il Centauro n. 268

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Tante ombre e poche luci sui dati Istat degli incidenti 2023

Artificial “Police” Intelligence Cosa prevede il nuovo regolamento europeo sulla IA per le forze di Polizia

Droni in autostrada Così ASPI migliora controllo del traffico e sicurezza

il Centauro Organo Ufficiale A.S.A.P.S. Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale

Anno 30 - Settembre 2024 N° 268 Iscrizione Tribunale Forlì/Cesena n. 1/95 del 26.01.95

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Articoli, fotografie, disegni e manoscritti anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione. Asaps © 1991 2023

Editoriale

3 Dati ACI -ISTAT incidenti stradali anno 2023 "Italia praticamente ferma sulla sicurezza stradale. Impossibile raggiungere obiettivi UE 2021-2030" di Giordano Biserni

Attualità

4 Tante ombre e poche luci sui dati ISTAT degli incidenti stradali anno 2023 di Luigi Altamura

8 Incidentalità stradale. I dati Istat-ACI del 2023

La legge dei numeri è impietosa, specie se i numeri sono sottoposti ad attente analisi che fanno emergere l’incompletezza dei dati e la loro interpretazione di Stefano Guarnieri

11 Italia, territorio sicuro ma senza controllo: banditi e assassini fuggono puntualmente indisturbati

Ne siamo convinti e lo ribadiamo con alcuni ragionamenti di Lorenzo Borselli

16 ARTIFICIAL “POLICE” INTELLICENCE: cosa prevede il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale per le forze di Polizia di Lorenzo Savastano

19 1984 il futuro prossimo?

La profezia di George Orwel di Paolo Carretta

26 Catcalling: in tema di molestie di strada e riforma Cartabia di Andrea Girella e Chiara Girella

44 Stati Uniti d’America - Mobile Driver License (mDL) di Gianluca Fazzolari

46 La sicurezza delle strade digitali. Il preoccupante aumento delle truffe online, consigli agli utenti di internet per proteggersi dall’azione della criminalità informatica di Fabrizio Fratoni

50 Il futuro della mobilità di Massimo Santucci

55 Asaps, Tom Cruise senza casco non merita una medaglia

Redazionale Autostrade per l'Italia

14 Droni sull'autostrada Così Aspi migliora controllo del traffico e sicurezza

Comunicati stampa

30 Osservatorio ASAPS Pirateria stradale anno 2023

31 Osservatorio ASAPS Incidenti ai bambini sulle strade 2023

Dottrina

22 Cronaca dell’annunciata abrogazione dell’abuso d’ufficio Il tormentato contesto storico-normativo di Fabio Piccioni

Codice della strada

36 La scheda - Le nuove regole sui sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini detti “seggiolini per bambini” in vigore dal 1° settembre 2024 A cura ufficio studi ASAPS

Motori

52 10 domande per misurare le proprie capacità di motociclista di Riccardo Matesic

Giurisprudenza 32

I vostri quesiti 34 a cura di Franco Medri Scrivono di noi

56 Strani Italiani di Davide Stroscio

lampo

Le campagne ASAPS

63 Una Campagna per la sicurezza stradale di ASAPS e ALG per sottolineare ancora il pericolo dei comportamenti sbagliati sulle strade di Giordano Biserni e Stefano Guarnieri

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La rivista è disponibile anche On line gratuitamente per i soci ASAPS 2024 Resta ovviamente anche la versione cartacea!

(ASAPS) Ce lo chiedevano in tanti, perché non mettete On line la vostra/ nostra rivista il Centauro? Ora abbiamo realizzato il progetto. Il nostro organ house è partito sperimentalmente anche On line con il numero di dicembre 2013, aperto gratuitamente a tutti. Potrete leggerlo anche stamparlo.

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Già dal gennaio 2014, inoltre, è possibile abbonarsi alla rivista direttamente online con le modalità di cui alla pagina: http://www.asaps.it/nuovo/ilcentauro/isc_cent_2014.php

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Dati ACI -ISTAT incidenti stradali anno 2023

"Italia praticamente ferma sulla sicurezza stradale. Impossibile raggiungere obiettivi UE 2021-2030

Una sana riforma codice della strada e implementazione controlli uniche soluzioni.

Basta annunci, ora i fatti”

opo una attenta analisi dei dati pubblicati da ACI-Istat sugli incidenti stradali avvenuti nell’anno 2023, oggi abbiamo la certezza che l’Italia si è fermata sulla tutela della sicurezza stradale. Lo diciamo da tempo, spesso inascoltati, ma ora lo provano le cifre ufficiali. Un calo minimo delle vittime ma sempre sopra i 3.000 decessi, un aumento però di incidenti e feriti, il 19° posto in Europa, confermano da soli la criticità che affligge negli ultimi anni la sicurezza stradale nel nostro Paese. Il preventivato calo del 50% nel decennio 2021/2030, come richiesto dall’Unione Europea, diventa così un disegno irrealizzabile. Lo confermano anche i nostri dati preliminari del primo semestre 2024 dei vari Osservatori ASAPS, che fissano istantanee in tempo reale: si contano fra le vittime 198 pedoni +3,6%, rispetto al primo semestre 2023, 86 ciclisti con un +13,1%. Nei soli incidenti del fine settimana 2024 l’Osservatorio ASAPS ha registrato nel primo semestre 653 decessi +12,8%, col particolare picco di mortalità dei motociclisti; 255 i lenzuoli bianchi con un imbarazzante incremento del +47,4%, una vera strage, sepolta nella assoluta indifferenza! Ci preoccupano dati divulgati da ISTAT sui pedoni con 485 morti, stesso numero di morti tra il 2022 e il 2023, sugli anziani, sempre più indifesi sulle strisce pedonali che diventano trappole mortali anziché luoghi sacri da rispettare a tutela degli utenti vulnerabili, sui ciclisti con un altro gruppo del “Giro d’Italia” scomparso nel 2023 con 212 decessi, e soprattutto per i 41 bambini morti, peggior dato degli ultimi 5 anni, con un aumento del 225% dei decessi tra il 2019 e 2023 per quelli con età tra i 5 e 9 anni. Ci preoccupano i 18 miliardi di euro censiti da ISTAT, riteniamo per difetto, dei costi sociali che l’Italia affronta per gli effetti degli incidenti.

Nonostante gli aumentati controlli delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, anche per il contrasto della guida sotto l’effetto di alcol, sulle strade italiane si perde la vita con una frequenza impressionante, più di 8 vittime al giorno! Troppi annunci e pochi fatti, da un anno a questa parte sembra che il Parlamento abbia accantonato l'urgenza di intervenire su questo tema, nonostante centinaia di audizioni e di richieste di interventi.

Al Senato si è fermato il disegno di legge di riforma del Codice della Strada, neppure è iniziata l’illustrazione degli

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oltre 400 emendamenti, che porteranno ad una probabile approvazione definitiva in autunno, con un terzo passaggio alla Camera. Scopriamo poi che il Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale non ha fondi a disposizione per Regioni, Province e Comuni. Si confermano i fenomeni come alcol e droga alla guida e soprattutto poco o nulla si fa contro il vero virus stradale del terzo millennio come la distrazione da utilizzo compulsivo di cellulari e smartphone, causa di un incidente ogni sei. Poi i controlli velocità, tanto odiati, a tal punto che siamo arrivati ad elogiare da più parti i “Fleximan”, quando invece la velocità elevata è spesso la causa o la concausa degli effetti drammatici del sinistro stradale. Anche qui dobbiamo domandarci perché in Europa hanno deciso di investire sui controlli automatici, mentre in Italia li stiamo smantellando a colpi di decreti e sentenze.

Ed ancora di notte tornano a suonare i campanelli delle famiglie di giovani vittime della strada da parte degli equipaggi delle forze dell’ordine incaricate del triste compito di avvisare i genitori dei decessi sulle strade. Cosa si vuole fare? Attendere ancora? Oppure vogliamo attuare un piano straordinario di controlli con veri investimenti su segnaletica ed infrastrutture per far tornare l’Italia un paese civile sulle strade? Le risposte che ci pervengono sono evasive e stiamo vincendo una medaglia nel podio olimpico dell’indifferenza sulla strage stradale. Nel frattempo gli organici della Polizia Stradale e della Polizia Locale sono ampiamente carenti del 25% e 20%, con una serie assurda di Distaccamenti della Specialità chiusi proprio sugli itinerari delle strade statali e provinciali, quelle col più alto tasso di mortalità.

Sarebbe stata poi auspicabile una campagna estiva informativa nei canali ufficiali delle Tv e radio, sui drammatici rischi della strada.

Altri paesi europei stanno attuando vere e proprie battaglie per ridurre morti e feriti, perché in Italia non può accadere? Oggi è suonato un altro campanello d’allarme. Chi lo vuole ascoltare, lo faccia subito.

*Presidente ASAPS

Tante ombre e poche luci sui dati ISTAT degli incidenti stradali anno 2023

ome ogni anno a luglio, ecco pubblicati i dati ACI-Istat relativi ai sinistri stradali, mortali e con feriti, rilevati da tutti gli organi di polizia stradale, nell’anno solare 2023. Dati che sono chiaramente insoddisfacenti per quanto riguarda gli obiettivi europei del decennio 2021-2030, con una richiesta di Bruxelles all’Italia di riduzione del 50% di morti, feriti e sinistri, dato che con l’andamento attuale verrà raggiunto forse nel 2050.

L’Italia non riesce a focalizzare pienamente il tema della sicurezza stradale, della tutela dell’utenza vulnerabile, della lotta attraverso controlli sistematici alle stragi nei finesettimana, sempre anticipate dal nostro osservatorio che in tempo reale comunica, ciò che verrà (ahinoi) confermato un anno dopo. A dir la verità, nell’ultimo anno sono aumentati i controlli su strada, merito del Servizio Polizia Stradale, del Comando Generale dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, e delle migliaia di Polizie Locali, nuovamente dotate delle “armi” migliori come l’etilometro, il telelaser, ma anche i precursori per l’abuso di sostanze stupefacenti. La politica poi, come evidenziato anche dall’editoriale del nostro presidente Giordano Biserni, si è fermata ancora una volta: un disegno di legge con importanti novità nel codice della strada che procede a modalità “lumaca” al Senato della Repubblica, sorpassato nei lavori parlamentari dai tanti decreti-legge da convertire, e che se va tutto bene sarà approvato definitivamente prima di Natale.

I dati

Entriamo ora nel dettaglio dei tantissimi dati, che intendiamo elaborare grazie ad una approfondita disamina delle centinaia di tabelle pubblicate.

Il 2023 è stato caratterizzato da una stabilizzazione nella mobilità rispetto al 2022, anno nel quale era stato rilevato un netto incremento, in termini di spostamenti registrati, rispetto al periodo delle fasi più acute della pandemia. Sul fronte dell’incidentalità stradale – ed è una delle poche buone notizie - lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all’anno precedente, con 3.039 morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime. Occorre ricordare che la pandemia ha avuto ancora una coda rispetto alla mobilità, ora totalmente ripresa, e se raffrontiamo i dati al 2019 si registra, invece, una diminuzione nel confronto per incidenti, vittime e feriti (rispettivamente -3,3, -4,2% e -6,9%).

Utenti più a rischio

Se guardiamo alle categorie più a rischio, le vittime aumentano nel 2023 per i conducenti di monopattini e di biciclette e biciclette elettriche, stabili i pedoni e in diminuzione gli altri utenti. Si contano 1.332 vittime tra gli

occupanti di autovetture (-3,1%), 734 tra i motociclisti (-6,0%), 68 tra i ciclomotoristi (-2,9%), 485 tra i pedoni (0,0%). Tra gli occupanti di autocarri si registrano 112 deceduti (-32,5%), mentre per le biciclette e le biciclette elettriche le vittime sono 212, in aumento rispetto al 2022 quando erano 205 (+3,4%). Altro tema particolarmente attenzionato dai mass-media è quello della micromobilità elettrica dove aumentano gli infortunati tra gli utenti di monopattini elettrici (conteggiati dal 2020): gli incidenti stradali che li vedono coinvolti passano da 2.929 nel 2022 a 3.365 nel 2023, i feriti da 2.787 a 3.195, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 21 (nel 2022 erano 16). Guardando alla tipologia di strada, sulle urbane, autostrade e strade extraurbane gli incidenti stradali e i feriti risultano in lieve aumento o stabili rispetto al 2022, con valori ancora tutti in diminuzione rispetto all’anno di riferimento 2019. Le vittime diminuiscono in confronto al 2022 in tutti gli ambiti stradali, con un calo consistente, in particolare, per le autostrade (-19,0%); sulle strade urbane il calo è dello 0,3%, sulle strade extraurbane del 3,9%. Inutile dire che i “tutor” in autostrada continuano a dare uno straordinario contributo alla pubblica incolumità, e le attuali battaglie sugli strumenti di contrasto all’alta velocità, possono portare solo ad un peggioramento di questo importante risultato.

Le “solite” cause

Le cause principali degli incidenti stradali si mantengono sempre le stesse: la distrazione da cellulare e smartphone, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,5% dei casi (80.057), valore stabile nel tempo. La guida troppo veloce è il comportamento più sanzionato dopo la sosta vietata e rappresenta il 37% del totale delle violazioni del codice della strada. In lieve calo le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (fondamentale sarà continuare a divulgare campagne di sensibilizzazione, a fronte di un forte incremento di quelle per mancato uso del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, soprattutto la quota elevata dalle Polizie Locali, tornata ad avere un consistente numero di etilometri sulle autovetture.

Istat ha evidenziato come il costo sociale degli incidenti stradali con lesioni a persone, rilevati da Polizia Stradale, Polizia locale e Carabinieri, calcolato con parametri aggiornati da Istat e ACI nel 2023, ammonti a quasi 18 miliardi di euro nel 2023 (1% del Pil nazionale), a cui aggiungere i costi legati ai sinistri con soli danni alle cose (circa 4,3 miliardi di euro stimati da ANIA), per una una cifra pari a circa 22,3 miliardi di euro. Sappiamo però che questi dati sono lontani dalla realtà, rispetto anche a quanto pubblicato su questa rivista con una analisi effettuata recentemente dall’Associazione Lorenzo Guarneri.

Italia male in Europa

Dobbiamo poi guardare anche alle strade europee dell’Ue27, perché nel 2023 le vittime sono state 20.365,

contro 20.685 del 2022, 22.761 del 2019 e circa 30mila nel 2010. La diminuzione nel 2023 è stata molto contenuta e pari a -1,5% sull’anno precedente, mentre si registra un calo del 10,5% rispetto al 2019. Per ben 16 Paesi della Ue27 è stata registrata una diminuzione del numero delle vittime rispetto all’anno precedente, con variazioni percentuali negative che variano tra -38,5% a -0,2%. Quelle più consistenti sono registrate per Malta (-38,5%), Lussemburgo (-27,8%) e Belgio (-10,6%). Si registrano invece aumenti in 11 paesi, con variazioni comprese tra +41,6% e 0,6%. Le più consistenti sono state rilevate per Lituania (+33,3%), Lettonia (+25,7%) e Irlanda (+19,4%). Il tasso di mortalità stradale (morti per milione di abitanti) si attesta a 45,4 nella Ue27 e a 51,5 in Italia. Il nostro Paese si conferma – in peggioramento – nella parte bassa della classifica, al diciannovesimo posto nella graduatoria europea, a pari merito con la Polonia.

Vittime ed età

Le vittime di incidenti stradali sono state 3.039 nel 2023: 2.416 uomini (79,5%) e 623 donne (20,5%). I conducenti deceduti ammontano a 2.135 (1.907 uomini e 228 donne), i passeggeri a 419 (195 uomini e 224 donne) e i pedoni a 485 (314 uomini e 171 donne). Guardando la distribuzione per età, le vittime risultano concentrate nelle classi 20-29 anni e 45-59 anni per gli uomini, e oltre i 55 anni per le donne. Gli aumenti più consistenti rispetto al 2022 si registrano però, nel complesso, per le classi di età oltre i 70 anni, con un aumento più rilevante per la fascia 75-79 anni (+23,6%), (quasi tutti pedoni, i più indifesi sulla strada e spesso lasciati morire da pirati stradali senza scrupoli) ma anche per i bambini tra 5 e 9 anni di età (da 8 a 13 vittime) e i 45-49enni (+1,8%).

I bambini

Come ASAPS, siamo particolarmente sensibili agli utenti più piccoli e i dati ufficiali del 2023 parlano in modo negativo, per la quota di bambini da 0 a 14 anni deceduti in incidente stradale (entro il 30esimo giorno): sono 41 nel 2023, dei quali 28 tra 5 e 14 anni, in aumento rispetto agli anni precedenti. Il valore, che non accenna a diminuire, risulta più alto persino di quello registrato nel 2019; i bambini 0-14 deceduti erano infatti 39 nel 2022, 28 nel 2021, 37 nel 2020 e 35 nel 2019. Occorrono campagne informative e sui mass-media, come le radio, ma anche sui social network, con efficaci azioni di sensibilizzazione all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione in auto e – di pari passo - vanno aumentate le attività di controllo e sanzionatorie. L’obiettivo di vision zero per i bambini è quindi ancora molto lontano e anche i dati dei primi sei mesi dell’anno 2024, confermano la triste tendenza.

Micromobilità elettrica e biciclette Gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.365 nel 2023, erano 2.929 nel 2022, 2.101 nel 2021 e 564 nel 2020 (rilevati a partire da maggio dello stesso anno); le vittime sono state 21; nel 2022 erano state 16 e nel 2021 nove, più un pedone investito e dece-

di Luigi Altamura*

duto, una nel 2020. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino sono 3.195 (3.056 conducenti e 139 passeggeri), mentre i conducenti illesi sono 300; 182 i feriti tra i pedoni investiti. Le biciclette elettriche sono state coinvolte in 1.391 sinistri (1.113 nel 2022, 691 nel 2021 e 240 nel 2020), con 12 vittime tra conducenti e passeggeri dei mezzi e 2 pedoni deceduti (21 le vittime nel 2022, 13 nel 2021 e 6 nel 2020), 1.367 feriti e 53 pedoni infortunati. Le biciclette non elettriche sono state coinvolte in 15.118 incidenti (15.981 nel 2022, 15.771 nel 2021 e 13.240 nel 2020) con 200 morti e 4 pedoni deceduti (185 nel 2022, 211 nel 2021 e 169 nel 2020), 14.665 feriti e 371 pedoni feriti. Nel 2023 in totale, sono stati oltre 16.000 gli incidenti con almeno una bicicletta (elettrica e non) e 3.365 quelli con almeno un monopattino, che hanno causato complessivamente 233 vittime, 6 pedoni deceduti e 19.833 feriti, con 606 pedoni investiti e feriti.

Vittime

Le vittime aumentano nel 2023 per i conducenti di monopattini e di biciclette e biciclette elettriche, rimangono stabili tra i pedoni e in diminuzione per gli altri utenti. Si contano 1.332 vittime tra gli occupanti di autovetture (-3,1%), 734 tra i motociclisti (-6,0%), 68 tra i ciclomotoristi (-2,9%), 485 tra i pedoni, stesso numero del 2022, a riprova che occorrono maggiori controlli agli attraversamenti pedonali, perché le mancate precedenze ai pedoni, costano ben 8 punti dalla patente. Tra gli occupanti di autocarri si registrano 112 deceduti (-32,5%).

Ambiti stradali

Nel 2023 si registra un lieve aumento degli incidenti stradali e feriti o stabilità su tutti gli ambiti stradali, rispetto al 2022, ancora tutti in diminuzione i valori rispetto all’anno di riferimento 2019. Per gli incidenti sulle autostrade l’aumento è del 5,5% e del 6,6% per i feriti. Pressoché stabili i valori su strade urbane ed extraurbane. Le vittime diminuiscono su tutte le tipologie di strada, in particolare sulle autostrade che hanno un calo molto consistente (-19,0%). Sulle strade extraurbane si registra un calo dei deceduti del 3,9% e sulle strade urbane dello 0,3%. Nel confronto con il 2019 i valori sono ancora tutti in diminuzione, nel complesso -3,3% per gli incidenti e -4,2% per le vittime, ma si arriva ad una diminuzione del 22,9% dei deceduti per incidente stradale sulle autostrade. La distribuzione percentuale mostra che gli incidenti avvengono con maggior frequenza sulle strade urbane (73,3%), mentre il maggior numero di vittime si concentra sulle strade extraurbane (48,4%). Sulle autostrade si registrano, invece, il 5,3% degli incidenti e il 7,9% dei deceduti, ma gli investimenti fatti dalle concessionarie sia in termini di infrastrutture e manutenzioni, oltre che sui “tutor”, permettono di avere risultati molto importanti.

Tasso di mortalità

Nel 2023 il numero di morti per 100mila abitanti risulta

più elevato della media nazionale (5,2) in ben 13 regioni, da 7,0 della Sardegna, a 5,3 dell’Umbria. Viceversa, il tasso di mortalità è sceso più della media nazionale in Basilicata, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste, Campania, Lombardia e Liguria (valori dei tassi da 5,0 a 3,6).

Grandi comuni

L’analisi dell’incidentalità stradale nei grandi Comuni italiani è importante perché consente di individuare elementi utili per le politiche sulla sicurezza stradale locale, a cui i sindaci e amministratori locali devono propendere, anche con investimenti economici, derivanti dai proventi delle sanzioni. I grandi Comuni selezionati da ISTAT sono Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania. Nel 2023 gli incidenti stradali in tali aree rappresentano il 25,5% del totale (42.496), le vittime il 14,1% (429), la popolazione residente il 15,9% e il parco veicolare il 14,4% (7.886.298 veicoli). Nel 2023 il numero delle vittime nei grandi Comuni è stato pari a 429 ed è purtroppo aumentato del 10,0% rispetto al 2022, in controtendenza rispetto alla diminuzione in Italia (-3,8%), con molti utenti vulnerabili uccisi. Anche nel confronto con il 2019 si rileva un aumento del 22,2% (-4,2% in media nazionale). Il tasso di mortalità stradale sale a 4,6 per 100mila abitanti, da 4,2 del 2022 e 3,4 del 2021, contro una media nazionale di 5,2, e varia tra 2,3 di Genova a 12,0 di Venezia, qui però a seguito del grave incidente del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Una delle principali novità dei dati ACI-Istat 2023 riguarda le c.d. “matrici di collisione”, calcolate anche per ambito stradale, per le vittime e i feriti, con valori assoluti e percentuali. Le matrici di collisione sono costruite con una tecnica accurata che considera i decessi in incidente stradale (entro 30 giorni) e i feriti per veicolo occupato o pedone e le tipologie di veicolo con il quale si è entrato in collisione durante l’incidente. Se prendiamo ad esempio i pedoni, possiamo verificare che 6 sono stati investiti mortalmente da ciclisti, 4 da ciclomotoristi, 33 da motociclisti, 353 da autovetture, 37 da autocarri (con meno di 3,5 t.), 28 da autocarri (con portata superiore alle 3,5 t.), 14 da autobus e tram e 10 da altre tipologie di veicoli.

Dalla lettura dei tanti dati sopra riportati si comprende come la sicurezza stradale in Italia abbia ancora troppe ombre. I dati parziali del primo semestre dell’anno 2024 non sono confortanti. A Palazzo qualcuno vuole dare un segnale?

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

Incidentalità stradale.

I dati Istat-ACI del 2023

La legge dei numeri è impietosa, specie se i numeri sono sottoposti ad attente analisi che fanno emergere l’incompletezza dei dati e la loro interpretazione

“Defendit numeros” (nei numeri è la sicurezza) di Decimo Giunio Giuvenale poeta e retore latino del 100 d.c. è una citazione sbagliata, quella giusta dovrebbe essere: “Defendit numeros si numeri recte” (nei numeri è la sicurezza se i numeri sono giusti).

Gli inglesi in maniera simile usano dire di qualsiasi sistema di valutazione o di elaborazione dei dati: “garbage in, garbage out” che significa se in un sistema di elaborazione metti della spazzatura ne esce spazzatura

La qualità del dato è la prima cosa alla quale si dovrebbe guardare per fare delle elaborazioni e delle statistiche. Questo lo sanno tutti sia nel mondo del lavoro che nella scienza, tanto che ormai ci sono delle figure professionali che hanno e avranno sempre più rilievo che si chiamano “Data steward” in pratica il gestore/guardiano dei dati che si assicura della loro integrità e qualità dall’inizio alla fine del processo. Questo incipit per parlare della cattiva qualità dei numeri che Istat-ACI raccolgono ed elaborano sugli scontri stradali, morti e feriti che continua imperterrita nel tempo ad esistere, anche nell’ultimo rilascio dei dati che lstat-ACI continuano a chiamare dell’Incidentalità stradale.

La pubblicazione Istat-ACI di luglio scorso ha indicato i dati relativi al 2023 con

• 166.525 incidenti rilevati

• 3.039 morti

• 224.634 feriti

Ma quanto saranno corretti questi dati? Partiamo dagli scontri con feriti. Le assicurazioni avevano già pubblicato nel loro rapporto annuale L’assicurazione italiana 2023-20241 il numero di scontri con feriti e morti (ANIA li chiama sinistri con danni a persona) che risulta essere di 244.330 (vedi figura 1).

