Adifinanza: Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 62 - 12 dicembre 2008

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Coordinato da Fabio Picciolini Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 62 - 12 dicembre 2008 Stampato in proprio in dicembre 2008

In questo numero:

Nuovi strumenti per contrastare le frodi con carte di credito

Conciliatore Bancario e camera di Conciliazione Consob

Ultim’ora

- Nuovi strumenti per contrastare le frodi con carte di credito

Approfondimenti

- Conciliatore Bancario e camera di Conciliazione Consob - Argentina: contestato l’Icsid

Flash

- Alitalia - Abitazione - Assegni - Centrale rischi - Cessione del quinto della pensione - Commissione di massimo scoperto - Conti correnti - Conti dormienti - Crack Madoff - Equitalia: rateizzazione dei rimborsi - Mutui - Parmalat - Sovraindebitamento

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periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente

Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma


Ultim’ora

Nuovi strumenti per contrastare le frodi con carte di credito Attivo dal 1° dicembre 2008 un archivio informatico che rafforza la sicurezza del circuito di spendita.

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er venire incontro alle esigenze di cittadini e aziende che ogni anno subiscono ingenti danni a causa di frodi su carte di credito, bancomat e revolving, dal 1° dicembre 2008 è attivo un archivio informatico che rafforzerà la sicurezza del circuito di spendita, mediante l’espulsione dal circuito stesso degli esercenti che accettano mezzi di pagamento clonati o contraffatti, e permetterà alle banche e alle finanziarie di essere informati in tempo reale su movimenti anomali e sospetti. L’iniziativa ministeriale scaturisce dal regolamento di attuazione della legge n. 166 del 17 agosto 2005, concernente la “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento”. Il legislatore ha, infatti, stabilito che le “misure di prevenzione amministrativa da adottare in questo specifico settore rientrano tra i compiti di pubblico interesse che lo Stato è chiamato a svolgere a vantaggio della collettività”. La legge viene pertanto incontro a tutti coloro che, quali potenziali vittime, temono la “classica” clonazione delle carte di credito, il phishing e le conseguenti violazioni della privacy. L’impianto normativo ha inteso così porre in essere un sistema di protezione efficace per il quale tutti gli istituti (società, banche, intermediari finanziari) che emettono carte di pagamento e quelli che gestiscono reti commerciali di accettazione delle stesse dovranno accreditarsi presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) ed effettuare le segnalazioni richieste a termini di legge. L’UCAMP rappresenta la struttura del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è composto, in massima parte, da un Nucleo specifico della GUARDIA DI FINANZA. L’ufficio, oltre alle funzioni sopra citate, ha il compito di monitorare, prevenire e contrastare i tentativi di falsificazioni dell’euro e prevenire le frodi nel settore dei prestiti che vanno da 154 a 31.000 euro. Il nuovo archivio informatico sarà gestito direttamente dal personale dell’UCAMP e sarà costituito di due segmenti. Il primo segmento, il cui avvio è stato fissato il 1° dicembre, riguarda le frodi accertate. Più in particolare, il segmento sarà alimentato da tutte le segnalazioni dei gruppi societari che emettono le carte o che convenzionano i punti vendita. Il database conterrà i dati riguardanti gli esercizi commerciali nei confronti dei quali è stato esercitato, per motivi di sicurezza, il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento. E’ inoltre prevista la comunicazione dei dati relativi alle transazioni non riconosciute dai titolari di carte di credito, e quindi precedentemente denunciate agli organi di giustizia. Sulla base di tali dichiarazioni il database è dunque in grado di individuare immediatamente l’esercizio nel quale è avvenuta una transazione irregolare. Il secondo segmento, il cui avvio è previsto alla fine del 2009, riguarderà le operazioni sospette. Quando sarà realizzato, le predette società

