Regolamento Emittenti

Page 58

pag. 56

Regolamento concernente gli emittenti TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA Capo I Disposizioni generali Art. 65 (Definizioni)

1.

Nel presente Titolo si intendono per: a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia; b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico; c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico; d) “emittenti titoli di debito”: i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico; e) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate all’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico; f) “media”: le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie; g) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-bis e nell’Allegato 3I; h) “utilizzatori” dello SDIR: l’emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione; i) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L75. 1-bis. Nel presente Titolo per “Stato membro ospitante” si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato76. 1-ter. Nel presente Titolo per “titoli di debito” si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni77. 75 Comma dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002, n. 14002 del 27.3.2003 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. La delibera n. 16850 dell’1.4.2009 è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nella nota all’art. 65-bis. 76

Comma aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

77

Comma aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.