Figura 1 – Tabella tratta da L’assicurazione italiana 2023-2024”: frequenza dei sinistri per tipologia di danno

Qualcosa non torna. Istat-ACI dice 165.525 incidenti con feriti e morti nel 2023. Le assicurazioni hanno invece contato e messo a bilancio 244.330 denunce di sinistri con danno a persona. Quindi nelle statistiche ufficiali non compaiono almeno 77.805 collisioni stradali che hanno provocato lesioni a persone. Istat-ACI si perdono quasi un terzo della grandezza della violenza del fenomeno. Per Istat-ACI i numeri che mancano sono quelli delle collisioni non rilevate dalle forze dell’ordine. A parte il fatto che non possono affermarlo con certezza, dato che non c’è uno scambio di dati con le assicurazioni e una riconciliazione. Anche se così fosse (74.766 collisioni con feriti non rilevate dalle FF.OO.) avremmo comunque una statistica con l’obiettivo di descrivere e monitorare nel tempo le dimensioni di un fenomeno, che si perde un terzo dei casi. Si sottostimano così ogni anno i danni alle persone fatti dalla violenza stradale.

Ma saranno giusti almeno i morti? Qualche dubbio lo abbiamo. Me ne accorsi ben 12 anni fa, nel 2012, quando i dati pubblicati da Istat-ACI per il 2010 sulla provincia di Firenze indicavano 58 morti in incidenti stradali, mentre la Prefettura di Firenze ne aveva comunicati 69. E fra quei 69 c’era mio figlio Lorenzo, ucciso nel 2010 da un guidatore ubriaco e drogato. Di una cosa ero certo: che Lorenzo fosse morto in un omicidio stradale. Di un’altra non lo ero: che mio figlio fosse stato contato come morto per quello che viene ancora erroneamente chiamato “incidente stradale”. Chiesi allora ad Istat il contenuto del “record” relativo allo scontro che aveva ucciso mio figlio e il risultato fu sorprendente: Lorenzo risultava INCOLUME (era morto sul colpo) e la circostanza dell’incidente era “inconvenienti di circolazione” (figura 2)

Nello stesso anno ASAPS si accorse che nella provincia di Cesena Istat-ACI riportavano 34 morti, quando ASAPS ne aveva contati 39 con nome e cognome. Capii allora che si trattava di un errore sistemico e non occasionale. In effetti confrontando due statistiche (figura 3) quella degli «incidenti stradali» e quella della «mortalità per causa» dove la causa dell’evento è denominata «accidente di trasporto» e togliendo a quest’ultima i morti per incidenti ferroviari, si nota una differenza sostanziale ogni anno pari a circa il 10% che indica una probabile sottostima anche dei morti nelle statistiche Istat-ACI sulla incidentalità stradale.

Figura 3 – Confronto fra statistiche “mortalità per causa” e “incidenti stradali”. L’anno 2021 rappresenta quello più recente della pubblicazione della statistica mortalità per causa

Ogni anno esistono circa un 10% di morti (dai 238 ai 356) in più nei dati della mortalità per causa e non riportati nei dati relativi agli incidenti. La spiegazione di Istat è che sono morti dopo i 30 giorni, ma in realtà non c’è una riconciliazione che Istat potrebbe fare per dimostrarlo, ma che non fa.

Lo spazio a disposizione non mi permette di parlare per esteso dell’altro tema importante quello delle cause accertate o presunte degli scontri stradali. Anche in questo caso la qualità del dato ISTAT è pessima. Gli operatori delle FF. OO. hanno indicato ben 46.984 volte “circostanza imprecisata” su un totale di 166.525 collisioni con feriti rilevati. Quindi nel 28% degli scontri (più di uno su quattro) le forze dell’ordine non riportano la causa presunta. Praticamente “circostanza imprecisata” è la prima causa degli scontri che provocano vittime e feriti. Siamo messi veramente bene. È stato il destino che ha provocato lo scontro. In fondo si tratta appunto di un “incidente”!!

Come mai questo accade? Cosa potremmo fare di diverso. Proviamo a indicare alcuni punti, sicuramente non esaustivi ma che potrebbero essere una buona base di discussione:

a) La verifica della qualità del dato non funziona. A quanto mi risulta esistono solo dei controlli di congruità statistica ma non vengono fatti incroci con altre banche dati (esempio assicurazioni) o verifiche sulla qualità del processo di trasmissione da parte soprattutto dei Comuni.

b) Troppi passaggi di dati prima di arrivare al database nazionale. Come Istat stessa spiega, nel caso delle polizie municipali (che rilevano il 66% degli scontri con lesioni) il passaggio dei dati è il seguente (figura 3)

Nel caso di Lorenzo, la Polizia Municipale di Firenze ha raccolto il dato, poi lo ha passato all’ufficio statistica del Comune, che a sua volta l’ha passato a quello della Provincia, poi dalla Provincia alla Regione e dalla regione all’ISTAT. Ognuno di questi passaggi è potenziale fonte di errore (come è stato con l’inversione di un codice che ha fatto passare undici morti da morti a incolumi). Il dato deve andare il più direttamente possibile al consolidamento centrale, dal quale poi si possono estrarre viste dei dati locali

c) Istat-ACI ha delegato la responsabilità di un consolidamento intermedio dei dati delle polizie municipali (praticamente il 66% dei dati) alle 20 Regioni. Le Regioni non hanno alcun rapporto né istituzionale né gerarchico con le polizie che dipendono da ogni comune. Solo la buona volontà di qualche funzionario può agire per favorire e controllare la qualità del dato

d) I dati relativi a mortalità, feriti e cause sono dinamici. La persona può morire entro 30 giorni dallo scontro (è il tempo che la normativa europea dà per considerare morti per scontri stradali). Le cause possono essere determinate in maniera erronea nel momento e poi riviste in base anche alle condizioni del guidatore (e i risultati delle analisi possono arrivare successivamente). Nel caso di collisione con esito mortale, dovrebbe essere poi obbligatoria una verifica a posteriori fatta da un ente terzo della congruità dei dati e delle circostanze.

e) Ogni Polizia Municipale usa sistemi di raccolta diversi. In realtà dovrebbero essere al massimo due a livello nazionale (non uno per una questione di evitare un monopolio) in modo da controllare in maniera efficace anche il processo di raccolta.

f) Non si misura l’indicatore più importante, quello dei KSI (Killed and Serious Injured). I feriti gravi (come definiti a livello internazionale) sono il numero più importante da analizzare e ci indicano la gravità dello scontro.

g) ISTAT-ACI non incrociano i dati con altre basi dati disponibili per identificare anomalie. Potrebbero farlo già oggi con il database relativo alla mortalità per causa, in particolare quella denominata “accidenti di trasporto”. A parte la denominazione stile ottocentesco che è quasi offensiva per gli omicidi stradali, nessuno incrocia questi dati per vedere se qualche persona è stata persa nell’una (morti per incidenti stradali) o nell’altra (morti per accidenti di trasporto) contabilità (faccio fatica a parlare di statistica quando si devono solo “contare” i morti).

Volendo, migliorare si può! “Misura quello che è misurabile e rendi misurabile quello che non lo è” è una frase attribuita a Galileo Galilei padre della scienza moderna. Lo stato italiano, nel caso degli scontri stradali, riesce molto bene invece a rendere non misurabile quello che lo è! È importante che rimangano “incidenti”, frutto del caso e del destino e che nessuno tenti di risolvere il problema, salvando vite, con un po’ di pensiero scientifico. Il sistema di mobilità che abbiamo creato deve andare avanti senza problemi, dimenticandosi del sangue sparso ogni giorno sulle nostre strade.

*Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus

Italia, territorio sicuro ma senza controllo: banditi e assassini fuggono puntualmente indisturbati Ne siamo convinti e lo ribadiamo con alcuni ragionamenti

Italia è un Paese sicuro? Di primo acchito risponderemmo di sì, ma siamo un popolo pacifico oppure siamo seduti su una polveriera? E nel caso le cose andassero male, abbiamo la capacità di controllare il nostro territorio? A quest’ultimo interrogativo rispondiamo di no: abbiamo il controllo delle autostrade e dei valichi più importanti, teniamo sotto controllo la rete ferroviaria (ma, praticamente, solo quella veloce) e le infrastrutture aeree, ma la gran parte del territorio è sguarnita e priva di sorveglianza, anche elettronica.

Ma andiamo con ordine: cosa dicono i numeri? Semplice: anche se abbiamo inventato ed esportato modelli temibili ed efficienti di criminalità organizzata e anche se la tenuta delle nostre istituzioni è stata messa a dura prova dalle tragedie degli anni di Piombo, l’attuale fase se confrontata con altre nazioni – è oggettivamente rassicurante. Se si escludono reati predatori classici (appropriazioni indebite, furti, rapine e truffe classiche), reati informatici (come il phishing, gli spyware, i ransomware e il social engineering, ovviamente sempre finalizzati alla predazione) e una galassia di comportamenti illeciti tipici della microcriminalità (dal vandalismo ai borseggi), siamo una nazione sicura.

Abbiamo infatti un basso livello di criminalità ed anche nello scenario europeo i nostri indici sono incoraggianti: siamo solo sessantottesimi nel mondo in quanto a delinquenza (47,10 l’indice della criminalità e 52,90 quello della sicurezza), e molto peggio di noi – nella classifica guidata dal Venezuela – fanno la Francia al 39esimo posto, il Belgio al 57esimo, la Svezia al 60esimo e il Regno Unito al 62esimo.

Figura 3: Flusso trasmissione dati scontri stradali dai Comuni a Istat
Lorenzo Borselli*
Chilivani (Sassari), 16 agosto 1995
Dedicato alla Memoria dell’Assistente della Polizia di Stato Luca Scatà Medaglia d’Oro al Valor Civile

Il dato dovrebbe rassicurarci enormemente ma, se non bastasse, mettiamo il punto sul fronte degli omicidi volontari, che da noi sono effettivamente pochi, rispetto ai competitor: siamo addirittura 157esimi e prima di noi, figuratevi, c’è praticamente tutta Europa: il Belgio (112°), la Finlandia (114°), la piccola Malta (115°), la Romania (123°), la Francia (130°), e poi Slovacchia (134°), Svezia (137°), Danimarca (138°), Austria (140°), Germania (141°), Grecia (142°), Islanda (144°), Irlanda (146°), Portogallo (147°), Polonia (149°), Spagna (151°), Repubblica Ceca (152°), Svizzera (154°) Olanda (155°) e Croazia (156°), almeno secondo i dati elaborati fino al 2018 .

Ciò anche se, dopo tre decenni consecutivi di calo, i numeri del delitto più grave siano tornati a crescere, come confermato dal Viminale in occasione della Festa della Polizia: nel 2023, il ministero dell’Interno ha registrato 329 assassinii (119 femminicidi), a fronte dei 326 totali del 2022 (di cui 128 donne). Nel 2021 furono invece 309 e, nel 2020, 287.

Il terrorismo interno non fa più paura e quello islamico sembra prediligere altri scenari: nel 2023 DIGOS e ROS hanno arrestato “appena” 16 integralisti, alcuni dei quali su segnalazione Interpol, mentre i cittadini stranieri espulsi perché ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale sono stati 77.

Oggettivamente, numeri risibili rispetto a quelli che vengono registrati in paesi come la Francia o il Belgio, dove i cittadini di origine straniera (perlopiù magrebina, turca ma anche cecena) pur avendo nel frattempo ottenuto la cittadinanza continuano a sentirsi stranieri, spesso emarginati nelle banlieue o nei quartieri ghetto, dove criminalità e disagio imperversano. In Italia queste realtà sono oggettivamente limitate ad alcune periferie metropolitane delle più grandi città: Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo.

Siamo lontani dall’intensità delle tensioni che si registrano, ad esempio sempre in Francia, dove dal 2020 ad oggi ceceni e magrebini si fronteggiano con inusitata violenza per accaparrarsi le principali piazze di spaccio in molte di quelle banlieue, con il continuo rischio di evoluzioni e derive terroristico-jihadiste, chi come noi è in prima linea nel controllo del territorio e nelle indagini sui fatti criminali che vi si verificano non può che invocare il tempo di una riflessione.

Perché anche se non esiste una definizione tout-court per definire come uno Stato possa definirsi “sicuro”, possiamo certamente concordare con l’asserzione dell’americano Robert Longley, quando dice che “la sicurezza di uno Stato dipende dalla capacità del suo governo di proteggere i cittadini, l’economia e le sue istituzioni” e noi questa capacità l’abbiamo persa. Intendiamoci, non si tratta di esprimere – anche solo retoricamente – un giudizio sull’attuale governance del Paese e sulla sua già indicata capacità di tenerci al sicuro, ma vorremmo sommessamente far notare che è davvero da troppo tempo (e, quindi, da molti governi che si sono succeduti nel tempo), che la questione

sicurezza è finita in fondo a tutte le rispettive agende: parliamo di pubblica sicurezza, di controllo del territorio, di capacità di reazione all’evento criminale (singolo o complesso), di capacità investigativa, giudiziaria e di tenere la cittadinanza al sicuro dai criminali, di ogni categoria, anche quelli col colletto bianco, perché “corruzione” – altro fenomeno endemico del nostro Paese come conferma Transparency International, al 42esimo posto nel mondo su un campione di 180 paesi – significa buttare al vento il 13% del PIL, qualcosa come 237 miliardi di euro all’anno. Puf.

In questa speciale classifica la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita dalla Nuova Zelanda con 87 punti e dalla Finlandia con 85 punti, segue la Norvegia con 84 e Singapore con 83. In coda alla classifica troviamo la Somalia con 11 punti, il Venezuela, la Siria e il Sud Sudan con 13 punti, e lo Yemen con 16 punti. L’Italia ha un punteggio di 56.

Corruzione a parte (non ci stancheremo mai di ricordarla, anche solo come richiesta di “accountability” alla classe politica dirigente, di ieri ed oggi), l’Italia non controlla il suo territorio: ce lo ha ricordato la tragica vicenda di Giulia Cecchettin (ricordiamo che l’auto del suo assassino ha percorso 904 km tra Vigonovo e Lipsia, in Germania dove è stato arrestato 8 giorni dopo il delitto senza essere stata intercettata) e, più recentemente, il 29 giugno 2024, l’assalto di un commando di rapinatori al caveau della Mondialpol di Sassari: una ventina di uomini, armati di Kalashnikov, equipaggiati come mercenari e abili come un gruppo militare perfettamente addestrato, ha assaltato l’istituto, vi ha fatto irruzione sfondando la cinta con una ruspa rubata, è riuscito a penetrare all’interno e sottrarre sacchi di denaro; ha ingaggiato conflitti a fuoco con le Guardie Giurate, con un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri di Sassari riuscito ad arrivare sul posto e rimasto inchiodato dietro un riparo di fortuna, esfiltrare lo scenario nel frattempo isolato con incendi di veicoli rubati e arterie cosparse di chiodi e poi sparire letteralmente nel nulla… non prima di aver sparato un paio di raffiche a un’auto della Polizia Stradale (che ovviamente non ha protezioni balistiche, come invece quelle dei Radiomobili dell’Arma e delle Volanti della Questura). Li prenderanno? Boh. Quelli che avevano assaltato nel 2018 lo stesso istituto con identica strategia e tattica non risulta siano stati formalmente identificati.

L’allarme è stato lanciato prontamente, la pattuglia è arrivata quasi subito e solo per un caso non si è trasformata in una seconda Chilivani (due Carabinieri uccisi, Walter Frau e Ciriaco Carru e un bandito rimasto sul terreno), in un contesto preparatorio di un assalto dai contorni molto simili: correva il 1995 ma il controllo del territorio, all’epoca, funzionava decisamente meglio. I due militari cercavano un veicolo pesante rubato e finirono col trovarlo: per la loro uccisione quattro banditi, identificati poco dopo, sono tuttora all’ergastolo, mentre due fiancheggiatori vennero condannati a

pene esemplari ed un settimo si uccise poco prima di essere catturato.

Ma se gli assalti sono materia quasi monopolistica di bande sarde o pugliesi, com’è possibile che in questi luoghi ci siano così poche risorse e perché le guardie non sono più in grado di contrastare i ladri?

Ribadiamo, perché siamo del mestiere: in Italia ci sono quattro forze di Polizia a ordinamento nazionale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), la Polizia Locale (nel caso di Sardegna ed altre regioni a statuto speciale ci sono Corpi Forestali autonomi) ma NESSUNA parla con l’altra in maniera funzionale ad un controllo immediato e rapido del territorio: addestramenti diversi (sempre meno efficienti, diciamolo), linee di comando diverse (e sovrapposte), perfino diverse frequenze radio e, soprattutto, tutti per proprio conto, concentrate perlopiù in città (i maliziosi direbbero “in concorrenza tra loro”) mentre tutti i circondari extraurbani restano sguarniti di pattuglie e di sistemi di videosorveglianza che, quando ci sono, sono di difficile accesso e acquisizione.

E non è solo, alla fine, una questione di prevenzione e contrasto alla criminalità ma di sicurezza a tutto tondo, soprattutto in chiave di sicurezza stradale e dei trasporti. Percorrere 500 km di rete ordinaria in uno qualsiasi dei paesi europei significa incontrare pattuglie, essere registrati nel transito e (se capita) nella trasgressione mentre in Italia il rischio è solo quello di essere immortalati in un radar di provincia, ma solo se si è distratti, vista la segnaletica che obbligatoriamente deve essere posta a segnalazione.

Pensateci: quante volte siete stati fermati da una paletta nella vostra vita?

E prima che una qualsiasi delle tante categorie di garantisti alzi la mano per protestare, vorremmo chiarire alcune cose: il controllo del territorio, quello in cui gli operatori di polizia se ne vanno in giro ventiquattrore al giorno, sette giorni su sette, è un presidio chiave nel mantenimento della sicurezza di tutti noi.

Ne è prova indiscutibile il conflitto a fuoco che nella notte del 23 dicembre 2016, a Sesto San Giovanni (Milano), portò all’uccisione da parte del collega Luca Scatà del terrorista islamico Anis Amri, autore della strage dei mercati di Berlino, commessa quattro giorni prima (12 morti e 56 feriti). Luca e il suo collega Cristian Movio fermarono Amri per un semplice controllo, senza che lo stesso avesse commesso alcunché o che fosse attiva una segnalazione di un qualche tipo. Quando Luca Scatà e Cristian Movio divennero troppo insistenti, Amri estrasse una pistola e aprì il fuoco, ferendo Movio ma venendo ucciso da Scatà. Ecco, proprio al nostro collega Luca, scampato alla furia integralista di un terrorista sanguinario ma stroncato a soli 35 anni da una malattia implacabile, vorremmo dedicare questo nostro contributo. Che purtroppo, lo sappiamo, resterà come sempre inascoltato.

*Ispettore della Polizia di Stato, Responsabile comunicazione ASAPS

Bibliografia, sitografia e fonti

1 - L’indice della Criminalità è una stima del livello generale di criminalità in una determinata città o nazione. Un livello di criminalità inferiore a 20 è considerato molto basso, un livello di criminalità compreso tra 20 e 40 è considerato basso, un livello di criminalità compreso tra 40 e 60 è considerato moderato, un livello di criminalità compreso tra 60 e 80 è considerato alto ed infine un livello di criminalità superiore a 80 è considerato molto alto.

2 - L’indice della Sicurezza è considerabile l’opposto dell’Indice della criminalità. Se la città ha un alto livello dell’Indice della sicurezza, è considerata molto sicura.

3 - “Crime Index by Country 2024 Mid-Year”, NUMBEO, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp, consultato in data 18.08.2024.

4 - “Intentional homicides (per 100,000 people) - Country Ranking”, Index Mundi - https://www.indexmundi.com/facts/indicators/ VC.IHR.PSRC.P5/rankings, consultato in data 18.08.2024.

5 - “Gli omicidi in Italia sono aumentati: lo conferma la polizia”, TODAY 10 aprile 2024, https://www.today.it/attualita/numero-omicidiitalia.html.

6 - “National Security Definition and Examples”, Robert Longley, thoughtco.com, 24 Settembre 2021 - https://www.thoughtco.com/ national-security-definition-and-examples-5197450 consultato in data 18.08.2024.

7 - “Indice di percezione della corruzione CPI 2023. L’Italia conferma il punteggio”, Transparency International, 30 gennaio 2024https://www.transparency.it/stampa/cpi-2023-italia-conferma-punteggio, consultato in data 19.08.2024,

8 - L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

9 - “La corruzione in Italia costa ma la burocrazia resta a guardare. Ecco come.”, Dario Immordino, 05.11.2020, Il Sole 24Ore. 10 - 16 agosto 1995, Chilivani (Ozieri, Sassari).

Droni sull'autostrada. Così

Aspi migliora controllo del traffico e sicurezza

ugli automobilisti svettano i falchi. Ma si tratta di falchi particolari, figli della tecnica. Per vigilare sul traffico e agevolare le squadre di viabilità Autostrade per l’Italia sta testando un device di uso sempre più comune: il drone. Il programma sperimentale Falco di Aspi, di cui si è conclusa la seconda fase di test, si basa su questa nuova tecnologia. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con Movyon, centro per la ricerca e l’innovazione del Gruppo, nell’ambito del piano di innovazione di Aspi, teso a un sempre maggior ricorso a competenze tecniche di vari settori e innovazione tecnologica

Ora i droni volano pilotati da remoto, direttamente dal centro di controllo del traffico di Genova. I test sono stati effettuati sull’A26 dal bivio A10 a Ovada, e sull’A10 tra Cogoleto e Varazze, nei quali Aspi è stata in grado di monitorare dall’alto il traffico anche nei punti sprovvisti di telecamere. In questa seconda fase sono state pianificate 1.407 missioni, con un tasso di successo dell’82% (missioni effettivamente avviate e completate), mentre il 18% delle missioni non riuscite è dovuto al maltempo. I droni hanno volato per un totale di 191 ore, percorrendo 2.837 km. Tra le missioni, 53 sono state su chiamata, con 12,5 ore di volo e 84 km percorsi. Significativi l’incremento degli eventi rilevati (+11%) e la riduzione dei tempi di intervento (-50%)

Le missioni dei droni sono state effettuate in coordinamento con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, autorità europea tra le più avanzate nel settore degli aeromobili senza equipaggio, che ha rilasciato l’autorizzazione operativa per poter operare con droni in modalità BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) su cinque siti sul tratto ligure della rete autostradale, selezionato per le sue caratteristiche peculiari. Si tratta infatti di un territorio complicato dal punto di vista orografico, il cui tratto autostradale è quello in Italia con il più alto numero di gallerie, ricco di viadotti e curve a gomito e spesso soggetto a maltempo e a code. Il controllo continuo della viabilità tramite l’utilizzo di un servizio aereo innovativo con droni è utile a intercettare velocemente eventuali situazioni critiche, tenendo aggiornati i viaggiatori sulle condizioni di traffico, dato che il drone può arrivare in un qualunque punto più celermente di qualsiasi altro mezzo. Nelle aree oggetto di questa sperimentazione sono stati installati dei “nidi” per alloggiare, far decollare i droni, e permetterne la ricarica, cosicché possano sorvolare il tratto assegnato. In questa seconda fase, con i droni pilotati da remoto, le missioni sono state attivate direttamente dal centro di controllo del traffico di competenza, in modo che il personale del centro stesso ricevesse dei flussi video sulle condizioni della viabilità e dell’infrastruttura.

I voli sono avvenuti in base a una pianificazione, oppure nell’ambito di missioni on demand per specifici eventi (code, incendi, materiali dispersi). Il tutto nel rispetto di un accurato protocollo di sicurezza. La vista dall’alto permette anche di ispezionare cantieri, segnaletica stradale, stato della pavimentazione e del verde. Tutte informazioni utili a mettere in moto tempestivamente la Polizia Stradale, le squadre di soccorso in caso di necessità, e a individuare attività di intervento o ripristino sull’infrastruttura.

Ora si passerà alla raccolta e all’analisi dei dati, propedeutici allo sviluppo dell’intelligenza artificiale per l’event detection, ossia l’identificazione automatica di un caso critico (veicolo fermo, incidente, etc). In futuro, il sistema di monitoraggio con droni potrebbe essere ricompreso nelle attività di routine di pattugliamento della rete, aiutando i tecnici a identificare potenziali pericoli, a velocizzare i tempi di intervento e a migliorare la qualità del servizio. È una delle iniziative che Aspi sta mettendo in campo per rispondere alle esigenze degli utenti, insieme alla calendarizzazione dei cantieri e all’impiego dei road zipper, ovvero delle barriere mobili che rimodulano la carreggiata in tempo reale, così che la continuità dei lavori non impatti sulla fluidità del traffico. Il progetto Falco fa parte del più ampio Programma Mercury. Smart Sustainable Mobility, con cui Aspi vuol creare un polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica il cui obiettivo è ottenere infrastrutture autostradali più sicure, oltre che digitalizzate e a basso impatto ambientale. Il programma, al quale partecipano le diverse società controllate del Gruppo, consentirà di rinnovare la rete e tutte le infrastrutture connesse e di allungarne la vita utile, rendendo il traffico più fluido e gli automobilisti maggiormente al riparo da rischi.

