Arpa campania ambiente 2018 11

Page 1

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: L’UNIONE EUROPEA BACCHETTA L’ITALIA A oltre sei anni di distanza dalla prima sentenza, la Corte di giustizia europea ha nuovamente sanzionato 74 centri urbani italiani rei di non aver adeguato il sistema di trattamento delle acque fognarie alle disposizioni Ue, che si applicano dal 31 dicembre 2000. I giudici avevano infatti già constatato una prima volta l'inadempimento dell'Italia in una sentenza del 2012. Alla scadenza del termine, l'11 febbraio 2016, il nostro Paese non si era ancora adeguato, così, la Commissione Europea ha fatto un secondo ricorso chiedendo di multare Roma ed oggi ha ottenuto che l’Italia versi una multa da 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza. Per la Corte l'inadempienza dell'Italia, oltre ad essere durata quasi sei anni, è particolarmente grave per il fatto che l’assenza o l’insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane provocano danni all’ambiente, cioè agli stessi cittadini italiani, oltre che alle attività turistiche. Sette gli agglomerati “fuorilegge” in Campania: Battipaglia, Benevento, Capaccio, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, e Napoli Est mentre Massa Lubrense e Vico Equense sono stati gli unici ad adeguarsi alla normativa. Non sembrano sorprendersi della multa le associazioni ambientaliste. Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ha così commentato la condanna all’Italia: “Da anni accompagniamo il Paese nel lunghissimo percorso di adeguamento del sistema di fognature e di depurazione delle acque reflue che l’Italia ha praticato con insostenibile lentezza. La decisione Ue è la conferma di quello che da anni denunciamo con i nostri laboratori mobili”.

Martelli a pag.3

EDITORIALE

L'evoluzione della normativa sui rifiuti in Campania di Luigi Stefano Sorvino

ARPAC

L’andamento della balneabilità in Campania Dal primo maggio è ufficialmente iniziata la stagione balneare in Campania. Sono circa il 7% su un totale di 403 i prelievi Arpac di acque di balneazione... De Maio-Lionetti-Mosca pagg.6 e 7

DAL MONDO

Un nuovo carburante al sapore di whisky! Siamo abituati a conoscere gli effetti deleteri dell’alcol sull’organismo. Soprattutto se il suo consumo si trasforma in dipendenza. Eppure uno studio scozzese... Clemente a pag.9

BIO-ARCHITETTURA

I Rain Garden, per limitare gli allagamenti I “rain garden” sono superfici verdi realizzate in piccole depressioni del terreno utilizzando specie autoctone e progettate in modo tale da poter ricevere... Palumbo a pag.13

NATUR@MENTE

Turismo e responsabilità per la diversità In un loro celebre pezzo intitolato: Gran Turismo, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, descrivono così i turisti “[...] arrivano sul tetto del mondo senza... Tafuro a pag.19

La normativa contemporanea sulla gestione dei rifiuti registra poco più di un ventennio di evoluzione significativa, formatasi secondo il solito meccanismo di diritto ambientale che trae stimolo dalle normative comunitarie di settore, che si avvicendano rapidamente anche in ragione della rapida evoluzione tecnologica, con il successivo recepimento ed incorporazione nella legislazione domestica (che spesso avviene con ritardo). Ricordo quando l'allora Direttore generale del Ministero dell'Ambiente Mascazzini presentò ed illustrò, presso la facoltà di Ingegneria di Aversa della Seconda Università, le fondamentali innovazioni recate dal decreto legislativo n. 22/1997 denominato "Ronchi", dal cognome del Ministro proponente (uno dei migliori della recente storia di quel Ministero non molto fortunato). È poi subentrata, dopo meno di un decennio, la disciplina del D.Lgs. n. 152/2006, denominato "Matteoli", che costituisce un tentativo – non compiutamente riuscito – di codificazione o "testunificazione" della dilatata ed ormai copiosa normativa ambientale, con la disciplina della Parte IV recante "Norme in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Due anni dopo è però intervenuta la Direttiva europea 2008/98/CE, che abroga alcune precedenti, segnando un ulteriore evoluzione del quadro comunitario di settore, a cui l'Italia si è adeguata nel successivo biennio con il D.Lgs. n. 205/2010, di riscrittura e modifica della Parte IV del 152/2006.

La Direttiva del 2008 puntualizza le definizioni basilari per la materia – sui cui si sviluppano le relative politiche – come rifiuto, recupero e smaltimento; introduce la nozione distinta di "sottoprodotto"; rafforza le misure di prevenzione dei rifiuti con un approccio all'intero ciclo dei prodotti (e non solo alla fase finale in cui essi diventano rifiuti), mirando alla complessiva riduzione degli impatti ambientali. Dal combinato disposto della normativa comunitaria e nazionale si evincono chiaramente una serie di profili strategici, con in primis un ordine prioritario nelle politiche in materia, a partire dalla prevenzione dei rifiuti alla preparazione per il riutilizzo, con il ricondizionamento, la rigenerazione, il recupero di altro tipo (ad esempio di energia) fino allo smaltimento solo residuale in discarica. Si conferma e rafforza il principio generale del "chi inquina paga", risalente al Trattato istitutivo e declinato nei vari settori del diritto ambientale, prevedendosi che il produttore e detentore di rifiuti debbano gestirli sostenendone i costi e si introduce parallelamente il concetto di "responsabilità estesa" del produttore. continua a pag.2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.