ANGAISA Informa n. 550 del 16 marzo

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Superbonus 110%

N. interventi al 31.12.22

Sistemi ibridi

L’appunto

“Di fronte al progressivo rallentamento del mercato, ribadiamo le richieste della nostra categoria al Governo: ripristino almeno parziale di cessione del credito e sconto in fattura; potenziamento delle politiche di sostegno rivolte alla famiglie a basso reddito; definizione di un Testo Unico degli incentivi e delle agevolazioni nel settore dell’edilizia”

Maurizio Lo Re

Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it

Semaforo verde per la Direttiva Case Green

Il 12 marzo il Parlamento Europeo ha approvato il testo della Direttiva “Case Green”, destinata ad aprire nuovi e importanti scenari di sviluppo per il settore dell’impiantistica, nei prossimi anni.

Entrata in vigore. Dopo l’approvazione da parte del Parlamento UE, è prevista l’approvazione formale del Consiglio europeo. Successivamente, la Direttiva verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore dopo 20 giorni. Gli Stati membri avranno a quel punto due anni di tempo per recepirla.

Caldaie a gas. È previsto il bando totale, a partire dal 2040, delle caldaie alimentate da combustibili fossili. Peraltro, la direttiva non prevede alcun tipo di sanzione in caso di mancata ottemperanza da parte dei singoli Stati. Di fatto, l’impostazione attuale dà priorità agli obiettivi da raggiungere, lasciando ampio margine per definire le modalità operative e senza imporre divieti a distanza ravvicinata, che avrebbero messo in forte difficoltà la filiera produttiva. A partire dal 2025 non potranno più beneficiare di incentivi le caldaie autonome a combustibili fossili, mentre sarà possibile incentivare gli apparecchi ibridi, destinati a diventare una delle tecnologie più importanti, insieme alle pompe di calore, per gli obiettivi legati alla “transizione verde”. Pannelli solari. L’obbligo di installare i pannelli solari riguarderà solamente i nuovi edifici pubblici e sarà progressivo, dal 2026 al 2030.

residenziale entro il 2030, e pari al 20-22% entro il 2025. Il 16% degli edifici pubblici andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033. I singoli Paesi potranno decidere autonomamente su quali tipologie di immobili concentrarsi per raggiungere questi obiettivi; in ogni caso, almeno il 55% della riduzione del consumo di energia primaria dovrà essere raggiunto attraverso la riqualificazione degli edifici più energivori. In Italia, sarebbero interessati inizialmente ben 5 del 12 milioni di edifici residenziali esistenti. Sono previste deroghe per alcune tipologie di immobili, fra i quali gli edifici vincolati dei centri storici, le chiese, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l’anno. Entro il 2050 l’intero parco re-

Riqualificazione degli immobili. È stato confermato l’abbandono di un approccio basato sul miglioramento “obbligatorio” delle classi energetiche. Ora si fa invece riferimento a un obiettivo generico di riduzione dei consumi energetici nell’ordine del 16% per il

sidenziale dovrà essere a zero emissioni. Nuovi edifici. Dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030; per quelli di proprietà pubblica il termine è anticipato al 2028. Segnaliamo che è già in programmazione un webinar di prima analisi e approfondimento dedicato alla Direttiva Case Green, che verrà realizzato da ANGAISA in collaborazione con la società PartnerPro/Team’s Solutions. Nei prossimi giorni invieremo ulteriori dettagli in merito a tutte le aziende associate. Il Segretario Generale Dott. Corrado Oppizzi

1 ANGAISA Informa del 16 marzo 2024 Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS
16 | 31 marzo 2024
Presidente
infissi 458.705 Fotovoltaico 341.101 Sistemi accumulo 329.188 Colonnine ricarica 261.530
222.889
ANGAISA Sostituzione
Cappotti termici
198.059
Pompe di calore
181.153
condensazione
Caldaie a
161.567
Fonte ENEA

Diritto & Impresa

Ambiente. Etichettatura AEE con batterie incorporate. Risposta ad interpello.

