Notiziario ANUSCA 2016 - 02 - Febbraio

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LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI di Andrea Dallatomasina - Funzionario Comune Sissa Trecasali

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ra le numerose e spesso complesse tipologie dei procedimenti previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, la cancellazione per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, continua ad essere un tema fra i più controversi e che più di ogni altro viene affrontato e risolto senza le necessarie conoscenze normative e senza una sufficiente ponderazione dei diritti e degli interessi delle persone coinvolte.

possibile, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche stabilirne, anche d’ufficio, la reale dimora. Cancellare una persona dai registri anagrafici per irreperibilità significa adottare nei suoi confronti un provvedimento molto grave e dalle pesanti conseguenze: significa privarla della possibilità di ottenere documenti (dalla certificazione ai documenti di riconoscimento), di esercitare i propri diritti politici (elettorato attivo e passivo), di ottenere in molti casi,

Sebbene, quindi, l’argomento non sia nuovo, giova ripetere e puntualizzare alcuni principi fondamentali in materia, al fine di evitare comportamenti illegittimi che potrebbero avere conseguenze poco piacevoli non solo per le persone interessate, ma anche per gli Ufficiali d’Anagrafe che fossero riconosciuti responsabili. Premessa importante: una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo e senza dar notizia di sé da far pensare ad un trasferimento in altro Comune o all’estero, senza che né da altro Comune, né dall’estero pervengano richieste di trasferimento di residenza e, contemporaneamente, non sia

servizi dalla P.A. e da privati. Le conseguenze di un tale provvedimento sono quindi molto importanti e dannose per il singolo, e la consapevolezza della gravità di un simile provvedimento deve sempre accompagnare l’Ufficiale d’Anagrafe che si appresti ad effettuare una cancellazione per irreperibilità. Occorre che questo tipo di cancellazione venga utilizzato soltanto come “ultima ratio” quando ogni altro strumento offerto dalla legislazione per la regolarizzazione delle posizioni anagrafiche non possa essere preso in considerazione o sia già stato utilizzato senza risultati. Naturalmente ciò non vuol dire che è meglio non cancellare per irreperibilità per non correre rischi. Gli

strumenti che le norme in materia di gestione dell’anagrafe ci mettono a disposizione comprendono una serie di possibilità che devono e possono essere utilizzate dall’ufficiale d’Anagrafe con la consapevolezza, però, che si tratta di provvedimenti importanti, delicati e complessi, da adottarsi con decisioni consapevoli. Le possibilità di contenzioso aumentano in questi casi in modo esponenziale, ed è quindi assolutamente necessario che le procedure seguite garantiscano il pieno rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, oltre che naturalmente quelle specifiche della normativa anagrafica. Essendo un provvedimento amministrativo dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedimentali previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con particolare attenzione alle comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento. L’Ufficiale d’Anagrafe sarà il solo ad avere il potere decisionale in merito alla cancellazione e, pertanto, è il solo competente ad assumere la decisione finale che potrà avere due possibili esiti: la cancellazione per irreperibilità, oppure l’archiviazione del procedimento, senza cancellazione, per mancanza dei requisiti di legge, di fatto o di diritto. Pertanto, l’Ufficiale d’Anagrafe che sia venuto a conoscenza (in qualsiasi modo) che una persona o una famiglia iscritta all’anagrafe, non dimora più nel luogo di iscrizione, oppure decida comunque di fare delle verifiche circa la regolarità di qualsiasi posizione anagrafica, come suo diritto e dovere, dovrà comunicare l’avvio del procedimento di eventuale cancellazione per irreperibilità, con lettera raccomandata A.R., inviata all’indirizzo anagrafico conosciuto. La comunicazione, inviata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto (continua a pag. 10)


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