Rivista "La Magistratura" - Gennaio - Aprile 2017 - Anno LXVI - Numero 1 - 2Issu rivista5

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112 34 la violenza pacificando» . La terza direttrice punitiva diventa, dunque, quella di una sorta di pentimento operoso che, a differenza dell’ambito comune, conduca alla totale impunità del reo, sulla scorta dell’avvenuto adempimento, entro un termine certo, conseguente all’accertamento dell’illecito da parte dell’organo di vigilanza e alla prescrizione, da questo emanata, di eliminare la violazione. La cura giuspositiva per questa sorta di euristica del dialogo fa sì che la pena non serva più o, per lo meno, non serva sempre, nel senso che la sanzione detentiva continua a permanere come valido e astratto rimedio sanzionatorio, capace però di rilanciare il valore della prevenzione al quale il sistema perviene con piccole rinunzie rigoriste e maggiori oneri dialogici fra autore del fatto e organi di protezione e controllo, chiamati, entrambi, a dialogare e così confermare la liceità del meccanismo estintivo ovvero l’eventuale irrilevanza endoprocessuale a vantaggio di una normale prosecuzione dell’iter giudiziario: una 35 sorta di funzionamento coordinato fedele alla esteriorità (fisica, materiale e personale) e per essa al controllo delle procedure, oltre che all’intrinseca natura di minaccia e, dunque, di 36 sanzione , semplicemente annunciata, eppure straordinariamente capace di consentire che i reati 37 non siano portati a conseguenze ulteriori e che tutti gli attori dell’idea partecipativa, non ancora 34 L’ambivalenza del farmaco, ad esempio, sta tutta in questo giuoco di contrari giacché si cura ammalando, si ammala curando, si libera vincolando e si vincola liberando: per questo e molto altro, Resta E., Il diritto, la libertà, la tecnica, in Rivista critica del diritto privato, 2001, 83. 35 Delmas-Marty M., I problemi giuridici e pratici posti dalla distinzione tra diritto penale e diritto amministrativo penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1987, 757. 36 Messner C., Mediazione penale e nuove forme di controllo sociale, in Dei delitti e delle pene, 3/2000, 102. 37 Laddove, almeno la vigilanza sia associata a funzioni di P.G.: Padovani T., Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1996, 1169.

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gravati dall’ipoteca processuale, siano chiamati a operare celermente onde attuare la regolarizzazione dinamica dell’abuso in un esperimento conciliativo, oltre il quale – una volta fallito, e al riparo da 38 sorprese intermedie – residua infine la definitiva 38 Nel sistema normativo delineato dal d. lgs. 758/1994, l’art. 23 prevede la sospensione del procedimento penale al fine di scongiurare espedienti di varia natura come quello, ad esempio, di attuare il meccanismo al solo fine di – volutamente abbandonato

e concreta punibilità. Si iscrivono in questa tessitura sistemica la concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l. 28 febbraio 1985 n.47, riproposta all’art.36 del nuovo 39 40 Testo Unico ; il ravvedimento operoso tributario ; in itinere - allungare i tempi utili ad avvicinare la prescrizione del reato. 39 L’art.13, prima della abrogazione ad opera dell’art.136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art.3, d.l. 20 giugno 2002, n.122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n.185, prevedeva il c.d. “accertamento di conformità”. Il nuovo T.U. ha riproposto il meccanismo dell’accertamento di conformità all’articolo 36, e al successivo art.45. 40 L’adesione contrattata all’accertamento


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