contratto uneba 2010 2012

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Trattamento normativo Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista avrà diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. Le ore di insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D. Lgs 26 marzo 2001 n.151. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti dall’art.48 del presente contratto. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs.8 aprile 2003 n. 66, pertanto essi potranno prestare lavoro straordinario e svolgere attività anche in orario notturno, festivo e festivo-notturno. Trattamento economico Il trattamento economico per gli apprendisti consisterà in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto all’art.42 del presente CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni : • Per contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 10° al 18° mese:90 % della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 24 mesi: - dal 1°al 12°mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 13°al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. • Per contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 19° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Alla fine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione saranno quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. Malattia In caso di assenza per malattia durante il periodo di apprendistato, l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione previdenziale, allo stesso trattamento a carico dell’Ente riservato al personale qualificato. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova, in caso di malattia, l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS. Durata dell’apprendistato Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alle qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze: 36 mesi: 24 mesi: 18 mesi:

Liv. 2 – 3S – 3; Liv. 4S – 4; Liv. 5S – 5 – 6.

Nota a verbale: La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori sociosanitari di livello 4S viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva: - dal 1° al 9° mese: 85% 28


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