Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

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ffiw4 Gassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti Guida alla gestione delle crisi occupazionali


CassaIntegrazione Guadagni e Licenziamenti

PRESENTAZ!ONE I numerosi mesi di contrazioneproduttiva, dovuta aila crisi economica attualmentein corso,hannooetermiÀàtàun ricorso massiccioad interventi

quarirà-óas.u iitòg,uiiór;cr;;é;idroinariae ra fl|1t9g19zione.sarariare, uassaIntegrazione Guadagni straordinarià,

soprattutto per crisiaziendare. Del resto,i dati diffusi Eurostate rstatci.dicono che è ancorapresroper _da rasuardia oi trontòìiià;;Éì-ò .r óéio,i,ài" o"éji?àu,nesativi :!p:':qp oella stessasui liveili.occ^up^azionari (tassodi bisoccupazióié óari ar g,ro/o,il più elevatodal gennaiotgégt. Tali dati indicano, pertanto,,r'esigenza. di un urteriore sforzo per accompagnare.eaccelerare la ripésa incentivàndi'"i,o"óóupazione dei lavoratoried evitandoun eccessivo froùngamento deilacassalntegrazione d isoccupazione. obióiii"iói.,"""à"."ffirsesuito con :^*1,1 cosi come ir rafforzamento -ouestisóÀ;energra, delle misureintrodotieper ra prima vottaa tutetadei ravora-rori precariper i quatiÀó; ;"'t;';;;,iJntutu e ra duratader sostegnora reddito,ma'è importante fare in modo'entirà che ra una tantum diventistrutturare, in attesà che, passatara crisr,si possa cominciarea ragionaresu una riiormà'Jegrtammorftzzatori sociarr. Rifondare il mercatocon regoree controiliprecisi,che sarvaguardino i diritti ed it benesseredei tavoraro"ri e. paraléiàmà;i;,j;;;l;ó it"r""#imenro e to sviluppo det ressuto imprenoítòrìui"-5una neòessiitl;g;;i; che deve coinvolgere tutti,in modo responsaoiteL ie"onoo re propriepossibirità. Anc.he,.11 .questocas.o,ra .posizionedeila UGL è queila di rivendicarera centra Iitàinsopprim ibil" gry r iziaaónà sinoìca réneii,.i.o,.n pugnare re trasformazioni sociari {"li deil'eòonomia attraverso strumenti e azioni e di sosresno

,.r"ili"îi:î,'*

per te impreie,per.i tauoràioi"à p"r.te toro

: t In questoquadroche si collocala presente GuidaallaGestionedellecrisi quate riferimentoper tà leatizìait;;";; azioni di l?:y!^1tl,o_"uti: _utite Inîormazrone, viqiranza e, neg.ozìazione a cura oettaitiutiuia iinoacatein favoredei tavoraioria rischioÉiaÉ;;;;p;rilne ed escrusione sociafe.


Guidaallagestionedellecrisioccupazionali

CassaIntegrazione Guadagnie Licenziamenti

Gítndspmtdena

ASPETTI COMUNI ALLE INTEGRAZIONI ORDINARIA E STR/AORDINARIA

Có-slirúi ó?ì;li Éiiil'"l''óiti ;iói; Ééiiti'fii;,í; ni;i; il"'ió'óiài'ìàii?iT i È Cil6per anche cause non riconducibili riconducibilialla forza forà maggiore, maggiore,ma individuate individuatein i anche : quella che ha voluto definire come una mera difficultus (Corte Cost. 2 ! dicembre1991 n. 439).Con riferimentoal requisitodellatemporaneità,lo stesso deve essere inteso nel senso che la situazionedi crisi da cui

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Erogazione

produttiva scaturisce I'interruzione dell'attività deverisultare assolutamente i congiunturale prevedibilela ripresa prevedibile e deve deve rendere rendereragionevolmente ràgionevolmente : congrunturale ripresai

I datori di lavoro che si awalgono degli interventi(tanto ordinari che straordinari)di integrazionesalariale devono versare un contributo addizionalecalcolatoin percentualesull'importodelle integrazionistesse. ll contributo addizionalenon è dovuto quando le cause che hanno determinatoil ricorso alla CIG sono considerate"oggettivamentenon evitabili". Una volta autorizzatol'intervento,I'erogazionedell'integrazione salariale viene materialmenteeffettuata dal datore di lavoro che recupereràle somme anticipateattraversoil conguagliocon I'importodei versamenti contributividovuti all'lNPS.Con il messaggio n. 33753/2005,l'INPSha confermatola possibilitàdi pagamentodirettoai lavoratoriaventidirittoda partedegli uffici localiINPS,spessoprevistadallacontrattazione collettiva, quandole aziendeinteressatedallasospensioneo dallariduzionedell'orario di lavoro ne facciano richiesta sulla base di situazionidi insolvenza riconducibiliallasottoposizione dell'azienda, a procedureconcorsualio alla cessazionedell'attivitào ad una comorovatacrisi finanziariadell'azienda stessa. Se la domandadi CIGnon viene accolta,gli importianticipatidal datoredi lavoro.a titolo di integrazione, sarannoconsideratiretribuzionea tutti gli effetti.

produttivastessae la conseguenteriammissionein azien<ja : dell'attività dei I (Cass.14 febbraio200'l, n. 2138). sospesi : !tr lavoratori rrrrrrrr rrrrr'rrrrirrrr rraar r a! rr r r.aar rrrr rrr. rr: a r i r r r I r I r r r r r rl Noúa bene I I r a a a a a a I t

a t I t r I l a a t I l a a r a I l a t a t a t r a a r a t I r r I r a r r a r a a a r a r I r r r a | |

i La Cassa integrazioneordinaria non viene concessa se gli eventi si : i presentanoregolarmentenel tempo, come nel caso di aziendésoqqettea : ; frequentiriduzionidella produzione(ad esempio,le aziendecalzà[uriere) i : dovutia necessitàtecnichericorrenti,a fisiologicìcali dellevenditeo al tipo i i,9ll..."llqr.i.o,lg.....,..,.,., , r*r r.r... r rr. r r. r. r,,,....,......... j -

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La Gassa Integruzione

{crGs}

Guadagni Straordinaria

È straordinaria quando l'azienda deve f ronteqqiare processi di ristrutturazioneaziendali prolungate nel tempo - (cambiamento di (cambìamentodell'organizzazione tecnologie),riorganizzazioni aziendale), (cambiamentodell'attività) riconversioni o in caso di crisi aziendale.Inoltre. può essererichiestoanchea seguitodi fallimento, l'interventostraordinario concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazionestraordinaria. Vieneconcessaper un periodopiù lungo,rispettoa quellaordinaria,in virtù della gravità degli eventi che la giustificano.Per finanziarela Cassa integrazioneguadagni straordinariaè previsto anche l'intervento dello Stato.

Nota

bene

siri'îÀì;'#ii'ààit'ill'ì;'U'!G'ú;;k;;".';à Ij 'iàilóiióàtilÀd'ài'&ilà?n'oi' rqpportodi lavoro permanga subordinato, nonostante il rapportostes3o

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giuridicamente sussistenteed efficace.Le prestazioni connesseal rapporto: sono destinatead essere nuovamenteripristinatealla ripresadell'attività! produttivaaziendale. Se I'impresafallisceo è nell'impossibilità di pagareper ragionidi ordine i finanziario, llflilrìztano,_tr.pagamenro ìl pagamentoe questocaso :i è erretlualo effettúatootrellamenle direttamentéoafl dall'lNPs. il\rù. in In queslo il curatorefallimentareo i lavoratoriinteressatidevonopresentareappositai domandaalla sede INPSche ha rilasciatoil prowedimentodi ammissione! : allaClG.

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L'importo dell'integrazionesalariale è pari all'80o/odella retribuzione complessivache di fatto sarebbespettataal lavoratoreper le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattualmentestabilito e, comunque, mai superiore alle 40 ore settimanali(art.2legge n.223/1991).L'ammontaredeve esserepoi ridotto


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(corrispondente all'aliquotacontributivaa di una percentualepari al 5,54o/o 1' gennaio1998). caricodegliapprendisti, Rìferimentí !rarra lrrar at a! ar r lar r lr r at r r ar r aat r r alr r ar r r a l r r r r r r r a a r a r r t

i La misuradel trattamentoè erogatanel limite di un massimaleretributivoi ! mensile che è soggetto a rivalútazioneannuale (articolo unico legge .n. i lzzltgeOl. La leggé-n.22311991(art. 14, comma 1) precisa,infatti,che i esiste un limite-massimoall'importodel trattamento.Tale limite viene dei valorimassimiprevistirn materiadi i mutuato(per rinvio)dalladisciplióa i trattamenio integrativoper ld cassa integrazioneguadagnr_straordinaria i Oattalegge n. 421fl980(comemodificatodallart.1, comma 5, dellalegge fissatadalla legge n. : n. a51lié94).Dall'1gennaio 2008 la rivalutazione, -dell'aurnento : 427í980 nell80% derivante dalla variazione annuale ISTATdei prezzial consumoper le famigliedeglioperaie deg.li i delliindice e elevataal 100% dell'aumdnto del medesimoindice(art' 1., iimpiegati, qA1 t.^^a\ | .1 laaa^ | .li har iiquali alrali À è ^^^*^ ^ periodi ^^.;^.li sospension-e.per di -^onanoi^na coinm"a2t, tegge n.247l2OOl).I ammessa l'integrazione salarialesono riconosciutid'utticio,e per un massimo compiessivodi 36 mesi dell'interorapporto assicurativodel di al fiÀedel conseguimento del dirittoallapensionedi .invalidità, lavoratore, vecchiaiae per superstiti."ll contributo figurativó relativo.ai periodi di sosoensioneè caliolato sulla base dellaletribuzionecui l'integrazione si riferisce(art.3 D.Lgs.n. 16411915). salariale

ha diritto, il lavoratore salariale, ! Peril periodoin cui riscuotel'integrazione per il nucleo gli assegni peróepire le anche condizioni, a i se ricbrrono I familiare.

Calcolo dell'integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi Per il calcolo dell'integrazione dellaretribuzlone. essenziali ossia: . pagabaseper gli operaie stipendiobaseper gli impiegatie i quadri; . indennità di contingenza; . aumenti periodicidi anzianità(che continuanoa maturareancne duranteil periododi CIG); ' aumenticontrattuali. sempre che A ouesti se ne possono aooiunqerealtri elementiaCCesSOri, elementif issi?il la-retribuzione,q uali : costituiscano . maggiorazioni di turno; . indennitàdi trasferta; di mensa; indennità ' di cassa; indennità ' . indennitàdi trasporto. L'importo da corrispondereè soggetto ad un limite mensile rivalutato annúalmentein ba3e alle variaziónidelt'indicedei prezzial consumo dall'lstat. accertate 10

Assenze dal lavoro Vi sono periodiper i quali non è previstoil pagamentodell'integrazione salariale: infortunio, maternità, malattia, scioperi,ecc. In alcunidei casi appenaelencati,il trattamentodi integrazione salariale è (ad esempio,l'indennità sostituitoda un'altraprestazione a caricodell'INPS di maternitàper i perio_di di gravidanza e puerperio).

Diritti e doveri dei lavoratori integrazione

in Gassa

Duranteil periododi godimentodell'integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, al lavoratorenon è concessodi prestarela propria attività lavorativa con contrattodi lavorosubordinatoo anchecome autonomo. ll D.L. n. 86/1988(convertitonellalegge n.'160/1988), applicabile sia alla CIGO sia alla CIGS.ha orevistoche i lavoratoriche in tale oeriodosi dedichinoad attivitàdi lavorosubordinatood autonomo.non hannodiritto a percepireil trattamentoper le giornatelavorate(art.8, commi 4 e 5, D.L. n.86/î9BB\. ll lavoratoreconserva, però, il diritto a percepire il trattamento alla cessazionedelle suddette attività lavorative.Pertanto. nei oeriodi in oggetto, il diritto all'integrazione si sospendeper riprendere'adavere efficacia all'esaurimentodelle attività lavorative.Tuttavia. oerché il lavoratore conservi il diritto a percepire I'integrazionesalariale alla cessazionedelleattivitàlavorative, è necessarioche lo stessoproweda ad informarnepreventivamente l'INPS(D.L.n. 86/1988). preventiva,il pagamentovienesoltantosospeso In caso di comunicazione per tutta la durata dell'attivitàlavorativa.In alcuni casi è prevista la possibilitàdi cumulare parzialmentel'integrazionesalarialecon la retribuzione ricavatada un successivorapportodi lavoro. In particolare,se la retribuzionericavatadal nuovo rapporto di lavoro dipendente è inferiore all'integrazionesalariale(riferita ad un lavoro dipendente a tempo pieno),il lavoratore riceveràuna quotadi integrazione parialladifferenzatra i due importi(incumulabilità relatÌval.Se l'integrazione salarialederivada un rapportodi lavoroa tempo parzialee il nuovo lavoro dipendenteè a tempo pieno, l'incumulabilità saràtotale(ciò significache non percepiràI'importodella CIG). Sarà relativa,invece.se anche il successivolavoroè a tempo parzialee la retribuzionericevutaè inferiore all'importodell'integrazione salariale;sarà interamentecumulabilese la nuovaattivitàpart-timesi svolgein oraridiversida quellasospesa.Anche il reddito da lavoro autonomo può essere cumulato oarzialmentecon l'integrazione salariale. Infine,il lavoratore in CIGSperde il dirittoall'integrazione nel caso in cui rifiutiun'offertadi lavoronellapubblicaamministrazione senzagiustificato motivooppurerifiutidifrequentarecorsidiformazionee aggiornamento.


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I contributi

figurativi

Per i periodi di sospensionedal lavoro o di lavoro ad orario ridotto (nell'ambito della cdssa integrazioneordinaria o straordinaria)sqnq riconosciutii contributi figurativi. Si tratta di contributi "fittizi' riconosciuti e di aqli assicuratiper periodióurantei qualinon c'è stataattivitàlavorativa obbligatori.Ouesti cónseguenzanon c'è stato il versamentodei c_ontributi dall'INPSsenzabisogno,quindi,di ultimiéono accreditatiautomaticamente alcunadomandada parte del lavoratore.Le settimanein cui il lavoratore salarialesono,quindi,riconosciuteutiliper: riscuotel'integrazione (compresaquelladi anzianità); ' il dirittoe il calcolodellapensione . I'assistenza ed i suoi familiari. sanitariaper il cassintegrato

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LA CASSA INTEGR/AZIONE GUADAGNI ORDINARIA 1a Cassa lntegrazione

Guadagni Ordinaria

L'interventoordinariodella cassa integrazioneè attualmentedisciplinato dallalegge20 maggio'1975,n. 164,e dall'art. 14 dellalegge23 luglio1991, n.223.

A chi sp€{fa L'integrazione salarialeordinariaspetta ai lavoratoriche appartengonoalle seguenticategorie: . operai(qualunquesia la qualificarivestita); . intermedi; . impiegati(amministrativi e tecnici); . quadri; . soci di cooperativedi produzionee lavoro; . lavoratoria tempo indeterminatodipendentida cooperativeagricole soggetteallaCassaIntegrazione; ' lavoratoriassunti con benefici contributivi(contrattodi inserimento. disoccupatidi lungadurata,lavoratoriprovenientidalle liste di mobilità ecc.).

A chi non spetta L'lntegrazione salarialeordinarianon spettaa: . dirigenti; . lavoratoriadomicilio: . apprendisti; r pefsonslereligioso; . autisti dioendenti addetti esclusivamenteal servizio oersonaledel titolaredell'impresa o dellasuafamiglia; . lavoratoridei oorti.

Le aziende interessate Le aziendeammessealla cassaintegrazione ordinariadevonoappartenere ai seguentisettori: . imprese del settore industriale(indipendentemente dal numero dei lavoratorioccupati); . societàcooperativedi produzionee lavoroesercentiattivitàindustriale; . industrieboschive,forestalie deltabacco; t.t


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cooperativeagricolee loro consorziche trasformano,manipolanoe commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazionedi propri fondi, dalla silvicolturae dall'allevamento del bestiame; impreseaddetteal noleggioed alladistribuzione dei film, impreseche svolgonoattivitàdi sviluppoe stampadi pellicole; aziendeaddette alla frangituradelle olive per conto terzi in quanto classificateindustriali ; preconfezionato; impreseproduttricidi calcestruzzo impreseaddetteagli impiantielettricie telefonici; aziendeche operanonei settori dell'installazione di impianti,anche ferroviari,che effettuanoattivitàconnessealla costruzionedi opere di naturaedilee non solodi "rifinitura" di operegià costruite.

Le aziende escluse Sonoesclusele seguentitipologie di aziende: . aziendeartigiane appartenenti a settoridiversida quelloedilee lapideo, che nonfaccianopartedell'indotto; . impresedel terziario; . impresedi navigazione marittima, aereaed ausiliarie dell'armamento; . impresedi spettacoli; . impreseesercentila piccolapescae la pescaindustriale; r cooperative, gruppi,compagniee carovanedi facchini,portabagagli, barocciai e simili: . impreseindustriali deglienti pubblicianchese municipalizzate o dello Stato: . aziendespeciali(ex municipalizzaîel trasformatein s.p.a.il cui capitale pubblico. sia interamente

Settori di applicazione

dell'intenrento

Le aziendeinteressatesono in genere quelle tenute ad applicareil contratto collettivoNazionaledel settoreedile ed affini,compresequelle nazionali che esercitanol'attivitànell'ambitodell'UnioneEurooeao in altri stati con i qualiintercorronoaccordiin materiadi sicurezzasociale(purché sianostateautorizzate a mantenereil regimeprevidenziale italiano). Sonoconsiderateappartenenti al settorelapideole seguentiattività: r escavazione, segaturae lavorazione di marmi, travertino,tufi, ardesia, pietresiliceee calcaree,pozzolana, pomice,arenaria, trachite; . lavorazione di selci; . produzionedi granulati,cubetti,polverie simili,pietrame,pietrisco, sabbia,ghiaia (compresal'estrazione), marmi legati in blobchicon restne; . aziende industriali che svolgono attività mista di escavaztonee lavorazione: . artigianeche svolgonola stessaattività,sempre che la lavorazione sia collegataall'attività di escavazione. La CIGinterviene a seguitodi: r sospensione riduzionedell'attivitàcausatada intemperiestagionali .o (precipitazioni, gelo,vento,temperatureparticolarmente'elevate, Àebbia o foschiatalida compromettere la visibilità); . eventi diversi da quelli meteorologici,di natura transitoria,e non imputabili al datoredi lavoroo aglioperai,ad esempio:la fine del lavoro o la fine dellafase lavorativa.

ordinario

L'intervento ordinario risulta,oggi,applicabile soloal settoreindustriale, con esclusionedel settoreedilizio,e per cooperative agricolee zootecniche. Essa ha costituito,e costituisceancora oggi, l'interventopiù richiesto.ll trattamento ordinario di Cassa integrazioneguadagni è assicuratoai lavoratori aventila qualificadi operai,di impiegatie di quadri,assuntia tempo indeterminato o anchea tempo determinato, nonchéai lavoratori a tempo parzialee a quelliin periododi prova,ai lavoratoricon contrattodi inserimento,quelli con contratto a lavoro ripartito, oltre ai soci e ai dipendenti dellecooperative, sonoesclusii dirigentie gli apprendisti.

Gasi paÉicolari Nel settore edilizioe lapideola CassaIntegrazioneGuadagniOrdinariaè regolatada particolari disposizioni, data la specificitàdel rapportodi lavoro.

Gome si ottiene, Per poter accedereal beneficiodell'integrazione salariale,l'imprenditore deve attivareuna particolareprocedurache è caratterizzata da due fasi fondamentali: . fasedi consultazione (sonoescluseda ouestafase le aziende sindacale dei settoriedilee lapideo); . fase amministrativa successivapresentazione di una domanda di ammissione al trattamento indirizzata all'lNPS. La prima prevede che l'imprenditore consulti preventivamentele organizzazioni per informarlesulle sindacalimaggiormenterappresentative 15


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cause della sospensioneo della riduzionedell'attivitàe sul numero dei lavoratoriinteressati. Su domandadi una delle parti può seguireun esame congiuntodella situazione. L'interaproceduradeve esaurirsientro 25 giornidallarichiesta,ridottia 10 per le aziendefino a 50 dipendenti. i datori di lavoro devono presentarela domanda di Successivamente. entro25 giornidallafine del ammissioneal trattamento,penala decadenza, periododi pagain corso neliasettimanain cui è iniziatala sospensioneo la riduzionedell'attivitàlavorativa. La domanda deve essere indirizzata alla sede provinciale INPS All'atto della territorialmentecompetente (arf. 7 D.Lgs. n. '164/1975). presentazionedella iichiesta di integrazionesalariale,sia ordinariache btraordinaria,l'impresadovra dare cbmunicazionedell'esecuzione .degli adempimentiimpbsti dalla legge in materiadi consultazionisindacali(art.5. nei precisache la mancataprese.ntazione, comma 7, D.Lgs.n. 164/19751.-Si produrràI'obbligoper la termini,dellaóomandada parte dell'imprenditore salarialenell'ipotesiin cui la stessaimpresadi farsi carióodell'integrazione concessaa causadellaomessao non sia totalmenteo parzialmente SteSSa delladomanda(aft.7, comma 3, D.!Ss.n. 164/19751. tardivapresentazione lnoltre,'qualorala domanda sia presentatain ritardo.rispetto.ai termini indicati dalla legge, l'eventualetrattamento d'integrazionesalarialenon potrà aver luogo fer periodianterioridi un_asettimanarispettoalla data di '164/1975). bresentazionelart.T, comma 2, D.Lgs.n. allaguidasono riportatialcuniesempidi scadenzadeitermini Nell'Allegato per la -presenta-zionedella' domanda di concessione della Cassa Guadagni. Integrazione

Goncessione

del tralfamento

La concessionedel trattamentodi integrazionesalarialeè dispostadalla stessa sede provincialeINPS, previa deliberazionedi una Commissione Provincialecóstituitapresso l'lNPS, nominatacon decreto del Direttore dell'UfficioRegionale'delLavoro.Tale Commissioneè composta.dal direttoredell'UÍficioProvincialedel Lavoroe della massimaoccupazione, del Lavoro,da Provinciale che la presiede,da un funzionariodell'lspettorato dei datoridi lavoro dei lavoratorie da tre rappresentanti tre rappresentanti sindacali di dell'industriatutti designati dalle rispettive organizzazioni operantinellaprovincia. categoriapiù rappresentative

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: Tali ricorsidebbonoesserepropostientro30 giornidalladatadalladelibera:

proveniràìil"d';5ilrtii'àéi"ri,Yólri ! e possono prri".,ilí,.'rti anesedute

i della Commissione.In questo caso, perché-il iicorso'sia legittimo,è ; necessarioche, nel corso della votazione,il ricorrenteabbia motivato il propriodissensochiedendone anchel'inserimento a verbale.La decisione del Comitatoha valoredi definitività. Dopo questafase, nel caso in cui il ricorsosia respinto(in modo espressoo : con silenzio-rifiuto), il datoredi lavoropuò adire il TribunaleAmministrativoi o ricorrereal Capo dello Stato. ll procedimentopuò concludersicon un prowedimento (dopo180giorni). formaleo con ilsilenzio-rifiuto quanto Per concerne la competenza a conoscere e decidere delle I controversiein giudizio,la Cortedi Cassazione ha chiaritoche la stessasia I suddivisatra il giudice ordinarioe quello amministrativo. Al primo competonole controversieche vertanosullalesionedei dirittidei lavoratori! o dei datoridi lavoro,potendosiricondurre, i primi,al dirittoallapercezionei dell'inteqrazione dell'integrazione salariale e. i secondi, e, secondi.al dirittoal rimborsodelle deile somme i: anticipateed erogateai lavoratori. Talidirittinasconosolo successivamente i all'emissione del prowedimentoamministrativo di concessione dellacassai guadagni.Primadi questomomentosono,invece,sussistentii integrazione i in capo ai soggetticoinvoltiessenzialmente degli interessilegittirni,in I prowedimento I quanto,prima del p mento di concessione. non è identificabile un ! vero e propriodiritto allinterventodel trattamentointegrativo.Alla luce di i questa ricbstruzione,la Corte Suprema ha indicato-nel TAR lorgano i giudiziario competente a conoscere degli interessi legittimi ché si : eccepiscanolesi prima dell'emissionedel prowedimentoconcedentei

20siusno 1eB7). I (c91te_qq9:,1_Q1_s_t_{el r a r r r r l r r r a l l a a r a a r r r !r r a l l r arrrrrrrrrrttrrarrrrrrttararrrrrrriraarararrrrrtrrÌ

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Durata L'lntervento per entrambii casidisciplinati Ordinario di CassaIntegrazione, dall'art. 1 dellaleggen. 16411975, per un periodomassimodi è corrisposto 3 mesi continuativiper ogni unità produttiva,intesa come stabilimento, repartoo settoreautonomoe non come impresanel complesso.ll periodo può essereprorogato,in casi eccezionali, fino a un massimocomplessivo di un anno (arf. 6, legge n. î64|1975). L'impresa che abbia fruito dell'integrazione salarialeper dodicimesi consecutivipotràpromuovereuna nuova domanda per la stessa unità produttivaper cui è stata concessa solamentequandosia trascorsoun periododi almeno 52 settimanedi (an.6, commi2 e 3, D.Lgs.n. 164/îg7S).In ogni normaleattivitàlavorativa caso "l'integrazionesalarÌale relativa a più periodi consecutivi non può superare complessivamentela durata di dodici mesi in un biennio" (art. 6, commi4, D.Lgs.n. î64/19751. Nel caso in cui un'aziendane usufruiscaper periodinon consecutivi,il periodomassimodi godimentoè di 52 settimanein un biennio. Per calcolare il periodo massimo, devono essere consideratesia le settimanead orarioridottosia quelledi completasospensionedell'attività.


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L'ultimocomma dell'art.6 stabilisce,tuttavia,che i limiti di tempo' di cui al terzo e quarto comma, non si applicano-in caso di evento "oggettivamente non evitabile"(tranneche nel sefiore edile). ll TrattamentoOrdinariodi Cassa lntegrazione,ricollegatoa situazioni di mercatoche non ponganoin dubbiola ripresadellanormale temporanee attivjtàproduttivaviene,altresì,iomputato nel limite di tempo massimodi Lart. 'l stabilitodallaleggen.22311991. salariale fruizionàdell'integrazione -citata legge stabilisce, infatti, che 'per ciascuna unità comma 9 della produttiva i trattamenti stiaordinari di integrazione salariale n^onpossono 'avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nellarco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per c.ui sono.stati concessf' fine, si computano anch.ei. pgri.gdi.d.i,trattamento freci'sando 'ordinario che, '''atale concessi per contrazioni o sospensioni dellattività produttiva determinate da situazionitemporanee di mercato".

