Linee Guida per il monitoraggio del rumore da infrastrutture stradali

Page 27

6.

L’organizzazione e la realizzazione del monitoraggio

L’attività di misura è una fase indispensabile ma non unica del monitoraggio acustico; essa deve essere inserita in un più ampio sistema di organizzazione e gestione dei dati, le cui caratteristiche distintive devono essere: 1. l’acquisizione dei dati in conformità alla normativa nazionale e/o alle norme tecniche di settore (ISO, EN, UNI); 2. la sistematicità e continuità nell’acquisizione dei dati in aderenza a ben definiti obiettivi; 3. l’organizzazione dei dati misurati in una banca dati georeferenziata; 4. l’esistenza di un sistema di validazione dei dati, caratterizzato da precise procedure operative inserite in un più ampio sistema di gestione della qualità, ovvero di sistema di gestione ambientale; 5. l’integrazione della banca dati con gli strumenti di informazione ambientale via web. 6.1. L’organizzazione del monitoraggio Nella realizzazione di una rete di monitoraggio è indispensabile definire procedure rigorose basate sulla filosofia dei sistemi di accreditamento delle misure, che garantiscano la piena tracciabilità del dato e delle condizioni di misura in cui è stato ottenuto, così come la piena garanzia dell’accuratezza della strumentazione di misura. Qualunque modalità organizzativa che consenta l’automatizzazione dell’acquisizione dei dati e la loro archiviazione in una banca dati georeferenziata, la conservazione e storicizzazione delle condizioni di affidabilità del dato, nonché la loro accessibilità attraverso reti informatiche, può considerarsi facente parte del sistema di monitoraggio, indipendentemente dalla continuità delle misure. Ai fini dell’organizzazione delle attività è necessario individuare quelle figure, con le relative mansioni, che integrandosi garantiscono l’operatività ed efficienza del sistema di monitoraggio:  gestore dell’infrastruttura: soggetto proprietario dell’infrastruttura o soggetto che ne ha la concessione, secondo la definizione del D.M. 29/11/2000 e del D.Lgs. 194/200513; il sistema di monitoraggio è di proprietà del gestore dell’infrastruttura, che è il responsabile dei dati acquisiti dal sistema e della loro trasmissione alle autorità competenti per gli adempimenti previsti dalla legge e al pubblico per la divulgazione;  gestore del sistema di monitoraggio: soggetto cui compete la raccolta dei dati, la determinazione dei descrittori acustici o dei parametri normativi in conformità con le finalità del monitoraggio, l’organizzazione delle informazioni in banche dati, la formattazione delle stesse per le attività di pubblicazione ambientale e la manutenzione periodica del sistema. Di norma, il gestore dell’infrastruttura coincide con il gestore del sistema di monitoraggio; qualora non sia così, il gestore del sistema di monitoraggio ‐ essendo un soggetto terzo rispetto al gestore dell’infrastruttura ‐ non solleva quest’ultimo dalle proprie responsabilità in materia; 13

Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.