ARTIFICIAL “POLICE” INTELLICENCE:

cosa prevede il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale per le forze di Polizia

Lo scorso 1° agosto è entrato in vigore il Regolamento sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea: il primo tentativo, a livello globale, di disciplinare il fenomeno. Tante le novità anche per le forze di polizia che ora, nell’ambito delle regole disegnate dal legislatore europeo, sono chiamate a destreggiarsi – tra gli altri – con sistemi di identificazione biometria, polizia predittiva, criminal profiling. Un nuovo lessico operativo ma anche, e soprattutto, nuovi (e potenti) strumenti per la conduzione delle indagini.

1. Il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale Lo scorso 1°agosto è entrato ufficialmente in vigore nell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce – per la prima volta a livello mondiale – regole armonizzate sull’uso dell’intelligenza artificiale (in avanti: AI Act). L’AI Act fornisce agli sviluppatori e agli operatori di intelligenza artificiale (IA) requisiti e obblighi chiari per quanto riguarda gli usi specifici dell’IA, mirando al contempo a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Nello specifico, il nuovo Regolamento fa parte di un ventaglio più ampio di misure politiche e di investimento finanziario a sostegno dello sviluppo di un’IA affidabile in Europa, che comprende:

- il c.d. pacchetto sull'innovazione in materia di IA, varato dalla Commissione europea lo scorso 24 gennaio 2024 e volto a sostenere, mediante linee di finanziamento dedicate e canali di comunicazione preferenziali, le start-up e le PMI europee nello sviluppo di una IA che rispetti i valori e le norme dell’UE;

- il c.d. piano coordinato sull’IA, inizialmente pubblicato nel 2018 e aggiornato nel 2021, che formalizza un impegno congiunto tra la Commissione, gli Stati membri dell'UE, la Norvegia e la Svizzera per massimizzare il potenziale dell'Europa per competere a livello mondiale, definendo azioni e strumenti di finanziamento per l'adozione e lo sviluppo dell'IA in tutti i settori. In ambito nazionale, il 22 luglio 2024, il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), a pochi giorni dalla pubblicazione dell’AI Act e dall’inizio delle audizioni in commissione, presso il Senato della Repubblica, del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, ha pubblicato infine la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 202420261

Il presente contributo intende descrivere i principali contenuti del nuovo Regolamento aventi un diretto impatto sul lavoro delle forze di polizia e, in generale, delle “autorità di contrasto”, ovvero delle agenzie e degli organismi impegnati nella prevenzione, contrasto e accertamento dei reati2 .

2. Intelligenza artificiale e “forza” di polizia

Il Regolamento sulla IA è ispirato a un approccio c.d. risk-based: i sistemi di AI sono, cioè, classificati in base a “la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso”3 sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini della UE. Di conseguenza, i sistemi sono quadripartiti a seconda che il relativo impatto venga ritenuto: inaccettabile, ad alto rischio, con rischio limitato o, infine, nullo o minimale. Come si avrà modo di rilevare, il legislatore europeo mostra un particolare interesse verso il segmento della prevenzione e del contrasto dei reati. Il motivo, esplicitato all’interno del considerando 59 del Regolamento, è la presenza di un forte e peculiare squilibrio di potere tra cittadini e forza pubblica che, se non “imbrigliato” in un sistema di controllo, potrebbe portare alla sorveglianza, all'arresto o alla privazione della libertà di una persona fisica in spregio dei diritti fondamentali garantiti dai Trattati dell’Unione europea. La logica che pare ispirare le disposizioni di cui si farà cenno, sembra quindi essere quella di scongiurare che la AI possa solo sostenere (senza mai sostituirsi o anche solo sopperire a) la valutazione umana che, nel caso di specie, deve restare il principale usbergo del rispetto dei diritti e delle garanzie del cittadino, nel contesto delle attività di polizia preventiva, o dell’indagato/imputato, nell’ambito di un procedimento penale.

a. Sistemi di AI vietati

L’articolo 5 del Regolamento vieta una serie di sistemi di IA ritenuti altamente lesivi delle libertà e dei diritti fondamentali degli individui. Con specifico riguardo al comparto di polizia, è da evidenziare il divieto di impiego di:

- sistemi di IA aventi finalità di c.d. polizia predittiva, ovvero per “valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità”. Tale divieto, tuttavia, non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa;

- sistemi di IA di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto. Anche in tale ipotesi, il divieto è mitigato qualora l’uso sia strettamente necessario in uno degli scenari previsti dal Regolamento, ovvero: la ricerca di vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, nonché di persone scomparse; la prevenzione di una minaccia specifica per la vita o di attacco terroristico; l'identificazione, nell’ambito di un procedimento penale, di un indagato per uno dei reati elencati nell'allegato II del Regolamento (tra cui rientrano quelli ambientali e di pedopornografia ma non, ad esempio, delitti di narcotraffico o di riciclaggio di denaro).

Infine, l'uso del sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico è autorizzato solo se l'autorità di contrasto ha completato una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (di cui all'articolo 27) e ha registrato il sistema di IA nell’apposita banca dati UE conformemente all’articolo 49.

b. Sistemi di AI ad alto rischio

I sistemi di AI ad alto rischio (vale a dire, quei sistemi che possono porre rischi significativi per la salute e la sicurezza, per i diritti fondamentali delle persone, la democrazia, lo Stato di diritto e le libertà individuali), sono individuati all’art. 6 e dal correlato allegato III dell’AI Act e sottoposti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell’UE. Nello specifico, i fornitori di tali sistemi di AI sono soggetti a una procedura di valutazione preventiva di impatto sui diritti fondamentali volta, tra l’altro, a verificare:

- l’adozione sistemi di gestione dei rischi;

- la predisposizione della documentazione tecnica necessaria alle autorità per valutare la conformità dei sistemi nonché per la registrazione degli eventi (“log”);

di Lorenzo Savastano*

- l’elevata qualità dei dataset sottostanti e la presenza di adeguati livelli di accuratezza, robustezza, cyber-sicurezza.

Con riferimento al comparto delle attività di contrasto e law enforcement, tra i sistemi connotati da rischio più elevato compare l’identificazione biometrica remota c.d. a posteriori

Per tale tipologia di software, l’art. 26, par. 10 dell’AI Act pone una significativa eccezione al rigoroso regime autorizzatorio previsto dal Regolamento qualora tale strumento di AI venga impiegato nel quadro di un'indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato.

In tale ipotesi l’impiego del sistema è soggetto a una specifica autorizzazione, ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, tranne quando è utilizzato per l'identificazione di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili.

Ad ogni modo, l'identificazione biometrica remota a posteriori:

- è limitata a quanto strettamente necessario per le indagini su uno specifico reato;

- in nessun caso può essere utilizzata in modo non mirato o senza un collegamento con un reato, un procedimento penale o una minaccia reale e/o attuale e/o prevedibile di un reato o con la ricerca di una persona scomparsa;

- è documentata nel pertinente fascicolo di polizia e messo a disposizione, su richiesta, della autorità di vigilanza del mercato e dell'autorità nazionale per la protezione dei dati personali.

Inoltre, ulteriori pratiche di AI ritenute ad alto rischio nel settore del contrasto e prevenzione dei reati (e, in quanto tali, sottoposte ai richiamati limiti e autorizzazioni preventive) sono i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare:

- il rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati (es. poligrafi);

- l'affidabilità degli elementi probatori nel corso di un procedimento penale;

- il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione delle persone fisiche, ma anche della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità o del comportamento criminale pregresso (c.d. criminal profiling).

Significativo è, infine, quanto stabilito dal considerando n. 59 dell’AI Act, a mente del quale i sistemi di IA specificamente destinati a essere utilizzati dalle autorità fiscali, doganali, nonché dalle unità di informazione finanziaria in materia di antiriciclaggio, non dovrebbero essere classificati come sistemi di IA ad alto rischio. Tale considerazione esegetica, tuttavia, non ha trovato riflessi normativi all’interno del Regolamento

c. Rischio limitato

La produzione e l’utilizzo di sistemi di AI che presentano solo un rischio limitato saranno soggetti a meri obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 52 dell’AI Act. Il riferimento è, ad esempio, ai sistemi di IA di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica (non rientranti tra quelli vietati) delle persone fisiche, nonché quelli in grado di generare contenuti con elevatissimo grado di verosimiglianza (c.d. “deepfake”).

d. Rischio minimo o nullo

La legge sull'IA consente l'uso gratuito dell'IA a rischio minimo, come le applicazioni di videogiochi abilitati all'intelligenza artificiale o filtri antispam. Si tratta, a ben vedere, della stragrande maggioranza dei sistemi di IA attualmente utilizzati nell'UE.

3. AI Act: first act!

L’AI Act è solo il primo atto di un percorso normoregolamentare che, intrecciando fra loro standard internazionali, regole europee e disposizioni attuative nazionali, consacrerà nell’uso quotidiano – di famiglie, imprese e Istituzioni – i sistemi di intelligenza artificiale

Un processo di digital transformation che investe in pieno anche le forze di polizia e che, ora, ha finalmente siglato l’alleanza più importante per diventare realtà: quella con il diritto

*Maggiore della Guardia di finanza

19841 il futuro prossimo?

La

profezia di George Orwell

L’identificazione a distanza delle persone nell’IA Act, un’opportunità per il law enforcement e un rischio di sorveglianza di massa

1984 - la copertina della prima edizione. Orwell modellò la “sua” autocrazia sull’Unione Sovietica di Joseph Stalin e sulla Germania nazista di Adolf Hitler. Il romanzo è una satira triste che racconta come la verità e i fatti possano subire una manipolazione ad opera di astuti sistemi (IA). Ha reso popolare il termine “orwelliano” che ne è divenuto sinonimo.

Note

1 - Nello specifico, il documento definisce le azioni strategiche prioritarie del Governo per il prossimo triennio, raggruppate nelle quattro macroaree di Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione.

2 - Sul tema compaiono ancora pochi contributi di settore. Si segnalano, tuttavia, per il tentativo di ricomporre contenuti del Regolamento sulla IA, gli articoli di: M. SANTARELLI, Ai Act, ecco cosa farà la polizia con l’intelligenza artificiale in Europa, pubblicato su agendadigitale.eu il 23 febbraio 2024; A. ITALIANO, Cos'è l'Artificial Intelligence Act e cosa prevede per l'AI, pubblicato sul sito dell’Osservatorio sulla Digital Innovation del Politecnico di Milano (blog.osservatori.net) il 1° febbraio 2024 (aggiornato il 3 giugno 2024).

3 - È questa la definizione di “rischio” fornita dall’AI Act all’art. 3, punto 2.

L’Unione europea si è data, “con il voto del 13 marzo 2024” un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (Ue) che disciplina la delicata materia dell’Intelligenza Artificiale, inteso IA Act2, che introduce una prima forma di regolamentazione organica3, allineandosi all’OCSE nella sua definizione, che risulta fondamentale per la stessa comprensione e la conseguente interpretazione normativa. Tale identifica, quindi, un sistema della specie, come un’entità automatizzata capace di adattarsi e influenzare realtà fisiche o virtuali, testualmente definendolo: “sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l’installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

Non può del resto sottacersi come, nel senso più alto e nella prospettiva dell’evoluzione scientifica, l’IA si ponga come obbiettivo la realizzazione di sistemi informatici in grado di simulare il pensiero umano, tuttavia connotati da maggiore capacità di elaborazione e rapidità di esecuzione, con implicazioni morali e tecniche non indifferenti, evidenziate da Stephen Hawking già nel 2014, allorquando ha messo in guardia sulle conseguenze di un suo sviluppo incontrollato, considerandolo una minaccia per la sopravvivenza dell’umanità.

L’AI Act anticipa solo, come primo step, un quadro normativo organico per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA, stabilendo irrinunciabili regole armonizzate4 e modificando la legislazione con esso incompatibile. Per quanto ci occupa, rileva principalmente la disciplina di taluni utilizzi (pratiche) o effetti, proibiti ove contrastanti con i

valori o i diritti fondamentali dell’Ue. In tale ambito ricade senz’altro l’uso di sistemi di identificazione biometrica5 (riconoscimento facciale e vocale6) a distanza, in tempo reale7, effettuato in spazi pubblicamente accessibili e per fini di law enforcement8, vietati, salvo che ricorrano alcune cospicue e ben motivate eccezioni, che ne contemplino comunque un uso, limitato nel tempo e nello spazio, in materia di giustizia penale e prevenzione, sempre e comunque sotto il controllo di autorità terze:

- per la ricerca mirata di specifiche vittime potenziali di reato, ivi inclusi i minori scomparsi; - per la prevenzione d’una minaccia specifica, sostanziale e imminente, alla vita o all’incolumità delle persone fisiche o di un attentato terroristico;

- per l’individuazione, la localizzazione, l’identificazione o il perseguimento dell’autore o del sospetto di una serie di reati specifici o per cui sia prevista una pena determinata (non bassa)9

Viene sempre contemplata, pure in tali limitate ipotesi, la necessità di una previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria o di un’Autorità amministrativa, comunque indipendente, dello Stato Ue10, che

sia rilasciata a fronte di una richiesta motivata, salvo che ricorra … “una situazione di urgenza debitamente giustificata”… che possa legittimare l’uso di un sistema IA di identificazione biometrica, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, che si renderà sempre e comunque necessaria, ma che può, in tale ipotesi eccezionale, giungere contemporanea o anche seguire. In merito alla condizione legittimante si fa esplicito rinvio ai reati della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (ex art. 2, par. 2), relativa al “mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra paesi dell’Unione”11 (M.A.E.) e alle procedure di consegna tra paesi dell’Ue. Reati punibili in questo caso, nello Stato membro interessato, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima di almeno tre anni, come stabilito dal diritto dello Stato membro. Risultano altrimenti vietate: le applicazioni di IA nei sistemi di riconoscimento facciale indiscriminato nei luoghi pubblici, peraltro già in uso in alcuni paesi extra Ue, la categorizzazione di caratteristiche sensibili, il monitoraggio delle emozioni sui luoghi di lavoro e nelle scuole.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

Manifesto del “Grande Fratello”, con caratteristiche somatiche comuni a Hitler e Stalin (fumetto “1984 The comic” di F. Guimont, 2004 - Free Art License).

Note

1 - 1984 - Nineteen Eighty-Four, (pubb. 1949) è il titolo originario del celebre romanzo di fantapolitica e racconto morale, di George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 1903 – Londra, 1950), che sviluppa il tema delle conseguenze del totalitarismo in relazione alla sorveglianza di massa.

2- Entro 6 mesi dall’entrata in vigore è prevista la graduale eliminazione dei sistemi vietati, entro 12 si renderanno applicabili le norme di governance generali anche per la PA, rendendolo pienamente applicabile, entro un biennio, anche con riguardo ai sistemi c.d. ad alto rischio.

3 - La base giuridica è costituita dall’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede l’adozione di misure destinate ad assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

4 - Sono 3 le componenti necessarie perchè un’IA risponda al requisito fondamentale, ovvero essere trustworthy (degna di fiducia): legalità, eticità, robustezza tecnica e sociale. Tali sono declinate attraverso 7 requisiti che la rendono affidabile: intervento e sorveglianza umani; robustezza tecnica e sicurezza; riservatezza e governance dei dati; trasparenza; diversità, non discriminazione ed equità; benessere sociale e ambientale, accountability (rendicontabilità quando si è chiamati a rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni). I sistemi di apprendimento automatico vengono suddivisi in quattro categorie principali in base al rischio potenziale che rappresentano per la società. I sistemi considerati ad alto rischio verrebbero assoggettati a regole severe che si applicheranno prima del loro ingresso nel mercato unionale e dell’area SEE (Spazio economico europeo), prevedendosi obblighi chiari, tra cui la valutazione dei rischi, la trasparenza e la sorveglianza umana 5 - Il divieto di utilizzo dei sistemi biometrici nell’identificazione si applica solo relativamente alle persone fisiche, seppure prevedendosi cospicue eccezioni, con riferimento all’adozione di sistemi di identificazione a distanza, in tempo reale. Tale presuppone l’esistenza di precise garanzie procedurali, riferibili ai presupposti normativi che ne autorizzano l’uso. Tali sistemi sono definiti come sistemi “in cui la cattura dei dati biometrici, il confronto e l’identificazione avvengono senza un ritardo significativo”. La definizione è intesa a coprire non solo l’identificazione istantanea, ma anche quella effettuata a breve distanza di tempo; altri tipi di identificazione biometrica sono considerati come “sistema di identificazione biometrica a distanza”.

6 - Alcuni sistemi utilizzano dati biometrici diversi, come il movimento di occhi e labbra o la frequenza cardiaca, ma con finalità diversa dall’identificazione di persone fisiche, intesa come generalità anagrafiche, volte a categorizzarle secondo classi o metriche predefinite e così valutarne il comportamento, eventualmente pericoloso o sgradito.

7 - … In addition to being included in the list of high-risk AI systems in Annex III, the use of post-remote biometric identification by law enforcement authorities has been made subject to some additional safeguards in Article 29. These safeguards include some limited transparency measures and the requirement for law enforcement authorities to request an authorisation for the use of postremote biometric identification, which could be given by a judicial authority or an administrative authority whose decision is binding and subject to a judicial review. This can be done prior or ex post, within 48 hours. Furthermore, the compromise text clarifies that post-remote biometric identification should not be used for law enforcement purposes in an untargeted way without any link to a criminal offence, a criminal proceeding, a genuine and present or genuine and foreseeable threat of a criminal offence or the search for a specific missing person …

8 - Intesa come attività organizzata di prevenzione o repressione, svolta principalmente da FFPP e AG, per: scoprire, scoraggiare, riabilitare o punire coloro che violano le norme. Risultano vietate le pratiche di polizia predittiva, ove basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona.

9 - Potrebbero insorgere problemi, per il riferirsi la previsione ad una pena detentiva di almeno tre anni, che potrebbe non riscontrarsi in entrambi gli Stati Ue (richiedente e richiesto di collaborazione) rendendo inattuabile la cooperazione giudiziaria e di polizia. 10 - Tale Autorità può concedere l’autorizzazione a condizione che sussistano prove oggettive e dimostrabili o chiare indicazioni sulla necessità di procedere, mentre l’uso del sistema di IA deve comunque risultare necessario e proporzionato al raggiungimento di uno degli obiettivi consentiti.

11 - Il M.A.E. semplifica e velocizza le procedure giudiziarie per il ritorno di condannati, imputati e indagati, per un reato sufficientemente grave, da un altro paese Ue, sostituendo a tal fine l’istituto dell’estradizione. Postula che ciascuna A.G. nazionale (richiesta) riconosca e dia seguito, con un minimo di formalità ed entro un termine prestabilito, alle richieste presentate dall’A.G. (richiedente) di un altro paese Ue. Il Paese richiesto deve rifiutare di adempiere al M.A.E. sulla base di un giudizio prognostico sulla sentenza, ovvero: in applicazione del principio del “ne bis in idem”, laddove abbia già emesso sentenza definitiva carico della persona per lo stesso fatto; ove il reato sia coperto da amnistia nel paese Ue richiesto; ove la persona interessata non possa essere considerata responsabile nel paese richiesto a causa dell’età; ove siano possibili misure alternative meno coercitiva.

Cronaca dell’annunciata abrogazione dell’abuso d’ufficio
Il tormentato contesto storico-normativo

a figura criminosa dell’abuso d’ufficio, che assolve a una funzione “di chiusura” del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rappresenta il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa, percorsa da una perenne tensione tra istanze legalitarie, che spingono verso un controllo atto a fungere da freno alla mala gestio della cosa pubblica, e l’esigenza di evitare un’ingerenza pervasiva del giudice penale sull’operato dei pubblici amministratori, lesiva della relativa sfera di autonomia.

Nella previsione iniziale del codice Rocco - che riprendeva una vetusta tradizione normativa risalente alla Leopoldina del 1786 - l’art. 323 c.p., con chiara formulazione, richiedeva la commissione, con abuso dei poteri inerenti le funzioni di pubblico ufficiale, di «qualsiasi fatto» allo scopo di «recare ad altri un danno» o di «procurargli un vantaggio».

La Corte costituzionale, con sentenza 19/2/1965 n. 7, ritenne che la tipicità dell’abuso si basava sul compimento di un atto amministrativo illegittimo - per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere - e su una finalità privata idonea a caratterizzare la direzione illecita del potere.

Si trattava figura sussidiaria stretta tra le fattispecie cui risultava allora affidato il controllo di legalità sull’attivi-

tà amministrativa: il peculato per distrazione (art. 314 c.p.) e l’interesse privato in atti d’ufficio (art. 324 c.p.).

La riforma recata dalla L. 26/4/1990 n. 86, eliminati questi reati, stabilì che l’abuso di ufficio, esteso anche agli incaricati di pubblico servizio, dovesse essere finalizzato a un vantaggio o a un danno “ingiusto”, prevedendo un aggravamento di pena qualora il vantaggio fosse stato di natura patrimoniale.

Tale formulazione, non sufficientemente determinata, risultava incentrata su una condotta vaga e priva di confini delimitati.

Così la L. 16/7/1997 n. 234, riformulò integralmente l’art. 323 c.p. richiedendo la violazione di legge o di regolamento o, in alternativa l’inosservanza di un obbligo di astensione e l’illiceità intrinseca del danno o del vantaggio patrimoniale - mentre quello non patrimoniale perse rilevanza. L’intenzione era quella di creare un’ipotesi di reato di danno, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo intenzionale, che potesse escludere la necessaria rilevanza penale dell’azione amministrativa illegittima, e.g. perché viziata da eccesso di potere.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, arrivò a ricomprendere nella violazione di legge anche le norme di principio quali l’art. 97 Cost., le norme di carattere procedimentale, ma anche le norme di indiretta rilevanza legislativa oltre che a recuperare nell’area di rilevanza penale anche gli atti viziati da eccesso di potere, nella forma dello sviamento (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 10/1/2012, n. 155).

Nel frattempo, la L. 6/11/2012 n. 190 ha operato un inasprimento di pena che passa (da 6 mesi) a 1 anno nel minimo e (da 3) a 4 anni nel massimo.

All’interno di un simile scenario si è sviluppato un fenomeno di “amministrazione difensiva”, grazie al quale i pubblici funzionari, per il timore, ubiquo e indefinito, di esporsi a eventuali addebiti penali, decidono di astenersi dall’assumere decisioni, ancorché utili per il perseguimento dell’interesse pubblico.

Conseguentemente, il D.L. 16/7/2020 n. 76 - c.d. decreto semplificazioni - convertito nella L. 11/9/2020 n. 120, in piena emergenza pandemica, nel recare una sorta di revirement per facilitare la ripresa del Paese, ha tentato di rasserenare gli amministratori pubblici, terrorizzati dalla sindrome della firma, operando un ridimensionamento ermeneutico dell’abuso d’ufficio.

E’ stata, quindi, modificata in modo mirato, la prima ipotesi recata dall’art. 323 c.p., operando una parziale abolitio criminis e circoscrivendo il sintagma normativo alla violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Il restyling operato dal decreto semplificazioni, che riduce il perimetro dell’ambito applicativo della norma nell’an, nel quid e nel quomodo, comporta tre macroconseguenze.

1) L’estromissione dei regolamenti dal novero delle fonti la cui inosservanza può dar luogo all’abuso d’ufficio, stante la rilevanza della sola violazione di norme primarie.

2) La limitazione dell’inosservanza alle sole regole di condotta specifiche ed espressamente previste, aventi contenuto immediatamente precettivo, che il funzionario pubblico è tenuto a rispettare.

3) L’attribuzione di rilevanza alle sole regole di condotta vincolanti, previa espunzione degli atti amministrativi connotati da margini di discrezionalità - amministrativa, tecnica o politica. Conseguentemente, non possono censurarsi penalmente gli atti viziati semplicemente da eccesso di potere.

E’ rimasta, invece, invariata la seconda ipotesi recata dall’art. 323, costituita dall’inosservanza dell’“obbligo di astensione” in caso di conflitto di interessi - in re propria - che funziona come norma di chiusura, diretta a sanzionare penalmente la violazione del dovere di imparzialità dell’azione amministrativa.

In questo caso, l’obbligo di astensione può trovare fondamento in una specifica norma primaria, di legge o assimilata (art. 7 D.P.R. 16/4/2013 n. 62; art. 78 c. 2 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; art. 6-bis L. 7/8/1990 n.

Dottrina di Fabio Piccioni*

241) ma anche in un atto non avente veste giuridica formale di legge (e.g. norme regolamentari, contenute in decreti o circolari ministeriali, o disposizioni inserite nel bando di un concorso pubblico), come si evince dalla locuzione “negli altri casi prescritti”, che integra una norma penale in bianco, che rinvia ad altre disposizioni per l’integrazione del precetto.

Per completezza, la violazione dell’obbligo di astensione integra solo l’elemento materiale perché ai fini dell’integrazione del reato occorre anche dimostrare:

- il nesso causale con l’evento, alternativo, per cui dall’atto adottato sia conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto;

- il dolo intenzionale, di talché l’evento di vantaggio o di danno è stato una conseguenza voluta ed immediatamente perseguita, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, né quello diretto.

