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Immobili e condominio IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO: QUELLO “CONTRATTUALE” E QUELLO “ASSEMBLEARE”.

RENDICONTO CONDOMINIALE E ACCESSO AI DOCUMENTI. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA Art. 1138 Codice Civile. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro e quelle relative all’amministrazione. Il regolamento di condominio si può mostrare con due tipologie quella “contrattuale” e quella “assembleare”, aventi differenti caratteristiche tra loro. Il Regolamento di Condominio Contrattuale equivale a un contratto stipulato tra più persone con efficacia vincolante tra le parti. In genere è predisposto dal costruttore e necessita dell’approvazione unanime da parte di tutti i partecipanti al condomini. Prevede un’efficacia immediata per gli approvanti/stipulanti e per i condomini futuri. Può limitare/pregiudicare/ridurre i diritti e le facoltà spettanti ai singoli, ai quali possono anche essere imposti obblighi non previsti dalla legge. Il Regolamento di Condominio Assembleare è previsto e disciplinato dalle relative norme del codice civile e in particolare dall’art. 1138 c.c. Viene approvato dall’assemblea condominiale con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1138, comma 3 codice civile. Il suo contenuto deve regolare (senza limitare) quanto disposto dalla legge per le diverse parti comuni. Decorso il termine di impugnazione della delibera assembleare di approvazione, è definitivamente vincolante per i condomini e per i futuri aventi causa. Non può privare nessun condomino dei diritti che la legge gli riconosce.

Legge n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013 Art. 23 1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente: «Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimita’. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’ sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. … Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali». A cura dell’Arch. Alfonso Carotenuto. Per quesiti ed informazioni riguardanti il condominio o la ristrutturazione del vostro immobile potete chiamare o inviare le richieste a: a.carotenuto@libero.it; - cell. 329.0907010 Le risposte saranno pubblicate mensilmente su Eurocase.


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