Edizione N. 1 - Gennaio

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Il nuovo Statuto USPI, approvato dall’Assemblea Soci 18/4/13, pagine 7 Deposito legale e Convenzioni USPI, pagina 15 Per il forte, incalzante, continuo (e solitario) impegno dell’USPI

Due decreti legge emanati dal Governo, negli ultimi giorni dell’anno scorso

LEGGE DI STABILITA’, PROROGA TRIENNALE DELLE TARIFFE POSTALI E ALTRI PROVVEDIMENTI

DESTINAZIONE ITALIA E MILLEPROROGHE, NORME RIGUARDANTI L’EDITORIA

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Suppl. Ordinario n. 87) Premiato l’impegno dell’ l’USPI – Stanziati anche 120 milioni (in tre anni) per le start up editoriali e gli ammortizzatori sociali – Solo 5 milioni per l’informatizzazione della rete di vendita e le edicole – Nuovo regolamento per i finanziamenti agli Istituti culturali – Recuperati 35 milioni per l’emittenza radiotelevisiva locale Ci sono molti editori, soprattutto piccoli, anche tra i nostri associati, che ritengono che i problemi dell’editoria, in particolare quella media e minore, si risolvano quasi da sé, che il Governo sia sempre attento ai loro bisogni e che non sia necessario un loro apporto e supporto (anche con l’adesione alla nostra Unione) all’azione che quotidianamente l’USPI mette in pratica. La vicenda delle tariffe postali per la spedizione dei prodotti editoriali, dal tempo delle “tariffe agevolate” (con il contributo statale) alle attuali “tariffe massime (con l’accordo sancito tra Poste ed editori, ed il beneplacito del Governo, con l’emanazione delle tariffe ministeriali), è il classico e più eclatante esempio di come nulla possa darsi per scontato, ma che occorra una costante e vigile presenza dell’USPI a difesa della piccola e media editoria cartacea. “L’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, … o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo‘’.

Nelson Mandela (18 luglio 1918, 5 dicembre 2013)

Non vogliamo ripercorrere tutto il cammino fatto, e spesso imposto dall’USPI, per giungere alla 2

Digital bonus per le PMI – Detrazione fiscale per l’acquisto libri per persone fisiche e giuridiche – Proroga del divieto di commistione fra stampa e TV DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. (GU n.300 del 23-12-2013 ) Nello specifico il decreto si compone di 14 articoli, finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle start-up innovative. Nel complesso, però, sono incluse anche altre misure che investono la vita dei cittadini consumatori, come, in prima analisi, il bonus libri. DIGITAL BONUS E’ un provvedimento di defiscalizzazione riservata alle PMI che si realizza in due modalità di 5

Indagine ISTAT, 30 dicembre 2013

LA PRODUZIONE E LA LETTURA DI LIBRI IN ITALIA – anni 2012/2013

L’immagine sopra è ripresa dal sito del Lycée Chateaubriand de Rome: http://www.lycee-chateaubriand.eu

Lo studio rivela risultati inquietanti della crisi economica e culturale: diminuisce la lettura di libri rispetto al 2012 - Una famiglia su dieci non ha libri in casa - Si riduce la produzione libraria, soprattutto dei piccoli editori - La scarsa alfabetizzazione informatica ostacola la diffusione di e-book

Unione Stampa Periodica Italiana - ANNO 50° - MENSILE - 11 NUMERI - 1 gennaio 2014 Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma

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LEGGE DI STABILITA’, PROROGA TRIENNALE DELLE TARIFFE POSTALI E ALTRI PROVVEDIMENTI 1

proroga fino al 31 dicembre 2016 delle attuali tariffe di spedizione postale di quotidiani, periodici e libri. Ai nostri soci basterà riprendere in mano e sfogliare tutti i precedenti numeri di questo Notiziario… dalle battaglie per tariffe eque e sostenibili dal comparto, alla condivisione del “Documento d’intesa sulla riqualificazione delle politiche di sostegno al sistema editoriale” tra Governo e associazioni di categoria del settore, dell’agosto dello scorso anno. In ogni caso, il plauso dell’USPI va al Governo, ed in particolare al Sottosegretario Giovanni Legnini, per aver mantenuto gli impegni con la nostra Unione. Ma andiamo con ordine e analizziamo le norme contenute nella Legge di stabilità 2014. Per semplificare la lettura delle disposizioni normative, troverete evidenziate in rosso le ultime modifiche apportate durante l’approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, non presenti nella precedente versione pubblicata sul numero di dicembre del “Notiziario USPI”. Il provvedimento è composta da un solo articolo ma ben 749 commi. PROROGA TRIENNALE DELLE TARIFFE POSTALI PER I PRODOTTI EDITORIALI Nel comma 336, dell’articolo unico, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è contenuta la proroga fino al 31 dicembre 2016 delle attuali tariffe postali per i prodotti editoriali (c.d. “Tariffa ROC) e del vigente regime di spedizione postale. La proroga riguarda anche le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), come individuate dal Decreto 353/2003, convertito nella Legge 46/2004 e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche. 336. Identico. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º 2

ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche. 50 MILIONI, PER IL 2014, PER LE START UP EDITORIALI E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Il comma 261, dello stesso articolo unico, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014. Lo stanziamento è più consistente, perché riguarda anche gli anni 2015 (40 milioni) e 2016 (30 milioni). Il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Il comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, sia definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Il decreto ricognitivo e ripartitivo delle somme stanziate deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio. 261. Identico. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli

in questo numero Legge di stabilità, proroga triennale delle tariffe postali e altri provvedimenti (pagine 1, 2, 4, 11) Destinazione Italia e Milleproroghe, norme riguardanti l’editoria (pagine 1, 5, 6, 11) La produzione e la lettura di libri in Italia (pagine 1, 12, 13) Le quote associative USPI per l’anno 2014 (pagina 3) Il nuovo Statuto USPI (pagine 7, 8, 9, 10) La UE apre il bando “Creative Europe” (pagina 11) Premio Malattie Rare (pagina 14) Deposito legale e Convenzioni USPI (pagina 15) Notizie dall’INPGI (pagina 15) L’Eco della Stampa (pagina 15) I Fedelissimi USPI: Arte Cristiana (pagine 16) Convenzione USPI-SDA (pagina 16) investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. 35 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2014 PER L’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA 4 Notiziario USPI n° 1/2014


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Le quote associative usPi

per l’anno 2014 L’invito ai Soci a rinnovare al più presto l’iscrizione all’USPI per l’anno 2014 risponde alla doverosa esigenza di assicurare all’Unione le entrate necessarie non soltanto a fronteggiare i continui ed evidenti aumenti dei costi, ma soprattutto a potenziare i servizi gratuiti resi alla generalità dei Soci. I periodici e gli editori iscritti sanno infatti assai bene che l’USPI offre al Socio un consistente pacchetto di servizi gratuiti che comprende, tra l’altro: - la consulenza editoriale e l’assistenza amministrativa per pratiche pubbliche; - l’aggiornamento professionale mensile tramite questo Notiziario; - la rappresentanza e la tutela in seno alle Commissioni ministeriali; - il filo diretto telefonico, per email o fax, per la consulenza fiscale, postale, legislativa, legale, pubblicitaria e internet; - congressi, convegni e stages di qualificazione professionale; - convenzioni esclusive per i soci USPI; - la tessera, bollino annuale e “disco stampa” per autovettura. Le quote associative fissate dal Consiglio Nazionale dell’USPI per il 2014 e comprensive della spedizione in abbonamento postale del “Notiziario USPI” (pari a 33 €) sono le seguenti: Per le testate (secondo la tiratura dichiarata): (Per le TESTATE ON LINE il criterio della tiratura è sostituito da quello del numero degli utenti potenziali a cui la testata si rivolge) da da da da da

1 a 10.000 copie 10.001 a 50.000 copie 50.001 a 100.000 copie 100.001 a 200.000 copie 200.001 copie in su

