Notiziario ANUSCA 2015 - 02 Febbraio

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini

1) CITTADINI NON COMUNITARI PROVENIENTI DA PAESI DELL’EX URSS Nell’anno 2011 è stata iscritta in anagrafe, proveniente da altro Comune, una signora che ha dichiarato di essere cittadina estone (dato confermato dall’apr di cancellazione con possesso di attestato di regolarità di soggiorno emesso nel 2007). Nella nostra pratica di iscrizione non è allegato nessun documento estone né passaporto né carta identità; ma solo attestato dell’altro Comune. L’addetta all’anagrafe ha riconosciuto la Sig.ra solo con la patente. In data odierna la Sovrintendenza della Polizia di Stato ci ha segnalato che la Sig.ra è titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciato dall’Estonia Risponde l’esperto ANUSCA Nicola Corvino

Dopo il crollo dell’URSS, alle persone nate in Unione Sovietica ed emigrate in Estonia e Lettonia in precedenza, è stato attribuito lo status di “nepilsoni” (non cittadino). Tale status rappresenta un caso giuridico tuttora irrisolto, in quanto esiste soltanto nelle due Repubbliche baltiche che sono dotate di un’apposita normativa che disciplina la condizione dei residenti permanenti in esse, ai quali è negato il godimento dei diritti civili e politici. Il passaporto delle suddette persone, di colore viola, riporta la dicitura “aliens passport” ed ogni titolare, pur godendo della protezione dello Stato di residenza, è considerato cittadino extra-comunitario. Esso è rilasciato a coloro i quali non

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sono cittadini estoni e, conformemente al diritto nazionale, autorizza il soggiorno e il reingresso nel territorio dell’Estonia. In definitiva, i “non cittadini” sono quelle persone che non hanno ricevuto la cittadinanza estone all’atto dell’indipendenza del Paese (1991) e che, avendo perso la loro precedente cittadinanza sovietica a seguito della disgregazione dell’URSS, attualmente non risultano essere cittadini di alcun Paese, per cui il loro status è lo stesso degli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato da un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea. Per le caratteristiche che lo contraddistinguono, il “non cittadino” non corrisponde esattamente all’apolide ma alla stessa stregua si ritiene debba essere trattato ai fini dell’iscrizione anagrafica. Pertanto, codesto Comune dovrà ritirare la carta d’identità e l’attestazione di diritto di soggiorno permanente già emessi, nei quali risulta impropriamente “estone”, ed invitare la signora a recarsi presso la competente Questura per la regolarizzazione del suo soggiorno. Si ricorda, comunque, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia anche oltre i 3 mesi per esercitare un’attività economica come lavoratore regolare o per frequentare corsi di studio o di formazione professionale; inoltre, può soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento e stipulando un’assicurazione sanitaria. 2) ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PRATICA ANAGRAFICA DOPO IL DECORSO DEL SILENZIO ASSENSO In data 9/9/14 una cittadina italiana ha presentato istanza di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero presso un altro cittadino che ha firmato per assenso. Purtroppo ho dimenticato di inviare la comunicazione di proroga dei termini, pertanto ho dovuto iscrivere in modo definitivo la cittadina.

In data 3/12/14 la Polizia Locale mi comunica che la cittadina non ha la dimora abituale nell’alloggio indicato e mi restituiscono l’accertamento negativo. Inoltre il proprietario mi comunica verbalmente (provvederà a giorni alla comunicazione per iscritto) che la famiglia è sottoposta a sfratto esecutivo. Attualmente ho avviato la pratica di irreperibilità per tutti i componenti della famiglia. Dovrò comunque aspettare un anno con i ripetuti accertamenti per cancellarli? Esiste qualche altra possibilità? Risponde l’esperto ANUSCA Romano Minardi

La pratica di iscrizione anagrafica su istanza di parte è chiusa definitivamente con il silenzio assenso. Ovviamente non sono irreperibili; quindi la pratica di irreperibilità non c’entra nulla. Ora però esiste la possibilità prevista dalla legge di intervenire in autotutela, qualora sia riscontrato un vizio di legittimità del provvedimento. L’art. 21-nonies della legge n. 241/90 prevede che si possa provvedere all’annullamento in autotutela: “Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Occorrerà, quindi, avviare il procedimento con una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 (continua a pag. 17)


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