Quesiti dal web l’AAROI-EMAC risponde Rubrica a cura di Arturo Citino (Coordinatore Formazione Sindacale)
È possibile prevedere un solo Anestesista Rianimatore in un presidio Ospedaliero dove esiste attività chirurgica in Day Surgery in una sola sala operatoria? Gli interventi eseguiti saranno principalmente in anestesia logoregionale ma non si escludono anche anestesie generali e sedazioni. Il contratto nazionale delega al Comitato paritetico (art.6 bis) la gestione della programmazione dei servizi di emergenza e lo stesso recita: Art. 6 bis Organismo paritetico 1. L’organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. n. 502/1992, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017, alla salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di pronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo - al fine di formulare proposte Anno XLII - Numero 5 - Settembre/Ottobre 2021
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all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. La programmazione di cui all'art. 6 bis va immessa in una procedura condivisa tra i vari attori e deliberata. In generale è da ritenersi da evitare la possibilità di utilizzo dell'Anestesista Rianimatore dedicato all'urgenza chirurgica per altre attività di routine. Dopo aver ottenuto la mobilità in altra Azienda è possibile rientrare nell’Azienda di provenienza? Si deve richiedere nuovamente mobilità? Esiste la possibilità di reintegro nel posto originario ma: - è una opzione dell'Azienda e non un diritto - la remunerazione ricomincia dalla posizione economica e fascia di esclusività iniziale. L'Art. 13 del CCNL affronta la problematica e recita: Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L’Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di esclusività iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Se si adotta tale articolo occorre mettere in conto la decurtazione stipendiale. In alternativa occorre richiedere una nuova mobilità.