Ripreca dell'alfività

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produlflva

per la concessionedell'lntervento OrdinarioDi Cassa Condizioneessenziale lnteorazioneè che levento causaledella necessitàdi ricorrerealla Cassa Inte[razione abbia carattere temporaneo e transitorio prevedendo, produttiva. pertànto,la ripresadell'attività proposito questo chiarire che la ripresa dell'attività necessario è A produttivarion'coincidecon la riammissioneal lavorodi tutti ilavoratori sospesi. Pertanto,I'eventualelicenziamentoo le dimissionidi lavoratoriche siano intervenutial termine di un periodo di Cassa lntegrazioneGuadagni Ordinarianon incidonosulla vaiutazionecirca l'effettivae regolareripresa dell'attivitàaziendale.Tuttavia,eventi di questo genere sono presi in ed analizzatiin sede di verificadi successiverichiestedi considerazione ammissioneal trattamentoda parte della stessa azienda,allo scopo di ò le dimissionidi alcuni lavoratorinon accertareche i licenziamenti di esuberodi personale. in realtà.situazioni nascondano.

Gonsultazione

CassaIntegrazione Guadagni e Licenziarnrrrrl

sindacale

i'rrr"rrrrr -i047ìe75;-ùÀ ordinariosia i sia all'intervento i1Íó1imen1o i Là;f.'tiD.ié;.-;.

i all'interventòstraordinario,ha stabilito,infatti, che l'impresache intenda deve: salariale l'integrazione i richiedere : . nei casi di eventi oggettivamentenon evitabili, comunicare alle rappresentanzesindacàiiaziendalio, in mancanza,di queste, alle : I : sindacalidi categoriadei lavoratoripiù rappresentative orqànizzazioni prevedibile provincia, o I contrazione della durata la ooéranti nella ; s,,c-q1nq 1)j I interessati(art. irrrrrrrrrirrsòspensionedei'lavoratori --.

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neicasidisospensionio riduzionidell'orario di lavorosuperiore a 16 oro i settimanalie a richiestadello stesso imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratoridi cui al comma 1 dello stesso art, 5, procederead un esamecongiuntoin ordineallaripresadellanormalo attivitàproduttivae ai criteri di distribuzionedegli orari di lavoro.Lu richiestadi esame congiunto deve essere presentataentro 3 giorni dallacomunicazione di cui al primocommae la relativaprocedura-deve esaurirsientro i 5 giorni su'ccessivia quello in cui è stata fatta lE richiestastessa(art.5, commi 2 e 3l,. in tutti gli altricasi di cui all'art.1 del Dlgs.n. 16411g75, deve comunrcars preventivamente le causedi sospensioneo di riduzionedell'orario di lavoro, lentità e la durata prevedibileed il numero dei lavoratoriinteressatialle rappresentanze sindacaliaziendali,o, se mancanti,alle organizzazion slndacalidi categoria dei lavoratoripiù rappresentativeoperanti nollt: provincia. Anchein questaipotesi,e sempresu richiestadi una delleparti, potrà seguire un esame congiuntodella situazione,con lo scopo di affrontarele problematiche connesseallatuteladegliinteressidei lavoratorl in relazione alla crisi dell'impresa. La proceduradeve esaurirsi,in questo caso,entro 25 giornidalladata della richiestaowero entro 10 se l'azienda (art.S. coinvolta cornvo| involta l aa ar Ì . b,com abbia Dor affino r no a ct cinouanta cinquanta nquant aot dioendenti dipendenti pendent t((art.5, commi4 6)., commi4,5 m t 4,5 e 6) 6), i

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Griteri di soelta Con particolare riferimento al Trattamento Straordinario Di Casse Integrazione Guadagni,.la legge preredeche_limprenditore che attui una sospensioneo una riduzionedell'orariodi lavoro per contrazioneo produttivaè tenuto, nellasceltadei lavoratoriper i sospensionedell'attività quali richiedeil trattamento,a garantireI'applicazione dei principidi non discriminazione direttaed indirettadi cui allalegge 10 aprile1991,n, 12b recante"Azionipositive per la realizzazione della parità uomo-donnanel lavoro"(art.B, comma 2, leggen. 236/1993).

Sistemi di rotazione La legge n. 22311991, all'art.1 comma B, stabilisce,altresì,cho lirtklove l'impresaritenga,per ragionidi ordine tecnico-organizzativo, connussoel mantenimento dei normalilivellidi efficienza. di non adottaremect:anisnrl di rotazionetra i lavoratoriche espletanole medesimemansiorrio :iong occupatinell'unitàproduttivainteressata dallesospensioni,deve in<Jir:nrne i motivi nel programmaannessoalla richiestadi ammissioneal Trattornerlto Straordinario Di CassaIntegrazione Guadagni.In tal modo, viono :*lu:ile lobbligatorietà delladozione di sistemidi rotazioneper l'individuazione rlci lavoratorida sospendere.Ai sensi della medesimalegge (n. 22311gll1l, i criteridi individuazione dei lavoratori da sospendere, nonchélo rnodalilè della rotazioneprevistadallastessa norma,devonoformareoggtrltorlellc preventivaalle rappresentanze comunicazione sindacaliaziondirli(o, tlt mancanza,alle organizzazioni sindacalidi categoriapiù rapprosontntlve e livelloprovinciale) e dell'eventuale esamecongiunto. IB


CassaIntegrazione Guadagnie Licenziamenti

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali

Gíurísprudenza Gornunicazione

dei criteri

lA CA$SA IRITEGIIIAZIONE GUADAGNI STRAORI'INAIITA

di scelta

"'r r l I lllTribunale l T r ihr r nalodi fMilano, V ìi l a n occon o n ssentenza e n te n z a del22luglio d e l ? ? l r rol i o2004, 2004. ha ha chiarito chi ari toche che l'art. I' art. :

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i oéió.P.É.À. ire oót 2000non ha abrogatdicommi 7 e B dell'art.1 della i criteridi sceltadei di comunicare all'obbligo in relazione leggen.22311991, lavoratorida sospendere la cui mancata notizia costituisce,dunque, da cui derival'obbligodi reintegrazione un'ipotesidi condottaantisindacale dei iavoratori.Ha precisato,inoltre,che nel caso in cui non sianoapplicatii criteridi rotazionesuggeritidalla legge, è necessarioche siano indicatii criteriche si è deciso di applicarein alternativa,senza I'obbligodi dover primi delle us ils nr rl'esplicazione tr J Pi l r /dz tui l u attraverso dr Lr dv ur J U dei pilr lla i l fmancata Iti l f ludtd uL||tzzdLtgtle utilizzazioneuur fmotivare i l o f-l va fe ....,r._w_. che ne hannopreclusol'impiego. ragionidi caratteretecnico-'organizzativo di Cassazione,dal canto suo, ha avuto modo di richiamare! La LOne La Corte ol l'attenzionesulla funzionedegli accordi tra le parti sociali in materia di ! l'attenzione adozionedi criteri di sceha óifferenti da quelli previsti dalla legge. Ha i soecificatoche i motivi della mancataadozionedevono essere espressi: al fine di raggiungereun accordo tra le parti sociali,! dàll'imprenditore accordocui il legislatoreattribuisce-unruolo di garanzianei confrontidei i (Cass.n.14721de|2 agosto20041. lavoratori : dei lavoratorida sospendere,nonché i In tal modo i criteridi individuazione I'obbligatorietàdellapplicazionedi sistemi di rotazione vengono fatti : cassa rI ordinario uf urf rirfru ueild della ucl55d del trattamento ttatlaflteflto nella sTe[a sfera oet conflulre ancne conTlulre anche nella integrazioneattraversola previsionedi un controllopreventivodelle parti : socralr. -_,_____;

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guadagni

súraordinaria

L'interventoordinariodella cassa integrazioneè attualmentedisciplinato dallalegge23 luglio1991,n.223. A e&i speitta concessadal Ministero del Lavoro, L'integrazione salarialestraordinaria, della Salute e delle PoliticheSociali con specifico decreto, spetta ai dipendenti delle aziende destinatariedel trattamento, la cui prestazione lavorativarisulti totalmente sospesa o ridotta nell'orarioin conseguenzadi riorganizzazioni, riconversioni, crisi aziendalio a seguitodi ristrutturazioni, stiouladi contrattidi solidarietà. i lavoratoricon qualificadi: In particolare, beneficianodell'integrazione . operaio; . impiegato; r

eUàOt'O.

salarialeanchei lavoratori(socio Rientranofra i destinataridell'integrazione non soci) di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività Ai sensi lavorativa assimilabile a quelladeglioperaidelleimpreseindustriali. dell'art. 12 della legge n. 6212001rientrano nel novero dei lavoratori beneficiari anche i giornalisti professionisti,pubblicisti e praticanti, dipendentida imprese editrici di giornaliquotidiani,giornali periodicie agenzie di stampa a diffusione nazionale.Tutte le predette categorie beneficianodel trattamentointegrativoanche nel caso in cui le stesse risultinolegate all'aziendada contratti di lavoro a tempo parzialeo da contratti di lavoro a tempo determinato(per la durata del rispettivo dei lavoratoribeneficiariè contratto).Ulteriore criterio d'individuazione lavorativa.Ed, invero, il trattamentoCIGS spetta costituitodall'anzianità a coloroche vantino,alladata dellarichiesta,un'anzianità esclusivamente lavorativa,presso l'aziendaammessa al trattamento,di almeno novanta giorni. Tale criterio non è, tuttavia, richiestoper i lavoratoridi società controllata. soggettead amministrazione Con riferimentoalla sceltadei lavoratorida sospendere,la legge impone di principidi non discrimlnazione che debbaesseregarantitaI'applicazione diretta ed indiretta (art. B, comma 2, della legge n. 236/1993) e che un applicabiledebba esserecostituitodalla rotazione criterioordinariamente dei lavoratoristessi.Tuttavia,la Corte di Cassazioneha precisatoche il mancato rispetto dei generaliprincipidi correttezzae buona fede nella scelta datorialedei lavoratoriinteressatidalla sospensionedebba essere dimostrataa cura ed onere dei lavoratori(Cass.26 aprile 1999n.41701.|n merito all'obbligoposto dall'art.1, comma 8, della legge n.22311991 relativo all'applicazione di meccanismi di rotazione per la scelta dei


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lavoratorida sospendere,si è visto come il suo adempimentosoggiaccia ad un controllodi tipo preventivograziealla previsioneper cui tali criteri di cui all'art.5 del D.Lgs.n. devonoessereindicatinellacomunícazione successivoesame in occasionedell'eventuale 16411975, nonché analizzali Di Cassa congiunto.Con specificoriferimentoal TrattamentoStraordinario lntegrazione,la legge stabilisceche "laddovel'impresaritenga,per ragioni di oidine tecnico-organizzativoconnesseal mantenimento dei normali livelli di efficienza. di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessatadalle sospensioni,deve indicarne i motivi nel programma" di cui al comma2 dellart.1 dellaleggen. 223fl991.

CassaIntegrazione Guadagni e Licenziamenti

Sono ammessealla CIG straordinaria, seppurcon limititemporalidiversi, anchele seguentiimprese: . agenziedi viaggie turismocon più di 50 dipendenti; . impresedi vigilanzache occupanopiù di 15 dipendentinel semestre precedentela richiesta. In particolarisituazioni(grandiimprese in crisi o sottopostea procedure esecutive concorsuali,a vicende di sequestro o altro), il campo di applicazione degli interventistraordinariè stato esteso,per periodidefiniti, anchead impresetradizionalmente escluse GÍurisprudenza

A chi non epetta Risultano esclusidal beneficio: . dirigenti; ' apprendisti; . lavoratoria domicilio. interessato Le aziende Le aziendeche possono usufruiredi questo tipo di interventosono le seguenti: . impreseindustriali, compresequelleedilie lapidee; . impreseartigianeche sospendonoi lavoratori a causadellaCIGSdelle aziendedallecui commessehannoricavatoalmenoil 50% del fatturato nel biennioprecedente; complessivo . impresecommerciali con più di 200 dipendenti; . aziendeappaltatricidi servizimensase effettuanoprestazioniridottea causa della crisi dell'impresaappaltanteche si trova in Cassa Ordinariao Straordinaria Integrazione ; ' imprese appaltatricidi servizidi pulizia,se l'impresaappaltanteè soggettaa CIGS; di prodottiagricolie zootecnici; ' impresecooperativedi lavorazione r cooperativedi produzionee lavoro. Tutte le impreseappenaelencatedevonoaveroccupatomediamentepiù di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento.Si per: prescinde dal limitedei 15 dipendenti . impreseeditricie stampatrici di giornaliquotidianie agenziedi stampa a diffusionenazionale: . impreseeditricie stampatricidi giornaliperiodici,anche se ciò non costituiscel'attivitàesclusiva.

L'intervento Straordinario di Integrazione Salarialepuò essereconcessoalle I impreseindustriali(compresequelle del settore edile)che nei 6 mesi j prédentiallarichiestaabbianooócupatomediamentepiir Oi t5 dipendentii (aft. I, comma'1, legge n.223/199î). In caso di trasferimentod'azienda,il : requisitonumericodeve sussistere,per l'impresache subentra,nel periodo] che intercorretra la datadel trasferimentoe quelladellapresentazione della j domanda. : Con riferimentoai lavoratoricomputabili,secondola dottrinamaggioritariaj devono essere considerati nel calcolo anche i lavoratori a tempo : determinatoe i lavoratoria tempo parziale,in misura corrispondenteal l previste.Ouestasoluzioneapparein linea I numerodi ore contrattualmente con i generaliprincipidellordinamento del lavoroitaliano,md anchecon j quelli dettati dalla normativacomunitariae tradottasi,con riferimentoal : prevalentei lavoroa tempo parziale,nel D.Lgs.n. 6'l/2000.L'orientamento dellaCortedi Cassazione, tuttavia,individuanel criterionumericoe non in l quello pro quota orariail parametroper il computo dei lavoratoria tempo parziale.La SupremaCorteevidenzia,infatti,che la legge n. 22311991 reca una norma che necessitadi essereinterpretatasecondoil suo significato letteraleche consentedi affermareche, ai fini del calcolodimensionale. vadanocomputatatianchei lavoratoria tempo parziale,rientrandogli stessi ] tra i destinataridella disciplinadell'integrazione salariale(Corte Cass.n. i

iizotioósl. At iiÀJ i"iuEóó,triÀàÀio""o"rru i sussistenza det requisito

numerico,sono computatianche i lavoratoriapprendisti,i dirigénti,i ! lavoratoria domicilioe i lavoratoricon contrattodi lavoro ripartito(detto : anchedi job sharing). : Non sono, invece, computabili i lavoratoriassunti con contratto di i inserimentoai sensi dell'art.54 D.Lgs. n. 276/2003. L'interventoè, altresì,I ! applicabilealle impresecooperativee. loro consorzi,che trasformano. prodottiagricolie zootecnicicon numero I manipolanoe commercializzano di dipendenti- nel semestreprecedentela richiesta- superiorea '15l dipendenti(art.3,leggen.240/'1984). ; Ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge n. 223/7gg1,le disposizioniin i materiadi trattamentostraordinariodi integrazionesalarialesono estese l alle imprese esercentiattività commerciàlinellipotesiin cui queste]

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Guadagnie Licenziamenti CassaIntegrazione

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali rlaa rrrr r r ar laat r t t r t t aaar r r r r ar aaaalr r r r r r a a l a r r r r t r t a a a l a r a f l r r l l a r r a r r r r r a i

! : lnoltre,ai sensidell'arf.72,comma 1, dellalegge n.223/199î,l'integrazione è dovutaancheai dipendentidelle imprese! I salariale di tipo straordinario e la i la richiesta, con'piùdi 15 dipendentinel semestreprecedente i artigiane i cui"sospensibne dei làvoratoriviene adottata come conseguen-zadi i dellimpresache esercitaun influsso: dell'attività isospensionio contrazioni i gesiionaleprevalente(art. 12, comma.2) e che.sia stata ammesta al ! in ragionedi tali sospensionio contrazioni.Sono ! tiàitàmén1o'straorOinario àÀòóra amròsse al Îrattam"entoStraordinàriodi Cassa Integrazione! Guadagnile impreseappaltatricidel serviziodi mensa con più di.'15 : dipendéntinel semestreprecedentela richiestache effettuinoprestazioniI appaltanteche ; ridottein conseguenzadi'situazionidi difficoltàdell'azienda sia stata ammàssa al trattamentoCIGS; le imprese editrici di giornalii nrrotidiani aocnziedi stampa stamnaa diffusione diffrrsione nazionale imoreseeditrici editricidi : nazionale ed impres_e quotidiani e agenzie n. 67/î 987; l9OO9.n, 62/2001);le i giornaliperiodìci(lggggn. 476/1981;.!e.OO.e servizi.dipulizià-inrelazioneaO àtlivitàappal|.ate,9I impreseappaltatrìci.*di ! cohnesse,'òonriferimentoallimpresacommittente,a. programmidi crisi riconversione,conversioneaziendale,con i aziendaleo di ristrutturazione I applicazionedel trattamentostraordinariodi cassa integrazione(D.L. n' = 299/1994\;le aziendedel settore ausiliarioconnessoe complementareal produzione e della i servizio ferroviario, owero nel comparto della del materialerotabilecon più di '15dipendentinel semestre : manutenzione I precedente(leggen.412/1991);aziendee compagnieportuali(leggen' i Aq/tg?q e bssé n. 186/2000).Infine, ai sensi dell'arr.|-bis della legge n. a óécorreredal primo gennaio2005, il Ministerodel Lavoroin i ZSt/ZOOq, aziendale,di riduzioneo di ristrutturazione : caso di crisi occupazionale, i trasformazionedi attività, può concedere,per 24 mesi, il trattamento qttut r S personale, r e navigante, r r qv r v qr r tv ,.u]l dei I anche tv ùcltclilcl|lt al .Psrùur integrazione salarialeor L fd u l u l l l d l l u dil liltttgtdztut u i straordinario tot9, !r vettori aerei e delle-societàda questi derivantia seguito di processidi : n frao{nrmczinni cnniotaria :: societarie, o trasformazioni riorganizzazione I .i^'^-^i--azinna trrra -aar aaar r ar aalat r t r t t r aaar r r r r r ar a t a r f a r r a t r r a l t r r r r t r a : a a l a r a r r r a a f a a r l Ú

Gasi paÉieolari Dal 1" gennaio2005, il Ministrodel Lavoroe delle PoliticheSocialipuò per concedéreil trattamentodi cassa integrazioneguadagnistraordinaria di aziendale, di ristrutturazione 24 mesi, in caso di crisi occupazionale, dell'attività,al personale,anche navigante,del riduzioneo trasformazione trasportoaereo e delle societàche ne derivanoa seguito di processidi ne o trasformazio ni societarie. riorganizzazio è estesaanche l'indennitàdi Dal 1'gennaio 2005,agli stessi lavoratori, Mobilità (si veda Mobilità\. straordinario dell' interrrento Self ori di applicazione oltre che al trova applicazione, l'lnterventoStraordinario Riepilogando, compresoquello edilizio,anche alle unità organiche settore industriale, del esercentiin modo prevalentee continuativola commercializzazione (leggen. 215/1978falleaziendeappaltatricidi servizi prodottodell'impresa iii mensa o ristorazione(legge n. 155/l9el\, alle aziende di grandi dimensioniesercentiattività commerciali(legge n. 155/1981e legge n. 24

223/l99ll, allecooperativedi produzionee lavoro(art.B, comma2,legge n. alle impreseappaltatricidi servizidi pulizia(an, l, comma 7, 236/'19931, legge n.451/1994)e alle impreseartigiane,il cui ricorsoalla sospensione dòi-lavoratorisia conseguenzadell'influssogestionaleprevalentedi altra di cassaintegrazione. impresaammessaaltrattamentostraordinario

PresupposÉi

di aceesso

La legge prowede a subordinarela concessionedi interventostraordinario da partedel datoredi lavorodi uno specificoprogramma allaorèsentazione che I'impresaintendeattuarecon riferimentoanche alle eventualimisure previste per fronteggiare le conseguenzesul piano sociale; vengono -interventi volti a limitarneil ricorso da. parte degli ilrevisti una serie di imprenditori,quali limiti di durata dell'interventoe costi più alti per le rmpresecne vr ncorrano. Anche per questo tipo di intervento,viene introdottauna procedurache richiede un esame congiunto obbligatorio con i sindacati volto di criteri di scelta dei lavoratorida sospenderee, fra all'individuazione questi, viene reso obbligatorioil meccanismo della rotazione,la cui mancataadozionedeve essere motivata dal datore stesso. ll processo da numerosialtri interventinormativi,emanati in successivo.caraîterizzato ha, in qualchemodo, tradito lo spirito un contestodi crisi occupazionale, della legge del 1991 riconducendol'interventostraordinarioad uno strumenio volto a rinviare e dilazionarei licenziamentidel personale facendone,spesso,una fase precedentee obbligataprimadellamobilità. salarialisono: Pertanto,i presuppostiper la concessionedelleintegrazioni l'esistenzadi un rapporto di lavoro dipendentecon un'anzianitàdi ' servizio di almeno90 giorni; . la sospensionedal lavoro o la riduzionedell'orarioper le cause dallalegge; individuate . la perditao la riduzionedellaretribuzione; . la previsionedi ripresadell'attività lavorativa. per le unità produttiveper le Non si può chiederel'interventostraordinario qualiè stato richiesto,per lo stessoperiodo,l'interventoordinario.

Gome si o{liene. Anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase di consultazionesindacale. L'impresa che intenda richiedere I'intervento straordinariodovrà darne tempestivacomunicazionealle rappresentanze sindacalidi categoria o, in mancanza,alle organizzazioni sindacaliaziendali, più rappresentativi operantinellaprovincia. dei lavoratoricomparativamente L'art. 1, comma 7, della legge n. 22311991stabilisce che nella dei lavoratorida siano indicatii criteridi individuazione comunicazione sospenderenonchéle modalitàdellarotazionedeglistessiche formeranno, altresì, oggetto dell'esame congiunto fra le parti (an. 5 della legge n' ordinario,anchein questocaso 164/19751. Come per il caso dell'intervento


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la consultazione sindacaledeve concludersi entro25 giorni,se si trattadi aziendecon più di 50 dipendenti, ed entro 10, nel caso di azienoecon un numerodi dipendentifino a 50. Nel caso di interventostraordinario,l'oggetto dell'esamecongiunto è costituitodal programmache I'impresadeve aver elaboratoe cul intenda dare attuazione.Tale programmadeve essereformulato in conformitàal modellostabilitocon decretodel Ministrodel Lavoro.della Salutee delle Politiche Sociali. Successivamente,infatti, dovrà essere presentata la domanda che. (disponibilesul sito del compilatasu apposito modulo CIGS/SOLID-1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.welfare.gov.it/lavorolammortizzatorisociali) e deve esseresottoscritta dal legalerappresentante dell'azienda e presentatadirettamenteo tramite posta..alMinisterodel Lavoioe delle PoliticheSociali- Direzionegenerale per gli ammortizzatori socialied incentiviall'occupazione - DivisionélV, Via Fornovo8,00192 Roma,entro 25 giornidallafine del periododi paga in corso nella settimanain cui è iniziatala sospensioneo la riduzione dell'orario di lavoro. Nel caso di ristrutturazione.riconversronee riorganizzazione aziendalela domanda deve essere presentataanche al servizio ispettivo presso la DirezioneProvincialedel lavoro (D.P.R.n. 2'l8/2000 e circolare Min. Lav.li. 6l/200n. Ogni richiestadeve riferirsiad un periodomassimodi un anno e oeve esserepresentata entro25 giornidallafine del periododi pagain corsoal terminedellasettimanain cui ha avutoiniziola sospensione ó la riduzione dell'orario di lavoro. Ad eccezionedelle richieste per procedure concorsuali(fallimento, preventivoecc.),la richiestadeve contenere,qualunquesia la concord.ato causa,il programmache l'impresaintendeattuareper riprendere la piena f unzionalità. ll prowedimentodi concessionedella prestazioneè adottatocon decreto del Ministeroentro un periodoche va da un minimo di 30 oiornidalla richiestaad un massimodi 90 giorni,a secondadellamotivazio"ne in base allaqualesi chleQql'intervento dellaCIGstraordinaria. poi I decretivengono trasmessi all'INPSe al Ministero della Giustiziache orowéde alla pubblicazione sullaGazzetfa Ufficiale. Nel corso dello svolgimentodella prestazioneè, tuttavia, possibileper I'azienda chiedereuna modificadel programma, sentitele rappresentaàze sindacaliaziendali,o, in mancanza,le organizzazioni sindacalidi categoria più rappresentativi dei lavoratoricomparativamente operantinellaproviócia.

