il Centauro n. 267

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Un mondo diverso... a due ore di aereo da noi Osservatorio ASAPS sulle “Stragi del sabato

La minisospensione della patente: ecco tutte le domande e risposte

Cripto-scam: la truffa finanziaria ai tempi dei digital asset

il Centauro Organo Ufficiale A.S.A.P.S. Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale

Anno 30 - Luglio/Agosto 2024 N° 267 Iscrizione Tribunale Forlì/Cesena n. 1/95 del 26.01.95

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Articoli, fotografie, disegni e manoscritti anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione. Asaps © 1991 2023

Editoriale

3 Osservatorio ASAPS sulle “Stragi del sabato sera” nel 2023 di Giordano Biserni

Attualità

6 Un mondo diverso… a due ore di aereo da noi di Stefano Guarnieri

10 La minisospensione della patente: ecco tutte le domande e risposte di Luigi Altamura

36 Crypto-scam: la truffa finanziaria al tempo dei digital asset di Lorenzo Savastano

40 Politica & divise L’appeal di un’uniforme e gli impegni contratti col giuramento di Paolo Carretta

50 Permis de conduire provisoire L’autorizzazione a condurre emessa in Belgio di Gianluca Fazzolari

58 Icaro premia la sicurezza stradale

Luglio/Agosto 2024

Comunicati stampa

17 Dagli autovelox nelle grandi città solo 11% dei proventi delle multe Allora il “servono a far cassa” è una leggenda metropolitana?

Al vostro servizio

30 Le nuove modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 Nel settore del trasporto occasionale di passeggeri di Alessandro Zampedri

Motori

48 L’UE tassa le auto elettriche cinesi: basterà? di Riccardo Matesic Fisco

53 Evasione dell’iva all’importazione: confisca doganale (obbligatoria) o confisca amministrativa (facoltativa)?

La parola alle Sezioni Unite della Cassazione di Sandro Lamberti

Giurisprudenza 26 I vostri quesiti

28 a cura di Franco Medri

44 Le innovazioni operate dalla riforma Cartabia sulla giustizia penale tra obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti e le prime problematiche applicative di Fabrizio Fratoni

Codice della strada

18 In caso di sinistro: se mi fermo mi arrestano? O mi arrestano se non mi fermo? Arresto e fermo, facciamo chiarezza! di Matteo Maria Berti

14 Il nuovo decreto sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità di Fabio Piccioni

Sicurezza

20 L’illuminotecnica negli attraversamenti pedonali secondo la UNI-TS 11726 di Nicola Canal

Redazionale Studio3A

24 Tre anni e 6 mesi al camionista che ha causato il tamponamento in A1 costato la vita a Serena Ursillo ed Enrica Macci ed il ferimento di altre tre persone

Scrivono di noi

Sulle strade d'Europa e del mondo

56 Senza fine di Davide Stroscio

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il Centauro, la rivista ufficiale dell’ASAPS, anche On line

La rivista è disponibile anche On line gratuitamente per i soci ASAPS 2024 Resta ovviamente anche la versione cartacea!

(ASAPS) Ce lo chiedevano in tanti, perché non mettete On line la vostra/ nostra rivista il Centauro? Ora abbiamo realizzato il progetto. Il nostro organ house è partito sperimentalmente anche On line con il numero di dicembre 2013, aperto gratuitamente a tutti. Potrete leggerlo anche stamparlo.

Da gennaio la rivista può essere letta On line dai soci che abbiano versato la relativa quota annuale.

Già dal gennaio 2014, inoltre, è possibile abbonarsi alla rivista direttamente online con le modalità di cui alla pagina: http://www.asaps.it/nuovo/ilcentauro/isc_cent_2014.php

La rivista potrà essere letta e scaricata anche dai non soci col pagamento dell’abbonamento per un anno al costo di soli euro 9 (nove) da versare all’editore Sapidata. Attenzione amici abbonati, ovviamente rimarrà anche la versione in cartaceo della rivista come sempre!

Osservatorio ASAPS sulle “Stragi del sabato sera” nel 2023

289 incidenti gravi con 177 vittime e 451 feriti.

Dati in netto miglioramento rispetto ai decenni precedenti

Record al Veneto con 26 vittime, segue la Lombardia con 23, Campania 21, Lazio con 19, Sicilia 15, Sardegna 12

Numerosi gli incidenti delle due notti del fine settimana anche al sud

La Romagna per la prima volta quasi “free zone” per le stragi con una sola vittima

gni tanto - molto raramente - anche sul versante della sicurezza stradale emerge qualche buona notizia. L’Osservatorio ASAPS sulle cd “Stragi del sabato sera” fa segnare buon tempo. Rispetto al 2001 quando le vittime nelle due notti del fine settimana erano state 907, siamo scesi sotto quota 300 nel 2022 (dato Istat) con un vistoso calo del 65%. Ovviamente nel biennio 2020/2021, epoca covid, questa tipologia di incidenti era stata molto ridimensionata. Il fenomeno negli ultimi anni ha avuto però la caratteristica di presentarsi in modo vistoso non solo nei territori di elezione come appunto un tempo la riviera romagnola, quella veneta o quella del lago di Garda, ma oggi anche nelle regioni meridionali.

Vediamo ora di fare una istantanea della situazione del 2023.

Premessa. L’Osservatorio dell’ASAPS registra i soli incidenti importanti nelle due notti del fine settimana con almeno un conducente sotto i 40 anni di età sono stati comunque 289 (gli alert si attivano nelle sedici ore che abbiamo definite “maledette” cioè dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6 della domenica) di cui 139 al nord, 57 al centro e 93 nel sud. In questi incidenti 177 persone hanno perso la vita di cui 48 sotto i 20 anni, 40 sotto i 25 anni e 73 sotto i 40 anni, 15 sopra i 40.

Quindici di queste vittime erano di nazionalità straniera.

I feriti negli schianti con vittime mortali delle due notti del fine settimana sono stati 451. Dei 289 incidenti gravi 142 sono avvenuti lungo le strade statali e provinciali, 19 sulla rete autostradale e 128 nelle aree

www.asaps.it

urbane a dimostrazione che il fenomeno del nomadismo del divertimento e molto calato e le movide nelle città hanno assunto un ruolo sempre più ampio.

Un altro dato che ci sembra molto significativo è quello che dei 289 incidenti gravi ben 157 (54%) sono avvenuti per sbandamento del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

In 224 dei 289 incidenti protagonista del sinistro è stata una autovettura, in 60 una moto, in 5 coinvolto un velocipede, in 2 un monopattino. In 24 incidenti è stato investito un pedone. Il totale è superiore a 224 in quanto in alcuni incidenti sono coinvolte categorie diverse di veicoli. Sono stati 17 gli incidenti plurimortali con 2 o più vittime. Sono 15 gli incidenti di pirateria stradale nei quali un conducente si è dato alla fuga. Sono 4 gli episodi in cui è emersa nell’immediatezza l’ebbrezza alcolica del conducente e 2 quelli in cui è emersa a positività agli stupefacenti. Va precisato che in numerosi casi gli accertamenti sanitari vengono approfonditi nei giorni successivi e l’Osservatorio ASAPS non riesce ad avere i dati definitivi.

L’analisi della collocazione territoriale di questi incidenti ci racconta che il maggior numero è avvenuto in Lombardia con 68 schianti e 23 morti, segue la Campania con 25 e 7 vittime, il Lazio con 23 e 19 vittime, la Puglia con 22 e 9 vittime, la Sicilia con 21 e 15 vittime, la Toscana con 17 e 6 vittime, la Sardegna con 16 e 12 vittime, l’Emilia Romagna con 13 e 7 vittime. Ma se consideriamo la sola Romagna sono appena 2 gli incidenti con una sola vittima. Un dato incredibilmente positivo in un territorio di elezione del fenomeno come quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che solo negli anni ‘90, ai tempi dei grandi esodi verso la riviera faceva contare circa 25/30 ragazzi morti ogni anno sulle strade romagnole verso la riviera nelle due notti del fine settimana.

Nel 2023 e inizio 2024 c’è stato un intensificarsi dei servizi di contrasto all’alcol e stupefacenti da parte della Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale e i risultati positivi si stanno palesando. Infatti nei primi 5 mesi l’Osservatorio ha registrato 141 incidenti con 59 vittime e 243 feriti. In Romagna appena 3 incidenti con 2 vittime e 2 feriti. Insomma una bella svolta positiva!

Sarebbe ora auspicabile non abbassare la guardia e il ritorno ad efficaci campagne informative sui rischi dell’alcol e dell’uso ormai indiscriminato del cellulare alla guida. Proprio per questo non è ammissibile un allentamento dei controlli.

Intanto noi ricominceremo a parlarne in modo chiaro anche alle famiglie e associazioni come ha sempre fatto l’ASAPS.

*Presidente ASAPS

Un mondo diverso… a due ore di aereo da noi

Nella foto da sinistra a destra Scott Dernie – Safety Camera Department Manager, Chiara Santamaria (Polizia Stradale), Melissa Horsbrough (Road Police), Andrew Whittaker (Road Police), Stefano Guarnieri e Luciana Baron (Polizia Stradale)

el mio percorso professionale ho avuto la fortuna di avere responsabilità aziendali in nazioni diverse e conosciuto quindi tante persone e realtà differenti, che nel tempo mi hanno arricchito. Il paese fuori dall’Italia nel quale ho vissuto di più è stato senza dubbio l’Inghilterra e ho avuto modo di apprezzarne pregi e difetti. Fra i pregi c’è senza dubbio una cultura della safety (uso la parola inglese perché loro giustamente hanno due parole per descrivere quello che noi chiamiamo sicurezza: “safety” che vuol dire protezione della salute e della vita durante attività che accadono nella vita di tutti e “security” che invece fa riferimento alla protezione in caso di atti deliberati come i furti ad esempio).

Sulla safety sul lavoro il Regno Unito, con una popolazione simile alla nostra e un prodotto interno lordo maggiore, conta 139 morti l’anno contro i più di 1.000 in Italia. Non meglio va per la safety sulla strada dove noi italiani abbiamo il doppio dei loro morti e feriti. In aprile sono tornato a visitare la Polizia stradale inglese, a Sheffield nella contea del South Yorkshire, dopo dieci anni (a proposito loro di polizie stradali ne hanno una sola non centinaia come noi) per capire meglio i loro progressi. In particolare, ero interessato al loro approccio sulla misurazione automatica della velocità, dopo le tante polemiche in Italia per “gli autovelox che fanno cassa” e i nostri nuovi eroi italiani, i vari “Fleximan” che fanno giustizia al cittadino vessato dalle autorità (così dicono loro). E come mi aspettavo, ho trovato un mondo diverso e sicuramente migliore. La probabilità di morire o essere feriti gravemente sulla strada in UK è la metà di quella italiana. Sicuramente un paese più “safe” del nostro sulla strada. Ma andiamo per ordine con le varie cose che ho imparato.

UK learning 1: Gli autovelox servono eccome (e ce ne sono tanti, li mettono dove decide la polizia e sono segnalati in modo semplice insieme al cartello del limite)

Nel South Yorkshire le speed camera, così si chiamano i misuratori automatici di velocità, sono gestite dal Safety camera department. Sono tutti impiegati civili. Dispongono nella contea di una trentina di autovelox fissi, una ventina che misurano la velocità media e sei van mobili che girano a 4 per volta per 3 turni giornalieri. In Italia la legislazione che regola dove mettere gli autovelox e come segnalarli è un DM del Ministero dei trasporti di 18 pagine che sembra uscito da un ufficio del regno borbonico. Praticamente indirizza a mettere gli autovelox fissi dove servono meno (strade a doppia corsia per senso di marcia senza attraversamenti a raso di pedoni) e richiede una quantità di autorizzazioni e pareri superiori a quelli della posa in opera di un monumento equestre a lato di una strada. E adesso ci vorrà l’autorizzazione del Prefetto non solo per quelli fissi ma anche per quelli mobili. In UK ogni raccomandazione da parte del ministero dei trasporti è stata tolta dal 2012 e adesso è la polizia della contea che decide e li può mettere dove vuole (documento che regola è ZERO pagine). Dove li mettono decidono loro, non ci sono particolari vincoli. Vanno segnalati, ma è sufficiente farlo ogni tanto accanto al limite di velocità. Pubblicano anche dove vanno quelli mobili ben in anticipo ma non è un obbligo. Quelli fissi li fanno girare avendo installato più box contenitive che autovelox così non sai quando passi se la scatola è vuota o piena. Un po’ come il gioco dei pacchi, non sai quale pacco contiene il premio più alto per l’automobilista che ama correre. I misuratori di velocità media funzionano nei due sensi e sono su strada normali. Sono anche collegati tutti fra loro per cui controllano più velocità medie fra punti di passaggio diversi. Il processo di registrazione, controllo e sanzione è automatico. Non esiste di pagare il doppio per non avere i punti tolti dalla patente e se dichiari il falso su chi guida sono “uccelli aspri” (cit. Thomas Milian nel Commissario Giraldi). Nel nostro trasferimento da Manchester a Sheffield sulla A616 (una strada statale tipo la Bolognese o Faentina in provincia di Firenze amata dai motociclisti) praticamente la velocità media viene misurata per molti tratti e nessuno sgarra sul limite di 50 mph o 40 mph.

UK learning #2 Dove mettere gli autovelox: prevenzione invece che reazione

Su che base il dipartimento degli autovelox decide dove metterli e come farli ruotare? In Italia per avere un autovelox fisso su una delle poche strade dove è permesso occorre che: “nella strada ci sia stato un elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici”. Insomma, ci deve essere già scappato il morto. Nel South Yorkshire invece, cercano di basarsi su dati che permettano di predire. Hanno comprato i dati di una società di co-

di Stefano Guarnieri*

municazione che fornisce per ogni strada la velocità di picco, la velocità media dei passaggi di auto e altri indicatori grazie alla rilevazione degli smartphone. Sulla base di questi indicatori di velocità decidono dove andare e come muovere anche quelli fissi. Per cui si fa prevenzione agendo prima che accadano scontri gravi. Il sistema che fornisce i dati si chiama agilysis https://agilysis.co.uk/speedcompliancetool/

UK Learning 3 – Quando superi il limite di velocità (di poco) fai formazione

In Inghilterra, nel caso tu superi il limite in maniera inferiore al 10% e una piccola tolleranza, non ti tolgono punti e ti propongono di partecipare ad un corso di formazione NSAC (National Speed Awareness Course). Paghi comunque 88 GBP (100 euro) di cui la metà vanno al provider del corso e la metà alla contea e per le spese amministrative. La violazione viene registrata su un’anagrafe nazionale (che noi non abbiamo) e puoi usufruire del benefit del corso (come alternativa ad una multa più salata e punti persi nella patente) solo una volta in tre anni. Questo sistema di formazione, che dà anche tanto lavoro a terze parti che fanno i corsi è descritto di seguito: UK Road Offender Education https://www.ukroed.org.uk/courses/

UK Learning 5 – Il futuro (presente in Francia) la velocità si misura da auto civetta che si muovono in strada.

Il sistema che loro prevedono di usare (ancora non approvato dal loro ministero dei trasporti) è sviluppato da una società svedese che si chiama GATSO. https://lnkd.in/dvxFWt6H

In Italia c’è un sistema simile chiamato scout speed che ha ottenuto l’omologazione dal ministero dei trasporti ma non viene quasi mai usato perché deve essere segnalata la sua presenza nella strada dove si muove per la rilevazione (e con il nuovo DM ci sarà bisogno anche dell’autorizzazione del Prefetto) e si deve fermare e notificare la violazione al contravventore. Ovviamente in Inghilterra l’idea è di usarlo su auto normali senza segnalazione e la multa ti arriverà a casa.

Come si può vedere non è certo un caso che nel Regno Unito la mortalità sulle strade sia la metà che in Italia e quella sul lavoro un ottavo. La safety viene presa molto sul serio e quindi anche la misurazione della velocità. Da noi abbiamo dei cartelli provenienti dal ministero dei trasporti che dicono: basta autovelox truffa. Vorrei vivere in un “altro mondo” che esiste non lontano da noi. Ne avevo la possibilità anni fa e molto probabilmente se lo avessi fatto a suo tempo, mio figlio Lorenzo sarebbe ancora vivo qui con noi! Riusciremo mai a combattere la violenza sulle strade in Italia? Comincio ad essere pessimista!

*Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus

La minisospensione della patente: ecco tutte le domande e risposte

ra le principali novità della riforma del codice della strada di questa estate, vi è quella della “minisospensione della patente”, una piccola rivoluzione che avrebbe forse dovuto avere maggior coraggio da parte del legislatore. Come il 1. luglio 2003, quando proprio l’introduzione del sistema della patente a punti, fece crollare il numero di morti sulle strade italiane, attestato allora ad oltre 7.100 decessi l’anno. Poi, come tutti gli addetti ai lavori sanno, quella riforma è stata annacquata e tanti sotterfugi e “aiutini” hanno permesso di salvare tante patenti dalle revoche. Cerchiamo ora di spiegare come funzionerà la “minisospensione” della patente, con una serie di domande e risposte, oltre ad un utile schema che pubblichiamo e che permetterà una rapida comprensione.

Quando scatterà la “minisospensione” della patente?

Solo in caso di punteggio della patente inferiore a 20 punti e solo in caso di contestazione immediata al conducente da parte di una pattuglia degli organi di polizia stradale, di un lungo elenco di violazioni di norme di comportamento inserite nel codice della strada.

Come viene stabilita la durata della “minisospensione” della patente?

La durata della sospensione è pari a: a) 7 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui; b) 15 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. La durata della sospensione è raddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale,

compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto.

Chi provvede al ritiro in caso di “minisospensione” della patente e all’eventuale rilascio di un permesso di guida provvisorio?

E’ l’agente od organo di polizia stradale accertatore a provvedere, in sede di contestazione immediata dell’illecito su strada, al ritiro della patente e ciò sembra spiegare anche il motivo per il quale, alla concessione del permesso di guida provvisorio provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione e non già il prefetto.

E’ possibile che vengano disposte insieme la “minisospensione” e la sospensione della patente da parte del Prefetto?

Si è possibile, come nel caso di guida con l’utilizzo del cellulare dove è prevista la “minisospensione” e la sospensione della patente da parte del Prefetto. Vedremo se il Ministero dell’Interno con le circolari illustrative del nuovo provvedimento di legge intenderà fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

In caso di reati stradali, è applicabile la “minisospensione” della patente?

Oltre la “minisospensione” per la violazione delle norme, è comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto, ai sensi degli articoli 222 e 223 del codice della strada.

La “minisospensione” si applica anche ai conducenti con patente estera?

La “minisospensione” si applica anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono una delle violazioni nel territorio dello Stato, ma con alcuni correttivi: ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, è necessario il possesso di un punteggio pari ad almeno un punto, secondo quanto previsto dall’articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003, in materia di disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero; si applica a costoro la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), pari a sette giorni, se al momento dell’accertamento risulta sulla patente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui alla lettera b), pari a quindici giorni, se il punteggio è superiore a dieci punti.

E’ possibile applicare la minisospensione per una violazione notificata successivamente e non sul posto con la contestazione immediata?

La “minisospensione” si applica solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Ne sono esclusi dunque – coloro nei cui confronti l’accertamento di violazione è notificato successivamente. Quali conseguenze ci saranno nel momento dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto l’art. 218-ter del codice della strada, in materia di “minisospensione”? La “minisospensione” diventa efficace a partire dall’entrata in vigore della legge e non ci potranno essere effetti sulle violazioni commesse in precedenza e sulla situazione di punteggio conseguente

Da quando decorre una “minisospensione” della patente nel momento di una contestazione di una delle violazioni che prevedono questo nuovo provvedimento di limitazione alla guida?

La “minisospensione” decorre dal giorno del ritiro della patente; qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo – il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui consegue la “minisospensione”.

La patente ritirata dove verrà inviata durante il periodo di “minisospensione”?

La patente ritirata viene conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore ed è restituita all’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione.

Si può ricorrere avverso la “minisospensione” della patente?

Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione

dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 del codice della strada. Non è previsto un provvedimento esplicito, ma il ritiro verrà inserito nel verbale di contestazione.

Dove viene annotata la “minisospensione” della patente?

La “minisospensione” è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione, in modo che durante i controlli di polizia stradale sia immediatamente verificabile l’eventuale presenza del provvedimento e la guida senza patente, perché sospesa.

Quali sono le principali violazioni al codice della strada che comportano la “minisospensione” della patente?

Mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, il circolare contromano, la mancata precedenza, il mancato rispetto del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia, il sorpasso a destra ove non consentito, il mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia provocato una collisione con gravi danni ai veicoli, mancato od irregolare uso del casco protettivo, mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi antiritenuta per bambini o del dispositivo antiabbandono, utilizzo del cellulare, smartphone, computer portatili alla guida, superamento dei tempi di guida per i conducenti di autoveicoli trasporto cose o persone, retromarcia ed altre violazioni in autostrada, per i neopatentati e i conducenti autotrasporto cose o persone quando gli accertano un tasso alcolemico non superiore a o,5 gr/l, la mancata precedenza ai pedoni, ed altre violazioni.

A quanti automobilisti verrà applicata la “minisospensione” della patente”?

Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo ad 848.000 conducenti, rispetto ai 34.000.000 di possessori di patente. Meno del 3%. E con questa risposta, credo si capirà quale efficacia potrà avere l’introduzione di questo provvedimento innovativo

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

>Segue tabella esplicativa

Il nuovo decreto sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità

Premessa

Il frastagliato panorama in materia di tutela della sicurezza stradale, ha subito - come sintomo d’insoddisfazione - una serie di appunti da parte del legislatore nazionale e comunitario, che esortano l’interprete a rimeditare su un argomento tanto delicato. Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma recata dal D.L. 27/6/2003 n. 1511, convertito con modifiche nella L. 1/8/2003 n. 214, in relazione alla violazione dei limiti di velocità, il Legislatore ha ritenuto di applicare anche la misura cautelare di affievolimento del titolo abilitativo che prevede la decurtazione punti-patente. In data 20/7/2010, la Commissione Europea inviava una Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, recante Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, mediante la quale, posto come “obiettivo strategico” il rafforzamento dell’applicazione della normativa stradale, incoraggiava gli Stati membri a intensificare i controlli sul rispetto della normativa in materia di velocità.

Con D.Lgs. 4/3/2014 n. 37, si è data attuazione alla direttiva 2011/82/UE (c.d. cross-border enforcement) - poi sostituita dalla direttiva 2015/413/UE - che, con il dichiarato obiettivo di ridurre il numero delle vittime derivanti dagli incidenti stradali, ha individuato l’eccesso di velocità come prima infrazione che mette in grave pericolo la sicurezza degli utenti della strada; per la quale deve, quindi, essere garantita l’efficacia delle indagini, al fine di assicurare l’applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse in tutto il territorio dell’Unione.

La L. 23/3/2016 n. 41 ha costruito la violazione dei limiti di velocità come ipotesi aggravante a efficacia speciale dei nuovi delitti di “omicidio stradale” (art. 589-bis c. 5 c.p.) e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” (art. 590-bis c. 5 c.p.).

Il rapporto ACI-ISTAT 2020 sugli incidenti stradali, ha individuato l’eccesso di velocità come una delle principali cause della sinistrosità.

Al fine di rafforzare le politiche sulla sicurezza stradale locale, il D.L. 16/7/2020 n. 762, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120, ha esteso la possibilità di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, senza contestazione immediata, su tutte le tipologie di strade. La Risoluzione del Parlamento europeo del 6/10/2021 sul quadro strategico dell’UE per la sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l’obiettivo “zero vittime”, osservato che l’eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30 % degli incidenti stradali mortali e un fattore aggravante nella maggior parte degli incidenti, ha invitato gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel controllo della velocità e in una comunicazione di qualità sulla centralità della velocità e della sua gestione. Tutto quanto sopra, lascia intendere che si tratta di una di quelle violazioni che, maggiormente, destano allarme per la tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico nella circolazione stradale.

Il decreto

In data 28 maggio 2024, dopo ben 14 anni e numerose diverse versioni, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/5/2024 - in attuazione di quanto previsto dall’art. 25 c. 2 L. 29/7/2010 n. 1203 - è stato pubblicato il tanto atteso Decreto interministeriale Trasporti e Interno 11 aprile 2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992

A parte l’eclatante errore relativo alla fonte di riferimento - non si tratta, infatti, di un decreto legge ma del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285, recante Nuovo codice della strada - il preambolo del provvedimento dà atto del fatto che “l’uso degli strumenti da utilizzare … deve tenere conto ... di reali esigenze … di stimolo di comportamenti virtuosi”.

Si osserva, tuttavia, che i dispositivi di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità, non risultano affatto orientati a promuovere un intento educativo, quanto a perseguire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale (art. 1 C.d.S.), come presidio al rispetto delle regole.

Le disposizioni del decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già installati, ai quali, tuttavia, è concesso il termine di 1 anno per adeguarsi, pena la loro disintallazione.

Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate4 per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. La migliore strategia di prevenzione risulta, infatti, quella tesa

a interdire le condotte pericolose prima che vengano realizzate, mediante il controllo del territorio e il pattugliamento di specifici luoghi; continuare arrivare “dopo”, costituisce, invece, una sconfitta non più accettabile per il nostro Paese. Nulla di eclatante, tuttavia.

L’odierno decreto, infatti - dopo aver offerto la parafrasi, aggiornata, dei criteri già previsti dal provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno in data 21/7/20175 (cfr. parte I nn. 5 e 6 e parte II n. 3) che, a sua volta, aveva rinnovato quanto previsto dal precedente provvedimento del Ministero dell’Interno, adottato in data 14/8/20096, e dall’art. 4 D.L. 20/6/2002 n. 1217, convertito con modificazioni dalla legge 1/8/2002 n. 168, successivamente modificato dall’art. 49 c. 5-undecies del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 - richiama “per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi … impiegati nell’accertamento”, nonché per la disciplina de “la segnalazione e la visibilità delle postazioni”, le pertinenti previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13/6/2017 n. 2828

Solo il punto 2 dell’allegato A - seppur formulato in spregio di quei minimi canoni estetici e architettonici di sistematicità giuridico-lessicale (per scarsa linearità nella costruzione dei periodi, mancanza di sinteticità e poca chiarezza a livello sintattico) - costituisce l’unica vera novità .

La collocazione delle “postazioni di controllo”9, “mobili”10 o “fisse”11:

- sulle strade extraurbane, può essere effettuata - salvo specifiche deroghe che giustificano l’imposizione di un limite inferiore, debitamente segnalato - solo su tratti in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario ai sensi del comma 2 dell’art. 142 C.d.S., non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada dal comma 1 del citato art. 142; tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km; - sulle strade urbane, può essere effettuata - salvo specifiche deroghe - se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada, e comunque non inferiore a 50 km/h, per le strade di tipo D (urbane di scorrimento), E (urbane di quartiere) e F (locali), e a 30 km/h, per le strade di tipo E-bis (urbane ciclabili) e F-bis (itinerari ciclopedonali); la distanza tra il segnale recante il limite di velocità e la postazione di controllo, comunque non inferiore a 200 m. per le strade di tipo D e a 75 m. per le altre strade, deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada.

Viene, infine, fissata, per la prima volta, una progressiva distanza minima tra diversi dispositivi di rilevamento.

Conclusioni

In un’atmosfera di orwelliana memoria, in cui l’antiu-

Comunicati stampa

topia si trasforma in realtà, grazie alla “regola del chilometro” combinata con l’obbligo del «preavviso pubblicitario» del controllo della velocità prevista dall’art. 142 c. 6-bis C.d.S., masse di conducenti grigi e ipnotizzati, controllati e consapevoli di esserlo, vivono sotto l’egida del grande velox-fratello. In tal modo, si pretende di procedere alla graduale eliminazione dell’individuo criminal-stradale. Per quanto evidente, tuttavia, la segnalazione dell’esatta posizione del velocimetro, comporta la riduzione della sola velocità nel tratto interessato dalla postazione, offrendo sicura garanzia di impunità al quotidiano prevaricatore, in relazione alle accelerazioni nei successivi o precedenti tratti stradali; il tutto, senza che, al contempo, venga mai “preventivamente” informata la negletta, quanto ignara, vittima potenziale della velocità altrui.

In conclusione, il decreto, pubblicato a distanza di 40 giorni dal deposito della famosa ordinanza della Cassazione Civile, sez. II, 18/4/2024 n. 10505, senza preoccuparsi dello spinoso problema relativo all’impossibilità di procedere all’omologazione, pretende di disciplinare - in maniera più stringente - le modalità di collocazione e uso dei dispositivi i quali … tuttavia, non possono essere utilizzati.

*Avv. del Foro di Firenze

Dagli autovelox nelle grandi città solo 11% dei proventi delle multe Allora il “servono a far cassa” è una leggenda metropolitana?

Note

1 - Recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

2 - Recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

3 - L’art. 25 c. 2 L. 29/7/2010 n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, aveva previsto che Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Dopo due anni, l’art. 4-ter c. 16 L. 26/4/2012 n. 44 - di conversione con modifiche del D.L. 2/3/2012 n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - considerata la mancata adozione del previsto decreto, ha disposto che Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada. Stante la previsione, che consentiva l’entrata in vigore solo di determinate disposizioni anche in assenza di emanazione del decreto, restava la necessità della sua adozione ai fini dell’integrazione della disciplina in relazione a quanto previsto dal II periodo del citato art. 25 c. 2.

Con Decreto 30/12/2019 il Ministero dei Trasporti ha ritenuto di limitarsi a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 25 c. 2, I periodo, fissando Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, riservandosi - come si evince dal preambolo - con successivo decreto, di procedere alla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S.

4 - “Postazione fissa o mobile presso la quale l’operatore di polizia stradale è presente, anche a distanza dal dispositivo, al fine di controllarne in continuo il funzionamento”; ex art. 2 c. 1, lett. h, n. 3.

5 - Recante Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali

6 - Recante Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade

7 - Recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

8 - Recante Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale

9 - “L’insieme composto dal dispositivo, o da più dispositivi relativi alla medesima sezione di rilevamento, e dalle altre componenti complementari, quali, in via esemplificativa, protezioni, box, supporti, sostegni, veicoli e operatori degli organi di polizia stradale, necessari per il funzionamento dei dispositivi stessi”; ex art. 2 c. 1, lett. h.

10 - “Quando dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell’infrastruttura stradale; dispositivi installati in tali postazioni possono essere tenuti in mano dagli operatori di polizia stradale o alloggiati all’interno di veicoli in sosta fuori dalla carreggiata, ovvero collocati su cavalletti o in strutture rimovibili o non poste fuori dalla carreggiata; per tali dispositivi è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell’infrazione”; ex art. 2 c. 1, lett. h), n. 1. 11- “Quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell’infrastruttura stradale; per tali dispositivi è possibile il funzionamento automatico senza la necessità del presidio degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione; rientrano tra le postazioni fisse quelle attrezzate in modo stabile per l’installazione anche solo temporanea dei dispositivi; ex art. 2 c. 1, lett. h), n. 2.

Ufficio Studi dell’ASAPS insieme alla Associazione Lorenzo Guarnieri, ha analizzato i proventi delle multe 2023 e il loro utilizzo nelle 14 città italiane con più di 200.000 abitanti. 583 milioni di euro incassati (+6% rispetto al 2022). La novità è che solo l’11% di questi soldi sono dovuti alle multe degli autovelox, 11% che diventa un 6% da Roma in giù. Pertanto in ambito urbano gli autovelox non sono certo la prima fonte di cassa per i Comuni. Rimangono significative differenze fra città e città che vanno dagli 8,2 euro ad abitante di Napoli ai 124,8€ di Firenze e la media italiana è 62,4.

Importante è l’utilizzo di questi importi da parte dei Comuni. La comunicazione non è sempre trasparente e la descrizione è spesso molto generica. Purtroppo l’educazione alla sicurezza stradale è la cenerentola con solo 89.238 euro, spiccioli considerato l’ammontare totale. La parte del leone negli investimenti la fanno la manutenzione delle strade (97 milioni di euro) e l’illuminazione pubblica (41 milioni di euro). il 25% degli investimenti pari a 77 milioni di euro e indicati come destinati a sicurezza stradale (legittimamente da un punto di vista legislativo) in realtà non hanno molto a che fare con la sicurezza stradale, fra questi 19 milioni sono destinati al pagamento di luce e gas.

Si ha la sensazione che se non ci fossero più multe perché i cittadini rispettano il codice della strada avremmo città al buio, uffici comunali al freddo e senza luce, strade senza segnaletica e con voragini e polizia municipale senza uniformi e senza pensione.

A seguito della nostra analisi, prevale l’idea che nella destinazione dei proventi delle multe non ci sia una progettualità specifica. Si ha la sensazione, corroborata dai dati, che le destinazioni dei proventi siano tutte spese che l’amministrazione doveva comunque fare e che vengono assegnate “a posteriori” alla categoria del miglioramento della sicurezza stradale. Spese quindi per la maggior parte non discrezionali, già sostenute “indipendentemente” dai ricavi delle multe. Non si vede visione, progettualità specifica per migliorare effettivamente la sicurezza delle strade della città in particolare per gli utenti deboli: pedoni e ciclisti. E molte di questi interventi hanno poco a che fare con la sicurezza stradale. Concludendo, seguendo il denaro, abbiamo capito che i soldi per migliorare la sicurezza dei cittadini nelle nostre città ci sarebbero. Purtroppo, però manca la volontà politica per un vero cambio di passo verso una mobilità più sicura, dove non si debba più morire per muoversi.

Di seguito il link allo studio

https://drive.google.com/file/d/1Z54RUt1_NAb_fzRvBa3kkkLCNFrmSDWr/view?usp=drive_link

ASAPS e Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus

te di chi sta esercitando autotrasporto professionale di cose e merci, di chi sta esercitando autotrasporto professionale di persone e di chi sta conducendo un veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Se è vero quanto sopra descritto, e nel rispetto di quanto previsto dalla recente riforma normativa, al netto di chi si ferma, è oggi però sempre possibile nel caso di omicidio colposo stradale, la misura precautelare personale dell’arresto facoltativo in flagranza di reato.

Questa misura precautelare, restrittiva della libertà personale, non può però essere applicata discrezionalmente ed indipendentemente senza aver prima effettuato alcune opportune valutazioni. Infatti, l’arresto facoltativo, per essere legittimo, deve avere a fondamento dei necessari presupposti: 1) gravità del fatto commesso; 2) pericolosità del soggetto come riscontrata dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. In maniera speculare, invece, per quanto concerne l’articolo 590 bis C.P., deve essere valutato anche l’articolo 189 C.d.S. il cui comma 8 non consente mai nessun tipo di arresto (e nessun’altra misura privativa della libertà personale) del conducente, quale unico colpevole o corresponsabile dell’evento, che si fermi e presti assistenza a colui o coloro che hanno subito danni alla persona mettendosi immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria.

anni meno un giorno a 3 anni e mezzo.

Poiché il fermo si ha solo nel caso in cui il delitto è punito con la reclusione nel minimo uguale o maggiore di due anni, con la presenza dell’attenuante, nel minimo si scende sicuramente sotto i due anni, nella peggiore delle ipotesi di condanna, estremizzando per comprendere l’alveo di applicazione, a due anni meno un giorno di reclusione.

Per tale motivo, in presenza di qualsiasi attenuante ricadente nel co 7, il fermo non si può mai applicare. In tutte le altre casistiche, in tutti gli altri commi dell’articolo 589 bis C.P., il fermo è possibile di effettuazione, visti gli anni di reclusione previsti nelle aggravanti.

Invece, nel caso di 590 bis C.P., l’arresto non è mai obbligatorio e nel caso del co 1, ipotesi soggette a condizione di procedibilità, l’arresto non è possibile nemmeno facoltativo né per le lesioni gravi che per le gravissime. Stessa impossibilità per l’applicazione del fermo in quanto la pena della reclusione va da 3 mesi ad 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le gravissime; ben sotto i limiti previsti per l’applicazione della misura precautelare di indiziato di delitto.

Invece, la situazione cambia per i commi 2 e 3, rimasti procedibili d’ufficio, in quanto normativamente è possibile sia l’arresto facoltativo in flagranza di reato sia il fermo ma solamente per le lesioni subito certificate gravissime in quanto la pena per queste ultime va da 4 a 7 anni.

ista la non semplice lettura combinata delle norme, trasversalmente interessate dall’argomento in rubrica, con la presente trattazione, intendo cercare di fare chiarezza, alla luce della legge 26 settembre 2023 n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023, che ha modificato gli articoli 589 bis e 590 bis C.P., relativamente alla possibile applicazione delle misure precautelari personali dell’arresto ex art. 380 e 381 C.P.P. e del fermo di indiziato di delitto ex art. 384 C.P.P. Per prima cosa, mi preme evidenziare come l’art. 2 comma 1 della legge n. 138 del 2023 ha modificato l’art. 380 comma 2 lett. m-quater CPP in materia di arresto obbligatorio in flagranza in caso di omicidio colposo stradale o nautico. Adesso, grande novità, l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto colposo di omicidio stradale non è più possibile nelle ipotesi iperaggravate per guida in stato di ebbrezza o di alterazione da droga previste nei commi 2 e 3 dell’articolo 589 bis C.P., nel caso in cui il conducente, responsabile o correo, si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Da sottolineare come su questa riscrittura della norma restano delle incongruenze per lo meno terminologiche visto che, se purtroppo il soggetto è deceduto sul colpo al momento del tragico evento, risulta impossibile prestare o attivare i soccorsi ma è possibile solo mettersi immediatamente a disposizione degli operatori di polizia giudiziaria.

Ricordiamoci cosa ricomprendono i due commi.

Il comma 2 disciplina la casistica più onerosa dell’articolo, da un punto di vista sanzionatorio, nella quale il responsabile conducente di veicolo a motore, si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.

Il comma 3, con le stesse pene delle fattispecie sopra, punisce la guida oltre 0,81 g/l alcol nel sangue da par-

Per il co 1 dell’art. 589 bis C.P., oggi a seguito della riforma, è rimasta la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 C.P.P., così come è possibile procedere al fermo di indiziato di reato ex art. 384 C.P.P. ma solamente se non ricorre la presenza dell’attenuante prevista e disciplinata dal comma 7 dell’art. 589 bis C.P. Il fermo, quale misura precautelare personale, può essere applicato solamente con l’evidente presenza del pericolo concreto di fuga, desunto anche dall’impossibilità di identificazione dell’indiziato di reato, e gravi indizi di un delitto punito con la reclusione nel minimo uguale o maggiore a 2 anni e nel massimo maggiore di 6 anni.

Poiché la pena prevista per il delitto colposo del 589 bis comma 1 C.P. va da un minimo di 2 ad un massimo di 7 anni, il fermo è applicabile concretamente e correttamente (sempre se ci sono i due presupposti necessari ed imprescindibili sopra elencati) solamente se non sussiste una qualsiasi concausa che faccia applicare l’attenuante del comma 7. La presenza di quest’ultima, infatti, comporta da parte dell’A.G. la diminuzione fino alla metà della pena prevista dalla norma. Questo significa che, non solo virtualmente, ma anche giuridicamente e concretamente, nel caso di presenza di correità o concorsualità nell’evento mortale del 1 comma, la pena sarà applicabile, per quanto riguarda il minimo, nella peggiore delle ipotesi da 2 anni meno un giorno ad un anno (migliore delle ipotesi diminuita fino alla metà) e nel massimo da 7

Per tutte le altre casistiche aggravate è possibile l’arresto facoltativo ma mai il fermo né per le lesioni gravi che per le gravissime.

Solo il tempo e le analisi statistiche a livello nazionale ci potranno dare risposte su quanti arresti e fermi verranno effettuati a seguito della riforma. Una cosa oggi è comunque certa: in qualsiasi sinistro, se il colpevole si ferma in ausilio e si mette a disposizione, non potrà mai essere arrestato o fermato.

Per concludere un consiglio sempre valido, oggi come prima della riforma: arresto e fermo sono misure precautelari di competenza propria della Polizia Giudiziaria; ma essendo particolarmente invasive e limitative della libertà personale, l’Ufficiale di P.G., o l’Agente di P.G. eccezionalmente in assenza del primo, dovrà sempre, confrontarsi con il Pubblico Ministero reperibile per concordare le modalità operative più efficaci nel caso concreto, vista la necessaria convalida successiva spettante all’Autorità Giudiziaria.

*Comandante PM Poggio a Caiano

di Matteo Maria Berti*

L’illuminotecnica negli attraversamenti pedonali secondo

la UNI-TS 11726

Premessa:

Il presente articolo ha per oggetto l’utilizzo delle moderne tecnologie di illuminotecnica applicate al delicato problema della sicurezza degli attraversamenti pedonali, nella fattispecie in condizioni di ridotta visibilità o nelle ore notturne. Si fa riferimento, in particolare, ad una norma abbastanza recente (2018) che risulta essere la UNI-TS 11726: tuttavia, essendo passati già cinque anni dall’emanazione della norma, sono ancora molti i nuovi passaggi pedonali che non vengono illuminati correttamente.

Esempio di attraversamento pedonale UNI-TS 11726 (presso Luxottica 2, Sedico (BL))

Le problematiche:

Il problema principale, ovviamente, riguarda la visibilità del pedone durante l’attraversamento del passaggio pedonale nelle condizioni più critiche che sono:

• Attraversamento notturno;

• Attraversamento in condizioni di scarsa visibilità (es.: nebbia o forte pioggia).

Le criticità specifiche del sito, condizioni di traffico e incidentalità, vanno individuate e specificate in un apposito progetto che parte dal rilievo dello stato di fatto in cui intervenire, alla Valutazione del Rischio (in seguito VdR) ricorrendo ai rilievi topografici e dei flussi di traffico, nonché alle eventuali segnalazioni ed ai dati statistici forniti degli Agenti del Traffico (Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, ecc.).

Trattandosi di un intervento atto a migliorare la sicurezza stradale, nella fattispecie per le “fasce deboli della circolazione”, in particolare per pedoni, nella VdR al primo posto va inserito il Rischio di Investimento. La velocità dell’impatto è esponenzialmente correlata al rischio affrontato dalla vittima: ridurre la velocità è quindi il modo migliore di garantire la sicurezza, specialmente ai pedoni.

Per quanto attiene alla responsabilità dell’automobilista, i fattori di rischio più importanti sono:

• La distrazione (uso scorretto del telefonino in primis);

• La velocità troppo elevata o comunque non rispettosa del limite.

Per quanto attiene invece, al comportamento del pedone, le principali cause di investimento sono indicativamente le seguenti:

• Attraversava distratto (es. telefonino e/o cuffiette) senza guardare;

• Attraversava senza utilizzare le strisce (obbligatorio se si è a meno di 100 m di distanza);

• Attraversava un incrocio in diagonale (con un angolo di 60° si percorre una distanza doppia!).

Purtroppo, non è ancora abbastanza noto che, statisticamente, già con una velocità di investimento che si approssima a 50 km/h (ritenuta “bassa” dalla maggior parte degli automobilisti) un pedone ha il 70÷80% di probabilità di non sopravvivere all’impatto. Si pensi, a riguardo, che passando ad esempio da 50 km/h a 30 km/h l’Energia Cinetica di impatto si riduce di ben due terzi (dal 100% a 50 km/h, al 36% a 30 km/h). Quindi, causa o concausa di un investimento nelle condizioni critiche suddette, possono riguardare appunto l’inadeguatezza strutturale dell’attraversamento, principalmente a causa di:

• Posizione con scarsa distanza di visibilità dell’attraversamento;

• Cattiva manutenzione della segnaletica orizzontale e/o verticale dell’attraversamento;

• Inadeguatezza dell’impianto illuminotecnico dell’attraversamento. Su questo ultimo punto ci concentreremo nel seguito.

Le soluzioni alla base:

Per quanto attiene, in generale, agli attraversamenti pedonali, nel caso di ‘nuova costruzione’ o manutenzione straordinaria, valgono le solite regole di prescrizione, con riferimento anche al Codice della Strada ed al suo relativo Regolamento di Attuazione:

• Strisce bianche (ad esempio realizzate con colato plastico ad alta durata e visibilità con inclusione di microprismi durante la stesa) della larghezza di 50 cm, alternate a spazi vuoti di 50 cm, della larghezza uniformata di 4.0 metri (il limite minimo in centro urbano è di 2.5 metri);

• È conveniente, se possibile, realizzare un fondo di base con nuovo tappeto di usura nuovo (dopo aver scarificato il manto precedente per circa 3-4 cm), per garantire una adeguata durabilità alle suddette strisce ma anche per avere, almeno per qualche anno, il miglior contrasto cromatico (bianco su nero: sono infatti vietate le soluzioni con vernici colorate di base).

