Notiziario ANUSCA 2016 - 02 - Febbraio

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(continua da pag. 9: La cancellazione...)

1990, n. 241, dovrà contenere tutti i contenuti previsti dal successivo articolo 8 comma 2. La comunicazione sarà formalmente valida anche se la raccomandata non verrà ricevuta né dal destinatario, né da altre persone dalla sua famiglia; ciò costituirà semplicemente una conferma della probabile irreperibilità dell’interessato. A questo punto si apre la fase istruttoria, che, come noto, permette all’Ufficiale d’Anagrafe di disporre di ampi poteri: potrà interpellare altre Pubbliche Amministrazioni (ad esempio l’Azienda USL in quanto l’interessato potrebbe aver trasferito altrove la sua copertura sanitaria) o invitare persone che hanno obblighi anagrafici a presentarsi in ufficio per fornire informazioni o chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’Anagrafe. È una modalità di accertamento forse meno utilizzata anche se potrebbe essere molto efficace per definire pratiche d’ufficio con argomenti difficilmente contestabili in caso di ricorso. In particolare è molto utile consultare tutte le aziende che si occupano di fornire servizi alle famiglie ed alle abitazioni. Però l’accertamento tradizionale resta la verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale. Gli accertamenti devono essere “ripetuti ed opportunamente intervallati”, svolti con molta attenzione e diligenza per consentire una ponderata e circostanziata valutazione delle notizie acquisite. Le indagini dovranno essere dettagliate e non generiche, dare conto non solo dell’assenza presso l’abitazione all’indirizzo anagrafico registrato, ma articolate anche presso i vicini, la rete parentale, il proprietario dell’abitazione, ecc. Ricordo che numero (sicuramente più di uno ad orari e giorni diversi), natura e durata della fase istruttoria, modalità in genere e intervalli degli accertamenti sono rimessi alla motivata valutazione e responsabilità dell’Ufficiale d’Anagrafe. Il Regolamento anagrafico non prescrive un termine temporale di

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durata degli accertamenti; a tal fine ISTAT, per evitare cancellazioni per irreperibilità affrettate e non fondate, e in analogia a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 1 della Legge 27 Ottobre 1988, n. 470, ha precisato nella Circolare ISTAT n. 21 del 5 Aprile 1990, che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quanto sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e si conosca l’attuale loro dimora abituale”. Ricordo che durante la fase degli accertamenti il soggetto resta a tutti gli effetti residente, per cui qualunque certificato e/o informativa vengano richiesti devono essere rilasciati, così come la Carta d’Identità. Se il richiedente è l’interessato al procedimento, si coglierà l’occasione per invitarlo a rendere le dichiarazioni anagrafiche dovute (fermo restando che la pratica si interrompe, perché nel momento in cui è allo sportello non è più irreperibile). Se il richiedente è un estraneo, privato, non si daranno informazioni aggiuntive circa la pratica in corso, dato che non è ancora conclusa, né è certo che si concluderà con una cancellazione. Se, nel corso della fase istruttoria, si dovesse reperire una nuova dimora abituale, si dovrà interrompere il procedimento e provvedere alla segnalazione ex. articolo 16 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, se la dimora è in altro Comune oppure invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione anagrafica se il luogo di dimora abituale è lo stesso Comune. Solamente quando l’Ufficiale d’Anagrafe, attraverso gli accertamenti e le indagini effettuate, avrà maturato il convincimento, fondato su prove “solide” e inequivocabili, che la persona sia irreperibile da almeno un anno, e non si sia trovato alcun recapito sul territorio nazionale per attivare un altro Comune, si potrà procedere ad emettere un provvedimento di

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cancellazione nel quale si dia ragione delle motivazioni di fatto (effettiva irreperibilità all’indirizzo, informazioni assunte, ecc...) e di diritto (legislazione anagrafica che prevede la cancellazione per irreperibilità) a sostegno della cancellazione. Le motivazioni dovranno essere chiaramente descritte, documentate e non generiche, in modo da poter agevolmente sostenere l’esame della Prefettura in caso di ricorso gerarchico o del Tribunale ordinario nel caso il cancellato lamenti la violazione del suo diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica. Il provvedimento di cancellazione dovrà inoltre contenere l’indicazione dell’autorità cui proporre ricorso (gerarchico al Prefetto entro 30 gg. dalla notifica, giurisdizionale al Tribunale ordinario secondo le procedure previste dal c.p.c.). Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata rientra, giuridicamente, nella categoria degli atti cosiddetti recettizi che si caratterizzano per il fatto di acquistare efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione; in pratica si tratta di atti ad incidenza restrittiva sulla sfera giuridica dei destinatari, per cui, per la loro efficacia si richiede la loro conoscenza da parte dei medesimi. Ciò sembrerebbe in contrasto con lo stato di irreperibile che caratterizza il destinatario del provvedimento, per tutto il periodo istruttorio e, soprattutto, nel momento di emanazione del provvedimento finale di cancellazione dall’anagrafe. In effetti, la formalità della comunicazione del provvedimento all’interessato è soddisfatta dalla notifica che si dovrà effettuare nelle forme previste per le persone irreperibili e cioè ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 143 del c.p.c. Pertanto, la notifica del provvedimento di cancellazione per irreperibilità non è un elemento costitutivo dello stesso, ma si configura quale fase integrativa dell’efficacia del provvedimento. Quindi il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è immediatamente eseguibile ed esecutivo, e la decorrenza (continua a pag. 11)


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