
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Versione e approvazione
Prima versione del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Acilia Red Foxes.
Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa in data 30 Agosto 2024 con verbale di Consiglio direttivo N. 63.
Premessa
Al fine di garantire valori sportivi sani ed un ambiente sportivo rispettoso e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Acilia Red Foxes promuove una politica di inclusione e condanna ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e si impegna a prevenire tali comportamenti condividendo le misure di prevenzione e contrasto alle violenze e agli abusi nello sport che colpiscono fisicamente ed emotivamente gli atleti e le atlete, così come l’affidabilità delle organizzazioni sportive.
Art. 1. Finalità e compatibilità.
1. Il presente documento illustra il modello organizzativo e di controllo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Acilia Red Foxes, di seguito l'Associazione, che ha per obiettivo la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia e violenza richiamate nella premessa del presente documento.
2. L'Associazione ha redatto il presente documento in riferimento all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 39 del 28 febbraio 2021 ed in coerenza con le “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” definite dalla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP) tempo per tempo vigenti.
Si specifica che il riferimento alla documentazione FIP per la prima definizione del modello è costituito dalla versione del sopramenzionato documento FIP approvato dal Consiglio Federale della FIP stessa con delibera n.218/A del 21/09/2023
Si specifica inoltre che l’Associazione, nella definizione del proprio modello organizzativo, ha tenuto in considerazione le indicazioni degli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS) e delle Federazione del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito Federazioni CIP), a cui l’Associazione stessa aderisce e che nel caso di divergenze tra le indicazioni della FIP e quelle degli EPS o delle Federazioni CIP, a prevalere è quanto definito dalla FIP.

Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi ruolo, funzione o titolo all’attività dell’Associazione, indipendentemente dalla pratica o meno della disciplina sportiva.
2. I soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente documento sono:
a. i soci dell’Associazione, come desumibili dal libro soci;
b. l’Assemblea dei soci;
c. i componenti del Consiglio Direttivo;
d. il Presidente dell’Associazione;
e. coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo retribuito con l’Associazione, cd. “Collaboratori retribuiti”;
f. coloro che hanno un rapporto di volontariato con l’Associazione, cd “Volontari”;
g. i tesserati e le tesserate a vario titolo per l’Associazione presso la Federazione Italiana Pallacanestro e/o i tesserati e le tesserate a vario titolo per l’Associazione presso altri enti riconosciuti dal CONI e dal CIP;
3. Il modello ha validità quadriennale dalla data di approvazione; l’Associazione aggiorna tempestivamente il proprio modello ogni qual volta si renda necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni ai seguenti documenti: Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla Federazione Italiana Pallacanestro e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
4. A fini di pubblicità presso terzi, il presente documento sarà pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, diffuso sui canali social dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Garante FIP per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Responsabile AVD)
5. Il presente modello integra e non sostituisce la Safeguarding policy per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della Federazione Italiana Pallacanestro, approvato dall’Assemblea dei soci con delibera del 17 giugno 2024.
Art. 3. Diritti e doveri.
L’Associazione da sempre promuove una cultura e un ambiente inclusivo, al fine di assicurare la dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e che garantisca l’uguaglianza e l’equità, valorizzi le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
1. Tutti i tesserati e le tesserate hanno diritto:
a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
c. a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

2. Tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. Tutti i tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e la “Safeguarding Policy per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, approvato con delibera del 17 giugno 2024”, per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pallacanestro.
Art. 4. Obiettivi del modello.
In ottemperanza con le soprarichiamate Linee Guida FIP il modello organizzativo e di controllo dell’Associazione persegue gli obiettivi di seguito riportati:
a) la promozione dei diritti di cui all’art. 3 per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi, nello specifico, la Federazione si è dotata di una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata, attraverso la quale consentire agli interessati di effettuare le segnalazioni come disciplinato dall’art. 11 del Regolamento Safeguarding federale;
g) la partecipazione dell’Associazione e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding
Art. 5. Condotte rilevanti.
Il presente modello prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
Le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione costituiscono comportamenti rilevanti:
ABUSO PSICOLOGICO
ABUSO FISICO

Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali
Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psicofisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLTESTIA
SESSUALE
ABUSO
SESSUALE
Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale –presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA
BULLISMO, CYBERBULLISMO

L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI
Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art.5. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina il “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” (di seguito Responsabile AVD), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi e delle sportive
2. Il Responsabile AVD è individuato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a. età non inferiore a 18 anni;
b. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. essere regolarmente tesserato FIP e con gli altri enti a cui l’associazione aderisce.
e. Assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile;
f. Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

3. Il Responsabile AVD dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.
4. L’Associazione comunica la nomina del Responsabile AVD:
a. alla FIP tramite inserimento nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste e tempo per tempo vigenti;
b. agli Enti di Promozione Sportiva e alle Federazioni del Comitato Italiano Paralimpico a cui l’Associazione aderisce, secondo le procedure dagli stessi definiti
5. L’Associazione assolve l’obbligo di pubblicità della nomina del Responsabile AVD attraverso pubblicazione del nominativo e dei contatti del Responsabile AVD sulla homepage del sito dell’Associazione, diffusione sui canali social dell’Associazione e affissione nella sede della medesima.
6. La nomina del Responsabile AVD può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, o in casi di urgenza, con atto unilaterale del Presidente dell’Associazione, con provvedimento motivato per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIP. L’Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui all’art.5 punti 1 e 2 del presente documento.
7. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile AVD per qualsiasi motivo ivi comprese le dimissioni volontarie , l’Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile secondo le modalità di cui all’art.5 punti 1 e 2 del presente documento ed inoltre provvede tempestivamente agli adempimenti di cui all’art.5 punti 4 e 5 del presente documento. Il Responsabile AVD è tenuto a:
a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIP nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
b) gestire l’indirizzo email: garante.aciliaredfoxes@gmail.com per le segnalazioni. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.
c) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito dell’associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
d) segnalare al Safeguarding Officer Federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
e) rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FIP;
f) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell’Associazione;
g) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

h) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro
Art.6. Rapporti tra destinatari e Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
1. Il Responsabile AVD riferisce, previa informativa al Presidente dell’Associazione, su base periodica e almeno due volte l’anno o all’occorrenza, al Consiglio Direttivo in ordine all’effettiva attuazione del Modello e con tempestività in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate.
2. I soggetti a cui si applica il modello sono tenuti a informare e comunicare al Responsabile AVD ogni dato rilevante ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.
3. In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, al Responsabile AVD per i chiarimenti necessari od opportuni. Il Responsabile AVD, eventualmente avvalendosi anche del parere professionale di esperti esterni, è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.
4. Al Responsabile AVD devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall’Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti ai fini del Decreto nei quali risulti coinvolta o comunque connessa l’Associazione.
5. Il Responsabile di concerto con il Presidente dell’Associazione, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo dell’organismo stesso.
Art.7. Profilo dei soggetti che operano nell’ambito dell’Associazione
1. L’Associazione individua le figure tecnico educative (istruttori, allenatori, preparatori fisici) e dirigenziali tra persone di comprovata moralità e competenza tecnica
2. L’Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo a soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, oltre ad una autodichiarazione da parte dell’interessato ovvero di tutti i soggetti dello staff a contatto con gli atleti circa l’assenza di precedenti penali e carichi pendenti rilevanti per la normativa di riferimento, idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti In caso di incarichi entrati in vigore prima dell’adozione del precedente documento, l’Associazione procederà all’acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
3. Ogni socio, dirigente, collaboratore e volontario che svolge la propria attività per l’Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Art. 8. Prevenzione e gestione dei rischi
Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’articoli 3, 4 e 5 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
1. Strumenti e protocolli per la gestione dell’attività sportiva.
a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva, ferme restando le dinamiche legate alle convocazioni ad eventi agonistici, il tempo di gioco in campo e tutte le dinamiche legate alla costruzione delle squadre, che restano a totale discrezione e giudizio insindacabile dell’allenatore o dell’istruttore;
b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Associazione, fermo restando quanto espresso al punto a;
d) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
e) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile AVD di cui al comma 2 dell’art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
f) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
g) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
2. Aspetti applicativi degli strumenti e dei protocolli per la gestione dell’attività sportiva.
Le azioni dei soggetti di cui all’art. 2 sono rivolte ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi, al fine di costruire un ambiente educativo stimolante, proattivo e a misura di giovane persona:
a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
e) confrontarsi con il Responsabile AVD ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
f) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
k) favorire ove possibile, la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
3. Uso degli spazi in concessione all’Associazione.
L’Associazione ha tra i propri obiettivi educativi primari la costruzione dell’autonomia personale delle giovani persone tesserate. L’accesso ai locali spogliatoio è dedicato agli atleti, distinti per genere. Questi effettuano la preparazione alla lezione ed il cambio abiti in autonomia dentro gli spogliatoi, prendendosi cura dei propri effetti personali.
a) Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
b) Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione, suddivisi per genere. Possono