L’illuminotecnica dell’attraversamento con la UNI-TS 11726: caratteristiche:

Per quanto riguarda l’illuminazione durante le ore notturne e crepuscolari, oltre al riferimento al D.P.R. 503/1996 art. 6/1), si inserisce nel progetto un nuovo tipo di illuminazione per i passaggi pedonali, in accordo con le prescrizioni della già citata Norma UNI-TS 11726. Trattasi di un sistema di illuminazione e segnalazione dell’attraversamento pedonale con lampeggianti, pronti a intervenire 24 ore su 24, tramite apposito sensore di presenza, ovvero con attivazione manuale, e accensione delle lampade

e dei segnali di attraversamento pedonale nelle ore notturne.

Il sensore e/o l’attivazione manuale, consentono:

• Nelle ore notturne di attivare in primis le ottiche lampeggianti (lampade gialle poste sopra il segnale di attraversamento, Fig. II 303 Art. 135), e quindi di potenziare l’illuminazione fissa delle lampade ed il segnale di attraversamento pedonale;

• Nelle ore diurne: attivare lampeggianti (di entrambi gli impianti).

La scelta di installare il sensore di presenza (sempre consigliata!) muove dal fatto che il lampeggio alternativo continuo delle lampade gialle poste sopra le tabelle del passaggio pedonale, alla lunga porterebbe assuefazione ai conducenti dei mezzi in transito, riducendo pericolosamente la percezione del rischio, come pure anche qualche fastidio notturno a chi abita nelle immediate vicinanze al passaggio pedonale.

Da un punto di vista strutturale, questo ‘nuovo’ passaggio pedonale si compone, in elevazione, delle seguenti strutture ed impianti:

• Pali di norma in acciaio S235JR rastremato e saldato, zincato a caldo e verniciato a polveri; di solito i pali hanno diametro 89 mm alla base, 60 mm in sommità, ed altezza di ~500 cm fuori terra;

• Segnale luminoso bifacciale, conforme alle Norme EN 12899 - EN 60598-2-1 - EN 12352 L8H; la struttura ha di solito profilo in alluminio verniciato a polveri e dimensioni 65x85x8.5 cm, con elevato grado di protezione elettrico (IP 56);

• Lampade con range di temperatura industriale (-40°C/+85°C), sorgente luminosa LED SMD bianco (temp.: bianco ~5000÷6000°K); l’alimentazione è di norma da rete pubblica e l’assorbimento medio di ~70÷120 W a seconda dell’ampiezza del passaggio pedonale;

• Ottiche lampeggianti bifacciali conformi alle norme EN 12352 L8H (protezione elettrica IP 54): il range di temperatura è sempre industriale, con sorgente luminosa LED avente luminosità 2100 cd, con alimentazione di norma da rete pubblica;

• Un “sistema radio” che permette all’intero sistema di accendersi ed entrare in funzione, tramite un sensore radar a doppia tecnologia per la rilevazione dei pedoni e un sistema radio per l’accensione dell’intero sistema, con alimentazione di norma da rete pubblica;

• La lampada superiore è conforme alle norme UNI/TS 11726, EN 60598-1-2-3 - 2004/108/CE - 2006/95/CE, CEI 62031 (moduli LED) - IEC 61347-2-13, IEC EN 60838-2-2 - EN 55015 - EN 61547 (marcatura CE), EN 61000-3-2/2 (compatibilità elettromagnetica), EN 62471 (sicurezza fotobiologica) - L.R. n.23 del 13/04/2000 (antinquinamento luminoso FULL CUTOFF); la lampada può essere in alluminio pressofuso, con vetro temperato (s = 4 mm tipo IK08 e protezione elettrica IP 66); la lampada ha specifiche caratteristiche elettriche/ elettroniche, quali ad es.: sorgente luminosa LED CREE; colore: 4000°K / 5000°K; efficienza sorgente: 108-148 lm/W; efficienza reale: >100 lm/W; potenza in uscita: 36 LED - 110W; alimentazione di norma da rete pubblica.

Il principio di funzionamento (cenni):

Il modo di funzionamento del sistema di illuminazione in esame, risulta essere il seguente:

1. Il sensore rileva il pedone. Il corretto sistema di rilevamento prevede che il pedone si avvicini al ciglio della strada, si fermi e poi inizi ad attraversarla (attenzione a non passare davanti al sensore a passo molto sostenuto o correndo, senza effettuare uno stop, è possibile che il sensore non rilevi il pedone): il sensore attiva quindi il sistema;

2. Il sistema radio comunica al dispositivo posto sull’altra soglia facendo in modo che entrambi gli impianti entrino in funzione.

Si fa presente che, di solito, all’interno di progetti di nuova realizzazione o adeguamento di passaggi pedonali come questo, si lascia libertà di scelta all’amministrazione competente di scegliere la soluzione più idonea in merito alle modalità di segnalazione della presenza del pedone agli automobilisti tra quelle possibili, ovvero:

1. La rilevazione automatica del pedone con apposito sensore;

2. L’attivazione manuale delle lampade lampeggianti con apposito bottone;

3. Entrambe le possibilità di cui ai punti 1. e 2.

L’infografica utilizzata come guida al pedone nel periodo iniziale post installazione

Al fine di un corretto utilizzo del sistema, il sottoscritto progettista ha predisposto una semplice infografica riassuntiva da posizionare, ad es., sui pali del sistema, almeno nei primi tempi: un esempio di tale tavole è riportato nelle foto all’inizio dell’articolo.

L’infografica utilizzata inizialmente per ‘educare’ all’attraversamento.

*ingegnere libero professionista in Belluno

Tre anni e 6 mesi al camionista che ha causato il tamponamento in A1 costato la vita a Serena Ursillo ed Enrica Macci ed il ferimento di altre tre persone

L’imputato, residente Catanese, ha patteggiato in Tribunale a Siena la pena, che sconterà agli arresti domiciliari: gli è stata anche revocata la patente di giuda

ll’esito dell’udienza preliminare tenutasi quest’oggi, giovedì 6 giugno 2024, in Tribunale a Siena, avanti il Guo dott.ssa Sonia Caravelli, ha patteggiato la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato dal fatto di aver causato la morte e il ferimento di più persone, pena da scontare agli arresti domiciliari, Ahmed Ezzedini, 44 anni, di origini tunisine ma residente a Caltagirone, nel Catanese, il camionista accusato e ora anche condannato per aver cagionato - per distrazione, eccesso di velocità e verosimilmente anche stanchezza, dovuta al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo prescritti - il terribile tamponamento successo il 17 giugno 2022 lungo l’Autostrada A1, all’altezza del km 414, tra Fabbro e Chiusi nel territorio comunale di Cetona, nel Senese, e costato la vita alle incolpevoli Serena Ursillo, di soli 37 anni, e all’amica Enrica Macci, di 49, oltre al ferimento grave di altre tre persone. All’imputato, che ha potuto beneficiare degli sconti di pena previsti dal rito alternativo scelto, è stata anche comminata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Il tremendo incidente è stato ricostruito nei dettagli dal prof. ing. Mario Vangi, il perito a cui il Pubblico Ministero della Procura di Siena titolare del relativo procedimento penale, il dott. Niccolò Ludovici, ha affidato l’incarico di redigere una consulenza tecnica cinematica per accertarne la dinamica, le cause e tutte le responsabilità: alle operazioni peritali ha partecipato, quale consulente per una delle parti offese, anche l’ing. Nicola Bartolini messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati, per essere assistiti, i familiari di Serena Ursillo, attraverso l’Area Manager per il Lazio e l’Umbria Matteo Cesarini, e con la collaborazione dell’avvocato Lorenzo Marcovecchio, del foro di Isernia.

L’imputato, alla guida di un autoarticolato Iveco General Trailer, come ha scritto il magistrato inquirente nella sua richiesta di rinvio a giudizio formulata al termine delle indagini preliminari, “si avvedeva tardivamente del traffico bloccato”, dovuto allo smantellamento di un cantiere, “e, nonostante la brusca frenata posta in essere

all’ultimo momento, andava a travolgere tutti i veicoli che lo precedevano nella corsia di marcia”. Il mezzo pesante ha tamponato per prima una Volkswagen T-Roc “che, in conseguenza dell’urto, veniva spinta verso la corsia di sorpasso e, subendo un ribaltamento, andava a sbattere contro altri due veicoli fermi”, una Kia Niro e una Opel Karl: gli occupanti delle tre vetture si sono tutti miracolosamente salvati, ma il conducente e la passeggera della T-Roc hanno riportato politraumi gravi e svariate fratture per prognosi superiori ai quaranta giorni.

Purtroppo, dopo questo primo urto, l’autoarticolato “ha continuato la sua corsa in avanti andando a travolgere altri veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia” prosegue il dott. Ludovici nel suo atto, ossia la Fiat Panda condotta da Enrica Macci e su cui era trasportata Serena Ursillo e una Fiat Punto: le due amiche - la prima nativa di Tivoli (Roma) ma residente a Montefranco, in provincia di Terni, psicologa dello sport ed ex pallavolista, la seconda originaria di Sant’Angelo Romano (Roma), dove vivono tuttora i suoi genitori, ma trasferitasi da ormai diversi anni a Montecampano di Amelia, sempre in provincia di Terni, insegnante di batteria alla Musical Academy di Terni e, dopo aver giocato anche lei a lungo, allenatrice di pallavolo del settore giovanile della società Amerina - si stavano recando a Chianciano proprio per seguire un corso di qualificazione per allenatori di volley. Non ci sarebbero mai arrivate.

Infatti, “in conseguenza di questi ultimi urti – continua il Sostituto Procuratore - la Fiat Panda urtava la Punto, si ribaltava sottosopra, alzandosi, e finiva nel cassone dell’autoarticolato, mentre la Punto si ribaltava sul fian-co e finiva incastrata sotto al pianale di un altro autoarticolato” che la precedeva. Una serie di impatti terribili che non hanno lasciato scampo alle due incolpevoli donne nella loro piccola utilitaria, sono decedute praticamente sul colpo, mentre il conducente della Punto è sopravvissuto, ma riportando anche lui traumi per una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Il Pm, nello specifico, ha imputato al camionista “colpa generica e violazione di svariate norme sulla di-sciplina della circolazione stradale”: “superamento del limite massimo di velocità, poiché percorreva un tratto autostradale ad una velocità di 84 km/h, già apportata la relativa tolleranza di 6 km/h a favore del conducente, superando così il limite massimo consentito che in autostrada, per tale categoria di veicolo, è fis-sato in 80 km/h”, “perdita di controllo del veicolo in quanto non era in grado di conservarne appunto il controllo tantoché, in presenza di un rallentamento del traffico e successivo blocco, regolarmente segnalato da relativi pannelli a messaggi variabili e dal servizio Viabilità della società autostradale, non riusciva ad evitare di tamponare, violentemente, altri veicoli che lo precedevano regolarmente sulla medesima corsia di marcia inco-lonnati alla corrente di traffico ivi esistente”.

Non solo, dagli accertamenti e dall’analisi del cronotachigrafo del mezzo pesante è emerso anche, a carico dell’autotrasportatore, “il superamento del periodo di guida giornaliero, poiché non osservava quello pre-scritto dal regolamento Ce, eccedendo di 32 minuti il limite massino consentito” e “l’inosservanza del periodo di riposo giornaliero” definito dallo stesso regolamento comunitario.

“La causazione dell’evento è da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida di Ezzedini. il quale, marciando a velocità superiore al limite imposto, non si accorgeva del blocco del traffico davanti a sé se non a distanza troppo ravvicinata per potere mettere in atto una manovra elusiva efficace. Le condizioni del luogo e del tempo erano ottimali, senza alcun ostacolo che avrebbe potuto impedire la vista del blocco del traffico davanti a sé, che non costituiva un evento imprevedibile, in quanto anche presegnalato dal personale dell’autostrada e dai cartelli a messaggio variabile. Con una normale attenzione alla guida, l’imputato avrebbe potuto arrestare la propria marcia come gli altri veicoli davanti a sé e l’evento avrebbe potuto essere evitato” ha concluso nella sua perizia l’ingegner Vangi.

Si è quindi arrivati all’udienza preliminare di oggi nella quale Ezzedini, attraverso il suo difensore, di fronte alle sue schiaccianti responsabilità, ha chiesto e ottenuto di patteggiare. I familiari di Serena Ursillo, attraverso Studio3A, sono già à stati integralmente risarciti dalla compagnia di assicurazione del camion, ma si aspettavano una risposta anche dalla giustizia penale, pur sapendo che nessuna pena sarebbe mai commisurata all’incolmabile perdita che hanno subito: risposta che è arrivata, con una condanna dall’entità non trascurabile considerata la “prassi” per il reato di omicidio stradale, dove gli imputati se la cavano in genere con pene molto “soft” e con la sospensione condizionale. Studio3A-Valore

di Giordano Biserni* a cura Ufficio Studi ASAPS

Massime Giurisprudenziali

IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

Con la presente opera, l’autore costantemente impegnato nell’attività di controllo su strada in materia di codice della strada nonché nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Tribunali Ordinari, Giudici di Pace, Prefetture, Corte di Giustizia Europea) in materia:

Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024

In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).

Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 13599 del 16/05/2024

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. (Principio affermato in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada).

Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in

quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 5124 del 27/02/2024

In tema di sanzioni amministrative, la competenza ad

Massime Giurisprudenziali

IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

irrogare la sanzione ex art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, spetta a tutti i corpi di polizia municipale dei diversi comuni su cui ricade l'area aeroportuale, in quanto il conferimento alla competente autorità del potere di regolamentare la circolazione stradale per tutta l'estensione dell'area aeroportuale - elevata, dunque, dalla stessa legge a circoscrizione unitaria - ha carattere necessariamente unitario e coinvolge tutti gli organi e corpi che svolgono servizi di polizia in tale territorio. Di talché la competenza all'accertamento delle violazioni, nel caso in cui la suddetta area comprenda più comuni, è data dalla combinazione dei criteri fondati sul territorio del comune e su quello dell'area aeroportuale, senza che il primo possa prevalere sul secondo.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 4006 del 13/02/2024

In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 4187 del 15/02/2024

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il periodo di protrazione della violazione, che, ai sensi del comma 15 dell'art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera - della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024

La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 3245 del

05/02/2024

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 186 comma 8 del codice della strada non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223, comma 1, del medesimo codice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento medico favorevole di idoneità alla guida determina la completa assenza delle ragioni e della funzione del predetto provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, aveva annullato quest'ultimo).

Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 29738 del 26/10/2023

Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.

Quale procedura si adotta per il rilascio del contrassegno invalidi?

Buongiorno, la presente per richiedere il vostro parere in merito alla procedura di rilascio del contrassegno invalidi previsto dall’articolo 188 del Cds. In particolare a questo ufficio sono sorti dubbi circa la validità da indicare sul contrassegno che si dovrà rilasciare; ultimamente gli utenti allegano alla richiesta il verbale di accertamento per l’invalidità civile dove viene indicato che l’interessato possiede i requisiti di cui all’articolo 381 del DPR 485/1992; non viene indicata una data di scadenza ma una eventuale data di revisione, se prevista. In altri casi invece, la nostra ASL di appartenenza rilascia certificati specifici in tema di deambulazione ridotta che hanno validità temporanea ben indicata. Questo ha fatto sorgere dubbi interni agli operatori che si trovano ad istruire le pratiche di rilascio del contrassegno. Secondo voi come ci dobbiamo comportare: in caso vengano allegati alla richiesta i verbali di accertamento per invalidità civile? il rilascio si intende illimitato anche se viene indicata una revisione oppure il contrassegno sarà rilasciato indicando come scadenza la data indicata per la revisione? Si allegano due esempi di certificazioni. Si ringrazia anticipatamente per la risposta.

Email-Vercelli

Premesso che come indicato più volte dall'ANAC l'ufficio che si occupa di controlli (in questo caso la Polizia Locale), deve essere diverso, per evitare il rischio di insorgenza di fenomeni corruttivi, da quello che rilascia il titolo, nel caso in esame riteniamo che la data di scadenza debba essere:

- quella indicata dalla certificazione; - oppure quella di revisione della permanenza dei requisiti. (ASAPS)

Come si procede nel caso in cui una minicar sosti negli stalli dedicati ai motocicli?

Buongiorno, Vi pongo un quesito relativo alla sosta dei delle Minicar (quadricicli leggeri) negli stalli dedicati ai motocicli, se è possibile senza oltrepassare con la sagoma del veicolo gli

spazi delimitati, ovviamente occupando più postazioni. In caso contrario quali contesti applicare. Grazie

Email-Varese

La segnaletica orizzontale, in aggiunta eventualmente a quella verticale, delimita con precisione lo spazio occupabile dai veicoli in sosta. Ne consegue che in nessuno caso è possibile utilizzare più di uno stallo. (ASAPS)

Qual’è la procedura di rimozione di un veicolo straniero da trattare come rifiuto?

Buongiorno, vorrei conoscere la corretta procedura relativa alla rimozione di un veicolo M1 con targa bulgara da trattare come rifiuto. Grazie in anticipo.

Email-Torino

Se è un rifiuto, inteso questo come veicolo abbandonato (e certamente chi pone il quesito ha già accertato che lo è), la procedura è la stessa prevista per veicoli con targa di immatricolazione. Con una sola differenza: la necessità/difficoltà di notifica all'estero secondo le norme e regole previste dagli accordi nazionali visionabili a questo link

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-allestero/notifiche_estero/ Riteniamo opportuno ricordare che l'articolo 14 comma 5 della legge 689/1981 prevede che: "Per residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria". (ASAPS)

Su una strada privata senza segnaletica stradale si possono contestare le sanzioni del codice della strada?

Gentilissima redazione buonasera. Vorrei porvi il seguente quesito: Su una strada provinciale X, vi è l'intersezione di una stradina asfaltata lunga un chilometro che porta ad una villa privata. La strada privata che porta alla villa e che sbocca sulla provinciale è priva di qualsiasi cartello che ne indichi la proprietà privata

ed è anche priva di cancello/sbarra che ne limiti l'accesso. Se nella stradina privata che porta alla villa venisse accertata una qualsiasi violazione al codice della strada, si deve procedere alla contestazione oppure no? Grazie mille della gentile risposta.

Email - Brescia

Se come pare di capire dal quesito la strada è chiaramente privata, cioè percepibile dall'utente della strada come tale, valgono le regole per gli accessi alla pubblica via con conseguente non applicabilità delle norme del codice della strada (salvo le nuove norme collegata alla nuova formulazione dell'articolo 193 cds in vigore dal 23 dicembre 2023).

Se invece "la stradina", così come descritta nel quesito, si presenta come di utilizzo pubblico, allora si applicano tutte le norme del cds.

Certamente elemento utile per accertarne l'utilizzo privato o pubblico è la presenza o meno della "classica" segnaletica verticale e/o orizzontale di precedenza, oppure, sempre a titolo di esempio non certamente esaustivo, la tipologia di linea bianca longitudinale di margine carreggiata. (ASAPS)

Quali sanzioni si applicano in caso di circolazione di un veicolo minicross con motore termico?

Salve ad un controllo di polizia viene fermato un conducente alla guida di un veicolo minicross con motore termico quali sanzioni è possibile applicare per quel tipo di veicolo?

Email-Sarno

Gli elementi forniti nel quesito non sono sufficienti ad inquadrare la fattispecie e per questo ipotizziamo due distinte ipotesi.

Moto per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. Articolo di riferimento del regolamento: 196/1 (Dpr 495/1992):

1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:

a) lunghezza massima 1,10 m;

b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro

0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;

c) altezza massima ((1,35)) m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocità massima ((6 km/h)) per veicoli dotati di motore.

Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg).

Moto che supera anche solamente uno dei requisiti sopra esposti:

è un motociclo con tutto quanto ne consegue (art. 193, obbligo patente, art. 93/7, art. 100, ecc). (ASAPS)

Come si procede per effettuare le prove etilometriche in caso di incidente stradale dove il conducente assume alcolici dopo il sinistro?

Con la presente si chiede Vostro parere circa la seguente ipotesi: a seguito di sinistro stradale, uno dei conducenti coinvolti assume (facendosi pubblicamente notare) volontariamente alcolici DOPO il sinistro, invalidando gli accertamenti con etilometro che la pattuglia avrebbe effettuato una volta giunta sul luogo del sinistro. Come consigliate di procedere?

- Mantova

Di effettuare comunque la prova etilometro relazionando poi quanto avvenuto.

Infatti, rispetto al momento dell'ingerimento della sostanza alcolica, questa non ha un effetto immediato sul tasso alcoolemico che, se ampiamente sopra i limiti di legge, denota comunque una assunzione prima di porsi alla guida. (ASAPS)

di Alessandro Zampedri*

LE NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE)

N. 561/2006 NEL SETTORE DEL TRASPORTO OCCASIONALE DI PASSEGGERI

ome noto, in data 22 maggio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dal REGOLAMENTO (UE) 2024/1258 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo.

In particolar modo, è stato modificato l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006, mediante l’aggiunta di un nuovo comma che dispone come, nell’ambito di un servizio occasionale passeggeri, internazionale o nazionale (v. definizione nuovo art. 4 lett. n-bis), l’interruzione di cui al primo comma (45 minuti consecutivi) potrà essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma (4 ore 30’), in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma (45 minuti complessivi). Facciamo degli esempi per fare chiarezza:

Una seconda modifica interessa l’art. 8, dove è stato aggiunto il comma 2bis che prevederà la possibilità di effettuare il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore (anziché le note 24 ore) dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale; A condizione che:

• L’estensione di 1 ora (da 24h a 25h) NON comprometta la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti;

• Si applicherà solo ad un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore;

• Il giorno in cui viene utilizzata l’estensione, il tempo di guida totale non dovrà superare le sette (7) ore;

• Tale deroga potrà essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto periodi consecutivi di 24 ore;

• Il ricorso a tale deroga non pregiudichi l’orario di lavoro massimo previsto dalla normativa.

ATTENZIONE!!!! L’estensione della giornata non si applicherà all’equipaggio in “multipresenza” dove la giornata è composta da un massimo di 30 ore.

Anche il comma 6bis dell’art. 8 ha subito una modifica nella frase introduttiva che è stata sostituita dalla disposizione che in deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale passeggeri (ANCHE NAZIONALE) potrà rinviare il periodo di riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• L’esenzione si applicherà solo ad un unico servizio di trasporto occasionale di passeggeri;

• Il conducente dovrà effettuare un regolare riposo settimanale (45 h) prima di utilizzare la deroga.