La Corte Costituzionale, con sentenza 18/1/2022 n. 8, ha dichiarato, in relazione alla riforma operata in parte qua dal decreto semplificazioni, non fondata la questione di legittimità sollevata, in riferimento all’art. 77 Cost., in relazione sia al procedimento di produzione della norma, sia ai suoi contenuti, e inammissibili le questioni di legittimità sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per attribuzione all’agente pubblico di un potere dispositivo assoluto e sottratto al vaglio giudiziale.

La L. 9/8/2024 n. 114

L’art. 1 c. 1 lett. b) L. 9 agosto 2024 n. 114, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - in extremis - il 10/8/2024, in vigore dal 25/8/2024, ha definitivamente abrogato l’art. 323.

Inoltre, nel recare il necessario coordinamento, viene soppresso il riferimento al reato di abuso d’ufficio contenuto nella rubrica e nel testo dell’art. 322-bis c.p. - relativo all’applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell’Unione europea - nonché nell’art. 323-bis c. 1 c.p. - relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Nel frattempo, l’art. 9 D.L. 4/7/2024 n. 92, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, c.d. “decreto carceri”, convertito con modifiche nella L. 8/8/2024 n. 112, ha previsto una parziale copertura per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali, introducendo nel codice penale l’art. 314-bis, recante il nuovo delitto di Indebita destinazione di denaro o cose mobili - che sembra resuscitare, sotto mentite spoglie, il peculato per distrazione.

Conclusioni

L’interpretazione del diritto è come una molla, il corpo elastico che la compone consente di estendersi o restringersi - a dismisura.

E’ ragionevole, quindi, auspicare che quelle condotte di malcostume o malaffare dell’agente pubblico che escono da una parte dello stigma penale, possano rientrare in un’altra.

Resta, tuttavia, il timore che - considerato “in campo lungo” - si possa arrivare a far risultare “legittimo” ciò che in precedenza era stato ritenuto “illegittimo”, ovvero, all’opposto, in modo da far risultare “illegittimo” oggi, ciò che era stato ritenuto “legittimo” prima.

*Avv. del Foro di Firenze

Catcalling: in tema di molestie di strada e riforma Cartabia

1. PREMESSA - Secondo la Treccani il termine ‘catcalling’ (letteralmente l’atto di richiamare il gatto) definisce una <<molestia maschile consistente nell’espressione verbale e gestuale di apprezzamento di natura sessuale rivolto in modo esplicito, volgare e talvolta minaccioso, a una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico>>.

Con modalità che variano dai fischi a battute a sfondo sessuale, dal suonare il clacson a gesti inopportuni e ammiccanti: tutti atti che possono provocare profondo disagio e un generale senso di timore in chi li subisce. Nella grande maggioranza dei casi il catcalling viene fatto da un uomo ai danni di una donna, e questo dipende dalle dinamiche di potere inscritte nella nostra cultura e che regolano il rapporto tra i due sessi1

La violenza di questo comportamento consiste, innanzitutto, nell’invasione dello spazio altrui fatto senza consenso: si dispone della presenza e del corpo dell’altra persona a piacimento, sessualizzandola, e con modalità precisamente volte a mettere a disagio.

Non sono complimenti, non sono battute innocenti, perché a chi le fa non interessa effettivamente provocare reazioni di gratitudine o di riso.

Ciò che stimola e permette l’esistenza del catcalling come fenomeno sistemico, nonostante esista una legislazione al riguardo, è la disparità di potere che intercorre tra le categorie sociali a cui appartengono l’abusante e la vittima.

In genere un uomo continua a sentirsi legittimato (e protetto) nell’apostrofare una donna per strada perché la cultura in cui entrambi sono immersi gli dà la sicurezza, in modo più o meno consapevole, che lei in risposta non eserciterà violenza, fisica o verbale, e lo spinge a reiterare comportamenti violenti nei suoi confronti come conferma della sua posizione sociale rispetto a lei.

2. TUTELA LEGALE - La sensibilità del legislatore nei confronti delle molestie verbali a danno di persone si è affinata nel tempo; dimostrazione ne è l’evoluzione normativa che ha affiancato all’art. 660 c.p. (“Molestia o disturbo alle persone”) l’art. 612-bis c.p. (“Atti persecutori”), inquadrando tali fattispecie nella protezione della quiete pubblica (per taluni2 privata), quale declinazione della tutela dell’ordine pubblico3 e della persona.

In particolare, quest’ultima norma è stata introdotta4 per contrastare il comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di comportamenti (ora intrusivi, come telefonate, appostamenti, pedinamenti, ora integranti reato, quali minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche) più noti con il termine di stalking, termine importato direttamente dall’esperienza giuridica dei Paesi di common-law

Per le ipotesi di catcalling, invece, residua tutt’oggi5 l’art. 660 c.p. che punisce il fatto di colui che rechi a qualcuno molestia o disturbo, per petulanza o biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono6

Trattasi di quelle condotte che, senza integrare delitti contro la libertà sessuale, tuttavia realizzano una molestia - o comunque un fastidio rimarchevole - nei confronti della libertà sessuale a causa della loro volgarità o dell’intrusione nell’altrui sfera privata. Tali conclusioni derivano dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito, come criterio generale, che la molestia sessuale:

- si differenzia dalla violenza - anche nella forma tentata - in quanto prescinde da contatti fisici7 a sfondo sessuale;

- si manifesta con petulanti corteggiamenti non graditi (o con petulanti telefonate) ovvero con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non necessariamente un momento della condotta8

3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO E CONDOTTA - L’art. 660 c.p. punisce l’interferenza momentanea nella tranquillità di una persona, indipendentemente dalla percezione dalla vittima9 Analizzando i termini usati nella norma in commento, sotto l’aspetto definitorio:

1. molestia è ogni attività che alteri in maniera dolorosa (o comunque fastidiosa) il normale equilibrio psicofisico di una persona10;

2. disturbo è ciò che interferisce con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale.

Più in generale, integra il reato di cui all’art. 660 c.p. qualsiasi condotta connotata dall’effetto di importunare e di produrre disturbo nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione;

3. la petulanza si concreta in un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete delle altre persone;

4. il motivo biasimevole consiste in ogni movente dell’azione riprovevole in sé stesso o in relazione alle

qualità o alle condizioni della persona presa di mira (come il motivo di scherno o quello di dispetto) e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza14 . Gli ultimi due requisiti (‘petulanza’ e ‘biasimevoli motivi’, le cui nozioni sono pacificamente ricostruite in giurisprudenza come tratto distintivo della condotta) concorrono a delineare la tipicità del fatto soprattutto sul piano dell’elemento oggettivo15, risultando gli intenti perseguiti dall’agente del tutto irrilevanti16 Sempre la giurisprudenza ha considerato integranti la fattispecie di cui all’art. 660 c.p. nei seguenti casi: - i petulanti e ossessivi corteggiamenti non graditi da chi ne sia l’oggetto17; - l’aver rivolto ad una donna frasi volgari e risate clamorose, seguendola in macchina in modo da raggiungerla e stringerla contro un’altra automobile18; - due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza19; - l’aver rivolto ad alcune studentesse all’uscita da scuola espressioni volgari che ne magnificavano l’avvenenza, accompagnando le parole con un fischio20; - il seguire e tallonare insistentemente una persona o il veicolo21

Sono elementi essenziali (quindi costitutivi) del fatto, e consentono l’integrazione della fattispecie, che questo sia commesso22 in luogo pubblico o aperto al pubblico23 ovvero con il mezzo del telefono nel momento in cui è recata molestia/disturbo a taluno. In via generale, con riferimento al luogo24 si intende: - pubblico quello continuativamente libero - di diritto o di fatto - a tutti o a un numero indeterminato di persone;

- aperto al pubblico quello (anche privato) al quale un numero indeterminato di persone (ovvero un’intera categoria di persone) può accedervi senza limite o nei limiti della capienza, ma ciò solo in determinati momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo25.

Inoltre, la molestia/disturbo non è necessario che colpisca il pubblico26 in genere, ma una o più persone determinate27 .

La condotta illecita (molestia o disturbo) può realizzarsi anche con il mezzo del telefono, a cui possono talvolta essere equiparati - ai fini dell’applicazione dell’art. 660 c.p. per via dell’amplificata possibilità della trasmissione multimediale di dati - anche: (1) analoghi mezzi di comunicazione a distanza28; (2) sms (short messages system)29; (3) messaggi whatsapp30 .

Su quest’aspetto la giurisprudenza31 ha valorizzato la fattispecie in esame, considerando integrato il reato de quo nel caso di:

- assillanti telefonate ad una persona con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa32; - proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono33; - continue telefonate di corteggiamento ad una donna accompagnate da insistenti pedinamenti34; - continue e inconcludenti telefonate, contenenti sem-

Attualità di Andrea Girella* e Chiara Girella**

pre le stesse domande e reiterate senza alcuna ragione35; - semplici contatti telefonici, di durata limitata, ma protratti nel tempo36;

- due soli messaggi di testo inoltrati dall’imputato alla persona offesa per il mezzo del telefono cellulare, qualora idonei ad arrecare ad essa molestia e disturbo, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare37; - telefonate mute e di pochi secondi, in quanto idonee ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tali da ostacolarne il lavoro38

Non trattandosi di reato abituale, si è dell’avviso che non è necessaria39 per la sussistenza di esso una reiterazione di atti, rimanendo sufficiente anche un solo atto40 che abbia cagionato molestia o disturbo alle persone41

4. ASPETTI PROCEDURALI – In merito alla procedibilità, il D.Lgs. 10.10.2022, n. 15042 (cd. riforma Cartabia) ha previsto che il reato ex art. 660 c.p. sia punito43 a querela della persona offesa, mentre si procede d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace (per età o per infermità).

La sussistenza delle molestie o del disturbo deve essere valutata con riferimento alla psicologia normale media e al modo di vivere e sentire comune, prescindendosi dalla reattività e capacità di sentire della persona offesa44 Sotto il profilo soggettivo l’art. 660 c.p. richiede la sussistenza del dolo45, da tradurre nella coscienza e volontà di interferire in maniera inopportuna nell’altrui sfera di libertà46 ovvero nella consapevolezza di arrecare disturbo per petulanza o per un biasimevole motivo47

Il dolo non è escluso dal fatto che l’agente: a) eserciti, o ritenga di esercitare, un proprio diritto48 ,

NOTE

ma - mosso da malanimo o da dispetto - ciò faccia in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo49; b)sia convinto di operare per un fine non biasimevole (o addirittura per il preteso conseguimento della soddisfazione di un proprio diritto con modalità non legali), purché l’agente sia consapevole della idoneità della condotta a molestare o disturbare il soggetto passivo50.

Infine, tende a escludersi che si configuri il reato in esame allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie51

In merito ai rapporti con altri reati della contravvenzione in commento:

a) sul piano dell’assorbimento, la giurisprudenza ha ritenuto, al contrario della dottrina52, che non possa esservi assorbimento delle molestie in altro reato, del quale esse non integrino un elemento costitutivo o una circostanza aggravante;

b) sul piano del concorso, vi è sempre con il delitto di:

- percosse (art. 581 c.p.), ingiurie (art. 594 c.p.)53 e minacce (art. 612 c.p.), considerata la diversità degli elementi costitutivi delle rispettive fattispecie, nonché la diversità degli interessi protetti; - accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.), commesse mediante il lancio di un petardo54; - violenza privata (art. 610 c.p.)55

Come anticipato, per una parte della giurisprudenza56 , la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone può concorrere con il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) per la diversità dei beni giuridici tutelati e per la diversa struttura del reato; invece, per altra parte57, il reato di atti persecutori assorbirebbe la contravvenzione di molestie quando i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico.

*Col. della Guardia di Finanza **Studentessa universitaria

1 - Secondo uno studio del UC San Diego Center on Gender Equity and Health, 2019, nel 75% delle situazioni la vittima è una donna, nel 25% un uomo; in questo ultimo caso, la forma di molestia verbale più frequente consiste nell’utilizzo di termini omofobi e/o transfobici. 2 - Cass., Sez. I, 22.2.2011.

3 - Tuttavia, non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva lesione o esposizione a pericolo dell’ordine pubblico, poiché l’aggressione a tale bene appartiene al fatto così come valutato dal legislatore ed è presunta nella realizzazione di esso (Cass., Sez. III, 9.6.1951). Il reato di cui all’art. 660 c.p. viene considerato un reato plurioffensivo in quanto la persona offesa è anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole (Cass., Sez. I, 4.5.2016, n. 26801).

4 - Dall’art. 7 del D.L. 23.2.2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

5 - Già in passato la giurisprudenza aveva ricondotto al reato di cui all’art. 660 c.p. quelle manifestazioni di sfrontatezza maschile che si manifestavano in espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero atti di corteggiamento invasivo ed insistito.

6 - Il criterio distintivo tra le due fattispecie penali è stato individuato nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, poiché solo nell’art. 612-bis c.p. le azioni molestatrici sono idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita (Cass., Sez. V,11.10.2022-10.11.2022, n. 42856; Cass., Sez. V, 14.6-25.10.2022, n. 40302; Cass., Sez. V, 13.5-6.9.2022, n. 32813).

Per la giurisprudenza maggioritaria, la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone può concorrere con il reato di atti persecutori per la diversità dei beni giuridici tutelati e per la diversa struttura del reato (Cass., Sez. V, 14.1.2016, n. 12528). Invece, per altra parte, il reato di atti persecutori assorbirebbe la contravvenzione di molestie quando i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico (Cass., Sez. V, 22.1-11.6.2020, n. 17935).

7 - Si è ricondotto ai delitti contro la libertà sessuale: il toccamento non casuale dei glutei (Cass., Sez. III, 12.5.2010); il mantenimento con un minore di anni quattordici di rapporti telefonici o telematici di natura esclusivamente sessuale (Cass., Sez. III, 10.9-13.10.2020, n. 28454); il toccamento non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale (Cass., Sez. III, 6.6.2008).

8 - Cass., Sez. III, 6.7-17.11.2021, n. 41755; Cass., Sez. III, 10.9-13.10.2020, n. 28454.

9 - Cass., Sez. I, 24.5.2017-1.3.2018, n. 9446.

Per Cass., Sez. III, 21.10.1963 tale norma tende a reprimere quelle manifestazioni pubbliche aventi contenuto disgustoso o rivoltante, incompatibili con il buon vivere sociale e che comunque contrastano con le regole di una civile convivenza (Cass., Sez. III, 5.6.1962).

10 - Cass., Sez. I, 24.3.2005, secondo cui tale elemento è costituito da tutto ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e importunamente lo stato psichico di una persona, con azione durevole o momentanea.

11 - Il reato è stato ritenuto integrato da una intrusione nell’altrui sfera personale connotata da una significativa estensione temporale (Cass., Sez. V, 27.10-17.11.2017, n. 52585, in un caso di invio di nove messaggi nel limitato ambito temporale di un’ora circa ed in un’unica giornata), nonché in caso di ripetuti squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario (Cass., Sez. fer., 27.8-7.11.2019, n. 45315) o di insistita proiezione dell’apparecchio verso la vittima, in modo da lasciare intendere che sono in corso riprese con l’apparecchio telefonico (Cass., Sez. I, 14.10.2021-22.2.2022, n. 6245).

12 - Cass., Sez. I, 19.1.2006.

13 - Cass., Sez. I, 6.12.2017-8.2.2018, n. 6064.

14 - Cass., Sez. I, 7.11.2013-28.1.2014, n. 3758.

In particolare, rientrano fra biasimevoli motivi quello di fare ad altri dispetto o di sfogare il proprio malanimo (Cass., Sez. III, 21.10.1963), il fine di cattivo scherno (Cass., Sez. III, 13.2.1962), il fine di lascivia (Cass., Sez. III, 15.12.1961).

15 - È stata esclusa la sussistenza del reato ove la condotta non possa dirsi oggettivamente petulante, prescindendo dall’intento che ha mosso l’agente, nel caso di chi abbia chiesto una sola volta un bacio ad una donna, dopo averle rivolto un complimento (Cass., Sez. I, 25.10.1994) e di chi abbia posto in essere un pedinamento il quale, tuttavia, non si sia concretato in una condotta pressante, indiscreta e petulante (Cass., Sez. VI, 14.6.1978; contra in relazione a tale ultima fattispecie, Cass., Sez. VI, 10.10.1975).

16 - Così Cass., Sez. I, 26.11.1998, a proposito di telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte.

17 - Cass., Sez. V, 9.12.2020-1.3.2021, n. 7993.

18 - Cass., Sez. III, 15.12.1961.

19 - Secondo Cass., Sez. III, 11.10.1995, non integrerebbero gli estremi del reato di atti di libidine violenta, ma quello di molestia, in quanto ne sussisterebbe l’elemento psicologico.

20 - Cass., Sez. III, 5.6.1962.

21 - Cass., Sez. I, 18.2-2.4.2020, n. 11198.

22 - Che ha carattere commissivo; secondo altra opinione potrebbe integrarsi anche per omissione.

23 - Un’attività di disturbo del vicino, pur attuata con strumentazioni sonore e ispirata da biasimevole motivo, non integra il reato di cui all’art. 660 c.p. se realizzata fuori da un luogo pubblico o aperto al pubblico (Pret. Mantova 18.1.1978).

24 - Per una disamina più approfondita, vds. GIRELLA A.-GIRELLA F., L’ordine pubblico di polizia, 2008.

25 - Cass., Sez. I, 11.7.2014, n. 37596. In relazione all’art. 660 c.p., la Suprema Corte ha ritenuto che fossero luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Cass., Sez. I, 16.6.2009) nonché il cortile destinato a dare aria e luce allo stabile cui accede (Cass., Sez. II, 22.1.1962).

26 - Situazione, questa, in cui invece potrebbe risultare applicabile la previsione dell’art. 659 c.p. (Cass., Sez. I, 23.9.1985).

27 - La norma indica genericamente “taluno”.

28 - Cass., Sez. I, 27.9.2011, ove le e-mail moleste erano veicolate con il mezzo del telefono, come la più recente tecnologia consente, poiché in questo caso la ricezione è segnalata da avviso acustico al pari degli sms e, dunque, può recare molestia e disturbo alla persona nel caso di affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail.

29 - Atteso che anche in questo caso la trasmissione dei messaggi avviene attraverso sistemi telefonici e si realizza il disturbo della quiete e della tranquillità psichica del destinatario, essendo quest’ultimo costretto a leggere il contenuto dei messaggi prima di poter identificare il soggetto dai quali provengono (Cass., Sez. I, 18.3-22.10.2021, n. 37974; Cass., Sez. I, 27.1.2016, n. 26776). Tuttavia, non è stato considerato integrato il reato nel caso dell’invio di 15 sms nell’arco di 75 giorni alla ex fidanzata da parte di Cass., Sez. I, 14.2-2.5.2019, n. 18216 .

30 - Cass., Sez. I, 24.5-20.9.2022, n. 34821.

31 - Vds. anche nota 11.

32 - Cass., Sez. V, 11.12.1996.

33 - Cass., Sez. I, 30.6.1992.

34 - Cass., Sez. I, 28.1.1992.

35 - Cass., Sez. I, 30.3.2004.

36 - Cass., Sez. I, 7.3.2013, n. 20200.

37 - Cass., Sez. I, 13.12.2012, n. 2597.

38 - Cass., Sez. VII, 24.1.2006.

39 - Ne consegue che, se le condotte moleste sono ripetute nel tempo, con soluzione di continuità tra diversi episodi, ricorre una molteplicità di reati, eventualmente uniti dal medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. I, 24.3.2005).

40 - Può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Cass., Sez. I, 7.11.2013-28.1.2014, n. 3758).

41 - Cass., Sez. I, 7.2.2017, n. 26336.

42 - Recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ed entrato in vigore il 30.12.2022, ai sensi dell’art. 99-bis stesso decreto, introdotto dal D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. in L. 30.12.2022, n. 199.

43 - Con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

44 - Cass., Sez. I, 24.3.2005.

45 - Cass., Sez. VI, 15.4.1970.

46 - Cass., Sez. I, 30.3.2004, secondo cui, attesa la necessità che risulti integrato il requisito della petulanza o della riprolevolezza del motivo dell’azione, in caso di molestia o del disturbo che siano stati colposamente arrecati la rilevanza penale sarebbe esclusa.

47 - Cass., Sez. I, 21.6.1974.

48 - In certi casi la Suprema Corte (fra tutte: Cass., Sez. I, 19.2.2004) ha escluso la sussistenza del reato ove la condotta, pur oggettivamente molesta, non sia stata tenuta per mero dispetto, ma per una plausibile ragione strumentale ricollegabile all’esercizio del preteso diritto.

49 - Cass., Sez. I, 11.2.1992; Cass., Sez. I, 24.4.1986.

50 - Cass., Sez. I, 28.4.2017, n. 31467, Sez. I, 19.1.2006; Sez. I, 12.12.2003.

51 - In quanto in tal caso non può dirsi che la condotta tipica sia stata realizzata «per petulanza o altro biasimevole motivo» (Cass., Sez. I, 27.11.2018-14.2.2019, n. 7067).

52 - La dottrina ha prospettato che nel ledere propriamente beni personali diversi dalla tranquillità della persona, di essa turbi in effetti anche la quiete, sempre che - quando il reato concorrente sia punibile a querela – quest’ultima sia stata presentata e non sia stata successivamente rimessa.

53 - Quando quest’ultima sia realizzata a mezzo di un comportamento pressante e tale da interferire nella sfera di libertà e di quiete del soggetto passivo (Cass., Sez. V, 6.11.1986). Peraltro, secondo Cass., Sez. I, 23.1.1990 integrerebbe il solo reato di molestie, e non anche quello di ingiuria, il seguire petulantemente con automobili un gruppo di ragazze, richiamare la loro attenzione con suoni volgari, rasentarle pericolosamente e costringerle a rifugiarsi in casa, suonando insistentemente il clacson sotto le loro abitazioni.

54 - Cass., Sez. VI, 27.4.1973.

55 - Cass., Sez. II, 1.12.1965 (caso in cui taluno, inseguendo a scopo galante con l’automobile una ragazza su una strada deserta, con un’improvvisa manovra del veicolo le sbarrava la strada, premendola contro una scarpata e impedendole così di proseguire).

56 - Cass., Sez. V, 14.1.2016, n. 12528.

57 - Cass., Sez. V, 22.1-11.6.2020, n. 17935.

Osservatorio ASAPS Pirateria stradale anno 2023 I dati degli episodi mortali 101 episodi, con 103 morti e 15 feriti

econdo l’Osservatorio ASAPS nel 2023, prendendo in considerazione solo gli incidenti mortali, sono stati 101 gli episodi di pirateria stradale, erano stati 82 nel 2022, +19 (+23,2%). I morti nell’anno appena trascorso sono stati 103 e 15 le persone ferite negli stessi incidenti mortali.

Nel 2022 i morti erano stati 86 (+19,8%).

Il 73,2% dei casi è avvenuto di giorno e il 26,7% di notte.

Nel 66,3% dei casi il pirata viene poi individuato dalle forze di polizia che rilevano il sinistro.

Quelli che scappano perché pensano di farla sempre franca si sbagliano di grosso. In più si devono aggiungere gli autori delle omissioni di soccorso individuati a distanza di tempo di cui l’Osservatorio non è venuto a conoscenza. Almeno un altro 15%

Le “piratesse” sono state solo 4, in pratica il 6%

I ciclisti vittime mortali di pirati sono stati 19 e nessun ferito, i pedoni deceduti sono stati 44 e 2 i feriti. Lo scorso anno i ciclisti morti erano stati 13 e i pedoni uccisi 41. Tre i bambini vittime della pirateria stradale. I positivi all’alcol o alla droga sono stati il 7,5%, ma va precisato che in questo caso ci si riferisce ai soli episodi in cui il pirata è stato identificato immediatamente dopo l’incidente. I pirati stranieri sono stati il 14,9% del totale.

La geografia delle piraterie mortali del 2023 ci dice che il maggior numero di fughe con omissione di soccorso è stato registrato nel Lazio con 16 episodi, segue l’Emilia Romagna con 13, il Veneto e la Campania con 11, la Lombardia con 10, la Sicilia con 8, la Toscana con 7, la Puglia con 6, le Marche con 4, Abruzzo, Calabria e Piemonte con 3, l’Umbria con 2 e, infine, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna e Trentino Alto Adige con 1

Osservatorio ASAPS

Incidenti ai bambini sulle strade 2023

50 morti (24 maschi e 26 femmine), 11 in più rispetto al 2022 +28,2%. 32 bambini erano trasportati in auto (46,1%), 6 erano ciclisti, 9 pedoni e 3 su ciclo-moto

Da 0 a 5 anni la fascia più colpita con 18 vittime, come nella fascia da 11 a 13 anni,14 decessi da 6 a 10 anni

el 2023 il dato della sinistrosità stradale mortale dei bambini da 0 a 13 anni, secondo il più triste degli Osservatori ASAPS, è peggiorato e preoccupante con 50 piccole vittime in 42 incidenti fatali.

In un solo incidente plurimortale, quello del tragico sinistro del pullman di Mestre, persero la vita ben 5 bambine.

Purtroppo il 2023 si segnala per un incremento considerevole delle piccole vittime rispetto al 2022 quando furono 39 (+28,2%) e ancor di più rispetto al 2021 (anno pero a circolazione ancora non completa) quando furono 29.