accedere gli istruttori se necessario, mantenendo la porta aperta ed in presenza di almeno altri due tesserati.
c) Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
d) Negli spazi dedicati all’attività sportiva durante allenamenti e gare è garantita la presenza dei genitori e delegati. Dove questo non fosse possibile in relazione agli spazi esigui degli impianti sportivi, sarà possibile l’accesso su richiesta di un rappresentante delegato dalla componente genitoriale.
e) Durante le gare è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione, suddivisi per genere, ai loro istruttori ed in presenza di almeno altri due tesserati. In caso diverso, la porta dovrà restare aperta.
4. Trasferte, viaggi, pernotti.
a) In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
b) Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
5. Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
a) Durante gli allenamenti, in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti – come immobilizzazione di un arto dopo infortunio, trattamenti crio-terapici da eseguirsi in assenza di personale sanitario specialistico – queste saranno effettuate da un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa e saranno eseguiti in palestra e con la presenza di almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
b) durante le manifestazioni sportive o le gare, in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico di gara o, in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei

confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Art. 9. Misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
L’Associazione stabilisce adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
a) Provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile AVD tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo garante.aciliaredfoxes@gmail.com
b) Il Responsabile AVD informa prontamente anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza il Presidente dell’Associazione e appena possibile il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
c) In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, il Responsabile AVD, sentito il Consiglio Direttivo, invia segnalazione al responsabile Safeguarding della Federazione Italiana pallacanestro.
d) In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
e) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, inteso come un insieme di comportamenti e osservazioni che permettono di individuare dei segnali prima che un dato evento accada e con un anticipo sufficiente perché sia possibile prepararsi per la sua gestione, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
f) La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell’Associazione e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
g) Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile AVD sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito database per un periodo di 10 anni. L’accesso al database e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che al Responsabile AVD, anche successivamente alla cessazione della carica - esclusivamente all’Assemblea dei Soci, al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Direttivo dell’Associazione, previa richiesta.
h) L’Associazione garantisce la predisposizione di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse al fine di garantire apposite misure di riservatezza che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
I. presentato una denuncia o una segnalazione;
II. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
III. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

IV. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
V. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Art. 10. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
d) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.
Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all’Associazione dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.
Art. 11. Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela

dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
a) richiamo verbale per mancanze lievi; b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; c) multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione; d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15; e) risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
b) incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaborato retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
▪ l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile AVD;
▪ l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
▪ la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
▪ la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle

violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante; e) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Art. 12. Sanzioni nei confronti dei volontari
1. Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
a) richiamo verbale per mancanze lievi;
b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
c) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
d) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
e) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Art. 13. Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
1. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
2. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

3. L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
4. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
6. Viene nominato come Referente per la privacy il Presidente dell’Associazione, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali
7. Art. 14. Obblighi informativi e altre misure
1. L’Associazione assolve gli obblighi di pubblicità del presente documento come disciplinato negli articoli precedenti del documento stesso.
2. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile AVD .
4. I tesserati dell’Associazione devono dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile AVD; l’Associazione per il tramite del Responsabile AVD, sentito il Consiglio Direttivo, fornisce immediata comunicazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.
5. L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6. L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

8. L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Art. 15. Siti utili
• www.battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
• www.savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
• www.sportesalute.eu, pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.
Documenti correlati
• Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione