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LAVORO
from Il Mondo del Consulente n. 107 del 2020
by Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma
AMMORTIZZATORI NUOVI E VECCHI
DI ENZO DE FUSCO CONSULENTE DEL LAVORO
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Gli ammortizzatori sociali si caratterizzano da sempre per una copertura a macchia di leopardo in funzione del settore economico dell’azienda e della sua dimensione. Anche l’ultima riforma introdotta con il decreto legislativo 148/2015 non è stata da meno, con la sola differenza che ha di poco ampliato il perimetro di applicazione delle tutele. Cassa integrazione ordinaria Questo strumento aiuta le aziende per tamponare emergenze contingenti e di breve durata legate a fenomeni aziendali o di mercato. Possono avvalersi di questo strumento esclusivamente le aziende di seguito elencate:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' la

vorative similari a quella degli operai delle imprese industriali; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Cassa integrazione straordinaria La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione per specifiche imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Si tratta di imprese industriali anche edili e anche artigianali per l’indotto, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza. Sono altresi interessate le imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della Logistica, nonché le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti. Le causali ammesse sono: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale; c) contratto di solidarieta'. Per la causale di riorganizzazione aziendale la CIGS può avere una durata massima di 24 mesi, anche

continuativi, in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale la CIGS può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Per la causale di contratto di solidarietà, la CIGS può avere una durata massima di 36 mesi nel quinquennio mobile. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Fondo integrativo salariale Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti negli strumenti sopra descritti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali, trova applicazione il fondo integrativo salariale. Il fondo di integrazione salariale garantisce l'assegno di solidarieta' e nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'assegno ordinario. Questo ultimo strumento può essere richiesta in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
I NUOVI AMMORTIZZATORI In questo quadro generale si inseriscono i nuovi ammortizzatori sociali che possono essere cosi riepilogati.

AMMORTIZZATORE
CIGO Speciale
*effetto retroattivo *senza accordo OOSS *in deroga ai limiti di durata
NORME
D.L. 9/2020 art. 13
CAUSALE
INQUADRAMENTRO AZIENDE DESTINATARIE DURATA
Emergenza COVID-19 d.l.9/2020
UP in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa CIGO max 13 sett.
PROCEDURA
procedura amministrativa di richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione
CIGO Speciale
*effetto retroattivo *senza accordo OOSS *in deroga ai limiti di durata D.L. in bozza art. 12 Emergenza COVID-19 procedura
amministrativa di richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione max 9 sett. CIGO
Assegno Ordinario Speciale FIS
*effetto retroattivo *senza accordo OOSS *in deroga ai limiti di durata *anche per aziende > 5 dip.
Assegno Ordinario Speciale FIS
*effetto retroattivo *senza accordo OOSS *in deroga ai limiti di durata *anche per aziende > 5 dip.
CIGD (Regionale)
*effetto retroattivo *in deroga ai limiti di durata D.L. 9/2020 art. 13
D.L. in bozza art. 12
D.L. 9/2020 art. 15 Emergenza COVID-19 d.l.9/2020
UP in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa FIS max 13 sett. procedura amministrativa di richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione
Emergenza COVID-19 procedura
amministrativa di richiesta entro 4 mesi dall'inizio della sospensione max 9 sett. FIS
Covid-19
UP in ex zona rossa o per dipendenti residenti/domiciliati in ex zona rossa senza coperture
no datori di lavoro domestici max 3 mesi Procedura presso regione
Il datore di lavoro inoltra all'INPS modello SR41 per pagamento diretto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento
CIGD (Regionale) D.L. 9/2020 art. 17
CIGD (Regionale)
*effetto retroattivo *in deroga ai limiti di durata D.L. in bozza art. 15 Covid-19
per UP e/o lavoratori residenti/domiciliati nelle seguenti Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna CIGS (v. Accordo Quadro Lombardia)
senza coperture
no datori di lavoro domestici max 1 mese Accordo sindacale Procedura presso regione
Il datore di lavoro inoltra all'INPS modello SR41 per pagamento diretto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento
Covid-19 Accordo sindacale delle Regioni e procedura di richiesta amministrativa max 9 sett. CIGS Senza copertura
eslusi datori di lavoro domestici
Il datore di lavoro inoltra all'INPS modello SR41 per pagamento diretto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento
• Lavoratori interessati: lavoratori subordinati, apprendisti professionalizzanti. Sono esclusi Dirigenti e Lavoratori a domicilio • Trattamento economico: 80% RGM. Se Retr. < 2.159,48: 998,18 se Retr. > 2.159,48: 1.199,72