• Dopo aver utilizzato l’esenzione, il conducente sarà tenuto ad effettuare due riposi settimanali regolari (tot. 90 h) o un riposo regolare e uno ridotto (tot. 69 h) che dovrà essere compensato entro tre settimane dalla fine della deroga.

• L’autobus dovrà essere dotato di un tachigrafo digitale/intelligente.

• Quando si guida tra le 22:00 e le 6:00, il veicolo dovrà essere guidato da un equipaggio (due conducenti) oppure le interruzioni di cui all’art. 7 dovranno essere effettuate ogni 3h di guida anziché ogni 4h30’ come di consueto.

ATTENZIONE!!!!

Al fine di giustificare l’uso delle suddette deroghe, il conducente dovrà avere a bordo il foglio di viaggio compilato, contenente le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, che la società di trasporto è tenuta a fornire al conducente prima dell’inizio di ogni viaggio. Tali documenti dovranno essere conservati a bordo del veicolo in forma cartacea o in formato elettronico per almeno i 28 giorni precedenti il giorno del controllo e dal 31 dicembre 2024 per un periodo minimo di 56 giorni.

Per il trasporto nazionale, sarà possibile utilizzare il foglio di viaggio per il trasporto internazionale, indicando che viene utilizzato per il trasporto interno.

L’obbligo di tenere a bordo del veicolo le copie cartacee o elettroniche dei fogli di viaggio cesserà di applicarsi al più tardi quando il veicolo utilizzerà un tachigrafo smart2 che consentirà la registrazione del tipo di servizio passeggeri di cui al paragrafo 5, già previsto nel prossimo aggiornamento e future modifiche del Regolamento (UE) n. 2016/799.

Un’altra importantissima modifica di interesse per gli operatori di polizia stradale, riguarda l’articolo 19, comma 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006, dove la nuova disposizione autorizzerà le autorità competenti di uno Stato membro a imporre una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 165/2014 rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Fino al 21 maggio 2024, infatti solamente le violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 potevano essere contestate ad esempio dalle autorità di controllo italiane anche se materialmente commesse all’estero. Ora, con la nuova formulazione anche le infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 (quali ad esempio, la guida senza carta conducente inserita, il mancato inserimento paese di inizio/fine attività…ecc) potranno essere contestate indipendentemente dal paese dove sono state commesse.

*Vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento (TN)Specialità Controllo Autotrasporto.

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Polizia locale di Trento

Polizia locale di Trento lancia

l’allarme: «In vendita un dispositivo che permette ai camion di arrivare fino a 130 km/h

Il vicesovrintendente Zampedri, esperto nella lotta a questo tipo di frodi, si è accorto che il dispositivo impedisce al sistema che gestisce la limitazione di velocità di intervenire sulla centralina motore

Un dispositivo che permetterebbe agli autisti dei camion di arrivare a una velocità di 130 km/h, ben quaranta oltre al limite di sicurezza e previsto per legge. A scoprirlo sono stati gli agenti della sezione di Controllo autotrasporto della polizia Locale di Trento. L’apparecchio elettronico è in grado di alterare il corretto funzionamento del limitatore di velocità dei mezzi pesanti ed è stato trovato in libera vendita in tutta Europa. Secondo quanto appurato dagli agenti, l’installazione del congegno consente al conducente di condurre il mezzo pesante a una velocità di 130 km/h, estremamente pericolosa per la sicurezza stradale. Per veicoli pesanti (autocarri) è obbligatoria a livello europeo l’installazione e l’impiego di un limitatore di velocità che non permette il superamento dei 90 km/h. Il vicesovrintendente Alessandro Zampedri, esperto nella lotta a questo tipo di frodi, si è accorto che il dispositivo impedisce al sistema che gestisce la limitazione di velocità di intervenire sulla centralina motore. Quindi, se montato, al superamento della velocità massima, il motore non riceve l’informazione di smettere di accelerare, consentendo al veicolo di raggiungere una velocità pericolosa. La polizia Locale diffida i conducenti e le aziende di autotrasporto dall’utilizzo di questi apparecchi elettronici, in quanto, le sanzioni previste arrivano fino a un massimo di 7.734 euro con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

da iltquotidiano.it

Polizia Stradale di Trento

Trento Nord: la Polizia Stradale arresta un camionista greco con 67 kg di cocaina

Clamoroso sequestro del valore di 5 milioni di euro

Un risultato clamoroso quello conseguito, nella giornata di mercoledì 5 giugno, dalle pattuglie straordinarie disposte dal Compartimento Polizia Stradale Trentino

Alto Adige nella zona del confine del Brennero e lungo l’autostrada A22. Una pattuglia della Sottosezione Polizia

Stradale di Trento ha notato un camion con targa greca che procedeva in maniera sospetta, con continui sbandamenti. Per questo motivo la pattuglia ha provveduto a fermare il mezzo all’altezza del casello autostradale di Trento Nord, dove poteva così accertare la causa della distrazione del camionista, ossia la presenza a bordo di un vivace cagnolino in cabina di guida. Il successivo controllo della patente di guida e dei documenti di trasporto ha consentito poi di stabilire che il camion in questione era proveniente dall’Olanda. Accertato quanto sopra la pattuglia ha quindi deciso di approfondire gli accertamenti chiedendo all’autista, un quarantaseienne di nazionalità greca, di poter verificare il carico.

A seguito di tale richiesta, tuttavia, l’uomo ha iniziato a tradire un inconsueto nervosismo, insospettendo gli operatori della Sottosezione.

Questi hanno così richiesto l’immediato intervento di due unità cinofile della Guardia di Finanza di Trento, le quali hanno subito segnalato – dopo un’accurata ispezione – la probabile presenza di sostanze stupefacenti nella parte anteriore del semirimorchio.

La successiva perquisizione, effettuata presso una ditta specializzata di Spini di Gardolo, ha consentito di scoprire un vano segreto, nascosto da una paratia, dove erano contenuti 60 panetti avvolti in nastro da pacchi, contenenti complessivamente oltre 67 kg di cocaina.

Il conducente del mezzo è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il camion ed il relativo rimorchio sono stati sottoposti a sequestro, mentre il cagnolino è stato affidato a un’associazione trentina.

Si segnala che il valore di mercato della droga sequestrata ammonta ad oltre 5 milioni di Euro e che sono in corso ulteriori indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

da lavocedeltrentino.it

Modena

Due anziani truffati a Modena, bloccato con oro e gioielli mentre fugge in autostrada

Un uomo di 50 anni è stato fermato in A1 dalla Polizia stradale di Battifolle, nell'aretino. Aveva oltre 30mila euro di refurtiva

La Polizia di Stato di Arezzo ha recuperato numerosi

monili in oro giallo e denaro contante per oltre 2000 euro, frutto di due distinte truffe a persone anziane, consumate in provincia di Modena. Un cittadino italiano di 50 anni è infatti stato intercettato ieri sera lungo l'Autostrada del Sole dai poliziotti della Polizia Stradale di Battifolle.

A lui, denunciato a piede libero, sono stati sequestrati preziosi per un valore economico di oltre 30.000 euro – oltre al valore affettivo inestimabile per le persone truffate - poi restituiti ai proprietari.

Anche questa volta il teatrino messo in piedi dal truffatore ha seguito il solito canovaccio: una telefonata e la prospettiva che i figli sarebbero andati in galera se non fosse stata pagata somma di denaro a una persona che di lì a poco si sarebbe presentata a casa.

E anche questa volta le attenzioni degli investigatori, non si fermeranno a lui, ma proseguiranno fino all’identificazione degli altri componenti della banda perché, questo è certo, per questi raggiri è necessaria la partecipazione di numerosi soggetti ognuno con un preciso ruolo.

A margine è accaduto un altro episodio singolare.

Un’altra pattuglia della PolStrada di Battifolle, sempre in servizio in autostrada, ha intercettato una potente Audi RS3 Sportback e, ritenendo possibile che si trattasse dei malviventi ricercati, si è posta al suo inseguimento riuscendo, non senza difficoltà, a fermarla dopo alcuni chilometri.

Alla guida, un italiano appena trentenne che, riguardo alle truffe non c’entrava nulla ma, in compenso, aveva alterato le targhe d’immatricolazione del veicolo modificando la prima lettera, “F”, in “E” con un pennarello nero indelebile. In tale maniera sperava di poter commettere tutte le infrazioni che voleva, certo che nessuno lo avrebbe mai identificato. Gli è andata male, le targhe sono state sequestrate e lui è stato denunciato all'autorità giudiziaria. da modenatoday.it

Polizia Stradale di Rovigo

Un chilo di eroina nascosto sotto il tappetino dell’auto: arrestato in A13 Trafficante fermato in autostrada con la droga in macchina: è stato tradito dall’alta velocità e dalle manovre pericolose Era pure senza patente

Trafficante di eroina fermato e arrestato dalla polizia stradale di Rovigo in collaborazione con una volante della Questura di Padova.

L’uomo è stato tradito dalla velocità e dalle manovre repentine mentre percorreva l’autostrada A13 in direzione Padova.

I poliziotti, dopo aver fermato l’auto, hanno verificato

che il conducente fosse senza patente perché mai conseguita. Non solo. L’uomo era anche molto irrequieto. E il motivo è stato presto spiegato: in auto c’era un involucro in cellophane seminascosto sotto il tappetino posteriore. Da una successiva verifica, i poliziotti hanno ritrovato un ulteriore involucro occultato nell’abitacolo, contenente presumibilmente sostanza stupefacente.

Sottoposta a Narcotest, la sostanza è stata classificata come eroina per un peso lordo di 1 kg.

La droga è stata posta sotto sequestro e il conducente, con precedenti di polizia specifici, arrestato. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha applicato la custodia cautelare in carcere.

da mattinopadova.gelocal.it

Polizia Stradale di Torino

Torino: operazione “Garden” della Polizia Stradale

Sgominato un giro di ricettazione di ricambi e componenti auto per due milioni di euro

La Polizia di Stato ha eseguito 7 misure, 6 cautelari in carcere e un obbligo di presentazione alla P.G. I soggetti destinatari avevano costituito, secondo le ipotesi investigative, un’organizzazione dedita al furto ed alla ricettazione di ricambi e componenti per auto che venivano immessi nel mercato parallelo.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nasce nel febbraio del 2022 allorquando si verificava un preoccupante incremento di furti di merce su veicoli commerciali in sosta notturna mediante la tecnica del taglio del telone. I furti, verificatisi all’inizio presso le aree di servizio “Stura Sud” e “Stura Nord” della Tangenziale Nord di Torino, riguardavano in prevalenza ricambi di autoveicoli.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino avviavano così un’attività investigativa supportata da attività tecniche necessarie per il monitoraggio degli spostamenti dei veicoli in uso ad alcuni dei sospettati. Nell’attività delittuosa risulterebbero coinvolti, a vario titolo, persone e società orbitanti nel settore automobilistico attivissime nella commercializzazione di autoricambi su diverse piattaforme web per la compravendita on-line. Venivano inoltre scoperti alcuni magazzini in provincia di Torino per lo

stoccaggio degli autoricambi di provenienza illecita in attesa della “commercializzazione”.

Alla luce delle risultanze investigative, che delineano un’attività criminosa risalente nel tempo e consolidata nel “modus operandi”, è ipotizzabile che gli episodi delittuosi emersi nel corso dell’indagine rappresentino solo in minima parte la reale attività criminosa degli odierni indagati, alcuni dei quali sconosciuti all’anagrafe tributaria e privi di attività lavorativa anche solo saltuaria. Durante l’arco temporale in cui si è sviluppata la complessa vicenda, è stato possibile sequestrare numerosissimi autoricambi originali per un valore commerciale di € 2 milioni circa, e sono state raccolte le fonti di prova in capo a 18 persone, ritenute responsabili del furto e della ricettazione di ricambi in genere. L’attività di individuazione e sequestro dei componenti è stata particolarmente complessa a causa della strategia attuata dal sodalizio che rendeva oltremodo difficoltosi eventuali accertamenti sulla genuinità delle fatture emesse da aziende con sede all’estero. Parte degli ammanchi, realizzati anche per responsabilità di dipendenti infedeli, venivano accertati e certificati dalle case costruttrici a seguito di verifiche richieste dalla Polizia Giudiziaria ed effettuate presso gli stabilimenti di produzione di autoveicoli siti anche in Asia e Sudamerica.

In altre circostanze, inoltre, sono stati individuati componenti e imballaggi riportanti marchi di note case automobilistiche risultati contraffatti.

Per reati sopra menzionati, su disposizione del GIP presso il Tribunale di Torino, lo scorso 28 maggio la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Torino eseguiva l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere per 6 persone e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 1 persona. Un aspetto non trascurabile della vicenda attiene alla sicurezza, intesa non più solo come security, per gli aspetti già evidenziati, ma anche come safety, per tutte quelle ripercussioni che inevitabilmente si avrebbero sull’affidabilità degli autoveicoli. L’immissione sul mercato di ricambi contraffatti potrebbe, com’è noto, pregiudicare la sicurezza del veicolo ed essere causa di incidenti stradali con danni gravi agli occupanti e a terzi coinvolti; quelli proveniente dal mercato parallelo alimentano, invece, quei settori dell’economia sommersa che sono origine dei fenomeni di evasione fiscale. A tal proposito, l’indagine ha evidenziato come, attraverso un sistema collaudato, i componenti dell’organizzazione reimmettevano sul mercato gli autoricambi di provenienza illecita mediante l’emissione di false fatture da parte di imprese compiacenti che attestavano operazioni inesistenti. Infine, si segnala come i ricambi trattati nei circuiti non ufficiali non vengono smaltiti nel rispetto delle rigide normative vigenti creando un danno ambientale importante. Nelle mire dei criminali, oltre ai “grandi classici” quali marmitte, autoradio e pneumatici, ci sono adesso anche parti del motore, dell’infotainment e i componenti elettronici in genere. Dispositivi costosi e che, a causa delle criticità causate dal noto scenario internazionale, faticano ad essere reperiti sul mercato mondiale dagli attori della filiera dell’aftersales creando un rischioso

effetto domino, attraverso ritardi nelle consegne con riflessi non trascurabili sul mercato. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Vige, pertanto, la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

da questure.poliziadistato.it

Polstrada di Battifolle

Due agenti della Locale travolti La cocaina corre in autostrada: due “insospettabili” fermati e arrestati

La droga era nascosta dietro all'autoradio e all'airbag

Una pattuglia della Polstrada di Battifolle, ha fermato per un controllo una Mercedes Benz classe A con due persone a bordo che stata percorrendo la carreggiata sud dell’A1. Poiché l’auto era munita di una targa doganale tedesca, comunemente chiamata “zoll”, scaduta di validità il 29 marzo e quindi non valida per la circolazione sul suolo nazionale, gli agenti hanno deciso di fermarla, accompagnando gli occupanti in ufficio per un controllo. I due, capito che l’auto sarebbe stata sequestrata, hanno cominciato ad agitarsi, tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione dell’auto perché era chiaro che stavano nascondendo qualcosa.

Nel cruscotto, dietro all’autoradio e sotto al vano che ospita l’airbag è stato ritrovato un involucro con dentro la droga.

I due, entrambi incensurati ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono risultati risiedere nell’aretino e quindi i poliziotti hanno richiesto ausilio ai colleghi della Squadra Mobile della Questura per andare ad eseguire un’immediata perquisizione domiciliare che, però, non ha portato a scoprire altro.

I due giovani magrebini sono stati quindi arrestati e ristretti nel carcere di Prato.

da toscanaindiretta.it

Carabinieri Modena

Controlli dei Carabinieri lungo le strade, cinque patenti ritirate

Servizi straordinari del fine settimana in tutta la provincia. Sette persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

Servizi intensificati nel fine settimana come da disposizioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena,

nell’ambito di una strategia di contrasto ai reati di strada e contro il patrimonio. Le Compagnie dell’intero territorio hanno attuato posti di controllo alla circolazione stradale ed eseguito servizi mirati intesi a prevenire aggressioni alla pubblica e privata proprietà.

I Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena tre individui colti alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Gli interessati sono stati tutti sottoposti nella decorsa nottata alla prova dell’etilometro nel principale centro abitato della regione storica del Frignano, evidenziando tassi alcolemici superiori alla soglia di legge. Gli stessi hanno subito, quale sanzione accessoria, l’immediato ritiro del documento di guida. Stesse conseguenze di legge per due conducenti di autoveicoli a Soliera e San Felice sul Panaro, sottoposti a controllo stradale dai Carabinieri della Compagnia di Carpi. I militari hanno contestato la guida sotto l’effetto di alcolici ad una donna 33enne fermata nelle vie del centro abitato solierese, mentre a San Felice sul Panaro un uomo 30enne di origini indiane è stato colto alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente. Considerato che l’uomo era già stato sanzionato nel decorso biennio per la stessa infrazione, nei suoi confronti è stata inoltrata segnalazione penale all’Autorità Giudiziaria, con sequestro del mezzo di trasporto ai fini della confisca. I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Modena un cittadino ghanese di 20 anni trovato in possesso, a Castelnuovo Rangone, di circa tre grammi di hascisc per uso personale.

Infine, sempre nella giornata di ieri, i militari di Modena e Sassuolo hanno dato esecuzione ad ordinanze applicative di misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesse dal Tribunale di Modena nei confronti di due individui indagati di maltrattamenti continuati nei confronti delle rispettive compagne. Le due donne si erano rivolte di recente all’Arma segnalando situazioni di violenza domestica che hanno attivato procedure da “codice rosso”. modenatoday.it

Trieste

Fermato pluripregiudicato alla guida di un veicolo rubato. L’operazione della Polizia Locale da triesteallnews.it

Colleferro

Traffico di droga, fermato in A1

dalla Guardia di Finanza

L'accusa per lui è di essere il complice di un narcotrafficante arrestato a Colleferro da triesteallnews.it

...ed ancora
Crypto-scam: la truffa finanziaria al tempo dei digital asset

1. Nuovo linguaggio, vecchio mondo

Il termine inglese “scam” ha un’origine incerta. Potrebbe derivare dal britannico “scamp” (parola ottocentesca per indicare un “vagabondo”) o dall’irlandese antico “cam” (che vuol dire “sballato”) o, ancora, dal danese “skam” (una ruvida crasi tra i termini “vergogna” e “farsa”, ovvero “shame” e “sham”)1 .

Ad ogni modo, la parola ha assunto l’attuale significato di “truffa” solo nel 1963, quando fu utilizzata, con questa accezione, sulla rivista americana “Time”. Sarà, poi, la pubblicazione degli esiti di una clamorosa inchiesta condotta dal Federal Bureau of Investigation (FBI), nel 1980, a consacrare il termine nel linguaggio comune, quando 19 funzionari governativi furono condannati per corruzione e associazione a delinquere.

Il nome dell’operazione? AB-Scam, ovviamente2 . Oggi, nell’epoca della profusione degli anglismi, il termine “scam” è associato in tutto il mondo a un suffisso con il quale, ormai, sembra formare una endiadi inossidabile: “crytpo”

Le crypto-scam, ovvero le truffe finanziarie collegate alla circolazione di asset digitali, sono infatti un fenomeno crescente e di crescente preoccupazione, con un valore che, nei soli Stati Uniti, ha sfiorato i 4 miliardi di dollari nel 2023, con un balzo in avanti del 53% rispetto al 20223 . Il presente contributo tenta di fornire una sorta di “studio anatomico” di questo nuovo genere di truffe, ad uso degli operatori di polizia che – sempre più, nel prossimo futuro – saranno tenuti a familiarizzare con i nomi moderni e sgargianti di un mondo che, tuttavia, resta oscuro quanto antico: quello del crimine finanziario

2. Le fasi tipiche del crypto-scam

Operativamente, possiamo suddividere la dinamica della truffa in due momenti costitutivi essenziali, ancorché tipologicamente variabili: la fase di raccolta dei capitali dagli investitori e la fase di “fuga” dei collocatori/scammers, il c.d. rug-pull4

2.a. La fase di raccolta

La fase di raccolta dei capitali virtuali è lo stadio iniziale della truffa. Si tratta di una fase che, solitamene, si svolge totalmente nel mondo digitale: agli investitori viene proposta la vendita di un token, il cui valore economico è collegato alla realizzazione di un progetto di investimento scritturato all’interno del protocollo informatico della blockchain di riferimento.

Nella maggior parte dei casi, i token sono proposti agli investitori nell’ambito di: - una Initial Token Offering (ITO), anche denominata Initial Coin Offering (ICO)5 , dove gli asset digitali sono venduti in cambio di valute aventi corso legale o di una valuta virtuale tendenzialmente stabile come ether o bitcoin (c.d. paired currency);

- meccanismi di Launchpad (noti anche come “incubatori di criptovaluta” o Initial Exchange Offering – IEO), in base ai quali token di nuova emissione sono riservati, a un prezzo vantaggioso, a coloro che – prima del lancio ufficiale – abbiano vincolato altri token già esistenti sulla blockchain del progetto.

In questa prima fase, l’obiettivo è dare credibilità al progetto, in modo da drenare liquidità dal mercato degli investitori che, attratti da forti (ma talvolta inconsistenti) prospettive di guadagno, cedono le proprie valute legali o virtuali in cambio dei token promossi dai collocatori.

A questo punto la dinamica dello scam è comprensibile mediante gli ordinari strumenti dell’economia di mercato: l’elevato numero di transazioni – sospinte da poderose campagne di social marketing in apposite boiler room presenti su piattaforme social come Reddit, Telegram o Twitter – contribuisce a innescare un sentiment di “euforia” sui crypto-mercati, aumentando la domanda dei token collegati al progetto, a fronte di un’offerta limitata.

Il valore economico “percepito” (e quindi il prezzo di acquisto) dell’asset digitale, pertanto, si eleva esponenzialmente e così anche l’accumulazione del capitale investito nell’iniziativa, seppure in assenza di un effettivo “decollo” del progetto sottostante.

2.b. La fase di rug pull

La massiccia raccolta di capitali dal pubblico degli entusiasti investitori crea le premesse per la fase finale dello scam: il rug pull, ovvero la repentina scomparsa del progetto e la (contestuale) “fuga” dei truffatori.