Si tenga conto che l’Osservatorio ASAPS registra anche decessi dei bambini morti investiti da mezzi agricoli (3 nel 2023) e quelli avvenuti nel più terribile dei modi: nei cortili, travolti da genitori o parenti (2 casi).

Fra le 50 piccole vittime 17 erano straniere o di origine straniera 34%. Nel 2022 erano state 12 pari al 30,8%.

Dei 50 bambini deceduti 24 erano maschi e 26 femmine.

L’osservatorio nel 2023 ha registrato anche 5 bambini morti “prima di nascere” a causa di incidente stradale: 2 in gestanti decedute nell’incidente e 3 decessi intrauterini.

L’Osservatorio ASAPS ha raccolto i dati dei soli eventi mortali attraverso le notizie delle agenzie di stampa e quelle raccolte dai propri 600 referenti sparsi sul territorio nazionale e comunicate alla sede di Forlì.

Abbiamo anche registrato 64 incidenti con bambini feriti o decessi avvenuti nei pressi di una scuola o durante il percorso casa/ scuola/casa (erano stati 73 nel 2022). In altri 9 incidenti sono rimasti coinvolti direttamente degli Scuolabus (erano stati 8 nel 2022).

Delle 50 giovanissime vittime 32, pari al 64%, erano trasportate a bordo dei veicoli a 4 ruote (18 nel 2022) e questo aspetto

comunque ripropone drammaticamente il tema del fissaggio dei nostri piccoli sui seggiolini, con le modalità di sicurezza previste dal CdS. Non si conosce il dato di quante fra queste 32 vittime trasportate su veicoli a 4 ruote fossero regolarmente allacciate, anche se si può ritenere che una percentuale significativa non fosse trasportata a norma. In particolare nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo schianto. 3 bambini erano trasportati su ciclo-moto. 9 bambini erano a piedi per strada. 6 bambini sono stati travolti con la loro bicicletta.

Ma quali sono le strade più a rischio per piccoli? Il maggior numero di bambini, 25, ha perso la vita sulle strade extraurbane (statali e provinciali) 16 nelle strade urbane e 6 nelle autostrade. Tre i decessi avvenuti in fondi o strade agricole. Fra le più giovani vittime della strada il numero più alto si conta nella fascia che va da 0 a 5 anni con 18 decessi, come nella fascia da 11 al 13 anni, 14 invece i decessi nella fascia d’età da 6 a 10 anni.

Il più alto numero di incidenti mortali sulle strade lo hanno fatto segnare il Veneto con 7 sinistri, poi 6 in Emilia Romagna, 5 in Calabria e Campania, 4 in Puglia, 3 nel Lazio e Marche, 2 in Abruzzo, Lombardia, Sicilia, 1 in Basilicata, Molise e Sardegna.

L’ASAPS insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto. Ripetiamo, il nostro sogno è quello di mettere solo degli zero nelle caselle del nostro Osservatorio. Per questo l’Associazione continuerà con insistenza la sua campagna di informazione per tutelare i nostri bambini sulle strade facendo appello agli adulti perché li trasportino con il seggiolino secondo le regole e li rispettino con particolare prudenza quando li vedono sulla strada. Sostenete il nostro impegno su questo drammatico versante.

Giurisprudenza

Giordano Biserni*

Giurisprudenza

ASAPS su sentenze cassazione per etilometro come strumento giuridicamente valido e no alla causa di non punibilità per tenuità della condotta per chi guida ubriaco “Buona notizia alla vigilia del mese più trafficato dell’anno”

ASAPS Associazione Sostenitori e Amici della Polizia

Stradale, attraverso il proprio Ufficio Studi, comunica che con quattro ordinanze della Settima Sezione della Suprema Corte di Cassazione pubblicate in questi giorni (n. 30105/2024, n. 30460/2024, n. 30478/2024 e n. 30501/2024), sono stati ribaditi alcuni importanti aspetti giuridici sull’utilizzo dell’etilometro, sulla legittimità dello strumento nei controlli degli organi di polizia stradale e sull’impossibilità di vedersi archiviare un procedimento penale rispetto alla richiesta tenuità della condotta, come nei casi di un livello alcolemico elevato riscontrato e la condotta tenuta dell’automobilista, connotata “dall'essersi l'imputato spostato in stato di ebbrezza alcolica provocando un concreto pericolo per la circolazione, perdendo il controllo dell'auto che si era fermata trasversalmente sulla carreggiata, con evidente rischio di grave impatto con altri veicoli”, oppure una condotta, “connotata dall'essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica trasportando persone alla guida di un veicolo omologato solo per il trasporto di cose, con evidente pericolosità per la circolazione stradale” oppure una condotta, “con l'elevato tasso alcolemico riscontrato e l'entità dei danni cagionati”. Tutti casi che per la Cassazione impediscono di vedersi annullare le sentenze dei Tribunali italiani.

La Cassazione conferma, come in tema di guida in stato di ebbrezza, “l'esito positivo dell'alcoltest costituisca prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometr0. Inoltre l'etilometro era stato regolarmente omologato e che dal verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti si evinceva anche che esso durante l'operazione non era stato sottoposto a sbalzi termici. Ed ancora, l'organo giudicante ha poi sottolineato che l'accertamento alcolimetrico non costituiva l'unico elemento di prova dello stato di ebbrezza, che è stato desunto anche da elementi sintomatici, quali “confusione e difficoltà nel linguaggio”. La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

“La Cassazione ha analizzato puntualmente vari casi in cui gli automobilisti avevano provocato incidenti con danni ingenti, e gli agenti avevano riscontrato tassi alcolemici anche elevati. Casi in cui il conducente diventa “una bomba ad orologeria”. Spesso gli “artificieri” - agenti di polizia stradale – riescono a disinnescare queste situazioni, ma queste recentissime pronunce del massimo giudice delle leggi confermano le condanne in secondo grado, e devono far riflettere chi pensa che sulle strade ci sia una sorta di “liberi tutti”, chi guida ubriaco mette a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, e lo diciamo nel pieno dell’estate, a ridosso del mese più vacanziero di tutto l’anno. I potenziati controlli della Polizia Stradale, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e delle migliaia di Polizie Locali stanno portando ad un aumento di ritiri delle patenti, proprio grazie alle centinaia di etilometri, tornati sulle strade italiane” – afferma Giordano Biserni, Presidente ASAPS.

Massime Giurisprudenziali

IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

Con la presente opera, l’autore costantemente impegnato nell’attività di controllo su strada in materia di codice della strada nonché nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Tribunali Ordinari, Giudici di Pace, Prefetture, Corte di Giustizia Europea) in materia:

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 29428 del 24/10/2023

In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione prefettizia poiché il verbale di accertamento da essa presupposto, concernente una circolazione con patente sospesa, non conteneva l'espressa indicazione del motivo valevole ad escludere il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 12681 del 10/05/2023

In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 7397 del 14/03/2023

L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 6722 del 07/03/2023

L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.

La circolazione senza copertura assicurativa comporta il trasporto del veicolo con il carro attrezzi?

In caso di controllo ad un veicolo sprovvisto si copertura assicurativa, il carroattrezzi, va chiamato o si può autorizzare il conducentearaggiungere il luogo di custodia?

Email-L'Aquila

La circolare del Servizio Polizia Stradale emesso a seguito delle modifiche in vigore dal 23 dicembre 2023 apportate al codice della assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) ammette tale possibilità. Detto questo, per evitare responsabilità eventuali per richieste danni in caso di sinistro, si consiglia di concordare la procedura operativa col comando di appartenenza, tenuto conto che le modifiche sopra richiamate non hanno cambiato quanto previsto da:

- articolo 193 comma 4 cds, laddove si prevede che "L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio"; - articolo 213 comma 2 cds, laddove leggiamo "provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale".

Fra l'altro, nella richiamata circolare, l'ipotesi è indicata nelle note di commento con le parole ..."appare legittimo che possa...qualora non vi siano motivi ostativi"...... (ASAPS)

Come si procede con veicolo in sosta su marciapiede senza la presenza del trasgressore e obbligato in solido?

Salve, veicolo in sosta sul marciapiede ,si procede a sanzionare e si chiama il carroattrezzi ,appena quest'ultimo arriva sul posto ,si presenta una persona con le chiavi del veicolo che stiamo prelevando, gli viene chiesto se fosse stato lui a lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede o se fosse il proprietario, ma la risposta da esito negativo, lo stesso viene identificato ed inserito nel verbale

come persona giunta sul posto ed avente la materiale disponibilità del veicolo e per tale motivo non si applica la rimozione rilasciando copia del verbale al suindicato. Preciso che la voce trasgressore è stata cerchiata ed è stato scritto (persona avente la disponibilità materiale del veicolo). È corretta come procedura poiché al momento dell'accertamento non vi era la presenza né del trasgressore né dell'obbligo solidale e la persona giunta sul posto non si qualificava come trasgressore? Se non si doveva procedere in questo modo quale sarebbe stata la procedura corretta?

Email - Salerno

Certamente chi ha operato, oltre a richiedere come correttamente fatto notizie in merito al presunto trasgressore ai sensi dell'articolo 13 legge 689/1981, avrà identificato il soggetto.

Se tale soggetto, oltre a non essere trasgressore in quanto non è stato possibile individuarlo, non è nemmeno obbligato in solido, la procedura è corretta. Se invece era obbligato in solido, è stata omessa la contestazione nei suoi confronti, come invece previsto dal primo comma dell'articolo 200 cds. (ASAPS)

Come si procede in caso di più eredi che non hanno provveduto all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo?

Buongiorno. Ai fini dell'applicazione dell'art. 94/3° CdS, in caso di più eredi (es. 5 figli) che hanno accettato l'eredità e che non hanno provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione, è necessario redigere e contestare un verbale ex art. 94/3° CdS a carico di ciascuno degli eredi? Ed eventualmente, in caso di pagamento di uno di tali verbali, gli altri dovranno essere archiviati o comunque ciascuno di essi seguirà la loro strada?

Email - Sondrio

Gli adempimenti previsti in caso di morte dell'intestatario prevedono che si provveda alla variazione di intestazione a favore dell'erede entro e non oltre 60 gg decorrenti dalla chiusura della successione ereditaria.

In difetto:

- art. 94 comma 4 per aver circolato (da notificare in solido a tutti i soggetti eredi che hanno omesso - si tratta

di un solo verbale di infrazione da pagare) - art. 94 comma 3 per chi era tenuto all'adempimento (uno per ognuno dei soggetti tenuti all'adempimentoquindi un verbale da pagare per ognuno dei soggetti). (ASAPS)

in due diversi modi: UNO - NESSUNO CHIEDE LA NOTIFICA BREVE il termine di pagamento scade allo spirare del sesto mese seguente alla data di deposito della sentenza presso la Cancelleria del Giudice di Pace (attenzione! non si tiene conto di agosto)

DUE - CHI NE HA INTERESSE CHIEDE LA NOTIFICA BREVE

Possono essere trasportate le biciclette su un rimorchio TATS?

Rimorchio per uso speciale uso proprio trasporto attrezzature turistiche e sportive con indicazione in terza pagina della carta di circolazione attrezzato per trasporto motocicli, può asportare biciclette? I fissaggi sono gli stessi delle moto ma burocraticamente è consentito?

Email - Cosseria (SV)

In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene ammissibile il trasporto anche delle biciclette con il rimorchio TATS di cui trattasi. (ASAPS)

solo gli ufficiali giudiziari hanno la qualifica per tale tipo di notifica e chi ne ha interesse, nel richiederla, deve pagare i diritti previsti; in questo caso, dalla data di notifica tramite ufficiali giudiziari, decorrono i 30 gg per pagare la sanzione. Anche in questo caso non si tiene conto del mese di agosto. (ASAPS) Che sanzione si applica in caso di circolazione su strada di animali incustoditi?

Qual’è l’importo della sanzione da versare in caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace?

Quando il Giudice di Pace rigetta il ricorso ad un verbale notificato a mezzo posta determinando l'importo della sanzione al minimo edittale della violazione l'importo da versare è unicamente quello fissato dal

Giudice o a tale importo vanno aggiunte le relative spese di accertamento e notifica che erano incluse nel verbale?

Email-Foggia

Se il Giudice specifica che si tratta dell'importo previsto per la sanzione, a questo vanno aggiunte le spese di notifica e/o procedimento.

Si ritiene utile ricordare che i termini per il pagamento decorrono dalla notifica della sentenza che può avvenire

Salve, nel caso vengano segnalati animali sulla careggiata (in questo caso erano 4 asini) senzaalcunconducente/ proprietario, è corretta l'applicazione dell'art. 184 cds? in particolare si può applicare il comma 1 e 8 sebbene non vi siano conducenti al momento e successivamente viene individuato? O si possono applicare altri articoli anche in concorso con il succitato' Grazie

Email-Bronte (CT)

Ferma restante la possibilità di applicare regolamentazioni locali comunali o regionali non a conoscenza di questa redazione, per quanto attiene il codice della strada, il caso prospettato nel quesito configura la violazione al divieto posto dall'articolo 15 comma 1 lettera E CdS, eventualmente in concorso con quella prevista dall'articolo n.184 comma 5 CdS.

Mentre per la violazione prevista dall'articolo 15 CdS la violazione consiste "nel non aver evitato che", quella prevista dall'art. 184 prevede un comportamento volontario da parte del trasgressore. (ASAPS)

da persone di età superiore ai 16 anni. Mentre sulle auto private prive di sistemi di ritenuta, i bambini sotto i 3 anni non possono viaggiare in nessun caso.

Per quanto riguarda i bambini di età superiore ai 3 anni invece la legge dice che possono viaggiare sul sedile anteriore solo nel caso in cui la loro statura sia superiore a 1,50 m..

Infine, i bambini non possono viaggiare su un seggiolino montato in senso opposto alla marcia su un sedile passeggeri dotato di airbag frontale, a meno che quest’ultimo non sia stato disattivato.

L’omologazione attuale dei sistemi di ritenuta

Al momento in Europa le normative di omologazione in vigore per i seggiolini sono:

• la ECE R44: che si basa sul peso del bambino; Questa normativa prevede 5 gruppi di seggiolini auto e ogni gruppo include sistemi di ritenuta adatti al peso del bambino. I gruppi seggiolini auto sono:

•Gruppo 0: per bambini con un peso inferiore ai 10 kg. A questo gruppo appartengono ad esempio le c.d. navicelle, da installare sul sedile posteriore;

•Gruppo 0+: per bambini sotto i 13 kg. Questo gruppo include seggiolini simili a quelli del gruppo precedente ma con protezione maggiore nelle aree della testa e delle gambe;

•Gruppo 1: per bambini tra i 9 e i 18 kg;

•Gruppo 2: comprende i bambini tra i 15 e i 25 kg;

•Gruppo 3: per i bambini tra i 22 e i 36 kg.

Molti modelli in commercio coprono più gruppi, ad esempio si trovano seggiolini adatti sia per il gruppo 0+, sia per il gruppo 1, adatti per bambini fino a 18 kg.

Per quanto riguarda il senso di marcia, i seggiolini con omologazione ECE R44 possono essere posizionati in direzione di marcia quando il bambino pesa almeno 9 kg

•la ECE R129: che raggruppa i seggiolini in base all’altezza.

Attualmente le due normative coesistono: in vendita nei negozi autorizzati è possibile trovare seggiolini omologati secondo la ECE R44 e seggiolini omologati secondo la ECE R129.

Le differenze tra la normativa ECE R44 e la ECE R129

• Classificazione: la ECE R44 classifica i seggiolini in base al peso, la ECE R129 in base all’altezza del bambino.

• Sicurezza: i seggiolini ECE R129 devono superare un controllo in più rispetto ai seggiolini ECE R44. Oltre ai test di tamponamento e impatto frontale, la normativa R129 prevede infatti anche un test di impatto laterale.

• Modalità di viaggio: secondo la normativa ECE R129 il seggiolino deve essere utilizzato in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi del bambino, mentre secondo la normativa ECE 44 fino ai 9 kg del bambino, che corrisponde a circa 12 mesi.

• Compatibilità: i seggiolini i-Size possono essere utilizzati su qualsiasi sedile auto che riporta il simbolo i-Size.

Come verificare l’omologazione el seggiolino

Tutte le informazioni utili sono presenti sull’etichetta o marchio di omologazione.

Sul marchio di omologazione, sempre presente e di solito di colore arancione, sono presenti:

• normativa di riferimento;

• Universal: indica che il seggiolino è omologato per tutti i modelli di auto;

• kg/cm: la classificazione del seggiolino in base a peso o altezza;

• E: il marchio di omologazione europea;

• numero di omologazione;

La normativa

L’art. 172 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo per tutti i passeggeri e per il conducente di utilizzare le apposite cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Ma cosa prevede per i piccoli utenti a bordo dei veicoli?

“I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”

La legge indica perciò che il seggiolino per auto:

• è obbligatorio per i bambini alti meno di 1 metro e 50 cm;

• deve essere un modello idoneo al peso del bambino;

• deve essere omologato

Vi sono delle eccezioni che riguardano, ad esempio, le auto a noleggio con conducente e i taxi: i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta (o seggiolino) solo sui sedili posteriori e solo se accompagnati

Questa omologazione è stata introdotta per accrescere ulteriormente la sicurezza dei bambini: va evidenziato che i seggiolini con questa omologazione hanno superato anche test di impatto laterale, oltre a quelli di impatto frontale e di tamponamento.

L’omologazione ECE R129 prevede:

• la classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino;

• che i bambini fino a 15 mesi viaggino in senso opposto rispetto a quello di marcia; Attenzione: spesso ci si riferisce ai seggiolini con omologazione ECE R129 anche come i-Size: in realtà, non tutti i seggiolini omologati ECE R129 sono compatibili con il sistema i-Size ma, al contrario, tutti i seggiolini i-Size sono omologati ECE R129

Il consiglio è di verificare sul libretto di uso e manutenzione dell’auto e sui sedili se è presente il simbolo i-size.

• numero progressivo di produzione

I dispositivi anti-abbandono sono obbligatori nei seggiolini

Da novembre 2019 è obbligatoria l’installazione dei dispositivi anti-abbandono per il trasporto di bambini fino a 4 anni.

I dispositivi anti-abbandono sono sostanzialmente dei sensori che rilevano il peso del bambino e segnalano la sua presenza in auto: in caso il piccolo venga dimenticato in auto, il sistema lo segnala immediatamente al cellulare del genitore, oltre che ad altri numeri di emergenza inseriti al momento dell’installazione, oppure può far scattare un allarme sonoro in auto.

Esistono 3 tipologie di dispositivo anti-abbandono:

• dispositivo integrato nell’auto;

• dispositivo integrato nel seggiolino;

• dispositivo da installare sul seggiolino.

I-Size e Isofix: significato e differenze

I-Size e Isofix sono termini che spesso vengono scambiati tra loro ma in realtà si riferiscono a cose molto diverse.

Con i-Size si intende un’estensione della normativa ECE R129 che aiuta a capire più facilmente se il seggiolino è compatibile con veicoli omologati i-Size. Isofix, invece, è un sistema standardizzato a livello internazionale introdotto in Europa nel 2024 con la legge europea UNI EN 14988 che stabilisce regole di sicurezza per i dispositivi di ritenuta. La legge richiede che le auto siano dotate di attacchi standardizzati per permettere un rapido e sicuro fissaggio dei seggiolini.

Il sistema Isofix permette di fissare il seggiolino direttamente alla struttura dell’auto, evitando l’uso delle cinture di sicurezza. In particolare, si utilizzano due punti di ancoraggio posti tra lo schienale del sedile e la seduta dell’auto che si collegano ai

connettori presenti sul seggiolino. Questo sistema è più stabile e sicuro rispetto all’utilizzo delle cinture di sicurezza, riducendo anche il rischio che il seggiolino si muova in caso di impatto. Inoltre, con Isofix installare il seggiolino è molto più semplice e il rischio di sbagliare è notevolmente ridotto.

Il sistema Isofix non è obbligatorio ma, per avere la massima sicurezza possibile a bordo, è fortemente consigliato.

Occorre precisare che dal 2006 la normativa ECE R44/04 ha stabilito l’obbligo per le case produttrici di automobili di costruire i propri veicoli con l’apposito sistema di ancoraggio internazionale standardizzato Isofix. Non si tratta quindi di un optional facoltativo. Tutte le auto acquistate negli ultimi anni possiedono questi agganci. Inoltre, la legge ECE R129 ha reso il sistema Isofix obbligatorio per tutti i seggiolini omologati per bambini da 40 a 105 cm di altezza.

In ogni caso, la normativa per ora si rivolge solo ai produttori. Quindi chi ha a disposizione un seggiolino auto omologato ECE R44/04, potrà continuare a usarlo.

Le novità dal 1° settembre 2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVA SEGGIOLINI

AUTO 2024: RIMANE IN VIGORE SOLO LA NORMATIVA UNECE R129

Dal 1° settembre 2024 saranno in commercio solo seggiolini omologati UNECE R129

Per i genitori, nonni e consumatori nessuna preoccupazione se hanno comprato o compreranno fino al 31 agosto 2024 un seggiolino con omologazione UNECE R44/04, perchè dopo il 1. settembre si potrà continuare ad usarlo senza timori: non sono previste scadenze temporali relative all’utilizzo o sanzioni specifiche.

D. Cos’è e come si legge l’etichetta di omologazione di un seggiolino auto?

R. Su ogni dispositivo di ritenuta per bambini deve essere presente per legge un’etichetta che certifica l'omologazione del prodotto, nella quale vengono riportate le informazioni necessarie per decodificare le caratteristiche principali del seggiolino. Tra queste informazioni è indicata anche la compatibilità del seggiolino con il veicolo ovvero su quali sedili di una specifica auto è possibile (o meno) installarlo. Questo dipende principalmente dall’omologazione del seggiolino, dal suo tipo di aggancio e dagli agganci presenti sui sedili del veicolo.

R. Le novità riguardano:

- la classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino;

- il verso di installazione del dispositivo: fino a 15 mesi il bambino deve viaggiare in senso contrario di marcia;

D. Dal 1. settembre 2024 cosa cambia con la normativa ECE R129?

D. Quale tipologia di seggiolini si troveranno in commercio dal 1. settembre 2024?

- l’omologazione: per ottenerla, i seggiolini devono superare test di impatto frontale, di tamponamento e anche laterale. I test per gli impatti laterali sono stati introdotti perché secondo le ricerche condotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006 (EEVC Working Group 18 Report Child Safety) si tratta di incidenti molto frequenti e anche molto pericolosi.

R. In commercio saranno disponibili solo seggiolini omologati UNECE R129. Si potranno trovare solo seggiolini di due tipologie: con un i-Size inferiore ai 100 cm (ex gruppi 0 e 1 della vecchia normativa, cioè sotto i 18 kg) o con un i-Size 100-150 cm (ex gruppi 2 e 3, cioè 15-36 kg).

Sanzione pecuniaria

- diurna: euro 83,00

- diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: euro 58,10

D. Quali sono le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 1 in relazione all'art. 172 comma 10Conducente di veicolo sul quale il minore non faceva uso del sistema di ritenuta per bambini.

D. Quali sono i seggiolini per il trasporto bambini omologati a norma?

D. Ho acquistato un seggiolino con omologazione ECE R44 da poco tempo. Posso continuare ad usarlo dopo il 1. settembre 2024?

R. Tutti i seggiolini omologati secondo le due normative europee, ECE R129 e ECE R44 sono a norma. Occorre però ricordare che la ECE R129 sostituirà la ECE R44/04 a partire dal 1° settembre 2024, come unico standard di omologazione attuale. Da tale data potranno essere prodotti e commercializzati solo seggiolini auto conformi alla normativa ECE R129/i-Size

R. I seggiolini per bambini acquistati fino a settembre 2024 e omologati ai sensi del regolamento ECE R44 possono comunque continuare ad essere usati per la tutta la durata prevista dalla categoria di appartenenza.

D. Quali solo le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 1-bis in relazione all'art. 172 comma 10 - Conducente di veicolo che non utilizzava apposito dispositivo di allarme anti-abbandono per bambini.

- notturna:- notturna scontata del 30%:Decurtazione punti: 5 (10 per neopatentati) Sanzione accessoria:In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi.

Sanzione pecuniaria

- diurna: euro 81,00

- diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: : euro 56,70

- notturna:- notturna scontata del 30%:Decurtazione punti: 5 (10 per neopatentati) salvo l’ipotesi in cui il trasgressore sia un minore e sia a bordo la persona tenuta alla sorveglianza, o i genitori. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi.

Sanzione pecuniaria

D. Quali sono le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 12 in relazione all'art. 172 comma 13Per avere importato, prodotto, commercializzato, sul territorio nazionale cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato.

- diurna: euro 866,00

- diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: euro 606,20

- notturna:- notturna scontata del 30%:Decurtazione punti: - Sanzione accessoria: confisca del sistema di ritenuta

Matera

Morti due Vigili del fuoco: caduti in un dirupo mentre cercavano di salvare una famiglia dalle fiamme

I due, entrambi 45enni, stavano cercando di sedare l'incendio divampato tra la vegetazione di Nova Siri, in provincia di Matera

Hanno perso la vita due vigili del fuoco, entrambi di 45 anni, impegnati nello spegnimento di un incendio in provincia di Matera. Lo rende noto il corpo nazionale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, dove un rogo stava divampando tra la vegetazione. I due vigili "volevano salvare una famiglia la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme", ha spiegato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele. Entrambi erano di Matera.

"Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa", commenta il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze".

"Due vigili del fuoco del Comando di Matera hanno perso la vita questo pomeriggio in un incendio boschivo mentre svolgevano il proprio lavoro, un lavoro che ogni giorno permette di mettere in sicurezza la vita di tante persone e di salvaguardare l'ambiente", scrive in una nota il segretario della Fns Cisl (Federazione nazionale sicurezza) Massimo Vespia. "Una tragedia inaspettata che sconvolge l'intera famiglia dei vigili del fuoco. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che in queste drammatiche circostanze prova ogni vigile del fuoco. Esprimiamo il nostro cordoglio e i sentimenti di vicinanza alle famiglie dei nostri colleghi caduti nell'attività di soccorso".

Cordoglio anche dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ricorda "il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza

desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio". da today.it

Modena

Furti sulle auto all’area di servizio, tre arresti sulla A1

Secchia Ovest: in azione una banda con il dispositivo jammer che interferisce con il telecomando di chiusura delle vetture

Modena, 30 luglio 2024 – Torna il periodo delle vacanze estive, tornano i ladri nelle aree di servizio lungo le autostrade, trafficatissime in questo periodo. Una banda è stata sorpresa dalla polizia stradale mentre tentava un furto sulla Secchia Ovest, lungo la A1. Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza di reato, si tratta di cittadini originari del Kosovo senza fissa dimora. L’allerta era scattata in questi giorni proprio a seguito di alcuni furti nella aree di servizio, tant’è che il Compartimento di polizia stradale Emilia Romagna, aveva predisposto appunto dei servizi mirati. Così mercoledì scorso gli agenti hanno sorpreso i tre mentre con l’ormai noto dispositivo in grado di inibire le comunicazioni tra sistemi elettronici, appunto il jammer, entravano in azione.

Il proprietario dell’auto, una volta sceso per andare al bar, ha premuto il tasto del suo telecomando per chiudere la vettura, ma il jammer ha interrotto il meccanismo a sua insaputa e l’auto è quindi rimasta aperta. Quando gli agenti hanno deciso di intervenire, uno dei tre indagati stava armeggiando sotto al volante della vettura, gli altri due complici erano in attesa. Per i tre è scattato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal tribunale di Modena che ha disposto per loro il divieto di dimora nel comune emiliano.

da ilrestodelcarlino.it

Modena Fermata perché guida senza cintura, ha 86 kg di droga in auto

È stata fermata dalla polizia perché guidava senza cintura, ma in macchina aveva 86 kg di droga. Per questo una donna di 34 anni, croata, è stata arrestata per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio. È successo nei

giorni scorsi quando la Polstrada l'ha fermata sull'A1, a Campogalliano (Modena) e ha appurato che la donna non aveva nemmeno la patente. Durante il controllo poliziotti hanno poi trovato 86 chilogrammi di hashish nascosti in confezioni di prodotti di pasticceria. Ieri il gip ha convalidato l'arresto e disposto il carcere. da ansa.it

Sottosezione Polizia Stradale l’Aquila Ovest

Si allontanano dall’hotel senza pagare il conto. Fermati sulla A24 con pistola scacciacani a bordo. Denunciati due giovani

Il 7 agosto scorso, verso le ore 11,00 una pattuglia della Sottosezione l’Aquila Ovest, ricevuta dalla Sala Operativa la nota di ricerca di un’autovettura sospetta con a bordo una coppia di giovani, la intercettava sull’A/24, nei pressi dello svincolo di Tornimparte. A seguito di accurati accertamenti risultava che i due, gravati da numerosi precedenti di polizia per truffa e reati contro il patrimonio, dopo aver soggiornato per una decina di giorni presso una struttura ricettiva dell’Aquila, quella stessa mattina, si erano allontanati senza pagare il conto. Risultando delle irregolarità circa un bonifico bancario, i giovani avevano accampato problemi di natura tecnica e quindi, approfittando di un attimo di distrazione della addetta alla reception, erano usciti furtivamente e si erano dileguati a bordo della loro automobile, presa a noleggio, facendo scattare le ricerche. Da ulteriori approfondimenti investigativi emergeva che la passeggera era stata già deferita per appropriazione indebita in quanto non aveva pagato il noleggio dell’auto sulla quale due viaggiavano, omettendo, altresì di riconsegnarla alla scadenza del contratto; il conducente, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora del comune di residenza, se ne era allontanato senza autorizzazione del giudice ed inoltre, non aveva mai conseguito la patente di guida. Alla luce di quanto emerso i due venivano condotti presso gli uffici di polizia, deferiti all’A.G. in stato di libertà per truffa in concorso; il giovane, altresì veniva segnalato per inosservanza della misura cautelare dell’obbligo di dimora e denunciato per guida senza patente, aggravata dalla reiterazione.

Sotto il sedile lato guida, a seguito delle dichiarazioni spontanee del fermato, veniva rinvenuta una pistola scacciacani Marca Automatic Bruni cal 9K con tappo rosso, completa di caricatore ed 8 cartucce a salve, sottoposta a sequestro. da terremarsicane.it

Polizia Stradale di Bagno di Romagna

Paura nella notte sulla E45, alla guida del camion ubriaco e contromano: la Polizia stradale evita una tragedia

L’autista si era messo alla guida nei pressi di Perugia ed era diretto a Ravenna, ma al momento del controllo ha manifestato subito uno stato di alterazione psicofisica che ha indotto gli operatori a sottoporlo a test etilometrico

Trovarsi di fronte un autotreno in piena notte che circola contromano può essere un’esperienza traumatica, spesso letale, che sicuramente continuerà a disturbare il resto della propria carriera di automobilista anche nel caso più fortunato in cui l’incontro finisca senza incidente. L’incontro notturno non è certo meno traumatico anche quando capita ad automobilisti che ne hanno viste un po’ di tutti colori come gli operatori della Polizia Stradale. E’ quanto è successo alla pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Bagno di Romagna verso l’una di notte di mercoledì 17 luglio sulla E45, nei pressi di Sarsina. Gli scaramantici se ne faranno una ragione, l’incontro caduto nel giorno 17 è finito senza vittime ma ci è voluta tutta l’abilità e il sangue freddo dei poliziotti per schivare il pericolo, invertire repentinamente la marcia e con tutti i dispositivi di emergenza luminosa posizionarsi anch’essi contromano davanti all’autotreno per scortarlo fino alla prima area di cantiere nei pressi di Mercato Saraceno, provocando stupore, spavento e anche qualche disappunto da parte di coloro che si sono trovati davanti l’insolito quanto imprevedibile servizio di safety-car.

L’arrivo di una seconda pattuglia ha poi facilitato la messa in sicurezza del mezzo pesante all’interno di un’area di cantiere, con blocco temporaneo della circolazione per consentire le manovre sulla carreggiata. Dopo la fase emergenziale sono iniziati gli accertamenti nei confronti del conducente, risultato essere di provenienza comunitaria e alla guida dell’autotreno di proprietà di una impresa di autotrasporto italiana.

L’autista si era messo alla guida nei pressi di Perugia ed

era diretto a Ravenna, ma al momento del controllo ha manifestato subito uno stato di alterazione psicofisica che ha indotto gli operatori a sottoporlo a test etilometrico che ha dato esito positivo. I conducenti di veicoli pesanti, secondo la normativa nazionale, in qualità di conducenti professionali non possono mettersi alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, nel gergo la condizione prevista per legge è quella di “alcool zero”. L’esame condotto con l’etilometro ha rilevato invece valori elevati di alcolemia, addirittura superiori di oltre 3 volte quelli previsti per i comuni conducenti di autoveicoli. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti dell’autista sono stati redatti verbali per una sanzione amministrativa complessiva di 327 euro, con ritiro immediato della patente di guida ai fini della sospensione da 1 anno e 4 mesi fino a 3 anni, con decurtazione di 20 punti. L’autotreno è stato affidato al fratello dell’autista, giunto sul posto dopo essere stato contattato dallo stesso. Il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia Stradale in servizio lungo la E45, ha evitato che l’eccezionale e imprevedibile situazione potesse avere un epilogo ben più tragico di quello invece accaduto, riuscendo a evitare che gli ignari utenti che percorrevano la carreggiata sud potessero scontrarsi frontalmente contro l’autotreno e salvando lo stesso autista da un probabile infausto destino anche nel caso di solo incidente autonomo con schianto contro le infrastrutture stradali o uscita del mezzo fuori dalla carreggiata nell’eventualità più sfortunata della caduta da uno dei tanti viadotti che contraddistinguono l’importante arteria stradale. da cesenatoday.it

Polizia Stradale e Polizia Locale di Alessandria Controlli congiunti Polizia di Stato e Polizia Locale di Alessandria: 2 patenti ritirate e rinvenuta sostanza stupefacente

Prevenzione, aumento della sicurezza stradale e repressione delle principali cause di incidenti stradali, quali alta velocità, guida in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti. Questi gli obiettivi del dispositivo di sicurezza congiunto attivato dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Locale di Alessandria, che nella mattinata odierna hanno

effettuato diversi posti di controllo in vari punti del capoluogo.

I controlli hanno visto impegnato l’Ufficio Mobile della Polizia Stradale oltre a una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Alessandria Ovest e due pattuglie della Polizia Locale di Alessandria coadiuvate dall’unità cinofila.

Il bilancio complessivo è di 28 veicoli controllati, con due patenti di guida ritirate. Inoltre l’impiego dell’unità cinofila della Polizia Locale, con il Pastore Tedesco “Etna”, ha permesso di accertare la presenza di sostanza stupefacente all’interno di un mezzo professionale; il conducente è stato segnalato alla competente autorità per detenzione di sostanze stupefacenti.

Preziosa anche la presenza dell’Ufficio mobile attrezzato della Polizia Stradale, che grazie agli etilometri e drugtest di ultima generazione, ha permesso di sottoporre a controllo tutti i conducenti fermati.

Visto il riscontro positivo dell’iniziativa, anche nelle prossime settimane saranno predisposti analoghi servizi congiunti.

da oggicronaca.it

Borello (FC)

Ruba 25 gratta e vinci nell'area di servizio, tenta la fuga col "malloppo" attraversando la E45: arrestato

Una vicenda davvero curiosa lungo la E45. La Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un 37enne, bloccato subito dopo aver rubato 25 Gratta e vinci dal bar dell’area di servizio di Borello Sud

Una vicenda davvero curiosa lungo la E45, un uomo è finito nei guai per il desiderio di tentare la fortuna. La Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un 37enne, bloccato subito dopo aver rubato 25 "Gratta e vinci" al bar dell’area di servizio di Borello Sud.

E' accaduto domenica notte quando il 37enne, approfittando che l’addetta alla ristorazione fosse intenta a servire dei caffè ad altri clienti, ha allungato le mani sotto il piano di vetro della cassa per asportare due blocchetti di “Gratta e vinci” occultandoli, e facendo finta di niente, tanto da rimanere all’interno del bar.

La responsabile, poco dopo, si è accorta dell’ammanco e ha contattato immediatamente la Sottosezione di Bagno di Romagna della Polizia Stradale, che ha inviato sul posto due pattuglie. All’arrivo dei poliziotti il 37enne ha cercato di scappare attraversando il piazzale dell’area

di servizio e poi entrambe le carreggiate della E45, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti in transito.

La sua fuga è durata pochi metri perché poliziotti lo hanno raggiunto subito, recuperando anche i “Gratta e vinci” rubati poco prima (25 tagliandi in tutto), di cui lui aveva tentato di disfarsi. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, convalidato dall’autorità giudiziaria di Forlì che ha disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora nell’intera Provincia.

da cesenatoday.it

Polizia Locale Roma 600 multe in Bentley o in Ferrari

Denunciata a Roma una 49enne che circolava con due auto di lusso ed aveva accumulato oltre 600 violazioni del codice della strada. In particolare per accesso alla Ztl

Girava con una Bentley Continental cabrio o con una Ferrari California per le strade di Roma, spesso entrando nella Ztl, senza averne diritto. Una donna di 49 anni è stata denunciata per atti falsi e truffa aggravata dopo un mese di indagini

condotte dal Reparto Motociclisti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale. Aveva accumulato oltre 600 violazioni del codice della strada senza pagare mai le relative sanzioni.

Nelle indagini si è scoperto che le due vetture non avrebbero proprio potuto circolare, essendo le loro targhe “radiate” (nel gergo motoristico il procedimento con cui si cancella dal Pubblico registro automobilistico una autovettura).

Gli agenti hanno analizzato le telecamere ai varchi in cui più spesso passava la signora - in particolare con

la Bentley - e poi hanno iniziato gli appostamenti per intercettare la donna. Una volta individuata, le ulteriori indagini hanno permesso di verificare che la targa era contraffatta: corrispondeva ad un autocarro tedesco. Inoltre la Bentley non aveva effettuato la revisione. Quanto alla Ferrari, anche in questo caso era immatricolata con una targa diversa (austriaca) che però non è più valida e non aveva assicurazione.

Per queste violazioni è stata comminata alla signora una sanzione di 2600 euro oltre ad una denuncia per documenti falsi sulle vetture. Le ipotesi di reato sono uso di atti falsi e di truffa aggravata.

da rainews.it

Carabinieri di Calestano Parma, 50enne genovese fermato per un controllo stradale mostra patente scaduta da 26 anni

Se non è un record poco ci manca. Un automobilista genovese di 50 anni è stato fermato nel Parmense per un controllo stradale e dagli accertamenti è emerso che aveva la patente scaduta nel 1998.

A scoprirlo, dopo 26 anni, i carabinieri della stazione di Calestano. Per nulla preoccupato, il conducente ha esibito ai militari un titolo di guida come ormai se ne vedono raramente, con le marche da bollo attaccate, l’ultima delle quali l’ultima riportava la data del 1998. Da un successivo controllo è emerso che il documento, in tutto e per tutto autentico, era però scaduto di validità effettivamente nel 1998. I militari hanno così proceduto al ritiro immediato della patente contestando all’automobilista la sanzione prevista dal codice della strada per guida con patente scaduta. da repubblica.it

Anzio

Agente di polizia della Stradale si scontra con la moto contro un'auto sulla Litoranea: è in codice rosso Anzio incidente in moto per un poliziotto della Stradale in servizio sulla Litoranea. Trasportato in codice rosso in ospedale, in forza al Posto Mobile Estivo di Nettuno. da ilmessaggero.it

Stati Uniti d’AmericaMobile Driver License (mDL)

Una soluzione per rafforzare la verifica dell’identità digitale e mettersi al riparo dalle frodi

L’introduzione delle patenti di guida mobili è considerata come una soluzione promettente per combattere le frodi e rafforzare la verifica dell’identità digitale. Negli Stati Uniti d’America, in un’era dominata dagli smartphone, la necessità di portare con sé patenti di guida o carte d’identità fisiche potrebbe presto diventare un ricordo, tanto che nell’ottica di una lotta sempre più serrata alle frodi, in un contesto atto a preservare e garantire il controllo della privacy dei cittadini, stanno guadagnando terreno in modo significativo le proposte relative all’emissione della patente di guida mobile.

Da quanto si apprende da fonti d’oltre oceano, il fascino e la potenzialità delle patenti di guida mobili risiede nella capacità con la quale è stato rivoluzionato il modo in cui le persone verificano e dimostrano la propria identità, tanto che, sia gli Stati dell’Unione quanto il governo federale, considerano la mobile Driver License (mDL) – patente di guida mobile – come una soluzione per rafforzare la verifica dell’identità digitale.

La mobile Driver License

A differenza della tradizionale patente di guida fisica, la mDL può essere archiviata in modo sicuro sullo smartphone, offrendo comodità e accessibilità, così per come avverrà qui da noi non appena entrerà a regime l’IT-Wallet. In sede di controllo, poi, con pochi tocchi sul proprio dispositivo, gli utenti possono presentare i propri documenti digitali, eliminando la necessità di portare con sé più documenti fisici. Le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza avanzata della mDL, almeno nelle aspettative generali degli Stati e del governo federale, la rendono intrinsecamente più resistente alle frodi e alle manomissioni rispetto al documento tradizionale. Autenticazione biometrica, crittografia e funzionalità di verifica remota sono alcune delle caratteristiche chiave che rafforzano l'integrità delle patenti di guida mobili, infondendo fiducia nella loro affidabilità. In definitiva, in un contesto mondiale sempre più digitale, i documenti di identità digitalizzati possono rappresentare uno strumento fondamentale per la lotta alle frodi, fornendo un modo più sicuro e infallibile per verificare l’identità del titolare.

Stati dell’Unione che emettono la mDL

Da notizie in nostro possesso al momento di andare in stampa, i titolari di una licenza di guida emessa in: Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia, cui in un futuro prossimo si aggiungeranno New Jersey ed Illinois, sono già nella condizione di presentare una mobile Driver License (mDL).

Stati dell’Unione che emettono la mDL

Da notizie in nostro possesso al momento di andare in stampa, i titolari di una licenza di guida emessa in: Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia, cui in un futuro prossimo si aggiungeranno New Jersey ed Illinois, sono già nella condizione di presentare una mobile Driver License (mDL).

Fonti di stampa statunitensi, sottolineano che con l’adozione generalizzata delle patenti di guida mobili, che sfruttano le funzionalità degli smartphone e si integrano con le tecnologie del portafoglio digitale, sarà necessario trovare un equilibrio tra innovazione, protezione della privacy e sicurezza delle persone.

mDL e circolazione internazionale in Italia

Le Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale (Ginevra ’49 e Vienna ’68) non contemplano, né ad oggi prevedono l’emissione della patente di guida dematerializzata o, se preferite, mobile. In considerazione di ciò, attesa l’impossibilità di effettuare verifiche in tempo reale circa la validità e genuinità della mDL (mobile Driver License), salvo accordi internazionali che non è escluso possano essere introdotti, al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal vigente codice stradale, il titolare di patente mobile che intenderà condurre veicoli a motore sul territorio della Repubblica Italiana, dovrà esibire agli organi di polizia stradale la patente di guida fisica accompagnata dal permesso internazionale (International Driving Permit).

*Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.

Patente fisica West Virginia emissione 2023
Foto da hstoday.us
La sicurezza delle strade digitali. Il preoccupante aumento delle truffe online, consigli agli utenti di internet per proteggersi dall’azione della criminalità informatica

egli ultimi anni, le truffe commesse su internet sono esponenzialmente aumentate a causa della sempre maggiore diffusione delle vendite online tramite siti di e-commerce, piattaforme e social network, unitamente alla più ampia utilizzazione dei sistemi virtuali di pagamento. Nel nostro paese, le truffe online hanno registrato 137 milioni di profitti illegali, in aumento di oltre il 20% in dodici mesi, trainate dal falso trading online.1 Gli strumenti utilizzati dai malfattori per perpetrare tali tipi di truffe sono sempre più facili da recuperare, anche per la micro criminalità che può contare sulla occultabilità del web e soprattutto sulle maglie, sempre più aperte, dell’uso disinvolto dei social network da parte degli utenti più deboli e/o meno prudenti. Tali utenti, infatti, non prestano adeguata cautela nell’utilizzare le piattaforme, riempiendole di dati e immagini personali, anche sensibili, che spesso vengono usati dai cyber criminali per poter mettere a segno le truffe a loro danni con più facilità. Purtroppo, da tempo “grazie al modello cybercrime-as-a-service anche un numero crescente di organizzazioni criminali guarda al crimine informatico, anche come opportunità per reinvestire proventi da altre attività”2, dato che la scelta di rivolgersi alla criminalità informatica è, innanzitutto, alimentata dalla concreta prospettiva di guadagni considerevoli, attraverso attività illegali come il furto di dati personali e finanziari.

Le organizzazioni criminali, infatti, sfruttano la globalizzazione della rete per condurre molteplici reati informatici su scala internazionale, anche approfittando delle differenze normative tra i Paesi per sfuggire all’azione di contrasto delle Forze di

Polizia. Proprio la dimensione anonima e globalizzata del mondo digitale offre ai malfattori un elevato grado di protezione e anonimato, facilitando le loro attività illecite, senza il timore di essere rintracciati facilmente dagli investigatori, che di contro a fronte della globalizzazione e dell’interconnessione delle reti, rendono più difficile attuare un concreta protezione degli utenti del web, poiché le minacce possono provenire da qualsiasi parte del mondo e dirette da individui o gruppi con conoscenze tecniche molto avanzate. Le modalità di molte truffe online sono, in linea generale, le stesse di quelle che avvengono al fuori di internet, ad iniziare dalle compravendite di beni o servizi, in cui il truffatore riceve i soldi, ma non invia la merce o non paga. Mentre altre tipologie di truffe commesse su internet sono poste in essere attraverso inganni più subdoli e di difficile riconoscibilità3, fra tutti emerge il “phishing” una tecnica utilizzata da criminali informatici, inizialmente utilizzata allo scopo di reperire le credenziali di accesso ad un sistema informatico o informazioni sensibili, attraverso e-mail apparentemente legittime che invitano l’utente a cliccare sul link o ad aprire l’eventuale allegato. Tale metodologia si è affinata nel tempo, combinando l’utilizzo di software e malware in cui la vittima, inconsapevolmente, consegna nelle mani del truffatore i propri dati personali (nome, cognome, persino il numero della carta di credito) che vengono successivamente utilizzati per stipulare contratti all’insaputa del truffato.

In alcuni casi, come nell’evil twin phishing l’attaccante opera creando una rete Wi-Fi apparentemente simile, ad esempio, ad una rete pubblica, come quelle delle università, aeroporti o altri luoghi pubblici, in modo che il malintenzionato ne approfitta intercettando il traffico dell’utente che si connette al Wi-Fi, per raccogliere inopinatamente i suoi dati sensibili.

Con la diffusione dello smart working degli ultimi anni queste tipologie di azione si sono particolarmente diffuse a causa della tendenza dei lavoratori a connettersi nei luoghi pubblici4 L’avvento dei social media e le piattaforme di messaggistica istantanea hanno agevolato lo sviluppo delle tecniche di phishing5 , in grado di utilizzare l’automazione e l’intelligenza artificiale per personalizzare i messaggi in base alle informazioni che gli utenti condividono sul web, attagliandoli alle caratteristiche e agli interessi delle vittime6, aumentando così la loro efficacia7. Altra tecnica utilizzata dai truffatori in netta crescita è lo smishing definito anche “short message phishing” che si manifesta attraverso invio di messaggi SMS (strutturati in

maniera tale da fare credere che provenga da fonti legittime come istituti finanziari o società di consegna, sfruttando la fiducia e facendo leva sulla familiarità dell’utente con la piattaforma di messaggistica relativa al presunto mittente) in maniera massiva a diversi destinatari, all’interno dei quali viene riportato generalmente un link dannoso o che induce a rispondere con informazioni sensibili.

Di recente è emersa anche un tipo di truffa online denominata “spoofing”8 in cui il truffatore, creata una falsa identità di modo da risultare affidabile (ad esempio utilizzando un sito del tutto analogo a quello di una banca, o una di assicurazione, ovvero utilizzando un indirizzo e-mail molto simile a quelli presenti nella lista dei contatti della vittima), induce la vittima a fornirgli i dati personali9. L’attuale disciplina penale non prevede una fattispecie specifica per la truffa online, alla quale si può applicare l’art. 640 cp, nella sua ipotesi base che prevede “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”, tanto che il mezzo telematico costituisce una modalità per compiere tali artifizi e/o raggiri, sostanziandosi materialmente nell’ utilizzo di nominativi, dati e recapiti fasulli, false generalità del venditore, foto di merce fittizie e false, documentazioni.

Nelle truffe perpetrate online, si può senza dubbio contestare la circostanza aggravante dell’approfittamento della minorata difesa della vittima previsto dall’art. 61 n. 5 del codice penale, atteso che “la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello dell’agente, determina una posizione di maggior favore, consentendogli anche di schermare la sua identità, e di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”10. Altro delitto applicabile alle truffe on line è senza dubbio la frode informatica, prevista dall’art. 640 ter del codice penale, che è una truffa che non presuppone però la condotta tipica della generalità di tale forma di reato, gli artifizi e raggiri, che inducono in inganno la vittima; ma si sostanzia, in un’attività quasi furtiva realizzata tramite l’uso di mezzi informatici fraudolenti11. Nella truffa l’autore del reato inganna la vittima per farsi dare qualcosa, mentre la frode informatica viene perpetrata senza che la vittima metta a disposizione il proprio patrimonio, ma presuppone la manipolazione del sistema, mentre

Attualità di Fabrizio Fratoni*

tale manipolazione non è necessaria per configurare il reato di accesso abusivo12 Il reato di frode informatica, infatti, non deve essere confuso con l’accesso abusivo a sistema informatico, disciplinato dall’art. 615 ter del codice penale, per cui: “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”13. Si tratta di reati completamente diversi, la frode informatica presuppone la manipolazione del sistema, mentre questa non è necessaria per configurare il reato di accesso abusivo che si perfeziona quando l’agente si introduce semplicemente nel sistema informatico altrui, protetto da misure di sicurezza. Per arginare la recrudescenza del grave fenomeno occorre rafforzare adeguatamente i meccanismi di protezione e informazione, prevedendo un’educazione digitale, fin dalle scuole primarie, specie per gli utenti più deboli per le particolari condizioni sociali economiche e di età. Una maggiore informazione sui pericoli del web appare imprescindibile e va condotta, costantemente, su tutti i mezzi comunicativi, specie del servizio pubblico, sottolineando innanzitutto l’esigenza di pensare, sempre, due volte a ciò che si dice e che si fa online, ponendo massima attenzione a condividere informazioni personali online, sui social media, sui blog e sulle altre piattaforme presenti in rete. Educare a riflettere prima di compilare sondaggi, partecipare a concorsi, cliccare su link o allegati, o “dare amicizia”, “mettere mi piace” o “condividere” qualcosa online, tale una precauzione è divenuta ormai essenziale, dato che i truffatori, anche grazie all’utilizzo di tecniche di ingegneria sociale, cercano acquisire più i dati possibili utilizzando i nomi di aziende note o enti pubblici. Nel dubbio è consigliabile non rispondere, ed in ogni caso non utilizzate mai i dati di contatto forniti, anche con collegamento ipertestuale, nella richiesta originale.