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avranno l’opportunità di richiedere il monitoraggio di tutte le informazioni nel caso in cui un singolo esercente superi le soglie di rischio di frode o la modalità di spesa di una singola carta raggiunga ovvero superi determinati parametri di rischio. L’incrocio delle informazioni provenienti da tutte le società emittenti le carte porterà sicuramente a identificare meglio e più velocemente i rischi di frode di quanto non possano fare oggi i singoli operatori del settore, che si possono basare soltanto sulle informazioni legate al proprio circuito e ai propri sottoscrittori. Oltre a costituire per le banche e le società che operano nel settore uno strumento utile a prevenire le frodi, l’archivio informatico rappresenterà anche un valido strumento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia per contrastare con maggiore successo il fenomeno della clonazione delle carte di pagamento che ormai anche in Italia, come negli altri paesi della Comunità Europea, ha raggiunto livelli piuttosto elevati. Non va infine trascurato l’effetto indotto, circa il rafforzamento della fiducia che il cittadino nutre nei confronti delle carte di credito e di debito, derivante dalla consapevolezza che l’azione dello Stato nel contrasto al fenomeno si arricchisce di strumenti e metodologie nuove.

Approfondimenti

Conciliatore Bancario e camera di Conciliazione Consob Riformato l’organismo di risoluzione delle dispute.

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l Cicr (delibera 275 del 29 luglio 2008) riforma l’organismo di risoluzione delle dispute attraverso l’aumento a 100.000,00 euro il valore delle controversie ammissibili, una composizione più equa del collegio che si apre a rappresentanti indipendenti delle associazioni dei risparmiatori, obbligatorietà dell’adesione degli intermediari bancari e finanziari al sistema di risoluzione delle dispute. La norma è stata emanata in attuazione dell’art. 128-bis del TUB. In particolare: Il collegio di decisione resterà composto da cinque persone. Prima della riforma era composto dal presidente nominato da Banca d’Italia e gli altri quattro componenti dall’Abi, ora tre componenti, compreso il presidente, sono nominati da Banca d’Italia uno dall’ABI, uno dai clienti. Possono essere creati anche conciliatori territoriali. I rappresentanti devono avere esperienza e professionalità, in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori e sono esclusi coloro che nel biennio precedente abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato o autonomo con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa per le banche e le loro associazioni o per le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti. Le controversie sull’accertamento di diritti, obblighi, facoltà potranno essere presentate fino a concorrenza di 100.000 euro, escludendo i danni non conseguenti immediatamente e direttamente dell’inadempimento o

