linee guida per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

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Elementi propedeutici

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ma anche colui che li distribuisce se è una persona diversa. Nelle aziende agricole possono pertanto verificarsi varie situazioni nelle quali, ad esempio, il certificato di abilitazione (patentino) può essere posseduto dal titolare oppure da un dipendente/collaboratore oppure è possibile ricorrere esclusivamente ad un contoterzista. In merito a quest’ultima figura, la “definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizione del D.Lgs. n. 150/2012 e del PAN” è riportata in una nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF Prot. DISR. 05 n. 0006465 del 13 marzo 2016). In questo documento viene definito che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale e si identificano due casistiche: a. delega a un soggetto terzo (contoterzista) di parte delle attività connesse all’uso dei prodotti fitosanitari. In questo caso l’azienda deve assicurare la presenza di un soggetto (titolare dell’azienda, un suo familiare, un dipendente, ecc…) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Su questo soggetto ricade la responsabilità della gestione delle fasi non delegate al contoterzista; b. delega totale di tutte le attività connesse all’uso al Contoterzista (dal ritiro allo smaltimento). In questo caso, il pagamento e la fatturazione dei prodotti fitosanitari, viene rimandato al contratto per l’esecuzione dei lavori, ma è importante anche ricordare che l’azienda agricola che si avvale di un contoterzista e che delega le fasi di gestione del fitofarmaco all’interno dell’azienda a partire dall’acquisto, deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e che svolga l’attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2015 art. 16 e nel PAN. Il delegato deve inoltre “informare il titolare dell’azienda sul trattamento effettuato, sia per la tutela degli addetti a lavorazioni successive al trattamento (tempi di rientro, uso di dispositivi di protezione individuali etc), che per la tutela del consumatore”. →→ Alla vendita, per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. La formazione e relativa valutazione ai fini del rilascio di questo certificato di abilitazione valgono anche come formazione e relativa valutazione per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. →→ Alla consulenza, per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Chi è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all’attività di consulenza. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata all’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. L’esame è previsto solo in fase di rilascio; per ottenere il rinnovo, la validità è di 5 anni, è sufficiente l’attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. Le abilitazioni all’acquisto o alla vendita rilasciate o rinnovate prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità; alla loro scadenza dovranno essere rinnovate in base ai criteri previsti dal nuovo sistema formativo. In regione Lombardia i percorsi di formazione previsti in applicazione del Piano di Azione Nazionale, trovano collocazione all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e dai relativi provvedimenti attuativi. Capisaldi del sistema di formazione regionale sono: →→ accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi; →→ standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare


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