€ € € € €

285,00 720,00 1.300,00 2.600,00 3.800,00

€ €

100,00 170,00

“Una tantum” (oltre la quota di iscrizione) per le testate che si associano per la prima volta: - Per le testate la cui tiratura (o potenziale utenza) dichiarata sia fino a 10.000 copie - Per le testate la cui tiratura (o potenziale utenza) dichiarata superi le 10.000 copie Soci corrispondenti - IL SOCIO CORRISPONDENTE è una persona fisica che, “condividendo le finalità dell’USPI, si interessa a vario titolo di editoria e comunicazione”. € 100,00 Soci benemeriti L’USPI accoglie nel suo seno, su deliberazione del Consiglio Nazionale: - Soci benemeriti, e cioè persone od enti che mediante attività o donazioni abbiano contribuito allo sviluppo dell’USPI e, attraverso esse, abbiano favorito il progresso della stampa periodica. Rinnovo della quota per i soci singoli ex art. 30 dello Statuto: - se direttori, condirettori, redattori capo, redattori o collaboratori di periodici associati all’USPI € 210,00 - stesse categorie ma che operano per periodici non associati all’USPI € 320,00 ***** Il versamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 6, Via Franceschini n. 58 - Roma, CODICE IBAN: IT 96 U 05584 03206 000000004977, ovvero tramite assegno bancario, barrato e non trasferibile spedito con assicurata convenzionale, o con versamento su conto corrente postale numero 27433002 intestato all’USPI. C.F. dell’USPI: 80188110581

ATTENzIONE Al fine di evitare errate registrazioni, si raccomanda vivamente agli associati che, nell’effettuare il versamento postale o il bonifico bancario, vengano chiaramente indicati, possibilmente a stampatello nella causale, il titolo della testata ovvero - se la quota si riferisce ad un iscritto individuale - il nome e cognome del socio.


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LEGGE DI STABILITA’, PROROGA TRIENNALE DELLE TARIFFE POSTALI E ALTRI PROVVEDIMENTI 2

Dopo il comma 261, è stato inserito il nuovo comma 262 che autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio, per l’emittenza radiotelevisiva locale 262. Nuovo Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio. MODERNIZZAZIONE DELLA RETE DI VENDITA Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall’adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il comma 334, dello stesso articolo unico, proroga al 31 dicembre 2014 l’obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese, nel sistema distributivo delle edicole e esercizi non esclusivi, introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. L’accesso al credito d’imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l’anno 2014 ed a tal fine sono stati stanziati 5 milioni di euro (comma 335), prelevati da altri crediti d’imposta. 334. Identico. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall’adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l’accesso al credito d’imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l’anno 2014. 335. Identico. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi4

cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l’anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all’articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. STAMPA ITALIANA EDITA E DIFFUSA ALL’ESTERO Il comma 337, dello stesso articolo unico, ai fini dell’erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all’estero, proroga i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decretolegge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Quest’ultimo provvedimento demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi alla stampa italiana edita e diffusa all’estero, “tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell’importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose”. 337. Identico. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell’erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all’estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48. FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI CULTURALI Anche se non riguarda direttamente le tematiche editoriali, segnaliamo che la Legge di stabilità 2014 (commi 382, 383, 385) rimette mano ai contributi statali agli Istituti culturali di cui alla legge 17 ottobre

1996, n. 534: articolo 1 e, riteniamo, articolo 8 della stessa legge. Si rimanda ad un Regolamento, da adottare da parte del Governo, , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di razionalizzazione della normativa vigente in materia di erogazione di tali contributi statali, e si determinano alcuni princìpi e criteri direttivi. 382. Identico. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 383. Modificato. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l’assegnazione dei contributi; b) semplificazione e celerità dei procedimenti; c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell’istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all’ambito disciplinare di vocazione dell’istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un’attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di 11 Notiziario USPI n° 1/2014


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DESTINAZIONE ITALIA E MILLEPROROGHE, NORME RIGUARDANTI L’EDITORIA 1

stinte: 1. Contributo diretto all’impresa attraverso l’erogazione di un voucher di € 10.000

personale delle suddette piccole e medie imprese.

L’accesso al contributo è riservato alle Piccole e medie imprese e le risorse rese disponibili ammontano a 100 milioni di euro.

2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell’ approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

Articolo 6 Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del

Pubblichiamo la relazione illustrativa al TESTO del decreto legge “Destinazione Italia”, presentata dal Governo alla Camera, all’interno del disegno di legge di conversione n. 1920 AC

2. Riconoscimento di una detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute per l’investimento. Il voucher è destinato all’acquisto di prodotti informatici, come ad esempio software, hardware o servizi digitali, volti all’aggiornamento della struttura esistente oppure spese per la modifica e l’adeguamento dell’impianto fisico già installato con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza. La detrazione del 65% riguarda invece le spese sostenute per l’acquisto di servizi di connettività alla rete da almeno 30 megabit per secondo, con un limite di spesa pari ad € 20.000.

Notiziario USPI n° 1/2014

Articolo 6 Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si rappresenta quanto segue. Durante il periodo di programmazione corrente, l’Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi di euro e ne ha speso il 35 per cento. L’Italia ha programmato circa 1,3 miliardi di euro per l’Information and communication technology (ICT), dei quali 100 milioni di euro sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente ha rivelato che solo il 47 per cento del totale è stato destinato a progetti e che solo il 5 per cento di quanto destinato è stato effettivamente speso per la banda larga. Un sistema che preveda l’attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10.000 euro potrebbe rap-

presentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell’imprenditoria giovanile. Il sistema dei voucher per l’innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi alle Information and communication technology ICT per le micro, piccole e medie imprese, accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale. Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre un utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l’e-commerce aziendale all’acquisto di apparecchiature di ICT moderne a pacchetti di connettività). Il sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione europea come utile integrazione a esistenti programmi di supporto finanziario: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ictinnovation-vouchers-scheme. Si ritiene di fissare in 10.000 euro il limite massimo erogabile, a fronte di una motivata richiesta con esplicita indicazione dell’utilizzo, in regime, quindi, de minimis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, i fondi saranno ripartiti tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le CCIA operanti nelle singole regioni e saranno erogati in base a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità di erogazione e gli schemi standard dei bandi. DETRAZIONE FISCALE PER L’ACQUISTO DI LIBRI (CARTACEI) PER PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Provvedimento volto a supportare l’editoria in forma cartacea, si concretizza in una detrazione fiscale pari al 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto di libri. La detrazione parte dal 1 gennaio 2014 e avrà una capienza di spesa pari a massimo 2.000 euro. La somma riguarda però due categorie di letture: a) 1.000 euro riservati per l’acquisto di testi scolastici ed universitari; b) 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni. 6 5


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DESTINAZIONE ITALIA E MILLEPROROGHE, NORME RIGUARDANTI L’EDITORIA 5

Non riguarda l’acquisto di ebook e libri in formato digitale Articolo 9 Misure per favorire la diffusione della lettura 1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, è disposta l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d’imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni. 3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massi6

mo di risorse stanziate. 5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è à stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. 6. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Relazione illustrativa Articolo 9 La norma mira a favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri, prevedendo a tal fine una detrazione fiscale pari al 19% del prezzo di acquisto da parte del consumatore finale munito di idonea documentazione fiscale. E’ previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità per usufruire della detrazione d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese. Il comma 5 individua un’idonea copertura finanziaria per la misura prevista. Relazione tecnica Articolo 9 La misura proposta comporta la possibilità, per le famiglie e le persone giuridiche che non usufruiscono già di detrazione IVA, di usufruire di una detrazione d’imposta del 19% fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l’acquisto di libri di testo. Il comma 5 reca la copertura degli oneri recati dal comma 1 dell’articolo in esame. Al previsto onere si provvede, nella misura massima di 50 milioni di euro, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico. COMUNICATO PCM Misure per favorire la diffusione della lettura Per favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri cartacei è riconosciuta una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute nel corso dell’anno solare per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN, per un importo massimo di € 2000, di cui € 1000 per i libri scolastici ed universitari ed € 1000 per tutte le altre pubblicazioni. ———————————————— DECRETO MILLEPROROGHE PROROGA DIVIETO COMMISTIONE STAMPA E TV Con il decreto mille-proroghe è stato procrastinato al 31/12/2014 il divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale con ricavi superiori a quelli fissati dalla norma relativa. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 11 (GU n.304 del 30-12-2013 ) Notiziario USPI n° 1/2014


