IL NEOCITTADINO ITALIANO PER DECRETO E LE ANNOTAZIONI DA APPORRE NEGLI ATTI DI STATO CIVILE di Paola Lucchi
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a problematica che si vuole esaminare prende spunto, come spesso accade, dai quesiti di ordine pratico che vengono quotidianamente posti agli esperti Anusca e riguarda la tipologia di annotazioni a margine degli atti di nascita, matrimonio e atti di nascita dei figli quando un cittadino straniero diviene italiano per decreto. La prestazione del giuramento reso di fronte all’ufficiale di stato civile (o al Consolato competente se l’interessato è residente all’estero) e la conseguente trascrizione del decreto, infatti, sono solo il primo di una serie di adempimenti a carico dell’ufficio di stato civile: una volta divenuto italiano, nei nostri registri dovranno essere trascritti tutti gli atti di stato civile del neo cittadino, apponendo contestualmente le relative annotazioni. Si è avuto modo però di rilevare che talvolta vengono apposte annotazioni non previste o omesse annotazioni necessarie: ecco, quindi, un piccolo sunto per fare chiarezza sull’argomento, partendo dal concetto che ai sensi dell’art. 102 dell’ordinamento dello stato civile le annotazioni da inserire negli atti sono quelle “disposte per legge o ordinate dall’autorità giudiziaria” e trovano in genere riscontro nel formulario ministeriale emanato con d.m. 5 aprile 2002. La trascrizione dell’atto di nascita del cittadino straniero divenuto italiano comporta ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera i) l’annotazione a margine dell’acquisto della cittadinanza italiana secondo la formula 140; tale annotazione è integrativa e dunque deve essere certificata. Se al neocittadino nel decreto è stato modificato il cognome occorrerà apporre anche la relativa annotazione utilizzando la formula 159 e facendo riferimento al decreto di conferimento della cittadinanza con il quale è stato disposto il cambio di generalità. Questa annotazione risulta modificativa, pertanto non dovrà essere certificata.
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Alcuni Comuni utilizzano un’unica annotazione riportante sia l’acquisto della cittadinanza che il cambio delle generalità: a mio avviso si tratta di una forzatura perché finisce per inserire nella stessa nota dati che devono essere certificati (la cittadinanza) e dati che devono essere omessi (la modifica del cognome) negli estratti, stando a quanto indicato dall’art. 106 del DPR 396/00. Se il cittadino è coniugato verrà inoltre apposta l’annotazione di matrimonio, una volta trascritto l’atto. Nei certificati e negli estratti il neo cittadino verrà riportato con le nuove generalità, che compariranno anche nelle annotazioni certificabili riportate nell’estratto di nascita (cfr. art. 106 ord. Stato civile). Anche l’eventuale atto di matrimonio dovrà essere trascritto nei registri di stato civile. A margine di tale atto NON viene apposta l’annotazione di acquisto della cittadinanza italiana non essendo prevista dall’articolo 69 del DPR 396/00, né da altre disposizioni di legge. Se vi è stata invece la modifica
del cognome, questa andrà inserita con annotazione non certificabile, ai sensi dello stesso articolo citato comma 1 lettera h), utilizzando la formula ministeriale n. 187 relativa agli atti di matrimonio; il certificato e l’estratto di matrimonio riporteranno solo le nuove generalità degli sposi. Se poi vi sono figli il cui atto di nascita è registrato negli atti di stato civile, andrà annotato l’eventuale cambio di cognome relativo al padre o alla madre secondo la formula 160 (non certificabile); la paternità o maternità, quando indicata negli estratti, darà conto solo delle nuove generalità dei genitori. Non è prevista invece l’annotazione della modifica della cittadinanza dei genitori, ma solo dell’intestatario dell’atto di nascita. Infine occorrerà valutare se i figli, a fronte del cambio di cognome del genitore e/o dell’acquisto della cittadinanza italiana modificano a loro volta il cognome, ma questo argomento, molto articolato e complesso, è tutta un’altra storia...
Denuncia dei redditi 2013
PERIODO DI “5x1000” ALL’ANUSCA… OVVERO, PIU’ FORMAZIONE! di S.D.F.
Periodo elettorale ed anche di compilazione della “denuncia dei redditi”. Migliaia di operatori dei servizi demografici hanno anche quest’anno una facile occasione per “aiutarsi” in modo concreto, cioè destinando il loro “5 per mille” all’ANUSCA. Infatti, con la cifra del 5x1000 che sarà devoluta a favore dell’Associazione, ANUSCA sarà poi nelle condizioni di organizzare gratuitamente altri corsi e seminari di formazione e aggiornamento professionale per i propri associati. Come? Inserendo nel conosciuto modulo questo codice: 90000910373 Una scelta trasparente, che davvero aiuterà a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori demografici, come dimostrano i corsi “gratuiti” già realizzati nel 2013 (e nel 2014) su tutto il territorio italiano, grazie anche al contributo derivante dalla donazione del “5 per mille” all’ANUSCA, iniziative di formazione che vanno sommate alle numerose occasioni economicamente sostenute dall’Associazione stessa nel corso dell’anno, sempre a favore dei propri soci. Questo fondo del “5x1000” può crescere e diventare sempre più consistente, perciò ANUSCA invita i propri associati a fare anche opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi di lavoro, dei loro parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone possibile provveda a scegliere ANUSCA quale destinataria del 5 per mille nella compilazione della Denuncia dei Redditi. Al fine di semplificare il più possibile l’operazione sul modello della denuncia dei redditi, riproduciamo qui a fianco parte del modello interessato con annesso il codice fiscale di ANUSCA. Info: segreteria ANUSCA 051.944641 – www.anusca.it