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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., gli interventi di manutenzione straordinaria vanno preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza. Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/01. c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. A titolo esemplificativo: • interventi di ripristino, a parità di superficie utile e volume preesistente, volti alla ricostruzione di costruzioni o parti di esse, eventualmente crollate o demolite in conseguenza di cause di sicurezza, calamità naturali o eccezionali, purché ne sia possibile, attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche e documentarie, accertarne la consistenza. La relazione storica e di rilievo, integrata dalle fonti sopra indicate, dovrà essere asseverata dal tecnico redattore ai sensi degli art. n. 359 e art. n. 481 del codice penale; • consolidamento, anche con sostituzione di parti non risanabili, con tecniche non alteranti la struttura, senza modificazione della posizione o della quota ove si tratti di elementi caratterizzanti l’organismo edilizio, dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia esterne che interne, solai, scale con rampe piane, tetti; • consolidamento, anche con sostituzione di parti non risanabili, senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi strutturali: volte ed archi, scale con rampe su voltine; • modificazione o eliminazione delle murature non strutturali interne nonché degli elementi di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, finalizzate alla riorganizzazione distributiva interna e al miglioramento della funzionalità; • eliminazione delle aggiunte e delle parti non congrue all’impianto organico della costruzione; • inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso e dalle normative vigenti in materia, compatibilmente con le prescrizioni precedenti; • sostituzione e/o integrazione di materiali di finitura e degli infissi; • accorpamento di unità immobiliari; • riorganizzazione distributiva delle unità immobiliari, senza variarne il numero e senza che ciò comporti modifiche ai prospetti esterni; • mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino modifiche ai prospetti esterni; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee; Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., gli interventi di restauro e di risanamento conservativo vanno preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo vengono eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/01. d) “interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, di nuove superfici e/o volumi, nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici fissati dalla vigente strumentazione urbanistica. A titolo esemplificativo: • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma; • frazionamento di unità immobiliari; • opere di consolidamento, rifazione o innovazione delle strutture verticali; • opere di consolidamento e rifazione delle strutture orizzontali, anche con variazioni delle quote; • opere di risanamento, rifazione o modificazione delle facciate esterne, compreso la variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture, purché ne risulti un

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