Tipicamente, il “tappeto può essere tirato via” (traduzione letterale di “rug pull”) in tre modalità prevalenti:

- liquidity stealing: tramite l’attivazione di specifici smart contract, gli scammers sottraggono l’intero ammontare di valuta virtuale confluita nella liquidity pool associata al token in promozione, indirizzando il flusso di denaro digitale verso uno o più wallet riconducibili agli autori della truffa, disperdendone de facto le tracce

Attesa la modalità di exit utilizzata dai truffatori, si tratta di una manovra fraudolenta solitamente impiegata in ambienti di finanza decentralizzata (Decentralized Finance – DeFi), dove gli asset digitali possono essere trattenuti in wallet ad hoc o – più comunemente – convertite in altre crypto (anche presenti su altre blockchain, c.d. chain hopping) e movimentate in modo volutamente complesso da un wallet all’altro;

- sell orders limiting/malicious code: in questa modalità di frode gli smart contract alla base del funzionamento del token sono programmati in modo da inibire agli utenti l’effettuazione di alcune azioni essenziali per finalizzare l’operazione di investimento, come ad esempio la possibilità di cedere le res digitali ad altri compratori retail su un mercato secondario;

- pump-and-dump: dopo l’iniziale decollo del valore del token (pump), si assiste al suo vertiginoso tracollo (dump). Il motivo della svalutazione, tuttavia, non è legata all’improvvisa scomparsa del progetto (c.d. hard rug-pull), quanto a scelte di

investimento da parte degli sviluppatori non coerenti con la logica iniziale della tokenomics presentata agli investitori (c.d. soft rug-pull).

Proprio per questo motivo, talvolta, gli schemi di pump-and-dump sono presentati più come un dilemma etico connesso alla manipolazione del mercato, piuttosto che come un vero e proprio atto truffaldino.

3. Vecchio mondo, nuove regole

Il fenomeno dei crypto-scam continuerà a essere una sfida insidiosa per le agenzie di law enforcement globali nei prossimi anni. Tuttavia, l’affermarsi di un’embrionale regolamentazione del settore – soprattutto in ambito unionale – sembra aver posto un primo, significativo, argine allo straripamento di questo genere di truffe. Il riferimento è, in particolare, al Regolamento n. 1114/2023/UE (c.d. MiCAR – Market in Crypto Asset Regulation), che entrerà definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2024. In particolare, il nuovo Regolamento, nel parificare la disciplina delle offerte al pubblico delle cripto-attività con quella vigente nel campo degli strumenti finanziari, ha introdotto un preciso obbligo di pubblicazione di un white paper associato a iniziative “promozionali” volte alla raccolta di asset virtuali sul mercato dei risparmiatori.

Nello specifico, il legislatore unionale ha evidenziato che, benché non vi sia un obbligo di descrizione dei rischi da ritendersi “imprevedibili”, le informazioni inerenti ai token oggetto di emissione contenute nel white paper o nelle pertinenti comunicazioni di marketing, anche se effettuate attraverso social media, dovrebbero essere “corrette, chiare e non fuorvianti” 6 Si tratta di un presidio preventivo importante: un “documento di impianto” del progetto carente di informazioni chiare, lineari e coerenti o finanche presentate agli investitori in modo approssimativo e poco professionale (come avvenuto nella vicenda denominata Squid Token Scam del novembre 2021), potrebbe difatti celare un intento truffaldino da parte dell’emittente.

Soprattutto, si tratta di un tentativo per contrapporre all’oscurità dei nuovi mercati digitali l’antidoto principale contro i sordidi tentativi di truffa finanziaria: la chiarezza delle informazioni.

*Ufficiale della Guardia di finanza

Note

1 - Fonte: en.wiktionary.org, voce “Scam”.

2 - Per l’operazione l’FBI ha utilizzato un truffatore di nome Melvin Weinberg, che ha poi ispirato il personaggio di Irving Rosenfeld nel film American Hustle del 2013. Un interessante approfondimento sull’indagine AB-scam è reperibile sul sito ufficiale dell’agenzia statunitense (www.fbi.gov), nella sezione “history”.

3 - Cfr. FBI, Internet Crime Report 2023, pag. 12 e ss.. Per comprendere la dimensione del fenomeno, basta comparare il valore delle truffe connesse a valute digitali registrate negli USA nel 2023 (3,96 miliardi di dollari), con il valore complessivo di tutte le truffe online riportate nel medesimo anno (12,5 miliardi di dollari): oltre un terzo sono “figlie degenere” della tecnologia blockchain

4 - Tra i vari contributi presenti in rete, si segnalano, per chiarezza e schematicità: GJORGJEV J., What are crypto exit scams, and how to protect against them?, pubblicato su cointelegraph.com in data 8 aprile 2024; PUGGIONI V., Crypto rug pulls: What is a rug pull in crypto and 6 ways to spot it, pubblicato su cointelegraph.com in data 6 febbraio 2022.

5 - Una panoramica esaustiva delle modalità con le quali possono essere emessi token all’interno di una blockchain, si rinvia a: AVELLA F., I termini essenziali per navigare tra le cripto-attività, in AA.VV. (a cura di AVELLA F.), Bitcoin e Digital Asset, Il Sole 24 Ore, 2023, pagg. 11 e ss..

6 - Operativamente, tali oneri comunicativi sono poi sottoposti a una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, quando si tratta di c.d. asset-referenced token o di electronic-money token.

7 - Al riguardo, l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe rappresentare una vera e propria minaccia per la sua capacitò di produrre testi verosimili e sorprendentemente accurati. Un rischio, del resto, sottolineato nel rapporto di Europol denominato “ChatGPT: The impact of Large Language Models on Law Enforcement”, pubblicato il 27 marzo 2023.

Francia

Uomini, guidate come le donne

Se lo facessero, i morti diminuirebbero anche del 20%

Il governo francese ha da poco lanciato una campagna dedicata alla sicurezza stradale che punta sullo slogan «Conduisez comme une femme» (Guidate come una donna).

Si può supporre che a molti maschi francesi, leggendo l'annuncio sui quotidiani, sia andato improvvisamente di traverso il croissant mattutino, ma il consiglio è del tutto sensato. Un'immensità di ricerche confermano che le donne alla guida sono significativamente meno pericolose degli uomini.

Commentando il lancio della campagna, la générale de Gendarmerie, Florence Guillaume (che detiene la delega alla sécurité routière nel governo Macron) ha spiegato che, secondo lei: «Gli uomini vogliono ancora mettere in mostra la propria forza attraverso il comportamento alla guida, anche in condizioni meteorologiche difficili, di stanchezza e dopo avere consumato alcool…». La spiegazione di Guillaume che, più dei dati, rispecchia il concetto modaiolo della tossicità maschile (secondo il quale, in sostanza, gli uomini sono nati per rompere le balle e non imparano mai) può non convincere. È anche vero, per esempio, che secondo le statistiche, gli uomini guidano molto di più e su percorsi mediamente più lunghi, mentre buona parte della guida femminile ha tuttora a che fare con modeste gite al supermercato e brevi viaggi per portare i bambini a scuola. Le donne avrebbero dunque una minor possibilità di incorrere in un incidente stradale.

Detto ciò, pare innegabilmente vero che il rapporto emotivo degli uomini con la propria auto sia diverso da quello delle femmine e che, in generale, i maschi siano più portati a correre dei rischi, uno dei motivi per cui, nell'Unione europea, le donne vivono mediamente oltre 5 anni più a lungo degli uomini.

Ad ogni modo, la questione di «chi guida meglio, tra i due sessi» è stata molto studiata (probabilmente perché è facile: sia le assicurazioni sia la polizia raccolgono vaste quantità di dati sugli incidenti stradali).

Anche quando questi vengono corretti tenendo conto delle differenze nell'utilizzo dell'automobile, le donne vincono nettamente. Infatti, secondo i calcoli della Banca Mondiale (che danno implicitamente ragione a Guillaume e alle sue compaesane) «Se, per ipotesi, tutti gli automobilisti guidassero come le donne, il tasso di mortalità stradale nell'Ue diminuirebbe di circa il 20%».

Eppure, vige ancora, almeno popolarmente, il luogo comune che «una donna alla guida» presenti un pericolo maggiore rispetto alla conduzione presumibilmente più esperta degli uomini.

È difficile ormai sapere con precisione da cosa nasca tale convinzione. Forse l'origine ha radici in qualche modo nobili, partendo dall'idea che i maschi dovessero avere l'obbligo di proteggere le femmine dai tremendi pericoli posti dalla nuova «carrozza senza cavalli».

Ora però i numeri suggeriscono che gli uomini dovrebbero imparare a guidare dalle donne… da italiaoggi.it

Politica & divise

L’appeal di un’uniforme e gli impegni contratti col giuramento

George Orwell era lo pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 1903 – Londra 1950), autore dell'allegoria politica “La fattoria degli animali”.

I nostro Paese può contare su forze di polizia ad ordinamento sia civile che militare, comunque tenute all’obbligo di un giuramento (Cost., art. 54), pur con formule leggermente diversei . Tale richiama, per tutti i cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche, i concetti di disciplina ed onore, riferendole a “coloro” cui “sono affidate” sulla base di un rapporto paritario, richiamando a tal riguardo la fidesii, intesa fondamentale per lo svolgimento della loro attività pubblica, ad esclusivo vantaggio della collettività, altrimenti incompatibile con lo status.

L’onore qui evocato non è però riferibile alla dignità personale del pubblico funzionario, potendo risultare anzi recessiva, quest’ultima, rispetto alla reputazione e alla stima da garantire, per tutelare l’immagine della P.A. che questi impersona nei confronti dei cittadini, pure prendendo atto di un’evoluzione, normativa e giurisprudenziale, rispetto a tale esigenza pubblica, che poteva giungere, un tempo (non ora), persino a giustificare l’uso delle armi, per tutelare il prestigio dell’uniforme, difettando un “commodus discessus”iii per la forza pubblica posta in condizione d’inferiorità.

Tale precetto risulta dunque riferibile al buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cost. art. 97), fornendo base giuridica agli ordinamenti disciplinari delle ffpp, che prevedono procedimenti sanzionatori di vario genere nei confronti degli appartenenti. L’accostamento o la contrapposizione di “onere” e “onore” sono del resto ricorrenti in frasi proverbiali (es. onori e oneri), come lo erano a Roma, che considerava l’onore (honor) dell’incarico pubblico rivestito (carica, magistratura, grado) come un peso (ŏnus), per chi accettava di rivestirlo e quindi di portarlo (eventualmente). Onorare la pubblica funzione è ciò che ci si impegna a fare col giuramento.

La disciplina cui si fa riferimento (Cost. art. 54) ha invece prevalente (ma non esclusiva) valenza morale, trovando concreta espressione nei codici etici o deontologici, che le ffpp si sono dati nel tempo, ma che non possono prescindere dal Codice etico europeo per la polizia. Questa viene richiamata parimenti nella formula del giuramento, ma non implica una cieca obbedienza agli ordini (non piùiv), quanto piuttosto esige lo svolgimento dei compiti assegnati perseguendo l’interesse pubblico, con una esplicita rinuncia ai personalismi, non infrequenti purtuttavia in ogni settore della P.A., perché connaturati alla natura umana e legati alle dinamiche di carriera.

In estrema sintesi il giuramento previsto per il pubblico impiego, a fattor comune, implica:

- la fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione ed alle leggi;

- l’osservanza delle citate fonti normative, che implicano anche quelle di rango inferiore;

- il dovere, sacrale, di difendere la Patria;

- per i militari, ulteriormente (ex artt. 621 e 627 Codice dell’ordinamento militare - COM), l’accettazione del particolare status, in concreto consistente nell’assunzione di rischi e di obblighi maggiori, oltre al rispetto della disciplina, quale condizione propria e particolare dello stato giuridico, non sovrapponibile a quella espressa dalla Costituzione al citato art. 54; altrettanto vale per le ffpp, ad es. tutte le volte che “devono” compiere attività che implicano rischiv .

Osservare e difendere il primato giuridico di una Costituzione, che … “non tiene famiglia (realevi)” … ne chiede di … “eseguire senza discutere gli ordini” … di chicchessia (tutt’altro), è diventata la cifra distintiva di una democrazia (la nostra), che, dopo una guerra combattuta dalla parte sbagliata e persa, al “sangue” dà il giusto valore (semmai come oggetto di donazione), mentre è escluso (finalmente) che venga sparso per sostenere una qualsivoglia rivoluzione, tantomeno fascistavii. Da quanto precede emerge che … “il primato delle disposizioni costituzionali sulla volontà di ogni organo pubblico (anche il più rappresentativo), garantendo concretamente il rispetto delle “regole del gioco” da parte di tutti, permette anche ai soggetti individuali e collettivi estranei alle forze momentaneamente egemoni di sentirsi cittadini del medesimo Stato, di essere legittimi abitanti della casa comune.”… viii

Proprio il ruolo di garanti, per l’evocato rispetto delle regole del gioco democratico, postula la terzietà, tra l’altro, delle forze armate e di quelle di polizia, che non possono schierarsi politicamente, neppure a livello individuale. Ciononostante, l’evoluzione che si manifesta attraverso evidenze sociali e prescrizioni morali, pur non da tutti accettate, ha portato alla sindacalizzazione e alla riconosciuta possibilità di iscri-

zione, per militari e poliziotti, ad un partito politico, seguendo il percorso intrapreso dalla Polizia di Stato (ordinamento civile). Orbene anche tale integrazione, che potenzialmente sarebbe idonea a diminuire la complessità della società, ha determinato contrapposizioni e scontri, non solo dialettici, senza che per questo venisse meno l’aspettativa di terzietà delle ffpp (e delle ffaa) da parte dei cittadini, che ancora riconoscono (e si aspettano) una superiorità morale da parte di chi vesta l’uniforme. Talune modalità di esercizio di libertà politiche possono, purtuttavia, contrastare con regole e principi dell’ordinamento giuridico di riferimentoix, che prevede delle limitazioni per “le divise”x, funzionali a garantire le libertà di tutti, permettendo appunto … anche ai soggetti individuali e collettivi estranei alle forze momentaneamente egemoni, di sentirsi cittadini del medesimo Stato, di essere legittimi abitanti della casa comune

La terzietà viene ovviamente meno, nel momento in cui l’uniforme deve (temporaneamente) essere appesa ad un chiodo, per partecipare ad elezioni in veste di candidato; ciò perché le regole cui si è tenuti cambiano e non devono essere possibili equivoci, le aspettative dell’elettore devono riguardare l’uomo politico e non il militare o il poliziotto in quanto tali.

“VIA I POLITICI MAIALI NOI VOGLIAMO I GENERALI” recitava un tempo (non troppo lontano)

uno slogan reperibile e ancora visibile, seppur scolorito, sui muri di alcune città. Era evidentemente mancato a quei graffitari “nostalgici” (o non era stato recepito) l’insegnamento de “La fattoria degli animali”xi di George Orwell, fondamentale riferimento per l’interpretazione del rapporto tra potere, politica e consenso, in relazione alla natura dell’Homo oeconomicus, alla perenne ricerca del massimo benessere (vantaggio), a partire dalle informazioni di cui dispone, anche (non di rado) di natura istituzionale, per il raggiungimento di obiettivi personali. I veri maiali non sarebbero quindi (per Orwell) i suini (animali), ma coloro che ingannano gli altri (quadrupedi) sfruttati, assumendo di essere a loro uguali, migliori degli uomini, per averne la fiducia (il voto) ed assumere una posizione eminente, per meglio dire eretta, che li ponga al di sopra degli altri e che prescinde quindi dallo status di partenza, ottenendo il consenso del gregge; … quattro zampe buono, due zampe cattivo … belavano le pecore, mentre votavano i maiali che avevano scelto per comandarli … i quali iniziavano però ad assumere la postura eretta degli umani che avevano cacciato … sino a prenderne il posto.

Cosa c’entra la metafora col citato slogan? … Sarebbe che, una volta elette, ma già in campagna elettorale (sospendendo il proprio status), anche quelle divise che si candidino, diventano (donne e uomini) politici a tutti gli effetti, in quanto tali non risultando più tenuti alla terzietà e a quel rigore istituzionale che concorrevano al loro prestigio (che deve aver ispirato i graffitari); quindi, non sono migliori (o peggiori) dei

loro concorrenti, per avere avuto il sarto scelto (e pagato) dallo Stato, piuttosto dovendo essere valutati per gli effettivi loro meriti, da un elettorato non sempre immune, pur esso, da … difetti.

Equivocando il pensiero di Orwell, potrebbe assumersi tuttavia che ritenga l’inefficacia del metodo democratico, nel pervenire alla scelta dei governanti migliori, ma il suo scritto si deve invece rapportare con il vissuto di combattente per la libertà, fatta dallo scrittore (socialista) durante la guerra civile spagnola, combattuta coi repubblicani, che riferisce immediatamente al comunismo e allo stalinismo (maggiormente) il senso di quell’esperienza tragica, con la sua aspra critica a quello, come ad ogni altra forma di totalitarismo, anche demagogico e populista. Il principio di identità e di non contraddizione, che ben si può applicare al mondo finito dei preconcetti, che alimentano la non disinteressata dialettica della politica, paiono peraltro contraddetti, da una evidente seppur paradossale coincidentia oppositorumxii, che emerge analizzando il pensiero, a tale riguardo, del citato Orwell e quello di Winston Churchill (conservatore), due uomini politicamente agli antipodi, ma accomunati da un viscerale antitotalitarismo, oltre che un passato di combattenti (veri); il secondo, dopo il trattato di Yalta, s’era presto reso conto della caratura del proprio alleato e, alludendo a Adolf Hitler (porco sbagliato), chiamava in causa Joseph Stalin (quello giusto): “... forse abbiamo ammazzato il porco sbagliato ...”. L’arguto Winnie pare concorde anche su altri punti: … “L’argomento migliore contro la democrazia è una conversazione di soli cinque minuti con l’elettore medio”; che sembra riferirsi al gregge (di Orwell) con la sua mancanza di stima, forse talvolta non del tutto fuori luogo, mentre aggiusta successivamente il tiro: … “È stato detto che la democrazia sia la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora” …, realizzando il più lucido pensiero sulla politica e sulla forma di governo, che sia dato di immaginare.

L’enfasi dello slogan, acriticamente accolto da menti deboli (quattro zampe buono, due zampe cattivo), genera invece l’equivoco che l’autorità conferisca una sorta di onniscienza, mentre, col dovuto sarcasmo: “quando un generale (lo scrivente) pontifica sulla Costituzione, da qualche parte, nel modo, un ordinario di Diritto costituzionale muore, pure se non vuole fare un’invasione di campo (anche lui), azzardando un lancio col paracadute, che potrebbe, con buona probabilità, essergli fatale”.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

- Per tutti militari la formula (prevista dall’art. 575 del dPR 15/03/2010, n. 90 -TUOM) recita: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”

Per il personale della Polizia di Stato (emblematico delle ffpp ad ordinamento civile), la formula (ex art. 11, c. 2, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato dPR 10/01/1957, n. 3) recita: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene” ii - “Fides” (lat. Fede) è concetto tradizionalmente posto alla base dei rapporti paritari, che si vogliano reciproci; quindi, fondamentale per una democrazia; la “parola data” era posta, già a Roma (mos maiorum), come fondamento degli iura, uno dei valori (Fides, Virtus, Honos Concordia, Libertas et Pietas) personificati come divinità. Era quindi assunta a qualità personale innata del civis Romanus (Cicerone, In Verrem II, 5, 162). Nel periodo imperiale veniva celebrata la fides militum, ovvero la lealtà (?) dei militari all’Augusto di turno, ma … non era per niente scontata. iii - Commodus discessus (locuzione latina) è da intendere una “facile via d’uscita” o “comoda ritirata”; venendo utilizzata nell’ambito della legittima difesa (art. 52 Cp), che non si configura laddove non si renda necessaria, per la possibilità esistente di sottrarsi al pericolo senza esporsi a rischio fisico; un tempo veniva invece in considerazione, come causa di giustificazione, anche l’onore di un’Arma, di un Corpo o di un’uniforme in genere. iv - Regio Esercito - Regolamento di disciplina militare (Ed. 1929) … omissis … 11. - La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nella osservanza dei doveri che da esso risultano. Principale tra questi doveri è quello dell’obbedienza dovuta dall’inferiore ai superiori nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all’autorità ad essi conferita dai regolamenti.

12. - L’obbedienza dev’essere, pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all’inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand’anche egli si creda gravato od ingiustamente punito… omissis … v - Es. compiti demandati dall’art. 55 Cpp. vi - Durante il Regno d’Italia (R.d. 24/06/1929) le Forze Armate giuravano fedeltà al Sovrano, con la formula: “Giuro di essere fedele a Sua Maestà il Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere tutti doveri del mio Stato, con il sol scopo del bene inseparabile del Re e della Patria” vii - I giovani della Leva fascista prestavano giuramento con la formula: “Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista”. Entravano così a far parte della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che ereditò i compiti del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza a ordinamento militare, deputato all’ordine pubblico e del Corpo degli agenti investigativi, per la pg (soppressi da Mussolini), in seguito ridotti (per manifesta incapacità) alla pubblica sicurezza e alla polizia politica, mentre le Milizie speciali (della strada, ferroviaria, forestale, portuaria e confinaria) garantivano i settori di specialità. viii - “La giustizia costituzionale nel nostro sistema istituzionale” (estratto). Dr. Ugo De Siervo, Presidente della Corte costituzionale, intervento del 27/04/2011, presso la “Scuola Ispettori e Sovrintendenti della G.d.F.” ix - Il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (TUOM) - dPR n. 90/2010 all’art. 732, titolato “Contegno del militare” stabilisce: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate … omissis … x - “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”. (Cost., art. 98, c. 3). Non esiste tuttavia una legge che vieti l’iscrizione del militare ad un partito politico.

xi - Il romanzo allegorico di George Orwell (Animal Farm – 1945) riflette sugli eventi che portarono all’avvento del comunismo, risultando fortemente critico verso lo stalinismo in particolare.

xii - Coincidentia oppositorum era ritenuta da Niccolò Cusano (Kues, 1401 – Todi, 1464), pur se l’idea di contraddizione implica la manifestazione di un pensiero erroneo, non sarebbe escluso che il principio di identità e di non contraddizione valgono solo per il mondo finito dei nostri concetti; l’infinito matematico mostra una logica profondamente diversa da quella del finito, mentre il bianco e il nero, pur contrapposti, hanno in comune l’Idea (in senso platonico) di colore da cui discendono, e in cui originariamente erano congiunti …

Le innovazioni operate dalla riforma Cartabia sulla giustizia penale tra obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti e le prime problematiche applicative

el condurre una prima analisi sull’importante riforma, operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 1501 , alcuni mesi dopo la sua entrata in vigore, si evidenzia che intervenendo sui codici penale e di procedura penale, nonché sulle principali leggi complementari, il provvedimento si propone di migliorare l’efficienza del processo e la giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, ma soprattutto del raggiungimento di uno degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono, entro il 2026, la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riforma “Cartabia”, essenzialmente volta alla riduzione dei tempi dei procedimenti penali, opera, infatti, un ampio ventaglio di interventi, ad iniziare da una semplificazione delle procedure già esistenti e al tempo stesso tende ad incrementare la produttività degli uffici giudiziari, verso la semplificazione delle relative attività. Tale obiettivo, nell’intenzione del legislatore viene perseguito ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, ma soprattutto con un’ampia diffusione dell’uso della tecnologia digitale, tali da assicurare delle scansioni temporali più rapide per celebrare l’udienza preliminare, sia riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace, sia migliorando l’effettività del

sistema sanzionatorio. Sempre in questo ambito, per addivenire ad una adeguata semplificazione e riduzione dei tempi, ma soprattutto dei procedimenti penali è stata introdotta, dalla riforma, una disciplina organica per la “giustizia riparativa”, quale innovativo strumento per consentire alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Anche sotto l’aspetto degli atti dei procedimenti la riforma puntando essenzialmente l’utilizzo degli atti informatici, realizza un’importante transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. Ciò, è avvenuto attraverso la modifica dell’art. 110 c.p.p., in tema di forma degli atti, ove è individuata quale modalità generale e primaria di formazione di ogni atto del procedimento: la forma digitale, nello scrupoloso rispetto di quei requisiti tecnici che ne garantiscano l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto, la segretezza. Peraltro, la centralità assunta dall’atto telematico viene

ulteriormente confermata dalla previsione che gli atti redatti in forma di documento analogico debbano essere comunque convertiti, senza ritardo, in copia informatica, a opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti.