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della violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario o di contratti a esso collegati. Non potranno essere presentate controversie già discusse dalla magistratura o da un collegio arbitrale o per le quali è in corso un tentativo di conciliazione. I clienti (che non possono rinunciare al diritto di ricorso) non dovranno sottostare a nessuna spesa per il procedimento, tranne un contributo pari a 20 euro, che sarà rimborsato dalla banca se il ricorso sarà accolto in tutto o in parte. La procedura scatterà 30 giorni dopo la presentazione all’intermediario bancario o finanziario un reclamo preventivo che sia rimasto “insoddisfatto o senza esito”. La presentazione del ricorso potrà avvenire direttamente da parte del cliente o attraverso la propria associazione di categoria, con obbligo di comunicazione alla controparte. Il ricorso dovrà essere presentato alla segreteria tecnica del collegio della zona geografica di competenza del cliente (in base alla sede o residenza), utilizzando moduli predisposti. Il modulo potrà anche essere consegnato alle filiali della Banca d’Italia che provvederanno a consegnarlo al conciliatore. Gli intermediari avranno 30 giorni dalla ricezione del ricorso per trasmettere al collegio le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione relativa al reclamo attraverso il tramite delle loro associazioni di categoria o, se non aderenti, direttamente alla Banca d’Italia. Gli organismi di categoria, che hanno tempo 15 giorni per effettuare l’esame della documentazione e del rispetto delle norme procedurali, procederanno poi a trasmettere il tutto a Bankitalia. Dal momento della ricezione delle controdeduzioni il collegio avrà 60 giorni per pronunciarsi, dopo un’istruttoria preliminare che verificherà i presupposti del ricorso, con la possibilità di sospensioni a richiesta delle parti. La decisione sarà presa a maggioranza dei componenti. Se una delle parti avvia un tentativo di conciliazione, il ricorso sarà sospeso e, se la conciliazione fallirà, riprenderà il suo corso senza necessità di un nuovo reclamo. Se invece si ricorrerà a magistrati o arbitri il conciliatore potrà dichiaralo estinto. La decisione, motivata, andrà comunicata alle parti entro 30 giorni e l’intermediario avrà altri 30 giorni per attuarla, salvo diverso termine espresso. La Consob, in attuazione del Dlgs 179/2007, ha predisposto il regolamento per la Camera anti-liti per la soluzione dei conflitti Sgr-risparmiatori. L’organismo dovrebbe comporre le controversie tra i risparmiatori e l’industria finanziaria causate dai servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio attraverso conciliatori e arbitri che dovranno comporre le liti in materia di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nell’espletamento dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Gli investitori non professionali potranno utilizzare procedure in grado di risolvere stragiudizialmente, in maniera rapida, efficace ed economica le controversie. La Camera sarà un organismo collegiale composto da cinque membri nominati dalla Consob, di cui uno espresso dalle associazioni dei consumatori e uno dall’industria finanziaria. La conciliazione, su richiesta dell’investitore, sarà gestita da un conciliatore nominato dalla Camera che cercherà di condurre all’accordo spontaneo tra le parti o proporrà una propria ipotesi di accordo entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo proroghe decise dalle parti. Il tutto comporterà l’esborso di una tariffa commisurata al valore della controversia. In caso si ricorra invece all’arbitrato ordinario, le controversie saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati espressamente, che dovrà pronunciarsi con un lodo entro 120 giorni dalla nomina, salva un’eventuale proroga per altri 120 giorni. Anche in questo caso la tariffa sarà commisurata al valore della controver-

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sia. L’investitore potrà poi chiedere un arbitrato semplificato, finalizzato “al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall’investitore”. La Camera di conciliazione della Consob potrà esprimersi anche su richieste di azione collettiva risarcitoria per individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva.

Approfondimenti

Argentina: contestato l’Icsid L’Icsid (Centre for the Settlement of the Investment Disputes = Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimenti), sebbene contestato, prosegue il suo lavoro.

L’

Argentina ha contestato l’Icsid che comunque prosegue nel suo lavoro. L’8 agosto 2008 l’Argentina, attraverso lo studio internazionale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha presentato le proprie memorie di difesa. Il 7 novembre 2008 i legali degli obbligazionisti italiani hanno presentato la propria contro memoria. Il 21 dicembre 2008 le parti si sono scambiate ulteriore documentazione. Entro il 20 febbraio 2009 la Repubblica Argentina presenterà le proprie controdeduzioni. Entro giugno 2009 dovrebbe essere emessa la sentenza dell’Icsid in merito alla giurisdizione. Se la decisione fosse favorevole ai ricorrenti, si potrà entrare nella fase di merito; in caso di decisione contraria dovrà essere presentato appello sull’ammissibilità del ricorso. La Repubblica Argentina si difende denunciando un conflitto d’interessi della Tfa, in quanto espressione dell’Abi e delle banche che hanno intermediato i bond argentini, che mina il mandato conferito dai risparmiatori. Inoltre né il trattato Bit, né l’Icsid hanno mai previsto domande di arbitrato simili a class action. La difesa argentina scarica sugli intermediari la responsabilità di aver venduto al pubblico retail bond il cui emittente era doppia B e a offerta limitata a investitori istituzionali. Insomma, la conformità dell’investimento alla legislazione internazionale, per molti esperti, appare dubbia. All’Icsid sono stati presentati altri tre ricorsi gruppo Beccara, Alemanni e Alpi che potrebbero procedere anche contro le banche che hanno collocato i prodotti. Il rischio del ricorso all’Icsid è la prescrizione dei propri diritti, considerato che il crack è del 2001 (Corte Cassazione 26.125/07 che ha uniformato i termini di prescrizione a dieci anni). La Tfa il 21 novembre 2008 ha scritto agli obbligazionisti una lettera a firma del presidente Nicola Stock per aggiornarli sull’arbitrato. I consulenti legali White & Case, Grimaldi & Associati e Perez Alati, Grondona Benites, Arntsen & Martinez de Hoz; ritengono la fase giurisdizionale la parte essenziale del ricorso arbitrale. L’Argentina ha deciso anche di riavviare i negoziati per la ristrutturazione del proprio debito pari a 6,7 miliardi $, nei confronti del Club di Parigi, per recuperare credibilità internazionale e accedere al mercato dei capitali esteri. Il 29 ottobre il giudice Thomas Griesa del tribunale di New York ha disposto il blocco sugli investimenti dei fondi pensione argentini negli Stati Uniti, accogliendo la richiesta di un fondo chiuso statunitense che detiene 554 milioni in bond argentini.

