TECNICHE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE volume I

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4. Credito documentario

Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca denominata emittente, su mandato dell'ordinante/acquirente, ad effettuare una prestazione indicata nel credito (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione, negoziazione) in favore del beneficiario/venditore, contro presentazione entro determinati limiti di scadenza, dei documenti richiesti, ed a condizione che questi ultimi siano riscontrati conformi ai termini e condizioni della garanzia. L'impegno assunto dalla banca emittente può essere revocabile o irrevocabile; in assenza di esplicita indicazione la garanzia viene considerata irrevocabile; la caratteristica principale dell'irrevocabilità consiste nell'impossibilità di cancellare o modificare il credito documentario senza il consenso di tutte le parti coinvolte (ordinante, banca emittente, banca designata, beneficiario). Il beneficiario, in particolare, potrà quindi conoscere e decidere anticipatamente alla fase di invio e/o di produzione della merce, se effettuare le prestazioni che saranno necessarie per avere diritto al pagamento previsto nella garanzia, nella certezza che tali condizioni saranno vincolanti per tutte le parti coinvolte e non potranno essere modificate senza il suo espresso consenso. Laddove, invece, le condizioni documentali non risultino conformi agli accordi commerciali o non consentano un corretto utilizzo della garanzia (es.: presenza di certificato di ispezione emesso dall'ordinante) il venditore potrà valutare se chiedere le opportune correzioni alla controparte commerciale, subordinando la spedizione delle merci all'esito della richiesta ed alla preventiva verifica della congruità dei dati contenuti nel messaggio di modifica inviatogli dalla banca emittente. I quattro cardini su cui si basa il funzionamento di un credito documentario, e che rappresentano altrettante caratteristiche distintive di questo particolare strumento di pagamento sono: - Autonomia: la banca emittente agisce nei confronti del beneficiario in nome proprio, sebbene su mandato dell'ordinante (trattasi dunque di delegazione cumulativa passiva ex art.1268 Cod.Civile, ovvero di mandato senza rappresentanza). - Astrattezza: indipendenza dal contratto che l'ha fatto sorgere (art. 1530 Cod. Civile). Il credito documentario sebbene rappresenti lo strumento di regolamento di un contratto, non risente dei vizi che dovessero rivelarsi nell'accordo commerciale che l'ha originato. - Formalismo: l'esame documentale deve essere effettuato sulla base dell'aspetto formale indipendentemente dalle merci, servizi e/o altre prestazioni cui detti documenti si riferiscono (art. 4 NUU pubb. 500 C.C.I. Parigi, rev. 1993). - Letteralità: la banca emittente ha il dovere di accertare la conformità dei documenti, come risultante dal testo degli stessi, alle condizioni richieste dalla lettera di credito. Le discrepanze devono essere valutate in base ai criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del mandato, avendo come riferimento i principi consolidati nella prassi bancaria internazionale (art. 13 NUU pubb. 500 C.C.I. Parigi, rev. 1993; cfr. anche pubblicazione ISBP n. 645/2003 della C.C.I. Parigi). La genesi del successo del credito documentario ed il suo notevole utilizzo come sistema di pagamento nel campo della compravendita internazionale di merci, si identifica nell'equilibrio e nella tutela che lo strumento assicura ad entrambi gli operatori commerciali: il venditore è sicuro di ricevere la prestazione garantitagli dalla banca emittente, a presentazione di documenti conformi, ed a prescindere se poi il suo cliente provvederà o meno a ritirare le merci; l'acquirente, dal canto suo, è consapevole che la sua banca libererà le somme dovute solo dopo aver verificato che dall'esame formale dei documenti, risulti l'invio delle merci desiderate ed il rispetto delle altre clausole di fornitura, da lui stesso indicate nel mandato di apertura della garanzia.

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