La Pagina dei Quesiti Risolti A cura di Agostino Pasquini
1) Apostilla elettronica moldava e sua verifica È stata richiesta la trascrizione di un atto di matrimonio moldavo con apostilla che è fatta in questo modo: due pagine con la prima frontespizio fotocopia dell’atto (fatta anche male) e dietro l’apostilla elettronica, che è una pagina non firmata da alcuna parte e che ha in fondo la dicitura MoldSign. La seconda pagina è uguale alla prima con in frontespizio la traduzione. Ho letto dell’apostilla elettronica, ma come riesco a verificare che non sia un documento falso (e per concludere, non che sia importante, ma c’è anche una bella orma della scarpa del signore su tutti i documenti)...? Chiederei un parere in proposito, perché sono andata sul sito indicato del Governo moldavo per le apostille e inserendo il codice di sicurezza, mi dice che effettivamente è stata rilasciata un’apostilla nella stessa data del mio documento a firma della persona riportata, ma quando provo a visionarla, mi compare uno schermo completamente bianco... Chi mi dice che l’apostilla si riferisce effettivamente a quel documento? E non sia, invece, una fotocopia (copia incolla)? Devo accettarla? Risponde l’Esperto ANUSCA Tiziana Piola
Gli atti ufficiali moldavi autenticati con la procedura dell’apostille, che viene apposta da parte degli uffici del Ministero della Giustizia, autorità competente in Moldova, devono essere ricevuti dagli ufficiali dello stato civile senza richiedere alcuna ulteriore formalizzazione degli stessi, potendo tra l’altro, a titolo aggiuntivo, verificare
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anche on-line la correttezza dei timbri apostille applicati, accedendo al seguente sito internet: http://apostilla. gov.md/en/start. Questo è quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno 4/05/2010 n. 14. Quindi per la verifica, occorre andare su tale sito e se risulta la schermata in bianco, occorre verificare che non vi siano problemi tecnici. Si tenga presente che sia l’atto in lingua straniera, che la traduzione, non devono essere fotocopie ma atti originali, o copie conformi di atti originali, o ancora estratti di atti. L’originalità di tali documenti si evince dalla firma che non deve essere “fotocopiata”. Sulla sottoscrizione di chi ha emesso il certificato o di chi ha eseguito la copia conforme o di chi ha sottoscritto l’atto deve essere eseguita l’apostille che solitamente è scaricata elettronicamente ed allegata all’atto originale. Ovviamente la sciatteria nella cura dei documenti di alcuni nostri “clienti”, non rileva fin quando l’atto è leggibile, oltre che originale...
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2) Detenuto cittadino USA e riconoscimento di figlio Un detenuto cittadino USA verrà tradotto presso l’ufficio di stato civile per riconoscere dopo la nascita il figlio, già riconosciuto dalla madre canadese portante il cognome materno. Quali documenti acquisire da parte dell’U.S.C. prima di formare l’atto? Avendo tutto, si deve formare l’atto in parte 2 serie B con formula 109? Poiché sono tutti stranieri, cosa serve per il cognome? Quando l’U.S.C. deve operare l’eventuale mutamento del cognome sull’atto di nascita del bambino e comunicazioni conseguenti? Risponde l’Esperto ANUSCA Grazia Benini
Poiché le parti in causa sono tutte straniere, in caso di riconoscimento occorre applicare l’art. 35 della legge 218/1995 il quale prevede che le condizioni per il riconoscimento sono regolate dalla legge dello Stato del neonato o di chi effettua il riconoscimento. Occorrerà, pertanto, che le parti si attivino per richiedere al Consolato statunitense competente che attesti la possibilità per il cittadino USA di riconoscere il figlio, o che precisi le condizioni previste dalla legge USA in ambito di riconoscimento. Al contempo, il Consolato confermerà quale cognome spetta al minore per effetto del riconoscimento paterno. La dichiarazione da parte del cittadino sarà ricevuta in parte II s B utilizzando la formula 109 e la madre presterà il suo consenso. Per il cognome, come già precisato, si prenderà atto di quanto dichiarato dall’autorità consolare e si effettuerà l’annotazione a margine dell’atto di nascita.