Tale innovativo aspetto induce le parti del processo ed in primis la polizia giudiziaria di formare, documentare, custodire e trasmettere, operando con nuove modalità e adeguate procedure tecniche, gli atti del procedimento penale e le attività da loro compiute in forma digitale, a pena della effettiva utilizzabilità di queste nel processo. Nell’immediata applicazione della riforma, gli uffici della polizia giudiziaria hanno l’onere di organizzarsi al meglio, spesso con le stesse risorse, per garantire la scrupolosa applicazione le nuove forme di documentazione degli atti digitali considerato che la nuova formula l’art. 351 co. 1 quater c.p.p. prevede nell’assunzione delle sommarie informazioni occorre dare avviso alla persona da assumere a s.i.t. del diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. In tale ambito le nuove norme elevano le registrazioni audio e video, a forma ordinaria di documentazione degli atti (art. 134 c.p.p.) individuando un diverso livello di adempimenti da attuare in relazione alla tipologia di atti da svolgere. Per l’interrogatorio di persona detenuta (a qualsiasi titolo) che si svolga fuori udienza (art. 141-bis c.p.p.), è data priorità all’audio-video registrazione (rispetto alla fonoregistrazione), prevedendo, in caso di indisponibilità di ausili tecnici, di ricorrere a perizia o consulenza tecnica. Mentre, in relazione a persone non detenute, per l’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) e gli interrogatori del P.M. si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, ove ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica, ritenuta, in tali casi, “garanzia minima”. Particolare tutela è riservata alle sommarie informazioni delle persone di età minore, inferme di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, per le quali la audio-video registrazione o fonografica deve essere eseguita a pena di nullità, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (art. 357, co. 3-ter c.p.p.). Infine, per le dichiarazioni prive di valenza difensiva, nella fase delle indagini preliminari, la riproduzione fonografica è prevista - salva la contingente indisponibilità di strumentazione - nelle indagini sui delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta. In questo contesto, l’art. 510 c.p.p. prevede la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti.

Particolari problematiche nasceranno, senza dubbio, anche in tema di corretta registrazione, archiviazione, conservazione e trasmissione dei file digitali acquisiti, con gli strumenti già in possesso della polizia giudiziaria, anche in relazione allo svolgimento degli interrogatori, anche delegati dall’Autorità Giudiziaria, per la cui docu-

mentazione, si deve procedere con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Evidenti difficoltà tecnico operative per la polizia giudiziaria si paleseranno, soprattutto, per l’insufficienza adeguati apparati e idonei sistemi di archiviazione in grado, ad esempio, di assicurare in maniera standardizzata l’immodificabilità dei relativi file. E ciò anche se, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici, il decreto legislativo 150/2022 prevede che tali disposizioni sull’effettuazione e sulla conservazione delle registrazioni audiovisive, decorrano da un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso, dato che i tempi appaiono troppo stretti e le risorse da utilizzare troppo esigue rispetto alle reali esigenze.

Un’altra fondamentale innovazione della riforma Cartabia, finalizzata a ridurre al massimo l’istaurazione di nuovi procedimenti penali, con evidente effetto deflattivo sul sistema della giustizia penale, è senza dubbio la previsione dell’estensione dei casi di procedibilità a querela a specifici reati contro la persona o contro il patrimonio (vedasi scheda in allegato 1), individuati tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, al fine di incentivare le condotte riparatorie e conseguentemente la definizione anticipata del procedimento penale, prima della celebrazione del processo.

Tale ampissima estensione della procedibilità a querela, non opera tuttavia qualora la persona offesa dal reato sia incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica). Inoltre, al fine di snellire i meccanismi di comunicazione, il provvedimento legislativo prevede per il querelante, l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio (e di comunicare i suoi successivi mutamenti), per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. In assenza di un domicilio dichiarato/eletto, le notificazioni alla persona offesa saranno effettuate presso il difensore nominato o, in maniera residuale, depositate presso la segreteria del P.M./cancelleria del giudice. Le nuove norme modificano anche l’istituto della remissione di querela: estendendolo ai reati contravvenzionali, ed introducendo un meccanismo di remissione tacita qualora il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso positivamente, ovvero quando senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (nei casi riportati nella scheda in allegato 2). Inoltre, in merito all’applicabilità dell’estensione della procedibilità a querela, ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le norme prevedono che il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, mentre se è già pendente il procedimento, il P.M. (qualora, ci si trovi nel corso delle indagini preliminari), o il giudice (a seguito dell’esercizio dell’azione penale), hanno l’onere di informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine, e il relativo termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Attualità di Fabrizio Fratoni*

Anche in questo ambito si sono palesate le prime difficoltà operative per le forze dell’ordine, nei casi in cui l’arresto in flagranza è previsto come obbligatorio e debba essere eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile. In tal caso la polizia giudiziaria, stando al testo originario, è tenuta ad effettuare in modo tempestivo «ogni utile ricerca» della vittima, tanto che se la querela non risulta presentata nel termine di quarantotto ore dall’arresto, o la persona offesa decide di rinunciarvi, l’arrestato deve essere rimesso subito in libertà. Tanto che il governo è intervenuto con un provvedimento già in data 19/1/2023 per ovviare a queste problematiche, pertanto, in casi come il furto di un veicolo con violenza sulle cose , in cui è difficile rintracciare subito la persona offesa, o nei furti commessi di notte, si può procedere all’arresto del reo in flagranza di reato, anche se non è possibile reperire subito la vittima, ma l’arresto decade dopo 48 ore, se non si è acquisita la querela.

*Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Allegato 1

REATI INTERESSATI DALL’ESTENSIONE

DELLA PROCEDIBILITA’ A QUERELA

- Art. 590 bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime, nella formulazione base e quindi senza alcuna delle circostanze aggravanti previste nel medesimo articolo;

- Art. 582 c.p. Lesione personale (fino alle c.d. lesioni lievi e comunque in assenza di circostanze aggravanti);

- Art. 605 c.p. Sequestro di persona (in assenza di circostanze aggravanti);

- Art. 610 c.p. Violenza privata (tranne se ricorrano le condizioni di cui all’art. 339 c.p.)

Allegato 2 REMISSIONE DELLA

Note

1 - In attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, provvedimento entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

2 - Con nuovo sistema delle notificazioni, basato sull’individuazione del domicilio digitale che, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve, necessariamente, essere censito in uno dei pubblici elenchi previsti, e che prevede, come regola generale, la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (art.148 cpp), indicando modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate dalle altre modalità ordinarie di notifica. In considerazione del riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, sono stati modificati numerosi articoli del titolo V, del libro II del c.p.p., al fine di consentire le comunicazioni di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario (art. 149 c.p.p.), di legittimare il difensore anche all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica (art. 152 c.p.p.), prevedendo, altresì, che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche (art. 153 c.p.p.) ed infine adattando alle parti private diverse dall’imputato, le nuove regole introdotte dall’art. 148 c.p.p.. Mentre le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite - mediante consegna di copia alla persona - nel luogo di detenzione, escludendo il ricorso a modalità telematiche anche in caso di detenzioni in luoghi diversi da quelli penitenziari (art. 156 c.p.p.), con la prima notifica all’imputato non detenuto (escludendo che possa essere effettuata al domicilio eletto o dichiarato), l’autorità giudiziaria deve avvertire l’imputato che le successive notificazioni, (diverse da quella dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna), saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio (art. 157-bis c.p.p.). Il nuovo art. 161 c.p.p. attribuisce tale compito anche alla polizia giudiziaria, in occasione nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, purché in quel momento la stessa polizia giudiziaria sia in grado di indicare all’imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente. 3 - L’articolo 134 c.p.p. prevede al comma 1 che alla “documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica” e al comma 3 che “quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica”. Obbligo ribadito anche dall’art. 357 c.p.p. co. 3 bis c.p.p.: Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione. Peraltro la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria come dispone l’art. 357 co. 3 quater.

4 - Ai sensi degli artt. 357, co. 3-bis c.p.p., per la polizia giudiziaria, e 373, co. 2-ter c.p.p. per il pubblico ministero.

5 - Nelle udienze ordinarie, in occasione di incidente probatorio e di giudizio abbreviato.

6 - Cosi come dispone l’articolo 373 c.p.p. comma 2 bis, che precisa quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Aggiungendo al comma 2 quater che: le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto. Mentre la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

7 - Di non particolare gravità, statisticamente frequenti e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie.

8 - Per remissione di querela o per la causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p..

9 - Eventualmente anche successivamente alla formulazione della querela (art. 153-bis c.p.p.).

10 - A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 11- Particolarmente innovative che condizionano la procedibilità dei giudizi penali, devono comunque formare oggetto di esplicita comunicazione alla persona offesa dal reato sia nell’ambito delle “informazioni alla persona offesa” (art. 90-bis c.p.p.), che nell’ambito dell’atto di citazione al testimone/querelante (art. 142 disp. att. c.p.p.).

12 - La norma non opera quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità o quando il querelante ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale/ rappresentante legale/amministratore di sostegno/curatore speciale.

13 - Peraltro, in tali ipotesi non può più essere disposto l’accompagnamento coatto della persona offesa.

14 - Prevedendo anche a tutela della libertà di determinazione della vittima, nei casi di aggravante mafiosa o di terrorismo che la procedibilità sia sempre d’ufficio.

- Art. 612 c.p. Minaccia (quando grave ma senza la presenza di circostanze aggravanti esclusa la recidiva);

- Art. 614 c.p. Violazione di domicilio (salvi i casi di violenza sulle persone o quando il colpevole è palesemente armato);

- Art. 624 c.p. Furto, tranne se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.); ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 bis c.p.);

- Art. 633 c.p. Invasione di terreni o edifici (tranne se il fatto riguarda acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati a uso pubblico, se il fatto è commesso da persona palesemente armata ovvero, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, se il fatto è commesso da più di cinque persone);

- Art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili;

- Art. 635 c.p. Danneggiamento (solo nell’ipotesi base di fatto commesso con violenza/minaccia alle persone, tranne che il fatto non sia commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio, di cui all’art. 331 c.p. o su beni pubblici o di utilità pubblica);

- Art. 640 c.p. Truffa (anche nell’ipotesi aggiuntiva di “danno di rilevante gravità”);

- Art. 640 ter c.p. Frode informatica (anche nell’ipotesi aggiuntiva di “danno di rilevante gravità” o nel caso della sola aggravante della recidiva);

- Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (reato contravvenzionale1), salvo che abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici o che sia connesso all’esercizio di una professione/mestiere rumoroso;

- Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone (reato contravvenzionale).

In tema di remissione della querela, una modifica molto importante, relativa al co. 1, dell’art. 152 c.p., è stata adottata dalle nuove norme per consentire che l’istituto operi, non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni (nelle ipotesi per cui è prevista la procedibilità a querela). Infatti tali tipi di reati prima della riforma, erano sempre perseguibili d’ufficio, in quanto seppur di minore importanza erano ritenuti indispensabili da contrastare, per il sistema penale, in quanto ritenuti prodromici allo svolgimento ad altre azioni delittuose. Una seconda modifica, invece, introduce quale ipotesi di remissione tacita, la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo coerentemente alle misure introdotte nello specifico settore, tutto ciò per realizzare in concreto l’interesse alla riparazione del danno, e al contempo, quelle finalità deflattive del sistema della giustizia penale, che la riforma mira a realizzare. Una terza modifica, assai rilevante al sistema della remissione, è stata poi realizzata in attuazione della direttiva contenuta all’art. 1, comma 15, lett. d), della legge delega, la quale contemplava la soluzione di: “prevedere quale remissione tacita della querela, l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza, alla quale sia stato citato in qualità di testimone”. In definitiva la nuova formulazione dell’art. 152 c.p.. statuisce una particolare forma di remissione tacita della querela che si concreta nella mancata comparizione del querelante all’udienza nel quale è stato citato in qualità di testimone. Tale mancata comparizione per essere considerata una remissione tacita di querela, dovrà ritenersi «senza giustificato motivo», quando:

- si può escludere la conseguenza di una qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno), circostanza che dovrà essere, sempre, valutata dal Giudice, il quale ha il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova dello specifico fatto processuale;

- la persona offesa sia consapevole della citazione, e quindi verificando l’esito di un rituale procedimento di notificazione e la mancanza di una giustificazione. La remissione per mancata comparizione del querelante all’udienza, non trova, invece, applicazione qualora la persona citata a testimoniare sia persona offesa minorenne, incapace o in condizioni di particolare vulnerabilità e in tutte le situazioni in cui il querelante sia persona che ha agito in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (in caso querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dai curatori speciali). Si tende, in tali, casi di limitare gli effetti dell’automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela, così da scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone, possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato.

L’UE tassa le auto elettriche cinesi: basterà?

La Commissione Europea ha annunciato nuovi dazi commerciali in risposta al dumping di stato della Cina sui veicoli elettrici.

È l’avvio di una nuova guerra commerciale, ma la tecnologia dell’elettrone resta saldamente in mano al Paese del dragone

re giorni dopo le elezioni europee, è arrivato il primo terremoto. L’UE ha annunciato nuovi dazi contro le automobili elettriche cinesi. Dunque l’Europa dal 4 luglio imporrà una tassazione provvisoria sulle auto elettriche cinesi, che potrà raggiungere il 38,1%. Una decisione arrivata al termine di un’indagine partita nell’ottobre 2023 e tuttora in corso, un’indagine mirata a capire se ci sia una concorrenza sleale nei confronti dei produttori occidentali di automobili, per via delle importanti sovvenzioni statali di cui godono le aziende cinesi dell’auto elettrica. Ecco allora nuove tasse imposte in misura variabile, fino al 38,1% del prezzo del veicolo, cui si aggiunge il precedente 10% che già veniva applicato; insomma, il totale potrà arrivare al 48,1% di imposte. Contro il 15% praticato dai cinesi alle autovetture occidentali.

Come accennavamo, la nuova tassazione è variabile: le aziende che accettano le visite degli ispettori europei e che collaborano inviando tutte le informazioni richieste, possono avere uno sconto. Così, mentre a Saic (MG) è stato per ora applicato un dazio del 38,1%, a Geely ne verrà applicato uno del 20% e a Byd del 17,4%. Tutti gli altri produttori di veicoli elettrici a batteria in Cina, se hanno collaborato all’inchiesta saranno assoggettati a un dazio medio ponderato del 21%. Se invece non hanno collaborato saranno tassati in misura del 38,1%.

Si pone ovviamente il problema delle vetture occidentali costruite in Cina. E non sono poche, a cominciare dalla Tesla, alla quale per ora verrà applicato un dazio provvisorio del 21%. Così come si pone il problema delle vetture cinesi costruite in Occidente, come le Byd, che sta impiantando linee produttive in diversi continenti.

La misura europea arriva poco tempo dopo un’analoga misura statunitense, che ha imposto un dazio del

100% sulle auto di provenienza cinese: praticamente il raddoppio del prezzo di listino. E una tassazione pesante l’ha imposta anche la Turchia: 40%. In Europa la misura è stata accolta positivamente dal nostro Paese, mentre si è registrata la posizione negativa della Germania, preoccupata dalle ritorsioni cinesi, visto che ha un’industria automobilistica forte e che la Cina è un mercato di riferimento per molte aziende automotive occidentali specializzate nei segmenti premium. Nel Paese asiatico si stima infatti ci siano oltre 60 milioni di persone agiate, gente con capacità di spesa superiore alla media, che spesso amano i marchi occidentali.

Poche righe sopra abbiamo scritto che le prime avvisaglie di un cambiamento profondo si erano avute già alla sera della domenica di voto. Perché proprio nella serata dopo le elezioni, i leader dei partiti vincitori si erano lasciati andare ad alcune considerazioni sulla necessità di modificare il Green Deal nella parte che prevede lo stop alla vendita di auto e furgoni spinti da motori termici dal 2035.

Poche ore dopo la chiusura dei seggi, dunque, il leader del PPE, Manfred Weber, aveva detto che fissare l’uscita programmata dal commercio dei motori a benzina e diesel al 2035 è stato un errore. A lui hanno fatto eco immediatamente altri politici, sempre del campo delle destre. Ma è interessante notare che un importante esponente tedesco dei Verdi, Michael Bloss, abbia ammesso la possibilità di dover posticipare l’uscita dal commercio dei termici di qualche anno oltre il 2035.

Dietro tutto ciò c’è sicuramente l’antipatia per l’elettrico, ma c’è anche il tentativo di rallentare l’avanzata di una tecnologia di cui la Cina detiene quasi il monopolio. E questa mossa dei dazi commerciali, benché scaturita da un’indagine partita a ottobre del 2023, è un chiaro segnale di quanto si sia innalzata la soglia d’attenzione nei confronti delle politiche commerciali aggressive del Paese del dragone. Politiche commerciali che, va detto, a volte fanno anche cilecca. Nel campo dei mezzi a due ruote negli anni scorsi il Governo ha finanziato moltissimo le start-up specializzate in veicoli elettrici. L’idea era quella di creare un’industria che potesse poi pri-

meggiare nel mondo. Per questo sono stati dati tanti incentivi senza però una vera strategia e senza differenziare i modelli per contenuti tecnici. Stesso incentivo dunque per una bici elettrica e per una moto. Il risultato è che, scaduti gli incentivi, le vendite dell’elettrico a due ruote sono crollate in Cina (nei primi mesi del ‘24 siamo a -50%). E visto che anche nelle altre parti del mondo le due ruote a propulsione alternativa stanno vivendo una crisi, quelle start-up dopo aver conosciuto una crescita vorticosa, oggi sono nel pieno di un calo altrettanto vorticoso e drammatico.

Ma torniamo ai dazi sulle elettriche cinesi: ora che succede? I dazi provvisori partiranno dal 4 luglio, ma per adesso alimenteranno un fondo di garanzia, e saranno realmente riscossi solo dopo che saranno stati comunicati nella misura definitiva, entro quattro mesi a partire da quando sono stati annunciati quelli provvisori, il 12 giugno.

A parte il probabile aumento dei prezzi di quelle auto sui nostri mercati - ma la nuova tassa potrebbe essere in parte assorbita dagli stessi produttori - c’è da essere preoccupati per la reazione della Cina. Che per ora pensa di rivalersi su prodotti di differenti tipologie, e non sulle auto.

Di certo, il problema della supremazia cinese su una tecnologia che rappresenta in buona parte il futuro della mobilità non lo si risolve mettendo dei dazi o rimandando (giustamente) l’entrata in vigore del divieto di commercializzazione di auto e furgoni con motori che emettono CO2. Basterebbe guardare al passato, anche recente, per avere l’evidenza che i dazi hanno sempre creato più problemi che benefici. Ora comunque l’Unione Europea ha aperto una interlocuzione con il Governo cinese, che potrebbe portare anche al ritiro della misura. Nel frattempo le case automobilistiche hanno la possibilità di chiedere il riesame accelerato della loro posizione, per rimodulare la tassazione applicata ai modelli del proprio marchio.

Non resta che attendere e vedere l’evoluzione di questa nuova guerra commerciale.

*Fondatore del portale Motoskills.it

Permis de conduire provisoire L’autorizzazione a condurre emessa in Belgio

In un precedente articolo a mia firma, pubblicato sul numero 266 di questo prestigioso magazine, mi sono espresso riguardo alla validità, ai fini della conduzione di veicoli a motore sul territorio della Repubblica Italiana, delle patenti estere “provvisional” o, se preferite, “provvisorie” che, così per come si è già avuto modo di argomentare, sotto questo punto di vista accomuna la legislazione interna di diversi Paesi del mondo. Nel solco di quanto già scritto, ritengo valga la pena di andare a porre l’attenzione sul “permis de conduire provisoire” emesso in Belgio.

Graficamente e giuridicamente il permis de conduire provisoire differisce dalla patente di guida nazionale (permis de conduire), né può esser in alcun modo ad essa assimilato poiché, sostanzialmente è un titolo che consente di esercitarsi alla guida dei veicoli a motore.

permis de conduire provisoire M36 permis de conduire

Per traduzione letterale dal francese, la “patente di guida provvisoria” (permis de conduire provisoire) viene rilasciata alle persone che soggiornano legalmente in Belgio, ed è un titolo con efficacia giuridica per condurre veicoli a motore, con specifiche peculiarità rispetto allo spazio ed al tempo, in quanto:

• è valido solo nel Regno del Belgio;

• autorizza la conduzione di veicoli a motore con specifiche limitazioni;

• può essere richiesto a partire dal diciassettesimo anno di età;

• ha validità massima di trentasei mesi e non è rinnovabile;

• nel Regno del Belgio comprova l’identità del titolare ma non costituisce prova della sua cittadinanza; sicché al di fuori del Paese di emissione non ha alcun effetto ai fini dell’identificazione, né come documento di riconoscimento.