Guadagni e Licenziamenti CassaIntegrazione

Procedura semplificata L'aft.7del D.P.R.n.218/2000ha previstouna procedurasemplificataper la salarialestabilendoche, nel concessionedel trattamentodi integrazione caso in cui l'aziendarichiedenteabbia cercatodi evitarela riduzionedi personalemediantela stipulacon i sindacatiaderentialle confederazioni più rappresentative sul piano nazionaledi contrattidi comparativamente solidarietàcon caratteredifensivo.la stessapossainoltrarela sua richiesta direttamentealla DirezioneGeneralePrevidenzae AssistenzaSocialedel Sociali. Ministerodel Lavoro.dellaSalutee dellePolitiche

Concessione

del trattamento

ll decreto di concessionedel trattamento straordinariodi integrazione Sociale salariale vieneemanatodal Ministerodel Lavoroe dellePrevidenza sulla base del programmagià approvatoentro termini diversi- 30 o 60 giornidallaricezione dei documentidi voltain voltarichiestidallalegge- a e dellafase- di awio secondadellecausedi ricorsoallacassaintegrazione o di proroga della stessa - cui il decreto si riferisce(art. I D.P.R. n. 218/2000).Non è previstala possibilitàdi ricorsiamministrativiawersi ai prowedimentidi diniegodel trattamentostraordinario di cassaintegrazione guadagni. dellasua ll datoredi lavoroche abbiaavutonotiziadellareiezione Regionaleentro richiestapotrà,invece,adire il TribunaleAmministrativo giornidallanotificadel prowedimento. sessanta GÍurÍsprudenza a r tta a a a ta l ta ta r ta a a tl tta ttararraaaaaaarataaalraaaaalalrlaalflrrrt!arrrrallallr

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Come evidenziato,I'interventostraordinariodella cassa integrazioneI guadagnisi ricollegaad ipotesidi riduzioneo sospensione dellà attività! produttive aziendali connessead eventidi lungaduratae di esitoincerto.La ; legge n. 22311991 ha posto un chiarodivietoin ordinealla possibilitàche : di cui, una rivoltaa fruire i l'impresapossapresentare una duplicerichiesta, del trattamentoordinario,e I'altiavolta alla fruizionedel trattamento! infatti,che limpresa! straordinario. L'art.1, comma 1'1,dellaleggestabilisce, per le I salariale non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione unità produttiveper le quali abbia richiesto,con riferimentoagli stessi i periodi,I'intervento ordinàrio,chiarendo,in tal modo, che lo sirumentoi rispettoal ; dellintervento ordinarionon può mai averefunzioneanticipatoria trattamentostraordinario.L'interventostraordinariodi CassaIntegrazione! di attivitài in casodi sospensione o riduzione Guadagni opera,in particolare, causatéda: : . ristrutturazioni,riorganizzazioni o riconversioniaziendali (legge n. ! 16411975, come modificatadallalegge n. 160/1988;art. 1 comma 3, : leggen.22311991) :


e Licenziamenti CassaIntegrazione Guadagni

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali r f . f .r

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Si intendono tali i . progetti qi rinnovo dell'aziendaattravgpsoI I'aggiorname.nto ,tecnol.ogicodegli .impianti g, più in generale, i : rinnovamentie gli ampliamenti.La riorganizzazione e la ricbnversione! aziendalefanno,-invec'e, riferimentoai firocesÀìOiretiiàOiniroouiiJ ii : aziendaproduzioniappartenentia settoriproduttividifferentirispetto'a i

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degliimpiantidl cui l'azienda gli impiantistessi; disponeo sostituendo l (legge n. 67511917, come modificata dalla tegge ;-1.i Irlli,_qrlq.nOali

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contamodificazione oeicicìióffiìi# óròirì"*ig,ili." intàrvenendo

zzsneotl.

Le crisiaziendali cuì risultiapplicabile I'intervento straordinario dicassa Integrazione _Guadagni, sono rappresentatedalle situazioniCi particolaredifficoltàper l'impresa,che non appaianoesseresuperabili in .tempi .brevi e. che, pertanto, non possono fruire dell,intève-nto ordinario. Le condizioni che permettono.il riconoscimento dellosato Oi j crisiaziendalesono statestabilitedal D.M. 2 maggio2000e son0state : ancoramodificatedal D.M. 1B dicembre2002,óome modificaodal j D.M. 15 dicembre2004. I uilSlt " ll perduraredelle suddettesituazioni criéi ri -01- Oi

àzieóoateióróó'.1. riinóiiió'ù]'ió;";".làtiùàiionó

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piari""j!

i flsanamento,ma, net risanamento, più gravt, gravi,puo sîoctare nei cast casi pru sfociarein situazionidi gravr gravi : crisi aziendali,che possonocondurreallaterzaipotesidi applicazionei 'Si del trattamento straordinario di cassa integrazione. tràttà dell'integrazione salarialegarantitaai lavoratoridipendentidi azie66s nelle quali siano awiate procedureconcorsuali, quali il fallimento,-il conco.rdato. preventivo, 19 liquidazione coatta amministrativa,i (art.3, comma1, leggen. 223l1gg1l;'-' : l'amministrazione straordinaria procedureconcorsuali(art. 3, leggen.22311991).

ConD.L.30 ottobre1984n. 726,è statadisciplinata ancheun'altra formadi interventostraordinario di integrazione salàriale,la cui applicazionè'è previstaa seguitodi stipuladi contrattidisolidarietà r r !. r rrr r a r. r rr r r. r f,Í. ar , rr r a r r. rr

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ltllisura del tralÉatrrelÉer L'integrazione salarialeè dovuta nella misura dell'80%della retribuzione complessivache sarebbe spettata ai lavoratoribeneficiariper le ore d-i lavoro non prestate comprese fra le zero ore ed il limite dellorqpie contrattuale,ma, comunque,lol't oltre le 40 ore settimanali.La misura6sl trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivomensile rivalutabile annualmente, dal primo gennaio2008 nellamisuradel l0Oyo dell'aumento derivantedallavariazionè annualedell'indice ISTATdeiprò2j al consumo_p_er le famigliedegli operaie degli impiegati(art.7, comna 27, legge n.247/20071.

Anticipazione

d€l kaltarnento

Durante la procedura di consultazione sindacale, e prima del orowedimento di ammissione al trattamento straordinariodi Cassa lntegrazione,in attesa della definizionedella relativaprocedura,le parti possono accordarsiperché ai lavoratorisia anticipatauna somma pari all'importo dell'integrazionesalariale. Tale somma, non soggetta a sarà considerataretribuzione contribuzioneal momento dell'anticipazione, nel caso di mancato accoglimentodella domanda di ammissioneal trattamentoe, quindi, assoggettataa regolarecontribuzione.Nel caso inverso,di accoglimentodella richiesta,I'impresaprocederàal recupero dellesomme attraversoil meccanismodel conguaglio,salvoche la stessa nei confrontidell'INPS non abbiaobblighicontributivi e, dunque,prowedaa di erogate,nelterminedi decadenza chiedereil rimborsodelleanticipazioni altrattamento del orowedimentodi ammissione 6 mesidallaoubblicazione sulla GazzettaUfficiale,mediante formale istanza presentataall'Ufficio RiscossioneContributidell'lNPS.Le aziende con comprovate difficoltà al Ministerodel finanziariehannofacoltà.al momento della presentazionó Lavoro,dellaSalutee dellePoliticheSocialidelladomandadi ammissione alla CIGS,di chiedereche il trattamentodovuto ai lavoratorisia erogato che non sia ammessaa In questocaso,I'azienda dall'lNPS. direttamente procedureconcorsualiè sottopostaa verificaispettivaper I'accertamento manifestatasia realmenteesistente. che la difficoltàfinanziaria Nell'ipotesiin cui venga accordatoil pagamentodiretto dell'integrazione il decretodi concessionedevefarnemenzione. salariale,

Durata La durata si differenziaa seconda della causa che ha determinato I'intervento. o riconversioneaziendale,non ln caso di ristrutturazione,riorganizzazione può superarei 2 anni, tenuto conto che il programmadi risanamento presentatodeve attuarsientro tale periodo.In casi eccezionali, e quandoi programmidi risanamentopresentinoparticolaridifficoltà di attuazione, può-essereconcessauna prorogadella cassaintegrazioneper ulteriori2 anni.Tale prorogaè accordatacon due prowedimentidistinti.della durata di 12 mesiciascuno. In caso di crisi aziendaleche presenti particolarerilievo per i livelli di localee per la situazioneproduttivadel settore,la prestazione occupazione non può superarei 12 mesi. Eventualiproroghepossonoesserepreviste,in casi eccezionali,solo dopo che siano trascorsialmeno i due terzi del periodogià concesso(ad esempio,se un'aziendabeneficiadi 9 mesi di la proroga potrà essere concessasolo CassaIntegrazioneStraordinaria, dopo che sianotrascorsialmeno6 mesi). Nel casodi impresedichiaratefallite,ammesseal concordatopreventivo,in straordinaria,la liquidazionecoatta amministrativao in amministrazione duratanon può superarei 12 mesi,con una prorogadi6 mesi soloquando produttiva. ci sianofondateprospettivedi ripresadell'attività


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In derogaai normalilimiti di durata,alle aziendecon una eccedenzadi personale,il Ministerodel Lavoropuò prorogarela CIGstraordinaria per 12 mesi,a condizione che un accordocollettivoabbiastabilitoun programma per fronteggiaretale eccedenza.La proroga può operare anche per le impresecon più di 500 dipendenti. La...durata dell'integrazione straordinaria non può superarei 36 mesi nell'arcodi un quinquennio.compresi i periodi di CIG Ordinariaper situazioni previstidal CiPE temporanee di mercato.Soloin casieccezionali, - Comitatolnterministeriale per le PoliticheEconomiche-, il limite può esseresuoerato. GÍurÍsprudenza :fllllllrrr lllllt lllr r r t r t t t t J t r r r r t t t t t t t t t r r r t t t t t t t t t t t l t a t t t i t t t t t l r r t t t a t

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! Durata massima e motivi di ricorso IA questo Come anticipato,all'internodi quadro generalesi collocano .l' rra+a +-^+i^ previsioni.^l^+i.,^ ^+-^^,!:-^-:^ relativealla ^l^l durata *^-^i*^ massima del ^ll^ ^r^.,i.i^^i trattamento straordinario di CassaIntegrazione InteqrazioneGuadagni Guadaoniche è diversificataa secondadei clei motivi motiv di ricorsoallastessa In particolare, la CIGSha una duratamassimadi 24 mesi consecutivi oer i 'Tale casi di ristrutturazione, riorganizzazione -prorogabileo riconversioneaziendale. periodo è facoltativamente dal Ministero del Lavoro, della ! Salutee dellePoliticheSocialiper un massimodi due volte,ciascunadelle i quali non superiorea 12mesinei casi in cui iprogrammi presentinouna ! particolarecomplessitàin ragione delle carattéristiche' tecniche dei processiproduttividellazienda,owero in ragionedella rilevanzadelle !! conseguenzeoccupazionaliche detti programmi comportano con : riferimentoalle dimensionidell'impresaed alla sua articolazione sul I territorio(art.l, comma 3, legge n.223/1991),La duratamassimaprevista,i invece,per icasi di crisiaziendale per altridodici.j è di 12 mesi,prorogabili Inoltre,I'eventuale nuovaerogazioneper le stessacausalenon può essere i dispostaprimache sia decorsoun periodoparia due terzidi quèllorelativoI alla precedenteconcessione(arf. l, comma 5, legge n.223/1991). Con ! riferimentoalla CIGS concessa per procedure concorsualiin atto i nell'azienda richiedente, la duratamassimaè sancitain 12 mesi prorogabilii per altri 6 (art.3, comma 2, legge n. 223/1991).In particolare,è previsto : che, entroil terminedi scadenzail curatore,il liquidatore o il commissarioi possano richiedereed ottenere la proroga della CIGS per altri 6 mesi ! quando sussistanofondate prospettivedi continuazioneo ripresai dellattivitàe di salvaguardia, anche parziale,dei livellioccupazionali grazie ! alla cessionea qualu"nque titoto detiaziendao di parri di ò54à.OuàíOó-siI verifichilimpossibilitàdi continuazione dellattiviià,anche attraversola ; cessionetotaleo parziale dell'azienda o nel casoin cui non possanoessere: salvaguardati, neppureparzialmente, i livellioccupazionali nell'azienda, il ! curatore,il liquidatoreo il commissariohanno facoltà di collocarein !

Cassalnteorazione Guadaoni e Licenziamenti

Mancata

adozione

dei moccanismi

di rotazione

L'imprenditoreha ancora facoltà, mediante specifica previsionedegli accordisindacali, di non adottarei meccanismidi rotazioneindicatidalla legge.In questo caso, lo stesso datore,è, tuttavia,tenuto ad indicarnele ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesseal mantenimentodei normali livellidi efficienzanel programmapresentatoal CIPE- Comitato per le PoliticheEconomiche-. Inoltre,qualorail CIPE Interministeriale approvi il programma ma segnali di ritenere non giustificatala disapplicazione dei meccanismidi rotazione, il Ministerodel Lavoro,della Salutee delle PoliticheSocialiprowede, preliminarmente, ad invitarele parti a raggiungereun accordo sul punto, e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro 3 mesi, ad emettereun decretocon cui disponel'adozione dei meccanismidi rotazione. La mancataadozionedel meccanismodisposto dal Ministero,la cui natura obbligatoriarimane discussain dottrinain relazioneal fatto che la stessaobbligatorietà derivi dalla legge o dall'accordosindacaleo, ancòra, dal prowedimento ministeriale,comporta, per I'imprenditore,una maggiorazionedel contributoaddizionale a suo caricoper ogni lavoratore sospesoche deve essere corrispostoin misura doppia. ll medesimo contributoviene maggioratodi una somma pari al 150% con effettodal primo giornodel venticinouesimo mese successivoall'attodi concessionedel trattamentodi (art.1, commaB. leggen.22311991\. cassaintegrazione

Evoluzione

normativa

La legge 23 luglio 1991 n.223, oltre a riorganizzare la disciplinasu licenziamenti collettivi, mobilità, trattamenti di disoccupazione, pensionamenti anticipati,collocamentodei lavoratorilicenziatimediante misure alternativedi reimpiego, ha proweduto anche a rivedere e risistemarela disciplinaconcernentela Cassa IntegrazioneGuadagni Straordinaria.Ouest'ultimo istituto risulta conceoito-come mezzo di accompagnamento di un processo tenden2ialmentelungo di ridimensionamento dell'assetto aziendaledestinatoad avereeffettiduraturi nel tempo. In questa versione la Cassa Integrazionenon è imprescindibilmente legata ne alla temporaneitàdella causa della interruzione o contrazione dellattivitàaziendalené alla orevedibilità della ripresaproduttiva.Proprioper tali motivi,l'istitutoè fortementeconnessoa quellodei licenziamenti collettivirispettoal qualespessosi ponecomefase precedentevenendoanche impiegatoal fine di rinviarnel'applicazione rendendola più graduale nel tempo. Per molto tempo, prima dell'emanazione della legge n. 22311991, l'interventostraordinario di Cassa Integrazione è stato impiegatoper preservareI'occupazione dei lavoratorie per attenuarele tensionisocialiscaturentidalle esigenzedi riduzionedi personale. In sostanza, l'interventoè stato utilizzato per evitare la cessazionedei rapporti di lavoro in essere presso imprese in crisi, svolgendo un ruolo sostanzialmentesostitutivo dellindennità di disoccuoazione. .T.?9lLtu.!qf; !,î.?(;.2.1.1?k.t.".g.gg.?r??.1!!?P.1.).i.!1u.?rl?li.gg.".e.qgLti........;


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Cassalntegrazione Guadagni e Licenziamenti

dellasua funzioneiniziale,la Con lo spiritodi riportareI'istitutonell'ambito propone.appunto,I'obiettivo la sua di circoscrivere feooen.'22311991'si critichein cui si in situazioni le aziende alloscopodi'sostenerè apb'iicabilita di personale. determiniun'eccedenza

Srrolgimarrto

di attfuità

lavorativa

ll lavoratorecassainteoratopuò svolqereattività lavorativasia autonoma che subordinata,previ-acomunicazioneobbligatoriaalla sede provinciale salariale dell'lNPS.ln tali ipbtesiil lavoratoreperde il dlritto all'integrazione con riferimentoalle qiornate effettivamentelavorate.La legge prevede salarialenel caso in ulterioriipotesidi decàdenzadal dirittoall'integrazione nel mercatodel lavoroo cui i lavoiatoririfiutinoil percorsodi reinserimento di adeguamentoformativo.ed,in particolare,rifiutinodi essere awiati a corsi dJ formazioneo non li frequentinocon regolarità,o ancoraquando, dellaDirezione senzagiustificatomotivo,non rispondanoallaconvocazione Provinóaledel Lavoroo non accettinoi posti riservatinell'ambitodegli uffici pubblicisituatinelle regionidel centro-norda favoredei lavoratorisospesi non superioròa12 mesi.Ouestaultimaipotesidi decadenza ba un periodo ' opera nel caso in cui la residenza dei lavoratori che rifiutino tale disti più di 50 chilometridallasede in cui è situatolufficio aisegnazione pubblico(art.28, legge n. 223/199î ).

LA GASSA INTEGR/AZIONE GUADAGNI IN EDILIZIA La legge n.7711963 ha introdotto nell'ordinamento uno specifico trattamentodi integrazione salarialecon riferimentoalleaziendedel settore edile.I destinataridell'intervento sono le aziendetenute all'applicazione del ContrattoCollettivoNazionaledel settore edile(circolareINPSn. 51306del '19/02/'19641. Non essendostata operatadalla legge alcunadistinzionee/o esclusione,il trattamentoin oggetto può esserefruito sia da aziendedel settore industrialesia da aziendedel settoreartigiano.

Presupposúi La Cassa lntegrazioneGuadagni nel settore dell'ediliziapuò essere concessanei casi di sospensioneo riduzionedell'attività lavorativadovuta ad intemperiestagionalio ad altrecausenon imputabilialdatoredi lavoroo ai lavoratori(leggen. 77/'1963l,. La fgOOen.22311991(art. '10)ha introdottoulterioriipotesidi applicabilità dell'integrazione salarialeper il settore dell'edilizia,stabilendo che le disposizioni dell'art.'ldellalegge7711963 si applichinoanchenel caso di eventi, non imputabilial datore di lavoro o al lavoratore,connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni,alle variànti di caratterenecessarioapportateai progetti originaridelle predetteopere, nonché di prowedimenti dell'autoritàgiudiziariaemanati in base alla normativaantimafia. Con riferimentoalle intemperie stagionali,sia la sussistenzache I'entità delle condizioniclimatiche sfavorevolidevono essere accertatesulla base di documentazioneufficialeche IINPS deve acquisirepresso enti abilitatialle registrazioni dei dati meteorologicifra i quali,principalmente, gli ufficiidrografici e mareografici dei capoluoghidi regione.ma anche gli.osservatori,gli aeroporti,gli istituti agrari,i sèrvizi forestali le capitaneriedi porto ecc. Le cause diverse dagli eventi meteorologici di cui allaleggen.7711963devonoesserepur semprenon riconducibilialla responsabilità del datoredi lavoroo dei lavoratori. Tra le cause che normalmentedanno originealle richiesteavanzatesono comuni,ad esempio: . la mancanzadi materie prime non dipendentida inadempienze contrattualideifornitorio del datoredi lavoro; . gli incendi; . eventinaturalidiversidalleintemperie; . interruzione difornituradi energiaelettricaimputabileall'enteerogatore, ecc. Nei casi in cui l'imprenditore che non veda rispettatii terminidi un contratto di appalto,o che si veda modificatii progettirelativi,per poter accedereal beneficiodell'integrazione salarialel'appaltodeve averead oggetto grandi


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delledimensionidelleoperepubbliche, operepubbliche.Perla definizione ha dispostoche sianotali le operepubblicheper l'art.6 del D.L.n. 14811993 le oualila duratadell'esecuzione dei lavoriè orevistadi 1B mesi nell'ambito di un progettodi durataegualeo superiorea 30 mesi.Infine,I'ultimacausa salarialedi cui alla legge n. -/711963che, di ricorso all'integrazione giudiziaria emanatiai sensidella identificata dai prowedimentidell'autorità legge antimafia,rimanepur sempre causa non imputabilealle parti del rapportodi lavoro.

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L'INTEGRAZIONE DEL SALARIO DEI LAVOR/ATORI AGRICOLI Presupposti

salarialeper il In analogiaalla CIGO,anche il trattamentodi integrazione transitori.A tale settoreedile deve esserelegatoad eventiassolutamente proposito,l'art.1 dellalegge n. 427 del6 agosto 1975ha previstoun limite prorogabili, in casieccezionali, fino ad un massimo di 3 mesi continuativi, complessivo di 12 mesi.Fruititutti i 12 imesi, una nuovadomandaper la stessaunità produttivapotrà esserepropostasolo decorsoun periododi almeno 52 settimane di ripresa della normale attività (attraversoil Un ulteriore nel cicloproduttivoaziendale). reinserimento dellemaestranze in 2 limiteè costituitodallafruizionemassimadi 12 mesi non continuativi introdottoun particolare sistemadi anni.L'art.10 dellaleggen. 22311991ha autorizzazione del trattamentostabilendoche per ciascunaopera,di cui alle causaliindicatenello stesso articolo.la duratamassimaè di 3 mesi e necessita di previa aulorizzazionedella Commissione Provinciale territorialmentecompetente. ll trattamento è prorogabile per periodi per un periodomassimocomplessivamente non superioread trimestrali, un quartodelladuratadei lavorinecessariper il completamentodell'opera. La concessione di dette prorogheè dispostadal Ministrodel Lavoro,della Salutee dellePoliticheSociali,su propostadel MinistrodelleInfrastrutture sindacalidei lavoratorie dei datori e dei Trasporti,sentitele organizzazioni di lavoro.

La legge n.45711972nonchéla legge n.22311991(art.21) disciplinano ipotesi - sostanzialmenteidentiche a quelle previste per la Cassa Integrazione - per l'applicazione Ordinaria dellacassaintegrazione salariale per il settoredell'agricoltura. La primaipotesiprevede,infatti,che il trattamentosia applicabilenei casidi sospensionedell'attività riconducibili ad intemperiestagionali(ad eccezione dellelavorazioni che si svolgonoal copertoo altreattivitàche comunque non possonosubireinterruzioni) o ad altrecausenon imputabili al datoredi lavoroo ai lavoratori. ouali: . fenomeniinfettivi; . attacchiparassitari rilevanti; . perditaconsistentedel prodotto; . brevestasistagionale(finelavoro,mancanzadi lavoro); . mancanzadi materieprime per eventieccezionali ed imprevedibili o imoossibilità di trovarlesul mercato. La secondaipotesiestendeI impiegodell'intervento nei casidi sospensione dellattività operata per esigenze di riconversionee ristrutturazione aziendale.Le predetteesigenzedevono esserepreviamenteaccertatedal Ministrodel Lavoro.dellaSalutee delle PoliticheSocialisu orooostadel comitatoamministratore dellagestioneprestazionitemporanee ai lavoratori dipendentidi cui all'art.25 dellaleggeg marzo1989,n. BB(art.2î,comma 1, legge n. 223/199'll.

Mieura del trattamento

Specificità

Durata

La misura del trattamento d'integrazionesalariale è la stessa del trattamentoordinariodi cassaintegrazione.

I presupposti evidenziati costituiscono, in realtà,I'unicodato comunetra le disciplinedei due istituti- la Cassa Integrazione Ordinariae la Cassa - che hanno caratteristicheessenzialmente Integrazioneper I'Agricoltura diverse.LaCassa Integrazioneper l'Agricoltura,infatti, assume una fisionomiaparticolare che ne fa un interventoa se stante.In particolare, un aspettodistintivodelladisciplinadel trattamentodi integrazione salariale per l'agricoltura è ravvisabilenei soggetti aventì diritto al trattamento,le aziendeinteressate e la duratadell'intervento.

A chi spetta Hannodirittoal trattamentodi integrazione salariale di cui all'art. 8, leggeB agosto1972,n. 457 gli impiegatie gli operaiagricolicon contrattoa tempo indeterminatoin aziendeagricole,che svolganoannualmentepiù di 180 giornate lavorativepresso la stessa azienda, sospesi dal lavoro per


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di lavoroo stagionalioperaltrecausenon dipendentid.al.datore intemperie L'integàzionespetta anche ai soci delle cooperativedi dal lavoratore." produzionee lavoro che svoigono attività retribuita per conto delle cooperatlvestesse.

A chi non sp€tta salariale: Non hannodirittoaltrattamentodi integrazione . lavoratoria tempo indeterminatodipendentida cooperative.agricole e loro consorzi ihe trasformano, manipolano e commercializzanoi prodottiagricolie zootecniciricavatidall'attivita,propriao.dei soci, di boltivazioné, silvicoltura o allevamento degli animali, escluse agricolae.per le qualisi applicala normativa salariale dall'integrazione salaridlidell'industria; delleintegrazioni r lavoratoricon contrattodi formazionee lavoro(poi di inserimento),in quantodipendentititolari di rapportodi lavoroa tempo determinato; . lavoratoriassuntio mantenutiin soprannumerorispettoalle esigenze o nei 15 cioèassuntinel corsodel periododi sospensione dell'impresa, giorni immediatamenteprecedentiper le stesse mansionialle quali érano adibiti quelli sospesi,salvo che la causa di sospensionenon risulti imprevedibilee di breve durata(ad esempio,la pioggiao altre intemperie).

Casi paÉicolari In caso di calamità naturali,la prestazionespetta ai lavoratoriche, al da più di dell'impresa sono alle dipendenze momentodellasospensione, un anno,anchese non hannomaturatoil requisitodelle181giornateannue di lavoro.ln caso di malattiaepizooticadel bestiame(malattiaaltamente operaiagricoli infettivache colpiscegli animaii),la prestazionespetta_991i per delle misure effetto dal lavoro temporaneamente sospési che sono sanitarieadottàtecon decretodel Ministerodella Sanitào con ordinanza del Sindaco.I lavoratoridevonoavereun contrattoa tempo indeterminato di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro.Le con un'anzianità per tutte l.egiornatedi lavoro salarialipossonoessereconcesse. integrazioni non prestate nei 6'mesi successiviall'adozionedi tali prowedimenti,a 181 giornatelavorativein un presiinderedal possessodel requisitod.elleànno. Dal trattamentoprevistoin caso di afta epizooticasono esclusigli agricolidipendentidalle.impresedirettoimpiegatie i quadri,gli operai 'pagaménto dei del contributoper l'integrazione non soggettèal coitiva-trici salari,nonchéqueliIdipendentlda impresecooperativee loro.consoziche prodottiagricolie zootecnici e commercializzano trasformano,m'anipolano (a questiultimispettala CIGsecondole normevigentiper I'industria).

Le aziende interessato Sono quelle che svolgono attività,anche in forma associata,di natura aqricold,ossia attività-direttealla coltivazionedel fondo, alla silvicoltura, del bestiamee ad esse connesse. aiÍ'allevamento 36

Con riferirnentoalle aziendecui il trattamentopuò essere concesso,la legge del 1991 parla di imprese che occupinoalmeno sei lavoratoricon contrattoa tempo indeterminato, owero che ne occupino4 con contrattoa tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Pertanto,possonousufruirne: . amministrazioni pubblicheche gestisconoaziendeagricoleo eseguono lavoridi forestazione(limitatamente al personaleoperaiocon contratto di dirittoprivato); . impreseappaltatrici o concessionarie di lavoridi forestazione; r consorzidi irrigazione e di miglioramentofondiariononchéi consozi di bonifica,di sistemazionemontanae di rimboschimentorelativamente alle attività di manutenzionedegli impianti inigui, di scolo e somministrazione delleacquead uso irriguoo per lavoridi forestazione; . imprese che prowedono alla cura ed alla protezionedella fauna selvatica e all'eserciziocontrollato della caccia (guardiacacciae guardapesca); . impreseche prowedonoallaraccoltadei prodottiagricolilimitatamente al personaleaddetto; . impreseche svolgonoattivitàdi acquacoltura, quandoi redditiche ne derivanosono prevalentirispettoa quelli di altre attivitàeconomiche non agricolesvoltenellostessoprogetto.

