ANGAISA Informa n. 547 del 1 febbraio

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1 | 15 febbraio 2024

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

Proposta Regolamento Europeo contro i ritardi di pagamento Le ragioni del no

Distributori Idrotermosanitari Bilanci 2022 Giorni crediti verso clienti Giorni debiti verso fornitori

121,9 97,9

Flash Report Osservatorio Eco-Fin ITS ANGAISA ed. 2023

L’appunto

“Il prezzo rimane il principale fattore di attenzione per ciò che riguarda l’acquisto di prodotti sostenibili. La nuova edizione dell’indagine EY Future Consumer Index evidenzia che il 51% del campione italiano intraprende azioni ambientali solo quando ciò consente di risparmiare”. Stefano Vittucci – Retail & Consumer products leader EY Italia

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È del settembre scorso la proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che vede la sua origine nella dichiarata necessità di “garantire l’affidabilità dei flussi di pagamento per rendere l’economia dell’UE e in particolare le piccole e medie imprese più competitive”. L’ambito di applicazione del provvedimento (che, a differenza della Direttiva, per essere operativo non dovrebbe essere recepito dai singoli Stati membri) riguarda le transazioni commerciali fra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione, e andrebbe a sostituire la Direttiva 2011/7/ UE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 192/2012. L’aspetto più “dirompente” contenuto nella proposta di Regolamento è indubbiamente quello che prevede un termine massimo e unico di pagamento pari a 30 giorni nei rapporti tra imprese (B2B) e nei rapporti tra imprese e PA (G2B), senza possibilità di deroghe contrattuali. Di fatto, se fosse approvata questa modalità, gli interessi di mora dovrebbero essere corrisposti automaticamente dal debitore al creditore una volta soddisfatte alcune condizioni di base previste dall’art. 5, tra le quali: adempimento del creditore a obblighi contrattuali e di legge, ricevimento fattura da parte del debitore, mancato rispetto del termine di pagamento. Gli interessi di mora, equivalenti al tasso di riferimento più otto punti percentuali, non sarebbero inoltre rinunciabili da parte del creditore. Qualsiasi clausola contrattuale atta a rendere inefficaci tali disposizioni, in tutto o in parte, sarebbe nulla. Toccherebbe comunque ai singoli Stati membri definire le sanzioni da applicare in

caso di violazione del nuovo Regolamento. Una applicazione rigorosa e generalizzata di queste disposizioni rischierebbe, peraltro, di produrre esattamente l’effetto contrario rispetto a quello auspicato. Il rischio concreto è quello di non tener conto degli equilibri di filiera e delle consuetudini legate alle modalità di funzionamento di determinati settori. Realtà consolidate in cui, ad esempio, le PMI si trovano a dover alimentare magazzini “importanti” per garantire l’offerta nei confronti della clientela privata e professionale, e spesso devono gestire lo squilibrio fra la media dei giorni crediti verso clienti e quella dei giorni debiti verso fornitori. Si tratta di problematiche che sono oggetto di confronto e dibattito a Bruxelles e anche a livello nazionale. A questo proposito Confcommercio, in sinergia con l’organizzazione europea Eurocommerce, ha messo a punto alcune proposte di modifica del Regolamento che sintetizzano le valutazioni critiche di molte associazioni di categoria aderenti, fra cui ANGAISA, sottolineando fra l’altro che “le regole attuali offrono quella flessibilità contrattuale necessaria per garantire ai settori del commercio al dettaglio e all’ingrosso di continuare a operare in maniera efficace ed efficiente”. Si tratta del resto, di posizioni che sono state sostanzialmente riprese anche dalla 4a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato, nella risoluzione del 22 novembre 2023. Nelle premesse, la Commissione sottolinea, fra l’altro, che è “condivisa la necessità di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la compesegue a pag.2

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