Notiziario ANUSCA 2015 - 10 -Ottobre

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LA NOTIFICA DEGLI ATTI AI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA

L

di Stefano Paoli ex Segretario Comunale e Direttore Generale

a notifica degli atti ai senza fissa dimora ha “storicamente” creato delle difficoltà ai soggetti abilitati al procedimenti notificatori proprio per la natura stessa del destinatario dell’atto il quale, essendo appunto “senza fissa dimora” era difficilmente rintracciabile: quali norme applicare? In modo particolare il problema sorgeva nell’applicazione degli istituti dell’irreperibilità relativa (art. 140 CPC) e dell’irreperibilità assoluta (art. 143 CPC). Il problema era particolarmente rilevante sopratutto prima dell’entrata in vigore della L. 15.07.09, n. 94 che, come noto, ha disciplinato, sotto il profilo anagrafico, questa tipologia di soggetto. L’art. 3, c. 38 L. 94/09 che ha modificato l’art. 2, c. 3 L. 24.12.54, n. 1228, ha introdotto il requisito della rintracciabilità di una persona senza fissa dimora stabilendo che questa si “considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio” dovendo fornire all’ufficio di anagrafe, “al momento della richiesta d’iscrizione”, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. Per le stesse motivazioni, la norma citata ha altresì disposto che, il soggetto senza fissa dimora, in “mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita”. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno con la Circolare 07.12.09, n. 19 chiarendo che l’art. 3, c 38 L. 94/09, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili. Sempre al fine di garantire tale reperibilità anche nell’applicazione delle disposizioni in materia di “residenza in tempo reale”, nel modulo “Dichiarazione di residenza” è riportata la dicitura “Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti”, la persona “senza fissa dimora abituale” dovrà indicare uno o più recapiti dove

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egli può essere rintracciata. Nell’ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove l’homeless dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all’iscrizione anagrafica. Merita di essere segnalata anche la possibilità per il “senza fissa dimora abituale” di indicare il proprio recapito presso un ufficio postale

sito nel territorio comunale, dove egli dovrà avere la disponibilità di una casella postale a lui intestata (si veda in proposito, Cass., Sez. VI^Penale, Sent. n. 32213/10). Questa opzione rende possibile indicare come luogo di residenza l’indirizzo in cui si trova l’ufficio postale con il numero di casella assegnata all’homeless, evitando il ricorso al criterio residuale della residenza nella via virtuale, territorialmente non esistente, ma nota con un nome convenzionale, appositamente istituita nell’anagrafe comunale. Nel contempo, la durata annuale del contratto di noleggio impone all’homeless di provvedere al rinnovo annuale del contratto stesso, permettendo all’Ufficiale di Anagrafe di verificare periodicamente l’attualità di tale recapito. In caso di sopravvenuta

indisponibilità del recapito rappresentato dalla casella postale, in mancanza di recapiti alternativi utili per rintracciare l’homeless (la variazione di domicilio comporta infatti il trasferimento di residenza nel Comune di nuovo domicilio e la conseguente cancellazione anagrafica dal Comune di provenienza), dovrà essere avviato d’ufficio il procedimento di cancellazione anagrafica. Da un punto di vista operativo, quindi, riguardo al procedimento notificatorio non dovrebbero esserci problemi considerato che uno dei principi fondamentale della vigente normativa in materia di senza fissa dimora è quello della loro reperibilità sul territorio comunale o comunque nel Comune di nascita. Operando una sorta di combinato disposto fra la L. 94/09 e le norme in materia di notifiche, si possono individuare soluzioni operative sia in relazione alle notifiche c.d. ”a mano” sia per quelle operate a mezzo del servizio postale considerando le singole situazioni che si possono presentare.

1. Notifiche “a mani proprie” a) Senza fissa dimora “stanziale” Questa è la situazione più semplice in quanto se il soggetto è reperibile al domicilio indicato al momento dell’iscrizione anagrafica si può procedere con la notifica “a mani proprie” ai sensi dell’art. 138 CPC o secondo quanto dispone l’art. 139 CPC in caso in sua assenza ma in presenza dei soggetti indicati dalla norma stessa. Qualora il soggetto avesse indicato quale domicilio, una casella postale sarebbe opportuno (e più semplice) procedere a notificare l’atto per posta anziché “a mano” perché i dipendenti dell’ufficio postale non possono considerarsi fra i soggetti individuati dall’art. 139 CPC. Situazione analoga si ha nel caso in cui sia indicato il Palazzo comunale come domicilio del senza fissa dimora. Qualora il soggetto interessato avesse eletto domicilio (art. 47 c.c.) presso una (continua a pag. 13)


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