La domanda pressole sedi INPSe sul La domanda(su Modulo LS.Agr. 1, disponibile sito dell'lstituto(www.lNPS.itlModuli) deve esserepresentatadal datoredi lavoro alla Direzione Provincialedel Lavoro, che prowede ad inoltrarla all'lNPS,entro 15 giornidall'iniziodellasospensionedell'attività lavorativa. La domandapassapoi all'esamedi appositeCommissioniper I'integrazione salarialeagricola(istituitepressole sedi provincialidell'INPS) che prendono la decisione. Nel caso in cui la domandavengarespintaè possibilepresentarericorso,in carta libera,al ComitatoPrestazioni Temporaneedella DirezioneGenerale dell'lNPS,entro 30 giornidalladata di ricezionedellaletteracon la qualesi comunicail rifiuto.

Orrarrto epetta L'integrazione salarialeè pari all'8Oo/o della retribuzionemedia giornaliera pagata (e considerata ai fini dei versamenti contributivi)nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell'attività lavorativa.L'importo viene versato a ciascun lavoratoredirettamente dall'INPS entro60 giornidalladeliberadi accoglimento dellarichiestada parte della Commissione Provinciale;qualora dalla verifica risulti la


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e Licenziamenti CassaIntegrazione Guadagni

mancanzadel requisitodelle 181 giornatedi occupazione,le somme percepitedai lavoratori devonoessererestituite.

RIDUZIONE DEL PERSONALE E MES$A IN MOBILffÀ

l"a durata La duratamassimadell'integrazione salariale è di 90 giorniall'anno, Le impreseche si awalgonodi tale trattamentosono tenute a versarealla gestionedellacassa(art.24,legge n. BB/l9Bg),in aggiuntaal contributodi 19 della legge 8 agosto 1972,n. 457, un contributonella cui all'articolo misuradel4o/odell'integrazione salariale corrisposta ai propridipendenti. ll trattamento di integrazionesalarialepuò essere erogato, anche in mancanzadei requisitidi cui al terzo comma dell'articolo B dellaleggeB agosto 1972, n. 457 l'ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariatifissie gli àltri lavoratorisempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre '180 giornate lavorative presso /a stessa azienda"l,ai lavoratoriche sono alle dipendenzedell'impresada più di un anno.I periodidi corresponsione del predettotrattamentonon concorrono allaconfigurazione del limitemassimodi durataprevistodal primocomma dell'articolo8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e costituisconoperioli lavorativi ai fini del requisitodi cui al terzocommadell'articolo B dellalegge medesima.La legge prevedeanche alcune specifichegaranzieper i lavoratoricon contrattoa tempo indeterminatoche siano licenziatidurante il periododi godimentodel trattamentodi integrazione salarialeai quali vienegarantitoun trattamentoordinariodi disoccupazione nellemisuradel 40% dellaretribuzione. Nota

Ghe cos'è La Mobilità è uno degli strumentiprevistidalla legge - in qualità di ammortizzatore sociale- per renderemeno drammatichele conseguenze di: . esaurimento Straordinaria; dellaCassaIntegrazione . licenziamento di attivitào di oer riduzionedi oersonaleo trasformazione tavoro: . licenziamento per cessazione da partedellapropriaazienda. dellattività A differenzadella Cassa integrazioneguadagni, infatti, la Mobilità presupponeche vi sia già stato un licenziamento.Pertanto,mediantela lo condizioni. oroceduradi Mobilitàe nel caso sianopresentideterminate Stato offre ai lavoratorilicenziatiun sostegno economico e attiva i meccanisminecessariper favorirnela rioccupazione.Essa, quindi, non in un aiutoeconomico,ma consente,in c .rl.icasi, consistesemplicemente licenziati da aziendein crisiad altreche hanno il passaggiodei lavoratori bisognodi manodopera.

Le aziende intereaeato Possonoawiarela orocedura di Mobilità: più le impresecon di 15 dipendentiammessealla CassaIntegrazione che, nel corso del programmadi risanamento, GuadagniStraordinaria il reimpiegodi tutti i lavoratori dichiarano di non esserein gradodi garantire sospesie di non poterattivaremisurealternative; le impreseche occupanopiù di 15 dipendenti(compresiapprendistie contrattidi formazione)che, in seguito a una riduzioneo trasformazione collettivo; dell'attività o di lavoro,decidonodi effettuareun licenziamento più intendono effettuare impreseche occupano di 15 dipendentiche licenziamenti collettiviper la cessazionedell'attività. Ouindi,i lavoratoripossonoesserecollocatiin mobilitàsia direttamente,a sia, come spessoaccade,dopo un periododi seguitodel licenziamento, CassaIntegrazione Guadagni.

bene

ll trattamentonon è dovuto in caso di assenzevolontarie.domeniche.! giornatedi ferie,di riposocompensativoper festivitàsoppresse,giornatedi i sospensione. che vengono recu.perate, malattia,infortunio,gravidanzae : puerperio,scioperoe serviziomilitare. :

Nota I

bene

I r r I r r a r r a a r a r r a r i i a r r r

r r r ! ! r r r a a a a I t a l r a I r r l a a l a a l I I I I t r I r r r I r r ra

possaesseredefinitocollettivooccorronoalmeno5 ! ! Perchéil licenziamento I licenziamentinell'arcodi 120 giorni, in una o più unità produttivei i (intendendoper unità produttiùauna sede, unó stabilimentoecc.)i

i.îgl:îî191t"..d.îri?.'.,.q'.:?.?lgy',llgi..;.. .................;


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di precedenza

Liste di mobilità

Diritto

Con la proceduradi mobilitàviene attivato,pertanto,un meccanismodi interventodello Statoper permettereil passaggiodei lavoratorilicenziatida imprese in crisi ad imprese che necessitanodi mano d'opera. Tale passaggioawiene transitandoper una specialelista di collocamentoe godendo, in attesa della nuova occasionedi impiego,di un sostegnoal redditodenominataindennitàdi mobilità,che spetta ai soli lavoratoridelle della Cassa Integrazione imprese rientrantinel campo di applicazione Guadagni Straordinaria. La crescente esigenza di favorire il reinserimentooccupazionaledi particolaricategorieha portatoil legis]atore ad ampliareI'ambitosoggettivo a tali liste di applicazione dellalistadi mobilità.E prevista,infatti,l'iscrizione anche dei lavoratorilicenziatiper giustificatomotivo oggettivoconnessoa riduzione,trasformazioneo cessazionedell'attivitàdi lavoro da parte di impreseche occupinoanchemeno di quindicidipendenti(aft.4, comma 7, legge n.236/1993).

Gli incentivi di carattere contributivosono rafforzatidalle norme che per riduzionedel personale riconosconoai lavoratorilicenziatida un'azienda periododi 6 mesi, qualoral'aziendadecida un dirittodi precedenzapg.r..un nuove assunzioniper profili professionalicorrispondentialla qualificadei lavoratorilicenziati(art. 15, comma 6, legge n.264/1949, aft.8, comma î, legge n. 223[1991, D.Lgs.n. 297/2002).Con nota del 13 luglio 2006 n. 1564, la-Direzione Generaleper I'attivitàispettivaha chiaritoche la stessaazienda che ha posto in mobilitài lavoratoripuò riassumerliusufruendodi benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi 6 mesi dal licenziamento.

lncerrtM mobilità

per I'assunzione

di lavoratori

Griteri di scelta dei lavoratori

dall'art.24 Ai sensidell'art.5,comma 1, dellaleggen. 22311991(richiamato è riservataal dei lavoratorida licenziare nei commi da 1 a 5), I'individuazione datore di lavoro,che deve effettuarliin relazionealle esigenzetecnico' produttiveed organizzativedel complessoaziendale,nel rispetto dei criteri orevistidai contratticollettivistipulaticon i sindacatidi cui all'articolo4, òomma2, dellalegge,owero, in mancanza,nel rispettodei seguenticriteri e le esigenze legali,in concorsotra loro,cioè i carichidi famiglia,I'anzianità ed organizzative. tecnico-produttive In conseguenzadi tale previsione,si può affermareche nel licenziamento per giustificato collettivo,a differenzadi quanto awiene nel licenziamento motivooggettivo(ancheplurimo),I'identitàdei lavoratorida licenziarenon è conosciuiafin dall'inizio,poiché la scelta di tali lavoratoriawiene sul personaleindistintamente consideratoed individuatoin basea tali criteri.

in

La legge prevedeuna seriedi agevolazioni direttea favorireil reinserimento del lavoratorein mobilitànel mercatodel lavoro. I lavoratoriin mobilitàhanno il dirittodi precedenzain caso di assunzioni oressola stessaaziendaentro6 mesidal licenziamento. Al datore di lavoro che assuma lavoratoriiscritti nelle liste di mobilità. inoltre,spettano alcuni beneficicontributivi.Tali agevolazioniconsistono nella riduzionedelle aliquotecontributivenellastessa misuraprevistaper gli apprendisti. A tale proposito risultanecessarioprecisareche I'art.B comma 2 della legge n. 22311991stabilisce che '7 lavoratoriin mobilità possono essere assunticon contrattodi lavoro a termine di duratanon superiore a 12 mesl'. Oualorail datore di lavoro trasformiil contrattoa tempo indeterminato prima della scadenza,i contributia suo caricosarannoridotti(nellastessa misura prevista per i contratti di apprendistato)per altri 12 mesi. La circolareINPS n. 50|997 orecisache la concessionedi ulterioribenefici non spetti, invece, all'aziendase il contratto sia trasformatoa tempo indeterminato successivamente allasua scadenza. Nel caso in cui. invece. il lavoratoreviene assunto direttamentecon contratto a tempo indeterminato,l'aziendaha diritto al beneficioper un periododi 18 mesi(art.25,comma9,legge n.223/î99'll. Inoltre,all'azienda che assumaa tempo pieno ed indeterminatolavoratori iscrittinelleliste di mobilità,spetta,secondoquantoprevistodal comma 4 dell'art.B della legge n. 223fl991, un contributoeconomicopari al 50% di mobilitàdi cui avrebbegoduto il lavoratorequaloranon dellindennità fosse stato assunto.

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A chi spetta.

Giurisprudenza J.

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dei criteri di scelta Applicazione 2697 del CodiceCivile,l'oneredellaprovadellacorretta Ai sensidell'articolo dei criteridi sceltagravasul datoredi lavoro. applicazione

diversi; di tale principioesistonoperò,in giurisprudenza, Sull'applicazione ! i i I i i i ! i

orientamenti. i Secondouna primatesi l'onereprobatoriosi attivaa seguitodellasemplice ! contestazioneda parte del lavoratorecirca la corretta applicazionedei : del 20 novembre2000,n. i criteri di scelta. Secondo la Cassazione,(sentenza 14968\,quando è contestato dal lavoratoreil corretto adempimento! di rispettarei criteri,ricadesul datore di lavorosia l'oneredi ! Oett'oObtigo dei : indicarein modo dettagliatoi fatti che provanola correttaapplicazione allegate(ancheCass.B giugno i cllqi, sia la pro^vadelle relativecircostanz^e 1999,n. 5650; Cass.l3 luglio î998, n.6858l.

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opposta,è, invece,il lavoratoreche deve i Srtla base di una interpretazione i elencaregli elementifattualia lui inerenti,precisandoi nominatividei ! lavoratoria lui illegittimamentepreferiti(Cass.6 luglio 2000, n. 9045 che ha i rigettato il ricorso per genericità, in una fattispecie in cui il lavoratore : ricorrente aveva solo sostenuto che, per anzianità e carico di famiglia, i avrebbe dovuto essere uno degli ultimi ad essere licenziato, senza, però, i indicare i colleghi illegittimamente preferiti; sulla stessalinea interpretativa l7 dicembreî997, n.72774). ! Cass l9luglioiSSZ, i.6652 e Cass'. pone (Cass.del 29 maggio 1998,n.5358), posizione Si in una intermedia i : secondocui spetta al datoredi lavoroallegarei criteridi sceltautilizzatie i dimostrarela concretaapplicazionenei confrontidei lavoratorilicenziati; I grava,invece,sul lavoratoreI'oneredi dimostrarel'illegittimità della scelta, in relazione ai qualitale applicazione risultiillegittima ! indicandoi lavoratori = (sullasfessaposizione Cass.15 febbraio 200'1,n. 2î 88; Cass.26 settembre = 2000,n.12711). dei criteridi scelta,influiscono alcunenormedi legge,che i Sullappticazione I tutelanospecifichecategoriedi lavoratori.Devonoessere,infatti,presi in . constoeraztone: lart. 15 delloStatutodei lavoratori. che vietail licenziamento dovutoalle ragioniideologiche elencatedallanorma; rl l'art.10,comma4, dellaleggen.68/1999,secondocui il licenziamento per riduzionedel personaleesercitatonei confronti del lavoratore qualora,cessatoil rapportodi occupatoobbligatoriamente è annullabile lavoro.il numero dei lavoratorioccuoatiobbliqatoriamente rimasti in serviziosia inferioreallaquotadi riserva; . I'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2000,che vieta nel periodo protetto il gestantie puerperee licenziamentodelle lavoratrici,rispettivamente, nubentee neoconiugate; . l'art.6, comma 5 bis, dellaleggen. 23611993, in baseal qualel'impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminilesuperiore alla percentualedella stessa manodoperaoccupatain riferimentoalle mansioniprese in considerazione. In ogni caso comunque,ai sensi dell'art.B, comma 2, della legge n. 23611993,nell'attuazionedei I licenziamenticollettivi devono essere garantiti i principi di non I discriminazione direttaed indiretta,di cui al-laleggen. 1'2511991 ! : a r r . . ..r..r| ......,t !t

I criteri convenzionali La legge accorda una preferenzaai criteri convenzionali,cioè i "criteri previstidai contratticollettivi",rispettoai criterilegali.

GÍurÍsprudenza

I l'G';'';;l,i,'dtità'ó;é;àià.niè'iiii'#à ;#;il;ó'iliiàì;il[?;lt"tb'i contenuti congiunto(Cass.10 i stipulàtoal terminedellafase dell'esame i nelÍaccoi'do marz,o1998, i n.4097; Cass.24 giugno 1999, n.57î8; Cass.24aprile 1999, i :h. 3133; Appello Firenze lî gennaio 2002; in senso contrario Cass.23 i i marzo 1998, n.3057, secondo cui occorre un contratto collettivo, anche i normativo che fissi i criteri Ai s.celQ i aziendale,cioè un negozio dr^cara.tyerg i in via generaleed aslratta).Con riferimentoa tali criteri,in taluni casi si è : di un criteriolegittimoin Idellutilizzo : postoìl problemadelleconseguenze dei lavoratorida i ! àstratto ma non idoneo a permettere I'individuazione Taleproblematica si è presentatafrequentementenelleipotesiin i I licenziare. operatacon tali criteri,portinoad individuare dellaselezione : i cui i destinatari rispettoa quelliprevistiin esubero.In tali I : un numeromaggioredi lavoratori I casiil licenziamento se il datoredi lavoronon è in grado risultaillegittimo, con un criteriodi i di dimostraredi aver combinaloil criterioconvenzionale in via i scelta previstodalla legge. È ammessa,pertanto,l'applicazione I suppletiva,e non soltanto alternativa,dei criteri legali quando i criteri ! convenzionali siano in qualchemisura carenti(Cass.2 marzo î993, n. i tZZet; Cass.7 dicembre 1999, 13691,'Cass.2luglio 2000, n.9956; Pret. i tWilano37 maggro 1996]t.ln dottrina,I'orientamentoprevalentesostiene degli accordidi cui trattasi,sottolineandocome sia I l'efficaciagenelàlizzata I la legge stessa a prevederne la stipula con soggetti sindacali ben degliiscritti,ma in forza i qualinorìagisconoin rappèsentanza i iOentiÍóati, questoultimopunto, indivisibile. Su ed interesse collettivo autonomo di un ! : assume particolare importanza un pronunciamento della Corte I del 30 giugno 1994,n,268, che ha giudicatoinfondatala i ! Costituzionale (in i Oettart. 5, comma 1, dellàlegge n. 22311991 i questionedi costituzioiatiià parte in cui nella 41 della Costituzione) 3, 39 e riferimento agli articoli : i : che un accordosindacalepossaderogareallalegge. ! prevedrebbe : ha affermatoiseguentiprincipi: ! La medesimapronuncia . prevede quanto in norma suppletiva, 1, una i I'art. comma contiene 5, : I che i criteridi legge sianodestinatiad operarein mancanzadi quelliI convenzionali; ! ! . i critericonvenzionali, pertanto,precedonoed escludonoi criterilegali agliaccordima di singoli,che non preesistono di diritti non disponendo i derivanoda essi; I : . gli accordinon hannocaratterenormativoe non hannovaliditàerga omnes; hanno, invece,natura gestionalee delimitanoil potere di I I del datoredi lavoro,nei cui che è. e resta,unilaterale licenziamento confrontiI'accordoesplicaefficaciadiretta; i I . l'accordocollettivoincide sul singolo lavoratoresolo indirettamente,

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ha, inoltre,precisatoche per la : Con tale sentenzala Corte Costituzionale loro validità i criteri convenzionalinon devono essere contraria principi costituzionali, a norme imperativeo esserediscriminatori. lnoltre,devono uniformarsi al principio di razionalitào ragionevolezza,che impone I'obiettività, la generalitàe la coerenzadellesceltecon i fini dell'istituto della I mobilità. I criteri, quindi, non devono essere ritagliaticaso per caso a I ! misuradelle situazionipersonalidegli interessati(pèr esempio basandosi! o sul i'endimento)"ma, al contrario,ancoratia parametri! I sull'assenteismo datoriale. ! che possanooperareanchesenzal'apprezzamento :: i Orientamenti della Cassazione i i Anche la Cortedi Cassazione ha contribuitoa definirealcuniparametriche ! i criteri,convenzionali. In particolare,posbiamocitare i ! ! devono.sorreggere : seguenu: : : . il riconoscimentodella legittimitàdell'accordoche dia esclusivorilievo! al criterio del possesso dei requisiti per fruire del trattamento: ! pensionisticonel corso o al termine della proceduradi mobilitàed al ! I (Cass.2 i criteriodella possibilitàdi d accedereal prepensionamento i settembre 2003, n. î2781; Cass.26 settembre 2000, n. 12963; Cass.9 i i settembre 2000, n. 1| B75l: I : . il riconoscimentodella legittimitàdell'accordoche dia decisivorilievoi : (Cass.24marzo'1998,n.3133; i I alle sole esigenzetecnico-produttive Cass.lTfebbraio'1999,n. 1335;Cass.î0giugno 1999,n.5718; Cass.7 i i

i....,9!y,s!1g 399f,' !1.?.1.?l,l'........ Griteri legali

I criterilegalipossonoesseredistintiin due grandicategorie: ' criterio delle esigenzetecniche, produttiveed organizzative:consente una valutazionediscrezionaledel datore di lavoro,concordandoglidi selezionarei lavoratoriil cui apporto sia più funzionaleagli interessi produttividell'azienda sullabasedi ragionie motivazioniobiettive; . criteridei carichidi famigliae dell'anzianità: tali criteri,a differenzadel precedente,hannoun fondamentosolidaristico e sociale.L'anzianità va intesa non in senso anagrafico,ma di servizio(Cass.'15febbraio2001, n. 2188; Cass.1B gennaio 1986,n. 3241:i carichi di famigliavanno valutatilimitatamenteai congiunti per i quali è previstal'erogazione degliassegnifamiliari. Principi di preferena tra i criteri legali I criteri legalidevono essereapplicatiin concorsotra loro, poiché,come visto,ciascunorispondead un diversointeresseda tutelare.Molto spesso, però, la prevalenzaviene accordataal criterio delle esigenzetecnicoproduttiveed organizzative. Tale criterio,infatti,oltre ad esserecitato due volte dalla norma, risulta essere il criterio più coerente con la finalità perseguitacon la riduzionedel personaledi assicurarela permanenza M

dell'aziendasul mercato(Cass.6 luglio2000, n.9045; Cass.î0 giugno 1999, n. 57'18\.Infine.con riferimentoalla delimitazionespazialedel personale licenziabile,la legge prevede, nella parte iniziale dell'art. 5, che I'individuazione dei lavoratorideve awenire in base alle esigenzetecnicoproduttiveed organizzativedel complesso aziendale.Pertantoil datore di lavorodeve operarela sceltanell'ambitodell'interocomplessoorganizzativo e produttivo,non potendo limitarela selezioneai lavoratoridell'areadel in crisi. reoartoaziendale Gìurísprudenza Intimazione del licenziamento Ai sensidel comma 9 dellart.4, raggiuntol'accordosindacaleo esaurita negativamentela proceduradell'esamecongiunto(che può durare,come visto,non più di 82 giorni,7 più 45 più 30),il datoredi lavoropuò procedere per iscrittodei licenziamenti, nel rispettodei termini con la comunicazione di oreawiso. Contestualmente,I'elenco dei lavoratori licenziati,con per ciascunsoggettodel nominativo,del luogo di residenza, I'indicazione dell'età,del caricodi famiglia, del livellodi inquadramento, dellaqualifica, delle modalitàcon le quali sono stati nonchécon puntualeindicazione applicatii criteridi scelta,deve esserecomunicatoallaDirezioneRegionale del Lavoro,allaCommissioneregionalepermanentetripartitadi cui all'art.5 aderentialle del D.Lgs.n.469/1997e alleassociazionisindacalidicategoria maggiormenterappresentative. confederazioni ai recessidevono La Cassazione ha precisatoche, poichécontestualmente essere portate a conoscenzadei richiamatiorganismi le modalità di applicazionedei criteri, il datore di lavoro deve necessariamente determinarei criteri prima di comunicarei licenziamenti(Cass.S.U. 11 delle maggio2000,n. 3021.La necessitàdi fornireuna puntualeindicazione dei criteridi sceltacomportal'onereper il datoredi modalitàdi applicazione lavorodi predisporree comunicareai soggettisopraricordatiuna specifica graduatoria, dei punteggidei lavoratorilicenziatie contenenteI'indicazione dei lavoratorimantenutiin organico;ciò al fine di consentireagli interessati e al giudice la comparazionetra i lavoratoried il successivo,eventuale, controllo (Cass.î0 giugno 1999,n. X57'lB; Cass. /'aprile 1999,n.3140; Cass.8 novembre 2003, n. '16805;Cass.l8 gennaio 2005, n. BB}L Motivazione e contenuto Per quanto concerne la motivazione ed il contenuto dell'atto di licenziamento,la Cassazioneha più volte sottolineatocome non sia necessarioribadire i contenuti della comunicazionee le ragioni del orowedimentoo l'elencodei nominatividei lavoratorilicenziati.essendo sufficienteil richiamoal licenziamentocollettivo.lnfatti, a differenzadel


Cassainteorazione Guadaoni e Licenziamenti

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I lnvalidità del licenziamento L'art.5, comma 3, della legge n. 22311991 stabilisceche il licenziamento collettivoè inefficacequalorasia intimatosenza l'osservanza della forma scritta o in violazionedella procedurasopra descritta,ed è annullabilein caso di violazione dei criteri di scelta. Salvo il caso di mancata per iscritto,il recessopuò essereimpugnatoentro60 giorni comunicazione dal ricevimentodella comunicazione con oualsiasiatto scritto. anche stragiudiziale,idoneo a rendere nota la volontà del lavoratoreanche mediantel'intervento delleorganizzazioni sindacali.Al recessodel qualesia statadichiarata I'inefficacia o l'invalidità, si applical'art.18 delloStatutodei Lavoratori. Nellipotesidi lavoratorilicenziatiillegittimamente e reintegratiin azienda, I'art.17 dellaleggestabilisce che l'impresa, semprenel rispettodei criteridi scelta,può procederealla risoluzionedel rapportodi lavorodi un numero di lavoratoripari a quello dei lavoratorireintegratisenza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazionealle rappresentanze sindacaliaziendali, previsione presuppone Tale logicamente che la reintegrazione sul postodi lavorosia awenuta a seguitodi una dichiaratainefficaciadel recessoper mancanza di formascrittao dell'annullamento oer inosservanza dei criteridi scelta. E da escludersi,infatti, la sua applicazionenell'ipotesidi per la violazione licenziamento ritenutoinefficace dellaprocedura, in quanto il medesimovizio verrebberiscontratoanche nell'iootesi in cui il nuovo (Cass.5.U., licenziamento fosse ripropostoall'attenzione della magistratura 13 agosto2002, n. '12'1941. Da ultimo,va sottolineatoche, nonostanteI'art. 5, comma 3, prevedache il licenziamento "può"essereimpugnatocon qualsiasiatto scrittoentrosessantagiorni(a differenzadell'art.6 dellalegge n.604/1966,secondocui il licenziamento "deve"essereimpugnatoa pena di decadenza), tale termineè consideratoperentoriodallagiurisprudenza

INDENNITÀ DI MOBIL|TÀ Disciplina La legge n. 223|991 detta una specificadisciplinaanche con riferimento alla procedurasui licenziamenti collettivistabilendoche "limpresache sia stata ammessa al trattamentostraordinariodi integrazionesalariale,qualora nel corso di attuazionedel programma adottato dalla stessa,ritenga di non essere Q grado di garantire il reimpiego 9 tu{i i lqyorqlorisospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di awiare specifiche proceduredi mobilità"(art.4 comma 1).

Presupposti di mobilità

per la concessione

dell'indennità

Lindennitàdi mobilitàconsistein una orestazioneche soetta ai lavoratori che sonostaticollocatiin mobilitàdallaioroaziendaa segúitodi: . esaurimento dellacassaintegrazione straordinaria; . licenziamento di oersonale o trasformazione di attivitào di oer riduzione tavoro; . licenziamento per cessazione dell'attività da partedell'azienda. ll lavoratorene ha dirittoouando: . vantiun'anzianità aziendale complessiva di almenododicimesi; r possa far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro,compreseferie, festività,infortuni,congedodi maternitàe congedoparentale(ma non quellidi malattiae serviziomilitare).