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Notaio Monica Giannotti – Repertorio n. 30035, Raccolta n.11061, All. A - Reg.to Ufficio delle Entrate di Roma 5 21/10/2013 - n. 15649, serie 1T

STATUTO DELL’USPI (approvato dall’Assemblea dei soci il 18/04/2013) ARTICOLO 1 Costituzione - Sede E’ costituita, con sede in Roma, l’Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.). L’Unione è apolitica e non ha scopi di lucro. ARTICOLO 2 Scopi Scopi dell’USPI sono: - rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali e materiali dell’intera categoria; - organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa periodica ed i suoi rapporti con la realtà sociale; - svolgere in campo interno e internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento dei suoi scopi, assumendo ogni iniziativa che, a tal fine, riterrà idonea; - coordinare, nei limiti del presente Statuto, l’attività professionale degli associati nei loro rapporti con gli istituti e le amministrazioni, sia pubblici che privati, a carattere economico, politico, culturale, sindacale, e sociale; - difendere ed elevare il prestigio della categoria. ARTICOLO 3 Soci Possono far parte dell’USPI in qualità di Soci ordinari: 1) le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’editore o da persona, anche non iscritta direttamente all’USPI, da lui delegata; la delega può avere anche carattere temporaneo o limitata ad uno, o più atti associativi; 2) le Associazioni e i gruppi affini per materia, indipendentemente dal fatto che tutte o parte delle pubblicazioni stesse siano associate all’USPI. ARTICOLO 4 Soci benemeriti, Soci onorari e Soci corrispondenti. Presidenti onorari L’USPI accoglie nel suo seno, su deliberazione del Consiglio Nazionale: a) Soci benemeriti, e cioè persone od enti che mediante attività o donazioni abbiano contribuito allo sviluppo dell’USPI e, attraverso esse, abbiano favorito il progresso della stampa periodica; b) Soci onorari, e cioè persone eminenti nel campo dell’editoria o del giornalismo; c) Soci corrispondenti, e cioè persone che, condividendo le finalità dell’USPI, si interessano, a vario titolo, di editoria e comunicazione. Con delibera del Consiglio Nazionale vengono fissate le quote associative e determinati i servizi USPI cui detti Soci possono accedere. Il Consiglio Nazionale può nominare uno o più Presidenti Onorari. ARTICOLO 5 Ammissioni e doveri degli associati Le domande d’ammissione all’U.S.P.I., corredate di opportuna documentazione, dovranno essere inoltrate alla Giunta Esecutiva la quale deciderà inappellabilmente, e senza obbligo di motivazione, sul loro

accoglimento. L’ammissione all’U.S.P.I. comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, nonché tutte le deliberazioni e convenzioni emanate o stipulate dagli organi dell’Unione. Tra i doveri sociali le pubblicazioni periodiche hanno anche quello di indicare su ogni loro esemplare, riportando il contrassegno dell’Unione, la loro iscrizione all’USPI, nonché di rimettere, per le esigenze della stessa Unione, copia omaggio di ogni numero della pubblicazione edita. ARTICOLO 6 Organi Gli organi dell’USPI sono: a) l’Assemblea Generale dei Soci; b) il Congresso Nazionale; c) il Presidente; d) il Consiglio Nazionale; e) la Giunta Esecutiva; f) il Segretario Generale; g) il Collegio dei Revisori dei Conti; h) il Collegio dei Probiviri. ARTICOLO 7 L’Assemblea Generale L’Assemblea Generale dell’USPI è convocata dal Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità di cui al successivo articolo 8 per deliberare sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’Assemblea Generale è altresì convocata ogni tre anni per procedere, nei termini dello statuto, all’elezione dei seguenti Organi collegiali: a) Consiglio Nazionale; b) Collegio dei Revisori dei Conti; c) Collegio dei Probiviri. Spetta all’Assemblea Generale di pronunciarsi sull’attività svolta dall’USPI e di stabilire l’indirizzo generale dell’azione da svolgere in funzione del perseguimento dei fini statutari. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Dopo l’insediamento della Presidenza e della Segreteria e prima dell’inizio dei lavori, l’Assemblea nomina la Commissione per la verifica dei poteri, composta da un Presidente e da due membri, con il compito di accertare il diritto al voto dei partecipanti, di verificare le deleghe e di rilasciare apposito certificato indicante il numero dei voti rappresentati. L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori su proposta del Presidente, costituisce uno o più seggi elettorali composti da quattro membri e precisamente da un Presidente, due scrutatori e un segretario. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea il Presidente dell’USPI stabilisce l’orario d’inizio delle operazioni di voto e l’orario di chiusura dei seggi elettorali. Ai seggi elettorali possono accedere solo i possessori del certificato rilasciato dalla Commissione per la verifica dei poteri. Agli associati di cui al n. 1 dell’art. 3, spettano tre voti per ciascuna testata, mentre ai rappresentanti delle Associazioni di cui al n. 2 dell’art. 3 spetta un voto. Ogni socio che non possa partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare, ad ogni effetto, da persona, anche non iscritta all’USPI, munita di apposita delega. Nessun socio o delegato può


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essere portatore di più di dieci deleghe. Spetta altresì all’Assemblea deliberare, in sessione ordinaria o straordinaria, all’uopo convocata e legalmente costituita, lo scioglimento dell’Unione e le modifiche statutarie. Per la validità di tali deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti o rappresentati. ARTICOLO 8 Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea Generale dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell’USPI con un avviso diramato almeno trenta giorni prima della data fissata e che deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche in adunanza straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza del Consiglio Nazionale o almeno un quinto dei soci. Qualora il Presidente non vi provveda, e ne siano comunque impediti anche i vice Presidenti, l’Assemblea è convocata dal Segretario Generale. ARTICOLO 9 Elezioni cariche sociali Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale, ai sensi del precedente art. 7, durano in carica tre anni e i rispettivi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Nazionale, nella seduta d’insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto: - Il Presidente; - non meno di tre e non più di sei Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; - i membri della Giunta Esecutiva; Il Presidente può essere rieletto, di norma, solo per un secondo triennio. Le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto disposto all’art. 18. La mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a tre riunioni consecutive di un Organo collegiale dell’USPI, comporta l’automatica decadenza dalla carica. ARTICOLO 10 Sospensione dalle cariche sociali

temi specifici. ARTICOLO 12 Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Generale e da 30 membri effettivi eletti per un triennio dall’Assemblea Generale. Possono essere inoltre chiamati a far parte del Consiglio Nazionale, per cooptazione, personalità ed esperti di chiara fama del settore della comunicazione, anche non soci, per un numero massimo di cinque. Con analoga procedura il Consiglio potrà integrare ad ogni effetto il numero dei suoi componenti in caso di eventuale vacanza, scegliendo il nominando tra i soci. Alle sedute del Consiglio Nazionale hanno facoltà di intervenire, con voto consultivo, i delegati regionali di cui al successivo art. 20, nonché i Presidenti o i rappresentanti autorizzati delle Associazioni o Gruppi, che siano associati all’USPI ai sensi dell’art. 3 n. 2. Spetta al Consiglio Nazionale precisare, sulla base degli indirizzi generali formulati dall’Assemblea Generale, le linee programmatiche dell’attività da svolgere; deliberare sui bilanci predisposti dalla Giunta Esecutiva e corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori; deliberare sulle proposte di provvedimenti formulate dal Collegio dei Probiviri; disporre i programmi d’impiego dei cespiti patrimoniali dell’USPI; deliberare le norme generali riguardanti l’organizzazione amministrativa e funzionale dell’Unione; deliberare su ogni altra materia o questione non riservate alla competenza dell’Assemblea. Il Consiglio non può deliberare, in prima convocazione, se non interviene la metà del numero dei componenti effettivi, oltre il Presidente; nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di seduta. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva, anche in via continuativa, parte delle sue competenze. ARTICOLO 13 Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, su motivata mozione firmata da almeno un terzo dei suoi componenti, per gravi motivi o per comportamento che pregiudichi il raggiungimento degli scopi sociali, di cui all’art. 2, può deliberare la sospensione del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale o di ogni singolo componente la Giunta Esecutiva o il Consiglio Nazionale, in attesa del lodo del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno due volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno da inviare per posta almeno 15 giorni prima della data fissata. Potrà, inoltre, convocare in via straordinaria - d’intesa con il Segretario Generale - il Consiglio Nazionale, anche a mezzo telegramma e senza il rispetto dei termini indicati nel precedente comma, ogni qualvolta se ne appalesino la necessità e l’urgenza. Inoltre il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato, con la procedura indicata nel primo comma del presente articolo, ogni qualvolta lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 11 Congresso Nazionale - Convegni di studio