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Flash

Alitalia Il prestito Alitalia (obbligazioni convertibili 2002-2010 7,15%) è suddiviso per 445 Ministero dell’Economia e per 270 piccoli risparmiatori. Gli obbligazionisti, probabilmente, riceveranno solo una minima parte del credito. La prima udienza per i creditori si è svolta il 16 dicembre 2008 per le altre società del gruppo il 13 gennaio 2009 (Volare Spa e Alitalia Express), 19 gennaio 2009 (Alitalia Servizi Spa e Alitalia Airport Spa).

Abitazione Disagio abitativo Il decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito in legge n. 199 del 18 dicembre 2008, ha previsto particolari misure per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali in attesa dell’attuazione del piano casa previsto dal Governo con legge 133/08. Oltre a protrarre gli sfratti, per alcuni comuni, al 30 giugno 2009, e il termine per la presentazione della richiesta di contributi, ha previsto che per i proprietari di immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sia prevista la possibilità di cedere la proprietà agli istituti autonomi case popolari. Gli istituti autonomi case popolari provvederanno a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari, intendendo per canone sostenibile quello pari al 70% degli accordi raggiunti a livello territoriale con le associazioni di rappresentanza dei proprietari e dei conduttori. Il canone corrisposto sarà imputato a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l’estinzione del mutuo relativo all’immobile e degli oneri accessori corrisposti. Il mutuatario alla scadenza del contratto di locazione avrà priorità per l’eventuale riacquisto dell’immobile.

Assegni Dal 1° gennaio 2009, nel rispetto del regolamento (Ce) 1889/2005, assegni e traveller cheque dovranno essere dichiarati al confine. Le persone fisiche in entrata o in uscita dalla Ue devono sottoscrivere una dichiarazione sul danaro che portano con sé di importo pari o superiore a 10.000 euro. La dichiarazione (un formulario standard composto da 34 voci) dovrà essere inviata all’Agenzia delle Dogane oltre che al posto di dogana, anche per via telematica; in questo caso può essere redatta prima dell’arrivo alla frontiera. Le voci riguardano l’origine del danaro, (risparmi, vendita di immobili, proventi commerciali), generalità del dichiarante. Le sanzioni sono rimaste invariate; l’oblazione sarà possibile al momento della contestazione, con pagamento alla Dogana o alla Guardia di finanza, ovvero entro dieci giorni dalla stessa se il pagamento è effettuato al ministero. L’oblazione sarà inoltre possibile solo se l’ammontare è inferiore a 250.000 euro.

Centrale rischi La Banca d’Italia ha avviato la modifica della Centrale Rischi. Tra l’altro è stato fissato l’accentramento della rilevazione dei rischi in Banca d’Italia con la contestuale abolizione della Centrale rischi d’importo contenuto. I dati raccolti dalla C.R. riguardano tutte le informazioni (crediti per cassa e di firma, garanzie, valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari, operazioni effettuate per

