Irresponsabilità del Presidente della Repubblica italiana e insindacabilità dei parlamentari

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quale produceva l’effetto di inibire, non solo il procedimento penale che l’aveva originata, ma anche l’eventuale procedimento civile nel frattempo instauratosi.

4. La sentenza n. 1150 del 1988: la Corte costituzionale detta le linee guida sull’applicazione dell’insindacabilità

Occorre soffermarsi, a questo punto, sulla vicenda riguardante il senatore Marchio, dalla quale ha inizio la forte contrapposizione tra magistratura ordinaria e organi parlamentari sfociata in una lunga serie di conflitti di attribuzione ai quali sono corrisposte altrettante sentenze della Corte Costituzionale che hanno fornito, anche se con orientamenti spesso ambigui e contraddittori, le linee guida relativamente all’applicazione dell’insindacabilità parlamentare211. Questa importante vicenda può riassumersi così212:

distanze dagli indirizzi espressi fino a quel momento, decideva di applicare alla fattispecie la più ampia garanzia dell’insindacabilità.» e rimanda agli Atti Senato, IX Leg., Doc IV n. 7A 211 ERIK FURNO, op. cit., p. 102, definisce tale vicenda come «il punto di emersione della conflittualità, fino ad allora latente, tra gli organi parlamentari e la magistratura, cioè tra le opposte esigenze dell’esercizio del mandato parlamentare e l’effettività della giurisdizione». 212 La sintesi è tratta da ERIK FURNO, op. cit., p. 101, ma la vicenda è trattata da molti altri autori tra cui, a titolo esemplificativo, M. C. GRISOLIA, op. cit., p. 80 ss.; C. MARTINELLI, op. cit., p. 41 ss.; F. DONATI, Interrogativi vecchi e nuovi sulle immunità parlamentari, in Giur. cost., Milano, 1988, p. 2377 ss.; F. SORRENTINO, Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, relazione in

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