ARTICOLO 14 La Giunta Esecutiva

Il Consiglio Nazionale, con periodicità triennale, indice il Congresso Nazionale della Stampa Periodica, in anno diverso da quello dell’Assemblea Generale elettiva, per dibattere temi di fondo o di attualità che interessino la tutela e lo sviluppo dell’editoria periodica. Sono ammessi a partecipare al Congresso Nazionale tutti i soci dell’USPI in regola con il pagamento delle quote associative, nonché, senza diritto di voto, gli invitati, a vario titolo, dalla Giunta Esecutiva. Potranno inoltre essere indetti, con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, Congressi Nazionali straordinari per l’esame e la discussione di problemi categoriali urgenti e indifferibili, ovvero Convegni di studio nazionali o territoriali su

La Giunta Esecutiva è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da dieci membri eletti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 9. In caso di vacanze sopraggiunte in corso di mandato nella composizione della Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale provvede alle necessarie sostituzioni, con le stesse modalità, nella prima adunanza successiva. La Giunta Esecutiva concreta in provvedimenti operativi le deliberazioni di massima adottate dal Consiglio: appronta i bilanci, che trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione di competenza e li sottopone alla deliberazione del Consiglio; delibera sulla destinazione delle entrate in conformità degli stanziamenti di bilancio; discute ed approva contratti ed accordi sindacali, secondo le indicazioni sta-


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bilite dal Consiglio Nazionale; delibera su ogni altro argomento, non riservato alla competenza di altri Organi dell’Unione, che il Segretario ritenga di sottoporle. Può autorizzare il Segretario Generale ad avvalersi, sotto la sua responsabilità, dell’assistenza e della consulenza di esperti nell’espletamento delle sue funzioni quando lo ritenga utile all’interesse dell’Unione. La Giunta non può deliberare se all’adunanza non partecipa almeno la metà dei suoi membri oltre al Segretario Generale. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno tre membri oltre al Segretario Generale. ARTICOLO 15 Convocazione della Giunta Esecutiva Il Segretario Generale dell’USPI dovrà convocare la Giunta Esecutiva almeno quattro volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno, da inviare a mezzo posta almeno dieci giorni prima. In caso di necessità ed urgenza la Giunta può essere convocata anche telegraficamente, in via straordinaria, senza il rispetto del termine di cui al comma precedente. ARTICOLO 16 Segreteria del Consiglio e della Giunta Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale; in sua eventuale assenza svolge tali funzioni il Vice Segretario Generale. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva. Nelle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, è ammessa la presenza di stenografi e di aiuti segretario. ARTICOLO 17 Il Presidente Il Presidente è il rappresentante degli editori delle testate iscritte all’USPI. Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Nazionale stabilendo gli ordini del giorno delle sedute e la distribuzione degli affari su cui deliberare, d’intesa con il Segretario Generale. Prende sotto la sua responsabilità, previo il parere espresso dal Segretario Generale, tutti quei provvedimenti di urgenza e le iniziative che si ritengano necessari, nell’ambito delle competenze del Consiglio Nazionale. Essi peraltro sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza. In caso di impedimento del Presidente e quando le circostanze e l’urgenza lo richiedano egli può essere sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario assistito dal Segretario Generale. ARTICOLO 18 Il Segretario Generale Il Segretario Generale rappresenta l’unità dell’USPI. A tal fine garantisce l’equo contemperamento delle istanze delle varie componenti dell’Unione. Spetta al Segretario Generale la rappresentanza legale dell’USPI a tutti gli effetti. Egli ha tuttavia la facoltà di delegare temporaneamente tale potere al Presidente o al Vice Presidente Vicario. Egli ha altresì facoltà e potere di nominare procuratori per singoli atti anche persone non facenti parte dell’USPI. Viene nominato dall’Assemblea Generale senza scadenza di mandato. Può essere revocato dall’Assemblea Generale appositamente convocata. E’ componente del Consiglio Nazionale con diritto di voto. Coadiuva il Presidente in ogni sua incombenza ed assicura i collega-

menti tra il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, nonché la continuità del funzionamento dell’USPI. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio Nazionale, o dalla Giunta Esecutiva in via d’urgenza, quando non ritenga di nominare un procuratore speciale. Organizza gli uffici centrali e periferici dell’Unione e ne coordina le attività; vigila sull’andamento degli uffici, dei quali è responsabile, e cura i collegamenti esterni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; predispone gli atti inerenti agli affari da sottoporre al Consiglio e alla Giunta; adotta i provvedimenti concernenti il rapporto d’impiego o di collaborazione del personale dell’USPI, anche con riguardo agli aspetti economici, a meno che, per motivi particolari, non ritenga di sottoporli a deliberazione della Giunta Esecutiva. Salvo quant’altro previsto dallo Statuto, il Segretario Generale assolve ogni altro incarico che, in armonia con gli scopi dell’Unione, gli sia affidato dal Presidente, dal Consiglio o dalla Giunta. In deroga all’art. 9 del presente Statuto, al Segretario Generale è attribuito un emolumento annuo determinato dal Consiglio Nazionale, ovvero un rimborso spese forfettario. ARTICOLO 19 Il Vice Segretario Generale Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, può nominare un Vice Segretario Generale, con il compito di sostituire, nelle sue funzioni, il Segretario Generale, in caso di assenza od impedimento. Il Segretario Generale, inoltre, può conferire al Vice Segretario Generale specifiche deleghe nei vari settori della propria competenza, ivi compresa quella di sostituirlo nelle riunioni degli Organi collegiali o nella partecipazione a riunioni di Commissioni o Comitati anche esterni. La Giunta Esecutiva può stabilire anche per il Vice Segretario Generale un emolumento annuale. ARTICOLO 20 Delegati e Fiduciari regionali Gli editori di periodici associati, registrati presso i Tribunali delle singole Regioni, riuniti in apposita adunanza, alla presenza di un membro del Consiglio Nazionale, all’uopo delegato dal Presidente dell’USPI, possono designare un delegato regionale. Per tale designazione hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali nonché i Soci benemeriti. A tutti i Soci spetta un solo voto ad eccezione di quelli contemplati al n. 1 dell’art. 3 (pubblicazioni periodiche italiane) a cui spettano tre voti. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Nessun socio potrà essere portatore di più di cinque deleghe. In mancanza di detta designazione è in facoltà della Giunta Esecutiva nominare, su proposta del Segretario Generale, un Fiduciario regionale dell’USPI. Al Fiduciario, come sopra nominato, possono essere affidate, anche in via temporanea, dalla Giunta Esecutiva, funzioni di rappresentanza dell’USPI nell’ambito regionale. Per Regioni limitrofe con modesto numero di aderenti all’USPI è consentito il raggruppamento e la nomina di un delegato o fiduciario interregionale. I Delegati ed i Fiduciari regionali sono inoltre tenuti a svolgere gli incarichi affidati loro dal Segretario Generale, cui riferiscono in merito alla attività svolta e dal quale ricevono le direttive, anche per gli specifici compiti ed attribuzioni che saranno specificati in un apposito regolamento che dovrà essere emanato previa deliberazione del Consiglio Nazionale. ARTICOLO 21 Collegio dei Revisori e dei Probiviri


