allo stesso la fruizione del congedo di paternità. Diritto al rientro Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’ inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità. Dimissioni Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di operatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice lo scatto di anzianità previsto dall’ art.47 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’ art. 71. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche nel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall’ ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio. Astensione facoltativa Congedo parentale Per ogni bambino, entro i suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha facoltà di assentarsi dal lavoro come segue: - la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a sei mesi; - il padre lavoratore per un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi qualora egli eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi. Complessivamente i due genitori potranno assentarsi per un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile ad undici mesi qualora il padre benefici di almeno sette mesi di astensione. Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’ altro genitore non ne ha diritto. Salvo i casi di oggettiva e comprovata impossibilità, l’aspettativa facoltativa deve essere richiesta con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi. Il congedo parentale si applica anche al caso di adozione o affidamento. Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in ore, giornate o mesi), con un limite minimo di almeno 6 ore. Per l’esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice o in alternativa il padre, devono preavvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, l’Ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15 giorni. Trattamento economico Durante l’aspettativa facoltativa la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a percepire, a carico dell’Istituto previdenziale, un’ indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo tra i genitori non superiore a 6 mesi. Nel caso di adozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. L’ indennità di cui sopra si prolunga fino agli otto anni di vita del bambino se il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono computati nell’ anzianità di servizio con esclusione degli effetti 56