(continua da pag. 5: Il “divorzio breve”...)
del Tribunale dovrà trasmettere un’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati con la conseguenza dello scioglimento della comunione. Il Ministero dell’Interno dovrà prevedere un’apposita formula, nell’attesa l’annotazione potrebbe essere del seguente tenore “Con ordinanza del Tribunale di ... in data ... i coniugi sono autorizzati a vivere separati dal ... con il conseguente scioglimento della comunione legale”. Quale influenza determina questa nuova disposizione sugli istituti “appena nati” dell’art. 6 e art. 12 della legge 162/2015? Per quanto riguarda la convenzione di negoziazione assistita questa sembra che non abbia effetti giuridici fino a che non intervenga il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che rappresentano quindi atti integrativi dell’efficacia dell’accordo sottoscritto dalle parti, al pari di quanto accade per l’omologa della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 158, primo comma, c.c. Se così fosse, si verrebbe a determinare una evidente discrasia tra la separazione consensuale raggiunta davanti al giudice (nella quale, come si è evidenziato, l’effetto della cessazione del regime si ha al momento della sottoscrizione del verbale) e la separazione consensuale conseguita per via di negoziazione assistita, per la quale invece, occorre attendere il nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Ugualmente la dichiarazione di separazione consensuale recepita dall’ufficiale di stato civile, deve attendere la conferma dell’accordo affinché quest’ultimo possa esplicare i propri effetti. Se aspettassimo, per il prodursi dello scioglimento della comunione, la fase integrativa dell’efficacia dell’accordo sottoscritto in entrambi i casi dai coniugi, l’uno davanti agli avvocati
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e l’altro davanti all’ufficiale di stato civile, si vanificherebbe l’obiettivo della nuova norma. L’art. 191 del codice civile modificato, non regolamenta in modo esplicito lo scioglimento della comunione nei casi di cui all’art. 6 e art. 12 della legge 162/2014, tuttavia ritengo che analogicamente possa essere applicato anche alla convenzione di negoziazione assistita e all’accordo raggiunto davanti all’ufficiale di stato civile. Quindi la comunione legale si dovrebbe sciogliere in entrambi i casi quando la coppia sottoscrive l’accordo davanti agli avvocati o davanti all’ufficiale di
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(continua da pag. 4: Cassazione...)
conseguenti al matrimonio, è soggetta ad una condizione temporale risolutiva, nel senso che il matrimonio verrà meno solamente quando, a seguito dell’emanazione delle norme di tutela invocate da tempo, il venir meno del vincolo coniugale non sia penalizzante per i coniugi. Pertanto, la Corte “...dichiara illegittima l’annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio delle ricorrenti e le successive annotazioni e ne dispone la cancellazione”: dunque, in questo modo, viene ripristinata la situazione originaria di sussistenza del vincolo coniugale tra gli interessati, vengono cancellate le annotazioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
stato civile. Tuttavia il legislatore non ha previsto in questi casi di anticipare la data dello scioglimento della comunione, forse non era l’intenzione della legge; quindi dal punto di vista operativo dovremmo attendere le istruzioni del Ministero dell’Interno, il quale dovrà dare indicazioni su come, e in quali casi, procedere in applicazione dell’art. 191 del codice civile. Nell’attesa applicheremo in modo letterale la norma e annoteremo a margine del matrimonio lo scioglimento della comunione legale comunicata dalla cancelleria a seguito di pronunzia di separazione in sede giurisdizionale. le due persone dello stesso sesso risulteranno legittimamente coniugate. Certamente, anche se limitata nel tempo, almeno fino a che non venga emanata una normativa di riconoscimento delle unioni di fatto e di tutela dei diritti derivanti da tali unioni registrate, analoga a quelle esistente per le unioni matrimoniali, la sentenza della Cassazione è di notevole impatto, in quanto, alla fine, consente il mantenimento in vita di un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciononostante, è doveroso sottolineare l’equilibrio che traspare nella sentenza, nel dover mediare tra il mantenimento dei diritti e doveri già esistenti, il riconoscimento di una situazione completamente nuova per il nostro ordinamento, la mancanza di qualsiasi normativa nonostante i solleciti della Corte Costituzionale, il silenzio del Legislatore, il non dover superare i limiti del matrimonio inteso come esclusivamente eterosessuale, il rispetto dello status quo e l’apposizione di una condizione risolutiva: tutti aspetti che denotano l’ottimo lavoro dei giudici della Cassazione. È ancora un richiamo al Legislatore, un invito a provvedere in tempi rapidi all’emanazione di una disciplina delle unioni di fatto che sappiamo essere all’esame del Parlamento e che, quindi, potrebbe essere approvata in breve.