Modelli, validità e aspetto grafico

Per chi è legalmente residente in Belgio, ed ha superato l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida di categoria B, esiste la possibilità richiedere una patente di guida temporanea affinché possa esercitarsi per sostenente l’esame di guida. I modelli di patente di guida temporanea di categoria B sono tre ed assumono la denominazione convenzionale: M36, M18 e M12, derivante dal periodo di validità massima ammessa, così per come si ricava dalla seguente tabella:

M36 emesso a partire dagli anni 17 36 mesi

M18 emesso a partire dagli anni 18 18 mesi

M12 emesso entro tre anni dalla scadenza della patente di guida temporanea (M36 o M18) 12 mesi

Il documento si presenta in versioni graficamente identiche che differiscono, a seconda dell’area territoriale di emissione, in quanto caratterizzate dalla lingua d’implementazione: francese, neerlandese e tedesca.

Versione in lingua francese (M36)

Versione in lingua neerlandese (M18)

Formato e misure di sicurezza

in lingua tedesca (M12)

Il permis de conduire provisoire, così per come appare nella versione risalente al 2019, è realizzato su una scheda in polimero in formato ID1 (ossia card) ed è protetto con misure antifalsificazione costituite da:

recto
recto
Versione
Modello età validità

• stampa di fondo off-set;

• immagine laser variabile;

• reazioni UV;

• ologramma a due elementi di immagine trasparenti con microstampa;

• elementi ad inchiostro otticamente variabile;

• microscritture;

• presenza di elementi rilevabili al tatto.

Limitazioni rispetto allo spazio e al tempo Riguardo allo “spazio”, il permis de conduire provisoire (M36, M18 e M12) è valido esclusivamente all’interno dei confini del Regno del Belgio, sicché trattandosi di un documento emesso nel quadro della formazione alla guida, è escluso possa essere utilizzato al di fuori del Paese di emissione.

Per quanto concerne il “tempo”, esistono misure particolarmente restrittive a carico del titolare del documento, in quanto non è autorizzato a condurre veicoli a motore dalle 22.00 alle 6.00 del venerdì, del sabato, della domenica, della vigilia dei giorni festivi e dei giorni festivi secondo le ricorrenze legali del Regno del Belgio.

Per legislazione interna al Regno è anche previsto che, qualora il titolare non superi per due volte la prova pratica di guida, prima di poter ripresentarsi a sostenere l’esame pratico dovrà seguire dei corsi obbligatori presso un’autoscuola.

Con riguardo ad efficacia e validità, ma anche per quanto concerne la possibilità di effettuare esercitazioni di guida sul territorio della Repubblica Italiana, valgono le indicazioni già fornite da questo autore nell’articolo indicato in premessa e in bibliografia.

*Sostituto Commissario della Polizia di Stato Specializzato in controllo documentale, tecniche d’indagine e servizi di polizia stradale

Principali riferimenti normativi Bibliografia

• Si rinvia a quanto indicato nel testo che precede • G. Fazzolari - “Patenti learner, provisional o provisoire”

il Centauro n. 266/2024

• fonti ufficiali del Regno del Belgio Immagini

• https://www.consilium.europa.eu

• https://road-safety.transport.ec.europa.eu

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.

Evasione dell’iva all’importazione: Confisca doganale (obbligatoria) o confisca amministrativa (facoltativa)?
La parola alle Sezioni

Unite della Cassazione

el mio vademecum per i controlli di polizia in materia di circolazione dei veicoli con targa estera, disponibile sul sito dell’ASAPS e presentato nel numero 249 (luglio/agosto 2022) di questa rivista, in coda alla nota 6, avevo auspicato un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per dirimere i contrasti giurisprudenziali sorti in merito alla qualificazione dell’evasione dell’IVA all’importazione come fattispecie autonoma di reato (sulla base dell’assunto per cui l’IVA all’importazione costituisce un tributo interno, al pari dell’IVA. sugli scambi nazionali) o come contrabbando (dunque considerando l’IVA all’importazione un diritto di confine), a seconda che si consideri o meno quoad poenam il rinvio alle disposizioni delle leggi doganali contenuto nell’art. 70 - co. 1 - D.P.R. 633/1972.

La questione era sollevata in relazione alla circolazione nazionale di veicoli con targa di Stati extra UE, con particolare riferimento a quelli immatricolati in Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Città del Vaticano e Andorra, Paesi che hanno stipulato degli accordi doganali con l’UE o con l’Italia in virtù dei quali gli scambi commerciali avvengono in esenzione da tutti i dazi all’importazione.

Finalmente, con due ordinanze interlocutorie, n. 21917 del 21.07.2023 (che riguarda un caso di importazione dalla Svizzera di un quadro di grosso valore e che qui si commenterà) e n. 30449 del 02.11.2023 (concernente il caso di un soggetto, residente in Italia, conducente di un veicolo di proprietà di una società svizzera e che, in sostanza, è una riproposizione delle questioni esaminate con la prima, alla quale fa rimando), la Sezione 5 della Corte di Cassazione, ritenendo la questione di rilevanza nomofilattica, ha investito il Primo Presidente per l’eventuale assegnazione dei rispettivi ricorsi alle Sezioni Unite.

di Sandro Lamberti*

In entrambi i casi, il competente Ufficio delle Dogane aveva disposto la confisca dei beni sottratti al pagamento dei diritti di confine, e i ricorsi e l’analisi svolta dal Collegio vertono proprio su tale provvedimento. Nell’Ordinanza n. 21917, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo il quale l’IVA all’importazione non è un diritto di confine, bensì un tributo interno (pertanto escluso dall’ambito di applicazione dei citati accordi doganali1, precisando «che ciò non esclude che, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 19722, l’IVA all’importazione e i diritti di confine (che sono di natura doganale) presentino, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, siano resi oggetto di un unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce»

Richiamando poi la propria sentenza n. 7951/2019 (citata anche nel suddetto vademecum), ricorda che l’IVA all’importazione e l’IVA intracomunitaria costituiscono la medesima imposta, con la differenza che la prima, sul piano procedimentale, «va versata per effetto e in occasione di ciascuna importazione (giusta l’art. 70 del d.P.R. n. 633/72), al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana», mentre, sul piano sanzionatorio, «l’applicabilità (…) delle sanzioni contemplate dalle leggi doganali relative ai diritti di confine (art. 70, primo comma, secondo nucleo normativo) è giustificata dalla diversità degli elementi costitutivi dell’infrazione (…), che determina maggiore difficoltà a scoprirla»

E quanto alla questione della confisca, conclude che «il richiamo dell’art. 70 alle sanzioni relative ai diritti di confine comporta (in presenza di reato non depenalizzato3 l’applicabilità obbligatoria anche della confisca prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 [TULD] (…). Pertanto, il rinvio operato dal sistema dell’IVA alle sanzioni previste dalle “leggi doganali relative ai diritti di confine” deve intendersi effettuato “quoad poenam”, ovvero al fine di determinare le sanzioni irrogabili in caso di violazioni e ciò sia nel caso in cui siano applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie, sia nel caso siano applicabili le sanzioni penali4»

Ora, considerato che: - l’art. 295-bis - co. 3 - TULD dispone la confisca doganale ex art. 301 TULD (obbligatoria) se l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 3.996,96; - l’art. 1 - co. 4 - D.Lgs. 8/2016 esclude dalla depenalizzazione operata dal comma 1 dello stesso articolo i reati del TULD per i quali l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro5, i quali pertanto restano soggetti a confisca doganale ex art. 301 TULD (obbligatoria); alcuni sostengono che alle fattispecie illecite depe-

nalizzate, ossia, disposizioni alla mano, quelle con evasione di imposta compresa tra euro 3.996,96 e 10.000 euro, essendo divenute violazioni amministrative (al pari di quelle previste dall’art. 295-bis) per effetto delle disposizioni del citato D.Lgs. 8/2016, in assenza di una espressa previsione da parte del TULD, non potrebbe più applicarsi la confisca doganale (obbligatoria), bensì la confisca amministrativa (facoltativa) prevista dall’art. 20 - co. 3 - L. 689/19816, in veste di norma sussidiaria.

A ben vedere, però, tale tesi comporta un problema di coerenza sistematica dell’attuale sistema repressivo delle violazioni doganali, in quanto si giungerebbe, in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, all’assurdo giuridico di applicare la sanzione accessoria della confisca alle ipotesi con evasione IVA fino 3.996,96 euro, negandola, paradossalmente, nei casi evasione di imposta compresa tra euro 3.996,96 e 10.000 euro, come d’altra parte condivisibilmente segnalato dalla Procura Generale7. Inoltre, osta a tale tesi il dato letterale desumibile dall’art. 70 - co. 1 - D.P.R. 633/1972, il quale, disponendo il rinvio alle sanzioni previste dalle leggi doganali sui diritti di confine, «include anche il richiamo alla sanzione accessoria della confisca prevista dall’art. 301 T.U.L.D.». Infine, dopo aver rilevato che:

- con il termine “confisca”, al di là del nome, «si identificano misure ablative di diversa natura, a seconda del contesto normativo»;

- in dottrina si discute se tale istituto abbia natura di “misura di sicurezza patrimoniale”, “misura sanzionatoria” o “ibrida” e se «consegue alla pericolosità del condannato, ovvero alla sua condanna e/o alla pericolosità o alla pericolosità della cosa»;

- la stessa Corte (Sez. 4), con sentenza n. 25765/2021, «in proposito, ha affermato che la confisca obbligatoria in questione non ha natura sanzionatoria, ma costituisce, piuttosto, misura di sicurezza tendente ad evitare l’ulteriore impiego o circolazione di beni segnati da illiceità, e, quindi trova la propria ragion d’essere in una valutazione del legislatore non incentrata sulla necessità di sanzionare l’autore del reato», il Collegio, ritenendolo opportuno «in considerazione della particolare importanza delle questioni di diritto sottoposte», ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale interessamento delle Sezioni Unite.

A prescindere dall’esito della vicenda (che sarà oggetto di analisi su questa rivista, con conseguente aggiornamento del vademecum operativo), il dato che più conta ai fini dei controlli su strada, con particolare riferimento alla circolazione nazionale di veicoli immatricolati nei citati Stati extra UE con i quali sono in vigore accordi doganali di esenzione dai dazi all’importazione, è che con l’ordinanza esaminata la

Suprema Corte ha stabilito che la confisca è comunque prevista, sia essa obbligatoria o facoltativa (facoltà che è in capo all’autorità doganale), e pertanto, in caso di mancato rispetto delle norme relative al regime dell’ammissione temporanea, disciplinata dal capo 4 del R.D. (UE) 2015/2446, gli operatori di polizia potranno, rectius, dovranno in ogni caso procedere al sequestro amministrativo dei veicoli, contestando (in via amministrativa o penale, a seconda del caso) non l’illecito di contrabbando bensì quello di evasione dell’IVA all’importazione.

*Ispettore A-T.P.I. Guardia di Finanza

Note

1 - L’esenzione riguarda solo il dazio doganale o altra tassa di effetto equivalente.

2 - Art. 70. Applicazione dell’imposta

1. - L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

3 - In proposito, è d’obbligo segnalare un marchiano errore commesso dagli ermellini: l’IVA evasa nel caso del quadro ammontava ad euro 448.443,41 e quindi, rientrando nella fattispecie ex art. 295 - co. 3 - TULD (che prevede reclusione e multa per diritti di confine di importo superiore a 50.000 euro), non soggetta alla depenalizzazione disposta dall’art. 1 - co. 1 - D.Lgs. 8/2016, la confisca era obbligatoria e dunque tutta la discussione intorno alla sua applicabilità nel caso affrontato non aveva motivo di esistere! Si noti, inoltre, l’evidente contraddittorietà del punto 11.2 dell’ordinanza in argomento (reperibile sul sito www.italgiure.giustizia.it/sncass/). 4 - L’ordinanza richiama la sentenza Cass. pen. 42462/2016, secondo la quale le sanzioni alle quali fa rimando l’art. 70 D.P.R. 633/1972, «i cui effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» sono «da intendersi in senso ampio, comprensive, cioè, di misure di sicurezza patrimoniale come la confisca». 5 - Dettaglio sorprendentemente sfuggito al Collegio, errore che fa il paio con quello segnalato in nota 3. Nell’ordinanza de qua, invero, vengono citate come soggette a confisca doganale, a motivo della previsione per esse della pena della reclusione e della multa (che di per sé le esclude dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 8/2016) le fattispecie autonome di reato previste dall’art. 295 - co. 3 - TULD (che contempla casi in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro) e dall’art. 295 - co. 2, lett. d-bis) - TULD (che riguarda casi in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro). L’art. 1 D.Lgs. 8/2016 recita infatti:

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila

6 - Art. 20. Sanzioni amministrative accessorie

3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

7 - Procura Generale che però fa riferimento ai casi di evasione d’imposta non superiore a 50.000 euro, anch’essa non tenendo conto del comma 4 dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016.

* Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto della presente opera, l’Autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L’opera rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’Autore e non impegna in alcun modo l’amministrazione da cui dipende o altre amministrazioni dello Stato.

La presente opera è coperta dal diritto d’autore e come tale tutelata dalla L. 633/1941 Delle parti già oggetto di preventiva pubblicazione è stata data debita indicazione. Eventuali riproduzioni, anche solo parziali, della stessa dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Autore e, in ogni caso, dell’effettiva paternità dell’opera dovrà essere fatta menzione in nota.

“La comunicazione elettrica non sarà mai un sostituto del viso di qualcuno che con la propria anima incoraggia un’altra persona ad essere coraggiosa e onesta”

Charles Dickens

“Gli uomini sono diventati gli strumenti dei loro stessi strumenti”

Henry David Thoreau

ev’essere davvero un momento fantastico quello in cui vinci un torneo del grande slam di tennis. La realizzazione di un sogno che giunge solo per pochi giocatori e che già basta a dare senso a una carriera sostenuta da anni di sacrifici e impegno. Questo è ciò che è toccato in sorte alla bravissima tennista polacca Iga Swiatek che l’8 giugno scorso ha vinto, e per la quarta volta, la finale del Roland Garros femminile. Naturalmente, appena ottenuto il punto decisivo la giocatrice ha esultato e subito dopo aver salutato, come da prassi, avversaria e arbitro, in una scena molto piacevole è corsa sugli spalti per abbracciare quelli che credo fossero familiari e/o amici. Fin qui tutto normale e prevedibile. Finito questo momento di festeggiamento per così dire “fisico”, la scena è però cambiata. La tennista è scesa di nuovo sul campo, si è seduta alla sua postazione e ha imbracciato lo smartphone. Per qualche minuto si è quindi messa smanettare, messaggiando e facendosi selfie che immagino abbia subito inviato a qualcuno, o abbia postato su qualche social, non saprei dire, isolandosi completamente dal contesto. Così, nel bel mezzo di un catino urlante e applaudente, lei era da un’altra parte, sorridente e giustamente soddisfatta, eppure completamente isolata da ciò che la circondava. Ma la vita reale intanto andava avanti e con essa il cerimoniale successivo alla vittoria. Così dopo un po’ di tempo un uomo si è avvicinato alla campionessa e, immagino, fantasticando, le deve aver detto qualcosa a proposito del fatto che la sua presenza era necessaria per procedere con la premiazione e la consueta intervista che il vincitore di ogni incontro sostiene a fine gara. Lei in breve ha posato il telefono e ha fatto tutto quello che doveva fare, alzando la coppa e festeggiando come ci si potrebbe aspettare.

Tutto normale, quindi, o quasi, perché quei minuti fatidici non possono che lasciare interdetti e invitare a qualche riflessione.

Si sono infatti verificati due processi tipici del rapporto che oggi si intrattiene con la tecnologia e le possibilità che essa

permette. Un primo processo è quello relativo alla capacità che tutti stiamo sviluppando di interagire nel mondo digitale staccandosi completamente dal mondo circostante. Questo comporta il non prestare attenzione a cosa ci accade intorno, anche ad aspetti fisici e macroscopici della realtà, come accade quando qualcuno completamente assorto nello schermo del telefono finisce per farsi male perché camminando va a scontrarsi contro un ostacolo, oppure cade rovinosamente perché non ha prestato attenzione a dove stava mettendo i piedi. Quello schermo ha infatti un tale potere di assorbimento e una tale attrattiva da togliere importanza a tutto il resto, producendo il paradossale effetto di rendere soli mentre si è in mezzo ad altre persone, o addirittura, come abbiamo visto, al centro dell’attenzione di una folla che è lì tutta per noi. Senza considerare situazioni estreme come quella della Swiatek, possiamo più modestamente pensare a cosa accade spesso ai tavoli dei ristoranti, dove i commensali spesso finiscono per estraniarsi dalla compagnia per dedicarsi al telefono, ed anche a tutti gli incidenti stradali causati dall’enorme potere distraente della tecnologia. In questo secondo esempio farei sommessamente notare come i veicoli più recenti nascano sotto il segno di una grande contraddizione. Da una parte, infatti, sono infarciti di dispositivi di sicurezza che hanno lo scopo di prevenire distrazioni fatali, mentre dall’altra presentano un sempre maggiore numero di gadget tecnologici e montano schermi sempre più grandi davanti agli occhi del guidatore, finendo proprio per moltiplicare le occasioni di distrazione.

Tornando al caso della Swiatek vorrei mettere in evidenza un secondo processo tipico, ossia quello dello stretto legame tra una emozione vissuta, più o meno intensa, e la necessità, oserei dire l’urgenza, di condividerla immediatamente. Per fare degli esempi banali ma da tutti riconoscibili, basti pensare alle foto che vengono subito scattate ai piatti appena serviti dal cameriere al ristorante, foto che vengono all’istante condivise sui social, forse allo scopo di mostrare quanto interessante e ricca sia la vita di chi ha scattato la foto. Oppure possiamo pensare ai bei momenti che si possono vivere con la propria famiglia, con gli amici, o davanti a uno spettacolo naturale, a un concerto. Vivere e godere a pieno di quel momento è ormai molto difficile perché subito scatta il bisogno di documentarlo, di fissarlo in qualche modo per poterlo rivivere in seguito o per farlo vivere anche a chi non è presente lì con noi. Il risultato di questa urgenza è che alla fine quel momento irripetibile non viene assaporato nella sua interezza, viene per così dire solamente assaggiato, subito fagocitato dall’ansia dettata dalla paura che possa sparire per sempre, irripetibile come lo è per definizione ogni evento della vita, specie quelli eccezionali. Qualcosa si simile accade ai concerti, tipo di eventi che risulta di sempre più difficile fruizione. In passato chi si trovata nel bel mezzo di una folla scatenata a un concerto poteva avere la sfortuna di trovare davanti a sé qualcuno molto alto che dalle sue vette si prendeva la visione migliore, insieme anche alle maledizioni di coloro che gli stavano dietro. Attualmente, invece, la visione del

palco viene ostruita da ben altro che dai “boschi di braccia tese” del duo Mogol/Battisti, bensì da una schiera di mani protese sempre più in alto per riuscire a catturare delle riprese col cellulare che impugnano. L’esito è che nessuno riesce a vedere più nulla, tanto che si cerca di trovare modi per impedire tali comportamenti, folli nei loro effetti ma, umanamente, perfettamente comprensibili. Siamo infatti tutti immersi in questi meccanismi, compreso chi vi scrive, comprese le persone più anziane, non “native digitali”, un tempo ritenute, a torto, immuni da certe storture. Per spiegare come questo processo di penetrazione del digitale abbia preso campo non credo sia necessario fare molta strada. Basta guardarsi intorno e osservare cosa sta accadendo ai bambini. Ancora oggi, nonostante tutto, se un gruppetto di bambini si ritrova in un parco avviene quello che è sempre avvenuto: si mettono a giocare insieme e affondano in quel divertimento senza fine che è tipico della loro età. Questo secolare processo è però sottoposto a una precarietà un tempo sconosciuta. È sufficiente infatti che uno dei bambini, magari perché in un momento di noia, si rivolga a uno dei genitori e chieda di avere il suo cellulare per mettere in serio pericolo il gioco di tutti. Se il genitore, forse poco desideroso dell’ennesima battaglia, cede alla richiesta, il bambino in questione si trasforma per i suoi compagni nel classico lume che attrae le falene. Tutti corrono verso di lui e gli si assiepano intorno, ogni altro gioco finisce e presto cominciano le liti per tenere in mano quel dispositivo meraviglioso. A quel punto tanto varrebbe dargliene uno ciascuno, e ancor più essere rimasti a casa.

Queste sono solo le conseguenze di qualcosa che inizia prima, nel processo di avvicinamento dei bambini al mondo della tecnologia. È necessario, sia pure molto difficile, provare a porre un argine e inserire un senso del limite nella relazione con gli oggetti del desiderio in generale e con gli strumenti digitali in particolare. Soprattutto, credo sia essenziale, e anche qui difficile e soprattutto “scomodo”, evitare di essere i primi, in qualità di genitori, a incentivarne un uso a-finalizzato, ossia come solo riempitivo rispetto ai momenti vuoto o di attesa o ancor più come anestetico quando non si ha voglia di essere disturbati. Quante volte capita, a questo proposito, di vedere bambini semi-sdraiati nel passeggino che, anziché osservare il mondo che li circonda, hanno lo sguardo fisso sul telefono che mamma o papà gli hanno messo in mano per tenerli buoni, forse ancora prima o senza che loro glielo chiedessero…

Come stupirsi se quei bambini ben presto svilupperanno una vera e propria dipendenza, se si mostreranno nervosi e scostanti dinanzi a un rifiuto, se saranno colti da crisi d’ansia ogni volta che connessione non sia disponibile e si presenti lo spettro dell’essere tagliati fuori da un mondo virtuale che è diventato più reale di quello concreto che abbiamo intorno?

