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Condominio sostenibile e certificato Settembre 2018

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Risponde l’esperto di condominio Umberto Anitori

LA VOSTRA POSTA

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previdenziali e degli altri oneri fiscali e contributivi dei dipendenti, esiste dal 2003 e si è modificata con successivi provvedimenti legislativi. Non è una responsabilità penale, ma civile, ed è limitata alle quote relative all’appalto. Vale per due anni dalla fine dell’appalto. Ricorre per qualsiasi appalto e per qualsiasi azienda, anche quella consigliata dall’amministratore. Per evitare questo rischio, è sufficiente che l’amministratore richieda alla ditta di esibire il Durc (dichiarazione unica di regolarità contributiva) in corso di validità. Il Durc è un documento, rilasciato dall’Inps a tutti i datori di lavoro in regola e ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.

Quanto costa rizzare le antenne Nel mio condominio di sette appartamenti e un’unica antenna tv, un inquilino lamenta la scarsità del segnale televisivo. Le spese di manutenzione e amplificazione del segnale sono a carico del proprietario dell’immobile o dell’inquilino? S.S., via e-mail In questo caso è necessario verificare la potenza del segnale nel punto di diramazione (cioè dove parte la linea che serve solo l’appartamento in oggetto), mi sembra che il mi-

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nimo utile sia 65 db. Se fosse inferiore, bisogna intervenire sull’impianto di ricezione/ distribuzione e la spesa a cura dell’amministratore del condominio spetta ai proprietari. Se, invece, il segnale è sufficiente, bisogna intervenire sulla linea dell’appartamento. E qui ci si rifà al principio generale: se si tratta di linea esterna (quindi la cui manutenzione è a carico del conduttore) le spese sono a carico dell’inquilino, se la linea è incanalata nei muri le spese sono invece imputabili al proprietario dell’appartamento, così come se

il disservizio fosse dovuto a vetustà dell’impianto stesso.

Vendere il locale caldaia Nel nostro condominio abbiamo abolito il riscaldamento centralizzato e tolto la caldaia. Ora vorremmo vendere il locale attualmente inutilizzato a una dei condòmini. Vorrei sapere se è possibile e come dobbiamo fare. Attilio Russo, Roma La vendita di un locale comune condominiale è una decisione relativa a un bene del condominio e, di conseguenza, tutti i condòmini devono essere d’accordo. Per questo motivo, la delibera che approva la compravendita deve essere necessariamente approvata all’unanimità e la relativa procura va firmata da tutti i condòmini. Poiché suppongo che l’ex locale caldaia non sia accatastato, sarà necessario preventivamente provvedere al frazionamento e alla variazione di destinazione d’uso, (articolo1117 ter.) poi, il notaio con la firma di tutti i condòmini potrà effettuare il rogito. La riforma del condominio non ha, a questo proposito, modificato le regole in materia di maggioranza per la vendita di beni condominiali.


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