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Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea generale insieme con due membri supplenti per ciascuno dei due Collegi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri nominano, nel rispettivo ambito, il Presidente del Collegio nella loro prima adunanza. ARTICOLO 22 Funzioni del Collegio dei Revisori A Revisore dei conti può essere eletta anche persona non iscritta all’USPI. La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I Revisori dei Conti intervengono alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. I Revisori dei Conti esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice Civile. ARTICOLO 23 Funzioni del Collegio dei Probiviri I candidati a ricoprire la carica di Proboviro devono essere scelti tra i rappresentanti o delegati delle pubblicazioni associate. La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto dell’USPI. Il Proboviro che non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo, è considerato dimissionario e sostituito dal Proboviro supplente che è stato eletto con il maggior numero di voti. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio. Il Collegio dei Probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei Soci che contravvengano alle norme dello Statuto sociale o, comunque, alle regole della corretta applicazione dell’etica professionale e della probità morale, in modo da compromettere il prestigio o gli interessi dell’USPI o il decoro dei suoi associati. Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta di Soci e di non Soci; può anche promuovere procedimento disciplinare d’ufficio. Le sue decisioni sono espresse con lodo. In caso di controversie tra associati e Organi dell’USPI o tra diversi Organi, il Collegio dei Probiviri è investito delle funzioni di collegio arbitrale. Per il solo fatto dell’accettazione del presente Statuto il socio accetta la devoluzione al Collegio di ogni controversia interna che ritenesse di dover sollevare, rinunciando con ciò ad adire organismi, anche giudiziari, esterni. I lodi del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. ARTICOLO 24 Sanzioni disciplinari Il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Nazionale l’adozione delle seguenti sanzioni a carico dei soci: a) la diffida; b) la censura; c) la sospensione dell’attività associativa fino a sei mesi; d) la radiazione dall’Unione. Contro le decisioni del Consiglio nazionale che infliggono la diffida, la censura o la sospensione temporanea, non è ammesso reclamo. Contro la radiazione è ammesso ricorso all’Assemblea che, in merito, decide a scrutinio segreto nella sua prima adunanza. Il ricorso va inoltrato - a mezzo del Presidente del Collegio dei Probiviri che lo istruisce informandone la Giunta Esecutiva - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Nazionale. L’U.S.P.I. si riserva ogni altra azione verso l’inadempiente, in parti-

colare per il recupero di quote sociali dovute ma non ancora corrisposte e, se del caso, per il relativo risarcimento del danno. ARTICOLO 25 Patrimonio ed entrate Le entrate dell’USPI sono costituite dalle quote di iscrizione all’Unione e dalle quote sociali annue nella misura fissata per anno solare dal Consiglio Nazionale, nonché da donazioni e da contributi erogati da parte di pubbliche amministrazioni, soci o terzi, e da interessi maturati sui conti correnti dell’Unione e da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato che possono essere acquistati in caso di eccesso di liquidità. I fondi di riserva dell’Unione possono essere anche costituiti da altre forme di investimento e da altre attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva. ARTICOLO 26 Esercizio Finanziario L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. ARTICOLO 27 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per le seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) perdita di requisiti per tale qualifica di cui all’art. 3; c) morosità; d) radiazione per provvedimento disciplinare. Agli effetti del pagamento delle quote sociali, le dimissioni diventano efficaci dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione delle dimissioni scritte. La decadenza per morosità opera quando sia trascorso un anno dalla cessazione dei pagamenti nonostante diffida, su pronuncia della Giunta Esecutiva, restando il socio moroso debitore dell’USPI per l’ammontare delle quote arretrate. Il Socio che per una delle cause di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente articolo cessi di appartenere all’USPI, perde ogni diritto nei confronti della stessa. Il socio moroso è comunque sospeso automaticamente da ogni attività o servizio dell’USPI anche se non sia intervenuta pronuncia di decadenza della Giunta Esecutiva. ARTICOLO 28 Destinazione del patrimonio In caso di scioglimento dell’Unione, il patrimonio dell’USPI viene devoluto al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per l’alienazione e il ricavo di fondi da destinare al potenziamento delle emeroteche in seno alle Biblioteche Nazionali. ARTICOLO 29 Atti di interpretazione e di esecuzione In caso di incerta interpretazione degli articoli del presente Statuto o di necessità di norme di esecuzione, il Consiglio Nazionale dell’USPI ha facoltà di adottare atti transitori di interpretazione o regolamenti di esecuzione. ARTICOLO 30 Norma transitoria Gli attuali iscritti all’USPI a titolo personale conservano la loro iscrizione come Soci singoli, fino a quando continuino a svolgere attività presso pubblicazioni periodiche. I Soci singoli di cui al presente articolo, nelle Assemblee Generali e nelle altre consultazioni hanno diritto ad un voto.


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LEGGE DI STABILITA’, PROROGA TRIENNALE DELLE TARIFFE POSTALI E ALTRI PROVVEDIMENTI 4

attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale; d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali; f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l’utenza; h) definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g); i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall’articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. PREMI ALLE RIVISTE DI ELEVATO VALORE CULTURALE Tra i commi 383 e 385, riguardanti le “Istituzioni culturali”, è stato inserito il comma 384 che riguarda i c.d. “contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale”, ex articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Si specifica che l’eventuale entità dell’erogazione sia da considerarsi come “premio” e non, come definito dalla legge 416/81, “contributo”, e si prescrive che possano essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Insomma, di elevato valore culturale sì, ma senza soldi.

385. Identico. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti

384. Nuovo All’articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

L’Unione Europea apre il bando “Creative Europe”

DESTINAZIONE ITALIA

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono

Pronti 1.460 milioni di euro per editoria e cultura - Il programma finanzierà progetti a sostegno della cooperazione tra i Paesi della CE per lo sviluppo di programmi culturali e il rilancio dei media Approvato dal Parlamento europeo il 19 ottobre scorso, è già disponibile il bando di gara che consentirà di accedere ai fondi 2014-2020 previsti dall’Unione Europea nell’ambito del progetto “Creative Europe”. Il regolamento impone che i soggetti e le società interessate, debbano avere la residenza e l’attività in uno degli stati membri della UE (tutti i requisiti richiesti sono consultabili sul sito on line). Il programma si articola in 3 sezioni: “trans-settoriale”, “cultura” e “media”. La prima sezione sarà a sostegno della cooperazione strategica; la seconda stanzierà contributi a favore di circa 8.000 organizzazioni culturali per i progetti finalizzati Notiziario USPI n° 1/2014

Articolo 12 alla diffusione della cultura in Europa, 6 Proroga termini nel settore delle comunicaattraverso la divulgazione e la traduzione di zioni libri ed opere letterarie. Alla sezione “media”, infine, saranno destinati fondi per società e singoli professionisti legati al mondo della tv, dello spettacolo e dell’editoria al fine di sostenere la distribuzione sia attraverso i canali convenzionali che mediante piattaforme digitali, e più in generale si favorirà tutto il settore audio-visivo per l’inserimento sui mercati internazionali. Il finanziamento pari a 1.460 milioni di euro sarà così ripartito: 56% alla sezione Media, 31% alla sezione Cultura, 13% alla sezione trans-settoriale. Le scadenze variano secondo la tipologia del progetto e del settore di appartenenza. (Antonella Vernillo – www.editoria.tv - 10 gennaio 2014)

1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”. NOTA: Art. 43, comma 12, decreto legislativo n. 177/2005 Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni 12. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 11


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Indagine ISTAT, 30 dicembre 2013

