Notiziario ANUSCA 2014 - 09 Settembre

Page 10

CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI STATO CIVILE: OSSERVAZIONI di Grazia Benini

I

l caso nasce in un Comune dove un cittadino intende contrarre matrimonio in Capo Verde con una cittadina del luogo. Sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Senegal, autorità diplomatica competente anche per questo Stato, viene indicata quale documentazione idonea alla celebrazione del matrimonio il certificato di capacità matrimoniale, con l’ulteriore specifica che anche se Capo Verde non ha sottoscritto la Convenzione di Monaco, è richiesto questo documento, ovvero un documento equivalente nel quale risultino tutti quei dati che lo stesso certificato previsto dalla Convenzione contiene; ed è questo certificato che il cittadino pretende. Il collega coinvolto, giustamente si pone immediatamente il problema se uno Stato non aderente alla Convenzione di Monaco del 5.9.1980 possa pretendere l’emissione del certificato di capacità matrimoniale che altro non è se non un allegato alla convenzione stessa. Interessata al caso immediatamente mi sono trovata concorde nell’affermare che una convenzione “lega” ad una certa procedura gli Stati aderenti sia per i vantaggi che può portare l’accordo stipulato sia per gli eventuali oneri e che il Comune bene ha fatto a porre degli ostacoli al rilascio di quello specifico certificato. Il suggerimento è stato quello di proporre il rilascio al cittadino previe pubblicazioni di un certificato di eseguite pubblicazioni al quale aggiungere in calce, se è questo che l’autorità di Capo Verde vuol sentirsi dire, che il soggetto ha la capacità matrimoniale. Tale certificato dovrà poi essere tradotto e legalizzato. In questo scambio di pareri viene coinvolta la Ciec, la Commissione internazionale dello stato civile, promotrice anche della Convenzione sulla capacità matrimoniale, la quale nella figura del segretario generale aggiunto ricorda che il testo della Convenzione di Monaco del 5. 9. 1980 recita: Art. 1

Pag. 10

Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all’estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato. La convenzione non prevede l’obbligo, ricorda il Segretario, che lo Stato del rilascio e quello dove il matrimonio sarà celebrato siano tutti e due parti della Convenzione. Capo Verde non avendo ratificato la Convenzione non potrà rilasciare detti certificati in applicazione della Convenzione e non ha nessun obbligo di accettare detti certificati rilasciati da uno stato contraente né di esentarli da “legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente”. Non c’è pertanto alcun ostacolo al rilascio di detto certificato. Preso atto che per la Ciec il certificato di capacità matrimoniale è rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente che il luogo di celebrazione sia situato in uno stato aderente o meno alla Convenzione di Monaco del 1980 si pone immediatamente la domanda se il rilascio di tale certificato debba essere preceduto dalle pubblicazioni matrimoniali oppure no. Ricordo che il Ministero dell’Interno con Circolare n. 3/2013 ha specificato che “tale obbligo viene meno anche nei casi di rilascio del certificato di capacita matrimoniale, di cui alla citata Convenzione, (Monaco 80) atteso che detta Convenzione dispone, a carico

di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette. E già il Ministero, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2008 aveva fornito direttive in merito alla mancanza dell’obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia in caso di matrimonio da celebrare all’estero presso le autorità straniere, a seguito dell’espressa abrogazione dell’articolo 115, comma 2 del codice civile, a meno che la legge straniera non richieda tali pubblicazioni. Pur con sufficienti riserve da parte di chi scrive si può affermare che la capacità matrimoniale possa essere certificata quindi a richiesta, senza adempiere alle pubblicazioni previo controllo della certificazione e previa redazione (e su questo non transigerei) del verbale di pubblicazioni. Sollecitata dal Comune interessato, il segretario generale aggiunto della Ciec affronta anche il problema legato al rilascio degli estratti su modelli plurilingue di cui alla Convenzione di Vienna del 8.9.1976 richiesti da cittadini di qualunque Stato e da esibirsi in Stati non aderenti alla Convenzione di Vienna. Ancora una volta il funzionario ricorda che “Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad essere utilizzati all’estero,hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai moduli A, B e C annessi alla presente Convenzione.” La convenzione non prevede l’obbligo che lo Stato di rilascio e quello dove il certificato è usato siano tutti e due parte alla Convenzione. Perciò a suo parere, non (continua a pag. 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Notiziario ANUSCA 2014 - 09 Settembre by ANUSCA - Issuu