e la sua prassi volta ad estendere i confini dell’irresponsabilità fino a snaturarne la ratio costituzionale, le più importanti pronunce della Corte Costituzionale finalizzate a sottolineare il carattere funzionale di tale garanzia, il tutto intervallato dalla riforma del 1993 che ha modificato l’art. 68 Cost.
3. L’insindacabilità parlamentare prima della riforma costituzionale del 1993. La tesi della «connessione funzionale» e la c.d. «giurisprudenza parlamentare»
Il testo del previgente art. 68, 1° comma, della Costituzione (come del resto quello attuale) si limitava a subordinare l’intervento dell’irresponsabilità dei parlamentari per i voti dati e le opinioni espresse, alla sussistenza del presupposto che questi potessero ricondursi all’«esercizio delle funzioni parlamentari»191. Questo requisito, considerata anche la pochezza del dibattito costituzionale in
191
ERIK FURNO, op. cit., p. 48.
129