dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, (RCA), devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (art. 17, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). A decorrere dall’anno 2011, l’aliquota dell’imposta RCA, pari al 12,5% può essere aumentata o diminuita in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Si ricorda che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta RCA costituisce tributo proprio derivato delle province. Per ulteriori aggiornamenti: www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto (Tribunale di Milano) DA
A
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio
€ 154.350,00
€ 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore
€ 154.350,00
€ 308.700,00
A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto
€ 154.350,00
€ 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello
€ 22.340,00
€ 134.040,00
A favore del nonno per morte di un nipote
€ 22.340,00
€ 134.040,00
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