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è intervenuto, in risposta ad un’istanza di interpello ( Interpello 15 febbraio 2024, Prot. 28820 ), per chiarire quale debba essere l’etichetta da apporre nel caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie non sostituibili/amovibili da parte dell’utilizzatore finale. Il tema è di particolare interesse perché, nel caso di specie, il “fine vita” dell’AEE e della batteria in essa incorporata coincidono, e quindi è dubbio se sia sufficiente l’etichetta di cui all’allegato IX del D.Lgs 49/2014 sui RAEE o se, invece, sia necessario aggiungere anche il simbolo per la raccolta differenziata di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 188/2008 sulle batterie e relativi rifiuti. Il Ministero, nella sua risposta, ha evidenziato che sull’apparecchio elettronico con batteria inamovibile vada messa sia l’etichetta sullo smaltimento a fine vita prevista dalla normativa pile sia quella prevista dalla normativa sui RAEE. A motivare questa lettura interpretativa, il Ministero ha richiamato la normativa pertinente, sottolineando che l’obbligo di etichettatura “informativa” per la gestione a fine vita delle pile è disciplinato dal D.Lgs 188/2008 (articolo 23) mentre quello per le apparecchiature elettroniche dall’articolo 28 del D.Lgs 49/2014 (contenitore di spazzatura su ruote barrato con banda orizzontale nera sottostante). Pertanto, secondo il Ministero, il produttore, nel caso di specie, sarà tenuto ad applicare entrambe le etichette, o direttamente sul prodotto (apparecchio elettronico o pila) oppure, se del caso, sull’imballaggio.

Fisco. Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024), che indica le modalità di rettifica, in presenza dei requisiti di legge, delle “comunicazioni” trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le novità contenute nella suddetta guida. Come noto, il soggetto passivo, che deve emettere una nota di variazione in diminuzione (art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972), dovrà predisporre un file XML con codice TD04 o TD08 se si sceglie la nota di credito

“semplificata”, indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA. Allo stesso modo, chi intende effettuare una rettifica in aumento (art. 26, co.1, D.P.R. n. 633/1972), dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 o TD09, per la nota di debito “semplificata”.

Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura, in cui non è indicata l’IVA, perchè l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”. In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04. L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97). Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”. Quanto sopra illustrato è valido anche per le note di debito: il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi. I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno, invece, essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa). Nella Guida è contenuta una precisazione relativa all’uso del campo “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19. Con riferimento all’inversione contabile interna, premesso che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato

secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

• numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;

• numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.

Qualora sia stata modificata una comunicazione da esterometro, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

Fisco. Revisione disciplina agevolazioni fiscali per interventi energetici. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge 22 febbraio 2024, n. 17 , recante: “ Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il decreto-legge introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del DL. n. 34/2020. Si tratta, in particolare, degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, della detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Si analizzano di seguito le disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto in esame.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

L’articolo 2 del decreto in esame interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, DL. n. 34/2020, prevedendo che tale deroga si applica solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’en -

2 ANGAISA Informa del 16 marzo 2024

trata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2023), risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, tale norma limita l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa. Infatti, a legislazione vigente, il blocco delle opzioni previsto dall’art. 2, co. 1, DL. n. 11/2023, non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del DL. n. 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. È inoltre previsto che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’art. 119, co. 8-ter, DL n. 34/2020, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

L’articolo 3 del decreto in esame interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter del DL. n. 34/2020. In particolare, l’agevolazione viene circoscritta agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe, l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene, altresì, abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Viene disposto, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione. La predetta disposizione non si applica alle opzioni relative alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, sempre per gli interventi di supera -

mento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:

a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992.

È prevista, infine, una clausola di salvaguardia per i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto legge (30 dicembre 2023), risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.

Fisco. Welfare. Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri. L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 57 del 1° marzo 2024 , ha esaminato il caso di una società che intende erogare alle lavoratrici madri, che dopo il periodo di astensione obbligatoria utilizzano il periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi e verificare se tale importo soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 51 del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, al riguardo, ha ribadito che i benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e che le disposizioni di favore non possono essere applicate se le somme o servizi sono rivolti ad personam o apportano dei vantaggi solo ad alcuni lavoratori. Pertanto, dal momento che lo status di maternità non appare idoneo a individuare una ‘’categoria di dipendenti”, le somme in oggetto hanno rilevanza reddituale in quanto, rappre -

sentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Lavoro. Causali individuali per i contratti a termine.

La Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso, ha convertito con modificazioni, il D.L. n. 215/2023, c.d. “Milleproroghe”. L’articolo 18, comma 4-bis) della citata legge interviene in modifica della lettera b) dell’articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prolungando fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 aprile 2024 precedentemente previsto) la possibilità per le aziende di apporre un termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti a livello individuale, in assenza di previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del medesimo decreto.