!.c3*.2.?.tgg::9.?99.sr.!,.1.2.999i.9.q'*.2.1.fs.99:gtz.î.e.?9,,1.!!.1.?!,.,........ I La Cortecostituzionale, infatti,con sentenza12 settembre1995,n.423,ha i r a r r r l r tr r r a tttl tr l tr a r ttr l ttttttr rr

I'illegittimità 7 dellaleggen. i costituzionale del comma 1 dell'art. ! dichiarato nella parte in cui non prevedeche i periodidi astensionedal i = 22311991, per gravidanza I lavorodellalavoratrice o puerperiosianocomputabili al fine I I del raqqiunqimento ! del limite minimo di 6 mesi di lavoroeffettivamente : dell'indennità di mobilità. i prestaiòper'poterbeneficiare t

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L'art.7dellastessaleggeprevede,a tale proposito,che i lavoratoricollocati in mobilitàin possessodi particolari requisitidi anzianità, hannodirittoad una indennitàper un periodo massimo che varia in funzionedelletà anagrafica dei lavoratoristessi.

A chi non spetta Non hannodirittoa percepirelindennitàilavoratorilicenziati da datoridi lavoronon imprenditoriseppureiscrittinellerelativeliste(arf.24, comma 1bis,legge n. 223/'1997). 4l


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Ghi paga La Mobilitàè finanziatadallo Stato con il concorsodelle imprese.Per ogni lavoratoreposto in mobilità, le imprese generalmentedevono versare all'INPSun contributocalcolatoin proporzioneall'indennità mensile di mobilitàspettanteal lavoratore. Per il finanziamentodell'indennitàdi mobilità. oltre ad un contributo (aft.5, comma 4) stabiliscea caricodei permanente,la legge n. 22311991 datori di lavoro, infatti, diversi da quelli edili, e rientrantinel campo di guadagnistraordinaria, applicazione della cassaintegrazione un contributo e di da versare,in 30 rate mensili,allagestionedegli interventiassistenziali sostengoalle gestioniprevidenziali dell'INPSuna somma pari a sei volte il trattamentomensileinizialedi mobilitàsoettanteal lavoratore. Notabene Talesomma viene ridottaallametà ouandola dichiarazione di eccedenzadi personaleabbiaformatooggettodi accordosindacale. L'indennitàè pagata ogni mese direttamentedall'INPSsia con assegno circolareche con accreditobancarioo postale.

Gome si ottiene L'imorenditore che intendecollocarein mobilitàlavoratoriritenutieccedenti deve darne tempestivacomunicazionealle organizzazioni sindacalie alla DirezioneRegionaledel Lavoro:dopo aver esaminatola situazionecon le associazionidei lavoratorisenza aver individuatosoluzioni alternative, l'impresapuò effettuarei licenziamenti. L'elenco dei lavoratoriin mobilità deve essere poi inviato all'organo regionalecompetente,alle CommissioniProvincialiTripartite(organismi politici di coordinamentocon le parti sociali) ed alle associazionidi categoria. La proceduraper la richiestadi mobilitàdeve essereattivatadal datoredi lavoro.Tuttavia,se non prowede, possono awiarla gli stessi lavoratori interessati. L'awio dellaproceduradi mobilitànon determinaautomaticamente il diritto alla prestazioneeconomica.L'indennitàdi mobilità,infatti,viene concessa soltanto se le imprese rientranonel campo di applicazionedella Cassa integrazioneguadagnistraordinariae i lavoratoripossiedonoi necessari requisiti.

la domanda ll lavoratoredeve presentarela domanda di indennità di mobilità (su Modulo DS 21. disponibilepresso le sedi INPS e sul sito dell'lstituto www.lNPS.it,nella sezione"moduli")al Centro per l'lmpiego,che la trasmetteall'lNPS,entro68 giornidal licenziamento.

L'indennitàdi mobilità decorre dall'ottavogiorno dal licenziamentose la domanda è stata presentataentro i primi 7 giorni; dal quinto giorno delladomanda,neglialtricasi. successivo allapresentazione presentare, del datore di lavoro(su Modulo Deve inoltre,la dichiarazione DS 22 disponibilepressole sedi INPSe sul sito dell'lstitutowvwv.lNPS.it, del dipendente e dell'azienda, nellasezione"moduli")con i datiidentificativi percepita. del rapportodi lavoroe dellaretribuzione Notabene I lavoratoriin mobilitàche vogliono intraprendereun'attivitàautonomao in qualitàdi soci, possonorichiedere entrarea far partedi una cooperativa, il pagamento anticipato dell'indennitàspettante per l'intero periodo, già godute. detrattele mensilitàeventualmente Se il lavoratoreche ha riscossoI'indennitàanticipata,si rioccupacome lavoratoredipendentenei 24 mesi successivial pagamento,è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto.A questoscopo deve dare,entro'10giorni, a richiedergli la notiziadel reimpiegoagli ufficiINPS,i qualiprowederanno somma in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di mancata il lavoratoredovrà effettuarela restituzionecon un unico comunicazione, pagamentomaggioratodegliinteressilegali. L'indennitàdi mobilitàdecorre: . dall'ottavogiorno successivoal licenziamento, se la domandaè stata presentatanei primiB giorni; . dal quinto giorno successivoalla data della domanda,se presentata dopo I'ottavogiorno.

La durata La duratadell'indennità variain funzionedell'etadel lavoratoreal momento L'etàdel lavoratore, infatti,al e all'ubicazione dell'azienda. del licenziamento fine di stabilirela duratadell'indennità, deve essereaccertataalla data di cessazione del rapportodi lavoro. Peri lavoratoridelleaziendedel centro-nord: l'indennitàspetta ' fino al compimentodel 39'anno di età del lavoratore, per un massimodi 12 mesi; . da 40 a 49 anni di età, il periododi godimentodell'indennità è elevatoa 24 mesi; . oltrei 50 annidi età. la duratasalea 36 mesi. i limitisalgononelseguentemodo: Perle aziendedel mezzogiorno . fino al compimentodel 39" anno di età del lavoratore, I'indennitàspetta per un massimodi 24 mesi; . da 40a49 annidi età,il periododigodimentodell'indennità è elevatoa 36 mesi; . oltrei 50 annidi età, la duratasalea 48 mesi. La durata della prestazione,comunque,non può superarel'anzianità maturatadal lavoratorenell'azienda che lo ha collocatoin mobilità.Tuttavia,


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Guadagni e Licenziamenti Cassalntegrazione

il periododi godimentodella prestazione è stato più volte prolungatoin passato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolaridi aziendeo settoriin crisi.

Ouanto

spetta

L'lndennitàdi mobilitàè proporzionata all'importodell'integrazione salariale straordinariapercepito (o che sarebbe spettato se l'aziendal'avesse precedenteil licenziamento chiesto)nel periodoimmediatamente In particolare: '100%dellaCIGSper iprimi 12 mesi; ' . B0%dellaCIGSper il periodocompresotra il 13'e il 36" mese. Perle aziendedel mezzogiorno: '100%dellaCIGSper i primi12 mesi; ' . B0%dellaCIGSper il periodocompresotra il 13'e il48'mese. di Cosìcome accadeper la Cassaintegrazione, dall'importo dell'lndennità mobilitàspettanteper i primi 12 mesi deve esseredetrattauna percentuale pari al 5,54o/o.Per i periodi successivial 12 mese non viene effettuata nessunadetrazione. La prestazione non può superaredeterminati limitiaggiornati ogni anno in baseallevariazioni del costo dellavita.

Sospensiono

dell'indennità

di mobilità

ll pagamentodell'lndennità viene interrottoquando il lavoratoreviene cancellatodalleListedi mobilitàper una delleseguenticause: . al caso in cui il lavoratoreassuntoa tempo indeterminatonon superiil periododi prova(lareiscrizione è possibileper non più di due volte); . al caso in cui il lavoratoreawiato al lavorosia ritenutoinidoneooer cause diverse dal mancato superamentodella prova (la reiscrizione nelle liste è condizionataalla verificache il lavoratoreconserviuna residuacapacitàlavorativa); . rifiutodi freouentareun corso di formazioneorofessionaleautorizzato dallaRegioneo lo frequentiin modo irregolare; r non accettil'offertadi un lavoroche sia professionalmente equivalente owero, in mancanzadi questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendorìguardoai contratticollettivinazionalidi lavoro,sia inquadratoin un livelloretributivonon inferioredel 10% per centorispettoa quellodellemansionidi provenienza; r non accetti,in mancanzadi un lavoroaventele caratteristiche di cui al punto precedente,di essere impiegatoin opere o servizidi pubblica utilità(di cui all'art. 6, comma4, dellastessalegge); . non abbia proweduto a dare comunicazione entro 5 giorni dall'assunzione alla competentesede dell'INPSdel lavoro prestatoai sensi dell'art.B della stessa legge, cioè a tempo determinato(il 50

lavoratorein mobilitàpuò. senzaperdereil dirittodi iscrizionealla Iista, svolgereun'attivitàpart-timeo a tempo determinato,ma ciò comporta la sospensione dell'indennità); . non risponda,senza motivo giustificato,alla convocazioneda parte per limpiego ai fini degli degli uffici circoscrizionali o dell'agenzia adempimenti di cui ai puntiprecedenti, nonchéquelliprevistidallart.6 comma S-ter,del decreto legge n. 14811993, convertitoin legge n. 23611993. La cancellazione awieneanchein casodi: . assunzionea tempo pieno e indeterminato o di inizio di attività autonoma; . riscossione dell'indennità in un'unicasoluzione; . raggiungimento del diritto alla pensionedi vecchiaiao di anzianità (compresele pensionianticipateconcessein determinatisettoriprevisti dallalegge); . raggiungimento o anticipata, owero del dirittoallapensionedi anzianità di pensionedi inabilitào di assegnodi invalidità senzaaveroptatoper lindennitàdi mobilità(i lavoratoriche beneficianodell'assegnodi invaliditàe allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni); . alcunicasidi inademoienza. Oualorasi verifichinomotividi sospensione, il periododi iscrizionenelle listepuò protrarsifinoa2 anniper trattamenti concessiper 12 mesi,fino a 4 anni per trattamenticoncessiper 24 mesi e fino a 6 anni per trattamento concessioer36 mesi. ll D.L.n. 249 del2004,convertitodallaleggen. 29112004, art. 1-quinquies, ha, da ultimo, specificatoche il lavoratoredestinatariodel trattamentodi mobilità,la cui iscrizionenellerelativeliste sia finalizzafa esclusivamente al reimpiego, decadedaltrattamento medesimoquando: . rifiuti di essere awiato ad un progetto individualedi inserimentonel mercato del lavoro, owero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentiregolarmente; r non accettiI'offertadi un lavoroinouadratoin un livelloretributivonon inferiore del20o/o rispettoa quellodellemansioni di provenienza. Tali ipotesi di perdita del trattamento sono previste come applicabili quando le attività lavorativedi formazioneowero di riqualificazione si svolgonoin un luogoche non disti più di 50 chilometridaliaresidenza del lavoratore in B0 minuticon i mezzi o comunqueraggiungibile mediamente ditrasportopubblici.


Guadagni e Licenziamenti CassaIntegrazione

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali

Aseegno

con modificazioni, dallalegge13 maggio 13 marzo1988,n.69, convertito, 1988,n. 153(art.7, comma 10,legge n. 223|1991).

integnativo

Se il lavoratorein mobilitàaccettaun lavoroa tempo pienoe indeterminato con una retribuzioneinferiorea quella che percepivanella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo. La durata massima dell'assegnoè di 12 mesi e l'importo non può esseresuperiorea quello dell'indennitàdi mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.

lndennità ai nuova sitúemazione di viaggio

e rimborso

spese

ll lavoratoreche accettauna propostadi lavoroed è costrettoa trasferirsi e il rimborsodelle spese di spettauna indennitàdi nuovasistemazione vraggro. annualevienecorrispostosoltanto L'importomaggioratodell'adeguamento a chi iniziaa percepirel'indennitànell'annoin corso. I lavoratoriammessi allamobilitàin anni precedenticontinuanoa riscuoteregli importisecondoi limitiorevistial momentodel licenziamento.

Assegno

per il nucloo familirare

anche i lavoratori che ne hannodirittopossonopercepire Oltreall'indennità, peril nucleofamiliare. l'assegno

MobilÍtà

o lavoro autonorno

un'attività I lavoratoriin mobilitàche ne faccianorichiestaper intraprendere autonomao per associarsiin cooperativain conformitàalle norme vigenti possonoottenerela corresponsione detraendoneil anticipatadell'indennità, numerodi mensilitàgià godute.Con decretodel Ministrodel lavoroe della PrevidenzaSociale.di concertocon il Ministrodel tesoro, del bilancioe della programmazioneeconomica, sono determinatele modalità e le di mobilità,le anticipatadell'indennità condizioniper la corresponsione modalità per la restituzionenel caso in cui il lavoratore,nei 24 mesi successivia quello della corresponsione,assuma una occupazionealle altruidipendenzenel settoreprivatoo in quellopubblico(aft.7, comma 5, leggen.223/1991l'.

Altre disposizioni ll comma B dell'art.7 della legge n. 22311991precisache l'indennitàdi mobilità sostituisceogni altra prestazionedi disoccupazionenonché le indennitàdi malattiaè di maternità eventualmentespettanti.Inoltre, è imprevisto che i periodi di godimento dell'indennitàdi mobilità sono del dirittoallapensionee riconosciutid'ufficioutiliaifinidel conseguimento ai fini della determinazionedella misura della pensione stessa (art. 7, di comma 9, Ieggen.223/1991).Per iperiodi di godimentodell'indennità mobilitàspettaaltresìl'assegnoper il nucleofamiliaredi cui all'art.2 del D.L. 52

Gontributi

figurativi

il lavoratore,per Anche in questo caso, come per la Cassaintegrazione, ha diritto alla contribuzione tutto il periododi concessionedell'indennità, figurativa. I contributi vengono accreditatiautomaticamentedall'lNPS, senzala necessitàper il lavoratoredi presentarela domandae sono utilisia per il dirittoche per la misuradellapensione. Giurisorudenza ll ricorso Nel caso in cui la domandadi Mobilitàvenga respinta,l'interessatopuò presentarericorso,in carta libera,al ComitatoProvincialedell'lNPS,entro 90 giornidalladata di ricezionedella letteracon la qualesi comunicail rifiuto.ll ricorso,a cui vannoallegatitutti i documentiritenutiutili indirizzato può essere: al ComitatoProvlnciale, r presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda; . inviatoalla sede dell'INPSper posta con raccomandata con ricevutadi ritorno; . presentatotramiteuno degliEntidi Patronatoriconosciutidallalegge.


GuadagnieLicenziamenti CassaIntegrazione

Gurdaallagestionedellecrisioccupazionali

INDENN|TÀ DI DISOCGUPAZIONE

Glluriepntdenza il dell'indennità, Í-i"-òb'tà-Òds-tiiúiioÀàiéî;;hbjitd;-i.é-bèlrèflòiàÀó,1u1iàvia, grave da tonto per i l;rvoratori pergiustacausa, owero unaragione l dimessisi r ..

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ll sistema degli ammoriizzarorisociali volti a sostenere il reddito dei lavoratorinon occupatiè incentratosul trattamentodi disoccuoazrone. L'ordinamento italianodisciplina differentiformedi trattamento fra là oualie distinguerela forma ordinariaed alcuneforme speciali\R.D.n. gggg.qiLe1827/1835,legge n.448/1998,D.Lgs.n. 181/2000).

rapportol nemmenotempbranea.del la"prosecuzione àÀa"ié poJsiOiÍe base della l ',ì,À sulla modo Allo stesso e ,ii fuuóròlCo:,tuòott. À.'ZOS/ZOOZ). tavorq!91-chgi steiia logicavieneesciusaià trulnititadel trattamento.per,i ;rlrbianoéigtatoun accordodi risoluzioneconsensualedel 9' : corr"91^tl9llo dall'INPS lirvoro,salvbche in alcuneipotesi- evidenziate .clrcolaren. : abbiaaccettatola risoluzionea I l0B del 10 ottobre2006- in óui il lavoratore sòòultódi trasferimentoad una diversasede dell'impreiase questa disti i ì,ir'ài'ói'irrài'ìi.r,iiórn"tri dallaresidentuóóitu*,atórJó sia rassiungibile! ilal lavoratore con i mezzipubbliciin non più di ottantarninu'tt 9t ?!t9'?l i

A chi spetta La forma ordinaria di indennitàdi disoccupazione è applicabile ai lavoratori subordinati il cui rapportodi Javoro sia cessatocon azi'ehde con un oualsiasi numerodi dipendenti. Vi sono ulterioriforme di trattamentodiscioiinate in relazione al particolare settoreproduttivo cui si applicano: uno riguàrdante il settoredell'agricoltura ed uno ledilizia.

Requisiti per la concessione

dell'indennità

I requisitiprevistiper la concessionedel trattamentodi disoccupazrone 'di ordinaria,oltre allo stato di disoccupazione e alla permanenza una (art.32 D.P.R.n. 818/19s7),consistononell'aver residuacapacitàlavorativa maturato almeno 2 anni di assicurazioneobbligatoriacontro la disoccupazione ed almeno 52 settimanedi contribúzionenei 2 anni precedenti liniziodel.periodo di disoccupazione. Ai fini del raggiungimento dei requisitiindicatisi computanoanchei periodidi contribuzi-o-ne figurativa relativiall'astensione obbligatoriae facoltativaper maternitàed il peiiodooi leva (volontario o obbligatorio) di serviziomilitare.per il riconoscimento dell'indennità presentialllNPSe aqliufficidel è necessario che il lavoratore lavoro. competenti.gl ?ppositadomandasui modellialloscopo[redisposti, corredatada una dichiarazione del datoredi lavoro(ModelloDs22)relativa al numero.di..g.iorni lavoratie alla retribuzione corrisposta, oppureda un modellodi dichiarazione sostitutivapredispostodall'lNpSeà, infine,oa un'autocertificazione del possessodei requisitirichiesti.

A chi non spetta Lindennità.spetta nel casodi cessazione involontaria del rapportodi lavoro. Pertanto, lipotesidi dimissioni del lavoratore non si configuràfra quelleche consentonola percezionedel trattamenLo(aft.54, legge i. qAg/ tg)q.

di I 62p-rbiamenti di consistenli : ì1;i;;;;l;.riià iisoiurionijiiJóónrugueritu dell'azienda. I luvoroprodottida untrasferimento 1 ...

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media sulla rotribrlzione è calcolatain percentuale l-a misuradellindennità prevista retribuzione (comunque alla inferiore n'on contribuzione sóqqettaa stato ai3 mesiprecedenril'iniziodello óàÍu"óò"ùtt-òÀéióttòtiiuà)rétaiiva del è 60%, mesi pei il-primi pèròeÉtuaie 6 applicata La ,tiOlsóàcupaiione. mesi if sétti.o e I'ottavomese e Oàt+O% per g,l,i.,ev^entuali ;"fòòt;d* dall'ottavo OaìitXtpS. direttamente é óórrisposta successivi.L'indennità lavoro se il éùùo rrócJrriló a óuetto dettà cessazionedel rapporlo.di, domanda La primi à'giorni. nei presentato la domanda ÉuoruloióàUnia -iuisintottesimo giorno è coiiisposla dal quinto oresentatadal nono àt stessa. fa mancatapresentazionedella ài;r* ;ù;.*sivó àttà OómàÀOa óomanOaentro i primi 68 giornidallacessazionedel rapportocomporta la òerOita del diritto a peróepire I'indennità.In relazioneal trattamento 6iàilàìio ónl"òL-isiti úèniliòó.Àa 25 dell'art.1 della lesse n' 24712007 del periododi fruibilitàdel trattamento'Dal 1 Àu itàOùitó,n aiiungamento qé*àio jooe ilavóiatòri disocòupatidi età inferiorea cinquantaanni o-iiiitoa iiúire oer trattamehtoper un periodornassirnodi B mesi, ;;;;;;; mentrei lavoratori più di 50 annipel un periodomassimodi 12 mesi' "oÀ

Sospensione

dell'indennità

di dieoeclrpazione

del trattamentodi,indennitàdi Vi sono dei casi in cui la corresponsione 'la possi.bilecessazionedolla causa di con è soipeia Oisóócùpazione -dél caso in cui un lavoratore percettore sia éol-o"nélóné.Si tratta occupato: nuovamente r p€r un numerodi giornateconsecutivenon superioria 5, esclusele festività; per gravimotividi salute . in alcunicasidi periodibrevitrascorsiall'estero proprio di uno strettocongiunto, . in casidi richiamoal serviziomilitareper periodimolto brevla scopodl addestramento; 55


AL!.EGATI


C as s a Integraz i oneGuadagnie Lìc enz i amenti

G uida a l l a g e s t i o n e d e l l e cr isi o ccu p a zio n a li

7. Oualora non sia stato raggiunto l'accordo,il direttore dell'Ufficioorovincialedel lavoro e della massimaoccupazioneconvocaIe parti al fine di un ulterioreesame delle materie dì cui al comma 5, ancheformulandoproposteper la realizzazione di un accordo.Taleesamedevecomunqueesaurirsientro trenta giorni 'z1dal ricevimentoda parte dell'Ufficio provìncialedel lavoroe della massimaoccupazione previstaal comma dellacomunicazione dell'impresa 6. 8. Oualorail numero dei lavoratoriinteressatidalla proceduradi mobilitàsia inferiorea dieci,itermini di cui ai commi 6 e 7 sono ridottiallametà. 9. RaggiuntoI'accordosindacaleowero esauritala proceduradi cui ai commì 6. 7 e 8, l'impresaha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operaie i quadrieccedenti,comunicandoper iscritto a ciascunodi essi il recesso.nel rispettodei termini di preawiso. Contestualmente,I'elencodei lavoratori collocatiin mobìlità,con l'indicazioneper ciascun soggetto del nominativo,del luogo di residenza, della qualifica,del livellodi inquadramento. dell'età. del carico di famiglia. nonché con puntuale indicazionedelle modalità con le quali sono stati applicatii criteridi sceltadi cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionaledel lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiegoe alle associazionidi categoriadì cui al comma2 22. 10. Nel caso in cui I'imoresarinuncia collocarein mobilitài lavoratorio ne collochiun numeroinferiore a ouello risultantedalla comunìcazìonedi cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate ìn eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS,da effettuarsicon il primo versamentoutile successivo alladatadi determinazione del numerodei lavoratori postiin mobilità. 11. Gli accordi sindacalistioulati nel corso delle proceduredi cui al presentearticolo,che prevedano il riassorbimentototale o oarziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire. anche in deroga al secondo comma dell'articolo2103 del codice civile, la loro assegnazionea mansionì diverseda ouellesvolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di effìcacia ove siano state effettuate senza I'osservanza della forma scritta e delle procedure previstedal presentearticolo. 13. I lavoratoriammessi al trattamentodi cassa integrazione,al termine del periodo di godimento rientranoìn del trattamentodi integrazione salarìale, aztenda. 21Per la riduzione del temine vedi il comma 2-ter dellart. 5, D.L 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 deilart. l, D.L 28 agosto 2008, n. 134. '2 Vedi, anche, per i lavoratori occupati obbligatoriamente, laft. 10,L. 12mazo 1999,n.68.

t2

14. ll presentearticolo non trova applicazionenel caso di eccedenzedeterminateda fine lavoronelle imprese edili e nelle attivìtàstagionalio saltuarie, nonché oer i lavoratoriassunti con contratto di lavoroa tempo determinato. 15. Nei casi in cui I'eccedenzariguardi unità oroduttiveubicate in diverse orovincedella stessa regione owero ìn pìù regioni, la competenzaa promuoverel'accordodi cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttoredell'Ufficioregionaledel lavoro e della massìma occupazioneowero al Minìstrodel lavoroe della previdenzasocìale.Agli stessi vanno inviate le comunicazioniDrevistedal comma4. 1S-bis.Gli obblighidi informazione, consultazìone e comunicazione devono essere ademoiuti indioendentemente dal fatto che le decisionirelative all'apertura delleproceduredi cui al presentearticolo siano assuntedal datore di lavoroo da un'imoresa che lo controlli.ll datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancatatrasmissione,da parte dell'impresache lo controlla,delle informazionirelatìvealla decisione che ha determinato I'apertura delle predette procedure23. 16. Sono abrogatìgli arricoli24 e 25 dellalegge 12 agosto 1977, n. 675 , le disposizionidel decretole g g e 3 0 m arzo 1978, n.80. converti to,con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezionedell'articolo4bis, nonché il decretolegge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito,con modificazioni, dallalegge9 febbraio1979,n. 36 '?4. 5. Criteridi sceltadei lavoratoried oneri a carico delleimprese. 1. L'individuazione dei lavoratorida collocare in mobilità deve awenire, in relazionealle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale,nel rispettodei criteriprevistida contratti 4, collettivistipulaticon i sindacatidi cui all'artìcolo comma 2, owero, in mancanzadi questi contratti, nel rispettodei seguenticriteri,in concorsotra loro: a) carichidi famiglia; b) anzianità: c) esìgenzetecnico-produttìve ed organizzative. 2. Nell'operare la sceltadei lavoratorida collocarein mobilità,l'ìmpresaè tenutaal rispettodell'articolo 9, ultimo comma, del decretolegge29 gennaioi983. n. 17 . convertito,con modificazioni. dallalegge 25 m a zo 1 9 8 3, n.79. L'i mpresanon può al tresì collocarein mobilitàuna percentualedi manodopera femminilesuperiorealla percentualedi manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni 28. presein considerazionez' 23Comma aggiunto dallaft. l, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz.Uff. 12giugno 1997.n. 135I 24 Vedi, anche, laft. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, il comma 4 dellaft. 22, D.Lgs. l0 settembre 2003, n. 276 e il comma 18 dellaft l, L 23 agosto 2004, n. 243. 25Periodo aggiunto dailaft. 6, D.L 20 maggio 1993, n. I 48.

