Rivista "La Magistratura" - Gennaio - Aprile 2017 - Anno LXVI - Numero 1 - 2Issu rivista5

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IL DOMINIO @giustizia.it Fatte queste premesse, ci accorgiamo che, in linea di massima, lo statuto del PPT si barcamena fra i “principi” del CAD e le regole del d.m. n. 44/2011, essendo trascurabile l’impatto della legislazione successiva. In questa sede mi soffermo solo sulle regole del d.m. che disegnano gli elementi fondamentali per la comprensione giuridica del PPT. Il primo è quello di dominio giustizia (rappresentato dal suffisso @giustizia.it) ovvero l’insieme delle risorse hw e sw mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione, di procedura. È la rete dei soggetti abilitati interni: Rete Unica della Giustizia (c.d. RUG ovvero la intranet del Ministero della Giustizia). Vi sono, poi, i soggetti abilitati ad accedervi, qui descritti in uno schema grafico:

UTENTI ESTERNI

R.U.G

S.A. ESTERNI

SOGGETTI ABILITATI INTERNI: MAGISTRATI, CANCELLIERI, UFFICIALI GIUDIZIARI S.A.I.

PRIVATI (AVVOCATI, C.T.) PUBBLICI (AVVOCATURA, DIPENDENTI PP.AA.) S.A.E.

INTERNET O WWW

Altre nozioni importanti sono quelle del Portale dei Servizi Telematici (c.d. PST), che è la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, e del Punto di Accesso (c.d. PdA), che è la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici. I soggetti abilitati esterni sono quelli censiti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. REGINDE) ovvero l’anagrafe dei soggetti abilitati all’accesso al mondo della giustizia dal “mondo esterno” (internet), che altro non è se non la trasposizione all’interno del dominio giustizia.it di INI-PEC. Gli utenti esterni sono tutti gli altri soggetti che, da internet, si interfacciano con i servizi del dominio giustizia. Le certificazioni, pure definite dal regolamento, sono lo strumento che la lex artis disciplina per attribuire determinati requisiti di affidabilità ai documenti e alla loro trasmissione. Come fa il codice di procedura per le carte processuali, il regolamento si occupa di disciplinare la gestione dei documenti del processo da parte dei soggetti abilitati (c.d. gestione documentale), che comprende: la formazione dell’atto informatico (inteso quale atto del soggetto del processo, sia esso la parte, il magistrato, il cancelliere o anche la polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari);

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Associazione/Attualità


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