Previdenza. “INPS per tutti”, il canale whatsApp ufficiale dell’Istituto. Con il comunicato stampa del 19 febbraio 2024 , l’INPS ha reso noto che è attivo il canale WhatsApp “INPS per tutti” dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. Il canale proporrà ogni settimana almeno cinque contenuti su tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse e tramite news, video, link, visual gli utenti riceveranno sugli smartphone un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti. Il canale WhatsApp rappresenta un efficace strumento di comunicazione finalizzato a garantire informazioni sempre più tempestive, semplici e accessibili. I più importanti aggiornamenti riguarderanno i temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e altro. I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base alle tematiche:

• verde per imprese e liberi professionisti;

• giallo per le informazioni a tema lavoro;

• arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza;

• rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità;

• blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori. Non sarà possibile inviare risposte o chiedere informazioni e sarà garantita la totale riservatezza degli utenti che avranno la certezza dell’autorevolezza delle informazioni.

3 ANGAISA Informa del 16 marzo 2024 Diritto & Impresa

Diritto & Impresa

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È possibile iscriversi al canale WhatsApp attraverso questo link oppure inquadrando il QR Code presente nelle sedi territoriali.

Previdenza. Pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024

L’INPS, con la Circolare n.46/2024 , ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 ( Legge n. 213/2023 ) in materia di pensione anticipata e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e, in particolare, riguardanti le soglie minime di importo per l’accesso alla prestazione. A partire dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (pertanto assoggettati al sistema di calcolo contributivo), il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, corrisponde a 534,41 euro. Si rende noto,

Nuovi Soci

Produzione. BERTOLOTTO S.p.a. di Torre San Giorgio (CN)

Bertolotto Porte è un’azienda tutta italiana che dal 1987 non ha mai smesso di crescere e, ad oggi, risulta essere uno tra i leader mondiali nella progettazione e produzione

Partner

Accordo quadro ANGAISA/ ECOPOLIETILENE

E’ operativo l’accordo quadro tra ANGAISA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente personalità giuridica e operante senza scopo di lucro sul territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietile-

inoltre, che il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, della Gestione separata nonché in regime di cumulo. Con riferimento alla pensione anticipata (pari a 64 anni e 20 di contributi effettivi versati), a partire dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia minimo è pari a 3 volte l’assegno sociale (1.603,23 euro). L’importo resta fermo a 2,8 volte per le donne con un figlio (1.496,35 euro) e s cende a 2,6 volte (1.389,47 euro) per le donne con 2 o più figli. Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia, continua a trovare applicazione l’art.1, c. 40, lett. c), legge n. 355 del 1995 (anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi). In relazione all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incre-

menti della speranza di vita, si segnala che - come stabilito con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18.7.2023 - i requisiti pensionistici, per il biennio 2025-2026, non saranno ulteriormente incrementati. L’INPS ricorda poi che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024, è riconosciuto per la c.d. pensione “quota 103” un importo massimo dell’assegno pensionistico pari a 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro per il 2024), sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia ordinaria pari a 67 anni (di cui all’art. 24, c. 6, D.L. n. 201/2011). Si precisa, inoltre, che al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Infine, si ricorda che il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. “finestra”).

di porte, sistemi per interni e porte blindate. L’eccellenza per l’azienda è un fatto quotidiano.

Viene ricercata in ogni dettaglio e viene reinventata continuamente. Materie prime accuratamente selezionate, modelli esclusivi, tecnologie all’avanguardia, il talento e l’esperienza dei nostri artigiani specializzati: tutto questo è racchiuso dal marchio Bertolotto, garanzia di un prodotto realmente Made in Italy. Per l’azienda, le

porte non sono semplici oggetti, ma creazioni su misura per chi sceglie di circondarsi di cose belle e arredare la propria casa con soluzioni capaci di esprimere valori duraturi. Attenzione e costanza nel lavoro, creatività e passione nell’ideazione, tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente: sono l’unico modo che l’azienda conosce di lavorare, da sempre. La qualità è il modo in cui rispettano i clienti, il marchio è la loro garanzia.

ne destinati allo smaltimento, grazie al quale i distributori e i produttori associati potranno avvalersi di condizioni agevolate per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006, tanto i produttori o importatori, quanto i distributori di beni in polietilene sono tenuti ad aderire a un consorzio o “sistema alternativo”, aventi caratteristiche analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è stato formalmente approvato dal Ministero dell’Ambiente nel giugno 2020. E’ inoltre previsto che i produttori/importa-

tori presentino periodicamente al Consorzio o sistema alternativo al quale hanno aderito, una dichiarazione relativa ai quantitativi di beni in polietilene immessi nel mercato nazionale, sulla cui base verrà determinato il contributo ambientale da corrispondere.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all’interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni)

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).

4 ANGAISA Informa del 16 marzo 2024

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