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conto terzi, valore nominale di crediti ceduti a terzi) di importo pari o superiore a circa 30 mila euro e le posizioni a sofferenza senza limiti d’importo. La Centrale Rischi di Banca d’Italia fornirà al sistema bancario informazioni sui rapporti banca-cliente, utili alla stabilità finanziaria e alla sana e prudente gestione dei singoli intermediari e razionalizzazione ed efficienza del sistema di rilevazione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali per le banche. La Centrale censirà i crediti superiori a 31.245 euro e minori di 75 mila (limite massimo del credito al consumo) per le operazioni di crediti per cassa e di firma, garanzie, valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari, operazioni effettuate per conto terzi, valore nominale di crediti ceduti a terzi. Inoltre, saranno censite le posizioni a sofferenza, senza limiti d’importo. In prospettiva è previsto che la Banca d’Italia sarà sede anche di un’anagrafe contenente le informazioni acquisite da pubblici registri ed elenchi o albi ufficiali.

Cessione del quinto della pensione L’INPS ha comunicato (messaggio n. 16461/2008) i nuovi tassi di interesse sulla cessione del quinto della pensione. • Prestiti fino a 5.000,00 euro da 8,45 a 8,70%. • Prestiti oltre 5.000,00 euro da 7,55 a 7,80%. L’Istituto di previdenza ha inoltre reso noto (messaggio n. 16815/2008), i criteri operativi per le comunicazioni di cedibilità effettuati da familiari per pensionati inabili o analfabeti. In caso di impossibilità del pensionato di recarsi presso lo sportello Inps, il soggetto incaricato deve essere in possesso di procura notarile. In caso di analfabeta, la comunicazione di cedibilità è rilasciata direttamente al pensionato tenuto conto che il funzionario Inps che riceve l’istanza è legittimato ad autenticare la sottoscrizione (con segno di croce). Il contratto di finanziamento deve invece essere sempre sottoscritto dal pensionato (manifestazione di volontà), per cui l’Istituto dovrà respingere i contratti sottoscritti con segno di croce pur se avallati dalla firma di due o più testimoni. L’Inps ha anche chiarito che non hanno validità, come manifestazione della volontà contrattuale, gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive di atti notori, in quanto gli stessi servono a certificare fatti e qualità proprie o di altri soggetti, né sono valide le deleghe configuranti procure. Nel caso che sia stato nominato un tutore o amministratore di sostegno, l’INPS prima del rilascio della comunicazione di cedibilità deve verificare dei poteri che, con il decreto di nomina, siano stati conferiti dal giudice tutelare. Il Ministero del Lavoro, a sua volta, con la posizione 51/2008 ha stabilito che in caso di operazione di cessione del quinto dello stipendio, pur aderendo a una forma di pensione complementare il TFR continua ad essere una garanzia accessoria all’operazione; pertanto, sono nulle le clausole contrattuali che impediscono al datore di lavoro e al dipendente che contrae un prestito di destinare il futuro Tfr, a una forma di previdenza complementare. Secondo il Ministero con il passaggio del Tfr al fondo di previdenza complementare l’oggetto della garanzia, di fatto, non viene meno; cambia solo il soggetto depositario della garanzia stessa, nei confronti del quale ci si può rivalere in caso di inadempimento dell’obbligazione principale del contratto.

Commissione di massimo scoperto La CMS è “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo”. L’antitrust, il 4 luglio 2008, ha avviato un’indagine sulla commissione di massimo scoperto nei confronti di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena e Banca nazionale del lavoro per l’ipotesi di pratiche commerciali scorrette. Il Garante intende verificare dai fogli informativi dei contratti di conto corrente se i clienti siano stati informati, in maniera chiara ed esaustiva, sulle modalità di calcolo e sulla natura della commissione. Se fossero giudicate responsabili di

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pratiche commerciali scorrette, le quattro banche potrebbero ricevere una sanzione monetaria che, nell’ipotesi più pesante, può valere sino a 500mila euro. La CMS è stata definita “prassi iniqua e penalizzante per i risparmiatori e per le imprese che deve essere abolita” eventualmente, secondo Banca d’Italia, sostituita da “forme trasparenti di remunerazione, commisurate al fido”. La commissione di massimo scoperto, esiste solo in Italia, ed è il costo dello scoperto del conto corrente. Sullo scoperto, oltre gli interessi, sulla punta massima raggiunta nel periodo in cui si contabilizza il conto è calcolata la commissione. La commissione non rientra nella rilevazione delle soglie anti-usura). La commissione di Massimo scoperto su 314 contratti censiti in Patti Chiari è in media dello 0,66% ma arriva anche al 2,125%.