3. ll recessodi cui all'art.4, comma 9, è inefficace qualorasia intimatosenza I'osservanza della forma scritta o in violazionedelle procedurerichiamate all'art.4. comma 12. ed è annullabìlein caso di violazionedei criteridi scelta orevistidal comma 1 del presente articolo. Saivo il caso di mancata comunicazioneper iscritto,il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento con qualsiasiatto scrìtto,anche dellacomunicazione idoneoa renderenota la volontàdel extragiudiziale, lavoratore anche attraverso l'intervento delle sindacali.Al recessodi cuì all'art.4, organizzazioni o comma 9, del qualesia statadichiarataI'inefficacìa I'invalidità, si applicaI'art.18, L. 20 maggio 1970.n. 300, e successivemoditicazioni. 4. Per ciascunlavoratoreposto in mobilitàI'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi e di sostegnoalle gestionìprevidenziali, assistenziali di cui all'art.37, L. 9 marzo1989,n. 88, in trentarate mensili,una somma pari a sei volte il trattamento mensìleinizialedi mobilitàspettanteal lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazionedi eccedenzadel personaledi cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordosindacale27. 5. L'impresache, secondole proceduredeterminaîe dalla Commissioneregìonaleper I'impìego.procuri offerte di lavoro a temoo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art.9, comma 1, letterab), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamenteai lavoratoriche perdano il diritto al del rifiutodi trattamentodi mobilitàin conseguenza talì offerte owero per tutto il periodo ìn cui essi. accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. ll predetto beneficio è esclusoper le ìmpreseche si trovano,nei confronti dispostaad assumerenei rapportidi cui dell'impresa all'art.L comma4-bisa. 6. Oualora il lavoratorevenga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivoa quellodi emanazionedel decretodi cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodìcesimomese successivo programma dl cui a quello del completamentodel all'articolo1, comma 2, nell'unitàproduttivain cui il lavoratoreera occupato,la somma che l'impresaè tenuta a versareai sensi del comma 4 del presente articoloè aumentatadi cinquepunti percentualiper tra l'ìnizio ognì periododi trenta giorni intercorrente del tredicesimomese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova

26La Cofte costituzionale, con sentena &77 mazo 1995, n. 86 (Gaz. UÍf. 22 mazo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dellart. 9. ultimo comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25 mazo 1983,n.79, e degli atx.5, secondo comma, e 24, primo comma, della l=.23 luglio 1991, n.223, sollevatain riferimento agli aft. 3, 4 e 38 della Costituzione. 27Per Ìinterpretazione autentica del presente comma 4 vedi \aft.8, D.L 20 maggìo 1993,n. 148. 28Periodo aggiunto danaft. 2, D.L 16 maggio 1994,n. 299.

applicazionequanto previsto dal secondo comma del l ' art.2del l aL.8 agos to1972,n.464. 6. Lista di mobilitae compiti della Commissione regional€per I'impi€goP. 1. L'Ufficio regionaledel lavoro e della massima sulla base delle direttiveimpartitedal occupazione, Ministero del lavoro e della previdenzasocìale, sentitala Commissionecentraleper I'impiego,dopo un'analisi tecnicada partedellAgenziaper I'impiego compilauna listadeì lavoratoriin mobilità,sullabase di schedeche contenganotutte le informazioniutili per individuarela professionalità. la preferenzaper una mansione diversa da quella originaria, la disponibilitàal trasferimentosul territorio;in quesla lista vengono iscrittìanche i lavoratoridi cui agli articoii11, comma 2, e 16, e vengonoesclusiquelli di cui che abbianofatto richiestadell'anticipazione 7, comma5 e. all'articolo 2. La Commissìone regionale per l'ìmpiego 31 approvale listedi cui al comma 1 ed ìnoltre: utile a favorireil reimpiego a) assumeogni ìnizìativa dei lavoratori iscritti neìla lista dì mobilità, in per l'impiego; con I'Agenzia collaborazione da parte delle Regioni, b) propone I'organizzazione, di corsi di qualificazionee di riqualificazione professionaleche, tenuto conto del livello di orofessionalitàdei lavoratori in mobilìtà, siano finalizzatiad agevolarneìl reimpiego; i lavoratori interessatisono tenuti a parteciparviquando le Commissioniregionaline disponganol'awiamento; di cui al comma4; c) promuovele iniziative d) determina glì ambiti circoscrizionaliai fini dell'awiamento dei lavoratoriin mobilìtà; d-bis)realizza, d'intesacon la regione,a favoredelle lavoratriciiscritte nelle liste di mobilità. le azioni positivedì cui allalegge10 aprile1991, n. 12532. i progettiper I'accesso 3. Le Regioni,nell'autorizzare al Fondosocialeeuropeoe al Fondodi rotazione,ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845 devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono I'assunzionedì lavoratoriìscrìttinellalistadi mobìlità. 4. Su richiestadelle amministrazionìpubblichela Commìssioneregionaleper l'ìmpiegoe può dìsporre l'utilizzo temDoraneodei lavoratoriiscrittinellalistadi mobìlìtàin ooereo servìzidì pubblicautilìtà,aì sensi dell'art.'1-bisdel D.L. 28 maggio 1981, n. 244 dallaL.24 luglio'198'1, convertito,con modìficazioni, n. 390. modifìcatodall'art.8, L. 28 febbraio1986,n.

b Per la soppresione della Commisione regionale per limpiego vedi laft. 5 D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469. @ Per il differimento della posibilita di iscrizione previsto dal presente comma 7, vedi \aft.4, comma 17, D.L 1'ottobre 1996,n. 510. ar Per la soppresione della Commisione regionale per Ìimpiego vedi laft. 5. D.Lgs.23 dicembre 1997,n. 469. e Lettera aggiunta dallaft. 4 D.L 20 maggio 1993,n. 148. @ Per la soppresione della Commisione regionale per limpiego vedi laft. 5, D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469.

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G uid a a l l a g e s t i o n e d e l le cr isi o ccu p a zio n a li

41 , e d a l D . 1 . 2 1m a z o 19 8 8 ,n .8 6 , co n ve r titoco , n modrficazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. ll secondocomma del citato art. 1-bisnon si apolica pubblicainteressata nei casi in cuì l'amministrazione utilizzii lavoratoriper un numero di ore ridotto e proporzionatoad una somma corrispondenteal trattamentodi mobilitàspettanteal lavoratore ridotta del ventiper cento. 5. I lavoratoriin mobilitàsono compresitra i soggetti dì cui all'art.14, comma 1, leîtera aJ, della L.2-7 febbraio1985,n. 49 s. 7. Indennitadi mobilità. 1. ì lavoratoricollocatiin mobilitaai sensidell'articolo 4, che sìano in possesso dei requisiti di cui all'articolo16, comma 1, hanno diritto ad una indennitàper un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattroper i lavoratoriche hanno complutoi quarantaanni e a trentaseiper i Iavoratorì che hanno compiuto i cinquantaanni. L'indennità spettanellamisurapercentuale,di seguitoindicata, del trattamentostraordinario di ìntegrazione salariale che hanno perceoìîo owero che sarebbe loro spettatonel periodoimmediatamenteprecedentela risoluzione del raDoortodì lavoro: a) per i primidodicimesi: centoper cento; b) dal tredicesimoal trentaseiesimomese: ottanta oer cento35. 2. Nelle aree di cui al testo unìco aoDrovatocon D. P.R . 6m a r z o1 9 7 8 ,n . 2 1 8 , la in d e n n ità d i m o b ilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattromesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hannocompiutoi quarantaanni e a quarantotto per i lavoratoriche hannocompiutoi cinquantaanni. Essaspettanellaseguentemisura: a) per i primidodicimesì:centoper cento; b) dal tredicesimoal quarantottesimo mese: ottanta per cento36. 3. L'indennìtà di mobilitàè adeguata,con effetto dal 1' g e n n a i o d i c ì a s c u n a n n o , in m isu r a p a r i all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque 3a Vedi, anche,\aft.1-bis, D.l-gs.21 aprile 2000, n.181, aggiuntodallaft.2, D.Lgs. l9 dicembre2002,n,297. "u La Cofte costituzionale, con sentenza d12 settembre 1995, n. 423 (Gaz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichianto, tra laltro, lillegittimità costituzionale dellaft.7, primo comma, e 16. primo comm4 nella pafte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della Iavomtnce per gmvidanza o puerperio siano computabili al fine del nggiungimento del limite minimo di sei mesi di hvoro effettivamente presbto per poter beneÍiciare dellindennità di mobilia. Vedi,anche,\aft.45, comma 17,L l7 maggio 1999,n. 144. La Cofte costituzionale, con ordinana lG26 gennaio 2007, n. 78 (Gaz. Uff. 3l gennaio 2007, n. 5, la Serie speciale), ha dichiamto la manifesb infondatezza della questione di legittimiÈ costituzionale dellaft. 7, comma 1, sollevata in riferimento agli aft.3 e 38. secondo comm4 della Costituzione. 36Vedi,anche,\aft.45, comma 17,L 77 maggio 1999, n.144 e laft. 1, D.L 11 giugno 2002, n. 108. 14

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corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensronabileowero, se a questa data non è ancora maturato il dirìtto alla pensionedì vecchìaia.successivamente alla data in 37. cui tale dirittovienea maturazione 4. L'indennità di mobilitànon può comunqueessere corrispostaper un periodo superioreall'anzìanità maturatadal lavoratorealle dipendenzedell'impresa che abbiaattivatola oroceduradi cui all'articolo 4 38. 5. I lavoratoriin mobilitàche ne faccianorichiesta per ìntraprendere un'attività autonoma o per associarsiin cooperativain conformitàalle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticiDatadell'indennitànelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendoneil numerodi mensilitàgià godute.Finoal 31 dicembre1992,per i lavoratoriin mobìlitàdelle aree di cui al comma 2 che abbiano compiutoi cinquantaanni di età, questa somma è aumentatadi un importo pari a quindici mensilità dell'indennitàinizialedi mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimentodeì sessantaannì di età. Per questi ultimi lavoratoriil reouisitodi anzianitàaziendaledi cui all'art.16, comma 1, è elevatoin misurapari al periodotrascorsotra la data di entratain vigoredella presente legge e quella del loro collocamentoin mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'ìndennità di mobilità sono cumulabilìcon il beneficiodi cui all'art.17, L. 2l febbraio1985,n. 49 . Con decretodel Mìnistrodel lavoroe della prevìdenzasociale.di concertocon il Ministrodel tesoro,sono determìnatele modalitàe le condizioni per la corresponsìoneanticipata dell'ìndennitàdi mobilità, le modalità per la restituzionenel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assumauna occupazionealle altrui dipendenzenel settoreprivatoo in quellopubblico, nonchéle modalitàper la riscossionedelle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6 3s. 6. Nellearee di cui al comma 2 nonchénell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego,in cui sussistaun rapportosuperiorealla media nazionaletra iscritti alla prima classe della lista di collocamentoe oopolazioneresidentein età

"' La Cofte costituzionale, con sentena 7-g giugno 2000, n. 184 (Gaz. Uff. 14 giugno 2000, n.25. serie speciale), ha dichiarato non fondate le qu$tioni di legittimità costituzionale dellart. 7, comma 3, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La Cofte costttuzionale, con sentenza 72-24 luglio 2000, n- 335 (Gaz. Uff.2 agosto 2000, n.32, serie speciale), ha dichiarato non fondatu la questione di legittimità costituzionale dellaÍ.7, comma 3, sollevab in riferimento agli artt.3 e 37 della Costituzione. 3aVedi,anche,larL 4, D.L 1"ottobre 1996,n. 510. 3eVedi,anche,il D.M. 17 febbraio 1993,n. 142,laft.6, D.L 20 maggio 1993,n.148,\aft.5, D.1.16 maggio 1994,n.299, larî. 15,L 13 maggio 1999.n. 133e laft.78, comma 75,lett. e), L 23 dicembre 2000. n. 388.

da lavoro,ai lavoratoricollocatiin mobilitàentro la integrazionesalariale,versanoalla gestione di cui data del 31 dicembre 1992 che, al momento della all'art.37, L. I marzo 1989, n. 88 . un contributo cessazionedel rapporto,abbiano compiuto un'età transitoriocalcolatocon rìferimentoalle retribuzioni inferioredi non più di cinque anni rispettoa quella assoggettate al conîributo integrativo per prevista dalla legge per il pensionamento di I'assicurazione obbligatoriacontro la disoccupazione in misura pari a 0,35 punti di aliquota vecchiaia,e possano far valere, nell'assicurazione involontaria, percentuale generaleobbligatoriaper I'invalidità, la vecchiaiae i a decorreredal periododi pagain corso superstiti,un'anzianità contributìvanon inferiorea alla data di entratain vigoredella presentelegge e quella minima prevista per ìl predetto fino al periododi pagain corso al 31 dicembre1991 diminuitadel numero dì settimane ed ìn misuraparia 0,43 puntidi aliquotapercentuale oensionamento. mancanti alla data di comoimento dell'età a decorreredal periododi paga successivoa quello pensionabile, l'ìndennità di mobilìtàè prolungatafino in corsoal 31 dicembre1991fino a tutto il periododi per i pagaìn corsoal 31 dicembre1992;i datoridi lavoro a quest'ultimadata. La misura dell'ìndennità periodisuccessivia quelliprevistinei commi 1 e 2 è tenuti al versamentodel contributotransitoriosono ao. per cento dell'ottanta esonerati, per i periodi corrispondentie per i 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratorl corrispondentipuntì di aliquota percentuale,dal collocatiin mobilitàentro la data del 31 dicembre versamentodel contributodi cui all'art.22. L. 11 marzo1988,n. 67 , per la partea loro carico. 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,abbianocompiuto un'etàinferioredi non 12. L'indennitàprevista dal presente articolo è più di dieci annirispettoa quellaprevistadallalegge regolata dalla normativa che disciplina per il pensionamentodì vecchiaiae possano far I'assicurazìone obbligatorìacontro la dìsoccupazione generaleobbligatoriaper ìnvolontarìa,in quanto applicabile,nonché dalle valere, nell'assicurazione l'invalidità,la vecchiaiae i superstiti,un'anzianità di s pos i z i oni di c ui al l ' art. 37, L.9 maz o 1989,n.88. contributivanon ìnferiorea ventottoanni,I'ìndennità 13. Per i giornalistil'indennitàprevistadal presente di mobilitàspetta fino alla data di maturazionedel articoloè a caricodell'lstitutonazìonale di previdenza dirittoal pensionamento di anzianità.Per i lavoratori dei giornalistiitalìani.Le somme e ì contributidi cui dìpendentianterìormentealla data del 1" gennaio al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovutì '1991ar dalle societànon ooerativedella Societàdi al predetto lstituto. Ad esso vanno inviate le Gestionee Partecipazioni lndustrìaliS.p.a.(GEPI)e comunicazioni relative alle Drocedure Dreviste della lniziatìveSardegnaSpA (INSAR)si prescinde dall'articolo 4, comma 10. nonchéle comunicazioni dal requisìtodell'anzianità contributiva;I'indennità di dì cuì all'articolo 9. comma3. mobilitanon può comunqueesserecorrispostaper 14. È abrogatol'articolo12 della legge 5 novembre un periodosuperiorea diecianni4'z. 1968. n. 1115.e successivemodìficazioni. L L'indennitàdi mobilità sostituisce ogn! altra 15. In caso di squilìbriofinanziariodelle gestioninei orestazione di disoccuoazione nonchéle indennitàdì primitre annisuccessívia quellodi entratain vigore malattiae di maternitàeventualmente spettanti. della presente legge. il Mìnistro del tesoro, di 9. I periodidi godimentodell'indennità di mobilità.ad concertocon il Minìstrodel lavoroe dellaprevidenza escl usi onedi q uel l i per i qual i s i fa l uogo al l a sociale,adeguai contributidi cui al presenteartìcolo corresponsioneanticipataai sensi del comma 5, nellamisuranecessaria a riprìstinare l'equìlibrio di tali sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del gestioni. conseguimento del dirittoallapensionee ai fini della 8. Collocamentodei Iavoratoriin mobllità. determinazione della misuradella pensionestessa. Per detti periodiil contributofigurativoè calcolato 1. Peri lavoraloriin mobilità,ai fini del collocamento, sulla base della retribuzione cui è riferito il si applicail diritto di precedenzanell'assunzìone di trattamentostraordinario di integrazione salarialedi cui al sesto comma dell'articolo15 della legge 29 cui al comma 1. Le somme occorrenti per la aprile 1949,n.264 , e successivemodifìcazioni ed figurativasono versate integrazioni. coperturadellacontribuzione dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni 2. I lavoratoriin mobiìitàDossonoessereassunticon oensionistiche comDetenti. contrattodi lavoroa terminedì duratanon superiore '10. Per i periodi di godimento dell'indennilàdi a dodicimesi.La quota di contribuzione a caricodel per il nucleofamìliaredì cui datore dì lavoro è pari a quella prevista per gli mobilitàspettaI'assegno al l 'art.2del D .L . 13 marz o1988,n.69, c onv erti to, apprendistìdalla legge 19 gennaio 1955, n, 25, e con modi fi caz ìonì, dal l aL. 13 maggi o1988,n. 153. successivemodificazioni. Nel caso in cui. nel corso 11. I datoridi lav oro.ad ec c ez i onedi quel l iedi l i , del suo svolgìmento,il predetto contratto venga rientrantinel campo di applìcazione della normativa trasformato a tempo indeterminato,il beneficio contributivo soetta Der ulteriori dodici mesi in che disciolina l'intervento straordinario di aggiuntaa quelloprevìstodal comma4 4. & Vedi, anche, laft. 6, D.L 2O maggio 1993,n. 148. at Per il differimento del termine al 3l dicembre 1992, vedi \aft.5 D.L 16maggio 1994,n.299. a Vedi, anche, lart. 6, D.L 2j'maggio 1993,n. 148.

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vedi laft.2, D.L. 14 giugno 1996, n.318. Per linterpretazione autentica del presente comma vedi laft. 68, comma 6, L 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, Iaft. l-

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3. Per i lavoratoriin mobilità si osseNano,in materia di limitidi età,aì fini degliawiamentidi cui all'art.16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifìcazioni le disposizionidell'art. ed integrazioni, 2, L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti awiamenti le Commissioniregionaliper I'impiego stabiliscono, tenendoconto anchedel numerodegli iscritti nelle liste di collocamento,la Dercentuale degli awiamenti da riservareai lavoratoriiscritti nella listadi mobilità. 4. Al datore di lavoroche, senzaesservitenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e i lavoratoriiscrittinellalistadi mobilità indeterminato è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrispostaal lavoratore,un contributo mensile pari al cinouantaoer cento dellaindennitàdi mobilitàche sarebbe stata corrisposta al lavoratore.ll .predetto contributonon può essereerogatoper un numerodi mesi superìorea dodici e, per i lavoratoridi età superiorea cinquantaanni,per un numerosuperiore a ventiquattro mesi, owero a trentasei mesi per le aree di cui all'artìcolo7, comma 6. ll presente per i giornalìsti4. commanon trovaapplicazione 4-bis.ll dirittoai beneficieconomicidi cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratoriche sianostati collocatiin mobilìtà.nei sei mesi precedenti.da partedi impresadello stessoo di diverso settore di attività che, al momento del proprietari licenziamento, presenta assetti sostanzialmente coincidenticon quelli dell'impresa che assume owero risulta con ouestultima in rapportodi collegamentoo controllo.L'impresache assume dichiara,sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta dì awiamento, che non ricorronole menzionatecondizioniostative6. 5. Nei confronti dei lavoratoriiscritti nella lista di quanto previstodall'art. mobilitàtrova applicazìone 27, L. 12 agosto 1917, n. 675 . 6. ll lavoratorein mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato,a tempo paziale, owero a tempo determrnato, mantenendo l'iscrizione nellalista. 7. Perle giornatedi lavorosvolteai sensidel comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9. comma 7. itrattamentie le indennitàdi c uì ag l ia r t i c o l7i , 1 1 , c o mm a2 , e 1 6 so n o so sp e si. Tali giornate non sono computate ai fini della

bis, D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integmto dalla relativa legge di convesione, e il comma 2 delart. 13, D.L 14 maEo 2005. n. 35. s Vedi, anche, Ìaft. 1, D.L 14febbraio 2003, n.23, laft. I-bis, D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integreto dalla relativa legge di convesione, e il comma 2 dellaft. 13, D.L 14 maEo 2005, n. 35. & Comma aggiunto danaft. 2, D.L I6 maggio 1994,n. 299. La Cofte costituzionale. con ordinana 1G19 dicembre 2003, n.367 (Gaz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, la Seriespeciale), ha dichiamto la manif$tu inammissibilib delle questtoni di legittimià cBtituzionale degli arx 16, comma 1, e I, comma +bis, sollevate in riferimento agli aft. 2, 3, e 38 della Costituzione.

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CassaIntegrazione Guadagni e Licenziamentí determinazionedel periodo di durata dei predetti trattamentifino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessividi spettanzadel trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presentearticolo dell'art.37, L. 9 ríentranonellasfera di applicazione m a zo 1 9 8 9,n.88s. L Cancellazíonedel lavoratore dalla tista di mobilità. 1. ll lavoratoreè cancellatodalla lista di mobilitàe decade dai trattamentie dalle indennitàdi cui agli articoli7. 11, comma 2, e 16,quando: a) rifiutidì essereawiato ad un corso di formazione professionaleautorizzatodalla Regione o non lo frequentiregolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalenteowero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategorialee che, avendo riguardo al contratti collettivinazionalidi lavoro. sia inquadratoin un livello retrìbutivonon inferioredel diecì oer cento rìspettoa quellodellemansionidi provenienza; c) non accetti,in mancanzadi un lavoroavente le caratteristichedi cui alla lettera b). di essere impiegato in opere o servizidi pubblica utilità ai sensidell'articolo 6. comma4: d) non abbiaprowedutoa darecomunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competentesede dell'INPSdel lavoroprestatoai sensi dell'articolo 8, comma6 a7; d-bis) non risponda,senza motivo giustificato,alla o convocazioneda parte degli uffici circoscrizìonali dellaagenziaper l'impiegoai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedonononché di quellì previsti dal comma s-ter dell'art.6 del D.L. 20 maggio 1993,n. 148, convertito,con modificazioni, d a llaL . 1 9 lugl i o1993,n.2364 2. Le disposizionidi cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorativeo di formazione offerte iscrittonellalistadi mobilitàsi svolgono al lavoratore in un luogodistantenon più di cinquantachilometri, o comunque raggíungibilein sessantaminuti con mezzipubblici.dallaresidenzadel lavoratore. 3. La cancellazione dallalìstadi mobilitàai sensidel comma 1 è dichiarata,entro quìndicìgìorni, dal direttore delì'ufficioprovincialedel lavoro e della massimaoccupazione.Awerso il prowedìmentoè ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'uffìcio regionaledel lavoroe della massimaoccupazione, che decidecon prowedimentodefinitivoentroventi g io r n i€ .

e Vedi, anche, laft. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. come sostituito dallaft. 46, D.Lgs. l0 settembre 2003, n. 276. o Lettera cosi modificata dallaft. 4, D.L 1" ottobre 1996, n. 510. 8 Lettem aggiunta dallaft. 2, D.L 16 magglo 1994,n. 299. Vedi, anche, lart. 1, D.L. 5 oxobre 2004, n. 249. e Comma così sostituito dallaft. 2, D.L 16 maggio 1994, n. 299_

4. La Commissioneregionaleper l'impiego,tenuto conto delle caratteristichedel territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivaîa i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazionegeograficadel posto di lavoro offerto. 5. Oualorail lavoro offerto aì sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferíorea quello corrispondentealle mansionidi provenienza.il lavoratoreche accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivodi dodici mesi, alla corresponsionedi un assegno integrativomensile di importo pari alla differenzatra i corrispondentilivelli retributiviprevisti dai contratti collettivinazionali di lavoro. 6. ll lavoratoreè cancellatodalla lista di mobilità. oltreche nei casidi cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato; b) si sia awalso dellafacoliàdi percepirein un'unica soluzìonel'ìndennità di mobilità; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamentie delle indennitàdi cui agli aftieoli7,11, comma2. e 16. 7. ll lavoratore assunto a tempo oieno e indeterminato, che non abbiasuperatoil periododi prova,vienereiscrittoal massimoper due volte nella lista di mobìlità. La Commissioneregionale per I'impiego,con il voto favorevoledei tre quarti dei suoi componenti,può disponein casi eccezionalila reiscrizionedel lavoratorenella lista di mobilitàoer una terzavolta. 8. ll lavoratoreawiato e giudicatonon idoneo alla specifica attività cui l'awiamento si riferisce, a seguito di eventualevisita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella listadi mobilità. 9. I lavoratoridi cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulareI'indennitàdi mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. rivalutatoin misura corrispondentealla variazione dell'indicedel costo della vita calcolatodall'lstituto nazionaledi statistica (ISTAT)ai fini della scala mobile delle retribuzionidei lavoratoridell'industria. Ai fini della determinazionedella retribuzione pensionabile,a tali lavoratori è data facoltà di far valere,in luogodellacontribuzione relativaa periodi, anche paziali, di lavoro prestatosuccessivamente alla data della messa in mobilità.la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata. 10. ll trattamento previsto dal presente articolo rientranellasferadi applicazione dell'articolo 37 della legge9 marzo1989,n. 88 . Capo lll

Norrnein materiadi cassaintegrazione e

peri layoralori trattamentidí disoccupazione del settoredell'edilizía peri 10.Normo inmatoria di integrazione salariale lavoratorí d€lsettorsdoll'edilízia. 1. Le disposizioni di cui all'art.1, L. 3 febbraio1963, n. 77 , si applicanoanche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazionedi opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai prowedimenti dell'autoritàgiudiziariaemanatiai sensi della L. 31 maggio1965,n. 575, , e successivemodificazioni ed 50. integrazioni 2. Nei casi di sospensionedal lavoroderivantedagli eventidi cui al comma 1, il trattamentoordinariodi integrazionesalarialeè concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamentenon superiorea tre mesi a favoredei lavoratoriper i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributimensilio ventiseicontributisettimanalinel biennioprecedentealla decorrenzadel trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superioread un quartodella durata dei lavori necessari per il completamento qualerisultadalleclausolecontrattuali. dell'opera, La concessionedelle prorogheè dispostadal Ministro del lavoroe della previdenzasociale,su propostadel Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacalidei lavoratorie dei datori di lavoro, previo accertamentoda parte del ClPl della naturae della durata delle cause di interruzione,dell'eventuale esistenzadi responsabilitàin ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute,nonché dell'esistenzadi concrete prospettive di ripresa. ll relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 dellaleggeI mazo 1989,n. 88 . 2-bis. Con il prowedimentodi cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale su istanzadell'azienda, da forrhularsicontestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni,con i connessi assegni per il nucleo familiareove spettanti51. 3. ll periodonel quale è concessoil trattamentodi cui al comma2 non concorreallaconfigurazione del limite massimo di cui all'articolo1 della legge 6 agosto1975,n.427 . 4. fente appaltanteo I'aziendache avrebbe potuto prevederel'eventodi cui al comma 1 con la diligenza

@.Vedi, anche,laft 6. D.L.20 maggio lgg3. n. t48. " Comma aggiunto dallart. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione.