LA PRODUZIONE E LA LETTURA DI LIBRI IN ITALIA – anni 2012/2013

dialogando dialogando Nel 2013, oltre 24 milioni di persone di 6 anni e più dichiarano di aver letto, nei 12 mesi precedenti l’intervista, almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali. Rispetto al 2012, la quota di lettori di libri è scesa dal 46% al 43%. Nel corso dell’anno ha letto almeno un libro il 49,3% della popolazione femminile e solo il 36,4% di quella maschile. La differenza di comportamento fra i generi comincia a manifestarsi già in età scolare, a partire dagli 11 anni. La fascia di età in cui si legge di più è quella tra gli 11 e i 14 anni (57,2%). La propensione alla lettura dipende dalla scuola, ma anche dall’ambiente familiare: leggono libri il 75% dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni con entrambi i genitori lettori, contro il 35,4% di quelli con genitori che non leggono. Permangono le differenze territoriali: nelle regioni settentrionali legge oltre la metà della popolazione di 6 anni e più (50,1% nel Nord-ovest e 51,3% nel Nordest), mentre nel Sud e nelle Isole la quota di lettori è pari solo al 30,7%. Diminuisce la lettura di libri rispetto al 2012 Nel 2013 i lettori di libri sono diminuiti significativamente rispetto all’anno precedente passando dal 46% del 2012 al 43% della popolazione di 6 anni e più. La propensione alla lettura della popolazione residente in Italia è lentamente, ma progressivamente, aumentata fino al 2012 (con una flessione nel 2011): dal 1995 al 2012, la quota di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver letto almeno un libro per motivi non scolastici o professionali nei 12 mesi precedenti l’intervista è cresciuta dal 39,1% al 46%, toccando nel 2010 il valore più alto (46,8%). Alla crescita ha contribuito soprattutto l’incremento della quota di lettori tra le persone tra i 55 e i 74 anni di età (dal 24,6% del 12

Lo studio rivela risultati inquietanti della crisi economica e culturale: diminuisce la lettura di libri rispetto al 2012 - Una famiglia su dieci non ha libri in casa - Si riduce la produzione libraria, soprattutto dei piccoli editori - La scarsa alfabetizzazione informatica ostacola la diffusione di e-book 1995 al 42,3% del 2012) e tra i bambini tra i 6 ed i 10 anni (dal 41,3% del 1995 al 54,3% del 2012) La diminuzione della quota di lettori ha interessato soprattutto i maschi tra i 15 ed i 17 anni (dal 48,9% del 2012 al 39,4% del 2013) e le femmine tra i 45 ed i 54 anni (dal 58,1% al 53,7%), ma, nel complesso, le differenze di genere nei livelli di lettura permangono invariate: le lettrici sono il 49,3% (51,9% nel 2012), contro il 36,4% dei lettori maschi (39,7% nel 2012). Continuano ad essere più interessate alla

lettura di libri le persone con una laurea (77,1% nel 2013 e 80,3% nel 2012) ma in proporzione la diminuzione della quota di lettori ha interessato soprattutto quelle con un diploma superiore, che passano dal 57,1% del 2012 al 53% nel 2013. Con riferimento all’ultimo anno, la quota più alta di lettori raggiunge il picco tra i ragazzi e le ragazze tra 11 e 14 anni (57,2%). Già a partire dai 18 anni, quando il livello di partecipazione scolastica tende a diminuire, la quota di lettori scende al di sotto del 50%, per ridursi drasticamente nella classe di età 65-74 (36,8%) e raggiungere il valore più basso tra la popolazione over 75 (22,5%). Rispetto alla lettura, la distanza maggiore tra i sessi si rileva tra i 15 e i 17 anni, quando la percentuale di lettrici è pari al 63,3%, mentre quella dei lettori si attesta al 39,4%. Per i maschi, la quota di lettori scende sotto il 50% già a partire dai 15 anni di età, mentre per le femmine questo avviene solo dai 60 anni in poi. Le differenze di genere non sono significa-

tive solo per i bambini tra i 6 ed i 10 anni e gli anziani con 75 anni e più. Non si attenuano le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali Il titolo di studio influisce in misura rilevante sui livelli di lettura: la quota di lettori oscilla tra un valore massimo del 77,1% fra i laureati ed uno minimo, pari al 27%, fra chi possiede al più la licenza elementare. Il confronto generazionale tra le persone con un titolo di studio superiore evidenzia che le persone tra i 45 e i 64 anni che hanno conseguito un diploma o una laurea leggono di più rispetto agli individui con equivalente livello d’istruzione ma appartenenti alla fascia di età 25-44 anni. Con riferimento alla condizione professionale, si rilevano livelli di lettura superiori alla media tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (61,1%), direttivi, quadri e impiegati (65,3%) e studenti (59,8%). I più bassi livelli di lettura si registrano tra gli operai (30%), i ritirati dal lavoro (33,8%) e le casalinghe (32%) A livello territoriale, la quota più elevata di lettori di libri si registra nel Nord, dove il 50,6% della popolazione di 6 anni e più legge almeno un libro, e nel Centro (46,8%). Nel Sud e nelle Isole, la quota di lettori scende, rispettivamente, al 30% e al 32%, annullando la crescita che si era registrata per il Mezzogiorno nell’anno precedente (34,2% nel 2012, rispetto al 32,7% del 2011). La lettura in Italia è caratterizzata da una significativa variabilità regionale : se Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia raggiungono, per quota di lettori, livelli superiori al 56%, Marche, Umbria, Abruzzo e tutte le regioni del Mezzogiorno si attestano al di sotto della media nazionale (43%). In particolare, Puglia (29,4%), Calabria (29,3%), Campania (28,9%) e Sicilia (27,6%) si collocano agli ultimi posti; unica eccezione tra le regioni del Mezzogiorno è Notiziario USPI n° 1/2014


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la Sardegna, dove la quota dei lettori è superiore alla media nazionale e la percentuale resta stabile rispetto all’anno precedente (45,3% contro il 45,8% del 2012). La lettura risulta più diffusa nei comuni centro dell’area metropolitana (il 51,6% degli abitanti sono lettori); nei comuni con meno di 2.000 abitanti, la quota dei lettori scende, invece, al 36%. La lettura è un comportamento fortemente condizionato dal contesto di appartenenza e la presenza in famiglia di genitori che leggono libri è il primo fondamentale fattore che favorisce la propensione alla lettura dei bambini e dei giovani. Tra i ragazzi di 6-14 anni legge il 75% di chi ha madre e padre lettori e solo il 35,4% di coloro che hanno entrambi i genitori non lettori. Diminuiscono anche i lettori forti Se si definiscono “lettori deboli” coloro che hanno letto al massimo tre libri nei 12 mesi precedenti l’intervista e “lettori forti” coloro che hanno letto 12 o più libri nello stesso arco temporale, la lettura in Italia resta un comportamento “debole”: il 46,6% dei lettori di 6 anni e più ha infatti dichiarato di aver letto non più di tre libri nell’ultimo anno e solo il 13,9% ne ha letti almeno 12. I lettori forti, oltre ad essere una quota minoritaria, sono ulteriormente diminuiti rispetto all’anno precedente (dal 14,5% del 2012 al 13,9% nel 2013). Le percentuali maggiori di lettori forti si rilevano tra le lettrici (14,8%), sia pure in leggera flessione rispetto al 2012 (15,7%), con un picco nella fascia di età 60-64 anni (20,9%). In generale, a leggere almeno 12 libri all’anno sono soprattutto le persone tra i 55 e i 74 anni. La quota di lettori forti tra i giovani di 20-24 anni resta inferiore alla media nazionale (11,8% contro il 13,9%), con una percentuale in leggera flessione rispetto al 2012. La metà dei lettori maschi (50,1%) legge non più di tre libri all’anno, mentre le lettrici deboli sono il 44,2%. La condizione di “lettore debole” è particolarmente diffusa tra i giovani di 11-14 anni (52,2%), tra chi è in possesso di licenza media o titolo inferiore (46,1%), tra le persone in cerca di prima occupazione (57,8%), le casalinghe (49,3%) e i residenti nel Sud (58,3%) Una famiglia su dieci non ha libri in casa Nel 2013 l’89,2% delle famiglie dichiara di possedere almeno un libro in casa: il 28,9% ne possiede non più di 25 e il 64% ha una libreria con al massimo 100 titoli. Il 10,3% Notiziario USPI n° 1/2014

(pari a circa 2 milioni e 578 mila famiglie) dichiara di non possederne affatto. La quota delle famiglie prive di una seppur minima biblioteca domestica è estremamente variabile a livello territoriale: la regione con la maggiore percentuale di famiglie completamente sprovviste di libri è la Basilicata (21,5%), seguita da Calabria (20,9%) e Sicilia (18,6%); all’opposto, le regioni con la più bassa quota di famiglie sprovviste di libri sono Trentino-Alto Adige (3,3%), Friuli-Venezia Giulia (3,9%) e Liguria (4,8%). Le famiglie che dispongono di oltre 100 libri si trovano soprattutto nell’Italia centro-settentrionale (29,8% delle famiglie residenti), mentre nel Sud sono solo il 15,3%. Friuli-Venezia Giulia (36,3%) e Trentino-Alto Adige (33,3%) sono le regioni con la più alta percentuale di famiglie con più di 100 libri in casa. Le altre regioni con valori superiori al 30% sono Veneto (32,1%), Emilia-Romagna (31,2%) e Lombardia (30,6%). La disponibilità di una biblioteca domestica

rappresenta un’opportunità che può incoraggiare e favorire il rapporto con i libri, ma non rappresenta una condizione sufficiente a garantire la lettura: tra le persone che dichiarano di disporre di oltre 400 libri in casa, una su quattro (18,3%) non ne ha letto nemmeno uno e una quota equivalente (18,4%) ha dichiarato di leggere non più di tre libri all’anno; nel 26,8% dei casi si tratta, invece, di lettori forti. Una persona su due si definisce “non lettore” Osservando più nel dettaglio l’ampio e maggioritario segmento della popolazione che legge libri, si evidenzia che, oltre al livello di istruzione (non ha letto nemmeno un libro il 71,1% di chi possiede al più la licenza elementare, contro il 21,8% dei laureati), anche il contesto urbano rappresenta un elemento che condiziona in misura significativa i comportamenti e l’accesso alla lettura: l’incidenza di “non lettori” è maggiore soprattutto nei comuni di minore ampiezza demografica e raggiunge il 63% nei comuni fino a 2.000 abitanti.

Generalmente, la quota di non lettori cresce all’aumentare dell’età, e raggiunge il 76% tra la popolazione di 75 anni e più; tuttavia è da notare che l’incidenza percentuale dei non lettori è superiore al 40% anche tra i giovani e i giovanissimi, dal momento che il 47,7% dei bambini tra 6- 10 anni e il 41,5% di quelli tra 11-14 anni non hanno letto altri libri al di fuori dei testi scolastici. Rispetto al genere, la distanza maggiore tra i due sessi (ben 22,3 punti percentuali) si registra nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni, dove le “non lettrici” sono circa una su tre (35,6%), mentre i “non lettori” sono oltre la metà della popolazione maschile (57,9%). Rilevanti anche le differenze a livello territoriale. Osservando i dati con dettaglio regionale, la quota maggiore di “non lettori” è in Campania e in Puglia (rispettivamente il 70,1% e il 69,3%), i cui valori risultano di circa 30 punti percentuali superiori a quelli di Valle d’Aosta (43,3%), Friuli-Venezia Giulia (42,1%) e TrentinoAlto Adige (40,1%). La mancata frequentazione dei libri risulta, per altro, correlata con l’esclusione da altre forme di partecipazione e fruizione culturale. I non lettori, infatti, mostrano un livello di attività culturale, in casa e fuori casa, sistematicamente inferiore alla media. In particolare, mentre il 45% dei lettori ha visitato musei o mostre, la quota dei non lettori si attesta sull’11,6%; inoltre, hanno visitato siti archeologici e monumenti il 36,2% dei lettori contro il 9,3% dei non lettori e hanno assistito a spettacoli teatrali il 31,8% dei lettori contro l’8,6% dei non lettori. In sintesi, la partecipazione culturale è tanto più elevata quanto più si legge, per tutte le attività e forme di fruizione compresi, seppur in misura minore, la visione di film in televisione con DVD e altri media e la partecipazione a concerti di musica moderna. In media, sulla base delle valutazioni espresse, la condizione economica delle famiglie composte da persone che dichiarano di non leggere libri risulta relativamente peggiore rispetto a quelle dei lettori: nel 2013 dichiara di avere a disposizione risorse economiche più che sufficienti o comunque adeguate alle esigenze della famiglia il 57,9% dei lettori (erano il 60,2% nel 2012), contro il 41,9% dei non lettori . Più di un non lettore su due considera, dunque, le risorse a disposizione della famiglia scarse (47,8%) o del tutto insufficienti (9,6%), dati, questi ultimi, in crescita rispetto all’anno precedente. (segue sul prossimo numero) 13


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PREMIO MALATTIE RARE 2013. AL VIA LA SECONDA EDIzIONE CON IL PATROCINIO DELL’USPI, FIEG, FNSI, ODG, ASMI, ANSO E EURORDIS Dopo il successo della prima edizione, in termini di candidature e di partecipazione all’evento di premiazione, il comitato organizzatore, accogliendo suggerimenti e proposte provenienti dai partecipanti e dai soggetti a vario titolo coinvolti, ha introdotto alcune novità alla II edizione del PREMIO GIORNALISTICO O.Ma.R., dedicato alle malattie e ai tumori rari. I premi assoluti e i premi speciali, come nello scorso anno e in linea con gli obiettivi principali dell’iniziativa, continuano ad essere riservati ad articoli e servizi giornalistici in lingua italiana pubblicati su testate regolarmente registrate presso il Tribunale competente, ad esclusione delle pubblicazioni che fanno capo agli organizzatori del Premio, oltre che, ovviamente, articoli o servizi a firma dei membri della Giuria. Per concorrere alla seconda edizione, saranno ritenuti idonei articoli pubblicati e servizi andati in onda tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. Il termine per l’invio, che quest’anno avverrà attraverso una nuova e più semplice modalità on line è fissato alla mezzanotte del 7 gennaio 2014. La premiazione si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel pomeriggio del 27 Febbraio 2014. Il Premio Giornalistico O.Ma.R. per le malattie e i tumori rari nasce per promuovere nei Media una migliore sensibilità ai diversi aspetti delle malattie rare e un approccio alla comunicazione in risonanza con le molteplici problematiche vissute dai pazienti. Il Premio Giornalistico O.Ma.R. prevede l’assegnazione di due premi assoluti: uno dedicato alla categoria dei servizi giornalistici audio o video e uno dedicato agli articoli pubblicati su testate giornalistiche cartacee o web. Gli articoli, gli audio e i video inviati dovranno narrare le tematiche della malattia rara e del tumore raro scegliendo uno o più tra i seguenti punti di: a) ricerca scientifica; b) qualità della vita dei pazienti e servizi ad essi dedicati; c) iniziative delle associazioni; d) politiche socio sanitarie regionali, nazionali e internazionali; e) impatto economico delle malattie e dei tumori rari; f) medicina narrativa e storie di pazienti; g) Aspetti etici legati alle malattie e ai tumori rari. La seconda edizione del premio (2013/2014) prevede l’assegnazione di due premi per un importo ciascuno di euro 3.500 (al lordo delle ritenute fiscali di Legge) per le categorie sopra indicate. Ciascun concorrente potrà partecipare con un numero massimo totale di due elaborati giornalistici, che potranno afferire a una sola o a entrambe le categorie. La partecipazione al premio è aperta a giornalisti professionisti, pubblicisti, studenti delle scuole di giornalismo accreditate dall’ODG oppure autori di articoli, audio o video pubblicati su testate giornalistiche cartacee o ‘on line’ registrate in Italia ai sensi di legge presso il Tribunale competente. Gli articoli devono essere scritti in stile giornalistico: non saranno accettate esposizioni accademiche né articoli a firma di specialisti. I partecipanti devono avere compiuto i 18 anni di età. Gli elaborati devono essere in lingua italiana. Per la seconda edizione è inoltre prevista l’assegnazione di tre premi speciali: Il Premio Claudio Cavazza, promosso da Fondazione Sigma Tau; Il Premio Celgene per i Tumori Rari; Il Premio politiche sanitarie promosso da Shire. Per tutte le informazioni e per le modalità di partecipazione è possibile consultare il regolamento completo su www.premiomalattierare.it


