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L’EVENTO NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO: PER GLI UFFICIALI D’ANAGRAFE ANCORA QUALCHE PERPLESSITÀ di Noemi Masotti - Responsabile SS.DD. Comune di Forlì
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li ufficiali d’anagrafe nei prossimi mesi dovranno affrontare una sfida importante, decisiva, non solo per il futuro dei Servizi Demografici, ma per l’intero processo di modernizzazione e digitalizzazione della P.A.: l’avvio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si tratta di un traguardo ambizioso, che richiede sacrifici, dedizione e che ci auguriamo venga raggiunto nei tempi prefissati. La realizzazione di una unica Anagrafe Nazionale rivoluzionerà molti aspetti della gestione anagrafica, dalla certificazione alla modalità di gestione dei procedimenti anagrafici; la condivisione di una unica anagrafe a scala nazionale allo stesso tempo costringerà anche i più riottosi ad abbandonare prassi e procedimenti non sempre del tutto corretti, giustificati spesso dalla mancanza di tempo, di possibilità di aggiornamento o più semplicemente dalla deleteria logica “si è sempre fatto così!”. Nell’intento di agevolare e rendere il più indolore possibile l’avvio dell’A.N.P.R. è opportuno utilizzare i mesi che ancora separano la maggior parte dei Comuni al momento del “fatidico subentro” per dissipare vecchi dubbi e inesattezze, evitando quindi il procrastinarsi di procedure che in ANPR non potranno e non dovranno trovare spazio. Fra i tanti dubbi che ancora serpeggiano negli uffici anagrafici e che formano oggetto di quesiti rivolti ad ANUSCA, merita un approfondimento il caso del bimbo nato occasionalmente all’estero da genitori residenti in Italia ed iscritti anagraficamente in un Comune della Penisola. Quest’ultima precisazione risulta doverosa e non scontata poiché la residenza, intesa sotto il profilo civilistico, quale “luogo della dimora abituale”, non sempre corrisponde all’iscrizione anagrafica: molti cittadini, soprattutto stranieri, non hanno la consapevolezza dell’obbligo e della necessità di provvedere ad aggiornare la propria iscrizione anagrafica affinchè
essa corrisponda appunto con il luogo di effettiva dimora abituale. Al contrario si verificano situazioni in cui i cittadini rivendicano il diritto al mantenimento e alla continuità di tali condizioni (residenza e corrispondente iscrizione anagrafica), pur in presenza di assenze prolungate, ma pur sempre contenute entro intervalli temporali definiti e codificati. Rientra in questa seconda ipotesi il caso oggetto di un quesito posto agli esperti ANUSCA relativo alla nascita avvenuta all’estero,
risposto alla richiesta di cancellazione, confermandola per i due coniugi, ma negandola per il minore, in considerazione del fatto che quest’ultimo era nato all’estero e che a carico dei coniugi pendeva un procedimento per irreperibilità e che quindi non poteva essere iscritto “per nascita” nel suddetto Comune. Nella stessa comunicazione il Comune A “suggeriva” al Comune B di iscrivere il minore con provenienza dall’estero! Appare evidente che è necessario
del figlio di genitori stranieri, iscritti anagraficamente nel Comune A, da cui però si erano allontanati per tre mesi, per recarsi in altro Paese europeo e che sono rientrati in Italia dopo un breve periodo. Il Comune A, essendo venuto a conoscenza dell’assenza dal proprio territorio e non conoscendo né destinazione, né durata dell’assenza, aveva nel frattempo avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità. Durante tale soggiorno all’estero la moglie ha partorito un bimbo e l’intera famiglia è rientrata dopo cinque mesi nel Comune B, dove ha chiesto il trasferimento di residenza per immigrazione dal suddetto Comune A. Il Comune B ha proceduto all’iscrizione dell’intera famiglia, con provenienza dal Comune A ed ha quindi tempestivamente richiesto la cancellazione anagrafica al Comune A. Fino a qui tutto come da manuale, se non fosse che il Comune A ha
fare chiarezza al riguardo poiché se il Comune B avesse proceduto come suggerito dal Comune A, pur anche in “buona fede”, avrebbe in realtà negato al minore il diritto all’iscrizione per nascita e i diritti ad essa conseguenti. In effetti, come si è avuto modo di rilevare anche in altre occasioni, non risulta sufficientemente nota e applicata la Circolare dell’ISTAT n.28 del 6/10/2008 Prot. 5918 avente ad oggetto “Rilevazioni demografiche e sanitarie – Anno 2009”; nel fornire le consuete istruzioni in materia di statistiche demografiche e compilazione dei modelli statistici, tra cui in particolare il modello P4, in tale Circolare l’ISTAT ha preso in esame proprio il caso della nascita occasionalmente avvenuta all’estero da genitori residenti in Italia e si è espressa in questi termini: “Inoltre (continua da pag. 6)