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22. Disciplllnafanshoria. 1. I prowedimenti di prima concessìone del trattamento straordinariodì integrazionesalariale richiesticon domandepresentateanteriormente alla data di pubblicazìonedella presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamentopuò essereconcessoper un periodola cui scadenzanon superì il centottantesimogiorno dalladatadi entrataìn vìgoredellapresentelegge. 2. I prowedimentirelativialledomandedi prorogadi trattamento.che scadaprimadelladatadì entratain vigore della presentelegge o che sia in corso alla data medesima,sono assuntisecondola previgente normativaneì limititemporalideterminatidal CIPIin sede di accertamentodelle cause di intervento,o per un periodola cui scadenzanon superii sei mesi dalladatadel decretodi concessionedei trattamenti concessi ai sensi dell'art.2 del D.L. 21 febbraio 1985. n. 23 , convertito,con modificazioni, dalla L. 22 aprile1985.n. 143,e successivemodificazioni, e dell'art.2 della L. 27 luglio 1979. n. 301 6, e s. successivemodificazioni 3. L'articolo1, comma 1, e l'articolo2, comma6, non si applicanoai trattamentidi integrazionesalariale concessi orecedentementealla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quellì concessiai sensi dei commi I e 2 del presente artÌcolo. 4. L'articolo'1,commi 4 e 5, si applicaai trattamenti di integrazionesalarialeconcessidopo I'entratain vigore della presente legge, fatta eccezioneper quelliconcessiai sensidei commi 1 e 2 del presente articolo,e con rìferimentoai periodidi inîegrazione salarialesuccessivialla data stessa.L'articolo14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinariaconcessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo1, comma 9, devonoesserecomputatii periodidi trattamentodì integrazlone salarialeanteriorialla data di entratain vigore della presente legge limìtatamentea quelli giornianteriori compresineìtrecentosessantacinque alladatastessa. 6. Continuanoa beneficiaredel trattamento di integrazionesaiariale,fino a centottanta giorni successivi alla data dì entrata ìn vigore della presentelegge,i lavoratoriche risultinobeneficiarne alla data di entratain vigoredella presentelegge ìn quanto dipendenti dalle società non operative costituìte dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozionedi inizìativeidonee a consentirneil reimpiego,owero che risultrnobenefìcìareai sensi delle seguenti leggì: art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 291 dallaL. 8 agosto1977, convertito,con modificazioni, n. 501, e successivemodificazioni; art. 5 del D.L. 9

6 Ha convertito in legge il D.L 26 maggio 1979,n. 159. * Vedi, anche, lart. 6, D.L. 20 maggio î993, n. 148.

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dicembre 1981, n. 721 . convertito, con modificazioni, dallaL. 5 febbraio1982,n. 25; art. 6, comma 6, del D.L. 30 dìcembre 1987, n. 536 , convertito.con modificazioni.dalla L. 29 febbraio 1988,n. 48. Taleperiodoè elevatoad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico a p p r o va to con D .P .R .6marzo1978,n.218. D urante questo periodole imprese,previoesamecongiunto con le organizzazionì sindacali dei lavoratori,da esaurirenon prima di trenta giorni, collocano in mobilitài predettilavoratoridando le comunicazioni previste dall'art.4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma previstadaìl'art.5, comma 4. I lavoratori collocatiin mobilitàai sensi del presentecomma sono iscritti nella lista di mobilitàed hanno diritto all'indennità di mobilitàdi cui all'art.7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art.7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presenteleggei lavoratoridi cui al presentecomma hanno facoltà di richiedere la corresponsione previstadall'art.7, comma anticipatadell'indennità, 5. In questo caso la somma è aumentatain misura pari al trattamento dì integrazionesalarialenon annnrr

naÀr

r + n fl

7. I lavoratoriche, alla data di entratain vigoredelìa presentelegge,hannotitolo al trattamentospeciale di cui alla L. 5 novembre1968,n. di disoccupazione 1 ' l1 5 , e ch e si trovanoi n aree di crìsieconomi ca settorialeo locale, ai sensi dell'art.4 della L. 8 agosto 1972,n.464, o che sono stati licenziatida impreseper le qualiè già intervenutoI'accertamento da parte del ClPl della situazionedi crisì aziendale owero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiornodi cui al testo unico approvatocon D.P.R.6 mazo 1978.n.218. cessanodi beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità,con il dirittoalla indennitàdi mobilitànella misura iniziale pari al trattamento speciale di percepito, disoccupazione da essi precedentemente per un periodo parì a quello prevìsto nell'art.7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiorea centottanta,per i qualiè stato percepito 68. il trattamentospecialedi disoccupazione 8. I lavoratoriche, alla data di enîratain vigoredella presentelegge,hannodirittoal trattamentospeciale di disoccupazione di cui all'articolo12 della legge 6 per agosto1975,n. 427 , continuanoa beneficiarne, un perìodo pari a quello previsto dall'articolo11, comma 2, ridotto del numero di giorni,comunque non superiorea centottanta,per i qualiil trattamento specialedi disoccupazione è stato percepito.Essi sono iscritti nelle lìste di mobilità e possono

6'Comma cosìmodificato dalÌaft.3, L 20 gennaio 1992,n. 22. 4 b Corte cosùfuzionale,con ordinanza lù18 mazo 2004, n. 100 (Gazz.Uff.24 marzo 2004, n. 12, 1a Serie speciale), ha dichiamto la manifesta inammisibilità dele questioni di legiftimib costituzionaledegli artt. 16, comma 4, e 22, comma 7, sollevate in rifeimento agli aftt. 3 e 38 della Costituzione.

applicanoalle impreseche occupinopiù di quindici di una riduzioneo dipendentie che, in conseguenza trasformazionedi attività o di lavoro, intendano nell'arcodi effettuarealmeno cinque licenzìamenti. centoventigiorni,in ciascunaunità produttiva,o in oiù unità Droduttivenell'ambitodel territoriodi una stessa provincia.Tali disposizionisi applicanoper che, nellostessoarcodi tempo e tutti i licenziamenti nello stesso ambito, siano comunque riconducìbili 70. allamedesimariduzioneo trasformazione 4, commì 2, 3, 1-bis.Le dìsposizioni di cui all'articolo con esclusionedell'ultìmoperiodo.4, 5, 6, 7, 8, 9, o c ommi 1, 2 e 11. 12. 14, 15 e 15-bi se, al l ' arti c ol5, 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imorenditorialle medesime condizionidi cui al 23. ReimpiegopressoGEPISpA e INSARSpA. comma 1. I lavoratorilicenziativengonoiscrittinella 1. Restanofermi, nei confrontidei lavoratoridi cui lista di cui all'articolo6, comma 1, senza diritto 7. Ai lavoratoriIicenzìati di cui all'articolo all'articolo 22, comma6, i compitidi reimpiegosvolti all'indennità SpA in baseallevigenti ai sensi del presentecomma non si applicanole dallaGEPISpA e dall'INSAR di s pos i z i onì di c ui agl iarti c ol8, i c ommi 2 e 4, e25, l eggr. 2. Per ciascun lavoratoredì cui all'articolo22, c omma9 ' ' . 1-ter.La disposizionedi cui allarticolo5, comma 3, comma 6, assuntocon conîrattodi lavoroa tempo nell'ambitodi inizìativeproduttiveche ultimo periodo,non si applìcaal recessointimatoda indetermìnato datori di lavoro non imprenditoriche svolgono, o concorranoa la GEPISoA e I'INSARSpA realizzino senza fini di lucro, attività dì natura politica, realizzare,owero sviluppino o concorrano a sindacale,culturale,di istruzìoneowero di religione alla data dì entrata in sviluooaresuccessivamente 72. vìgore della presente legge, le predette società o dì culto 5, comma 3, al subentranonel diritto del lavoratoreal trattamento 1-quater.Nei casìprevistidall'articolo nellamìsurapari al cinquantaper cento del residuo recessointimatoda datoridi lavoronon imprenditori trattamentoche sarebbe spettato, ai sensi delia che svolgono,senzafini di lucro, attìvitàdi natura presentelegge,al lavoratoreassunto.Tale importo oolitica,sindacale,culturale,di istruzioneowero di di cui viene corrispostoalle predetÌe socìetà quando il religioneo di culto,sì applìcanole disposizìonì lavoratore stessoabbiasuperatoil periododi prova. alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive 73. 3. Oualora I'occupazionedei lavoratori di cui modificazioni all'articolo22, comma 6, venga promossa presso 2. Le disposizionirichiamatenei commi 1 e 1-bissi datori di lavoro non soggetti alla discìplinasuì applicanoanchequandole impreseo i privatidatori licenzìamenti individuali, l'importo previsto dal di lavoro non imprenditori,di cui aì medesimi 74. comma 2 del presentearticoloviene corrìspostoaì commi,intendanocessarel'attìvità termìnedel periodoper il qualeil lavoratoreassunto 3. Ouanto previsto all'art. 4, commì 3, ultimo di avrebbepotuto continuarea goderedell'indennità periodo.e 10, e all'art.5, commi 4 e 5. si applica mobilità e sempre che nello stesso perìodo ìl s ol o al ìe i mpres edi c ui al l ' art.16. c omma 1. l l lìsta di lavoratorenon sia stato re iscritto nella contrìbutoprevistodall'art.5, comma 4, è dovuto dell'articolo 9, comma7. mobìlitàìn applicazione 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale,di concertocon il Ministro del 20Comma così modificato dallaft. 1, D.Lgs.26 maggio 1997, tesoro,sono determinatele modalitàe le condizioni n. 151 (Gazz.Uff. l2 giugno 1997,n. 135).Per linterprebzione autentica dellultimo periodo del comma 1 dellaft. 24, vedi per la corresponsione degliimportidi cui aì commi 2 e 3. Tali importisono utilizzatidallaGEPISpA e dalla laft.8, D.L 20 maggio 1993,n. 148. " Comma aggiunto daîaft. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. 110 INSARSoA oer il finanziamentodelle iniziativedi (Gazz.U{f.3 maggio 2004, n. 102). reimpiego dì cui al comma 1, ivi comprese le 72 Comma aggiunto dallaÌ't. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. I l0 convenzionicon soggettipubblicio privatidirettea (Gazz.Uff. 3 maggio 2004, n. 102)nonchéil '" Comma aggiunto dallaft. 1, D.Lgs. I aprile 2004, n. 170 favorirelo sviluppodi nuovaoccupazione, reimpiego o la mobìlità dei lavoratoridi imprese (Gaz. Uff. 3 maggio 20u, n. 102). 7aComma creì sostituitodallaft. l, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 a processidi crìsiindustriale. interessate

ricorrendone i presupposti,dellemisure beneficiare, previstedall'artìcolo 7, commi 5 e 6 6s. 9, Sono abrogati: il tezo comma dell'articolo12 del l a L. 6 agosto 1975,n.42-7 ; i l pri mo c omma del l 'art.4del l a1. 8 agos to1972.n.464; l ' aft.4-l er del D.L. 30 mazo 19-78,n. 80 . convertito,con modi fi cazi oni dall , aL. 26 maggi o1978.n. 215. '10.Peri lavoratorisospesidal lavoroche, alladatadi entrata ìn vigore della presente legge, abbiano nellalista esercitatola facoltàdi chiedereI'iscrizione di collocamento,ai sensi dell'articolo4, comma 5, del D,L. 21 marzo 1988. n. 86 , convertito,con modificazioni. dallaL. 20 maggio 1988,n. 160,resta fermatale iscrizione.

24. Norme in materiadi riduzionedel personale. di c uì al l ' arti c ol4, o c ommi da 2 a 1, Le di sposìzi oni 12 e l l bi s. e a l l ' arti c ol5. o c ommi da 1 a 5, s i a Per linterpretazione autentin del pr$ente comma, vedi lart.6, D.L 20 maggio 1993,n. 148.

(Gaz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102I La Cofte costituzionale,con sentenza8-17 mazo 1995,n.86 (Gazz.Uff.22 mazo 1995,n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondatu la questione di legittimiè cosltuzionale del coordinato disposto dellaft.9, ultimo comma, del D.L 29 gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25 mazo 1983, n. 79, e degli ant 5. secondo comm4 e 24 primo comma, dela L 23 luglio 1991, n. 223, sollevata Ìn riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Cosltuzione.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

G uida a l l a g e s t i o n e d e l le cr isi o ccu p a zio n a li

2. nra b suddetteassunzioninon rientranoquelle del personale appartenente alle qualifiche apposìtamenteindividuate nei contratti collettivi di categoria,quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardiagiurata,quandoquesti siano in possessodi attestazionedi idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza. quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza,nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione owero a servizi di essenzialiai fini dell'integritàe dell'affidabilità strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consigliodei ministrisu proposta del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, sentiti il Comitato interministerialeper le informazioni e la sicurezza, 2 delìa legge24 ottobre istituitoai sensidell'articolo TITOLOll 1977,n. 801 , e le assocìazionisindacalidi categoria variein materiadi mercatodel Disposizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente lavoro rappresentative sul pianonazionalels. 3. [Ai fìnì del calcolo della percentualedi cui al Capot comma 1 non si tiene conto delle assunzionidì di awiamento Riformadelleprocedure lavoratoridi cui al comma 2. ll datore di lavoropuò differire l'adempimentodell'obbligo previsto nel 25. Fiforma dello procedurediawiamento al lavoro. comma 1 nel caso in cui, nell'ambitodellaRegionee 1. [A decorreredal 1' gennaio1989,i datoridi lavoro dellecìrcoscrizioni conterminirisDettoa ouellanella privati,che, ai sensi della legge 29 aprìle 1949. n. quale va effettuata I'assunzione, i lavoratori 264 , e successivemodifÌcazionied integrazionì, appartenentialle categorie di cui al comma 5 in sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone possessodella professionalitàrichiestasiano meno richiesta ai competenti organi di collocamento, di tre. Con decreto del Ministro del lavoroe della hanno facoltà dì assumeretutti i lavoratorimediante orevidenza sociale.sentitala Commissionecentrale richiestanominativa. Talidatoridi lavorosonotenuti, per l'impiego,vengono determinate le modalitàdi quando occupinopiù di dieci dipendentie qualora applicazione delle disposizioni contenute nel effettuinoassunzìoni,ad eccezionedi quelledi cui presentearticolol81. alla disciplìna del collocamento obbligatorio.a 4. ll lavoratorenon può essere adibitoa mansioni riservareil dodicì per cento 77di tali assunzioniai non equivalentia quelle risultanîi dalla richiestadi alle categorie di cui al lavoratori appartenenti awiamento]s. a termine comma 5. ancheouandosianoassunzioni 5. fl lavoratorìdi cui al secondo periododel comma 28 febbraio 1987, dell'articolo 17 della legge ai sensi 1 so n o : purché annuale di lavoro n. 56, rapportateal tempo bn a) i lavoratorìiscrittida più di due anni nella prima classedellelistedi collocamentoe che risultinonon iscrittida almenotre anni negli elenchied albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e der coltivatoridìrettie agli albidei liberi professionisti; 'u Comma così sostituito dallaft. I, D.L 20 maggio 1993, n. b) i lavoratori iscrittinellalistadi cui all'articolo 6; 148. c) le categorie di lavoratori determinate, anche per '6 Vedi, anche, it comma 18 dellart l, L 23 agosto 2004, n. 243. specifichearee territoriali,mediante deliberadella La Cofte costituzionale, con ordinana 1&18 luglio 1997, n. Commissioneregionaleper I'impiego,approvatadal (Gaz. 1997, n.30 Serie speciale), ha

dalleimpresedi cui all'art.16,comma 1, nellamisura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratoreed e ridotto a tre voite nel casidi accordosindacale". 4. Le disposizionidi cui al presente articolo non si applicanonei casi di scadenzadei rapportidi lavoro a termine.di fine lavoronelle costruzioniedili e nei casidi attivitàstagionalio saltuarie. 5. La materiadei licenziamenticollettiviper riduzione 11 di personaledi cui al primo comma dell'artìcolo dellalegge 15 luglìo1966.n. 604 , come modificato 6 dellalegge 11 maggìo1990,n. 108,e dall'articolo dìsciplinata dal presentearticolo. 6. ll presentearticolonon si applicaai licenziamenti intimati prima della data di entratain vigore della presentelegge7€.

258 Uff.23 luglio dichiareto la manifesb inammisibilib della questione di legiftimita costituzionale dellart 24, sollevab in riferímento allaft. 3 della Costituzione. u ln attuilione di quanto dispBto dallart. 2, comma I, D.L 2 oxobre 1995,n.416, reitento, da ultimo con it D.L 7" ottobre 7996, n. 511, non conveftito in legge, sono sbti emanati il D.M.6 novembre 1995(Gaz. Uff. î7 novembre 1995,n.269) e il D.M. 16 maggio 1996 (Gaz. Uff.3l maggio 1996,n. 126), rettificato con D.M.2 agosto 1996 (Gaz. Uff. 17 ag6to 1996, n. 192),i quali hanno determinato le circoscrizioni nelle quali la percentuale di riserua delle asunzioni, effettuate dai datori di lavoro, di cui al presente comma, è ridotb al sei per cento. a vedi, anche, gli aft. gbis e %ter, D.L 1" ottobre 1996, n. 510.

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t" Comma abrogato dallaft.8, 297. a Comma abrogato dallart 8, 297. 8' Comma abrogato dallaft. 8, 297. o Comma abrogato dallaft. I, 297.

D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. D.Lgs. 79 dicembre 2002, n. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. D.Lgs. 19 dicembre 2002. n.

dodici mesì, l'iscrizionenelle liste di mobilità, di cui Ministero del lavoro e della previdenzasociale ai all'articolo 6, comma 1. sensidel comma7l e. 6. [Per le circoscrizioni in cui sussisteun rapporto, 12. ll'iscrizionenelle liste ordinariedi collocamento produce effetti solo ai fini dell'awiamentoal lavoroo tra iscritti alla prìma classe della lista di E della corresponsionedi prestazioniprevidenziali. collocamento e oooolazione residente in età di contrarialt. lavoro, superiore alla media nazionale, le abrogataogni disposizione Commissionìregionaliper I'impiegopossono,con Capo ll delibera motivata da assumere a maggioranzadei loro componenti, proporre dì riservare una quota Disposizioni diverse delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio 26. Disoosizioni dlverse. esclusivo deì lavoratoridelle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima 1. Nelle domande presentate per beneficiare del deliberazionepossono proporre una elevazionedella contributo del Fondo socialeeuropeo, i soggetti che percentualedi assunzionidi cui al comma 'l ad una rcalizzanoazioni di formazione orofessionalesono misuranon superioreal venti per centol&. tenuti ad indicare,tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazionisalariali,le indennitàdi 7. [Le deliberedi cui al comma 5, letterac), ed al comma 6, possono essere assunte anche mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, limitatamentea territori subregionali;esse vengono orevidenziali ed assistenziali. relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazioneprofessionale. sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del all'approvazione Tali oneri costituiscono contributo finanziario lavoroe dellamassimaoccupazione pubblicoper l'accessoal Fondosocialeeuropeo. del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, ìl ouale adotta le sue determinazioni entro trenta 27. Trattamenti dianzianità e ristrutturazíoni dí giornidal ricevimentodelladeliberal6. aziendead atta capacka ínnovativa e competitivítà 8. Le Commissioniregionaliper l'impiegoemanano mondiale. direile disposlzionìalle Commissionicircoscrizionali 1. I lavoratori dipendenti da imprese industrlali ad agevolare gli awìamenti delle lavoratrici in rapportoall'ìscrizione allelistedi mobilitàe agli indici caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competilività mondiale, capacità di disoccuoazionenel territorio. innovativa, tali da essere definÌte di interesse 9. Per ciascun lavoratore ìscritto nella lista di nazionale,interessateda esigenzedi ristrutturazione la quota di mobilitàassuntoa tempo indeterminato, e riorganizzazionecon adeguati programmi di contribuzionea caricodel datore di lavoroe, per ì sviluppoe di investimenti.che possanofar valere primi diciotto mesi, quella prevista per gli nell'assicurazione generale obbligatoria per apprendistidalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e I'invalidità,la vecchiaiaed i superstiti almeno trenta successivemodificazionis. anni di anzianità assicuraîiva e contributiva agli 10. Con decreto del Mìnistro del lavoro e della primo comma, lettere aI prevìdenzasocìale,di concertocon il Ministro del effetti delle disposizionidel 22 dellalegge30 aprile1969,n. 153 e b), dell'articolo tesoro. è determinataannualmentela quota del hanno e successivemodificazionied integrazioni, Fondo di rotazione.di cui all'articolo25 della legge , facoltà di richiedereentro il 31 dicembre 1991 la 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al concessionedi un trattamento di pensionesecondo finanziamento di azioni formative riservate ai la discìplinadi cui all'articolo22 cifato con una lavoratori appartenentialle categorie dì cui al maggiorazione dell'anzianità assicurativa e comma 5. Tale quota è ripartitatra le Regioniin pari al periodo necessario per la propozione al numero dei lavoratoriappartenenti contributiva maturazionedel requisito dei trentacinqueanni alle predette categorie, presenti in ciascuna prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni Regione. caso non superioreal periodocompresotra la data 11. ll lavoratoreche abbia rifiutato una proposta dì risoluzionedel rapportoe quelladel compìmento formativa offertagli dalle sezionì circoscrizionali di sessantaanni, se uomini, o di cìnquantacinque secondole modalitàdeterminatedallaCommissione annis e donnea. regionaleper I'implego,perde. per un periodo di 2. ll CIPE,su propostadel Ministrodel lavoroe della previdenzasociale,sentito ìl Ministro dell'industria, owero il Ministro del commercioe dell'artiglanato, delle partecipazioni statalì secondo le rispettive a Cmm abrogato dallaft. 8. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. competenze,individuai criteriper la selezionedelle imprese di cui al comma 1 e determina,entro il 297. u Comma abrogato dallaft. I, D.l-qs. 19 dicembre 2002, n. 297. 6 Comma abrogato dallaft. 8, D.Lgs. 79 dicembre 2002, n. 297. 8 Vedi,anche, îart. 1, D.L 14febbnìo 2003. n.23, laft. l-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel tesfo integato dalla relattva legge dì convereione, e il comma 2 dellart. 13, D.L 14 marzo 2005, n.35.

s Comma abrogato dallaft.8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Per il regolamento di attuazione del presente aft. 25, vedi il D.M.21 dicembre 7992,n.573. I Vedi nota sub arf. 29.

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G uida a l l a g e s t i o n e d e l l e cr isi o ccu p a zio n a li

limite massimo di undicimila unità, il numero anticipati. massimodei pensionamenti 3. Le imprese, singolarmenteo per gruppo di rientrantineìleipotesidi cui al comma appartenenza, 1. che intendano awalersi delle disposizionidel presente articolo, presentano programmì di ristrutturaz:one e riorganizzazione e dichiarano l'esistenzae l'entitàdelle eccedenzestrutturalidi manodopera,richìedendone I'accertamento da parte del CIPEunitamentealla sussistenzadei requisitidi c ui al co m m a1 . 4. La facoltà di pensionamento anticìpato dì anzianitàpuò essere esercitatada un numero di lavoratorinon suoeriorea ouello delle eccedenze accertatedal clPE. I lavoratorì interessati sonotenuti a presentareall'impresadi appartenenza domanda irrevocabileper l'eserciziodella facoltà di cui al comma 1, entro trenta giornì dalla comunicazìone all'impresastessa o al gruppo di imprese degli accertamentidel CIPE,owero entro trenta giorni dallamaturazione dei trentaannidi anzianitàdi cui al comma 1, se posteriore.L'impresaentrodieci gìorni dalla scadenzadel termine trasmette all'lNPS.le domandedeì lavoratori.in derogaal primo comma, letterac), dell'articolo 22 della legge30 aprile1969, ri e n. 153 . N e l c a s o i n c u i i l n u m e r od e i la vo r a to ch anticipatosia esercitanola facoltàdi pensionamento superiore a quello delle eccedenze accertate, I'impresaopera una selezionein base alle esigenze ll rapportodi di ristrutturazione e riorganizzazìone. lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesseall'INPSsi estinguenell'ultimogiorno del mese in cui I'impresaeffettuala trasmìssìone. 5. La gestìonedì cui all'articolo37 della legge I mazo 1989,n. 88 , corrispondeal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di antlcipazionedella pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applìcazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultimaretribuzioneannua percepitada ciascun lavoratoreinteressato,ragguagliata a mese, nonché una somma pari alì'lmportomensiledella pensione anticipata,ivi compresa la tredicesimamensìlità. L'impresa, entrotrentagiornidallarìchiestada parte dell'lNPS.è tenuta a corrìsoonderea favore della gestionedi cui all'articolo37 della legge 9 mazo 1989, n. 88 , per cìascun dipendenteche abbia usufruitodel pensionamentoanticipatodi anzianità, un contributopari al trenta per cento degli oneri complessivìdì cui al presentecomma,con facoltàdi optare per il pagamentodel contributostesso,con addebitodi interessinellamisuradel dieciper cento in ragioned'anno,in un numero di rate mensili,di pari importo, non superiorea quello dei mesi di dellapensioneo. antìcipazìone 6. La facoltà di pensionamentoanticipatodì cui al presentearticolo,neì limitie con le modalitàìndìcati, vaìefino al 31 dicembre1991ancheoer i lavoratori

8 Vedi, anche, laft. l, D.L. l4 agosto 1992,n. 364

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C as s a Integraz i oneGuadagni e Li c enz i amenti

dioendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a oartecipazionestatale del settore alluminio e quel l o p r o d u zio n e di al l umi na e di termoelettromeccanico,nonché per i lavoratori dioendentidalle imorese del settore cantieristico privato,limìtatamentealle imprese di costruzione, navale. rioarazione, demolizionee lrasformazione 7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure,i limiti e le contribuzionidal medesimo previsti,è altresì esercitabilefino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimentodella pensionedi vecchiaia, con una maggìorazìonedell'anzianità per i periodimancantial raggiungimento assicurativa della normaleetà per essa prevista,dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenentiai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto I'utilizzazione in accordiaziendalìo di comparto.di anni se uomini età non inferioreaì cinquantacinque e ai cinquantaanni se donne e che possanofar quindici valerenon meno di anni e non più di trenla e0e1 annidì anzìanità contributiva 28. Riservaannuadi posti pressogli ufficipubblici. 1, comma 7, 1. La riservaannuaprevìstadall'articolo della legge 29 dicembre 1990. n. 407 . dei posli disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord.è elevata dal trenta al cinquantaper cento e si applicaai lavoratorisospesi del trattamentostraordinario di a zeroore beneficiari integrazìonesalarìaleda un perìodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidentedel Consigliodei minìstri di cui al citato articolo '1, comma 7. sono altresìstabilitii criterie le modalìtà per I'attuazìone dellariserva. 2. Neì confrontideì lavoratoriche, senzagiustificato motivo, non rispondanoalla convocazioneowero rifiutinol'offertadi lavorodi cui al comma 1, qualora la residenzadei lavoratori stessi nei sei mesi precedentirisulti ad una distanzanon superiorea cinouanta chilometri dalla sede in cui è situato I'ufficio pubblìco, le Commissìoni regionali dispongonola decadenzaentro novantagìorni dal dìritto al trattamentostraordinariodi integrazione salarialee la cancellazìone dalle liste di lavoratoriin cassa integrazionedì cui al medesimo articolo '1, comma7, dellalegge29 dicembre1990.n. 407 .