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Notizie dall’Inpgi

DEPOSITO LEGALE E CONVENZIONI USPI In base agli accordi sottoscritti dall’USPI con le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze per il “deposito legale” dei prodotti editoriali presso gli Archivi Nazionali (DPR 252/06), gli editori associati USPI possono effettuare la consegna in forma cumulativa delle copie diffuse al pubblico, a scadenze differenziate per Regioni e per periodicità della testata. ENTRO IL MESE DI GENNAIO Gli editori con sede principale in VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, - che pubblicano QUOTIDIANI, PLURISETTIMANALI (meno di 5 uscite a settimana) e SETTIMANALI e i relativi supplementi allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie distribuite al pubblico nel 4° trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2013); - che pubblicano QUATTRORDICINALI, QUINDICINALI, MENSILI e di ALTRA PERIODICITA’ e relativi supplementi e allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie dei periodici distribuite al pubblico nel 2° semestre dell’anno (luglio-dicembre 2013). ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO Gli editori con sede principale in LIGURIA, VENETO, FRIULI VENEzIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA E MARCHE - che pubblicano QUOTIDIANI, PLU-

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La rassegna stampa tempestiva e affidabile

RISETTIMANALI (meno di 5 uscite a settimana) e SETTIMANALI e relativi supplementi e allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie distribuite alpubblico nel 4° trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2013); - che pubblicano QUATTORDICINALI, QUINDICINALI, MENSILI e di ALTRA PERIODICITA’ e relativi supplementi e allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie dei periodici distribuite al pubblico nel 2° semestre dell’anno (luglio-dicembre 2013). Ricordiamo la necessità di allegare a questa prima spedizione annuale un certificato di iscrizione all’USPI per l’anno 2014. Rammentiamo, infine, che per il deposito delle copie presso le Biblioteche regionali e provinciali la cadenza stabilita dalla legge è ogni 60 giorni. Il plico contenente le copie per il deposito legale deve essere confezionato e riportare la dicitura “esemplari fuori commercio per il deposito legale, agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” (articolo 7, comma 3, del DPR 252/06) ed essere accompagnato da un elenco, in duplice copia, del contenuto del pacco con l’indicazione della ragione sociale dell’editore (compreso l’indirizzo e/o un numero di fax di riferimento), il nome della testata, l’indicazione delle eventuali diverse edizioni locali e il numero di edizione di ogni singolo esemplare consegnato.

TORNA NEL 2014 IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE PENSIONI SUPERIORI A 91.250 EURO In arrivo anche il rimborso del contributo 2011 e 2012 La Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013) ha reintrodotto per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - tra cui rientra l’Inpgi - che complessivamente superino l’importo di 91.250,32 euro. Il contributo di solidarietà si applicherà in base ai seguenti parametri: - 6% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 91.251,16 e 130.358,80 euro (da 14 a 20 volte il minimo INPS); - 12% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 130.358,80 e 195.538,20 euro (da 20 a 30 volte il minimo INPS); - 18% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 195.538,20 euro (oltre 30 volte il minimo INPS). A partire dal prossimo mese di febbraio 2014 si procederà, per i giornalisti pensionati interessati, all’applicazione del nuovo contributo di solidarietà che ha finalità assistenziali e che, quindi sarà acquisito dall’Inpgi. Si ricorda che le trattenute, per i titolari di più trattamenti pensionistici, saranno effettuate proporzionalmente sulla base dei dati comunicati dal Casellario Centrale dei Pensionati.

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Notiziario USPI n° 1/2014

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I FEDELISSIMI USPI In questa rubrica, presentiamo (e vogliamo ringraziare) quelle testate e quegli editori che, da molti anni, sono ininterrottamente iscritti alla nostra Unione. Segno non solo della importanza che attribuiscono al nostro lavoro, ma della totale condivisione ai princìpi ed ai valori promossi dall’USPI. ASSOCIATA DAL 1953 “ARTE CRISTIANA” Editore: Scuola Beato Angelico Direttore responsabile: Valerio Vigorelli Indirizzo: Viale s. Gimignano, 19 20146 Milano - Telefono: 02.48302854/57 Fax: 02.48301954 www.scuolabeatoangelico.it bangelic@tin.it Categoria: Archeologia - antichità - belle arti - arti figurative Periodicità: Bimestrale E’una rivista illustrata bimestrale e internazionale di storia dell’arte e delle arti liturgiche, fondata nel 1913 dal Card. Celso Costantini, diretta da Mons. Giuseppe Polvara dal 1918 alla morte avvenuta nel 1950, poi curata dai suoi discepoli e continuatori. Attraverso questa pubblicazione, dichiarata “di elevato valore culturale”, la Scuola Beato Angelico promuove e sostiene una

NOtIzIARIO

vivace e complessa attività di studio sia sui problemi dell’arte sacra contemporanea, sia su quelli tanto delicati e attuali delle realizzazioni contemporanee nell’ambito liturgico e della conservazione dei tesori artistici delle chiese.

si avvale della consulenza di docenti e studiosi esterni alla scuola, ma è aperta alla collaborazione di tutti gli studiosi.

La Rivista, unica in Italia d’Arte Sacra, è organo di formazione ed informazione per gli artisti, i La Scuola Beato Angelico sacerdoti, gli studiosi e più in generale gli interessati a vario titolo all’Arte cristiana e liturgica. I testi sono pubblicati in italiano e in inglese e sono corredati da sommari nelle due lingue. Attualmente, per gli studi storici, la rivista

CENTO ANNI di ARTE CRISTIANA La rivista “ARTE CRISTIANA” edita a cura della Scuola Beato Angelico ha festeggiato nel gennaio 2012 il centesimo anno della sua pubblicazione. Per celebrare tale evento, è stato pubblicato un volume comprensivo di metà dei fascicoli della corrente annata, che, con un largo saggio della sua funzione scientifica nello studio del patrimonio artistico della Chiesa italiana, presenta eventi, personaggi ed opere dell’ultimo secolo a cavallo del XX e XXI secolo, meritevoli di una riscoperta e riflessione utili ad illuminare anche il prossimo futuro.

Uspi

Mensile - 11 numeri Organo del direttivo nazionale dell’Associazione di categoria dei piccoli e medi editori Registro Stampa del tribunale di Roma n. 14861 del 16/12/1972 Proprietario e Editore: Unione Stampa Periodica Italiana Viale Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA Telefono: 06.40.71.388 - 06.40.65.941 Fax 06.40.66.859 - 06.406.59.41 Sito internet: www.uspi.it E-mail: uspi@uspi.it Iscrizione al R.O.C. n. 1672 (già RNS n. 3314 del 18.7.1991) Direttore: Francesco Saverio Vetere Direttore Responsabile: Vittorio Volpi Grafica e impaginazione: Rita L’Abbate Tipografia: MEDIAGRAF SpA. Via della Navigazione Interna, 89 35027 Noventa Padovana (PD)

CONVENZIONE USPI-SDA EXPRESS COURIER RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA USPI E SDA EXPRESS COURIER PER LA SPEDIZIONE DI PACCHI, A CONDIZIONI VANTAGGIOSE, RISERVATE AGLI ASSOCIATI ALLA NOSTRA UNIONE. NUOVI SERVIZI ACCESSORI. TUTTE LE INFORMAZIONI SU SEZIONE www.USPI.IT, “CONVENZIONI”.

E’ STATA

“I nostri pacchi possono viaggiare con SDA”.

Il n. 1 gennaio 2014 è stato stampato il 16 gennaio 2014

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Notiziario USPI n° 1/2014


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