Conti correnti Il Parlamento europeo ha approvato una proposta per rendere più facile la portabilità dei conti bancari, l’applicazione di commissioni solo in quanto giustificate e il rilascio di informazioni comparabili per tutti i costi. La decisione del Parlamento è funzionale al completamento del “piano d’azione per i servizi finanziari”, al miglioramento dei “servizi finanziari al dettaglio”, e all’accesso ai servizi bancari di base come diritto di tutti i cittadini e, infine, per lo sviluppo della concorrenza tra operatori. Per l’informazione al consumatore è necessario che al consumatore ne sia assicurata una “di migliore qualità e leggibilità”, privilegiando la qualità alla quantità; in tale ambito, è utile adottare un documento unico di sintesi che riporti analiticamente e in maniera comparabile tutti i costi; sarebbe utile la creazione di un motore di ricerca europeo che consenta un confronto transfrontaliero facile e gratuito nonché quella di un difensore civico indipendente competente per i servizi finanziari. Il parlamento ritiene importante l’utilizzo di banche dati a livello transfrontaliero, a condizione che sia rispettata la privacy del cliente e lo sviluppo dell’educazione finanziaria dei consumatori. Secondo Meglena Kuneva, commissaria europea per la tutela dei consumatori. In Italia i costi del conto corrente in Italia sono di 120 euro di costo rispetto a 20 della Gran Bretagna e i 15 dell’Olanda. Inoltre il 26% degli italiani non ha un corrente bancario e il 16% non gode di alcun servizio bancario di risparmio e di accesso al credito.

Conti dormienti I conti dormenti sono 1.071.590 depositi per 798.404.099,50 euro: di questi, 781.755.444,35 euro sono depositi di somme di denaro, mentre 16.648.655,15 euro sono strumenti finanziari. Devono ancora essere calcolate le somme relative ad assegni circolari dormienti e deve essere emanata una specifica legge per le polizze assicurative. Le liste dei conti dormienti sono consultabili, attraverso un motore di ricerca, sul sito del ministero dell’Economia ( www.tesoro.it): Chi dovesse ritrovarsi nell’elenco dovrà avanzare richiesta direttamente al Ministero entro il termine di prescrizione di dieci anni. Per quanto riguarda eventuali eredi che volessero risvegliare un conto dormiente devono provare la morte dell’intestatario (basta un certificato dello stato civile) e la loro qualità di aventi diritto a impossessarsi del patrimonio del defunto, e quindi la loro qualità di eredi. Per riscuotere le giacenze, se la successione ereditaria è regolata da un testamento, occorre esibire una copia autentica del verbale notarile di pubblicazione del testamento stesso e un atto di notorietà che attesta l’identità degli eredi dell’intestatario defunto. Invece, se un testamento non c’è, bisogna procedere a indagini genealogiche per verificare quali siano i parenti del defunto che assumono la qualità di eredi per legge e poi stipulare l’atto di notorietà per attestare chi sia legittimato a riscuotere i fondi del defunto. Se poi gli eredi sono minorenni o sottoposti a interdizione, in loro luogo agiscono rispettivamente i genitori e il tutore. Questi ultimi necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare che, di regola, dispone anche il reimpiego della somma ricavata nell’interesse dell’incapace. Il decreto del giudice è necessario per accettare l’eredità del defunto, che è un passaggio indispensabile e preventivo rispetto alla riscossione dei

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fondi appartenuti al defunto: anzi, dato che minori e interdetti devono accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, sarà necessario anche compilare l’inventario con l’assistenza di un notaio o di un cancelliere del tribunale. Una considerazione è necessaria tenuto conto delle false speranze che sui conti dormienti erano state date ai risparmiatori da alcune associazioni e dallo stesso Governo; le prime prevedendo un ammontare di conti dormienti tra 10 e 15 miliardi il secondo allargando le finalità del fondo creato alla carta Acquisti, all’Alitalia, alla ricerca. Adiconsum, ha sempre sostenuto che i conti dormienti fossero di importo molto limitato e che era sbagliato ampliare le motivazioni dell’utilizzo, considerata, proprio, la scarsa disponibilità. Adiconsum ancora una volta ha avuto ragione, anche se la stampa ha preferito dare retta a chi cerca solo di apparire, facendo il danno di decine di migliaia di piccoli risparmiatori.

