraltro l’età di 13 anni è quella che non la legge, ma l’autoregolamentazione interna delle maggiori piattaforme social già prevedono. Ciò che noi facciamo è di introdurre i 13 anni come limite legale e di prevedere un sistema in cui la verifica dell’età non sia finta, come avviene sostanzialmente oggi, con l’autodichiarazione dell’utente e l’autocertificazione del gestore del servizio.

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