*Psicologo-Psicoterapeuta

Icaro premia la sicurezza stradale

a sicurezza stradale è l’argomento al centro della campagna di legalità “Icaro” giunta, quest’anno, alla 23^ edizione e promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Istruzione e del Merito, il dipartimento di Psicologia della Sapienza-Università di Roma, la Fondazione Ania, il Moige, la Federazione ciclistica italiana, Autostrada del Brennero, Enel Italia, il Gruppo Astm/ Sias Sina, Anas, Pirelli e l’Associazione Lorenzo Guarnieri. All’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube della Polizia di Stato, hanno partecipato gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Roma. (Foto)

La premiazione si è svolta, questa mattina, all’interno dell’auditorium Capitalis del Palazzo dei Congressi, nel quartiere Eur di Roma, alla presenza del direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese e, davanti ad una platea di oltre 1000 ragazzi, sono state premiate le scuole vincitrici del concorso “Una mobilità sicura, innovativa e responsabile. Racconta come la immagini nel futuro” abbinato al progetto pensato ed ideato dalla Polizia stradale.

“La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e ognuno di noi può fare la differenza, perché la vostra sicurezza e quella degli altri dipende dalle scelte che fate ogni giorno, tutti i giorni”. Con questo messaggio chiaro e incisivo rivolto ai ragazzi presenti in sala è intervenuto il prefetto Cortese che ha ribadito, inoltre, l’importanza delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale messe in campo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite la Polizia stradale e che hanno lo scopo di consolidare una cultura della sicurezza stradale tra i giovani. All’interno dell’auditorium i ragazzi più grandi hanno partecipato all’evento, aperto dagli interventi del prefetto Cortese e del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Anna Paola Sabatini, in cui esperti e professionisti della sicurezza si sono alterna-

ti in un dibattito sull’incidentalità giovanile. L'obiettivo, come ormai da molti anni avviene, è quello di sensibilizzare i giovani sull'importanza di un comportamento responsabile sulla strada e di promuovere l'educazione stradale come valore fondamentale per la tutela della vita.

Presenti la professoressa Anna Maria Giannini, docente della Sapienza Università di Roma, il professor Fabio Bolzetta, docente Università di Roma Lumsa, Diego Cattoni presidente dell’Aiscat, Paolo Giuliani per Stellantis e Paolo Cesta della Polizia stradale.

Al termine del dibattito i testimonial dell’iniziativa, Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini conduttori della trasmissione televisiva Rai, Uno Mattina e Maria Leitner che cura la rubrica Tg2 Motori, sono intervenuti interagendo con i ragazzi presenti e dando loro alcune “pillole di guida sicura” insieme alla Polizia stradale. L’intervento conclusivo, prima della premiazione, è stato affidato al direttore del Servizio Polizia stradale, Filiberto Mastrapasqua.

Per tutti i presenti, all’esterno del Palazzo dei Congressi, è stata allestita una vasta area espositiva con percorsi interattivi didattici di sicurezza stradale e una serie di attività coinvolgenti sul Pullman Azzurro, sul Camper azzurro e nel Parco del Traffico, dove i giovani studenti hanno acquisito preziose nozioni, divertendosi, ed hanno potuto scattare una foto ricordo della giornata con la Lamborghini della Polizia di Stato e con i loro amici della Stradale.

da poliziadistato.it

Tragedia in Val Masino. Morti tre giovani finanzieri Il bando richiede argomenti riguardanti: mobilità sostenibile, progettazione di strade e infrastrutture sicure, innovazioni tecnologiche per la prevenzione dell'incidentalità stradale progetti di mobilità urbana nel rispetto della sicurezza stradale

Avevano deciso di dedicare la loro vita a soccorrere e salvare, tre autentici angeli della montagna, sempre pronti a rischiare la propria vita per quella degli altri. Ma proprio loro, giovani e appassionati militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, hanno trovato la morte in un tragico incidente montano, e proprio mentre si stavano esercitando, affinavano le loro abilità e competenze sul campo per poi essere pronti e preparati quando sarebbero stati chiamati ad intervenire.

Attività di formazione e addestramento che i soccorritori del Sagf effettuano continuamente, e spesso proprio in Val di Mello che, per le caratteristiche peculiari del territorio, offre luoghi e possibilità uniche. Ma qualcosa è andato storto e quella che doveva essere una normale giornata lavorativa di esercitazione e addestramento si è trasformata in un’assurda e inspiegabile tragedia. A perdere la vita nella tarda mattinata tre giovani militari del Sagf: Luca Piani, 32 anni, originario di Tirano ma ora residente a Sondrio; Alessandro Pozzi, 25 anni, residente a Valfurva, e Simone Giacomelli, il più giovane, di 22 anni, che abitava a Valdisotto. Giacomelli e Pozzi, arruolati nella Gdf soltanto nel 2022, prestavano servizio nella Stazione Sagf di Madesimo, guidata da Alessia Guanella, mentre Piani faceva parte della squadra del luogotenente Christian Maioglio nella caserma del capoluogo valtellinese. da laprovinciaunicatv.it

Tragedia sulla strada: Luogotenente della Guardia di Finanza perde la vita in un drammatico incidente

56 anni, Pier Paolo Marino è la vittima dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di domenica a Carlino, in via Marano, lungo la strada provinciale. L’uomo stava viaggiando a bordo di una moto assieme a un’altra persona quando è uscito di strada. Le ferite sono apparse subito troppo gravi. Altrettanto importanti le condizioni della persona che era con

lui, condotta d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Latisana, i vigili del fuoco di Cervignano e personale medico del 118.

Pier Paolo Marino, luogotenente della Guardia di Finanza con cariche speciali, comandava il Nucleo baschi verdi ATPI di San Giorgio di Nogaro (UD), era stato nominato cavaliere della Repubblica, e da 30 anni rivestiva incarichi di comando forte delle specializzazioni nel campo dell’antiterrorismo e delle molteplici missioni fuori area.

da difesamagazine.com

Si parla di sicurezza stradale su Rai

Tre a "Report".

E' intervenuto anche il presidente ASAPS Giordano Biserni

Una delle più importanti inchieste degli ultimi anni sulla sicurezza stradale, uno spaccato reale, ma anche tragico di quanto sta accadendo in Italia, con le nuove regole sugli autovelox e le prossime nuove norme che modificano alcuni articoli del codice della strada. Domenica 9 giugno su RAI TRE alla trasmissione REPORT è intervenuto anche il presidente ASAPS Giordano Biserni, oltre a Stefano Guarnieri v. presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, e Luigi Altamura Comandante della Polizia Locale di Verona, politici, esperti per una lunga puntata che ha portato un ulteriore contributo ad una tematica troppo spesso dimenticata.

ASAPS

Premiazione al Giro d’Italia per un intervento salvifico di due anziani ad opera di due agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord

A volte certi interventi della #poliziastradale sono davvero pericolosi per mettere in sicurezza la persona coinvolta ma anche i veicoli che percorrono il tratto autostradale in quel preciso momento. L’11 maggio

2023 Daniele e Luca della Stradale di Modena, in servizio sulla A/1, ricevono la segnalazione della presenza di un anziano che percorreva a piedi, contromano, la corsia d’emergenza dell’autostrada. Sul posto i poliziotti notano l'uomo disorientato e dalla corsia di emergenza, improvvisamente, tenta di attraversare l’autostrada. Gli agenti, con l'auto di servizio, si mettono a protezione dell'anziano. Alla fine fortunatamente i due poliziotti riescono, evitando incidenti, a soccorrerlo. L'uomo, malato di Alzheimer, è stato riaffidato al figlio giunto di lì a poco sul posto. Bravi i nostri poliziotti premiati come "eroi della sicurezza" oggi in occasione del passaggio del Giro d'Italia a Riccione. #essercisempre

Autostrade per l’Italia testa la segnaletica a «luce radente» L’illuminazione radente migliora la visibilità notturna e con nebbia, puntando al manto autostradale e facendo da “guida ottica” a bordo strada. Sulla Tangenziale di Napoli il test si sviluppa ulteriormente, controllando le condizioni del traffico e segnalando anomalie agli utenti con variazioni di colore della luce

Più innovazione, sicurezza, risparmio energetico. Puntando a questo Autostrade per l’Italia ha avviato un progetto sperimentale per efficientare l’illuminazione stradale, sfruttando la tecnologia per incrementare la sicurezza e il comfort visivo degli utenti dell’infrastruttura.

In questo progetto si collocano i sistemi di segnaletica attiva a «luce radente» recentemente installati sulla diramazione Roma Sud dell’Autostrada A1, nello svincolo di Torrenova. Lungo questo tratto sono stati installati 41 proiettori a led dalla potenza di 16W, montati direttamente sulla barriera stradale a un’altezza di 0,9 cm da terra e a una distanza di 4,5 metri l’uno dall’altro. In questo modo si crea una sorta di corridoio ottico che, illuminando i contorni della strada, consente di avere una maggiore visibilità sul tratto da percorrere, anche in caso di nebbia.

Su alcuni tratti della Tangenziale di Napoli viene già testato un sistema più evoluto, sviluppato da Movyon e approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, oltre a illuminare in modo omogeneo la carreggiata, comunica anomalie di traffico all’utenza rilevando con

celerità eventuali incidenti sulla carreggiata. Lungo il viadotto di Capodichino (1.369 m) sono circa1800 gli apparecchi di illuminazione a led posizionati che consentono di ottenere un risparmio elettrico per unità di chilometro di circa il 33%.

L’impianto è gestito da una centrale che riceve le segnalazioni sulla viabilità dal corpo illuminante, con particolare riferimento all’urto di barriere, a veicoli fermi e a veicoli contromano. I led fungono anche da segnalatori, accendendosi in varie tonalità di colore per segnalare anomalie sul percorso: un tratto soggetto a un’anomalia di traffico da attraversare con prudenza sarà evidenziato da una luce ambra lampeggiante o fissa, la direzione errata da una rossa. Entro la fine di giugno Aspi prevede l’installazione di oltre 1400 apparecchi di illuminazione a led, a servizio delle rampe di svincolo e delle rampe di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio. Un intervento che, secondo Aspi, ridurrà i consumi energetici di circa 160 MWh l’anno, riducendo di 40 tonnellatela CO2. L’efficientamento energetico coinvolgerà nei prossimi mesi anche gli imbocchi di sei gallerie laziali con l’installazione di oltre 500 device di illuminazione a led e di un sistema in grado di regolare l’intensità luminosa del singolo apparecchio di rinforzo a seconda delle condizioni atmosferiche esterne alla galleria. da uominietrasporti.it

Tragico incidente stradale

Perde la vita un Carabiniere Forestale di 50 Anni

Un nuovo tragico incidente stradale ha scosso l’Abruzzo, con la perdita di un uomo di 50 anni che ha perso la vita dopo essersi schiantato mentre era in sella della sua moto. La vittima è Luca Pulsinelli, un carabiniere forestale di 50 anni, che stava percorrendo la strada regionale 83 Marsicana nel comune di Opi.

Luca Pulsinelli, originario di Sora, prestava servizio nella Stazione di Villetta Barrea. L’incidente, avvenuto su una delle strade più suggestive ma anche più insidiose della regione, ha lasciato la comunità locale e i colleghi di Pulsinelli profondamente scossi.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Non è ancora noto cosa abbia portato Pulsinelli a perdere il controllo della sua moto, provocando il fatale schianto. Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica del sinistro e determinare le circostanze esatte dell’incidente. da videocitta.media

Addio a Emanuele De Porcellinis ex dirigente di Sezioni della Polizia Stradale. Fratello di paolo già comandante del famoso battaglione motociclisti di Settebagni (Roma)

Emanuele De Porcellinis. classe 1950 era entrato nel corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza con il 9º corso d' Accademia nel 1972. In servizio prima al secondo Reparto Celere di Padova era entrato successivamente alla Stradale, dirigendo le sezioni di Massa e di Novara. Dal fisico imponente , e col carattere generoso e sincero, si era fatto apprezzare dai collaboratori. La morte prematura ha segnato anche il fratello maggiore Paolo, ufficiale d'Accademia del quarto corso, ricordato come Comandante a Roma del Battaglione Motociclisti di Settebagni.

Emanuele era stato collocato in pensione nel 2010 da primo dirigente. Lascia la moglie e 3 figlie. Le condoglianze dell'ASAPS alla famiglia del dottor Emanuele De Porcellinis.

Kekko e Lucia travolti e uccisi da un'auto a Fuorigrotta: 35enne condannato a 10 anni di carcere

Positivo ad alcol e droga mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata

E' stato condannato a 10 anni di carcere

Dario Lenci (difeso da Antonio Abet e Gandolfo Geraci), il 35enne ritenuto responsabile del terribile incidente stradale avvenuto di notte il 30 settembre 2023 in via Terracina, nel quale persero la vita Lucia Morra e Francesco Altamura. Il 23enne e la 20enne viaggiavano in scooter quando è venuta la tragedia.

A difendere la famiglia di Lucia l'avvocato Sergio Pisani, mentre quella di Francesco (detto Kekko) gli avvocati Luigi Poziello, Massimo Leonetti e Teresa Amato. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Napoli Lo Gozzo.

L'incidente e la positività ad alcol e droga

L'imputato provocò l'incidente mentre era alla guida di una potente Audi sotto l'effetto di cocaina e alcol

(vino) travolgendo lo scooter dei due giovani che persero la vita sul colpo nonostante indossassero il casco. Lenci quella notte rimase immobilizzato per qualche minuto nell’auto, incastrata nel fusto di un palo della corrente. Appena presa coscienza della situazione chiamò l’ambulanza pregando di essere celeri poiché vi erano due ragazzi feriti a terra. Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine, in particolare dagli agenti della municipale, “l’autista mostrava segni evidenti di alterazione psichica, puntualmente confermati dalle analisi di primo e di secondo livello”. La Procura di Napoli, al termine della sua requisitoria aveva chiesto il massimo della pena: 12 anni di reclusione. Il 35enne finì inizialmente in carcere e poi ai domiciliari dai quali però si allontanò costringendo il giudice a un aggravamento della misure cautelare. Giustizia per Kekko e Lucia Prima dell'udienza familiari e gli amici delle due vittime hanno esposto uno striscione all'esterno del palazzo di giustizia di Napoli: "Giustizia per Lucia e Kekko: vogliamo pena certa ed esemplare". da napolitoday.it

Gianfranco Palma si schianta in moto contro un cervo e muore L'incidente nel sud della Sardegna. L'uomo, 67 anni, viveva a Milano

Lo schianto, il volo sull'asfalto e il decesso sul colpo. Un uomo di 67 anni, Gianfranco Palma, originario di Salerno ma da anni residente a Milano, è morto all'1.30 della notte tra lunedì e martedì in un incidente stradale avvenuto a Pula, nel sud della Sardegna, a una trentina di chilometri da Cagliari. Il 67enne, stando a quanto ricostruito, stava viaggiando a bordo di una moto lungo una strada di campagna, quando si sarebbe scontrato contro un cervo che aveva invaso la carreggiata. Nell'impatto, il guidatore è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, mentre l'animale è fuggito subito dopo tra la vegetazione.

Nonostante l'immediato intervento dei carabinieri e dei medici del 118, per Gianfranco non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 67enne, secondo quanto appreso, si trovava in Sardegna in vacanza.

da milanotoday.it

UN CARO SALUTO AL SOV. CAPO UGO MIRRA

CHE LASCIA LA FAMIGLIA DELLA POLIZIA STRADALE

Un abbraccio fraterno al nostro grandissimo referente e consigliere nazionale ASAPS

Buongiorno dr. Biserni.

Lo scorso 1° aprile, la Sezione Polizia stradale di Benevento ha salutato il Sov. Capo Ugo Mirra perché posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Mirra nel 1987 ha frequentato il corso di Allievo Agente e quello della Specialità presso il C.A.P.S. di Cesena. Nello stesso anno è stato assegnato alla Sottosezione Polizia Stradale di Fano, proprio in questo reparto, in una terribile notte d’estate, Ugo veniva attinto da un colpo di pistola che gli comportava una lunga degenza, durante la quale veniva sottoposto a delicati interventi chirurgici, Ugo sostenuto dai suoi cari, dalla sua voglia di vivere e dalla sua fede religiosa, trionfante riescì a superare questo tunnel che si prospettava senza uscita.

Nel mese di aprile del 1989 approda alla Sezione Polizia Stradale di Benevento dove è rimasto fino al commiato di saluto per la pensione.

Referente e Consigliere ASAPS da sempre, è stato un valido e stimatissimo punto di riferimento professionale sia per i colleghi della stessa Sezione Polizia Stradale di Benevento che per quelli di altre forze di Polizia. Ha svolto i suoi compiti con rettitudine, prima come pattugliante, poi all’ufficio verbali e negli ultimi 20 anni alla Squadra di P.G.. Si è distinto in molteplici e delicate indagini di P.G. che hanno ottenuto ottimi risultati con l’arresto di numerosi criminali dediti al traffico internazionale di veicoli rubati, falso, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grosso prestigio. Profondo conoscitore del codice della strada e delle leggi complementari è stato segnalato come docente dal Ministero e impiegato in vari reparti di Polizia Stradale del nord Italia per trasmettere al personale della Specialità la sua conoscenza dell’articolata norma relativa al trasporto e alla gestione dei rifiuti.

Caro Ugo con commozione ti dedico lo stesso pensiero che mi hai espresso quando sono andato in pensione io."ABBIAMO TRASCORSO 27 ANNI DI LAVORO PROFESSIONALE INSIEME, FORSE PASSATO TROPPO VELOCEMENTE. SAPERE DI TROVARE LA SCRIVANIA VUOTA NELL’UFFICIO DI P.G. TI ASSICURO CHE NON E’ FACILE NASCONDERE LA MIA TRISTEZZA, IL TEMPO CHE VERRA’ NON SARA’ MAI PIU’ LO STESSO E QUELLO TRASCORSO INSIEME SARA’ INDELEBILE". GRAZIE AMICO MIO. TI AUGURO OGNI BENE E GODITI LA MERITATA PENSIONE. UN ABBRACCIO FRATERNO.

Mario Marciello

Un caro e fraterno saluto al Sovrintendente Capo Ugo Mirra, ma soprattutto all’amico Ugo, storico ed efficacissimo referente ASAPS fin dalla sua fondazione e consigliere nazionale dell’associazione. Un amico spesso silenzioso ma produttivo di fatti concreti, puntuale, preciso, sempre presente alle riunioni dell’Assemblea generale ASAPS a Castrocaro. Insomma Ugo sei stato una vera garanzia sulla quale poter sempre contare. Le lancette dell’orologio e gli anni del calendario sono avversari inesorabili, ma devi essere sereno perché, come ha scritto l’amico Mario Marciello, hai più che onorato la tua divisa della Polizia di Stato e il tuo ruolo veramente essenziale nella Polizia Stradale per questo ti viene riconosciuta una spiccata cifra di stima da tutti i colleghi della Sezione di Benevento, per i quali sei stato un ineguagliabile punto di riferimento. Carissimo Ugo ti auguriamo ora ogni bene e siamo certi di poter contare ancora molto sul tuo impegno a favore dell’ASAPS alla quale hai sempre creduto con esemplare dedizione. Un grande abbraccio da tutto lo staff di Forlì.

Chi muove l'alfiere

Di Paolo Carretta

Edizioni il Viandante

Gabriele d’Annunzio è tornato, come pure i personaggi che lo hanno accompagnato nelle precedenti stagioni, che raccontano un’unica vicenda umana, i cui ingredienti essenziali si mescolano con quelli dei piatti descritti, che accompagnano la narrazione.

“Chi muove l’alfiere” si colloca cronologicamente dopo quattro altri titoli: “Il volo dell’asino”, “W L’amore alalà”, “Pernacchie ardite” e “Sherlock e Gabriele”; sono romanzi del genere storico/poliziesco in cui l’autore eccelle, per la minuziosa conoscenza di un periodo storico fondamentale per la storia d’Italia. In questo caso la narrazione va, dalla crociera del ventennale (1932) di Balbo, al breve incredibile (eppur reale) regno (tre giorni) del Re di Lampedusa (King of Lampedusa) del 1943, che tanta irritazione di colon ebbe a provocare (era ebreo) ad … “Adolf Hitler dall’ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della tinta di calce e di colla ond’egli aveva zuppo il pennello, o la pennellessa, in cima alla canna, o alla pertica, divenutagli scettro di pagliaccio feroce non senza ciuffo prolungato alla radice del suo naso nazi” (definizione data da d’Annunzio, da chi sennò?).

Lo stile leggero ma ricercato è quello solito dell’autore Paolo Carretta, ben noto ai lettori de “il Centauro”, che pubblica i suoi romanzi per i tipi de Il Viandante/Chiaredizioni. ( https://www.edizioniilviandante.it/ )

Il titolo - L’alfiere è un pezzo del gioco degli scacchi che, a differenza del cavallo (vds. “La mossa del cavallo” di Andrea Camilleri), è incapace di mosse a sorpresa (e geniali), ma risulta piuttosto mobile, caratteristica non infrequente tra gli investigatori poco accomodanti. Il nostro viene “spostato” dal giocatore dove più gli fa comodo, da un lato all’altro della scacchiera (dello scacchiere bellico del secondo conflitto mondiale) in un biz; disturbava forse gli intrallazzi del potente di turno?

Donne - Qualcuno ha già conosciuto il mag. Ovidio Cioni della RGdF? Ha fatto carriera, non molta in verità, ma qualche amicizia importante può vantarla e pure una relazione (pericolosa) con dama altolocata; nel complicato mondo dei militari, della polizia e delle spie in cui si trova ad operare, si rivela essenziale, perché consegue un importante risultato, per niente scontato, … sopravvive.

… e motori, non possono mancare - … << ti accompagnerà con “Soffio di Satana” …>>.

<< … un nome maschile per un’automobile, proprio Lei, Comandante, dopo che l’ha imposta femmina persino ai vocabolari>>.

<<A frà! Sempre a rimbeccarmi stai, comunque te la passo. Beh, sappi, che l’intendo ϕαλλικός !>>. Col greco lo metteva alla prova.

<<Il Suo prolungamento phfallico? Alla soglia dell’ottantina è finalmente maturato, … la fase fallica segue quella anale …>>.

<<Chapeau! Esame superato, “cum laude”; non ti montare però la testa e diamoci una mossa!>> …

Prezzo di copertina: €19,00 Acquistabile su edizioniilviandante.it/

Libri

Quando il Caps di Cesena era considerato la prima scuola d'Europa per la formazione degli Agenti della Polizia Stradale

Primi anni '70 Il piazzale del Caps durante un saggio degli agenti.

Gli allievi frequentatori durante una lezione di motoconduzione.

Piazzale del Caps. Simulazione dei rilievi di un incidente stradale.

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