Crack Madoff Il crack Madoff peserà in maniera marginale sui risparmiatori italiani salvo che, probabilmente per Banco Popolare e Banca Mediolanum. In particolare Banca Mediolanum ha quattro fondi interni di due polizze della compagnia irlandese Mediolanum International Life sono esposti verso Madoff. Si tratta delle unit linked Mediolanum Trio e Mediolanum Alternative Funds, distribuite in Italia attraverso Banca Mediolanum, sono riconducibile alla società Bernard L. Madoff Investment Securities LLC-. Le perdite massime potenziali conseguenti alla vicenda Madoff in un 1,2% del patrimonio per il fondo interno Trio I; per i tre comparti di Mediolanum Alternative Funds le minusvalenze massime potranno andare invece dall’1,6% del patrimonio per Alternative Fund 3 all’1,8% degli asset in gestione per Alternative Fund 2. Si potrebbe trattare massimo di 10 milioni di euro.

Equitalia: rateizzazione dei rimborsi Equitalia ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di rateazione di debiti fiscali e contributivi. L’istanza di rateizzazione come previsto dalla legge 31/08 deve essere presentata direttamente all’agente della riscossione e non più all’Ufficio finanziario competente. La rateizzazione è possibile per tutti i contribuenti con carichi iscritti a ruolo, anche se sono state avviate azioni cautelari, il termine massimo è di 72 mesi, il numero delle rate è scelto dal debitore e deve essere per l’intero debito iscritto a ruolo. Non possono essere rateizzati i pagamenti dei tributi locali inseriti nei cosiddetti “Gia” e nei ruoli rateizzati sin dall’origine, come i ruoli Inps a seguito della rateazione delle somme richieste dall’Istituto mediante “avviso bonario”, nonché i crediti la cui riscossione è “spontanea a mezzo ruolo”, ossia quando il debito non deriva da un inadempimento e la somma da iscrivere a ruolo è già originariamente ripartita in più rate su richiesta del debitore, per le somme iscritte a ruolo dalle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate aiuti di Stato dall’Unione europea. Per ottenere la rateizzazione il debitore deve dimostrare di versare in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà; il riferimento della direttiva Equitalia è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2000 che prevede che il debitore non possa di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo ma è in grado di sopportare l’onere finanziario di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La direttiva Equitalia esemplifica i motivi di temporanea difficoltà.

Mutui Multe Antitrust L’antitrust ha multato 23 banche per 9,68 milioni di euro, per comportamento scorretto nell’applicazione della portabilità. Secondo l’Antitrust “le banche, con diversi comportamenti, analizzati dettagliatamente nei singoli provvedimenti e distintamente sanzionati, in ragione del tipo e della gravità della violazione accertata, della loro durata e della dimen-