A fattor comune, emerge che per combattere le truffe on line, o le diverse tipologie di phishing, è fondamentale che gli utenti divengano sempre più consapevoli dei rischi più rilevanti e della necessità di adottare costantemente le precauzioni più adeguate per ridurli, non abbassando mai il livello di guardia, anzi elevando l’attenzione sui seguenti campanelli d’allarme, che spesso si possono individuare facilmente agendo con la massima cautela. Innanzitutto, occorre prestare attenzione ai contatti non richiesti tramite e-mail o applicazioni di messaggistica istantanea, ai messaggi di privati attraverso i social media che promettono soldi facili, così come le pubblicità di offerte di lavoro di aziende estere che ricercano “agenti locali”. L’indirizzo e-mail del mittente di questi messaggi è probabilmente un servizio web gratuito che non coincide con il nome dell’azienda, soprattutto se il messaggio riporta errori grammaticali. Particolare attenzione va riposta quando nascono in-

terazioni e proposte di lavoro senza requisiti di istruzione o esperienze particolari, da svolgere sul internet, con richieste di utilizzo del proprio conto corrente per spostare del denaro. Quantomeno, la presenza di questi i campanelli d’allarme dovrebbe indurre l’utente svolgere ulteriori e più approfonditi accertamenti sul soggetto con il quale ci si sta rapportando. Ad esempio il prezzo eccessivamente basso, o in genere condizioni particolarmente vantaggiose a cui è proposto un bene o un servizio in offerta, così come un’inserzione o un sito web di recente creazione, senza che siano visibili i dati completi del venditore, né sia possibile identificare l’attività commerciale indicata nell’annuncio. Bisogna, inoltre, cosi come occorre diffidare quando sono indicate modalità di pagamento che non ne consentono la tracciabilità o l’annullamento. Tra le cautele da seguire per gli utenti possiamo consigliare soprattutto la necessità di aumentare il livello di attenzione, non fornire informazioni personali online o copie di documenti e numeri di carta di credito, dettagli dell’account o immagini. Anzi è necessario ridurre al massimo l’esposizione di dati su applicazioni o piattaforme social media, specie quelli sensibili, specie se l’interlocutore del web ricerca un contatto senza a motivo, per ridurre i rischi.

Altri consigli da seguire sono individuabili nell’evitare di aprire testi sospetti, finestre pop-up o e-mail, ma cancellarli come spam, nel verificare sempre la corretta identità del contatto attraverso una fonte indipendente o una ricerca online. Parimenti, è necessario diffidare dei download gratuiti che offrono musica, giochi, film e accesso a siti possono installare programmi dannosi in maniera occulta16, oltre che tenere al sicuro reti d’ufficio, PC e cellulari, aggiornando periodicamente il software, le password e il backup dei dati, evitando sempre hot spot Wi-Fi per accedere ai servizi bancari online o fornire informazioni personali, avendo in ogni caso cura, di non utilizzare mai i dati di contatto forniti nel messaggio inviato, specie se può far nascere dei sospetti. Moltissime truffe online purtroppo non vengono denunciate17, e ciò non aiuta a contrare il grave fenomeno, il truffato è restio a denunciare i fatti, sia per la vergogna di essere caduto nel tranello, sia perché ritiene che l’esiguità della somma sottratta (e recuperabile assai difficilmente), non valga ulteriore perdita di tempo nel rivolgersi alle Forze di Polizia. Invece, è indispensabile una volta realizzato di aver subito una truffa via internet, superare questo atteggiamento di chiusura, ed agire tempestivamente, innanzitutto modificando le password di accesso e bloccando immediatamente la carta di credito, di cui sono stati forniti gli estremi, ma soprattutto presentare denuncia alle Forze dell’Ordine18, anche interagendo con la piattaforma della Polizia Postale che può nell’immediatezza fornire utili informazioni e servizi on line

*Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Note

1 - Tanto che numeri su sextortion e pedopornografia anche se estremante preoccupanti per le conseguenze sulle vittime, costituiscono solo la punta dell’iceberg, dato che l’entità delle somme rubate con il falso trading online ammonta a 109.536.088 euro di profitti illegali, mentre le truffe online sono passate da 114 milioni del 2022 a 137 milioni di euro di profitti illeciti nel 2023, secondo il report di fine 2023 della Polizia Postale.

2 - Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, nell’intervista al quotidiano la Repubblica del 3 dicembre 2023 affermando :“i clan sono sempre più cyber, ma lo Stato è indietro dato che tali organizzazioni, con la ‘ndrangheta in testa, conquistano spazi grazie a internet e ai social media. mentre le indagini diventano sempre più complicate proprio grazie agli strumenti informatici che usano i boss. Gli hacker si sono messi al servizio delle organizzazioni, in Romania e in Bulgaria esistono agenzie che li reclutano per ‘ndrangheta e camorra”. L’estorsione informatica, messa in atto in particolare attraverso sempre un più diffuso utilizzo di ransomware, è molto remunerativa a fronte di un minimo rischio di essere individuati dalle Forze dell’Ordine, tanto che le “organizzazioni criminali sono in grado di farsi costruire piattaforme digitali come un nuovo WhatsApp o un nuovo Telegram, solo per interloquire tra di loro, mentre la nostra polizia giudiziaria è indietro dal punto di vista tecnologico”

3 - Una tra le truffe online più diffuse e note è quella detta “alla nigeriana”, in cui il truffatore si presenta dicendo di essere proprietario di una grossa somma di denaro depositata in una banca estera, e cerca un prestanome per trasferire soldi in Italia, in cambio di una percentuale, chiedendogli un anticipo in denaro per sbloccare fondi dalla banca straniera. Il truffato, dopo aver pagato tale somma, attende invano il trasferimento del denaro.

4 - In questi casi è auspicabile adottare misure per proteggere il traffico, come ad esempio l’utilizzazione di una VPN per proteggere il sistema informatico o evitare gli hot spot Wi-Fi non protetti.

5 - Le truffe vengono realizzate non solo attraverso l’invio di falsi messaggi di posta elettronica, ma sempre più attraverso “banner” o interi siti web (cosiddetto “pharming”) apparentemente affidabili in quanto riconducibili ai portali della banca o di società finanziarie (finti detti “soppfed”) tali da generare la fiducia della vittima poco attenta, e quando cade nel tranello e fornisce i suoi dati, questi possono essere utilizzati dal truffatore per prelevare dal conto corrente, oppure aprire nuovi contratti a nome del truffato, rubandone l’identità.

6 - Elevando pericolosamente il loro livello di vulnerabilità, qualora si pubblichi nei social abitudini, vacanze future o trascorse, informazioni personali o connesse all’ambiente lavorativo si rende più semplice la pianificazione della truffa.

7 - Nel social media phishing i criminali creano falsi account sulle principali piattaforme social media, fingendosi persone reali o rappresentanti di aziende legittime che con messaggi manipolativi e persuasivi convincono le vittime a cliccare su link dannosi o a fornire dati sensibili o fino anche a inviare denaro. Possono, altresì, manifestarsi con post o commenti falsi su gruppi e pagine pubbliche, con l’offerta di promozioni e vantaggi allettanti in cui si richiede di fornire informazioni sensibili per partecipare all’offerta, e ancora, falsi concorsi o sondaggi dove sono richiesti dati personali per partecipare.

8 - Che si concreta nella manipolazione dei dati trasmessi in una rete telematica, consistente nella falsificazione del proprio indirizzo IP, oppure nell’utilizzo abusivo di user name e password di altri utenti, o anche nel camuffamento di file nocivi per renderli irriconoscibili come tali. 9 - Alcune particolari tecniche sono molto sofisticate, come IP spoofing, con le quali si tenta di modificare il proprio dispositivo creando un nuovo indirizzo IP apparentemente affidabile al fine di carpire fraudolentemente dati inseriti in un pc che passano attraverso la rete oppure eliminando la protezione di un pc verso siti truffa. Queste possono mirare a sostituire un sito web con uno contraffatto identico all’originale al fine di incamerare dati personali, password e account delle vittime ignare. Se attraverso meccanismi di caller spoofing, la truffa online si realizza modificando l’identificativo di un numero di cellulare (sia per chiamate tradizionali che tramite internet) al fine di fingersi un’azienda, una banca o un servizio di assistenza, con le tecniche la GPS spoofing si punta, invece, a modificare le coordinate GPS di un dispositivo ingannando così i sistemi operativi.

10 - Così come indica la sentenza della Cassazione, Sez. II, 10/06/2022, n. 27012.

11 - La frode informatica non vi è una induzione all’errore, dato che l’oggetto della condotta riguarda macchine, e non persone, con l’impiego fraudolento di un sistema informatico. Tele reato ponendosi a metà strada tra la truffa ed il furto, non richiede strettamente che il truffatore ponga in essere artifici o raggiri, ma che faccia accesso al sistema informatico della vittima, attraverso malware, per carpirne i dati, col fine di trarre un profitto ingiusto. Il bene giuridico protetto non è infatti solo il patrimonio, come per la truffa, ma anche l’integrità del sistema informatico e la riservatezza dei dati e delle informazioni ivi custoditi.

12 - Motivo per il quale il legislatore introdusse un apposito articolo dedicato a questa tipologia di reato: pregevole tentativo nel collocare la frode informatica “vicino” alle truffe, ma distanziate da esse per alcune caratteristiche

13 - La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; ovvero se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato. Inoltre se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora fatti, di cui primi due commi, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

14 - Che essendo un reato di pericolo si configura “ogni qualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa” (Cassazione, sez. V, sentenza 27/02/2019 n. 8541; Cassazione V sez. sentenza n. 8541 del 09-11-2018). I sistemi informatici e telematici, al pari del domicilio, “rappresentano ambienti che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze e intrusioni altrui, luoghi inviolabili, delimitati da confini virtuali, paragonabili a qualunque altro domicilio privato in cui la persona esplica liberamente la sua personalità in tutte le sue dimensioni e manifestazioni”, come affermato dalla Cassazione con sentenza S.U. n. 17325 del 26 marzo 2015.

15 - L’ingegneria sociale è una pratica che sfrutta le debolezze umane, attraverso tecniche psicologiche e metodologie sofisticate concentrandosi sull’inganno e la manipolazione, al fine di ottenere informazioni sensibili o accesso ai sistemi informatici, inducendo la vittima a visitare siti web a cui normalmente non accederebbe. L’approccio subdolo sfrutta la naturale tendenza umana a fidarsi, a rispondere alla persuasione o all’eventuale urgenza cercando di evitare conflitti. Le tecniche utilizzate possono essere molteplici, ma l’obiettivo che le accomuna è ingannare la vittima cercando di convincerla a compiere azioni o a fornire informazioni che possono mettere a rischio la sicurezza anche del più sofisticato e aggiornato sistema informatico. La pericolosità del fenomeno è anche data dal fatto che non richieda necessariamente competenze avanzate a livello informatico, qualsiasi soggetto con una buona comprensione della psicologia umana, può attuare con successo e sfruttare questa vulnerabilità basata sugli interessi e le debolezze mostrate dagli utenti sul web.

16 - Verificare se il venditore utilizza il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), con connessione sicura (sul browser un lucchetto). Analizzare feedback rilasciati dagli altri utenti, confrontando il prezzo se troppo inferiore alla media dei prezzi store online, attenzione a eventuali richieste insolite, come quella di chiudere l’affare fuori dal negozio online. Vagliare la web reputation di un sito Internet provando a cercare le recensioni lasciate da altri utenti. Usare senso critico, maggiore prudenza e metodi di pagamento sicuri non utilizzare ricariche Postepay, Western Union o con altri circuiti non coperti da alcun sistema di protezione anti-frode.

17 - Spesso in buona fede, perché ci si vergogna ad ammettere di essere stati ingenui, anche se, come visto, alcune modalità di truffa sono particolarmente difficili da riconoscere, oppure per l’esiguità della somma perduta. Altre volte, invece, il truffato intendeva acquistare beni di provenienza illecita, merce contraffatta e pertanto preferisce non esporsi, per evitare guai peggiori

18 - La maggior parte delle ipotesi di reato che rilevano la truffa ex art. 640 cp è procedibile a querela della persona offesa, che sarà informata dell’archiviazione del relativo procedimento, solamente se ne ha fatto specifica richiesta nella querela.

IL FUTURO DELLA MOBILITA’

Intelligenza artificiale, algoritmi, auto connesse, sistemi di guida integrati, guida autonoma: muoversi in modo connesso e sostenibile.

Ne parliamo con Giulio Salvadori, Direttore dell’Osservatorio

Connected Car & Mobility presso il Politecnico di Milano

ntelligenza artificiale e sue applicazioni: potrebbe essere il titolo di un tema da svolgere nelle nostre classi scolastiche, magari agli esami di maturità. Una tematica che solo fino a poco tempo fa poteva sembrare un enigma, mentre oggi tutti ne parlano, interessando perfino il mondo delle auto e, con questo, i profili inerenti la sicurezza stradale.

Diventa così fondamentale per gli operatori e gli addetti alla sicurezza capire e dialogare con un mondo composto da algoritmi, software, connessione dati.

Ci guida in questo percorso Giulio Salvadori, tra i massimi esperti del settore, Direttore dell’Osservatorio dedicato a questi temi presso la Scuola di Management del Politecnico di Milano, che ha risposto, in esclusiva per “Il Centauro”, a una serie di domande.

“Il settore della mobilità connessa - afferma Salvadori - è in continua crescita e il nostro Osservatorio è impegnato da un lato a elaborare ricerche e analisi di mercato, confronti tra costi e benefici, privilegiando i futuri scenari dell’innovazione, dall’altro creare occasioni di confronto, tavoli di lavoro con le aziende, focalizzando le buone pratiche d’impresa dirette a innovare, con una misurazione delle reali ricadute economiche”.

I dati forniti dall’Osservatorio vedono un mercato delle auto connesse che sfiora ormai i 17 milioni di autovetture, quasi la metà del parco circolante. Le aziende in grado di raccogliere dati da veicoli e infrastrutture connessi, utilizzabili a loro volta per offrire

ulteriori servizi, hanno fatturato su queste tematiche circa il 30% in più, toccando i 620 milioni di euro.

“Sul fronte normativo assistiamo a una continua evoluzione - continua Salvadori - caratterizzata dagli obblighi per l’anno in corso di integrare specifici Advanced Driver Assistance Sistems (ADAS) per le vetture di nuova immatricolazione e di immatricolare dal 2035 solo veicoli a zero emissioni. La connettività avrà un ruolo sempre più determinante nella gestione di nuovi modelli elettrici e ibridi e nel garantire scambi di informazioni tra veicolo e infrastrutture”.

La connessione tra auto in movimento e sistemi fissi su strada potrà rilevare dati sempre più precisi ed esaurienti sulla velocità, lo stile di guida, la stessa sicurezza delle autovetture. Sensori per i livelli di stanchezza e disattenzione segnaleranno ogni minima anomalia come ad esempio i salti di corsia per non parlare dell’alcolock che rileverà il livello alcolemico del guidatore.

“Le ricadute su benefici e sicurezza stradale sono evidenti - puntualizza il Direttore dell’Osservatoriocon diminuzione sensibile del numero delle vittime sulle strade e del volume degli incidenti.

L’auto è all’avanguardia rispetto a case, fabbriche, città, che sono più indietro, anche se molta strada resta da fare.

Le norme prevedono, per le nuove auto, ADAS sempre più tecnologici, frenata automatica in caso di emergenza, visione dell’angolo cieco, segnalazione dell’eccessiva vicinanza durante la marcia a barriere e guardrail.

A livello tecnologico stiamo via via superando confini che apparivano insuperabili fino a poco tempo fa”.

Gli utenti italiani, sempre secondo l’Osservatorio, sarebbero disposti a rinunciare alle auto per modalità di trasporto più sostenibili, ma con la possibilità di avere mezzi pubblici più frequenti (45%), parcheggi gratuiti nei punti di snodo (30%) e mezzi pubblici e veicoli in sharing accessibili in modalità free (29%).

Solo il 15% utilizzerebbe un’autovettura a guida autonoma nei prossimi anni, il 19% è contrario, il 66% nutre forti perplessità.

Ma la prospettiva del consumatore vede crescere la percentuale di chi possiede una funzionalità smart (44% nel 2023) con una propensione a fruire di servizi di Smart Mobility elevata: il 71% si dichiara interessato a queste iniziative.

Un 75% degli italiani resta comunque insoddisfatto di come il proprio comune affronti i temi relativi alla mobilità con evidenti criticità sui fronti del traffico, carenza di parcheggi, piste ciclabili.

Resta alta la critica verso alcuni aspetti del servizio

pubblico come tempi di attesa e percorrenza, esperienza di viaggio, modalità di prenotazione e pagamento del servizio.

Il 40% dei cittadini si sta orientando verso soluzioni alternative all’auto come car sharing o micromobilità. Salvadori è sicuro che gli utenti sapranno accettare le sfide tecnologiche e alla fine prevarranno le ragioni della tecnologia e dell’ innovazione, superando un gap culturale e naturali resistenze.

“La stessa guida autonoma - conferma il Direttore dell’Osservatorio - sarà un processo graduale con metro, shuttle bus e grandi camion che faranno da precursori, saranno i primi a percorrere strade e percorsi dedicati.

Si andrà avanti sulle strade “intelligenti” e quindi connesse, con smart road capaci di essere, in caso di incidenti, enti certificatori, in aggiunta alle telecamere già presenti.

Questo permetterà di avere dati incontrovertibili e oggettivi a prescindere dalle dichiarazioni dei conducenti”.

L’Osservatorio cita 19 iniziative a livello nazionale nel settore delle smart road negli ultimi tre anni, esperienze che permettono a veicoli e infrastrutture di condividere una grande mole di dati aumentando la possibilità di gestire situazioni complesse di mobilità. Dal 2015 sono 258 i progetti che sperimentano smart road a livello mondiale e 141 quelli attivati nel biennio 2022-2023.

Il percorso dunque sembra tracciato in termini irreversibili!

L’intelligenza artificiale potrà generare scenari simulati spingendosi a sviluppare algoritmi per rendere la guida autonoma, che prevede livelli sempre più alti di automazione rispetto a quelli attuali, oggi siamo al secondo livello, veramente efficiente e sicura. Un processo che migliorerà sicurezza e diffusione dei veicoli a guida autonoma.

Resta l’esigenza di ulteriori investimenti nel settore, la creazione di sinergie tra pubblico e privato, soprattutto lo sviluppo e l’implementazione di adeguati programmi formativi e didattici per gli operatori delle Forze di polizia impegnati ad assicurare ogni giorno, sulle strade, livelli adeguati di sicurezza.

Il futuro è già qui.. non possiamo essere impreparati a gestirlo nell’interesse degli utenti e della collettività.

*Giornalista pubblicista già direttore di Polizia Moderna

Attualità di Massimo Santucci*

10 domande per misurare le proprie capacità di motociclista

L’idea era di mettere a punto una sorta di decalogo per i corsi di guida che il sottoscritto svolge. Una volta terminato però si è dimostrato anche un ottimo questionario di autovalutazione che ogni motociclista può fare per misurare il proprio livello di guida

uidare la moto è una cosa innaturale. Lo dice uno che a due anni andava in bicicletta senza rotelle, e che ha bruciato le tappe, imparando a guidare prestissimo auto, moto e trattori. Come molte delle nostre attività, guidare la moto richiede degli atteggiamenti e delle reazioni che non vengono spontanei. Si apprendono gradualmente, costruendo quelli che gli esperti chiamano schemi motori.

Purtroppo questa semplice verità è poco nota a una gran parte dei motociclisti, che continuano a fare affidamento sull’approccio esperienziale piuttosto che sulla formazione. Significa che invece di andare a scuola di moto, imparano facendo esperienza. Cioè guidando. Cioè esponendosi a dei rischi evitabili. Questo è uno dei motivi per cui si verificano incidenti stupidi, prevedibili. Perché nessuno ha insegnato a quei guidatori a riconoscere le situazioni di rischio e a gestire le emergenze. Che ci sono per tutti. Perché per quanto bravo e prudente possa essere un guidatore, prima o poi un imprevisto che causa una situazione d’emergenza si verifica.

Recentemente mi sono trovato a spiegare che insegnare ad andare dal punto A al punto B in sicurezza è l’obiettivo del corso di guida. Lo fanno - in parte, secondo il sottoscritto - le autoscuole e le pochissime motoscuole. Insegnare a gestire le situazioni d’emergenza è invece il compito finale e più importante dei corsi di guida sicura.

Servono i corsi? Non servono? Ognuno giudichi secondo la propria coscienza. Tra l’altro, di corsi ce ne sono tantissimi e la materia non è regolata da una specifica norma. Quindi si trova tutto e il contrario di tutto.

L’idea di questo questionario di autovalutazione è venuta ragionando sui temi fondamentali intorno ai quali articolare i miei corsi di guida. I punti più importanti da affrontare. Ho messo giù una scaletta e mi sono ritrovato… il questionario. E mi sono reso conto che chiunque può farlo in cinque minuti. Basta essere sinceri con sé stessi. Certo, il limite di autovalutazione e ovviamente soggettivo. La prima domanda verte sulla capacità di effettuare una frenata d’emergenza. In molti quando vengono a fare i corsi sono convinti di frenare forte, non rendendosi conto di “regalare metri” all’ostacolo che si è idealmente parato loro davanti. Con l’esercizio e la guida dell’istruttore si impara a fare meglio, si capisce il limite proprio e quella della moto che si guida.

La speranza è che il questionario inviti a porsi il problema delle situazioni nelle quali ci si sente inadeguati alla guida. In fin dei conti, non è mai troppo tardi per affrontare questi argomenti e migliorarsi. E se non volete fare un corso studiate.

Ecco le dieci domande.

Sai gestire una frenata d’emergenza? Vale a dire: sei sicuro in caso di emergenza di riuscire a frenare nello spazio minore possibile? O pensi di essere lento nell’attacco della frenata e non ti senti capace di tirare al massimo entrambi i freni?

Mentre guidi riesci sempre a tenere sotto controllo ciò che succede nel ‘sistema strada’ nel quale ti stai muovendo? O ci sono dei dettagli, potenzialmente pericolosi, che ti sfuggono? La sicurezza passa dalla capacità di osservare e interpretare tutto ciò che succede intorno a noi

Hai sempre la sicurezza che la moto farà ciò che le chiedi, in ogni situazione, o accetti un margine di indeterminazione? Inutile dire che sentirsi perfettamente padroni del proprio mezzo e conoscere a fondo le prestazioni che offre - ad esempio nel caso in cui serva una frenata o uno scarto improvviso - è necessario per affrontare in sicurezza un’emergenza

Guidi senza problemi anche attraverso le situazioni di guida inaspettate, che ogni tanto capitano a tutti noi che viviamo la strada? La capacità di improvvisare è fondamentale

Se mentre percorri una curva in piega ti accorgi che è più stretta del previsto, sai gestire la situazione? In gergo si chiama arrivare lunghi, ed è una delle cose che più spesso mettono in crisi il motociclista

Se mentre percorri una curva in piega ti accorgi che stai per passare su un tratto di sporco, sai gestire al meglio la situazione? Situazione difficilissima, ma come minimo si può cercare di ridurre i danni

Sei a tuo agio quando guidi su una strada di montagna con i tornanti stretti? I tornanti a destra nelle salite ripide sono la bestia nera di molti motociclisti

Non hai nessun impaccio quando porti il passeggero? In due si va come da soli. Ma bisogna sentirsi “leggeri”, instaurare il giusto rapporto con il passeggero e fargli capire che deve assecondarci nella guida

Sai spostare agevolmente la moto da ferma a spinta? Sai mettere il cavalletto centrale? Perché a volte capita di non avere la moto sistemata nel posto giusto per ripartire, capita di doverci mettere mano in una situazione che ci crea del disagio

Conosci il corretto uso del freno posteriore? Sai regolare la pressione dei pneumatici? Sai dove guardare e dove mettere le ruote mentre affronti una curva? Alcuni temi buttati lì a caso, fra quelli che più spesso danno luogo a discussioni sui social. Con pareri contrastanti e… non sempre corretti.

