AGENZIA delle ENTRATE - Annuario del contribuente 2009

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3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ >> INIZIO DELL’ATTIVITÀ Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi. Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall’Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell’attività.

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N (I)

N

N

N

N

N N N (II) (III)

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all’inizio dell’attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa Dal 19 febbraio 2008 chi vuole avviare un’attività imprenditoriale può presentare al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio una comunicazione unica, valida, ove sussistono i requisiti di legge, anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Restano per il momento in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) in modalità non integrata. In pratica, con le nuove modalità, ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, gli interessati presentano all’Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica, per l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA.

PARTE I

N

> INFORMAZIONI GENERALI

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, vengono trasmessi dall’Ufficio del registro delle imprese all’Agenzia delle Entrate, tramite collegamento telematico. 29 ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.


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