Rivista "La Magistratura" - Maggio - Agosto 2017 - Anno LXVI Numero 3

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Internazionale

le buone condizioni complessive dell’istituto e l’assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti. Anche queste condizioni sono cumulative, sicché devono sussistere tutte. A seguito della sentenza Mursic c. Croazia, il quadro di sintesi sembra essere il seguente: a. quando lo spazio personale scende sotto i 3 m2 in una cella collettiva (cosi come quando il detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio), la mancanza di spazio è considerata talmente grave che sussiste una “strong presumption” di violazione dell’art. 3 Convezione EDU. Il Governo convenuto ha l’onere di confutare tale presunzione, dimostrando l’esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale (§137), quali: 1) la brevità, l’occasionalità e la minore rilevanza della riduzione dello spazio personale minimo richiesto (§130); 2) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella (§133); 3) l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà (§134). b. Quando lo spazio individuale in una cella collettiva si attesta tra i 3 e i 4 m2, sussiste una violazione dell’articolo 3 Convenzione Edu se tale condizione risulta combinata ad altri aspetti di inadeguatezza della detenzione. Tali aspetti riguardano, in particolare, la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, la presenza di luce naturale e aria nella cella, l’adeguatezza della ventilazione e della temperatura, la possibilità di utilizzare la toilette in privato ed il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari (§106). c. Nei casi in cui un detenuto disponga di più di 4 m2 in una cella collettiva e, quindi, non si pongano problemi per quanto riguarda la mancanza di spazio personale, rimangono comunque rilevanti altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione ai fini della valutazione

di conformità all’articolo 3 della Convenzione (§ 48, 53, 55, 59 e 63-64). Va precisato che, secondo la Cassazione, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato, tra le molte pronunce, dalla giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (v. Cass. pen., sent. 13124/2017). Orbene, a fronte di tale quadro complessivo, va rilevato che la Cassazione si sta limitando a richiamare la sentenza Mursic più che farne letterale applicazione, come sembra essere avvenuto nella sentenza n. 26876/2017 circa la conferma della consegna del cittadino rumeno Bimbirica ed in quella n. 11980/2017 circa la conferma della consegna del cittadino rumeno Mocanu. Sembra, infatti, non essere stato colto a pieno l’elemento differenziale dirompente insito in tale pronuncia sovranazionale rispetto ai trend assimilati dopo la sentenza Caldararu. In realtà, la Mursic da un lato sembra abbassare il livello delle garanzie, evocando una compensazione tra lo spazio inframurario a disposizione del detenuto ed il complessivo regime cui questi è sottoposto, in sostanza ammettendo un bilanciamento tra detti fattori diversi e disomogenei; dall’altro, tuttavia, pretende che nello spazio calpestabile sia incluso il letto, pur dovendo continuare ad essere escluso il bagno. Rispetto a tale quadro, se la Cassazione recepisce

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