Da ultimo un’annotazione, che spesso sono costretto a fare. Sapete chi è il motociclista bravo? Di solito in molti rispondono parlando di curve, di pieghe, di frenate; qualcuno di velocità. Beh, il motociclista bravo è quello che si diverte e la sera torna a casa intero e sereno. Il resto è fuffa.

*Fondatore del portale Motoskills.it

Asaps, Tom Cruise senza casco non merita una medaglia

In moto con la bandiera olimpica per le vie di Parigi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - "Non sapevo che lo 'spirito Olimpico' potesse esentare dall'uso del casco in moto. No. La sceneggiatura non merita una medaglia!". Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori della Polizia Stradale (Asaps), critica così la performance di Tom Cruise. Ieri sera l'attore statunitense, al termine della cerimonia conclusiva dei Giochi e il passaggio delle consegne verso Los Angeles 2028, ha lasciato lo Stade de France con la bandiera olimpica su una moto, sfrecciando poi per le strade di Parigi senza indossare il casco. (ANSA).

Tom Cruise in moto (senza casco) alle Olimpiadi: è polemica.

Il video show dell'attore che poi si lancia da un aereo

Tom Cruise, protagonista annunciato della Cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024, si lancia dal tetto dello Stade de France e atterra fra gli atleti, poi sale su una moto, sulle note di «Mission Impossible'. Un video lo mostra poi - sempre in moto - sugli Champs-Elysées, poi sul Lungosenna, con la bandiera olimpica fino all'aeroporto. Sale con la moto in un aereo e, al telefono, annuncia: «sto arrivando». Poi si lancia in paracadute. E' il passaggio di consegne fra Parigi 2024 e Los Angeles 2028.

Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori della Polizia Stradale (Asaps), ha criticato aspramente Tom Cruise per la sua performance durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici. Dopo l'evento, Cruise ha guidato una moto per le strade di Parigi con la bandiera olimpica, ma senza indossare il casco. Biserni ha dichiarato: "Non sapevo che lo 'spirito Olimpico' potesse esentare dall'uso del casco in moto. La sceneggiatura non merita una medaglia!". da ilmessaggero.it

Strani Italiani

La fantasia non saprebbe inventare tante diverse contraddizioni quante ce ne sono naturalmente ne cuore di ogni uomo. François de La Rochefoucauld

Il mondo non è meno strano fuori dei manicomi che dentro. Hermann Hesse

ev’essere davvero un momento fantastico quello in cui vinci un torneo del grande slam di tennis. Immagino che ormai i più saranno rientrati al lavoro dopo le vacanze estive e così, anche per prolungarne il piacevole ricordo, ora che i grigiori dell’autunno iniziano a presentarsi nel comune orizzonte, ho pensato di riportare una serie di impressioni raccolte nell’agosto appena passato. Si tratta di impressioni che ruotano intorno al tema delle stranezze che noi Italiani mettiamo in mostra nel nostro modo di affrontare la vita, specie nelle circostanze più banali e quotidiane, situazioni che pure raccontano del nostro più intimo modo di essere. Ho raccolto così una specie di bestiario, una collezione di testimonianze di prima mano che mi hanno coinvolto come osservatore ma anche come modesto protagonista, elencate secondo un ideale itinerario verso le spiagge tanto desiderate. Il tono sarà leggero, ma le questioni di fondo forse lo saranno meno.

Non posso che partire dal classico viaggio autostradale di varie centinaia di chilometri in direzione Sud. L’ho effettuato assistito dal navigatore, il quale da bravo compagno di viaggio mi ha segnalato puntualmente ogni autovelox e ogni tratto controllato dal sistema Tutor. Sia dei primi sia dei secondi ne ho incontrati molti, eppure devo osservare come essi non riescano fino in fondo nel loro intento, ovvero nel rallentare la velocità di percorrenza delle automobili. Noi Italiani siamo per certi aspetti irriducibili e forse ineducabili, tanto siamo inclini a vedere le regole come trappole da evitare anziché come indicazioni di condotta utili per il bene comune. E così, ad ogni autovelox segnalato si poteva assistere allo spettacolo delle robuste frenate per ridurre la velocità in tempo utile ad evitare la sanzione, per poi riprendere a spingere sull’acceleratore non appena superato il temuto occhio elettronico. Malizioso ma efficace, si potrebbe commentare.

Per quanto riguarda il sistema Tutor, invece, si volge al paradossale. In questo caso le frenate avvenivano in corrispondenza dei rilevatori di velocità, dimenticando che il sistema valuta la velocità media, quindi frenare all’ultimo istante non ha alcun senso. Eppure, si deve notare, lo fanno tutti, contro ogni evidenza matematica, e pure chi vi scrive deve confessare di sentire la forte tentazione di farlo, sia pure ben consapevole che sia inutile. Infine, sempre in ambito autostradale, come non notare quanto sia diffusa l’abitudine, nei tratti a tre corsie, di viaggiare a modesta velocità occupando la corsia centrale, quasi che stare su quella più a destra sia una sorta di condotta disonorevole o poco “virile”. Comunque, infine il viaggio finisce, la meta è raggiunta e non resta che dirigersi verso il mare. E qui altri strani comportamenti si presentano nel loro intatto splendore. La spiaggia che frequento solitamente è raggiungibile solo attraversando una splendida pineta, percorrendo un tratto finale dal fondo sabbioso piuttosto impervio. Qui è possibile parcheggiare ma solo se in possesso di uno dei pochi permessi concessi agli stabilimenti balneari, che poi li rivendono ai vacanzieri. Se non si riesce a rientrare tra i pochi fortunati, non rimane che scaricare la famiglia con tutto il necessario per la giornata in fondo alla strada e poi tornare indietro verso i parcheggi gratuiti che sono stati costruiti all’interno della pineta. Accade però che in moltissimi, anziché raggiungere questi parcheggi preferiscono lasciare l’auto un po’ prima, lungo un rettilineo che precede il tratto più impervio. Riescono in questo modo a risparmiare qualche minuto nel percorso a piedi per raggiungere il mare, ma vengono però regolarmente multati dalla Polizia Locale che ogni giorno passa a controllare. Potremmo pensare che, per così dire, tentino la fortuna, sperando che quel giorno la Polizia Locale non si presenti, ma di solito gli va male.

Tornado invece al tratto finale, sabbioso e circondato di sterpi minacciosi, si nota come i possessori di auto nuove e di grande valore non esitino ad avventurarvisi mettendo a serio rischio l’incolumità della carrozzeria, rimediando nella maggior parte dei casi delle notevoli strisciate sulle fiancate. Sono questi gli stessi che in caso di un minimo danno procurato alla loro auto durante la normale vita di città sono pronti ad arrabbiarsi per un nonnulla, a scatenare assicurazioni e avvocati, rovinandosi la giornata al solo pensiero di un graffietto su un paraurti? Pare di sì, però che stranezza!

Ma, come diceva il garbato Corrado quando conduceva il programma TV “La Corrida”, “non finisce mica qui!”. Infatti, sempre nella stessa stretta stradina si nota un altro fenomeno particolare. Mentre le auto cercano di non urtarsi quando si scambiano procedendo in direzione opposta, devono naturalmente fare i conti con chi percorre quella strada a piedi. Ebbene costoro sembrano affetti da uno strano morbo che prende due forme precipue. Nella prima si verifica una totale mancanza di percezione per l’avvicinarsi di un mezzo a quattro ruote, tale per cui essi non si muovono per permetterne il passaggio, ma soprattutto si comportano come se non comprendessero minimamente la situazione in cui si trovano e continuano

sereni per la loro strada, come se nulla fosse. Altri, forse più gravi, nel momento in cui si trovano dinanzi due o più auto che faticosamente fanno manovra sulla sabbia cercando di invertire la marcia e soprattutto di non scontrarsi con le altre auto che sopraggiungono, anziché agevolare le manovre tenendosi a debita distanza, assumono strani comportamenti quali, nell’ordine, rimanere immobili nonostante le evidenti necessità di spazio di un automobilista, infilarsi in ogni minimo spazio tra le lamiere pur di passare e proseguire la camminata oppure, ancor peggio, andare a piazzarsi proprio nei punti più scomodi e fors’anche negli angoli ciechi, quasi a cercare di farsi investire.

Nonostante tutto, in questo percorso a ostacoli che mi rendo conto sta assumendo toni fantozziani, infine si arriva al desiderato ombrellone. Qui si gonfia grondando sudore il materassino e lo si va a legare alla boa nel punto che si è sognato per un intero anno. Che bello poter allora stare in ozio lasciandosi cullare dalle onde. Capita poi che il sole dopo un po’ inizi a bruciare troppo e si cerchi riparo sotto l’ombrellone. A quel punto, immancabilmente, si potrà osservare qualcuno che con estrema naturalezza si avvicina al materassino e senza indugi vi si va a piazzare sopra. Costui se interrogato, come a volte è capitato, sul senso del suo comportamento, risponderà con motivazioni poco solide quali “pensavo che i materassini li avesse messi lo stabilimento” oppure, ancor meglio con “pensavo che fossero a noleggio!”.

“Vabbè, lasciamo perdere” viene da dire. La giornata si avvicina alla fine e non resta che tornare a casa. Superato il percorso a ostacoli per uscire dalla pineta si riprende la statale verso casa e si pensa bene di fare benzina. Qui il buon padre di famiglia sceglie di solito di rifornirsi da solo, onde riuscire a risparmiare qualcosa. A quel punto, una volta affiancatosi alla colonnina, gli si presenza un tizio che in sostanza lo costringe a lasciargli fare il servizio di rifornire l’auto al posto suo. Così lo lascia fare e alla fine un euro glielo da e il risparmio sperato se ne va in fumo. Le vacanze comunque procederanno e arriverà il giorno del ritorno a casa e della ripresa della normale vita quotidiana. Questo a condizione che durante il viaggio, percorrendo una autostrada o una superstrada, non capiti di incontrare quel gran furbone che, fermo in una piazzola di sosta, decide di immettersi nella corsia di marcia senza tenere conto dei veicoli che sopraggiungono, oltretutto procedendo a bassissima velocità. Sarà allora una fortuna se si riuscirà a frenare in tempo utile oppure ad evitare lo scontro spostandosi sulla corsia alla propria sinistra. Nel caso, sorpassando successivamente il veicolo in questione, il guidatore certamente vi guarderà storto perché lui, ad ogni modo, la freccia l’aveva messa!

*Psicologo-Psicoterapeuta

Notizie lampo

Estate 2024, Polizia e Autostrade per l’Italia insieme per la sicurezza stradale

(Teleborsa) - Prosegue l’attività della Polizia di Stato in sinergia con Autostrade per l’Italia, in occasione dell’esodo estivo, per sensibilizzare i viaggiatori sul tema della sicurezza stradale. “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo”, questo il messaggio dei protagonisti della nuova campagna che da oggi, 15 luglio, accompagnerà milioni di utenti in viaggio lungo le strade ed autostrade del nostro Paese, ricordandoci quanto sia importante adottare comportamenti alla guida corretti e responsabili. Testimonial per l’estate 2024 oltre ad Ambra Sabatini, campionessa paralimpica detentrice del record del mondo e testimonial di Autostrade per l’Italia dal 2022, anche la conduttrice radiofonica Laura Antonini e il cantautore Daniele De Gregori.

Gli Ambassadors raccontano quanto determinazione e responsabilità siano stati elementi essenziali nel conseguimento dei loro obiettivi e come, al tempo stesso, sia fondamentale applicare gli stessi principi anche alla guida, ricordandoci che l’uso non corretto dello smartphone, l’eccesso di velocità ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti siano tra le principali cause di incidentalità.

La cooperazione tra Polizia di Stato e Gruppo ASPI si consolida quotidianamente lungo tutta la rete autostradale, con particolare attenzione in occasione degli incrementi dei flussi di traffico che caratterizzano l’esodo estivo attraverso un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale denominata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale”.

Dal 31 luglio al 4 settembre 2024, l’attività di controllo della Polizia Stradale vedrà anche l’impiego di laboratori mobili per verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti, direttamente su strada, e sanzionare quanti si metteranno alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo verrà affiancata da una attività di sensibilizzazione e prossimità della Polizia Stradale nei fine settimana di agosto, in 4 aree di servizio

– A14-la Pioppa Ovest (BO); A1-Prenestina Ovest (RM); A1-Casilina Est (FR); A1-Secchia Est (MO) - , che saranno interessate da un elevatissimo numero

di presenze.

In particolare, sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito, in cui saranno posizionati il Pullman ed il Camper Azzurro della Polizia di Stato, le moto della Polizia Stradale e dei gazebo, con la presenza di operatori di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di personale paramedico. Presso le postazioni sanitarie, sarà possibile effettuare un “check-up sanitario” per dei controlli speditivi sulle condizioni fisiche (ad es. temperatura, pressione sanguigna, ecc.).

da finanza.repubblica.it

Addio all’agente Luca Scatà: nel 2016 fermò a Sesto Fs l’attentatore di Berlino

È morto all’età di 35 anni Luca Scatà, l’agente del Commissariato di Sesto San Giovanni che nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2016 fermò il terrorista di Berlino, Anis Amri, in Piazza I Maggio a Sesto San Giovanni, ricevendo per quel gesto la medaglia al valore civile.

Il fatto avvenne verso le 3 del mattino nelle vicinanze della stazione ferroviaria dove i poliziotti fermarono l’uomo che invece di prendere i documenti dal suo zainetto aveva estratto una pistola sparando al capo pattuglia colpendolo alla spalla. Con la pronta reazione Scatà (che all’epoca dei fatti era un agente in prova di 27 anni) rispose al fuoco, uccidendo l’attentatore che in Germiana a un mercatino di Natale aveva causato numerose vittime pochi giorni prima.

«La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto – le parole del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano -. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutta la Polizia di Stato. Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace». da ilgazzettinometropolitano.it

Fiano Romano – Polizia Stradale, commemorato l’Ispettore travolto da un’auto sulla A1

Era il 28 luglio 1993 quando l’Ispettore Capo Antonio Ursini, comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord, a Fiano Romano, venne investito da parte di un’autovettura, mentre procedeva alle operazioni di

viabilità e spegnimento di un incendio che minacciava la circolazione stradale sull’autostrada A1 al chilometro 521 sud. Per questo, domenica 28 luglio, a 31 anni dalla sua scomparsa, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno ricordato l’Ispettore con una cerimonia commemorativa, officiata dal Cappellano Coordinatore Nazionale Vicario della Polizia di Stato, svoltasi presso la sede della Sottosezione della Polizia Stradale di Roma Nord, a lui intitolata dal 1997. Presenti alla cerimonia la moglie, il figlio Gabrio anch’esso Ispettore della Polizia di Stato, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria, nonché tutto il personale della sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord. da tiburno.tv

Quei due motociclisti con lampeggiatore blu sull'Autostrada A22

Poi ti capita che mentre transiti un sabato sulla Autostrada A22 del Brennero vieni affiancato da due motociclisti, casco bianco e lampeggiatore blu in funzione, grandi borse laterali e subito pensi: meno male che ci sono anche gli agenti della Polizia Stradale in moto in un giorno di grande traffico per esodo estivo. Invece guardando poi bene la targa vedo CRI, quindi probabilmente erano due sanitari pronti ad intervenire in caso di necessità. Bello, rassicurante, segno di efficienza, ma la delusione rimane però tanta davvero... scoprire che non erano agenti della Stradale. Ingenuamente ci speravo. Poco più avanti li abbiamo visti fermi in una piazzola sulla destra e il mio passeggero li ha fotografati. Foto scarse, ma sufficienti per documentare questa che per me è una interessante novità di cui non ero a conoscenza.

Avrei forse preferito vedere, per partigianeria, appunto due caschi bianchi della Stradale. Ma vanno bene anche i sanitari sperando di non averne mai bisogno. Pochi chilometri dopo eravamo fermi in coda, ma nessun motociclista col Centauro alato in vista. E sono finite le illusioni.

Sequestro autovelox illegali, rischio annullamento multe

Polstrada, 'prototipo diverso'. Lega, non tartassare i cittadini

Autovelox attivi ma non a norma. E scatta il sequestro, con il rischio reale di annullamento delle multe e restituzione delle somme. E' partita da Cosenza a distanza di un anno

dall'emissione di un analogo provvedimento che poi però non ha avuto seguito, la disattivazione, da parte della Polstrada, delle strumentazioni di controllo della velocità ritenute illegali. Il rappresentante legale della società appaltatrice e che fornisce i dipositivi alle amministrazioni comunali è stato denunciato in stato di libertà per frode nella pubblica fornitura. L'effetto disattivazione dei dispositivi non ha risparmiato apparecchiature presenti in vari comuni e città dal nord al sud: Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis. da ansa.it

Incidente a Bergamo, muore l'agente di polizia locale Paolo Agustoni: travolto da un camion al Villaggio degli sposi

L'incidente sulla provinciale 525 poco prima delle 16 nel pomeriggio di oggi (lunedì 22 luglio). L'uomo, 54 anni, prestava servizio all'Unione comunale dei colli

Uno schianto contro un camion è costato la vita a Paolo Agustoni, 54 anni, agente della polizia locale dell'Unione comunale dei colli oggi (lunedì 22 luglio) poco prima delle 16 a Bergamo. L'incidente è avvenuto nel tratto di Provinciale 525 che, all'altezza del Villaggio degli sposi, prende il nome di via per Grumello. I soccorritori (automedica e ambulanza, oltre a vigili del fuoco e polizia locale) hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo sul posto.

Motociclista e camion procedevano nella stessa direzione. Una testimone ha raccontato di aver visto i due mezzi procedere affiancati, a velocità non

sostenuta, finché - per ragioni da capire - il camion ha travolto l'uomo. La moto, completamente distrutta, è finita incastrata sotto la parte anteriore del mezzo pesante, che l'ha trascinata per decine di metri, superando il punto dell'impatto dove, sull'asfalto, è rimasto l corpo della vittima. da corriere.it

...ed ancora

Incidenti stradali, autocarri più sicuri: le vittime diminuiscono di un terzo

Il 91% dei conducenti di un mezzo pesante esce incolume da un incidente, ma le vittime sulle strade italiane non scendono sotto i 3.000. Più pericolose le strade extraurbane, mentre Sardegna, Bolzano, Trento e Veneto contano un tasso di mortalità più alto. Ogni ora 780 contravvenzioni: nel mirino eccesso di velocità e divieto di sosta da uominietrasporti.it

Codice della strada, autisti esentati dall’alcolock e in pensione a 70 anni

Più difficile la sospensione della patente per chi ha una Cqc, indennità di trasferta potenziata, sostegno ai costi delle aziende di autotrasporto e nuovi itinerari per i trasporti eccezionali. Sono alcune delle misure proposte nella pioggia di emendamenti e ordini del giorno presentati in Senato. Si allontana l’ok definitivo alla riforma da uominietrasporti.it

Tachigrafo taroccato da un sistema elettronico per simulare le soste

La Polstrada di Riccione ha fermato sull’Adriatica un conducente italiano che guidava un mezzo pesante con a bordo un sistema elettronico che permette di guidare senza fermarsi per le pause obbligatorie previste dalla normativa. Il sistema scoperto solo dopo una verifica in officina: patente ritirata, 10 punti in meno e segnalazione all’ispettorato del lavoro per l’autista da uominietrasporti.it

Complimenti all’ASAPS per il coraggio nel denunciare le responsabilità della politica per l’insufficiente sorveglianza sulle strade!

Gent.mo signor Giordano Biserni, complimenti sinceri per i contenuti della sua intervista su RAI News 24 del 15 Luglio.

Tutto ciò che lei ha detto riguardo alla sicurezza stradale coincide esattamente col mio pensiero in merito al problema. Finalmente qualcuno che, oltre le solite giuste motivazioni dei troppi, crescenti incidenti stradali, ha avuto il coraggio di parlare anche delle responsabilità della politica che ha ignorato per troppo tempo e sta ignorando attualmente l'importanza della insufficiente sorveglianza sulle strade!!! Tutto ciò per risparmiare denaro... a discapito delle tante vite umane!!!!

Complimenti vivissimi!!! La sua intervista dovrebbe essere trasmessa ogni giorno!!! Speriamo che la politica non faccia come al solito orecchie da...mercante!!!! Grazie infinite!!!

Giuseppe Di Francesco

Gentile signor Di Francesco, la ringrazio molto per le sue parole di apprezzamento per la mia intervista su Rai News 24 del 15 luglio. Da tanti anni con ASAPS portiamo avanti una battaglia senza quartiere per migliorare le condizioni di sicurezza sulle strade.

Qualche successo importante lo abbiamo ottenuto (la legge sull’omicidio stradale per esempio), ma molto c’è ancora da fare.

Noi, pur con le limitate energie che può esprimere l’ASAPS, continueremo nel nostro impegno con determinazione. Cordiali saluti.

Biserni

Intercettazione partite di carni suine e prodotti crudi di origine suina. Problemi operativi per le Forze dell'ordine

Il parere del medico veterinario pubblico

Dopo la lettura dell'ordinanza n.2/2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, segnalo il comma 3 dell'articolo 14 (Intensificazione dei controlli sulla carne suina compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne). Premesso che non sono laureato in Giurisprudenza, ma ho espletato la mia attività di Veterinario Pubblico, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, dal 16 Novembre 1985 al 31 Gennaio 2020, prima quale Veterinario di Confine( Ministero della Sanità) e poi come Dirigente Veterinario ASL, mi chiedo come si possa inviare immediatamente alla distruzione partite di carni suine o di prodotti crudi di origine suina, rinvenute durante controlli su strada da parte delle Forze di Polizia, senza attendere l'esito del test per la ricerca del virus della PSA, omettendo di notiziare la Procura della Repubblica competente per il reato previsto dall'articolo 5 della legge 283/62 (detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione) perchè di provenienza ignota ovvero macellazione clandestina. Le carni ed i prodotti a base di carne devono essere sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria che ne può disporre la distruzione. Nel caso le analisi confermassero la presenza del virus PSA nelle carni o nei prodotti a base di carne cruda suina, scatta l'obbligo della notizia di reato alla Procura della Repubblica per violazione dell'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali). Come potrà procedere la Procura della Repubblica se il corpo del reato (carni o prodotti a base di carne cruda suina ) sono stati distrutti a sua insaputa? Ricordo, da Veterinario di Confine, che la distruzione della merce può avvenire solo alla frontiera, trattandosi di " merce allo Stato estero", non ancora importata e non costituente corpo di reato.Non a caso in Italia si produceva il " caciocavallo dell'emigrante", ovvero un salame stagionato nascosto all'all'interno durante la produzione del caciocavallo ( formaggio a pasta filata), e messo nel bagaglio degli emigranti per eludere i controlli alla frontiera portuale degli Stati Uniti d'America dove, per evitare la diffusione del virus della Peste Suina Classica è vietata, da sempre ed ancora oggi, l'importazione di salumi, con l'eccezione del prosciutto di Parma e del prosciutto San Daniele.

Rocco Panetta già Veterinario di Confine (Ministero della Sanità)

di Giordano Biserni* e Stefano Guarnieri**

Una Campagna per la sicurezza stradale di ASAPS e ALG per sottolineare ancora il pericolo dei comportamenti sbagliati sulle strade

i fronte a una certa desertificazione di Campagne sulla sicurezza stradale, ASAPS e ALG (Associazione Lorenzo Guarnieri), hanno deciso di approntarne una per immagini da utilizzare sui social delle due associazioni, già appaiate fin dal 2011 per raggiungere insieme l’obiettivo della legge sull’omicidio stradale, poi approvata, la n. 41 del 2016. Un traguardo che in pochi all’epoca credevano che potesse essere raggiunto.

La nuova campagna, semplice e con immagini ad effetto anche se non troppo ansiogene, è impostata sulle quattro violazioni più frequenti e più pericolose per la sicurezza stradale. Ovviamente parliamo della velocità, della distrazione, dell’abuso di alcol e l’uso di stupefacenti alla guida.

Quattro semplici immagini di responsabilizzazione per chi è alla guida e per le tragedie che possono provocare i comportamenti sbagliati.

Al momento in cui andiamo in stampa - fine agosto 2024 - secondo l’Osservatorio ASAPS - sono già 254 le vittime fra i pedoni, 132 fra i ciclisti che hanno perso la vita e sono 919 i morti per sinistri stradali nei soli fine settimana da inizio anno. Fra loro già 160 motociclisti. Sono numeri drammatici che devono farci riflettere. Un andamento che non sta promettendo nulla di buono per una reale e auspicata inversione di tendenza della sinistrosità stradale.

La Campagna di ASAPS e AGL vuole essere un piccolo ma concreto contributo per ricordare i rischi della strada e i doveri di chi deve adottare misure idonee per invertire la triste tendenza della mortalità stradale.

*Presidente ASAPS

**Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus

Potete visualizzare le nuove campagne sul sito ASAPS al link

https://www.asaps.it/p/79661

Polizia Stradale anni '50

Piazzale del Caps. Simulazione dei
Anni 50 - rilievi di un incidente stradale con un camion militare
Anni 50 - controllo autocarri

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