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sione delle banche, hanno negato o comunque ostacolato la portabilità gratuita (surroga) dei mutui da parte della cliente-la, prevista dalla legge, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale e fornendo informazioni incomplete o non veritiere alla clientela”. Le mancanze sono di tre tipi, • sostituzione del mutuo in luogo della surroga, • surroga attiva ma con oneri a carico dei consumatori • surroga onerosa. Il primo caso, spiega la nota, riguarda. Le banche sanzionate sono: Intesa Sanpaolo, Bnl, Deutsche Bank, Banca Popolare di Sondrio, la Banca Popolare di Vicenza, Banca Nuova, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca Popolare Commercio e Industria (che “hanno proposto alla clientela, nel corso di periodi risultati diversi sulla base dei singoli accertamenti istruttori, la più costosa pratica della sostituzione”), Monte dei Paschi di Siena, Banca Antonveneta, Banca Carige, Banca Sella, Credito Artigiano, Credem e Bipop Carire, Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, Banca Popolare di Lodi (che hanno attivato la portabilità del mutuo, ma hanno imposto, in misura differenziata, oneri ai consumatori non previsti dalla legge), Unicredit Banca, Banco di Sicilia e Unicredit Banca di Roma e Banca Popolare di Milano. Alcune delle banche sanzionate hanno già proposto opposizione al provvedimento. Portabilità L’Abi e l’Ania hanno raggiunto l’accordo per il rimborso dei premi assicurativi pagati e non goduti in caso di portabilità del mutuo. Il mutuatario potrà decidere se utilizzare la polizza assicurativa per la durata residua e su sua richiesta la compagnia trasferirà il vincolo a favore della nuova banca, con la possibilità, in caso di scadenza diversa rispetto a quella originaria, l’assicurazione regolerà, per il tramite della banca, l’integrazione della copertura assicurativa ovvero l?estinzione anticipata rispetto a quanto stabilito nel contratto originario. In alternativa, potrà estinguere la polizza e la banca originaria dovrà restituire la parte di premio non goduta dal cliente.

Parmalat Secondo il Tribunale di Milano solo Calisto Tanzi è il responsabile penale del crack Parmalat, condannandolo a 10 anni. Assolti i dirigenti della Bank of America, gli amministratori indipendenti della Parmalat. La società di revisione: Italiaudit (ex Grant Thornton), in liquidazione, è stata condannata al pagamento di una provvisionale di 240mila euro più una confisca di 540mila euro. Somme che però non sono a favore degli oltre 40.000 risparmiatori che avevano agito in Tribunale. In futuro dovranno pronunciarsi ancora il Tribunale di Milano e quello di Parma. E’ vero che alla giustizia servono prove, ma come è possibile solo pensare che Tanzi, da solo, abbia potuto organizzare tutte le operazioni finanziarie che hanno portato al dissesto di Parmalat. Se si guardano i giudizi fino ad ora emessi i risparmiatori non possono essere contenti: • Citigroup ha ottenuto di non dover risarcire i danni richiesti dalla Nuova Parmalat. • Il tribunale di Milano ha assolto i dirigenti Bank of America. • Citigroup, secondo la Corte Suprema di Bergen County (20 ottobre 2008) non dovrà risarcire Parmalat che invece dovrà rimborsare 364 milioni di dollari; rimborso che si traduce in una partecipazione aziona tari dell’1,13% nel gruppo italiano. • La class action aperta a New York contro gli ex amministratori della Parmalat, le banche e i revisori (Grant Thornton e Deloitte) ha escluso Bank of America e Citigroup ed è stata concessa solo agli ex azionisti americani (escludendo gli europei). I risparmiatori europei potranno rifarsi solo attraverso le transazioni con Banca Nazionale del Lavoro e Credit Suisse; circa 50 milioni di dollari con Parmalat che però pagherà in azioni.

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Sovraindebitamento Il Ministero di Giustizia ha predisposto un progetto, da tradurre in disegno di legge, per la ristrutturazione dei debiti delle famiglie (cd. Fallimento familiare) e ai piccoli imprenditori cui non è possibile ricorrere alle procedure concorsuali, sulla falsariga di quanto già previsto nella riforma della legge fallimentare. La proposta, ancora non completamente nota, prevederebbe che il debitore si impegni attraverso tutto il proprio patrimonio per eliminare il sovra indebitamento. I creditori che non volessero aderire all’accordo manterrebbero il diritto a esser rimborsati integralmente. Con l’avvio della procedura si bloccherebbero le procedure esecutive fino al raggiungimento dell’accordo tra creditori e debitore. Sul debitore sarebbe prevista la vigilanza dell’Autorità giudiziaria. Non sono stati previsti incentivi fiscali, neppure per la deduzione della parte di credito non soddisfatta.

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