so ll termine di cui alÌart.27 della prcsente legge è stato differitodal 37 dicembre 1991al 3l gennaio 1992dallaft.3, L 20 gennaio 1992,n.22. e' La Corte costituzionale, con ordinanza 72-27 dicembre 1996,n.424 (Gaz. Uff.8 gennaio 1997,n.2, Seriespeciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimitu costituzionale dellaft. 27, sollevata in tiferimento agli aft.3,32 e 38 della Costituzionein quanto non adeguabmente motivata. Con successiva ordinanza 13-17 dicembre 1999,n.450 (Gaz. Uff.22 dicembre 7999,n.51, serie sDeciald. la stesa Corte ha dichiarato la manifestu inammisibilia della questione di legittimità cosltuzionale deilaft. 27, sollevatu in riferimento agli aft. 3, 32 e 38 della Costituzione.

lavoratoriedili licenziatia decorreredal 1'gennaio 29. Trattamenti di anzianita nel settore sideÍurgbo pubblico. 1989. '1. La facoltàdi cui all'articolo 27. con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste,è esercitabilefino al 31 dicembre 1991 s'zai fini del conseguimentodellapensionedi vecchiaia,con una per i periodi maggiorazione dell'anzianità assicurativa mancantlal raggiungimentodella normaleetà per essaprevista,dai lavoratorìdipendentidalleimprese industriali del settore sìderurgico pubblico, ivi compresele impresedi cui all'articolo1, comma 2, del decreto-legge 1" aprile1989,n. 120 , convertito, con modi fi caz i oni , l al egge 15 maggi o1989,n. dal 181, dalle imprese produttricidi materialirefrattari, dalle ìmprese produttrici di elettrodi di grafìte artificialeper l'industriasiderurgicae dalle imprese del settorecantieristicopubblico,limitatamentealle imprese di costruzione,riparazione,demoiìzionee trasformazione navale,di età non ìnferiorea quelladi cui al l 'arti col o1 , pri mo c omma, del l a l egge 31 maggi o 1984,n. 193. e al l ' art.5,c omma 5, del decretolegge30 dicembre1987,n. 536 , convertito, con modifìcazìoni, dalla legge 29 febbraio1988. n. zl8,che possanofar valerenon meno di quindicianni di anzianitàcontributiva,nei limiti di novemilaunità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialee del Ministrodellepartecipazioni statalisono emanatele norme di attuazioneoer la ripartizìonedel oredetto limite numerico tra le ess. aziendeinteressate 30. Trasferimento dell'iscùione atle tiste di collocamentoe canceltazionedalle liste. 1....s 2. .."u 31. Trattamentospecialedi disoccupazionee pensionamentoanticipato. 1. Le disposizionidi cui all'articolo11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti,ancheper i

s Termine differito al 3l gennaio 1992danarL 3, L 20 gennaio 1992,n. 22. * Per il regolamento di attuazione, vedi il D.M. 30 dicembre 1991,n. 443. * k Cotîe costituzionale,con sentenza +8 marzo 1996,n, 64 (Gaz- Uíf. 13 mazo 1996,n. 11, Seriespeciale), ha dichiamto non fondatu, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellaft. 29, sollevata in riterimento agli aft. 3 e 37 della Costituzione.Succefiivamente la stesa Cofte, chiamata a pronunciarei sulla steffi questione senza prospettare divesi profili di censun, con ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996, n. 192 (Gaz. U{f. 12 giugno 1996, n. 24 Serie speciale), con ordinanza l&24 luglio 1996, n. 308 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), e con ordinanza 9-16 dicembre 1996,n. 397 (Gazz.Uff. l8 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiamto la manifestu infondatem di legittimità costituzionale degli aft.27, primo comma, e 29, primo comm4 sollevab in riferimento agli aftt. 3 e 37 della Costituzione % Sostituisceil comma 2 dellafticolo 16. L 28 febbraio 1987. n. 56 % Sostituiscelarf. 12,L. 28 febbnio 1987,n. 56


Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali

L. 2() maggio 1975' n. 164. Prornredimenti p€r la garanzia del salario. Art. 1. Interventidi integrazionesalariale. Agli operai dipendentida imprese industrialiche siano sospesidal lavoroo effettuinoprestazionidi lavoro a orario rìdotto è dovuta I'integrazione salariale nei seguenticasi: 1) integrazione salarialeordinariaper contrazioneo produttiva: sospensione dell'attivìtà a) per situazioniaziendalidovutead eventitransitori e non imputabilìall'imprenditore o aglìoperai;, b) owero determinateda situazionìtemporaneedi mercalo; 2) integrazione salariale straordinarìa: a) 1. . . 1 b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. Art. 2. Misure dell'integrazionesalariale. L'integrazione salarialeè dovutanellamisuradell'80 per cento della retribuzioneglobaleche agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comorese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale.ma comunque non oltre le 40 ore settimanalì. Art" 3. Trattamentoprevidenzialenei periodi dell'integrazionesalariale. I periodi di sospensioneper i quali è ammessa l'ìntegrazìone salarialesono riconosciutiutili d'ufficio per il conseguimentodel diritto alla pensioneper I'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazionedella misura di ouesta fino ad un massimo comolessivodi trentaseimesi nell'intero raDoortoassicuratìvo del lavoratore. Perdetti perìodiiì contributofigurativosaràcalcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzionefigurativasaranno versate,a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo oensionilavoratori dioendenti. Art" 4. Assistenzasanitarianei periodid'integrazione salariale. Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria.i periodidi integrazionesalarialesono equiparatia quelli di effettìvaprestazionelavorativa. L'assistenzasanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria deìledomanded'integrazìone salariale straordinaria e di disoccupazione speciale,ai sensi degliarticoli3 e 4 dellalegge8 agosto1972,n.464. ll trattamento speciale di disoccupazionedi cui all' art i c o l8o d e l l al e g g e5 no ve m b r e1 9 6 8 ,n . 1 1 1 5 , ed all'artìcolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, BB

sostituisce,in caso di malattia,l'indennitàa carico degli Enti gestori dell'assicurazionecontro le malattie. Art. 5. Proceduredi consultazionesindacale. Neì casi di eventi oggettivamentenon evitabiìiche rendano non differibile la contrazione o la sospensionedell'attivitàproduttiva,l'imprenditore è tenuto a comunicarealle raooresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste. alle organizzazioni sindacalidi categoriadei lavoratoripiù rappresentative operanti nella provincia,la durata prevedibiledella contrazioneo sospensìonee il numerodeì lavoratorì ìnteressat. Ouandovi sia sospensioneo riduzionedell'orariodi lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditoreo degli organismì rappresentatividei lavoratoridi cui al comma precedente,ad un esame congiunto in ordinealla ripresadella normaleattivitàproduttivae ai criteridi distribuzione deglioraridi lavoro. La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentataentro tre giorni dalla comunicazionedi cui al primo comma e la reiatìvaproceduradovrà esaurirsientro i cinquegiorni successivia quello in cui è stataavanzatala richiestamedesima. Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l' im o r e n d itoreètenutoacomuni care preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali,ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazioneterritoriale degli industriali, in quanto vi aderiscao le conferiscamandato, alle organizzazioni sindacalidi categoriadei lavoratoripiù rappresentative operantinellaprovincia.le cause di sospensioneo di riduzìonedell'orariodi lavoro, l'entità e la durata prevedibile,il numero dei lavoratoriinteressati. A tale comunicazioneseguirà.su richiestadi una delle parti, un esame congiunto della sìtuazione aventead oggettoì problemirelativiallatuteladegli interessi dei lavoratori in relazione alla crìsi dell'imoresa. fintera proceduradi consultazione. ove attivatadalla richiestadell'esamecongiuntodi cui al precedente comma. dovrà esaurirsientro 25 giorni dalla data della richiestamedesima,ridottia 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salarialeordinariao straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimentidi cui al presentearticolo

Art. 6. Duratadelf'integnzionesalarialeordinaria. L'integrazione salarialeprevistaper i casi di cui al precedentearticolo1, n. 1) è corrispostafino ad un oeriodo massimo di 3 mesi continuativì;in casi eccezionali detto periodo puÒ essere prorogato fino ad un massimocomplessivodi trimestralmente l 2 mesi . dal Comitatospecìale Le proroghesono autorizzate di cui all'artìcolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale9 novembre 1945, numero 788. Oualoral'impresaabbiafruito di 12 mesi consecutivi di integrazìonesalariale,una nuova domanda puÒ essere propostaper Ia medesimaunità produttiva per la qualel'integrazione è stataconcessa,quando sia trascorsoun periododl almeno52 settimanedl normaleattivitàlavorativa. L'integrazione salarialerelativaa più periodì non la consecutivinon può superarecomplessivamente duratadì 12 mesiin un bìennìo. Le disposizionì di cui al terzoe quartocomma non si determìnatoda eventi applicanonei casid'intervento non evitabili. oggettivamente

dei datori di lavoro dell'industriadesignati dalle sindacalidi categoria più rispettiveorganizzazioni operantinellaprovìncia. rappresentative ParteciDacon voto consultivo alle sedute della Commissioneun funzionariodella sede provinciale sociale. dell'lstitutonazionaledellaprevidenza Art. 9. Ricorso contro il prowedimento della Commissione provineiale. Awerso il orowedimento della Commissione provincialeè ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla notifica.al comitato di cui alì'articolo7 del decreto legislativo luogotenenziale9 novembre 1945,n. 788. ll ricorso può essere proposto entro il termine di trentagiornidalladata delladeliberaancheda parte di ciascuno dei Dartecioantialle sedute della commìssioneche, nel corso della votazione,abbia motìvato il proprio dissenso chiedendone a verbale. I'inserìmento Sui ricorsi di cui al presentearticolo il Comitato specialedecìdein via defìnitiva.

Art- 10. Procedirnenti d'integrazione salariale Art. 7. Procedimentodintegrazionesalariale straordinaria. ordinaria. presente legge. Per I'ammissione al trattamento d'integrazione Per quanto non disposto dalla è regolatadalla salarìalestraordinaria presentaallasede provinciale l'integrazìone salarialel'imprenditore dell'lstituto nazìonale della previdenza sociale legge 5 novembre 1968. n. 1115, modificatadalla apposita domanda nella quale dovranno essere legge8 agosto1912,n.464. ìndicati la causa della sospensioneo riduzìone Art. 11- Durata dell'integ.azione salatiale dell'orariodi lavoroe ìa loro presumibiledurata,il straordinaria. numero dei lavoratoriinteressatìe delle ore di effettivo lavoro.La domandadeve essere presentata Nei casi di crisi economichesettorialio locali la prorogatrimestrale,di cui all'articolo1 dellaleggeI entro il terminedì 25 giornidallafine del periododi paga in corso al termine della settimanain cui ha agosto1972,n. 464, è ammessanel limìtemassimo avuto inìziola sosoensioneo la riduzìonedell'orario di s ei mes i . salarialenei casi di La proroga dell'integrazione di lavoro. rìstrutturazione,riorganizzazionee conversione Oualora la domanda venga presentata dopo il aziendale,dopo il primo anno, è disposta, per termine indicato nel comma orecedente, lo eventualetrattamentod'integrazionesalarialenon periodinon superìoria sei mesi, mediantedecreto da adottarsinelleforme e nei modi potrà aver luogo per periodi anteriorì di una interministeriale previstidall'articolo 3 della legge 5 novembre1968, settimanarisoettoalladatadì presentazione. n. 1115. La concessione di tale proroga è Oualoradall'omessao tardiva presentazionedella subordinata all'accertamentodell'attuazionedei domandaderivia dannodei lavoratorìdipendentila programmi di ristrutturazione,riorganizzazione e perdita totale o parzialedel diritto all'integrazione conversione aziendale. è tenuto a conispondereai salariale,l'imprendìtore lavoratoristessì una somma d'importoequlvalente ArL 12. Finanziamentodella Cassaintegrazione non percepÌta. salariale all'ìntegrazione guadagni. Art. 8. Commissioneprovincialedella Cassa integrazioneguadagni. L'integrazionesalariale è disposta dalla sede provincialedell'lstitutonazionaledella previdenza sociale,competenteper territorio,previaconforme deliberazìonedi una Commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Uffìcio regionale del lavoro e composta dal direttore deìl'Ufficioprovincialedel lavoro e della massÌma occupazione,che la presiede,da un funzionario dell'lspettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratorie da tre rappresentanîi

La Cassa integrazìoneguadagniè alimentatadai seguentiproventi: 1) conlributoa caricodelle impreseindustrialinella misura dell'1 per cento della retribuzione. determinataa norma dell'articolo'12della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendentìll contributoè determinatonella misura dello 0,75 per cento.Al fine di assicurarel'equilibrio della gestione,al terminedi ciascunesercizio,sulla stesso. basedelle risultanzedi bÌlanciodell'esercizìo le aliquote contributivepredette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto


G uid a a l l a g e s t i o n e d e l le cr isi o ccu p a zio n a li

Guadagni e Licenziamenti CassaIntegrazione

proponionale. mediante decreto del presidente L'integrazione si calcolasulla basedellaretribuzione della Repubblica,su proposta del Ministro per il globaleche sarebbespettataper le ore di lavoronon lavoro e la previdenzasociale.di concerto con il prestate. Ministroper ìl tesoro,sentito il Comitatospecialedi Art. 16.Termineper il rimborsodelle prestazioni. cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogo t e n e n z i a lge n o v e mb r e 1 9 4 5 , n .7 8 8 ; ta le ll termine di tre mesi fissato dall'articolog del modificae obbligatoriaquando la differenzafra le decretolegislativodel Capo prowisoriodello Stato entrate e le uscite per le integrazionisalariali 12 agosto1947,n. 869,è elevatoa sei mesi. ordinarierisultisuperioreal 10 per cento; Art. 17. Formazioneprofessionale. 2) contrìbutoaddizionalea caricodelle impreseche si awalgonodegli interventidi ìntegrazione salariale Nei casi di integrazionesalariale straordinaria, nella misura dell'8 per cento dell'integrazione I'Ufficioregionaledel lavoro,sentitele organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune salarialecorrispostaai propridipendenti,ridottaal 4 iniziative,formulandoproposte, per I'istituzionedi per cento per le impresefino a 50 dipendenti,che qualificazione o di riqualificazÌone sarà versato, in sede di conguaglio,alla Cassa corsi professionale. guadagni.ll contributoaddizionalenon integrazione è dovuto quando I'integrazìonesalarìale è ll lavoratoresospesodal lavorocessadal beneficio corrispostaper sospensloneo riduzionedellorariodi dell'integrazione salariale quando rifiuti di lavorodeterminanteda eventi oggettivamentenon frequentarei corsidi qualificazione o riqualificazìone professionale. evitabili: 3) contributoa caricodelloStatoprevistodall'articolo ll trattamento d'integrazione salariale non è 13 de l l a l e g g e 5 n o v e mb r e ' 1 9 6 8 ,n . 1 1 1 b , e cu m u la b ile con gl i assegnil,e i ndenni tà, i compensi dall'articolo 6 dellalegge8 agosto 1972,n. 464, che spettantiper i corsi nonchécon l'indennitào con il resta determinatonella misuraannuadi 20 mìliardi sussidiostraordinario di disoccupazìone o con aitre prowidenzesostitutiveo aggiuntive di lire,p e rg l i a n n is u c c e s sivi al 1975. Art. 13. Computodei dipendenti. Ai fini delladeterminazìone del limite di dipendenti. indicatoal presentearticolo12, sì tieneconto,fino al 31 dicembre1975,del personalecomplessivamente in forza alla daîa del 10 gennaio1975.Per gli anni successivi,il limite anzidettoè determinato,con effetto dal 10 gennaiodi ciascunanno, sulla base del numero medio di dipendentiin foza nell,anno precedentedichiaratodall'impresa. Perle aziendecostituitenel corsodell'annosolaresi fa riferimentoal numero di dipendentìalla fine del primo mese di attività.A tal fine l'impresaè tenutaa fornireall'INPSappositadichiarazione al termine di ciascunanno. Agli effetti dì cuì al presente articolo sono da comprendersinel calcolotutti i lavoratori, comoresii lavoratoria domicilìo,che prestanola propriaopera con vincolo dì subordinazionesia all'internoche all'esterno dell'azienda. Art. 14.BilanciodellaCassaper l'integrazione guadagnideglioperaidell'industria^ Nel bilanciodella Cassaper l'integrazìone guadagni degli operaidell'industria devonoessereesposti,in voci distìnte,i contributidegll imprenditorìe dello Stato,secondol'elencazione del precedentearticolo 12 e le diverseforme di integrazione salarialedi cui 'l all'articolo dellapresentelegge. Tra le entrateo le uscìte sono iscrittigli avanzio i disavanzidel precedenteeserciziofinanziario. Art. 15. lmpiegari. ll limitedell'integrazione fissatodall'articolo 1, quarto comma,dellaleggeI agosto 1972,n. 464,è elevato a lire300.000.

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Art. 18. Disposizioniparticolariper gli operaiagricoli. La misura del trattamentosostitutivodovuto aoli operai agricoliai sensi dell'articolo8 della legge-8 agosto 1972,n.457, è elevataall'80per cento della retribuzione,calcolataai sensi dell'artìcolo3 della leggemedesima. La relativaspesa è posta a carico della gestione della Cassaper I'integrazione dei salaridegli operai dlpendentida impreseagricole. Allo scopo di assicurarel'equilibrio dellagestione,la misuradell'aliquota contributivadi cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificataal terminedi ciascunesercizio,sullabase delle risultanze di bilancio dell'eserciziostesso medianteil prowedimentoprevistodall'articolo2l della legge medesima;tale modificaè obbligatoria quandola differenzafra le entratee le uscìtedella gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dìpendentìda imprese agricole risulti superioreal 10 per cento. Per ì rìcorsiawerso i prowedimentìdi cui all'articolo 14 dellalegge8 agosto1972, numero457,si applica quantodispostodal secondocomma dell'articolo g dellapresentelegge. Art. î9. Disposizioni finali. E'abrogataogni normacontrariao incompatìbile con quelledellapresentelegge. Art. 20. Regimetransitorio. A decorreredal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrispostidallaCassaintegrazione guadagniper gli operai dell'industriasono integratìentro i limiti e nellamisuradi cui all'articolo 2 dellapresentelegge.

Con la stessadecorrenzasono dovuti i contrìbutidi cui al precedentearticoloi 2 punto 1). i limìti temporali degli interventi della Cassa guadagniprevistidalla presentelegge integrazìone sì applicanoper i periodisuccessivialla data della sua entratain vigore,ancheagli interventìin corso.


Guadagnie Licenziarnenti Cassalntegrazione

Guidaallagestionedellecrisioccupazionafi

aggiuntive come esposizione di criterioggettiviper eventualierogazioni ai lavoratoricollocatiin mobilita.in modo da escludereeventualiscehe arbitrarie).

prevérrtiva La comunicazione preventiva e periscrittoda parte ll primodi questiattiè lacomunicazione ai costituite aziendali, sindacali dél datoredi lavoroallerappresentanze

di ed alle rispettiveassociazioni sensidell'art.19 delloStatutodei lavoratori, categoria, dell'intenzionedi procedere a licenziamenticollettivi. Tale sindacali comunicazionedeve essere inviata anche alle rappresentanze unitarie, laddove costituite. In mancanza delle predette RSA, la comunicazionedeve essere effettuata alle associazionidi categoria aderenti alle confederazionimaggiormente rappresentativesul piano nazionale.La comunicazionealle associazionidi categoria può essere dei datori di lavoro alla quale effettuataper il tramite dell'associazione l'impresa aderisce o conferisce mandato. Secondo I'interpretazione in cúi in aziendasia,nostate costituitesolo alcune malgioritaria,nell'ipotesi RSA-(o, addirittura,una soltanto),I'obbligodella comunicazionepuò ritenersiassolto con l'effettuazionedelle relative comunicazioni,senza di categoriaaderentialle necessitàdell'inoltrodellestessealle assoeiazioni confederazio ni maggiormenterdppresentative. GÍurísprudenza

Gíurísprudenza Jr .r r r r r a .a r

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Con sentenzadel 30 ottobre 1997, n. 10716,la Cortedi Cassazioneha i precisatoche la comunicazionealle organizzazioni síndacalinon può essere l generica ma deve cg.ntgng'redettagliate indicazioni.Non è previsto,un I particolaremetodo di invio o di consegna..dellacomunicazioneche, ! pertanto,può awenire con le modalità più diverse(consegnaa mano, : restain capo al datoredi I raccomandataalr, ecc.);in caso di contestazione, lavoro I'onere di provare l'awenuto recapito ai destinatari (Cass. 't2 i

i nygrPl,z?.20,!t t',,J!9.î,(1..,.,..,, .,....r.,...,................; Comunicazione incompleta In caso di mancanzadi indicazionisu alcuni(o anchesu uno soltanto)dei punti sopra elencati,si discute in dot[rina sulla validitàdi un accordo sottoscritto con il sirndacatoa seguito di un confronto awenuto anche graziea informazioni irntegrative intervenute solo successivamente.

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Milano2 febbraioi tn tal senso si è espressaanche la giurisprudenza(Pret. |SSS, Trib. Napoli 23 gennaio 1997 e Pret. Napoli 23 dicembre 19921= secondo la quale I'obbligo di inviare la com.unicazioneanche alle i i associazionidi categoria-aderenti alle conÎederazionimaggio_rmente rappresentativeha naiura alternativae resid,uale,rendendosiobbligatorio necessariamente, deve, necessirftaffìeftLe, oeve, comunicazione di hù4. RSA. La comunrcaztone ; in tolale solo In totale assenzaot awenire in forma scritta ed ha come o.bi'ettivoquello di rendere i integralmente informate le organimzion:i sindacali circa la situazionei óroípéttuiu dal datore di lavorol per permettereloro di proporre eventualii i atte ad evitareo a limitaregli esitidel'lacrisiaziendale. iniziative lffLtil,l ldlllllt l

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della comunicazione ll contenuto ll comma 3 dell'art.4 della legge stabilisceche la comunicazionedeve dei seguentielementi: contenereindicazione . motiviche determinanola situazio,n,e di eccedenza; . motivitecnici, organizzativi o produftivi,per i q.ualisi ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rjmedio alla predetta situazione ed evitare,in tufio o in parte,la dichiarazionedi mobllità; r numero,la collocazione del personale aziendaleed i profiliprofessionali impiegato; eccedente,rno nché del personale a.b,itualmente . tempi d,iattuazionedel p'rogrammad,irnobiliH; eventualimisure programmateper fronteggiarele conseguenzesul pianosocialedell'attuazione del programrnamedesimo; da quelle già previste calco,loditutte le attribuzionipatrimonialiidriverse dalla legislazionevige,ntee dalla sontrattazionecolletliva (da intendersi

ln giurisprudenzasi possonodistingueretre orientamenti. ll primo orientamento, sictrram,enteprevalente.è in senso negativo, in quanto la procedura sindacale è previamentefinalizzataalla tutela pubblìcoconnessoall'occupazione e ai costi della mobilità, dell'interesse non avendo come obiettivo esclusivo la tutela degli interessi delte organizzazion i sindacali.Conseguentemente la comunicazioneconÍsponde a un precisoobbligo preventivoche non può esseresanatoa posteriori (Cass.09 settembre 2003, n. 't3196; Cass.S.U. l5 ottobre 2002, n. 146'16; Cass.S.U. l3 agosto2002, n. 12194; Cass.1Bluglio 2401, n. 9743' Cass. l3 novembre 2000, n. 14679; Tib. Novara23 aprile 20041. Un secondo orientamento minoritario. invece, si esprime in senso alle organizzazioni contrario.In base a tale assunto,la comunicazione sindacaliha la primariafunzionedi renderecontrattabilela gestionedefle eccedenze,non avendo una funzione di garanziaindividualedei singoli lavoratori. Pertanto. il contenuto della comunicazione non deve necessariamenteessere specifìco e puntuale,essendo sufficienteche consental'apertura di un dialogocon l,eorganízzaùonisindacalistesse. L'ottemperanzaa tal,eobbligo, pertanto, deve essere valutatain concreto e non sfociarein una sorta d,icaccjaall'errore(Cass.2l luglío 1998,n.7/69; Cass.l4 novembre 1998,n. 11480; da ultimo Cass.5 giugno 2003, n. 9A'll secondo cui acquista ilievo decisivo, con sanatoria di omissioní formali, I'assolvimento dellobbligo di informazione che renda possibile feffettiva partecipazione sindacale al processa decisionale dellimpresa e la seietà del confronto\.


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Guidaallagestìonedellecrísioccupazionali

La procedura sopra descritta {comunicazione, esame congiunto ed eventualeaccordo)non trova applicazione,ai sensí del comma 14 dell'art. 4, nel caso di eccedenzedeterminateda fine lavori nelle imprese edili e nelle attività stagionafi o saltuarie, nonché per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Mancato accordo la Ai sensidelcomma7 dellart.4,qualoranon siastatoraggiuntoI'accordo, Direzionedel Lavoropressola Regionedeve convocarele partialfine dí un di un ulterioreesame, anche formulando proposte per la realizzazione accordo.Tale ulterioreesame deve comunque esaurirsientro 30 giorni (ridottia quindici.nell'ipotesiin cui i licenziamentiprevistisono meno di dieci)dal ricevimentoda partedellaDirezionedel Lavoropressola Regione dellimpresadi esito negativodel primo incontro. deilacomunicazione

CassaIntegrazione Guadagni e Licenziamenti

Sitografia Perulteriori approfondimenti ed aggiornamenti riguardo l'evoluzione della normativa in materia. Ministero del Lavorodellasalutee dellePolitiche Sociali Ammortizzatori sociali http://www.lavoro.gov.iVlavoro/md/AreaLavoro/Ammortizzatorisociali/CIGS/

INPS Le prestazioniasostegnodel reddito http:i/www inps.itidoc/TuttolNPS/Prestazioni/Le*prestazioni_a_sostegno_d el_redditolndex.htm


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